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Document 52010XC1207(02)

    Comunicazione della Commissione recante modifica degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese Testo rilevante ai fini del SEE

    GU C 329 del 7.12.2010, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.12.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 329/4


    Comunicazione della Commissione recante modifica degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    2010/C 329/05

    1.   INTRODUZIONE

    Gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (1) (gli orientamenti) stabiliscono le condizioni che gli Stati membri devono rispettare quando concedono aiuti di Stato per promuovere gli investimenti in capitale di rischio, in particolare per garantire che detti aiuti non scoraggino gli investitori e gli intermediari privati.

    Gli orientamenti sono d'applicazione dal 18 agosto 2006. Talune disposizioni degli orientamenti sono state integrate nel regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (2), che è entrato in vigore il 29 agosto 2008.

    La comunicazione della Commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (3), d'applicazione dal 17 dicembre 2008, comprende una modifica temporanea di determinate soglie fissate dagli orientamenti comunitari, che consiste nella riduzione dell'importo minimo di finanziamento che deve provenire da investitori privati e nell'aumento delle tranche massime di investimento consentite.

    La Commissione ha avviato un riesame per valutare l'opportunità di rendere definitive alcune delle modifiche introdotte dal quadro di riferimento temporaneo. I dati relativi al mercato del capitale di rischio indicano che quest'ultimo non si è ancora completamente ripreso e non ha ancora raggiunto i livelli pre-crisi. Rispetto al 2008, il numero di investitori è diminuito, verosimilmente a causa dell'avversione al rischio. Dai più recenti dati disponibili e dall'esperienza passata emergono chiari indizi che le imprese, in particolare le imprese tecnologiche in fase di avvio, incontreranno per un periodo prolungato difficoltà a reperire capitale di rischio, pur in presenza di prospettive di crescita.

    Inoltre, alcuni recenti studi indicano che il limite superiore della carenza di capitale proprio delle PMI potrebbe rivelarsi maggiore di quanto inizialmente previsto.

    Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che sia opportuno apportare agli orientamenti le modifiche indicate in appresso.

    2.   MODIFICHE DEGLI ORIENTAMENTI

    A partire dal 1o gennaio 2011 sono d'applicazione le seguenti modifiche degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese:

    1)

    Il punto 4.3.1 è sostituito dal testo seguente:

    «4.3.1.   Livello massimo delle tranche di investimento

    La misura a favore del capitale di rischio deve prevedere tranche di investimento, finanziate in tutto o in parte attraverso l’aiuto di Stato, che non superino 2,5 milioni di EUR per PMI destinataria su un periodo di dodici mesi.»

    2)

    Il punto 5.1, lettera a), è sostituito dal testo seguente:

    «a)   Misure che prevedono tranche di investimento superiori alla soglia di sicurezza di 2,5 milioni di EUR per PMI destinataria su un periodo di dodici mesi

    La Commissione è consapevole delle fluttuazioni costanti del mercato del capitale di rischio e dell'insufficiente disponibilità di capitale proprio, nonché del fatto che il diverso grado in cui le imprese risentono del disfunzionamento di mercato dipende dalle loro dimensioni, dalla loro fase di sviluppo e dal loro settore economico. La Commissione è pertanto disposta a considerare compatibili col mercato comune misure a favore del capitale di rischio che prevedono tranche di investimento superiori alla soglia di 2,5 milioni di EUR annui per impresa, a condizione che siano presentate le necessarie prove del disfunzionamento del mercato.»

    3)

    Al punto 5.2.1, il titolo e l'alinea sono sostituiti dal testo seguente:

    «5.2.1.   Esistenza e prova di un disfunzionamento del mercato

    Per le misure a favore del capitale di rischio che prevedono tranche di investimento nelle imprese destinatarie superiori a quanto previsto alla sezione 4, in particolare le misure che prevedono tranche superiori a 2,5 milioni di EUR per PMI destinataria su un periodo di dodici mesi, investimenti ulteriori o il finanziamento della fase di espansione di medie imprese in zone non assistite, nonché per le misure che prevedono specificamente l'intervento di un veicolo di investimento, la Commissione richiederà prove aggiuntive del disfunzionamento del mercato in questione, ad ogni livello in cui può essere presente l'aiuto, prima di dichiarare compatibile col mercato comune la misura proposta a favore del capitale di rischio. Tali elementi di prova devono basarsi su uno studio che indichi l’ampiezza della “carenza di capitale proprio” per quanto riguarda le imprese ed i settori destinatari della misura a favore del capitale di rischio. Le informazioni pertinenti riguardano la fornitura di capitale di rischio e di capitale proveniente dalla raccolta di fondi (fundraising capital), nonché dall'importanza del settore del venture capital nell'economia locale. Esse dovrebbero idealmente essere fornite per periodi di tre-cinque anni per gli anni che precedono l’attuazione della misura, nonché per il futuro, sulla base di proiezioni ragionevoli, ove disponibili. Le prove presentate potrebbero includere anche i seguenti elementi:»


    (1)  GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

    (2)  GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.

    (3)  GU C 16 del 21.1.2009, pag. 1.


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