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Document 52010XC0323(04)
Publication of an application for recognition of a traditional term as provided for in Article 33 of Commission Regulation (EC) No 607/2009
Pubblicazione della domanda di riconoscimento di una menzione tradizionale ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione
Pubblicazione della domanda di riconoscimento di una menzione tradizionale ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione
GU C 73 del 23.3.2010, p. 49–49
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 73/49 |
Pubblicazione della domanda di riconoscimento di una menzione tradizionale ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione
2010/C 73/13
A norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione (1), le domande di riconoscimento di una menzione tradizionale sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale, serie C, al fine di informare i terzi dell’esistenza della domanda in vista di un’eventuale opposizione al riconoscimento e alla protezione della menzione tradizionale oggetto della domanda.
PUBBLICAZIONE DI UNA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI UNA MENZIONE TRADIZIONALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 33 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 607/2009 DELLA COMMISSIONE
Data di ricezione |
: |
18.2.2010 |
Numero di pagine |
: |
11 |
Lingua della domanda |
: |
spagnolo |
Numero del fascicolo |
: |
TDT-AR-N0004 |
Richiedente:
Autorità competente dello Stato membro |
: |
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Nome: RESERVA
Termine tradizionale ai sensi dell’articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007
Lingua:
— |
Articolo 31, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione |
Elenco delle denominazioni di origine o indicazioni geografiche protette:
— |
Il termine Reserva di cui si chiede il riconoscimento può essere applicato a qualsiasi zona geografica riconosciuta figurante nell’accluso elenco, consultabile sulla pagina web http://www.inv.gov.ar, purché sia rispondente ai requisiti della definizione di «Reserva». |
Categorie di prodotti vitivinicoli:
— |
Vino/Vino liquoroso/Vino spumante [Allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio]. |
Definizione:
— |
Reserva: il termine «Reserva» designa i vini elaborati con uve figuranti nell’allegato alla decisione INV C.22/08 oppure ottenuti mediante taglio delle suddette varietà, atte alla produzione di vini di qualità superiore. Per l’elaborazione dei vini Reserva occorre adoperare almeno centotrentacinque chilogrammi (135 kg) di uva per cento litri (100 l) di vino. I vini rossi Reserva hanno una durata di invecchiamento minima di dodici (12) mesi a partire dal momento in cui sono stabili dal punto di vista enologico. Nel caso dei vini bianchi e rosati, la durata minima di invecchiamento è pari almeno a sei (6) mesi. La dichiarazione dell’Istituto nazionale circa l’impiego di fusti di rovere per il vino Reserva è acclusa al presente testo, come pure la decisione INV C.23/08, la quale stabilisce che le espressioni «Barrica» (fusto), «Criado en Barrica de Roble» (invecchiato in fusti di rovere) e «Crianza en Roble» (invecchiamento in rovere) od espressioni analoghe possono figurare sull’etichetta soltanto se, per conferire ai prodotti vinicoli le caratteristiche proprie del legno, siano stati adoperati effettivamente fusti in rovere. |
(1) GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60.