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Document 52010XC0709(02)

    Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

    GU C 185 del 9.7.2010, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.7.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 185/7


    Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

    2010/C 185/05

    Aiuto n.: XA 24/10

    Stato membro: Italia

    Regione: Regione Marche

    Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Servizi di sviluppo del sistema agroalimentare regionale e Linee di indirizzo per il programma annuale 2010. Legge regionale 23 dicembre 1999, n. 37

    Base giuridica:

    Legge Regionale 23 dicembre 1999, n. 37 «Disciplina dei servizi per lo sviluppo del sistema agroalimentare regionale»;

    DGR 244 del 9.2.2010 — L.R. 23 dicembre 1999, n. 37 Approvazione del programma annuale 2010 dei servizi di sviluppo del sistema agroalimentare regionale e dei criteri per la presentazione e l’attuazione dei Progetti 2010 di «Assistenza tecnica specialistica nel settore zootecnico»

    Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa: La spesa prevista per l’erogazione dei servizi di cui al presente regime di aiuti nell’anno 2010 non è superiore ad 1 000 000,00 EUR

    In ogni caso il contributo pubblico verrà stabilito entro i limiti delle risorse finanziarie assegnate al bilancio di previsione per le attività dei Servizi di Sviluppo Agricolo.

    Intensità massima di aiuti: L’intensità di aiuto è pari al 100 % delle spese ammissibili riconosciute per un importo massimo del contributo di 50 000 EUR per ogni singolo progetto di assistenza tecnica.

    Data di applicazione: Il regime di aiuto verrà attuato solo successivamente alla conferma, da parte della Commissione, dell’avvenuto ricevimento della presente scheda di sintesi e della sua pubblicazione su internet.

    Durata del regime o dell’aiuto individuale: La durata del regime di aiuto è prevista fino al 31 dicembre 2013.

    Obiettivo dell’aiuto: L’obiettivo principale dell’aiuto è il sostegno alle piccole e medie imprese agricole attive nel settore dell’agricoltura, attraverso la fornitura di servizi di assistenza tecnica

    I servizi di assistenza tecnica forniti non rivestono carattere continuativo o periodico né sono connessi con le normali spese di funzionamento dell’impresa tant’è che per ogni progetto vengono richiesti il monitoraggio degli indicatori per valutare i miglioramenti derivati dall’azione di assistenza e la rendicontazione dei risultati ottenuti

    Si fa riferimento all’articolo 15 e 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006.

    Settore economico: Agricoltura.

    Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l’aiuto:

    Regione Marche

    Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca

    PF Competitività e Sviluppo dell’Impresa Agricola

    Via Tiziano 44

    60125 Ancona AN

    ITALIA

    Sito web: http://www.agri.marche.it/Aree%20tematiche/Aiuti%20di%20stato/sviluppo%20agricolo2010.pdf

    Altre informazioni: I servizi di sviluppo alle aziende agricole saranno forniti da «Soggetti attuatori», così come individuati dalla Legge regionale di riferimento, precedentemente selezionati con un bando di evidenza pubblica.

    «Beneficiari ultimi», o destinatari, dei servizi di sviluppo di cui al presente regime sono le piccole e medie imprese agricole che aderiscono alle iniziative previste dai progetti annuali ammessi a finanziamento, titolari di numero di partita IVA e di iscrizione alla C.C.I.A.A., che ricevono il beneficio dalla fruizione dei servizi da parte dei soggetti attuatori. In ogni caso, per tutte le attività di servizio previste ai sensi del presente programma annuale, nessun aiuto potrà comportare un pagamento diretto in denaro ai produttori.

    Le imprese agricole che hanno personale dipendente debbono rispettare i contratti collettivi nazionali di riferimento e le vigenti normative in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

    Il servizio prestato sarà accessibile a tutti i beneficiari della zona interessata dal progetto. L’appartenenza di un beneficiario ultimo ad un soggetto attuatore non costituisce una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi ai costi amministrativi dei soggetti attuatori da parte dei beneficiari non facenti parte dell’organizzazione degli stessi soggetti attuatori devono essere limitati ai soli costi del servizio prestato.

    Spese ammissibili — Saranno ammissibili esclusivamente i costi dei servizi che non rivestono carattere continuativo o periodico, né sono connessi con le normali spese di funzionamento dell’impresa.

    Il Dirigente della PF Competitività e Sviluppo dell’Impresa Agricola

    Luciani ROBERTO

    Aiuto n.: XA 31/10

    Stato membro: Italia

    Regione: Sardegna

    Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Agevolazioni per l’acquisto o la locazione di macchine utensili o di produzione

    Base giuridica: Legge 28 novembre 1965, n. 1329 — cosiddetta «SABATINI».

    DGR n. 51/11 del 17.11.2009 concernente «Provvedimenti per l’acquisto di nuove macchine utensili. Approvazione direttive di attuazione».

    Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa: 2,5 milioni di EUR

    Intensità massima di aiuti: 60 %

    Data di applicazione: L’aiuto si applica a decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale della Commissione.

    Durata del regime o dell’aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

    Obiettivo dell’aiuto: Articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione

    Settore economico: Produzione primaria

    Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l'aiuto:

    Regione Autonoma della Sardegna

    Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale

    Via Pessagno 4

    09125 Cagliari CA

    ITALIA

    Sito web: http://www.regione.sardegna.it

    Altre informazioni: —

    Claudio SABA

    Aiuto n.: XA 49/10

    Stato membro: Spagna

    Regione: Comunitat Valenciana

    Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Fedacova.

    Base giuridica: Resolución del expediente acogido a la línea «programas intersectoriales en materia de atributos y valores de la calidad agroalimentaria».

    Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa: 99 674,00 EUR.

    Intensità massima di aiuti: 100 %

    Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito web della Direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.

    Durata del regime o dell’aiuto individuale: dicembre 2010.

    Obiettivo dell’aiuto:

    Promozione generale dei prodotti agroalimentari della Comunitat Valenciana: organizzazione di giornate tecniche concernenti la qualità alimentare, la sicurezza alimentare e i prodotti alimentari della Comunitat Valenciana.

    Pubblicazioni delle relazioni presentate durante le giornate.

    Studi e relazioni tecniche: caratterizzazione del settore agroalimentare. Osservatorio sulla competitività settoriale. Relazioni, memorandum, materiali tecnici, d’informazione e didattici. Elaborazione e programmazione dell’esame del settore agroalimentare nella Comunitat Valenciana.

    Formazione: corso sul sistema APPCC concernente il condizionamento del miele. Elaborazione e attuazione delle esigenze per quanto riguarda l’igiene e la tracciabilità, e il sistema APPCC nell’industria agroalimentare. Certificazione di sistemi di sicurezza alimentare.

    Spazio web sulla caratterizzazione del settore agroalimentare. Visite e studi «in situ» presso imprese del settore agroalimentare. Acquisizioni, studi, osservazioni e comunicazioni relativi a pubblicazioni a carattere legislativo.

    Ricerche di mercato di natura commerciale all’estero. — Rafforzamento dell’internazionalizzazione dei prodotti agroalimentari della Comunitat Valenciana: partecipazione a fiere, missioni commerciali e creazione dello sportello di informazione sulle esportazioni.

    Riorientamento delle imprese agroalimentari della Comunitat Valenciana di fronte alle sfide presenti e future.

    Attività previste agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

    Settore economico: PMI del settore agroalimentare della Comunitat Valenciana.

    Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l’aiuto:

    Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

    C/ Amadeo de Saboya, 2

    46010 Valencia

    ESPAÑA

    Sito web: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/fedacova2010.pdf

    Altre informazioni: —

    La Directora General de Comercialización

    Marta VALSANGIACOMO GIL

    Aiuto n.: XA 59/10

    Stato membro: Repubblica federale di Germania

    Regione: Renania-Palatinato

    Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Partnerbetrieb Naturschutz

    Base giuridica: Umsetzungsregelung „Beratungsförderung im Partnerbetrieb Naturschutz“.

    Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa: 100 000 EUR l’anno a decorrere dal 2010.

    Intensità massima di aiuti: Fino al 100 % dei costi dei servizi di consulenza.

    Data di applicazione: A decorrere dall’1 maggio 2010

    Durata del regime o dell’aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013.

    Obiettivo dell’aiuto: La misura ha la finalità prevista all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006 (Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo).

    Settore economico: Tutti i settori della produzione agricola.

    Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l'aiuto:

    Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz

    Kaiser-Friedrich-Straße 1

    55116 Mainz

    DEUTSCHLAND

    Sito web: Le disposizioni applicative del regime di aiuto possono essere consultate al seguente indirizzo:

    http://www.mufv.rlp.de/natur/naturschutz/partnerbetrieb_naturschutz.html

    Altre informazioni: L’aiuto riguarda servizi generali di consulenza sulla tutela ambientale per le aziende agricole operanti nel settore della produzione primaria al fine di promuovere, nel settore agricolo, la realizzazione di servizi connessi alla tutela ambientale nell’ambito di misure di adeguamento per le aziende.

    Aiuto n.: XA 74/10

    Stato membro: Spagna

    Regione: —

    Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Ayudas para la promoción de nuevas tecnologías en maquinaria y equipos agrarios.

    Base giuridica: Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la promoción de nuevas tecnologías en maquinaria y equipos agrarios (pendiente de publicación en el Boletín Oficial del Estado).

    Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa: L’importo massimo delle spese pubbliche complessive previsto per la totalità dei beneficiari è fissato a 3 milioni di EUR durante il 2010.

    Intensità massima di aiuti: Conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006, ed entro i limiti fissati all’articolo 4, paragrafo 9, del suddetto regolamento, l’intensità massima degli aiuti è la seguente:

    Data di applicazione: A decorrere dalla pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione nella pagina web della direzione generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale della Commissione europea. L’aiuto non può essere applicato prima di questa data.

    Durata del regime o dell’aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013. Gli aiuti verranno concessi annualmente.

    Obiettivo dell’aiuto: L’obiettivo dell’aiuto consiste nel fissare, in regime di piena concorrenza, aiuti di Stato destinati ad incoraggiare l’utilizzo, in comune, di nuove tecnologie. Le spese ammissibili sono: l’acquisto, da parte di associazioni di produttori agricoli, di macchinari e di materiale agricoli che apportano un’innovazione tecnologica in una zona geografica determinata e che contribuiscono al miglioramento degli attuali sistemi di produzione, all’economia energetica, alla tutela dell’ambiente e al miglioramento delle condizioni di lavoro degli agricoltori.

    Gli aiuti verranno concessi per gli acquisti effettuati dopo l’introduzione della domanda.

    Essi sono previsti all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

    Settore economico: Produzione agricola primaria.

    Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l’aiuto:

    Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

    Paseo Infanta Isabel, 1

    28014 Madrid

    ESPAÑA

    Sito web: Il testo integrale dei criteri e delle condizioni del regime è disponibile al seguente indirizzo Internet:

    http://www.mapa.es/ministerio/pags/normas/Nuevas_TecnologIas_060410.pdf

    Altre informazioni: Le sovvenzioni contemplate dal decreto reale in parola sono compatibili con qualsiasi altro tipo di aiuto concesso con le stesse finalità dalle amministrazioni pubbliche o da altri enti pubblici o privati, entro i limiti fissati all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, e sempre entro i limiti stabiliti all’articolo 4, paragrafo 9, del suddetto regolamento.

    Ciò nonostante, la concessione concomitante di aiuti aventi la stessa finalità, da parte di tutte le amministrazioni o enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, allorché l’importo complessivo degli aiuti percepiti da ogni singolo beneficiario supera i limiti sopra citati, dà luogo alla riduzione proporzionale corrispondente all’importo degli aiuti disciplinati dal decreto reale di cui trattasi, fino al limite stabilito.

    Se, una volta applicata tale riduzione, la somma delle sovvenzioni costituisce sempre un’intensità di aiuto superiore ai tassi massimi fissati nella normativa comunitaria, l’importo sarà ridotto fino al massimale di cui sopra.


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