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Document 52010XC0914(01)

    Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in conformità del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca Testo rilevante ai fini del SEE

    GU C 247 del 14.9.2010, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.9.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 247/2


    Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in conformità del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    2010/C 247/02

    Aiuto n.: XF 5/10

    Stato membro: Repubblica slovacca

    Regione/autorità che concede l'aiuto: NUTS 1 – všetky regióny v rámci Slovenskej republiky, t.j. Bratislavský kraj, Západné Slovensko, Stredné Slovensko a Východné Slovensko.

    Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

    Titolo del regime di aiuto/nome dell'impresa beneficiaria dell'aiuto ad hoc: Schéma štátnej pomoci na zabezpečenie mimoprodukčných funkcií rybníkov a malých vodných nádrží osobitne vhodných na chov rýb.

    Base giuridica:

    articolo 12 del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca (di seguito: «il regolamento della Commissione»),

    articolo 11 del regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione, del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca,

    articoli 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca, GU L 223 del 15 agosto 2006 [di seguito: «il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio»],

    articolo 27 della legge «nariadenia vlády SR č. 264/2009 Z. z zo 17. júna 2009 o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov» (di seguito: «il regolamento del governo slovacco»),

    allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (di seguito: «il RGEC»), GU L 214 del 9 agosto 2008,

    zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov (di seguito: «la legge relativa all'aiuto di Stato»).

    Spesa annua nell'ambito del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso: Importo previsionale dell'aiuto concesso nell'ambito del regime per il 2010: 200 000 EUR.

    Bilancio previsionale totale dell'aiuto concesso annualmente a partire dal 2010: 200 000 EUR.

    Bilancio previsionale totale dell'aiuto per il periodo 2010-2013: 800 000 EUR.

    Intensità massima dell'aiuto:

    H.1.

    Per il calcolo dell'aiuto, il tasso applicato non può essere superiore a:

    a)

    500 EUR/ha,

    b)

    2 100 EUR/ha, o

    c)

    2 500 EUR/ha.

    L'importo dell'aiuto si ottiene moltiplicando la superficie dell'allevamento che figura nel certificato per il tasso definito al punto H.1del regime di aiuti; la superficie dell'allevamento deve essere pari ad almeno un ettaro.

    H.2.

    L'aiuto può essere concesso a un allevatore nell'anno civile corrispondente per cinque anni consecutivi.

    H.3.

    L'importo dell'aiuto è calcolato dall'Agenzia di pagamento agricolo conformemente all'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento del governo slovacco.

    Data di entrata in vigore: febbraio 2010.

    Durata del regime o dell'aiuto individuale: fino al 31 dicembre 2013.

    Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto ha come obiettivo la concessione di indennità per l'utilizzo di metodi di produzione acquicola che contribuiscano alla protezione e al miglioramento dell'ambiente e alla salvaguardia della natura.

    Indicare l'articolo o gli articoli applicati (articoli da 8 a 24): Articolo 12 del regolamento della Commissione.

    Settore o settori interessati: Produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca.

    Sezione A — Agricoltura, silvicoltura e pesca (secondo la classificazione NACE Rev. 2).

    Settori

    Divisione 3: Pesca e acquacoltura.

    Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto: Aiuto concesso da:

    Ministerstvo pôdohospodárstva SR

    Dobrovičova ul. 12

    812 66 Bratislava

    SLOVENSKO/SLOVAKIA

    Tel. +421 259266111

    Sito web sul quale è reperibile il testo integrale del regime di aiuto oppure i criteri e le condizioni in base ai quali un aiuto individuale è concesso al di fuori di un regime di aiuto: http://www.land.gov.sk/sk/index.php?navID=161&id=2059

    Giustificazione: Il programma operativo 2007-2013 per il settore della pesca nella Repubblica slovacca (Operačný program «Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013») prevede una misura intesa a migliorare le condizioni di allevamento e l'ambiente mediante operazioni di depurazione dei fanghi. Il sostegno concesso dal regime di aiuti di Stato è un aiuto complementare alla realizzazione dell'obiettivo sopra menzionato, che consiste nell'attuazione di misure idroambientali (svuotamento degli stagni e depurazione dei fanghi — compensazione parziale delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi).

    Il programma operativo «Pesca 2007-2013» per la Repubblica slovacca non prevede azioni o misure che beneficiano di un sostegno nell'ambito di questo regime di aiuti e non consente di combinare due fonti di finanziamento differenti. D'altra parte, chi presenta domanda di aiuto è tenuto a dichiarare sull'onore di non ricevere per questa misura alcuna sovvenzione nell'ambito di programmi di sviluppo dell'UE né alcun altro aiuto pubblico. Qualora risulti che questo requisito non è stato rispettato, il beneficiario dell'aiuto rischia azioni penali per frode alla sovvenzione a norma dell'articolo 225 della legge n. 300/2005 (Codice penale) come da ultimo modificata.


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