Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010XC0918(03)

    Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

    GU C 252 del 18.9.2010, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.9.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 252/12


    Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

    2010/C 252/05

    La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). La dichiarazione di opposizione deve pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

    DOCUMENTO UNICO

    REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

    «FAGIOLO CUNEO»

    N. CE: IT-PGI-0005-0775-18.05.2009

    IGP ( X ) DOP ( )

    1.   Denominazione:

    «Fagiolo Cuneo»

    2.   Stato membro o Paese terzo:

    Italia

    3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

    3.1.   Tipo di prodotto:

    Classe 1.6.

    Ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati.

    3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di (1):

    L’indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) «Fagiolo Cuneo» designa i baccelli allo stato ceroso da sgranare e la granella secca ottenuti dagli ecopiti Bianco di Bagnasco, Vedetta e dalle varietà Billò, Corona, Stregonta, Bingo, Rossano, Barbarossa, Solista e Millenium, appartenenti alle specie di fagiolo rampicante Phaseolus vulgaris L. e Phaseolus coccineus.

    a)

    Il baccello allo stato ceroso da sgranare deve avere le seguenti caratteristiche:

    appartenente all’ecotipo Vedetta o alle varietà Stregonta, Bingo, Rossano, Solista e Millenium, Barbarossa,

    la lunghezza del bacello allo stato ceroso per l’ecotipo Vedetta e le varietà Stregonta, Bingo, Rossano, Solista e Millenium è compresa tra 15 e 28 mm; per la varietà Barbarossa è compresa tra 12 e 22 mm,

    intensamente striato di rosso.

    La granella all’interno dei baccelli allo stato ceroso deve:

    presentare striature rosa-rosse su fondo crema,

    presentare il diametro minimo verticale e orizzontale non può essere rispettivamente inferiore a 9 e 15 mm,

    deve essere esente da attacchi di parassiti o di malattie con una tolleranza massima del 1 % di prodotto con alterazioni visibili.

    b)

    La granella secca deve avere le seguenti caratteristiche:

    appartenente all’ecotipo Bianco di Bagnasco o alle varietà Billò, Corona,

    l’umidità massima consentita del seme è del 15 %,

    il diametro minimo verticale e orizzontale della granella non può essere, rispettivamente, inferiore a 9 e 14 mm per il Billò, 13 e 20 mm per il Corona, 8 e 14 mm per il Bianco di Bagnasco,

    il colore della granella deve essere per il Billò, con screziature bruno-violacea su fondo crema, per il Corona e il Bianco di Bagnasco bianco,

    la granella secca non deve presentare alterazioni di colore e di aspetto esteriore tali da comprometterne le caratteristiche, con una tolleranza massima complessiva del 1,5 % di impurità intese come prodotto spaccato, macchiato, tonchiato o alterato a livello di colorazione. È consentita, inoltre, una percentuale massima di 1,5 di fagioli secchi fuori calibro,

    contenuto in ferro che raggiunge valori compresi tra 80 e 105 ppm per il Billò e 65 e 75 ppm per il Corona e il Bianco di Bagnasco,

    contenuto in proteine compreso tra 23 e 30 (% di proteina sul secco).

    3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

    3.4.   Alimenti per animali (solo per prodotti di origine animale):

    3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata:

    Tutte le fasi di produzione dalla semina alla raccolta del «Fagiolo Cuneo» devono avvenire nell’area geografica definita al punto 4.

    3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.:

    L’Igp «Fagiolo Cuneo» nella tipologia allo stato ceroso da sgranare, viene immesso al consumo in appositi imballaggi in plastica, in cartone o in confezioni sigillate (vassoi, cartoni, sacchetti e similari), in materiale per uso alimentare con un sigillo di garanzia non riutilizzabile della capacità di kg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

    L’Igp «Fagiolo Cuneo» nella tipologia in granella secca viene immesso al consumo in appositi imballaggi o confezioni in materiale per uso alimentare, con un sigillo di garanzia non riutilizzabile, della capacità di kg 0,100, 0,200, 0,300, 0,400, 0,500, 0,800, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 25.

    3.7.   Norme specifiche relative all’etichettatura:

    Le confezioni e gli imballaggi devono recare obbligatoriamente sull’etichetta, a carattere di stampa chiaro e leggibile, oltre al simbolo grafico comunitario e alle informazioni obbligatorie ai sensi della normativa vigente, l’indicazione «IGP Fagiolo Cuneo» con il logo di seguito descritto.

    Il logo, a forma circolare, rappresenta sullo sfondo la catena delle Alpi marittime sovrastato dallo schizzo del fagiolo di colore bianco crema con striature rosse. Tutti i colori del logo sono ottenuti con la tecnica della quadricromia con diverse sfumature nelle tonalità.

    Nel logo è inserita in forte evidenza la scritta «Fagiolo Cuneo I.G.P.», mentre lungo la circonferenza del logo stesso è presente la scritta «Indicazione Geografica Protetta».

    Image

    4.   Definizione concisa della zona geografica:

    La zona di produzione dei fagioli ad Indicazione Geografica Protetta «Fagiolo Cuneo», comprende tutti i 183 comuni della Provincia di Cuneo. Il territorio è esclusivamente pedemontano e presenta una configurazione orografica compresa tra i 200 e gli 800 metri s.l.m., circondata dalla catena delle Alpi Marittime.

    5.   Legame con la zona geografica:

    5.1.   Specificità della zona geografica:

    La zona di produzione, è l’unico areale italiano ed europeo di considerevole estensione (circa 4 000 ettari) in cui viene coltivato il fagiolo rampicante.

    Questo è dovuto a condizioni pedoclimatiche favorevoli alla coltura così come a fattori storici e socioe-conomici che da oltre un secolo hanno determinato la diffusa coltivazione del «Fagiolo Cuneo».

    In questo ambiente, caratterizzato da un clima fresco con un elevato numero di giornate soleggiate, leggermente ventilate, prive di afa e foschie durante l’estate e da escursioni termiche tra giorno e notte, le superfici investite a «Fagiolo Cuneo» risultano molto estese e producono fagioli di ottima qualità. Le escursioni termiche giornaliere associate ad elevata luminosità dell’ambiente conferiscono ai baccelli maggior colore e consistenza. Inoltre le temperature contenute nella fase tardo invernale determinano significativi posticipi delle semine-fioritura tanto da prolungare, rispetto alle altre aree di produzione italiane, le epoche di maturazione e quindi di commercializzazione.

    5.2.   Specificità del prodotto:

    Il «Fagiolo Cuneo» presenta caratteristiche peculiari rispetto agli altri fagioli. Infatti ha un ottima consistenza della granella secca e del bacello allo stato ceroso. Nella granella secca si evidenzia un elevato contenuto in ferro e proteine che raggiungono, rispettivamente, valori compresi tra 80 e 105 ppm per il Billò e 65 e 75 ppm per il Corona e il Bianco di Bagnasco, e 23 e 30 (% di proteina sul secco) per tutte le tipologie.

    Il baccello allo stato ceroso si caratterizza invece per la marcata colorazione sia del baccello sia anche della granella in esso contenuta.

    5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

    La domanda di riconoscimento del «Fagiolo Cuneo» come IGP è motivata dalla reputazione e dalla notorietà del prodotto. La reputazione del «Fagiolo Cuneo» è dimostrata dalla copiosa bibliografia che attesta la fama delle produzioni di questo fagiolo.

    Alcuni mercuriali ritrovati nel comune di Centallo attestano commercializzazioni di questi fagioli già dal 1823. Da un regolamento circa l’occupazione di suolo pubblico deliberato dal Consiglio comunale di Cuneo nel 1894, si deduce l’ubicazione di un mercato specificamente dedicato ai fagioli che, come si evince da bollettini commerciali del 1901, per le loro peculiari caratteristiche già spuntavano prezzi superiori ai fagioli comuni.

    Negli ultimi 50 anni la produzione di fagioli, sia per il consumo fresco che secco, ha subito uno sviluppo consistente per le buone produzioni, sia qualitative che quantitative, fornite dai genotipi utilizzati nell’area. Tutto ciò a dimostrazione dell’importanza della vocazionalità pedoclimatica dell’areale di Cuneo che presenta tutte le caratteristiche idonee per originare un prodotto diverso dagli altri. Il «Fagiolo Cuneo» infatti si distingue per il colore del baccello allo stato ceroso compresa la granella in esso contenuta, merito delle escursioni termiche giornaliere associate ad elevata luminosità dell’ambiente che favoriscono la sintesi di antociani, e per le caratteristiche organolettiche della granella secca. Di conseguenza aumentando le rese e le produzioni gli orticoltori hanno ritenuto sempre più opportuno recarsi a commercializzare i propri fagioli su aree mercatali appositamente costituite.

    La storia passata e la realtà presente del «Fagiolo Cuneo» è stata ed è ancora fortemente sostenuta da questi importanti mercati alla produzione che si svolgono a Caraglio (CN), Boves (CN), Centallo (CN) e Castelletto Stura (CN), Valgrana (CN) e Roccavione (CN), alcuni dei quali iniziarono la loro attività tra gli anni 1960-1970 come dimostrano gli archivi comunali. Il rapporto della popolazione locale con il «Fagiolo Cuneo» è dimostrato anche da un evento curioso: nel Carnevale di Cuneo del 1982 il carro allegorico del comune di Castelletto Stura fu interamente dedicato al «Fagiolo Cuneo».

    Importanti sono anche i fattori umani fortemente radicati sul territorio. Ne sono un esempio la tradizionalità che si tramanda da padre in figlio nel coltivare il «Fagiolo Cuneo». Una coltura che, trattandosi di un fagiolo rampicante, necessita di molta manodopera e che nell’areale di produzione è essenzialmente di tipo famigliare. Tutto ciò ha sempre determinato un certo legame umano con la coltura stessa: ne sono ancora un esempio oggi i «raduni famiglia» dove i componenti la famiglia stessa, i parenti e gli amici si ritrovano per aiutare il conduttore aziendale a «sfilare» le piante di «Fagiolo Cuneo» secco prima della trebbiatura, a seminare e piantare le canne. Questa operazione viene svolta con una particolare tecnica che esiste solo ed esclusivamente nell’areale cuneese e a cui i produttori sono particolarmente legati, cioè la tradizione di legare quattro canne insieme nella parte apicale a formare una specie di «tenda da indiano» al fine di rendere più rigidi e resistenti i tutori nei confronti delle avversità atmosferiche e del peso delle piante.

    Alla specificità organolettica e nutrizionale di questo prodotto anche la RAI, Radio televisione italiana, ha dedicato al «Fagiolo Cuneo» un ampio spazio all’interno della trasmissione «Occhio alla spesa» del 15 ottobre 2003.

    Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

    Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di riconoscimento della IGP «Fagiolo Cuneo» sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 52 del 4 marzo 2009.

    Il testo del disciplinare di produzione è consultabile:

    sul seguente link: http://www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txtTipoDocumento=Disciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0>Prodotti%20Dop,%20Igp%20e%20Stg

    oppure

    accedendo direttamente all’home page del sito del Ministero (http://www.politicheagricole.it) e cliccando poi su «Prodotti di Qualità» (a sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE [regolamento (CE) n. 510/2006]».


    (1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


    Top