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Document 52010XC1116(04)

    Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

    GU C 311 del 16.11.2010, p. 24–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.11.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 311/24


    Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

    2010/C 311/10

    La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 (1) del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

    DOMANDA DI MODIFICA

    REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

    DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 9

    «COPPA PIACENTINA»

    N. CE: IT-PDO-0117-1498-31.10.2001

    IGP ( ) DOP ( X )

    1.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica:

    Denominazione del prodotto

    Image

    Descrizione del prodotto

    Zona geografica

    Prova dell'origine

    Image

    Metodo di ottenimento

    Legame

    Image

    Etichettatura

    Condizioni nazionali

    Image

    Altro (Sistema d’ispezione)

    2.   Tipo di modifica:

    Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa

    Image

    Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati

    Modifica del disciplinare che non richiede modifiche del documento unico pubblicato (articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 510/2006)

    Modifica temporanea del disciplinare derivante dall’imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie (articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006)

    3.   Modifica (modifiche):

    1.

    All'articolo 2, comma 4, anziché:

    «I suini debbono essere di peso non inferiore ai 160 kg, più o meno 10 %,»,

    leggi:

    «I suini debbono essere di peso di 160 kg, più o meno 10 %».

    Con tale modifica si apporta la dovuta correzione ad un errore del preesistente disciplinare riguardo al peso minimo dei suini, poiché tale peso minimo risultava contemporaneamente «non inferiore» a due valori; pertanto con la modifica in questione il peso dei suini viene compreso in un range, definito in funzione di un valore preciso (160 Kg).

    2.

    All'articolo 2, comma 5, anziché:

    «Il certificato del macello,»,

    leggi:

    «La dichiarazione di origine delle carni rilasciata dal macello,».

    Trattasi di una semplice correzione del termine «certificato» del precedente disciplinare con il più appropriato termine «dichiarazione di origine della carni».

    3.

    All'articolo 3, comma 2, anziché:

    «per una lunghezza di 35-40 cm.»,

    leggi:

    «per un peso non inferiore a 2,5 Kg».

    Tale modifica si rende necessaria per consentire una migliore caratterizzazione della materia prima, in quanto il parametro peso è più facilmente e correttamente determinabile del parametro lunghezza. Il muscolo può essere soggetto ad estensioni o contrazioni e la sua lunghezza può quindi diventare opinabile. La proposta di modifica nasce dall’esperienza maturata dai produttori e dalla loro esigenza di determinare valori più certi per i controlli.

    4.

    All'articolo 3, comma 3, anziché:

    «L’eventuale trasporto delle masse muscolari allo stabilimento di trasformazione deve avvenire entro le 24 ore successive con mezzi refrigeranti.»,

    leggi:

    «Il trasporto delle masse muscolari allo stabilimento di trasformazione deve avvenire entro le 72 ore successive con mezzi refrigeranti»

    Con tale modifica si cancella il termine «eventuale», in quanto il trasferimento delle coppe allo stabilimento di trasformazione è un’operazione oramai consolidata tra i produttori. L’aumento dell’intervallo di tempo entro il quale i tagli muscolari devono essere trasportati allo stabilimento di trasformazione risponde ad esigenze tecnico-logistiche ed è legato ai tempi di preparazione delle masse muscolari, ai tempi di refrigerazione dei muscoli nella cella del macello, ai tempi di trasporto e alla compatibilità degli orari di apertura degli stabilimenti di trasformazione.

    5.

    All'articolo 3, è cancellato il seguente 4o comma:

    «Le coppe vengono subito raffreddate in frigorifero per 24 ore in modo da raggiungere la temperature interna di 0-1 °C».

    Tale cancellazione è conseguente alla modifica precedente, in quanto non si rende più obbligatorio l’immediato raffreddamento in frigorifero per 24 ore della materia prima. L'importante è che le coppe arrivino allo stabilimento di trasformazione ad una temperatura adeguata e nel pieno rispetto della catena del freddo.

    6.

    All'articolo 4, comma 1, anziché:

     

    «Cloruro di sodio = 2,5 kg

     

    Nitrato di potassio = 150 p.p.m.

     

    Pepe spezzato grosso = 25/30 gr.

    Spezie composte:

     

    Cannella macinata = 10/15 gr.

     

    Chiodi di garofano = 20/25 gr.

     

    Semi di alloro = 10 gr.

     

    Noce moscata macinata = 7/8 gr.

    NB: DOSI PER QUINTALI DI CARNE FRESCA.»

    leggi:

    «Dosi per 100 Kg di carne fresca

     

    cloruro di sodio = min 1,5 Kg-max 3,5 Kg

     

    nitrato di sodio e/o potassio = max 15 gr

     

    pepe nero e/o bianco intero e/o spezzato = min. 15 gr-max 30 gr.

    Spezie composte:

     

    cannella macinata = max 15 gr

     

    chiodi di garofano = max 25 gr

     

    Alloro = max 10 gr

     

    noce moscata macinata = max 10 gr»

    Per la miscela di sali ed aromi naturali, sono state introdotte o meglio definite le quantità minime e/o massime dei singoli componenti, per permettere a ciascun produttore di personalizzare la ricetta, considerato che si tratta comunque di un prodotto di tradizione.

    7.

    All'articolo 4, comma 3, anziché:

    «Le coppe salate sostano in frigorifero per almeno 7 gg, quindi sono sottoposte al trattamento di “massaggiatura” manuale e rivestita con diaframma parietale suino.»,

    leggi:

    «Le coppe salate sostano in frigorifero per almeno 7 gg. In questo periodo sono sottoposte al trattamento di “massaggiatura” manuale e successivamente sono rivestite con diaframma parietale suino.»

    Tale adeguamento si rende necessario per chiarire meglio la successioni di fasi a cui la coppa è sottoposta. Nelle specifico si chiarisce che le coppe sono massaggiate manualmente durante la fase di sosta in celle frigorifere e solo successivamente queste vengono rivestite con diaframma parietale suino.

    8.

    All'articolo 4, comma 5, anziché:

    «La successiva fase di asciugamento avviene in appositi essiccatoi con condizioni climatiche controllate con temperatura oscillante tra 17 °C e 20 °C, una umidità del 75-80 % e con ventilazione da 1 a 7 m/s per un periodo minimo di 7 gg. e, comunque, fino alla comparsa della caratteristica “fioritura” che determina il viraggio al tipico colore rosato.»,

    leggi:

    «La successiva fase di asciugamento avviene in appositi essiccatoi, con condizioni climatiche controllate con temperatura oscillante tra 15 °C e 25 °C, una umidità del 40-90 %. in ambiente ventilato, per un periodo minimo di 7 gg. e, comunque, fino alla comparsa della caratteristica “fioritura” che determina il viraggio al tipico colore rosato.».

    Con tale modifica si intende correggere un’imprecisione del disciplinare di produzione che prevedeva valori di umidità e di temperature più ristretti perché intesi come valori medi. La necessità dei produttori di definire procedure più dettagliate nel disciplinare di produzione ha portato a correggere l’intervallo di umidità e di temperature al fine di poter meglio controllare l’andamento della stagionatura. Infatti, durante la prima fase di asciugatura la coppa deve perdere umidità lentamente così che la sua superficie non secchi eccessivamente compromettendo le successive fasi di lavorazione. Questo graduale processo di asciugamento non potrebbe avvenire alle condizioni di umidità e temperatura previste dal vecchio disciplinare. L’ampliamento dell’intervallo di umidità e di temperatura quindi precisa le condizioni di produzione, rispecchiando pertanto il consueto ciclo di lavorazione da sempre osservato. Viene inoltre tolto il riferimento alla velocità di ventilazione, in quanto ciò si ritiene superfluo, ritenendo sufficiente la definizione degli intervalli di temperatura e di umidità; è stato, pertanto, semplicemente indicato «ambiente ventilato».

    9.

    All'articolo 5, comma 1. anziché:

    «La stagionatura delle coppe avviene in ambienti aventi una temperature compresa tra 10 e 14 °C ed una umidità relativa tra il 70-80 %.»,

    leggi:

    «La stagionatura delle coppe avviene in ambienti aventi una temperatura compresa tra 10 e 20 °C ed una umidità relativa tra il 70 e il 90 %.»

    La modifica proposta è dettata dell’esigenza dei produttori di voler meglio controllare la fase di stagionatura. Per questi motivi si propone l’ampliamento dell'intervallo di temperatura e umidità, inserendo valori non considerati nella prima stesura del documento. L’intervallo di valori così come ora definito tiene conto anche delle variazioni climatiche della provincia di Piacenza che influenzano le condizioni ambientali delle cantine naturali dove avviene la stagionatura delle coppe.

    10.

    All'articolo 6, comma I, anziché:

    «La Coppa Piacentina, all’atto della immissione al consumo, presenta le seguenti caratteristiche organolettiche, chimiche e chimico-fisiche e microbiologiche:»

    leggi:

    «La Coppa Piacentina, all’atto della immissione al consumo, presenta le seguenti caratteristiche organolettiche e chimico-fisiche:».

    Con tale modifica di carattere formale, è stata depennata la dicitura caratteristiche microbiologiche per i motivi riportati nella successiva nota n. 12, e la dicitura «caratteristiche chimiche» in quanto superfluo, poiché le stesse sono inglobate nelle «caratteristiche chimico-fisiche».

    11.

    All'articolo 6, comma 1, 2o capoverso, anziché:

    «Aspetto esterno: forma cilindrica, leggermente più sottile alle estremità …»,

    leggi:

    «Aspetto esterno: forma cilindrica, leggermente più sottile all’estremità …; peso: non inferiore e a Kg 1,5; …».

    Con tale modifica si apporta una correzione di errore di redazione, in quanto il prodotto tradizionale si presenta più sottile ad una sola estremità e non in entrambe. Inoltre si introduce il peso minimo del prodotto finito: non inferiore a Kg 1,5, al fine di qualificare ulteriormente il prodotto.

    12.

    All'articolo 6, comma 1, è cancellato il seguente 3o capoverso:

    «CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE

    Carica microbica totale

    = 1,3107

    1,8108

    Micrococcaceae

    = 1,2105

    6,0107

    Stafilococchi coagulasi positivi

    < 30

    < 30

    Batteri lattici

    = 30

    270

    Enterobatteri

    < 3

    < 3

    Salmonelle in 25 g

    = assenti (campione medio)»

    Sono state eliminate le caratteristiche microbiologiche, in quanto si ritiene superflua la descrizione, poiché i relativi parametri e limiti sono comunque imposti dalle vigenti norme sanitarie.

    13.

    All'articolo 6, comma 1, 4o capoverso, anziché:

    «CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

    Umidità, %

    = 34,84

    38,47

    Proteine (Ν × 6,25), %

    = 25,65

    25,74

    Grasso, %

    = 31,86

    28,70

    Ceneri, %

    = 7,21

    6,98

    Lattosio (metodo enzimatico),%

    = 0,03

    0,03

    Glucosio (metodo enzimatico), %

    = 0,13

    0,7

    Fruttosio (metodo enzimatico), %

    = 0,03

    assente

    Saccarosio (metodo enzimatico), %

    = 0,04

    assente

    Colesterolo, mg/100 g

    = 5,90

    pH

    = 5,90

    5,92»

    leggi:

    «CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

     

    MIN

    MAX

    Umidità, %

    = 27

    43

    Proteine (Ν × 6,25), %

    = 19

    34

    Grasso, %

    = 19

    43

    Ceneri, %

    = 4

    7,5

    pH

    = 5,5

    6,5»

    La modifica, relativa alle caratteristiche chimico-fisiche, si rende necessaria sia per correggere alcuni errori del preesistente disciplinare, sia per rispondere all’esigenza dei produttori di descrivere meglio le caratteristiche della Coppa Piacentina. Nello specifico, gli intervalli relativi alla percentuale di umidità, di proteine, di grasso, di ceneri e pH sono stati opportunamente riconsiderati poiché non rispecchiavano le caratteristiche del prodotto stagionato. Queste infatti sono variabili in funzione del periodo di stagionatura, la Coppa Piacentina viene stagionata anche oltre il limite minimo fissato dal disciplinare di produzione (sei mesi), pertanto è chiaro che con il procedere della stagionatura i valori chimico-fisici evolvono. Inoltre i parametri relativi al lattosio, glucosio, fruttosio, saccarosio, colesterolo sono stati soppressi in quanto non indispensabili per identificare l'idoneità o meno del prodotto.

    14.

    All'articolo 7, anziché:

    «Fatte salve le competenze attribuite dalla legge al medico veterinario ufficiale (USL) dello stabilimento — il quale ai sensi del capitolo IV “Controllo della produzione” del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537, accerta e mediante un'ispezione adeguata controlla che i prodotti a base di carne rispondano ai criteri di produzione stabiliti dal produttore e, in particolare che la composizione corrisponda realmente alle diciture dell'etichetta essendogli attribuita tale funzione particolare del regolamento. (CEE) n. 2081/92.»,

    leggi:

    «Il controllo per I 'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione e svolto da un organismo privato autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 del 20 marzo 2006».

    Tale modifica, relativa ai controlli, si rende necessaria in quanto le disposizioni dell'art. 7 del preesistente disciplinare di produzione erano in contrasto con l'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 e con le relative norme di attuazione.

    15.

    All'articolo 8, comma 1, anziché:

    «… Denominazione di Origine Controllata.»,

    leggi:

    «… Denominazione di Origine Protetta».

    La preesistente dicitura «Denominazione di Origine Controllata» risultava errata, va pertanto sostituita con «Denominazione di Origine Protetta».

    SCHEDA RIEPILOGATIVA

    REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

    «COPPA PIACENTINA»

    CE N.: IT-PDO-0117-1498-31.10.2001

    DOP ( X ) IGP ( )

    La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

    1.   Servizio competente dello Stato membro:

    Nome:

    Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

    Indirizzo:

    Via XX Settembre 20

    00187 Roma RM

    ITALIA

    Tel.

    +39 064819968

    Fax

    +39 0642013126

    E-mail:

    saco7@politicheagricole.it

    2.   Associazione:

    Nome:

    Consorzio della Coppa Piacentina, del Salame Piacentino, della Pancetta Piacentina a Denominazione di Origine Protetta

    Indirizzo:

    Via Colombo 35

    23122 Piacenza PC

    ITALIA

    Tel.

    +39 0523591260

    Fax

    +39 0523608714

    E-mail:

    salumi.piacentini@libero.it

    Composizione:

    Produttori/trasformatori ( X ) altro ( )

    3.   Tipo di prodotto:

    Classe 1.2 —

    Prodotti a base di carne

    4.   Disciplinare:

    (sintesi dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006)

    4.1.   Nome:

    «Coppa Piacentina»

    4.2.   Descrizione:

    La «Coppa Piacentina» e un prodotto di carne suina, salato e naturalmente stagionato, da conservare crudo, rivestito con diaframma parietale suino. È ottenuta da muscoli della regione cervicale superiore. II prodotto finito è di forma cilindrica leggermente più sottile alle estremità, di consistenza compatta, non elastica; al taglio la fetta si presenta omogenea, di colore rosso inframmezzato di bianco rosato nelle parti marezzate.

    Per la materia prima si utilizzano cosce suine fresche di animali nati, allevati e macellati in Emilia Romagna e Lombardia.

    4.3.   Zona geografica:

    La zona di elaborazione della Coppa Piacentina comprende l'intero territorio della provincia di Piacenza, limitatamente alle aree ad altitudine inferiore ai 900 metri s.l.m., a motivo delle particolari condizioni climatiche.

    4.4.   Prova dell’origine:

    Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo degli allevatori, macellatori, produttori e stagionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo.

    4.5.   Metodo di ottenimento:

    La produzione della «Coppa Piacentina» comprende le seguenti fasi: salagione a secco; massaggiatura; rivestimento con diaframma parietale suino; legatura; asciugatura e stagionatura.

    4.6.   Legame:

    I requisiti della «Coppa Piacentina» dipendono dalle condizioni ambientali e da fattori naturali e umani. In particolare, la caratterizzazione della materia prima è strettamente legata alla macrozona geografica di approvvigionamento, di cui al punto 4.2., mentre la produzione della Coppa trae giustificazioni dalla microzona delimitata al punto 4.3. Nell'area di approvvigionamento, l'evoluzione della zootecnia è legata alla presenza di coltivazioni cerealicole ed ai sistemi di lavorazione dell’industria casearia, particolarmente specializzata, che hanno determinato la vocazione produttiva della suinicoltura locale. L'elaborazione localizzata della «Coppa Piacentina» trae giustificazione dalle condizioni della microzona delimitata al punto 4.3. I fattori ambientali sono strettamente legati alle caratteristiche dell'area di produzione dove prevalgono vallate fresche, ricche di acqua, ed aree collinari a vegetazione boschiva che incidono in modo diretto sul clima, a sua volta determinante per le peculiarità del prodotto finito.

    L'insieme «materia prima — prodotto — denominazione» si collega all’evoluzione socio-economica specifica dell'area interessata, con delle connotazioni altrove non riproducibili.

    4.7.   Organismo di controllo:

    Nome:

    E.CE.PA. — Ente Certificazione Prodotti Agroalimentari

    Indirizzo:

    Strada dell’Anselma 5

    23122 Piacenza PC

    ITALIA

    Tel.

    +39 0523609662

    Fax

    +39 0523644447

    E-mail:

    amministrazione@ecepa.it

    4.8.   Etichettatura:

    La denominazione «Coppa Piacentina» deve essere riportata in etichetta con caratteri chiari e indelebili nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta e deve essere immediatamente seguita dalla menzione «Denominazione di Origine Protetta».

    É vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari.

    E' tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore, nonché l’eventuale nome di aziende suinicole, dai cui allevamenti il prodotto deriva.


    (1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


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