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Document 52010XG1105(01)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (prima lettura)

GU C 299 del 5.11.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 299/1


Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (prima lettura)

2010/C 299/01

Dichiarazione della Commissione sulla diffusione di azioni prioritarie in materia di sistemi di trasporto intelligenti

1.

L'articolo 6, paragrafo 2 del testo della posizione del Consiglio in prima lettura recita come segue:

2.

La Commissione si prefigge di adottare specifiche per una o più azioni prioritarie al più tardi il … (1).

Al più tardi entro 12 mesi dalla data di adozione delle specifiche necessarie per un'azione prioritaria, la Commissione presenta, se del caso, una proposta per la diffusione di tale azione prioritaria al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente all'articolo 294 del TFUE, dopo aver effettuato una valutazione di impatto comprendente un'analisi costi-benefici.

2.

In base alle informazioni attualmente disponibili, la Commissione è del parere che per l'adozione delle specifiche necessarie per le azioni prioritarie di cui all'articolo 3 possa prendere in considerazione il seguente calendario indicativo:

Tabella

Calendario indicativo per l'adozione di specifiche per le azioni prioritarie

Specifiche per:

Non oltre la fine del:

la predisposizione in tutto il territorio dell'UE di servizi di informazione sulla mobilità multimodale, di cui all'articolo 3, lettera a)

2014

la predisposizione in tutto il territorio dell'UE di servizi di informazione sul traffico in tempo reale, di cui all'articolo 3, lettera b)

2013

i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale, di cui all'articolo 3, lettera c)

2012

la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell'UE di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile, di cui all'articolo 3, lettera d)

2012

la predisposizione di servizi d'informazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali, di cui all'articolo 3, lettera e)

2012

la predisposizione di servizi di prenotazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali, di cui all'articolo 3, lettera f)

2013

Questo calendario indicativo è fondato sull'ipotesi che il Parlamento europeo e il Consiglio raggiungano un accordo rapido di seconda lettura sulla direttiva ITS all'inizio del 2010.

Dichiarazione della Commissione sulla responsabilità

La diffusione e l'utilizzo di applicazioni e di servizi ITS può sollevare una serie di questioni di responsabilità che rischiano di costituire un serio ostacolo ad un'ampia penetrazione di alcuni servizi ITS sul mercato. La ricerca di soluzioni a tali questioni costituisce una delle azioni prioritarie presentate dalla Commissione nel suo piano d'azione per le ITS.

La Commissione seguirà attentamente l'evoluzione della situazione negli Stati membri per quanto riguarda la diffusione e l'utilizzo delle applicazioni e dei servizi ITS, tenendo conto della legislazione nazionale e comunitaria esistente in materia di responsabilità, segnatamente della direttiva 1999/34/CE. Se necessario e opportuno, la Commissione elaborerà linee guida in materia di responsabilità descrivendo, in particolare gli obblighi delle parti in causa in relazione all'attuazione e all'utilizzo delle applicazioni e dei servizi ITS.

Dichiarazione della Commissione sulla notifica degli atti delegati

La Commissione europea prende atto del fatto che, tranne i casi per i quali l'atto legislativo dispone una procedura d'urgenza, il Parlamento europeo e il Consiglio ritengono che la notifica degli atti delegati debba tenere conto dei periodi di inattività delle istituzioni (inverno, estate ed elezioni europee) per garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano esercitare le rispettive prerogative entro le scadenze fissate nei relativi atti legislativi, ed è pronta ad agire di conseguenza.

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 290 del TFUE

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano eventuali posizioni future delle istituzioni per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 290 del TFUE o singoli atti legislativi che contengano disposizioni di questo tipo.


(1)  30 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.


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