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Document 52010PC0775

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che fissa i requisiti tecnici per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009

    /* COM/2010/0775 def. */

    52010PC0775




    [pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

    Bruxelles, 16.12.2010

    COM(2010) 775 definitivo

    2010/0373 (COD)

    .

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che fissa i requisiti tecnici per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    SEC(2010) 1583 definitivoSEC(2010) 1584 definitivoSEC(2010) 1585 definitivo

    RELAZIONE

    CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivazione e obiettivi della proposta

    La presente proposta si inserisce nel contesto della creazione del mercato interno dei servizi di pagamento in euro (area unica dei pagamenti in euro — AUPE) dove vigano una concorrenza effettiva e l'assenza di differenze di regime tra pagamenti transfrontalieri e pagamenti nazionali, da cui deriverebbero riduzioni significative dei costi e benefici considerevoli per tutta l'economia europea. L'AUPE consentirà ai cittadini e alle imprese europee di disporre di servizi di pagamento in euro a basso prezzo, di facile utilizzazione e affidabili e fornirà una piattaforma per favorire sviluppi innovativi in materia di pagamenti.

    Nonostante il forte sostegno espresso sia dalla Commissione europea che dalla Banca centrale europea, l'AUPE è stata originariamente concepita come un progetto trainato principalmente dal mercato. I regimi su scala UE per i bonifici e gli addebiti diretti sono stati concepiti e attuati dal consiglio europeo per i pagamenti (EPC), l'organismo di decisione e di coordinamento istituito dal settore bancario europeo per realizzare l'AUPE. Tuttavia, vista l'attuale lentezza della migrazione, tutte le categorie di parti in causa riconoscono sempre più che possa essere necessario fissare un termine giuridicamente vincolante per portare a termine con successo il progetto.

    La totale integrazione del mercato dei pagamenti sarà effettiva soltanto quando gli strumenti di pagamento su scala UE sostituiranno completamente i tradizionali strumenti nazionali. Per raggiungere questo obiettivo, il presente regolamento fissa il termine per il completamento della migrazione per quanto riguarda i bonifici e gli addebiti diretti in euro.

    Contesto generale

    Il 28 gennaio 2008 ha avuto luogo il lancio del bonifico AUPE ( SEPA Credit Transfer — SCT). Quasi due anni più tardi, il 2 novembre 2009, il lancio dell'addebito diretto AUPE ( SEPA Direct Debit — SDD) ha segnato la seconda tappa determinante nella realizzazione dell'AUPE tramite regimi su scala UE.

    La disponibilità di sistemi di pagamento sicuri ed efficienti è determinante per l'esecuzione delle operazioni economiche e il corretto funzionamento del mercato interno. L'euro, come moneta comune, ha facilitato i pagamenti in contanti tra gli Stati membri dal 2002. Tuttavia, per diverse ragioni, gli strumenti di pagamento elettronici su scala UE sono ancora lungi dal sostituire i mezzi di pagamento nazionali. L'incertezza che domina attualmente sui mercati, il clima economico generalmente difficile, gli svantaggi ai quali vanno incontro le imprese che si lanciano per prime in un'attività di rete, la percezione della mancanza di certezza del diritto sul modello economico a lungo termine adeguato per gli addebiti diretti AUPE che rispetti pienamente le regole della concorrenza UE e la duplicazione dei costi a causa dell'utilizzo contestuale dei sistemi di pagamento AUPE e di quelli tradizionali hanno indotto numerosi operatori del mercato, soprattutto sul versante dell'offerta, a chiedere l'adozione di un atto normativo UE per fissare un termine per il passaggio all'AUPE. Il Parlamento europeo ha anche sottolineato in due risoluzioni[1] la necessità e i vantaggi della fissazione di un termine per la migrazione, come ha fatto nelle sue conclusioni[2] il Consiglio ECOFIN, che ha invitato la Commissione a effettuare una valutazione approfondita in stretta collaborazione con la BCE. Ai sensi dell'articolo 127 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una delle funzioni fondamentali della BCE (e del SEBC) consiste nel promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. Al riguardo, la BCE ha avuto un ruolo importante fornendo al mercato orientamenti per lo sviluppo dell'AUPE.

    A anni dal lancio, il numero di bonifici AUPE trattati dai meccanismi di compensazione e regolamento situati nell'area dell'euro non hanno ancora raggiunto la soglia del 10%. Un'estrapolazione lineare del tasso attuale di migrazione verso il bonifico AUPE, che all'agosto 2010 era pari al 9,3%, suggerisce che occorreranno circa 30 anni per completare l'AUPE. Anche in uno scenario più ottimistico, sembra molto improbabile che la migrazione all'AUPE possa essere completata in meno di 15-20 anni senza un ulteriore intervento normativo. Quest'inerzia ritarda considerevolmente la migrazione all'AUPE e rischia di conseguenza di ridurre fortemente i vantaggi potenziali diretti e indiretti dell'AUPE per l'economia europea nel suo complesso[3]. Sebbene la migrazione all'AUPE imporrà agli utilizzatori, compresi i cittadini e le piccole e medie imprese, il passaggio ad una numerazione del conto bancario comune all'insieme dell'Unione, basata su IBAN e BIC, il settore bancario faciliterà la transizione mediante specifici sforzi di informazione, l'inserimento di IBAN e BIC sugli estratti conto e sulle carte di pagamento, nonché offrendo strumenti di conversione automatica.

    Disposizioni vigenti nel settore della proposta

    La presente iniziativa completa il quadro normativo vigente in materia di servizi di pagamento nell'UE.

    Il 1° novembre 2009 il regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità ha sostituito il regolamento (CE) n. 2560/2001[4]. Quest'ultimo regolamento aveva già ridotto le commissioni per le operazioni di pagamento transfrontaliere di importo massimo fino a 50 000 EUR al livello di quelle applicate ai pagamenti nazionali, e aveva incoraggiato il settore europeo dei pagamenti a creare l'infrastruttura dei pagamenti necessaria su scala UE per realizzare l'AUPE.

    La direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (la cosiddetta direttiva servizi di pagamento)[5] mira a stabilire condizioni e diritti standardizzati in relazione ai servizi di pagamento offerti sul mercato a beneficio dei consumatori e delle imprese di tutta l'Unione e costituisce una base giuridica armonizzata dell'AUPE.

    Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

    Gli obiettivi della proposta sono coerenti con le politiche e gli obiettivi dell'Unione. In primo luogo, essi consentiranno di migliorare il funzionamento del mercato interno dei servizi di pagamento. In secondo luogo, gli obiettivi sostengono in gran parte altre politiche dell'Unione, in particolare la politica dei consumatori (facilitando la realizzazione di sistemi di pagamento sicuri su scala UE) e la politica della concorrenza (creando pari obblighi, diritti e opportunità per tutti gli operatori del mercato e facilitando la prestazione transfrontaliera di servizi di pagamento, il che accrescerà il livello di concorrenza). La valutazione dell'impatto che accompagna la presente proposta conclude che solo una migrazione rapida e completa verso un sistema su scala UE di bonifici e addebiti diretti consentirebbe di trarre tutti i benefici derivanti dall'integrazione del mercato dei pagamenti. Le forze di mercato e gli sforzi di autoregolamentazione si sono rivelati insufficienti a trainare la migrazione concertata all'AUPE. In quanto faciliteranno le operazioni economiche nell'Unione, gli obiettivi della presente proposta contribuiscono anche al conseguimento dei più ampi obiettivi della strategia Europa 2020[6].

    CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

    Consultazione delle parti interessate

    Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

    Tra giugno e agosto 2009 la direzione generale del Mercato interno e dei servizi ha organizzato una consultazione pubblica delle parti in causa sull'opportunità di fissare un termine e sulla procedura da seguire per la migrazione dei sistemi nazionali esistenti di bonifico e di addebito diretto verso i nuovi strumenti di pagamento dell'AUPE. I risultati sono stati pubblicati nel settembre 2009. Una sintesi delle risposte alla consultazione è disponibile nel sito web della direzione generale[7].

    Sull'AUPE sono state realizzate ogni anno numerose consultazioni tramite il gruppo pilota di imprese europee ( European Business Test Panel ). All'ultima consultazione, che ha avuto luogo nel secondo semestre del 2009, hanno partecipato più di 400 imprese, di cui l'85% PMI e il 15% grandi imprese. La consultazione del 2009 comprendeva domande sul progressivo abbandono degli strumenti di pagamento tradizionali.

    Inoltre, da tempo sono in corso discussioni con il settore bancario sul modello economico per gli addebiti diretti AUPE. Le discussioni, che hanno riguardato in particolare la commissione interbancaria multilaterale[8], hanno portato all'adozione di misure transitorie con il regolamento (CE) n. 924/2009. Ciononostante, dato che il settore non aveva definito un modello economico a lungo termine per gli addebiti diretti AUPE, lo scambio di opinioni è continuato. Per dare orientamenti alle banche, nel marzo 2009 la Commissione e la BCE hanno emanato una dichiarazione congiunta, seguita da un documento di lavoro della Commissione nel novembre 2009[9]. La consultazione pubblica sul documento si è conclusa nel dicembre 2009. Inoltre, un questionario è stato inviato tra il dicembre 2009 e il gennaio 2010 ad alcune banche selezionate dai servizi della Commissione. Esso affrontava in particolare il problema specifico dei costi doppi sostenuti dai singoli prestatori di servizi di pagamento per fare funzionare in parallelo sistemi e processi di pagamento (piattaforme di pagamento) per i pagamenti nazionali esistenti e per i nuovi pagamenti AUPE su scala UE. A tal fine, sono state scelte diciannove delle principali banche o gruppi bancari europei, che rappresentano un mix di banche commerciali, di risparmio e cooperative di nove paesi diversi. Un questionario analogo è stato inviato a società di trattamento dei pagamenti e a utilizzatori di servizi di pagamento (per lo più imprese), ma il tasso di risposta è stato insufficiente per permettere un'analisi.

    Tra il 2008 e il 2010 si sono tenuti scambi di opinioni e discussioni con gli Stati membri, gli istituti finanziari, le organizzazioni di consumatori e altri partner economici e sociali, in particolare tramite i comitati consultivi esistenti sui pagamenti al dettaglio: il gruppo di esperti del mercato dei sistemi di pagamento, il comitato dei pagamenti e il forum europeo dei comitati nazionali di coordinamento AUPE.

    Le discussioni, le risposte e i contributi scritti delle parti in causa sono stati alla base dell'analisi presentata dalla Commissione in due documenti: la valutazione dell'impatto che accompagna la presente proposta ed un documento di lavoro pubblicato tra il 7 e il 23 giugno 2010 sul sito web della Commissione per commenti. Questo documento illustrava un certo numero di questioni da affrontare al momento della fissazione di termini obbligatori sia per i bonifici che per gli addebiti diretti.

    Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

    Tutte le parti in causa hanno espresso un ampio sostegno alla fissazione di termini per il completamento della migrazione all'AUPE mediante l'adozione di una normativa UE vincolante: soltanto una normativa a livello dell'Unione può dare la spinta necessaria ad un ampio utilizzo dei bonifici e degli addebiti su scala UE. È stato sostenuto che gli strumenti AUPE dovrebbero sostituire gli strumenti esistenti, e non soltanto completarli.

    Mentre la maggioranza delle parti in causa ha sostenuto la soluzione consistente nel fissare due termini distinti per la migrazione dei bonifici e degli addebiti diretti, alcune di esse si sono espresse a favore di un unico termine per entrambi i servizi di pagamento. Inoltre, i rappresentanti dell'offerta e alcuni utilizzatori si sono detti fortemente a favore di periodi di migrazione più lunghi, in particolare per gli addebiti diretti.

    Alla luce, in particolare, delle risposte ricevute nonché di altre osservazioni formulate dalle imprese del settore, la Commissione ha tenuto un'audizione pubblica finale il 17 novembre per affrontare due questioni importanti, ossia: in primo luogo, se il regolamento debba imporre direttamente i regimi di pagamento sviluppati dal settore dei pagamenti o seguire piuttosto un approccio basato su requisiti tecnici obbligatori; in secondo luogo, se per ragioni di chiarezza, non occorra introdurre disposizioni specifiche in merito ad un modello economico a lungo termine appropriato per gli addebiti diretti.

    In esito alle intense consultazioni si è concluso che l'approccio più adeguato per definire gli strumenti di pagamento su scala UE sarebbe un approccio misto consistente nel fissare norme comuni e requisiti tecnici generali . I requisiti tecnici si applicherebbero a tutta la catena delle operazioni di pagamento, da un utilizzatore ad un altro del servizio di pagamento tramite i rispettivi prestatori di servizi di pagamento. Questa soluzione permette di avere tutti i benefici dell'AUPE sul lato della domanda (utilizzatori di servizi di pagamento). Tuttavia, il lato dell'offerta ha chiesto che vengano utilizzati i regimi AUPE esistenti sviluppati dal settore bancario europeo.

    Un grande numero di parti in causa si è espresso a favore della proposta che gli Stati membri accordino una deroga a specifici prodotti di pagamento nazionali che soddisfano talune condizioni (ad esempio operazioni nazionali, quota di mercato inferiore ad una determinata soglia) per un periodo limitato oltre il quale tutti i prodotti tradizionali dovrebbero essere progressivamente abbandonati. Altri avrebbero preferito una deroga permanente per potere continuare a utilizzare i prodotti specifici. Le risposte alla consultazione hanno anche quasi tutte confermato la forte necessità di chiarire la validità di un modello economico a lungo termine per gli addebiti diretti che rispetti le regole della concorrenza dell'UE.

    Ricorso al parere di esperti

    Uno studio completo dei costi e dei benefici della migrazione all'AUPE è stato commissionato a CapGemini Consulting e i risultati sono stati pubblicati nel gennaio 2008.

    Inoltre, nell'agosto 2008 la Commissione ha pubblicato uno studio commissionato a Van Dijk Consultants al fine di preparare il monitoraggio dell'impatto dell'AUPE sui consumatori.

    Valutazione dell'impatto

    La Commissione ha effettuato la valutazione dell'impatto prevista nel programma di lavoro. La valutazione è stata preparata in stretta collaborazione con la BCE.

    La valutazione dell'impatto affronta la questione della lentezza della migrazione verso i bonifici e gli addebiti diretti AUPE, che ha determinato la coesistenza dei tradizionali strumenti nazionali e dei pagamenti AUPE. La valutazione individua la causa principale della lentezza del processo di migrazione nell'incertezza sul completamento dell'AUPE, nonché in fattori connessi, quali la mancanza di incentivi a sviluppare prodotti AUPE che soddisfino pienamente le esigenze degli utilizzatori, la riluttanza a investire a causa degli svantaggi legati alla condizione di "primo arrivato", e la frammentazione della domanda caratterizzata da una scarsa conoscenza dell'AUPE. La valutazione dell'impatto enumera anche gli effetti della lentezza della migrazione. A livello "micro", gli operatori del mercato devono far funzionare piattaforme di pagamento multiple sia sul lato dell'offerta che su quello della domanda, il che genera la duplicazione dei costi operativi dovuti al mantenimento di questi sistemi e ai rendimenti negativi degli investimenti nell'AUPE. A livello "macro", la frammentazione nazionale del mercato UE impedisce lo sfruttamento di economie di scala, limita la concorrenza e ostacola l'innovazione.

    La valutazione dell'impatto prende in considerazione tre scenari: nessun intervento, incentivi supplementari per la migrazione all'AUPE senza fissare un termine e l'impatto della fissazione di un termine per la migrazione. Essa conclude che lo scenario migliore per il mercato dei pagamenti dell'Unione, l'economia europea e le parti in causa è la fissazione, mediante regolamento, di un termine per la migrazione.

    La valutazione dell'impatto esamina poi le migliori modalità per l'attuazione del termine a livello tecnico, presentando subopzioni in vari ambiti.

    Base di riferimento per l'adozione del bonifico e dell'addebito diretto su scala UE. L'opzione raccomandata consiste nel fissare un termine sulla base di requisiti tecnici generali, ossia i requisiti che devono essere rispettati dal bonifico e dall'addebito diretto su scala UE. I requisiti tecnici comprenderanno le norme internazionali e gli standard europei vigenti.

    Settore delle operazioni. Si raccomanda di seguire un approccio secondo il quale i requisiti tecnici definiti si applicherebbero, a partire da un dato termine, a tutto il settore delle operazioni di pagamento, ossia tra clienti e prestatori di servizi di pagamento, tra prestatori di servizi di pagamento e clienti, oltre che tra gli stessi prestatori di servizi di pagamento. Risparmi sui costi operativi sul lato della domanda stimati a 84 miliardi di euro potranno essere realizzati soltanto se l'integrazione del mercato dei pagamenti si estenderà oltre lo spazio interbancario.

    Specifiche dei prodotti. Si raccomanda di applicare un termine anche ai prodotti di nicchia, ossia i bonifici e gli addebiti diretti che rappresentano deboli volumi di pagamenti e offrono funzionalità specifiche. Tuttavia, per permettere i necessari adattamenti dei regimi di bonifico e addebito diretto AUPE sarà previsto un periodo transitorio di 3-5 anni.

    Stati membri di applicazione. Si raccomanda di prendere in considerazione l'opzione che prevede un termine comune per l'area dell'euro ed un termine comune posteriore per gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro. Dato che la quota stimata del volume dei pagamenti in euro nei paesi non appartenenti all'area dell'euro rappresenta soltanto il 2% di tutti i pagamenti in euro, una migrazione completa e rapida degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro non è essenziale per il successo dell'AUPE.

    Termine per la migrazione. Si raccomanda di prendere in considerazione la subopzione che prevede termini distinti: un anno dall'entrata in vigore del regolamento per i bonifici, e due anni per gli addebiti diretti. In pratica, con questi termini di adozione le parti in causa disporranno di circa 30 mesi per prepararsi alla migrazione al bonifico AUPE e di 42 mesi per la migrazione verso l'addebito diretto AUPE, dalla data di adozione della proposta della Commissione.

    Chiarezza sul modello economico a lungo termine per gli addebiti diretti paneuropei. Si raccomanda di vietare l'applicazione generalizzata ad ogni operazione di addebito diretto di commissioni interbancarie multilaterali tra i prestatori di servizi di pagamento (e misure aventi oggetto o effetto analogo). Tuttavia, le commissioni interbancarie multilaterali verrebbero consentite a determinate condizioni per le operazioni di addebito diretto che non possono essere correttamente eseguite o che vengono reclamate da un prestatore di servizi di pagamento.

    ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    Sintesi delle misure proposte

    La proposta di fissare requisiti tecnici per il bonifico e l'addebito diretto persegue i seguenti obiettivi:

    - fissare termini distinti di migrazione rispettivamente per il bonifico e per l'addebito diretto, introducendo un insieme di norme comuni e di requisiti tecnici generali;

    - garantire la raggiungibilità dei prestatori di servizi di pagamento per il bonifico, secondo i principi dell'obbligo di raggiungibilità per l'addebito diretto sancito dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 924/2009 e l'interoperabilità dei sistemi di pagamento.

    Base giuridica

    Articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'UE.

    Principio di sussidiarietà

    Si applica il principio di sussidiarietà in quanto la proposta non riguarda un campo di competenza esclusiva dell'Unione.

    Gli obiettivi della proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri per i motivi che si illustrano di seguito.

    In questa fase, praticamente tutti gli Stati membri si sono dotati di piani nazionali di migrazione all'AUPE. Benché la maggior parte di questi piani sostenga la migrazione all'AUPE, solo un numero limitato mira a sostituire sistematicamente e completamente gli strumenti di pagamento tradizionali entro un termine prestabilito. I termini fissati dalle parti in causa a livello nazionale variano da uno Stato membro all'altro. Senza un termine comune a livello dell'Unione, la mancanza di coordinamento tra gli Stati membri nonché tra le parti in causa creerà nel migliore dei casi difficoltà nella transizione all'AUPE, e nel peggiore dei casi una situazione di stallo che impedirà l'effettiva migrazione. Inoltre, i termini fissati dipendono spesso da altre condizioni. Pertanto, questi piani non danno un impulso sufficiente per una migrazione rapida e completa all'AUPE, oltre a non essere coordinati tra gli Stati membri.

    Gli obiettivi della proposta possono essere meglio realizzati al livello dell'Unione per le ragioni che si illustrano di seguito.

    Per sua stessa natura un mercato integrato dei pagamenti in euro richiede un approccio a livello dell'Unione poiché gli standard, le norme e le procedure sottostanti devono essere uniformi in tutti gli Stati membri. Quest'approccio sostiene l'obiettivo dell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, che prevede un mercato interno ed un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro. Solo un approccio europeo, coordinato sia sul lato dell'offerta che su quello della domanda, consentirà di sfruttare appieno il potenziale della rete. L'alternativa ad un approccio a livello dell'Unione sarebbe un sistema di accordi multilaterali o bilaterali la cui complessità e il cui costo sarebbero proibitivi rispetto ad un intervento normativo a livello dell'Unione. Un intervento a livello dell'Unione sarebbe pertanto compatibile con il principio di sussidiarietà.

    La proposta è quindi conforme al principio di sussidiarietà.

    Principio di proporzionalità

    La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni che si illustrano di seguito.

    La proposta non va al di là di quanto è strettamente necessario per raggiungere gli obiettivi.

    Tutte le norme proposte sono state sottoposte ad una verifica sotto il profilo della proporzionalità e ad un'intensa consultazione, al fine di accertarne il carattere appropriato e proporzionato.

    La proposta mira ad attenuare l'incidenza delle modifiche su tutte le parti in causa. I requisiti tecnici enumerati nell'allegato del regolamento sono stati formulati in modo da consentire l'applicazione dei vigenti regimi su scala UE senza limitare la flessibilità e l'innovazione.

    Inoltre, la proposta permette agli Stati membri di designare le autorità competenti, in modo che, se lo desiderano, possano fare appello alle strutture e agli organismi esistenti per ridurre i costi.

    Scelta degli strumenti

    Strumenti proposti: regolamento.

    Altri strumenti non sarebbero adeguati per le ragioni che si illustrano di seguito.

    Fissare un termine per la migrazione verso il bonifico e l'addebito diretto su scala UE richiede la standardizzazione tecnica e l'armonizzazione più completa possibile. Ciò impone l'adozione di un regolamento piuttosto che di una direttiva. Inoltre, a causa del carattere a rete del settore dei pagamenti, la maggior parte dei vantaggi dell'AUPE si realizzeranno soltanto quando la migrazione nazionale agli strumenti di pagamento su scala UE sarà completata in tutti gli Stati membri dell'UE. Una direttiva, la cui attuazione a livello nazionale potrebbe potenzialmente variare da un paese all'altro, comporta il rischio di perpetuare la frammentazione attuale del mercato dei pagamenti. Infine, ritarderebbe la migrazione a causa del tempo necessario per il recepimento nell'ordinamento interno. Si raccomanda pertanto di ricorrere allo strumento giuridico del regolamento per fissare un termine per la migrazione all'AUPE.

    INCIDENZA SUL BILANCIO

    Oltre ai normali costi amministrativi legati al controllo dell'applicazione della normativa UE, la misura prevista non avrà alcuna incidenza di bilancio, poiché non verrà istituito alcun nuovo comitato e non verranno assunti impegni finanziari. Tuttavia, la Commissione è anche un grande utilizzatore di servizi di pagamento per suo conto e dovrebbe pertanto beneficiare, assieme agli altri utilizzatori, dell'aumento della concorrenza generato dall'AUPE.

    INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

    Semplificazione

    La proposta mira a semplificare la normativa, dato che l'articolo 3 consolida in un'unica disposizione la norma in materia di raggiungibilità per le operazioni di addebito diretto definita nel regolamento n. 924/2009 e la norma analoga riguardante il bonifico. La semplificazione dei pagamenti avrà effetti positivi per le parti in causa, in particolare le amministrazioni pubbliche, le imprese e i privati cittadini.

    Riducendo la frammentazione tra Stati membri e stimolando la concorrenza sul mercato europeo dei pagamenti, il regolamento contribuirà a semplificare le procedure di pagamento.

    Ad esempio, le amministrazioni pubbliche, in quanto grandi utilizzatori di strumenti di pagamento, dovrebbero beneficiare dell'AUPE, dato che essa semplifica le loro procedure di pagamento e consente un più efficace trattamento automatico dei pagamenti. Dovrebbe essere più facile effettuare gare d'appalto sui servizi di pagamento a livello dell'Unione, in quanto aumenterebbe il numero di potenziali prestatori di servizi di pagamento, sarebbe più facile confrontarne le offerte e dovrebbero sparire le inefficienze dovute ai formati nazionali degli strumenti di pagamento. Soluzioni che combinino la fatturazione elettronica e l'AUPE come piattaforma di pagamento sottostante faciliterebbero anche la riconciliazione automatica delle fatture e dei pagamenti.

    Analogamente, con pagamenti transfrontalieri standardizzati i consumatori, sempre più mobili per motivi professionali e privati, non dovrebbero più essere titolari di conti di pagamento nei vari paesi.

    Per i prestatori di servizi di pagamento e per le società di trattamento dei pagamenti, le economie di scala e gli standard comuni ottenuti grazie all'AUPE aumenterebbero considerevolmente l'efficienza dei pagamenti nell'Unione.

    Abrogazione di disposizioni vigenti

    L'adozione della proposta implica l'abrogazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 924/2009 sulla raggiungibilità per le operazioni di addebito diretto. Per ragioni di trasparenza e di semplificazione, il contenuto dell'articolo viene consolidato nell'articolo 3 della presente proposta.

    Riesame/revisione/termine di efficacia

    La proposta comprende una clausola di riesame.

    Spazio economico europeo

    L'atto proposto riguarda un settore contemplato dall'accordo SEE ed è quindi opportuno estenderlo allo Spazio economico europeo.

    Illustrazione dettagliata della proposta

    La seguente breve sintesi mira a facilitare il processo decisionale illustrando succintamente i principali elementi del regolamento.

    L'articolo 1 (oggetto e ambito di applicazione) precisa che il regolamento si applica a tutte le operazioni di bonifico e di addebito diretto in euro nell'Unione. Esso non si applica ad alcuni tipi di operazioni di pagamento, quali le operazioni tramite carta di pagamento, le rimesse di denaro e le operazioni di pagamento tramite apparecchi di telecomunicazione o altri dispositivi digitali o informatici che non danno luogo a bonifici o addebiti diretti. Per promuovere la concorrenza e l'efficienza, il regolamento non dovrebbe escludere dal mercato i regimi di pagamento "non tradizionali", in particolare quando questi sono basati su norme di regimi combinati comprendenti un segmento di addebito diretto o di bonifico. Pertanto, le disposizioni del presente regolamento si applicano unicamente al bonifico o all'addebito diretto sottostante l'operazione.

    L'articolo 2 (definizioni) allinea il più possibile le definizioni a quelle della direttiva 2007/64/CE. Tuttavia, tenuto conto del limitato ambito di applicazione del regolamento rispetto a quello della direttiva sui servizi di pagamento, alcune definizioni sono state adeguate alle esigenze della presente proposta.

    L'articolo 3 disciplina la raggiungibilità dei prestatori di servizi di pagamento per le operazioni di bonifico, che viene integrata con l'obbligo di raggiungibilità per le operazioni di addebito diretto di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 924/2009.

    L'articolo 4 tratta dell'interoperabilità tecnica che è necessaria al regolare funzionamento dei regimi e dei sistemi di pagamento, affinché possano interagire tra di loro in tutta l'Unione utilizzando gli stessi standard, senza ostacoli tecnici al trattamento dei pagamenti da parte degli operatori di mercato.

    L'articolo 5 e l'allegato (requisiti tecnici per le operazioni di bonifico e di addebito diretto) fissano i termini della migrazione verso gli strumenti su scala UE, rendendo obbligatori alcuni importanti standard utilizzati dal settore dei pagamenti e definendo requisiti tecnici applicabili sia ai prestatori di servizi di pagamento che ai clienti.

    L'articolo 6 (commissioni interbancarie per le operazioni di addebito diretto) precisa che dopo il 31 ottobre 2012 non saranno autorizzate commissioni interbancarie multilaterali per gli addebiti diretti nazionali e transfrontalieri. Esso definisce anche le condizioni generali di applicazione delle commissioni interbancarie (multilaterali, bilaterali e unilaterali) per le operazioni R, conformemente al documento di lavoro pubblicato dalla Commissione il 3 novembre 2009 sull'applicabilità dell'articolo 81 del trattato CE ai pagamenti interbancari multilaterali nell'addebito diretto AUPE.

    L'articolo 7 (deroghe) si applica ai prodotti di nicchia tradizionali, che dovrebbero essere progressivamente abbandonati dopo un adeguato periodo transitorio.

    Articolo 8 — l'accessibilità del pagamento assicura che se un bonifico in euro o un addebito diretto in euro è accettato a livello nazionale, esso sia anche utilizzato da e verso un conto in euro su base transfrontaliera.

    L'articolo 9 (autorità competenti) autorizza le autorità competenti ad adottare le misure necessarie per garantire il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento.

    L'articolo 10 (sanzioni) impone agli Stati membri di fornire alla Commissione dettagli sulle sanzioni.

    L'articolo 11 (procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso) obbliga gli Stati membri a creare organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie che insorgono in relazione al presente regolamento. Impone anche di fornire alla Commissione informazioni sui relativi meccanismi.

    Gli articoli 12 a 15 (poteri delegati) consentono l'aggiornamento dei requisiti tecnici.

    L'articolo 16 (riesame) impone alla Commissione di presentare una relazione accompagnata, se necessario, da una proposta di modifica del regolamento.

    L'articolo 17 (disposizioni transitorie) assicura l'applicazione anticipata dei termini agli Stati membri dell'area dell'euro, mentre agli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro viene accordato un periodo transitorio, in considerazione del loro limitato volume di operazioni di pagamento in euro.

    2010/0373 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che fissa i requisiti tecnici per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

    vista la proposta della Commissione europea[10],

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[11],

    visto il parere del Comitato delle regioni[12],

    visto il parere della Banca centrale europea[13],

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    1. La creazione di un mercato integrato per i pagamenti elettronici in euro, senza distinzione sostanziale tra pagamenti nazionali e transfrontalieri, è necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno. A tale scopo, il progetto dell'area unica dei pagamenti in euro (di seguito AUPE) mira a sviluppare strumenti di pagamento comuni a tutta l'Unione in sostituzione degli attuali strumenti nazionali. Pertanto, con l'introduzione di norme, pratiche e standard di pagamento aperti e comuni e grazie all'integrazione del trattamento dei pagamenti, l'AUPE consentirà ai cittadini e alle imprese dell'Unione di disporre di servizi di pagamento in euro a basso prezzo, di facile utilizzazione e affidabili. Il completamento dell'AUPE creerà anche condizioni favorevoli al rafforzamento della concorrenza nei servizi di pagamento e allo sviluppo senza ostacoli e all'attuazione rapida in tutta l'Unione delle innovazioni relative ai pagamenti. Di conseguenza, a seguito delle maggiori economie di scala, dell'accresciuta efficienza operativa e del rafforzamento della concorrenza, i servizi di pagamento elettronici in euro dovrebbero creare pressioni al ribasso sui prezzi grazie alla loro maggiore efficienza. Gli effetti potrebbero essere significativi, in particolare negli Stati membri in cui i pagamenti sono in confronto relativamente costosi. Il passaggio all'AUPE non dovrebbe pertanto essere accompagnato da aumenti generali dei prezzi per gli utilizzatori dei servizi di pagamento in generale e per i consumatori, in particolare.

    2. Il successo dell'AUPE è molto importante dal punto di vista economico, monetario e politico. Esso è pienamente in linea con la strategia Europa 2020, che mira a creare un'economia più intelligente in cui la prosperità derivi dall'innovazione e da un uso più efficiente delle risorse disponibili. Sia il Parlamento europeo, tramite le risoluzioni del 12 marzo 2009[14] e del 10 marzo 2010[15] sull'attuazione dell'AUPE, che il Consiglio, con le conclusioni adottate il 2 dicembre 2009[16], hanno sottolineato l'importanza di realizzare una rapida migrazione all'AUPE.

    3. La direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno[17] fornisce una base giuridica moderna per la creazione di un mercato interno dei pagamenti, di cui l'AUPE è un elemento fondamentale.

    4. Il regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001[18] fornisce anch'esso una serie di misure per promuovere il successo dell'AUPE, quali l'estensione all'addebito diretto transfrontaliero del principio di commissioni eque.

    5. Inoltre, gli sforzi di autoregolamentazione del settore bancario europeo tramite l'iniziativa AUPE si sono rivelati insufficienti a trainare la migrazione concertata verso regimi su scala UE per i bonifici e gli addebiti diretti sia sul lato della domanda che su quello dell'offerta. Per di più questo processo di autoregolamentazione non è stato guidato da meccanismi di governance adeguati, il che potrebbe in parte spiegare la lentezza della diffusione sul lato della domanda. Solo una migrazione rapida e completa verso un sistema di bonifico e di addebito diretto su scala UE permetterà di trarre tutti i benefici di un mercato dei pagamenti integrato e consentirà di evitare i costi elevati associati all'utilizzo parallelo dei prodotti tradizionali e dei prodotti AUPE.

    6. Occorre pertanto stabilire norme che si applichino all'esecuzione di tutte le operazioni di bonifico e di addebito diretto in euro nell'Unione. Tuttavia, in questa fase non è opportuno ricomprendervi le operazioni tramite carta, dato che gli standard comuni per i pagamenti tramite carta nell'Unione sono ancora in fase di elaborazione. È opportuno che le rimesse di denaro, i pagamenti trattati internamente, le operazioni di pagamento di valore elevato tra prestatori di servizi di pagamento e i pagamenti tramite telefoni mobili non rientrino nell'ambito di applicazione di queste norme, poiché detti servizi di pagamento non sono equiparabili al bonifico e all'addebito diretto.

    7. Esistono attualmente diversi strumenti di pagamento, per lo più per pagamenti tramite Internet, che utilizzano anche il numero internazionale di conto bancario (IBAN) e il codice di identificazione della banca (BIC) e che sono basati sul bonifico o sull'addebito diretto, ma con caratteristiche supplementari. Secondo le previsioni tali regimi dovrebbero svilupparsi al di là delle frontiere nazionali entro cui sono limitati attualmente e potrebbero soddisfare la domanda dei consumatori di strumenti di pagamento innovativi, sicuri ed economici. Per non escludere dal mercato tali regimi, occorre che le disposizioni sui termini per il bonifico e l'addebito diretto siano applicate soltanto al bonifico o all'addebito diretto sottostante l'operazione.

    8. Per l'esecuzione del bonifico occorre che il conto del beneficiario sia raggiungibile. Pertanto, per incoraggiare la diffusione di questi strumenti di pagamento, occorre prevedere un obbligo di raggiungibilità in tutta l'Unione. Per accrescere la trasparenza, è opportuno consolidare in un unico atto questo tipo di obbligo e l'obbligo di raggiungibilità per l'addebito diretto già fissato dal regolamento (CE) n. 924/2009.

    9. L'interoperabilità tecnica è un prerequisito della concorrenza. Per creare un mercato integrato dei sistemi di pagamento elettronici in euro, è essenziale che il trattamento dei bonifici e degli addebiti diretti non sia frenato da ostacoli tecnici e venga eseguito nel quadro di regimi le cui regole di base siano rispettate dalla maggioranza dei prestatori di servizi di pagamento della maggior parte degli Stati membri e siano le stesse per tutte le operazioni di bonifico e di addebito diretto, siano queste transfrontaliere o puramente nazionali. Qualora venga sviluppato più di un regime di questo tipo, o laddove esista più di un sistema per il trattamento di tali pagamenti, occorre che tali regimi e sistemi siano interoperabili, in modo che tutti gli utilizzatori e tutti i prestatori di servizi di pagamento godano dei benefici derivanti da pagamenti senza ostacoli in tutta l'Unione.

    10. Per assicurare l'interoperabilità, è essenziale fissare requisiti tecnici che stabiliscano chiaramente le caratteristiche dei regimi di pagamento su scala UE da sviluppare conformemente a disposizioni adeguate in materia di gestione. Occorre che tali requisiti tecnici non limitino la flessibilità e l'innovazione, ma che siano aperti e neutri verso potenziali nuovi sviluppi e miglioramenti sul mercato dei pagamenti. È opportuno che siano concepiti tenendo conto delle particolarità del bonifico e dell'addebito diretto, in particolare per quanto riguarda i dati contenuti nel messaggio di pagamento. Occorre anche che contengano, in particolare per l'addebito diretto, misure per accrescere la fiducia degli utilizzatori di servizi di pagamento nell'uso di tali strumenti.

    11. La normalizzazione tecnica è un elemento essenziale dell'integrazione delle reti, quale il mercato dei pagamenti dell'Unione. Occorre che l'utilizzo di standard sviluppati da organismi di normalizzazione internazionali o europei sia obbligatorio a partire da una certa data per tutte le operazioni pertinenti. Per i pagamenti, tali standard sono l'IBAN, il BIC e lo standard dei messaggi per i servizi finanziari "ISO 20022 XML". L'utilizzo di questi standard da parte di tutti i prestatori di servizi di pagamento è pertanto indispensabile per conseguire la piena interoperabilità in tutta l'Unione. In particolare, occorre promuovere l'uso obbligatorio dell'IBAN e del BIC, se necessario, mediante ampie misure di informazione e di promozione negli Stati membri, per consentire un passaggio facile e regolare ai bonifici e agli addebiti diretti paneuropei, in particolare per i consumatori.

    12. È opportuno fissare i termini entro i quali tutte le operazioni di bonifico e di addebito diretto dovranno conformarsi ai predetti requisiti tecnici, senza precludere ulteriori sviluppi e innovazioni sul mercato.

    13. Occorre fissare termini di migrazione distinti per tener conto delle differenze tra il bonifico e l'addebito diretto. Il bonifico e l'addebito diretto su scala UE non hanno raggiunto lo stesso livello di maturità; l'addebito diretto è uno strumento più complesso del bonifico e, di conseguenza, il passaggio all'addebito diretto su scala UE richiede molte più risorse del passaggio al bonifico su scala UE.

    14. È essenziale disciplinare le commissioni interbancarie multilaterali per l'addebito diretto per creare condizioni omogenee sul piano concorrenziale tra i prestatori di servizi di pagamento e permettere in tal modo lo sviluppo di un mercato unico degli addebiti diretti. Le commissioni interbancarie multilaterali per l'addebito diretto limitano la concorrenza tra le banche dei beneficiari e aumentano le commissioni che le banche addebitano ai beneficiari, determinando aumenti di prezzo nascosti per i pagatori. Se da un lato reali guadagni di efficienza della commissione interbancaria multilaterale per ogni operazione si sono rivelati nulli o limitati, la commissione interbancaria multilaterale per le operazioni rigettate ( rejected ), rifiutate ( refused ), restituite ( returned ) o rinviate ( reversed ) (operazioni R), perché non possono essere eseguite correttamente, potrebbe consentire un'allocazione efficiente dei costi nel mercato unico. Appare pertanto utile per la creazione di un effettivo mercato europeo degli addebiti diretti vietare le commissioni interbancarie multilaterali per ogni operazione. Occorre tuttavia autorizzare le commissioni interbancarie multilaterali per le operazioni R, purché vengano rispettate determinate condizioni. In ogni caso, è opportuno che le norme non pregiudichino l'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE alle commissioni interbancarie multilaterali per le operazioni R.

    15. Pertanto, occorre limitare il periodo in cui le commissioni interbancarie multilaterali possono essere applicate su ogni operazione di addebito diretto nazionale e transfrontaliero e definire condizioni generali per l'applicazione di commissioni interbancarie per le operazioni R.

    16. In alcuni Stati membri vigono alcuni strumenti di pagamento tradizionali che, pur essendo bonifici o addebiti diretti, presentano caratteristiche molto specifiche, spesso per ragioni storiche o giuridiche. Le operazioni associate a tali prodotti sono generalmente di volume limitato. Essi sono pertanto classificabili come prodotti di nicchia. Un periodo transitorio per tali prodotti di nicchia, sufficientemente lungo per minimizzare l'impatto della migrazione per gli utilizzatori di servizi di pagamento, dovrebbe permettere ai due lati del mercato di concentrarsi in primo luogo sulla migrazione del grosso dei bonifici e degli addebiti diretti, consentendo in tal modo di sfruttare in anticipo gran parte dei potenziali benefici di un mercato dei pagamenti UE integrato.

    17. Per il funzionamento pratico del mercato interno dei pagamenti è essenziale fare in modo che i pagatori, quali imprese o autorità pubbliche, possano effettuare bonifici a favore di conti di pagamento detenuti dai beneficiari presso prestatori di servizi di pagamento situati in altri Stati membri e raggiungibili conformemente al presente regolamento.

    18. È opportuno che le autorità competenti siano dotate dei poteri per svolgere efficacemente la loro funzione di vigilanza e adottare le misure necessarie per fare in modo che i prestatori di servizi di pagamento rispettino il presente regolamento.

    19. È necessario che gli Stati membri prevedano nel loro diritto nazionale sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza del presente regolamento.

    20. Per garantire un'azione di rimedio qualora il presente regolamento non sia stato applicato correttamente, è opportuno che gli Stati membri istituiscano procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso adeguate ed efficaci per la risoluzione delle controversie relative al presente regolamento.

    21. È auspicabile che la Commissione presenti una relazione sull'efficacia delle disposizioni del presente regolamento.

    22. Occorre che la Commissione sia autorizzata ad adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato ai fini dell'aggiornamento dei requisiti tecnici applicabili al bonifico e all'addebito diretto.

    23. Dato che i prestatori di servizi di pagamento degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro avranno una maggior mole di lavoro preparatorio da completare, occorre autorizzarli a posporre per un certo periodo l'applicazione dei predetti requisiti tecnici.

    24. Per consolidare la certezza del diritto è opportuno allineare le scadenze per la fissazione delle commissioni interbancarie di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 924/2009 con le disposizioni del presente regolamento.

    25. È opportuno modificare il regolamento (CE) n. 924/2009 in questo senso.

    26. La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[19], disciplina il trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento.

    27. I messaggi finanziari relativi ai pagamenti e ai trasferimenti nell'ambito dell'AUPE non rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo dell'8 luglio 2010 tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi[20].

    28. Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

    29. Il presente regolamento fissa le norme per l'esecuzione delle operazioni di bonifico e/o di addebito diretto denominate in euro nell'ambito dell'Unione nei casi in cui sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore che quello del beneficiario siano situati nell'Unione, o nei casi in cui nell'operazione di pagamento unicamente il prestatore di servizi di pagamento sia situato nell'Unione.

    30. Il presente regolamento non si applica:

    a) alle operazioni di pagamento eseguite internamente ai prestatori di servizi di pagamento nonché alle operazioni di pagamento eseguite tra prestatori di servizi di pagamento per conto proprio;

    b) alle operazioni di pagamento il cui trattamento e il cui regolamento avvengano mediante sistemi per pagamenti di valore elevato, di cui sia l'ordinante che il destinatario finale del pagamento siano un prestatore di servizi di pagamento;

    c) alle operazioni di pagamento tramite carta di pagamento, ivi compresi i prelievi in contanti da conti di pagamento, che non diano luogo a bonifico o addebito diretto verso o da un conto di pagamento identificato dalle coordinate nazionali del conto bancario (BBAN) o dal numero internazionale di conto bancario (IBAN);

    d) alle operazioni di pagamento tramite dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici, che non diano luogo a bonifico o addebito diretto verso o da un conto di pagamento identificato da BBAN o IBAN;

    e) alle operazioni di rimessa di denaro in cui i fondi provengano dal pagatore senza che venga creato un conto di pagamento né a nome del pagatore né a nome del beneficiario, al solo scopo di trasferire il corrispondente importo ad un beneficiario o ad un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o in cui i fondi sono ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione.

    31. Qualora i regimi di pagamento siano basati su operazioni di pagamento mediante bonifico o addebito diretto ma presentino caratteristiche supplementari, il presente regolamento si applica unicamente alle operazioni di bonifico o di addebito diretto sottostanti.

    Articolo 2Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    32. "bonifico", un servizio di pagamento per l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario in cui un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento sono disposte dal pagatore in base al consenso dato al suo prestatore di servizi di pagamento;

    33. "addebito diretto", un servizio di pagamento per l'addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in base al consenso dato dal pagatore;

    34. "pagatore", una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza l'ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento;

    35. "beneficiario": la persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un'operazione di pagamento;

    36. "conto di pagamento", un conto detenuto in nome di uno o più utilizzatori di servizi di pagamento utilizzato per l'esecuzione delle operazioni di pagamento;

    37. "sistema di pagamento", un sistema di trasferimento di fondi regolato da disposizioni formali e standardizzate e regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di operazioni di pagamento;

    38. "regime di pagamento", un insieme di norme, di prassi e di standard per l'esecuzione di pagamenti tra i partecipanti al regime, separato da qualsiasi infrastruttura o sistema di pagamento che ne sostenga le operazioni, tra gli Stati membri o al loro interno;

    39. "prestatore di servizi di pagamento", una delle categorie di persone giuridiche di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE e le persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 26 della stessa direttiva, esclusi gli enti di cui all'articolo 2 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[21] che beneficiano di una deroga accordata da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2007/64/CE;

    40. "utilizzatore di servizi di pagamento", la persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi;

    41. "operazione di pagamento", l'atto, disposto dal pagatore oppure dal beneficiario, di trasferire fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore e il beneficiario;

    42. "ordine di pagamento", l'istruzione da parte di un pagatore o beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un'operazione di pagamento;

    43. "commissione interbancaria", la commissione pagata tra il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e quello del beneficiario per ogni operazione di addebito diretto;

    44. "commissione interbancaria multilaterale", commissione interbancaria oggetto di un accordo collettivo tra i prestatori di servizi di pagamento;

    45. "BBAN", numero identificativo di un conto di pagamento che individua in maniera univoca un unico conto presso un prestatore di servizi di pagamento in uno Stato membro, che può essere utilizzato esclusivamente per operazioni nazionali;

    46. "IBAN", numero identificativo di un conto bancario di pagamento che individua in maniera univoca un unico conto in essere presso un unico prestatore di servizi di pagamento in uno Stato membro e i cui elementi sono specificati in ISO 13616 emanato dall'Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO);

    47. "BIC", codice che individua in maniera univoca un prestatore di servizi di pagamento e i cui elementi sono specificati in ISO 13616 emanato dall'Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO);

    48. "standard ISO 20022 XML", standard per lo sviluppo di messaggi finanziari elettronici secondo la definizione dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO), comprendente la rappresentazione fisica delle operazioni di pagamento nella sintassi XML, conformemente alle norme del settore e agli orientamenti di attuazione di regimi di pagamento su scala UE ai fini del presente regolamento.

    Articolo 3Raggiungibilità

    Un prestatore di servizi di pagamento raggiungibile per un'operazione di bonifico o di addebito diretto nazionale, o di entrambi, denominata in euro su un dato conto di pagamento è raggiungibile, conformemente alle norme del regime di pagamento, per le operazioni di bonifico e di addebito diretto disposte mediante un prestatore di servizi di pagamento situato in qualsiasi Stato membro.

    Articolo 4Interoperabilità

    49. I prestatori di servizi di pagamento effettuano bonifici e addebiti diretti nel quadro di un regime di pagamento che rispetti le seguenti condizioni:

    a) le sue norme sono le stesse per le operazioni nazionali e transfrontaliere di bonifico e di addebito diretto, tra gli Stati membri e al loro interno;

    b) i partecipanti al regime rappresentano la maggioranza dei prestatori di servizi di pagamento nella maggior parte degli Stati membri.

    50. I sistemi e, se del caso, i regimi di pagamento sono tecnicamente interoperabili mediante l'utilizzo di standard sviluppati da organismi internazionali o europei di standardizzazione.

    51. Il trattamento dei bonifici e degli addebiti diretti non è impedito da ostacoli tecnici.

    Articolo 5 Requisiti relativi alle operazioni di bonifico e di addebito diretto

    52. Entro il [ inserire data precisa 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], i bonifici sono eseguiti conformemente ai requisiti tecnici di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato.

    53. Entro il [ inserire data precisa 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], gli addebiti diretti sono eseguiti conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 e ai requisiti tecnici di cui ai punti 1 e 3 dell'allegato.

    54. Nonostante i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono fissare date anteriori a quelle di cui ai paragrafi 1 e 2.

    55. La Commissione può modificare l'allegato al fine di tener conto dei progressi tecnici e dell'evoluzione del mercato. Tali modifiche vengono adottate mediante atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 12.

    Articolo 6Commissioni interbancarie per le operazioni di addebito diretto

    56. Fatto salvo il paragrafo 2, alle operazioni di addebito diretto non si applica la commissione interbancaria multilaterale o altra forma concordata di remunerazione avente oggetto o effetto equivalente.

    57. Alle operazioni di addebito diretto che non possono essere eseguite correttamente da un prestatore di servizi di pagamento perché l'ordine di pagamento è rigettato ( rejected ), rifiutato ( refused ), restituito ( returned ) o rinviato ( reversed ) (operazioni R) può essere applicata una commissione interbancaria multilaterale subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

    a) l'accordo mira ad un'attribuzione efficiente dei costi alla parte che ha causato l'operazione R, tenendo allo stesso tempo conto dell'esistenza di costi di operazione e della tutela dei consumatori;

    b) le commissioni sono basate rigorosamente sui costi;

    c) il livello delle commissioni non supera i costi effettivi del trattamento delle operazioni R sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento relativamente più efficiente sotto il profilo dei costi, il quale è una parte rappresentativa dell'accordo multilaterale in termini di volume delle operazioni e di natura dei servizi;

    d) l'applicazione delle commissioni conformemente alle lettere a), b) e c) mira a impedire ai prestatori di servizi di pagamento di imporre ai rispettivi utilizzatori di servizi di pagamento commissioni aggiuntive relative ai costi coperti da dette commissioni interbancarie;

    e) non esiste un'alternativa pratica ed economicamente percorribile ad un accordo collettivo che consenta un trattamento di pari o superiore efficienza delle operazioni R a costi uguali o inferiori per la clientela.

    Ai fini del primo comma, solo le categorie di costo direttamente e inequivocabilmente pertinenti per il trattamento delle operazioni R sono considerate nel calcolo delle commissioni per le operazioni R. Tali costi sono esattamente definiti. La scomposizione dell'importo dei costi, con individuazione di ognuna delle sue componenti, rientra nell'accordo collettivo inteso a facilitare la verifica e il controllo.

    58. Le disposizioni del paragrafo 1 e le condizioni definite al paragrafo 2, lettere a), b) e d) si applicano anche ad accordi bilaterali e unilaterali che abbiano un oggetto o un effetto equivalente.

    Articolo 7Deroghe

    59. Gli Stati membri possono autorizzare le proprie autorità competenti a concedere deroghe ad alcuni o a tutti i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, fino al [ inserire data precisa 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] per le operazioni di bonifico o di addebito diretto aventi una quota cumulativa di mercato, sulla base delle statistiche ufficiali sui pagamenti pubblicate annualmente dalla Banca centrale europea, inferiore al 10% del numero totale di operazioni di bonifico o di addebito diretto rispettivamente effettuate nello Stato membro.

    60. Gli Stati membri possono autorizzare le proprie autorità competenti a concedere deroghe a tutti o ad alcuni dei requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 5 fino al [ inserire data precisa 60 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] per le operazioni di pagamento effettuate mediante carta di pagamento al punto vendita che diano luogo a addebito diretto da un conto di pagamento identificato da BBAN o IBAN.

    61. Qualora uno Stato membro autorizzi le proprie autorità competenti ad applicare le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2, lo notifica alla Commissione entro [ inserire data precisa 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]. Lo Stato membro notifica immediatamente alla Commissione ogni successiva modifica.

    Articolo 8 Accessibilità del pagamento

    62. Il pagatore che trasferisce fondi mediante bonifico dal suo conto di pagamento ad altri conti di pagamento in essere presso prestatori di servizi di pagamento situati nello stesso Stato membro non rifiuta di effettuare bonifici verso conti di pagamento in essere presso prestatori di servizi di pagamento situati in un altro Stato membro e raggiungibili conformemente all'articolo 3.

    63. Il beneficiario che riceve fondi mediante addebito diretto sul suo conto di pagamento da altri conti di pagamento in essere presso prestatori di servizi di pagamento situati nello stesso Stato membro non rifiuta di ricevere addebiti diretti da conti di pagamento in essere presso prestatori di servizi di pagamento situati in un altro Stato membro e raggiungibili conformemente all'articolo 3.

    Articolo 9Autorità competenti

    64. Gli Stati membri designano quali autorità competenti responsabili di assicurare il rispetto del presente regolamento le autorità pubbliche o gli enti riconosciuti dall'ordinamento nazionale o da autorità pubbliche espressamente abilitate a tal fine dall'ordinamento nazionale, comprese le banche centrali nazionali. Gli Stati membri possono conferire la funzione di autorità competenti ad organismi già esistenti.

    65. Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità competenti di cui al paragrafo 1 entro il [ inserire data precisa 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]. Essi informano immediatamente la Commissione di ogni cambiamento ulteriore relativo alle autorità.

    66. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti di cui al paragrafo 1 siano dotate di tutti i poteri necessari all'adempimento delle loro funzioni. Gli Stati membri che contino sul loro territorio più autorità competenti per le questioni di cui al presente regolamento assicurano che tali autorità cooperino strettamente tra loro in maniera tale da svolgere efficacemente le loro funzioni.

    67. Le autorità competenti controllano efficacemente il rispetto del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurare detto rispetto.

    Articolo 10Sanzioni

    Gli Stati membri stabiliscono, entro il [ inserire data precisa 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali disposizioni entro il [ inserire data precisa 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] e le notificano immediatamente ogni ulteriore modifica di tali disposizioni.

    Articolo 11Procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso

    68. Gli Stati membri istituiscono procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso adeguate ed efficaci per la risoluzione delle controversie relative al presente regolamento che insorgano tra gli utilizzatori di servizi di pagamento e i loro prestatori di servizi di pagamento. A tal fine gli Stati membri designano, se del caso, organismi esistenti o istituiscono nuovi organismi.

    69. Gli Stati membri notificano alla Commissione gli organismi di cui al paragrafo 1 entro il [ inserire data precisa 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]. Essi informano immediatamente la Commissione di ogni successivo cambiamento relativo a tali organismi.

    Articolo 12Esercizio dei poteri delegati

    70. Alla Commissione sono conferiti per un periodo di tempo indeterminato i poteri di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 4. Per motivi tassativi di urgenza si applica l'articolo 15.

    71. Quando adotta un atto delegato, la Commissione notifica contestualmente l'atto al Parlamento europeo e al Consiglio.

    72. I poteri di adottare atti delegati sono conferiti alla Commissione subordinatamente alle condizioni di cui agli articoli 13 e 14.

    Articolo 13Revoca della delega

    73. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono in qualsiasi momento revocare la delega di poteri di cui all'articolo 5, paragrafo 4.

    74. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di poteri si impegna a informare l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione finale, indicando i poteri delegati che potrebbero essere revocati e i motivi della revoca.

    75. La decisione di revoca mette fine alla delega di poteri specificati nella decisione stessa. Essa ha effetto immediatamente o ad una data successiva in essa specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. Viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell ' Unione europea .

    Articolo 14Ricorso contro atti delegati

    76. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni contro un atto delegato entro il termine di due mesi dalla data della notificazione. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio il periodo può essere prorogato di un mese.

    77. Se, alla scadenza del periodo, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni contro l'atto delegato, esso viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto stesso.

    L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del predetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

    78. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni contro l'atto delegato, esso non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni illustra i motivi delle obiezioni all'atto delegato.

    Articolo 15Procedura di urgenza

    79. Un atto delegato adottato con procedura d'urgenza entra in vigore immediatamente e si applica fintanto che non vengano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. Nella notifica dell'atto al Parlamento europeo e al Consiglio sono illustrati i motivi del ricorso alla procedura di urgenza.

    80. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni all'atto delegato entro il termine di sei settimane dalla data della notifica. In tal caso, l'atto cessa di essere applicabile. L'istituzione che solleva obiezioni illustra i motivi delle obiezioni all'atto delegato.

    Articolo 16Riesame

    Entro il [ inserire data precisa 3 anni dall'entrata in vigore] la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e alla Banca centrale europea una relazione sull'applicazione del presente regolamento, corredata, se del caso, da una proposta.

    Articolo 17Disposizioni transitorie

    81. I prestatori di servizi di pagamento situati in uno Stato membro che non ha adottato l'euro come moneta si conformano all'articolo 3 entro il 31 ottobre 2014. Tuttavia, se l'euro è introdotto come moneta in uno di tali Stati membri prima del 1° novembre 2013, i prestatori di servizi di pagamento situati in detto Stato membro si conformano alle disposizioni dell'articolo 3 entro un anno dalla data dell'adesione dello Stato membro interessato all'area dell'euro.

    82. I prestatori di servizi di pagamento situati in uno Stato membro che non ha adottato l'euro come moneta si conformano ai requisiti di cui all'articolo 4 e ai punti 1 e 2 dell'allegato, per i bonifici denominati in euro, e ai requisiti di cui all'articolo 4 e ai punti 1 e 3 dell'allegato, per le operazioni di addebito diretto denominate in euro, entro il [ inserire data precisa 4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento]. Tuttavia, se l'euro è introdotto come moneta in uno di tali Stati membri prima del [ inserire data precisa 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], i prestatori di servizi di pagamento situati in detto Stato membro si conformano ai requisiti entro un anno dalla data dell'adesione dello Stato membro interessato all'area dell'euro.

    Articolo 18Modifica del regolamento (CE) n. 924/2009

    Il regolamento (CE) n. 924/2009 è modificato come segue:

    83. All'articolo 6, il testo "prima del 1° novembre 2012" è sostituito dal testo seguente: "prima del [ inserire data precisa 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]".

    84. L'articolo 7 è modificato come segue:

    a) al paragrafo 1, il testo "prima del 1° novembre 2012" è sostituito dal testo seguente: "prima del [ inserire data precisa 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]";

    b) al paragrafo 2, il testo "prima del 1° novembre 2012" è sostituito dal testo seguente: "prima del [ inserire data precisa 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]";

    c) al paragrafo 3, il testo "prima del 1° novembre 2012" è sostituito dal testo seguente: "prima del [ inserire data precisa 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]";

    85. L'articolo 8 è abrogato.

    Articolo 19Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il presidente Il presidente

    ALLEGATO REQUISITI TECNICI (ARTICOLO 5)

    86. I seguenti requisiti tecnici di applicano sia alle operazioni di bonifico che a quelle di addebito diretto :

    87. i prestatori di servizi di pagamento e gli utilizzatori di servizi di pagamento utilizzano l'IBAN per l'individuazione dei conti di pagamento a prescindere dal fatto che sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore che quello del beneficiario o l'unico prestatore di servizi di pagamento nell'operazione di pagamento siano situati nello stesso Stato membro o che uno dei prestatori di servizi di pagamento sia situato in un altro Stato membro;

    88. i prestatori di servizi di pagamento utilizzano i formati di messaggistica basati sullo standard ISO 20022 XML per trasmettere operazioni di pagamento ad un altro prestatore di servizi di pagamento o a un sistema di pagamenti;

    89. qualora un utilizzatore di servizi di pagamento disponga o riceva trasferimenti singoli di fondi unificati per la trasmissione, devono essere utilizzati i formati di messaggistica basati sullo standard ISO 20022 XML;

    90. il campo di dati sulla rimessa deve consentire l'inserimento di 140 caratteri. I regimi di pagamento possono consentire l'inserimento di un numero maggiore di caratteri, tranne il caso in cui il dispositivo utilizzato per la trasmissione delle informazioni presenti limitazioni tecniche in relazione al numero di caratteri, nel qual caso si applica il limite tecnico del dispositivo;

    91. le informazioni di riferimento sulle rimesse e tutti gli altri dati forniti conformemente ai punti 2 e 3 del presente allegato sono trasmessi integralmente e senza alterazioni tra prestatori di servizi di pagamento lungo la catena di pagamento;

    92. una volta che i dati siano disponibili in formato elettronico le operazioni di pagamento devono consentire un trattamento elettronico completamente automatizzato in tutte le fasi della procedura lungo tutta la catena di pagamento (trattamento diretto da punto a punto), in modo che l'intera procedura di pagamento possa essere eseguita elettronicamente senza bisogno di un nuovo inserimento dei dati o di interventi manuali; ciò si applica anche al trattamento eccezionale di operazioni di bonifico e di addebito diretto, se possibile;

    93. i regimi di pagamento non fissano soglie minime per l'importo delle operazioni di pagamento e consentono bonifici e addebiti diretti;

    94. i regimi di pagamento non sono obbligati ad effettuare bonifici e addebiti diretti di importo superiore a EUR 999 999 999,99.

    95. In aggiunta ai requisiti di cui al punto 1, alle operazioni di bonifico si applicano i seguenti requisiti:

    96. i beneficiari che accettano bonifici comunicano il loro IBAN e il BIC del loro prestatore di servizi di pagamento ai loro pagatori, ogni volta che viene richiesto un bonifico;

    97. il pagatore fornisce i seguenti dati obbligatori al suo prestatore di servizi di pagamento, i quali sono trasmessi lungo la catena di pagamento al beneficiario conformemente agli obblighi fissati nella normativa nazionale di recepimento della direttiva 95/46/CE:

    i) il nome del pagatore e/o l'IBAN del conto del pagatore;

    ii) l'importo del bonifico;

    iii) l'IBAN del conto del beneficiario;

    iv) il nome del beneficiario;

    v) eventuali informazioni sulla rimessa;

    98. inoltre il prestatore di servizi di pagamento del pagatore comunica i seguenti elementi obbligatori al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario;

    i) il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento del pagatore (se non altrimenti convenuto dai prestatori di servizi di pagamento partecipanti all'operazione di pagamento);

    ii) il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario (se non altrimenti convenuto dai prestatori di servizi di pagamento partecipanti all'operazione di pagamento);

    iii) il codice identificativo del regime di pagamento;

    iv) la data di regolamento del bonifico;

    v) il numero di riferimento del messaggio del bonifico del prestatore di servizi di pagamento del pagatore.

    99. In aggiunta ai requisiti di cui al punto 1, alle operazioni di addebito diretto si applicano i seguenti requisiti:

    100. un'unica volta prima della prima operazione di addebito diretto il pagatore comunica l'IBAN e, se del caso, il BIC del suo prestatore di servizi di pagamento al suo beneficiario;

    101. con la prima operazione di addebito diretto e di operazioni di addebito diretto una tantum e in occasione di ogni successiva operazione di addebito diretto, il pagatore comunica le informazioni relative al mandato al suo prestatore di servizi di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario trasmette le informazioni relative al mandato al prestatore di servizi di pagamento del pagatore con ogni operazione di addebito diretto;

    102. il pagatore ha la possibilità di dare istruzione al suo prestatore di servizi di pagamento di limitare ad un determinato importo o ad una determinata periodicità, o ad entrambi, l'incasso dell'addebito diretto;

    103. qualora l'accordo tra il pagatore e il beneficiario escluda il diritto di risarcimento, prima di addebitare il conto del pagatore, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, su richiesta del pagatore, controlla ogni operazione di addebito diretto per accertare che l'importo dell'operazione di addebito diretto sottoposta corrisponda all'importo concordato nel mandato, sulla base delle informazioni relative al mandato;

    104. il pagatore può decidere di dare istruzioni al suo prestatore di servizi di pagamento di bloccare ogni addebito diretto sul conto del pagatore o di bloccare ogni addebito diretto richiesto da uno o più beneficiari specifici o di autorizzare unicamente gli addebiti diretti richiesti da uno o più beneficiari specifici;

    105. il consenso viene dato sia al beneficiario che al prestatore di servizi di pagamento del pagatore (direttamente o indirettamente tramite il beneficiario); i mandati, assieme alle successivi modifiche e/o cancellazioni, sono conservati dal beneficiario o da un terzo per conto del beneficiario;

    106. il beneficiario comunica al suo prestatore di servizi di pagamento i seguenti dati obbligatori che sono trasmessi lungo la catena di pagamento al pagatore:

    i) il tipo di addebito diretto (ricorrente, una tantum, iniziale, finale o rinvio);

    ii) il nome del beneficiario;

    iii) l'IBAN del conto di pagamento del beneficiario su cui accreditare l'incasso;

    iv) il nome del pagatore;

    v) l'IBAN del conto di pagamento del pagatore su cui addebitare l'incasso;

    vi) il riferimento unico del mandato;

    vii) la data della firma del mandato;

    viii) l'importo dell'incasso;

    ix) il riferimento unico del mandato indicato dal beneficiario originale che ha emesso il mandato (se il mandato è stato ripreso da un beneficiario diverso dal beneficiario che ha emesso il mandato);

    x) l'identificativo del beneficiario;

    xi) l'identificativo del beneficiario originale che ha emesso il mandato (se il mandato è stato ripreso da un beneficiario diverso dal beneficiario che ha emesso il mandato);

    xii) eventuali informazioni sulla rimessa dal beneficiario al pagatore;

    107. inoltre il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario comunica i seguenti dati obbligatori al prestatore di servizi di pagamento del pagatore:

    i) il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario (se non altrimenti convenuto dai prestatori di servizi di pagamento partecipanti all'operazione di pagamento);

    ii) il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento del pagatore (se non altrimenti convenuto dai prestatori di servizi di pagamento partecipanti all'operazione di pagamento);

    iii) il nome della parte di riferimento del pagatore (se disponibile in mandato dematerializzato);

    iv) il codice identificativo della parte di riferimento del pagatore (se disponibile in mandato dematerializzato);

    v) il nome della parte di riferimento del beneficiario (se disponibile in mandato dematerializzato);

    vi) il codice identificativo della parte di riferimento del beneficiario (se disponibile in mandato dematerializzato);

    vii) il codice identificativo del regime di pagamento;

    viii) la data di regolamento dell'incasso;

    ix) il riferimento per l'incasso del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario;

    x) il tipo di mandato;

    xi) la data di scadenza dell'incasso.

    [1] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0057+0+DOC+XML+V0//IT.

    [2] http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/111670.pdf.

    [3] I benefici potenziali diretti e indiretti dell'AUPE superano i 300 miliardi di euro su un periodo di sei anni, partendo dall'ipotesi di una migrazione completa e rapida agli strumenti AUPE. Cfr. SEPA: potential benefits at stake , CapGemini, 2007,http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/sepa/sepa-capgemini_study-final_report_en.pdf

    [4] GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11.

    [5] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:319:0001:01:IT:HTML.

    [6] In rapporto alla strategia Europa 2020, la presente proposta figura tra le iniziative faro dell'"agenda digitale" adottata dalla Commissione nel maggio 2010 ( http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/documents/digital-agenda-communication-en.pdf ).

    [7] http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/sepa/feedback_migration-2009_09_29_en.pdf.

    [8] La "commissione interbancaria multilaterale" è l'importo pagato dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario al prestatore di servizi di pagamento del pagatore a titolo di remunerazione per ogni operazione di addebito diretto.

    [9] Per maggiori informazioni e il testo integrale dei documenti, cfr.: http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/banking.html.

    [10] GU C […] del […], pag. […].

    [11] GU C […] del […], pag. […].

    [12] GU C […] del […], pag. […].

    [13] GU C […] del […], pag. […].

    [14] P6 TA(2009)0139.

    [15] P7 TA(2010)0057.

    [16] http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/111670.pdf

    [17] GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

    [18] GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11.

    [19] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

    [20] GU L 195 del 27.7.2010, pag. 1.

    [21] GU L 177 del 30.6.2006, pag.1.

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