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Document 52010XC1112(01)
Summary of Commission Decision of 11 November 2009 relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty and Article 53 of the EEA Agreement (Case COMP/38.589 — Heat Stabilisers) (notified under document C(2009) 8682) Text with EEA relevance
Sintesi della decisione della Commissione, dell’ 11 novembre 2009 , relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.589 — Stabilizzanti termici) [notificata con il numero C(2009) 8682] Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi della decisione della Commissione, dell’ 11 novembre 2009 , relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.589 — Stabilizzanti termici) [notificata con il numero C(2009) 8682] Testo rilevante ai fini del SEE
GU C 307 del 12.11.2010, p. 9–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 307/9 |
Sintesi della decisione della Commissione
dell’11 novembre 2009
relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell’accordo SEE
(Caso COMP/38.589 — Stabilizzanti termici)
[notificata con il numero C(2009) 8682]
(I testi in lingua inglese, tedesca e francese sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/C 307/05
L’11 novembre 2009 la Commissione ha adottato una decisione relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, la Commissione con la presente pubblicazione divulga i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali. Una versione non riservata della decisione figura sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/
1. INTRODUZIONE
(1) |
La presente decisione è notificata a 27 soggetti giuridici, appartenenti all’epoca delle infrazioni a 11 imprese, per aver violato l'articolo 81 del trattato CE e l'articolo 53 dell'accordo SEE. I destinatari della decisione hanno partecipato ad una o a due infrazioni concernenti gli stabilizzanti a base di stagno e gli ESBO/esteri rispettivamente. Le infrazioni si sono verificate tra febbraio 1987 e marzo 2000 (stabilizzanti a base di stagno) e tra settembre 1991 e settembre 2000 (ESBO/esteri) e hanno riguardato il territorio SEE (come costituito all’epoca delle infrazioni). |
2. DESCRIZIONE DEL CASO
2.1. Procedura
(2) |
Il caso è stato avviato sulla base di una domanda di immunità di Chemtura. La Commissione ha acquisito ulteriori elementi di prova svolgendo accertamenti nel febbraio 2003. Inoltre, la Commissione ha ricevuto quattro domande di trattamento favorevole (Arkema France, Baerlocher, Akzo Nobel e BASF). Durante gli accertamenti effettuati presso Akcros Chemicals (Regno Unito), i rappresentanti dell’impresa hanno sostenuto che alcuni documenti erano coperti da segreto professionale. Dopo il ricorso contro varie decisioni della Commissione presentato da Akzo Nobel e Akcros Chemicals nell’aprile 2003, il Tribunale di primo grado (l’attuale Tribunale) ha statuito in merito ai documenti coperti dal segreto professionale nella sentenza del 17 settembre 2007. I ricorsi delle due imprese sono stati respinti. La Commissione ha inviato diverse richieste di informazioni. |
(3) |
Il 17 marzo 2009 è stata inviata una comunicazione degli addebiti; tutte le società interessate hanno avuto la possibilità di accedere al fascicolo e di contestare le conclusioni preliminari dei servizi della Commissione, sia per iscritto che nel corso di un'audizione tenutasi nei giorni 17 e 18 giugno 2009. Il comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti ha formulato un parere favorevole il 15 ottobre 2009 e il 6 novembre 2009. La Commissione ha adottato la decisione l’11 novembre 2009. |
2.2. Sintesi delle infrazioni
(4) |
La decisione riguarda due violazioni distinte di carattere unico e continuato all'articolo 81 del trattato CE e all'articolo 53 dell'accordo SEE relative a due categorie di stabilizzanti termici: gli stabilizzanti a base di stagno e gli ESBO/esteri. Gli stabilizzanti a base di stagno sono utilizzati per evitare la decomposizione dovuta al calore nel processo di trasformazione del PVC in prodotto finito. Le loro due applicazioni principali sono i prodotti in PVC rigido e plastificato. Gli ESBO/esteri sono usati come plastificanti e stabilizzanti termici per i prodotti in PVC plastificato. |
(5) |
L’obiettivo dei due accordi anticoncorrenziali consisteva nell’aumentare e nel mantenere ad un livello superiore a quello prevalente in condizioni di normale concorrenza i prezzi degli stabilizzanti a base di stagno e degli ESBO/esteri ripartendosi i volumi di vendita e i clienti per questi prodotti. Le decisioni più importanti sono state prese nel quadro di riunioni organizzate da AC Treuhand, che per la maggior parte della durata dei cartelli ha monitorato l'attuazione degli accordi sulle quote di vendita e sui prezzi fissati. |
(6) |
Le linee generali dei due cartelli nell’ambito del SEE erano stabilite durante le riunioni in Svizzera che si svolgevano con cadenza mensile per gli stabilizzanti a base di stagno e trimestrale per gli ESBO/esteri. Le infrazioni sulla fissazione dei prezzi e sulla ripartizione dei clienti e dei mercati venivano negoziate e tradotte in azioni specifiche durante riunioni a livello nazionale che si tenevano in tutta Europa. I partecipanti quindi si assicuravano che le loro decisioni coordinate fossero attuate in tutti i paesi SEE. |
(7) |
Fino al 1996 i fornitori di stabilizzanti termici verificavano che tutti i membri del cartello applicassero gli accordi anticoncorrenziali direttamente presso AC Treuhand, la quale durante le riunioni segrete nei suoi locali distribuiva anche fogli «rossi» e «rosa» con i dettagli sui prezzi fissati e sulla ripartizione dei volumi di vendita. Questi documenti non potevano essere portati fuori della sala riunioni. |
(8) |
Ciascuna società destinataria della decisione è considerata responsabile in proporzione al suo coinvolgimento negli accordi di cartello, vale a dire o perché vi ha preso parte direttamente oppure, nel caso di una società madre, perché la responsabilità del comportamento della controllata è attribuita alla società di controllo, dal momento che quest'ultima ha esercitato un'influenza determinante sul comportamento delle sue controllate durante il periodo dell'infrazione. |
2.3. Società destinatarie e durata delle infrazioni
(9) |
Stabilizzanti a base di stagno: Akzo Nobel N.V. (24.2.1987-21.3.2000), Akzo Nobel Chemicals GmbH (24.2.1987-28.6.1993), Akcros Chemicals Ltd (28.6.1993-21.3.2000), Elementis Holdings Limited (28.9.1988-2.10.1998), Elementis plc (23.2.1998-2.10.1998), Elementis UK Limited (28.9.1988-2.7.1993), Elementis Services Limited (2.7.1993-2.10.1998), Elf Aquitaine SA (16.3.1994-31.3.1996 e 9.9.1997-21.3.2000), Arkema France (16.3.1994-31.3.1996 e 9.9.1997-21.3.2000), CECA SA (16.3.1994-31.3.1996 e 9.9.1997-21.3.2000), MRF Michael Rosenthal GmbH, (12.10.1990-21.3.2000), Baerlocher GmbH, (24.2.1987-21.3.2000), Baerlocher Italia SpA, (22.6.1994-21.3.2000), Baerlocher UK Limited, (28.3.1995-17.9.1997), Chemtura Corporation, (29.5.1998-21.3.2000), Chemtura Vinyl Additives GmbH, (12.12.1997-21.3.2000), BASF Specialty Chemicals Holding GmbH, (24.2.1987-29.5.1998; BASF Lampertheim GmbH, (24.2.1987-29.5.1998), Reagens SpA, (20.11.1992-21.3.2000), AC-Treuhand AG, (1.12.1993-21.3.2000). |
(10) |
ESBO/esteri: Akzo Nobel N.V. (11.9.1991-22.3.2000), Akzo Nobel Chemicals B. V. (11.9.1991-28.6.1993), Akcros Chemicals Ltd (28.6.1993-22.3.2000), Elementis Holdings Limited (11.9.1991-2.10.1998), Elementis plc (23.2.1998-2.10.1998), Elementis UK Limited (11.9.1991-2.7.1993), Elementis Services Limited (2.7.1993-2.10.1998), Elf Aquitaine SA (11.9.1991-26.9.2000), Arkema France (11.9.1991-26.9.2000), CECA SA (11.9.1991-26.9.2000), GEA Group AG, (11.9.1991-17.5.2000), Chemson Polymer-Additive AG, (30.9.1995-26.9.2000), Aachener Chemische Werke Gesellschaft für glastechnische Produkte und Verfahren mbH, (11.9.1991-17.5.2000), Chemson GmbH, (17.5.2000-26.9.2000), Chemtura Corporation, (29.5.1998-26.9.2000), Chemtura Vinyl Additives GmbH, (12.12.1997-26.9.2000), BASF Specialty Chemicals Holding GmbH, (11.9.1991-29.5.1998), BASF Lampertheim GmbH, (11.9.1991-29.5.1998), Faci SpA, (6.11.1996-26.9.2000), AC-Treuhand AG, (1.12.1993-26.9.2000). |
2.4. Misure correttive
(11) |
La decisione relativa al presente caso applica gli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006. Fatta eccezione per Chemtura Corporation e Chemtura Vinyl Additives GmbH, la decisione infligge un’ammenda a tutte le società elencate ai punti 9 e 10. |
2.4.1. Importo di base dell'ammenda
(12) |
L’importo di base dell’ammenda è fissato al 20 % del valore delle vendite realizzate dalle imprese nel settore degli stabilizzanti a base di stagno. Soltanto la percentuale da applicare a Chemtura e Arkema France è fissata al 19 % perché queste società non hanno partecipato all’applicazione rigorosa del cartello che è durata fino al 1996. L’importo di base è fissato al 19 % del valore delle vendite realizzate dalle imprese nel settore degli ESBO/esteri. Soltanto la percentuale da applicare a Chemtura e Faci è fissata al 18 % perché queste società non hanno partecipato all’applicazione rigorosa del cartello che è durata fino al 1996. |
(13) |
L’importo di base viene moltiplicato per il numero di anni di partecipazione all'infrazione, tenendo ben presente la durata esatta della partecipazione di ciascuna impresa all’infrazione stessa. |
2.4.2. Adeguamenti dell'importo di base
2.4.2.1.
(14) |
La recidiva costituisce una circostanza aggravante per quanto riguarda Arkema France (tenuto conto di tre precedenti decisioni relative a casi di cartello). |
2.4.2.2.
(15) |
All’ammenda da comminare a Elf Aquitaine SA è applicato un fattore moltiplicatore di 1,7 per scoraggiare l’impresa dal concludere accordi orizzontali di fissazione dei prezzi e di ripartizione del mercato. |
2.4.3. Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002: riduzione dell'importo delle ammende
(16) |
Per quanto riguarda l’applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002, sono concesse a Chemtura una riduzione dell’importo dell’ammenda del 100 % per gli stabilizzanti a base di stagno e del 100 % per gli ESBO/esteri, a CECA/Arkema France/Elf Aquitaine una riduzione dell’importo dell’ammenda del 30 % per gli stabilizzanti a base di stagno e del 50 % per gli ESBO/esteri, a Baerlocher una riduzione dell’importo dell’ammenda del 20 % per gli stabilizzanti a base di stagno, a Akzo una riduzione dell’importo dell’ammenda dello 0 % per gli stabilizzanti a base di stagno e dello 0 % per gli ESBO/esteri e a BASF una riduzione dell’importo dell’ammenda del 15 % per gli stabilizzanti a base di stagno e del 25 % per gli ESBO/esteri. |
2.4.4. Incapacità contributiva
(17) |
Tre imprese hanno fatto valere la mancanza di capacità contributiva di cui al punto 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006. La Commissione ha preso in esame le loro richieste e ha analizzato attentamente la loro situazione finanziaria e il loro specifico contesto sociale ed economico. |
(18) |
A seguito dell’analisi effettuata dalla Commissione, l'ammenda di una società è stata notevolmente ridotta a causa della sua difficile situazione economica. |
3. AMMENDE IMPOSTE IN FORZA DELLA DECISIONE
(19) |
Per l'infrazione nel settore degli stabilizzanti a base di stagno sono state inflitte le ammende seguenti:
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(20) |
Per l'infrazione nel settore degli ESBO/esteri sono state inflitte le ammende seguenti:
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