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Document 52010XC1006(03)

    Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese

    GU C 270 del 6.10.2010, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.10.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 270/7


    Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese

    2010/C 270/05

    In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese («paese interessato»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) («regolamento di base»).

    1.   Domanda di riesame

    La domanda è stata presentata il 6 luglio 2010 dal Consiglio europeo dell'industria chimica (CEFIC) («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una proporzione rilevante, in questo caso più del 25 %, della produzione dell'Unione di acido tricloroisocianurico.

    2.   Prodotto

    Il prodotto esaminato è costituito dall'acido tricloroisocianurico e dai suoi preparati, chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale (DCI), originario della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame»), attualmente classificato ai codici NC ex 2933 69 80 (codice TARIC 2933698070) ed ex 3808 94 20 (codice TARIC 3808942020).

    3.   Misure in vigore

    Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1631/2005 del Consiglio (3).

    4.   Motivazione del riesame

    La richiesta è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe avere come effetto il persistere del dumping e la reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

    In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il richiedente ha determinato il valore normale per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese ai quali, durante l'inchiesta che ha condotto all'adozione delle misure in vigore, non è stato concesso il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato, sulla base dei prezzi di vendita interni praticati in un paese a economia di mercato appropriato, di cui al punto 5.1, lettera d) del presente avviso. Per le società alle quali, durante l'inchiesta, è stato accordato il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato, il valore normale è stato stabilito in base a un valore normale costruito nella Repubblica popolare cinese. La denuncia di persistenza del dumping si fonda su un confronto tra il valore normale, menzionato nelle frasi precedenti, e i prezzi del prodotto in esame venduto all'esportazione nell'Unione europea.

    I margini di dumping così calcolati sono significativi.

    Il richiedente sostiene inoltre che sussiste il rischio di reiterazione del dumping pregiudizievole. A tale riguardo egli ha presentato prove del fatto che l'eventuale scadenza delle misure renderebbe probabile l'aumento del livello delle importazioni del prodotto in esame data l'esistenza di capacità inutilizzate nel paese interessato.

    Il richiedente afferma che l'eliminazione del pregiudizio è dovuta principalmente all'esistenza delle misure e che, qualora si lasciassero scadere tali misure, l'eventuale ripresa di consistenti importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato comporterebbe probabilmente una reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

    5.   Procedura

    Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

    5.1.    Procedura per la determinazione del rischio di dumping e di pregiudizio

    L'inchiesta determinerà se sia probabile o meno che la scadenza delle misure provochi il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio.

    a)   Campionamento

    In considerazione del numero elevato di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere al campionamento, a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

    i)   Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese

    Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a contattare la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine indicato al punto 6, lettera b) i), e nei formati indicati al punto 7 del presente avviso:

    ragione sociale, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

    fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle esportazioni del prodotto in esame verso l'Unione effettuate nel periodo tra il 1o luglio 2009 e il 30 giugno 2010, indicati per ciascuno dei 27 Stati membri separatamente e in totale (4),

    fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame sul mercato interno effettuate nel periodo tra il 1o luglio 2009 il 30 giugno 2010,

    fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame ad altri paesi terzi effettuate nel periodo tra l' 1o luglio 2009 e il 30 giugno 2010,

    descrizione dettagliata delle attività della società a livello mondiale relative al prodotto in esame,

    ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (5) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame,

    qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

    Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inclusa nel campione. Se sarà scelta per far parte del campione, essa dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.

    Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità della Repubblica popolare cinese e tutte le associazioni note di produttori esportatori.

    ii)   Campionamento degli importatori

    Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a contattare la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine indicato al punto 6, lettera b) i), e nei formati indicati al punto 7 del presente avviso:

    ragione sociale, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

    descrizione dettagliata delle attività della società in relazione al prodotto in esame,

    volume in tonnellate e valore in EUR delle importazioni nell'Unione e delle rivendite effettuate sul mercato dell'Unione nel periodo tra il 1o luglio 2009 e il 30 giugno 2010 del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese,

    ragioni sociali e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (6) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,

    qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

    Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inclusa nel campione. Se sarà scelta per far parte del campione, essa dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.

    Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di importatori, la Commissione contatterà anche tutte le associazioni note di importatori.

    iii)   Selezione definitiva dei campioni

    Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione dei campioni devono farlo entro il termine indicato al punto 6, lettera b) ii).

    La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili ad essere incluse nel campione.

    Le società inserite nel campione devono rispondere ad un questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera b) iii), e devono collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

    In caso di insufficiente collaborazione la Commissione può basare le sue conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base. Come spiegato al punto 8, le conclusioni basate sui dati disponibili potrebbero essere meno vantaggiose per la parte interessata.

    b)   Questionari

    Per ottenere le informazioni ritenute necessarie per la sua inchiesta, la Commissione invierà questionari agli esponenti dell'industria dell'Unione e a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione, ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di produttori esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori, nonché alle autorità del paese interessato.

    c)   Raccolta di informazioni e audizioni

    Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, a presentare informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 6, lettera a) ii).

    La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine indicato al punto 6, lettera a) iii).

    d)   Selezione del paese ad economia di mercato

    Nella precedente inchiesta è stato scelto il Giappone come paese a economia di mercato appropriato per stabilire il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. La Commissione intende utilizzare nuovamente il Giappone a tal fine. Le parti interessate sono invitate a presentare le proprie osservazioni sull'adeguatezza di questa scelta entro il termine specifico indicato al punto 6, lettera c).

    5.2.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

    Qualora fosse confermato il rischio del persistere del dumping e della reiterazione del pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se il mantenimento delle misure antidumping non sia contrario all'interesse dell'Unione. Per tale motivo, la Commissione potrà inviare questionari agli esponenti noti dell'industria dell'Unione, alle loro associazioni di rappresentanza e alle organizzazioni di rappresentanza dei consumatori e degli utilizzatori. Queste parti e quelle non note alla Commissione che comprovino tuttavia l'esistenza di legami obiettivi tra la loro attività e il prodotto in esame, possono contattare la Commissione e fornirle informazioni entro il termine indicato al punto 6, lettera a) ii). Le parti che abbiano agito conformemente a quanto specificato nella frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine indicato al punto 6, lettera a) iii). Si ricorda che le informazioni fornite a norma dell'articolo 21 del regolamento di base saranno prese in considerazione unicamente se sono sostenute da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

    6.   Termini

    a)   Termini generali

    i)   Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario

    Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure oggetto del presente riesame devono chiedere un questionario o altri formulari al più presto e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    ii)   Termine entro cui le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

    Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione, comunicarle le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. È importante notare che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.

    Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera b) iii).

    iii)   Audizioni

    Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.

    b)   Termine specifico per il campionamento

    i)   Le informazioni di cui al punto 5.1, lettera a) i) e lettera a) ii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate, che si sono dichiarate disposte a essere incluse nel campione, in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    ii)   Tutte le altre informazioni pertinenti per la selezione dei campioni di cui al punto 5.1, lettera a) iii), devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    iii)   Salvo altrimenti disposto, le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di notifica del loro inserimento nel campione.

    c)   Termine specifico per la selezione del paese a economia di mercato

    Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni sull'adeguatezza della scelta del Giappone che, come indicato al punto 5,1, lettera d), è preso in considerazione quale paese ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

    Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo indicazioni contrarie), indicando nome, indirizzo, e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono recare la dicitura «Diffusione limitata» (7) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

    Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

    Commissione europea

    Direzione generale del Commercio

    Direzione H

    Ufficio: N-105 04/92

    1049 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË

    Fax +32 22956505

    8.   Omessa collaborazione

    Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

    Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e vengono utilizzati i dati disponibili, i risultati dell'inchiesta possono essere meno favorevoli per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

    9.   Calendario dell'inchiesta

    A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    10.   Possibilità di chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

    Poiché il presente riesame in previsione della scadenza è avviato conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, i relativi risultati non comporteranno una modifica del livello delle misure in vigore, ma l'abrogazione o il mantenimento di tali misure, in conformità all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

    Qualsiasi parte interessata dal procedimento che ritenga opportuno rivedere il livello delle misure al fine di modificarlo (cioè aumentarlo o ridurlo), può chiedere una revisione conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

    Le parti che intendono chiedere tale revisione, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

    11.   Trattamento dei dati personali

    Si noti che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).

    12.   Consigliere-auditore

    Si fa inoltre presente che se le parti interessate ritengono di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione offrendo, se necessario, una mediazione su questioni procedurali che attengono alla protezione dei loro interessi in questo procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla pratica, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle comunicazioni scritte e/o orali. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine del sito Internet della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade) dedicate al consigliere-auditore.


    (1)  GU C 104 del 23.4.2010, pag. 15.

    (2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (3)  GU L 261 del 7.10.2005, pag. 1.

    (4)  I 27 Stati membri dell'Unione europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

    (5)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

    (6)  Vedasi nota 5.

    (7)  Tale dicitura significa che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso è protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

    (8)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


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