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Document 52010XC0921(02)

Proposta di archiviazione della denuncia CHAP 2010/19

GU C 253 del 21.9.2010, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 253/5


Proposta di archiviazione della denuncia CHAP 2010/19

2010/C 253/03

I servizi della Commissione hanno ultimato la loro indagine sulla denuncia CHAP 2010/19, relativa alla retribuzione di persone sprovviste della qualifica medica di base, ma che in Italia hanno accesso alla formazione di specialista in sei settori specifici: biochimica clinica, microbiologia e virologia, patologia clinica, genetica medica, scienza dell'alimentazione e farmacologia medica.

Dopo aver esaminato, alla luce del diritto comunitario applicabile in materia, la denuncia e la documentazione trasmessa dagli autori delle denunce, i servizi della Commissione sono giunti alla conclusione che, allo stato, nella fattispecie non è possibile individuare violazioni di sorta.

Stante che la direttiva 93/16/CEE è d'applicazione esclusivamente nei confronti dei medici, l'obbligo per gli Stati membri di garantire che i medici specialisti in formazione percepiscano una retribuzione consona si applica alle sole persone che abbiano completato la formazione medica di base. Si tratta di un obbligo che discende specificamente dalla direttiva 82/76/CEE, la quale ha modificato la direttiva 75/363/CEE, ed entrambe queste direttive sono state codificate dalla direttiva 93/16/CEE, abrogata essa stessa dalla direttiva 2005/36/CE. Quest'ultima direttiva prevede all'articolo 25, paragrafo 3, che i medici i quali hanno ultimato la formazione medica di base percepiscano una retribuzione adeguata.

La data estrema per il recepimento della direttiva 82/76/CEE era l'1 gennaio 1983. Con sentenza del 7 luglio 1987, la Corte di giustizia delle CE stabiliva che l'Italia non aveva ottemperato ai propri obblighi, avendo tralasciato di attuare per tempo la direttiva 82/76/CEE. Con decreto legge n. 257/91, adottato nel 1991 (ed entrato in vigore il 1o settembre 1991), l'Italia ha recepito la direttiva.

Il fatto che l'Italia permetta a persone che hanno completato determinate formazioni scientifiche diverse dalla formazione medica di base di accedere ad alcune formazioni specialistiche lascia impregiudicato l'obbligo che incombe agli Stati membri di garantire una retribuzione consona a tutti i medici che seguono una formazione di medico specialista.

Di conseguenza, e a meno che nelle quattro settimane a decorrere dalla presente pubblicazione non vengano addotti nuovi elementi in grado di evidenziare una violazione, i servizi della Commissione provvederanno ad archiviare la denuncia registrata.


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