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Document 52010PC0759

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici

    /* COM/2010/0759 def. - COD 2010/0364 */

    52010PC0759

    /* COM/2010/0759 def. - COD 2010/0364 */ Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici


    [pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

    Bruxelles, 17.12.2010

    COM(2010) 759 definitivo

    2010/0364 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    recante modifica del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici

    RELAZIONE

    1. Contesto della proposta

    - Motivazione e obiettivi della proposta

    Allineare le competenze di esecuzione conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio[1] alla differenziazione tra poteri delegati e competenze di esecuzione della Commissione, introdotta dagli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

    - Contesto generale

    Gli articoli 290 e 291 del TFUE distinguono due tipi di atti della Commissione:

    - l'articolo 290 del TFUE dà facoltà al legislatore di “ delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo ”. Nella terminologia usata dal trattato, gli atti giuridici così adottati dalla Commissione sono chiamati "atti delegati" (articolo 290, paragrafo 3),

    - l'articolo 291 del TFUE dà facoltà agli Stati membri di “ adottare tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione ”. Tali atti conferiscono alla Commissione competenze di esecuzione allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti medesimi. Nella terminologia usata dal trattato, gli atti giuridici così adottati dalla Commissione sono chiamati "atti di esecuzione" (articolo 291, paragrafo 4).

    - Disposizioni vigenti nel settore della proposta

    Articoli 290 e 291 del TFUE.

    - Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

    Non pertinente.

    2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

    - Consultazione delle parti interessate

    - Ricorso al parere di esperti

    Non è stato necessario consultare parti interessate o esperti esterni, in quanto la proposta di allineare il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio al trattato di Lisbona è una questione interistituzionale che riguarderà tutti i regolamenti del Consiglio. Le modifiche con finalità semplificative della normativa hanno portata limitata e natura puramente tecnica.

    - Valutazione dell'impatto

    Non è stato necessario eseguire una valutazione d'impatto, in quanto la proposta di allineare il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio al trattato di Lisbona è una questione interistituzionale che riguarderà tutti i regolamenti del Consiglio. Le modifiche con finalità semplificative hanno portata limitata e natura puramente tecnica.

    3. Elementi giuridici della proposta

    - Sintesi delle misure proposte

    Le misure proposte individuano i poteri delegati e le competenze di esecuzione della Commissione nell'ambito del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e stabiliscono la procedura per l'adozione degli atti corrispondenti.

    Inoltre, viene inserito un chiarimento in materia di accreditamento.

    - Base giuridica

    Articolo 43 del TFUE.

    - Principio di sussidiarietà

    La politica agricola è oggetto di competenza concorrente tra l'UE e gli Stati membri: in altri termini, finché l'UE non legifera in tale settore, gli Stati membri mantengono la propria competenza. Per quanto riguarda il metodo di produzione biologico, esiste già un'impostazione comunitaria ed è giustificata dall'esigenza di semplificare le norme vigenti.

    - Principio di proporzionalità

    La proposta è conforme al principio di proporzionalità.

    - Scelta degli strumenti

    Strumento proposto: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

    4. Incidenza sul bilancio

    La presente misura non comporta alcuna spesa supplementare per il bilancio dell'Unione.

    2010/0364 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    recante modifica del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, primo comma, e l'articolo 43, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea[2],

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[3],

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    1. Il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio[4] conferisce alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ad alcune delle disposizioni di detto regolamento.

    2. Per effetto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è necessario allineare agli articoli 290 e 291 del TFUE (il trattato) le competenze conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 834/2007.

    3. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 834/2007. Occorre definire gli elementi per i quali può essere esercitato tale potere nonché le condizioni cui deve essere soggetta tale delega.

    4. Per garantire un'applicazione uniforme del regolamento (CE) n. 834/2007 in tutti gli Stati membri, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del trattato. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti l'attribuzione dei numeri di codice nell'ambito del regime di controllo, l'indicazione dell’origine dei prodotti e norme uniformi in merito allo scambio di informazioni che gli Stati membri, i paesi terzi, le autorità e gli enti di controllo sono tenuti a inviare o che la Commissione stessa deve mettere a disposizione, o riguardanti la pubblicazione di tali informazioni, nonché il riconoscimento di paesi terzi e di autorità e organismi di controllo a fini di equivalenza e conformità. Salvo espressa disposizione contraria, occorre che la Commissione adotti tali atti di esecuzione in conformità con le disposizioni del [regolamento (UE) n. XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio …].

    5. Per motivi di chiarezza, la formulazione dei riferimenti alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO 65 deve essere armonizzata con gli altri atti pertinenti dell’Unione.

    6. Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 834/2007,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 834/2007 è così modificato:

    (1) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 8

    Requisiti generali

    Gli operatori soddisfano le norme di produzione stabilite nel presente titolo e quelle specifiche relative alla produzione nonché le misure e le condizioni necessarie per la loro attuazione, adottate dalla Commissione attraverso atti delegati e di esecuzione, ai sensi degli articoli 38 bis e 38 ter ."

    (2) All'articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    "4. La Commissione decide, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 38 bis , paragrafo 1, riguardo norme sulle misure di attuazione del divieto di uso di OGM e di prodotti derivati od ottenuti da OGM.”

    (3) All'articolo 11, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    “Tuttavia, a specifiche condizioni stabilite dalla Commissione attraverso atti delegati secondo la procedura a norma dell’articolo 38 bis, paragrafo 1, un’azienda può essere suddivisa in unità ben distinte o siti di produzione di acquacoltura non tutti in regime di produzione biologica. Per quanto riguarda gli animali, ciò si applica a specie distinte. Per quanto riguarda l’acquacoltura, si può applicare alle stesse specie purché ci sia un’adeguata separazione tra i siti di produzione. Per quanto riguarda le piante, ciò si applica a varietà distinte facilmente distinguibili.”

    (4) All'articolo 12, il paragrafo 3 è soppresso;

    (5) All'articolo 13, il paragrafo 3 è soppresso;

    (6) All'articolo 14, il paragrafo 2 è soppresso;

    (7) All'articolo 15, il paragrafo 2 è soppresso.

    (8) L'articolo 16 è così modificato:

    (a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    "1. La Commissione autorizza, mediante atti delegati di cui all’articolo 38 bis , paragrafo 1, lettera a), punto ii), l’uso nella produzione biologica di prodotti e sostanze che possono essere utilizzati nell’agricoltura biologica e include tali prodotti e sostanze in un elenco ristretto per i seguenti scopi:"

    (b) al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    "(a) Mediante atti delegati a norma dell’articolo 38 bis , paragrafo 2, lettera a), la Commissione ha facoltà di stabilire i limiti riguardanti i prodotti agricoli cui possono essere applicati i prodotti e le sostanze di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e, se del caso, può decidere in merito al ritiro di tali prodotti e sostanze.”

    (c) al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    "(c) I prodotti e le sostanze usati prima dell’adozione del presente regolamento per scopi corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono continuare a essere usati dopo detta adozione. La Commissione può comunque ritirare tali prodotti o sostanze mediante atti delegati conformemente all’articolo 38 bis , paragrafo 1, lettera a), punto ii), secondo le condizioni da adottare mediante atti delegati di cui all’articolo 38 bis , paragrafo 2, lettera a).”

    (9) All'articolo 17, il paragrafo 2 è soppresso;

    (10) All'articolo 18, il paragrafo 5 è soppresso;

    (11) All'articolo 19, paragrafo 3, il secondo comma è soppresso;

    (12) All'articolo 20, il paragrafo 3 è soppresso;

    (13) All'articolo 21, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    "2. Mediante atti delegati di cui all’articolo 38 bis , paragrafo 1, lettera a), punto ii), la Commissione decide in merito all’autorizzazione dei prodotti e delle sostanze e la loro inclusione nell’elenco ristretto di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e, se necessario, il ritiro dei prodotti da tale lista; stabilisce inoltre i limiti riguardanti il loro uso mediante atti delegati di cui all'articolo 38 bis , paragrafo 2, lettera a).

    Uno Stato membro, qualora ritenga che un prodotto o una sostanza debba essere inserito nell’elenco di cui al paragrafo 1, o stralciato da detto elenco, o qualora ritenga che occorra modificare le specifiche di uso in detto paragrafo, provvede a trasmettere ufficialmente alla Commissione e agli Stati membri un fascicolo che illustri le ragioni per l’inserimento, lo stralcio o le modifiche.

    Le richieste di modifica o di stralcio e le relative decisioni sono pubblicate. I prodotti e le sostanze usati prima dell’adozione del presente regolamento e che rientrano nel paragrafo 2, lettere b) e c), dell’articolo 19, possono continuare a essere usati dopo detta adozione. La Commissione può comunque ritirare tali prodotti mediante atti delegati conformemente all’articolo 38 bis , paragrafo 1, lettera a), punto ii), secondo le condizioni da adottare mediante atti delegati di cui all’articolo 38 bis , paragrafo 2, lettera a).”

    (14) L'articolo 22 è così modificato:

    (a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    "1. Mediante atti delegati di cui all’articolo 38 bis , paragrafo 2, lettera c), e secondo le condizioni stabilite nel paragrafo 2 del presente articolo nonché nel rispetto degli obiettivi e dei principi enunciati nel titolo II, la Commissione può accordare eccezioni alle norme di produzione di cui ai capi da 1 a 4.”

    (b) il paragrafo 3 è soppresso.

    (15) All'articolo 23, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    "6. Mediante atti delegati di cui all’articolo 38 bis, paragrafo 2, lettera e), la Commissione può adeguare l’elenco dei termini stabiliti nell’allegato.”

    (16) l'articolo 24 è così modificato:

    (a) il paragrafo 1 è così modificato:

    (i) al primo comma, il testo delle lettere b) e c) è sostituito dal seguente:

    "(b) compare sulla confezione anche il logo di produzione biologica dell’Unione europea di cui all’articolo 25, paragrafo 1, per quanto riguarda gli alimenti preconfezionati;

    (c) quando viene usato il logo di produzione biologica dell’Unione europea di cui all’articolo 25, paragrafo 1, anche un’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto compare nello stesso campo visivo del logo e prende, se del caso, una delle forme seguenti:

    - "Agricoltura UE" quando la materia prima agricola è stata coltivata nell’UE,

    - "Agricoltura non UE" quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi,

    - "Agricoltura UE/non UE" quando parte della materia prima agricola è stata coltivata nell’Unione e una parte di essa è stata coltivata in un paese terzo.

    (ii) il quinto comma è sostituito dal seguente:

    “L’uso del logo di produzione biologica dell’Unione europea di cui all’articolo 25, paragrafo 1, e l’indicazione di cui al primo comma del presente paragrafo sono facoltativi per i prodotti importati dai paesi terzi. Tuttavia, se il logo di produzione biologica dell’Unione europea di cui all’articolo 25, paragrafo 1, figura nell’etichettatura, questa riporta anche l’indicazione di cui al primo comma del presente paragrafo.”

    (b) il paragrafo 3 è soppresso.

    (17) L'articolo 25 è così modificato:

    (a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    "1. Il logo di produzione biologica dell’Unione europea può essere utilizzato nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento.

    Il logo di produzione biologica dell’Unione europea non è utilizzato per i prodotti ottenuti in conversione e per gli alimenti di cui all’articolo 23, paragrafo 4, lettere b) e c).”

    (b) il paragrafo 3 è soppresso.

    (18) All'articolo 26 la parte introduttiva è sostituita dal seguente testo:

    “La Commissione stabilisce, mediante atti delegati di cui all’articolo 38 bis, paragrafo 1, lettera b), prescrizioni specifiche in materia di etichettatura e composizione applicabili:"

    (19) L'articolo 27 è così modificato:

    (a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    "2. Oltre alle condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 882/2004, il sistema di controllo istituito conformemente al presente regolamento comprende almeno l’applicazione di misure precauzionali e di controllo.”

    (b) al paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    "(c) l’organismo di controllo è accreditato secondo la versione più recente della norma europea EN 45011 o della guida ISO 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) ed è autorizzato dalle autorità competenti;”

    (c) al paragrafo 7, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    "(b) la competenza a concedere eccezioni ai sensi dell’articolo 22, salvo se così previsto dalle specifiche condizioni stabilite dalla Commissione mediante atti delegati secondo il disposto dell’articolo 38 bis , paragrafo 2, lettera c).”

    (20) All'articolo 28, il paragrafo 6 è soppresso.

    (21) All'articolo 29, il paragrafo 3 è soppresso.

    (22) All'articolo 30, paragrafo 2, il terzo comma è soppresso.

    (23) L'articolo 32, paragrafo 2, è così modificato:

    (a) i primi due commi sono sostituiti dal seguente testo:

    “Mediante atti di esecuzione di cui all’articolo 38 ter , lettera f), secondo i criteri da adottare mediante atti delegati di cui all’articolo 38 bis , paragrafo 1, lettera c), punto v), la Commissione riconosce gli organismi e le autorità di controllo di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, compresi gli organismi e le autorità di controllo di cui all’articolo 27, competenti ad effettuare controlli e a rilasciare il documento giustificativo di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, nei paesi terzi.

    Gli organismi di controllo sono accreditati secondo la versione più recente della norma europea EN 45011 o della guida ISO 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti). Gli organismi di controllo sono sottoposti regolarmente a valutazione in loco, sorveglianza e rivalutazione pluriennale delle loro attività da parte dell’organismo di accreditamento.”

    (b) sono aggiunti i seguenti commi:

    “Mediante atti di esecuzione di cui all’articolo 38 ter lettera f), secondo i criteri da adottare mediante atti delegati di cui all’articolo 38 bis , paragrafo 1, lettera c), punto v), la Commissione ha facoltà di revocare il riconoscimento di autorità e organismi di controllo in caso di irregolarità o infrazioni delle disposizioni stabilite nel presente regolamento.

    Se necessario, in caso di urgenze, la Commissione ha facoltà di adottare tale decisione a norma del secondo comma dell’articolo 38 octies . Nel caso citato, le misure adottate vengono comunicate senza indugio agli Stati membri e sono di applicazione immediata.”

    (24) L'articolo 33 è così modificato:

    (a) il paragrafo 2 è così modificato:

    (i) il primo comma è sostituito dal seguente testo:

    “Mediante atti di esecuzione di cui all’articolo 38 ter , lettera f), secondo i criteri da adottare mediante atti delegati di cui all’articolo 38 bis , paragrafo 1, lettera c), punto v), la Commissione ha facoltà di riconoscere i paesi terzi il cui sistema di produzione soddisfa principi e norme di produzione equivalenti a quelli di cui ai titoli II, III e IV e le cui misure di controllo sono di efficacia equivalente a quelle di cui al titolo V. La valutazione dell’equivalenza tiene conto delle linee guida del Codex alimentarius CAC/GL 32.”

    (ii) sono aggiunti i seguenti commi:

    “Mediante atti di esecuzione di cui all’articolo 38 ter , lettera f), secondo i criteri da adottare mediante atti delegati di cui all’articolo 38 bis , paragrafo 1, lettera c), punto v), la Commissione ha facoltà di revocare il riconoscimento di paesi terzi il cui sistema di produzione non soddisfa più principi e norme di produzione equivalenti a quelli di cui ai titoli II, III e IV e le cui misure di controllo non sono più di efficacia equivalente a quelle di cui al titolo V.”

    Se necessario, in caso di urgenze, la Commissione ha facoltà di adottare tale decisione a norma del secondo comma dell’articolo 38 octies . Nel caso citato, le misure adottate vengono comunicate senza indugio agli Stati membri e sono di applicazione immediata.”

    (b) il paragrafo 3 è così modificato:

    (i) il primo comma è sostituito dal seguente testo:

    Mediante atti di esecuzione di cui all’articolo 38 ter , lettera f), secondo i criteri da adottare mediante atti delegati di cui all’articolo 38 bis, paragrafo 1, lettera c), punto v), la Commissione può riconoscere le autorità e gli organismi di controllo, inclusi le autorità e gli organismi di controllo di cui all’articolo 27, competenti ad effettuare controlli e a rilasciare certificati nei paesi terzi ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, per i prodotti non importati ai sensi dell’articolo 32, e non importati da un paese terzo riconosciuto ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. La valutazione dell’equivalenza tiene conto delle linee guida del Codex alimentarius CAC/GL 32.”

    (ii) sono aggiunti i seguenti commi:

    “Mediante atti di esecuzione di cui all’articolo 38 ter , lettera f), secondo i criteri da adottare mediante atti delegati di cui all’articolo 38 bis , paragrafo 1, lettera c), punto v), la Commissione ha facoltà di revocare il riconoscimento di autorità e organismi di controllo in caso di irregolarità o infrazioni delle disposizioni stabilite nel presente regolamento.

    Se necessario, in caso di urgenze, la Commissione ha facoltà di adottare tale decisione a norma del secondo comma dell’articolo 38 octies . Nel caso citato, le misure adottate vengono comunicate senza indugio agli Stati membri e sono di applicazione immediata.”

    (25) È inserito il seguente articolo 36 bis :

    "Articolo 36 bis

    Pubblicazione e notifica

    La Commissione stabilisce, pubblica e rende disponibile o diffonde, secondo la normativa da adottare mediante atti di esecuzione di cui all’articolo 38 ter, lettera b), le informazioni da individuare mediante atti di esecuzione di cui all’articolo 38 ter , lettera b), come pure l’elenco dei paesi terzi nonché delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti ai sensi degli articoli 32 e 33.”

    (26) Gli articoli 37 e 38 sono soppressi.

    (27) Sono inseriti gli articoli seguenti:

    "Articolo 38 bis

    Poteri delegati

    1. Al fine di meglio rispondere alle aspettative dei consumatori riguardo alla qualità dei prodotti biologici e di assicurare l'adeguata applicazione della normativa da parte di autorità, organismi e operatori interessati, nonché l'adeguato funzionamento del mercato unico e del commercio, la Commissione, mediante atti delegati, adotta norme, misure e condizioni specifiche per l’applicazione del presente regolamento, incluse le definizioni specifiche collegate al suo ambito d'applicazione, soggette agli obiettivi e ai principi enunciati nel titolo II, nei seguenti casi:

    (a) le norme di produzione di cui al titolo III, in particolare:

    (i) i requisiti specifici, le condizioni e i periodi di conversione prescritti agli operatori;

    (ii) l'autorizzazione di prodotti e sostanze per l’uso nella produzione biologica, la loro inclusione in un elenco ristretto oppure il loro ritiro ai fini degli articoli 16 e 21;

    (iii) i metodi di trasformazione per gli alimenti trasformati;

    (iv) le condizioni per l’applicazione del divieto di uso di OGM e di prodotti ottenuti o derivati da OGM;

    (v) la definizione dei periodi di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere da c) a f);

    (b) le norme in materia di etichettatura, i requisiti e i criteri specifici riguardo alla presentazione, composizione, dimensione e forma del logo di produzione biologica dell’Unione europea nonché le condizioni e i diritti di utilizzo di tale logo, ai sensi del titolo IV;

    (c) i sistemi di controllo di cui ai titoli V e VI, in particolare:

    (i) i requisiti di controllo, la supervisione e le procedure di audit;

    (ii) i criteri per l’autorizzazione degli organismi di controllo ai fini dell’articolo 27;

    (iii) i criteri specifici per la delega di compiti agli organismi di controllo di cui al punto ii);

    (iv) il modello di documento giustificativo;

    (v) i criteri da applicare in materia di riconoscimento di paesi terzi ai fini dell’articolo 33, paragrafo 2, e di riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo ai fini dell’articolo 32, paragrafo 2, e dell’articolo 33, paragrafo 3;

    (vi) i criteri da applicare in materia di revoca dell’autorizzazione e del riconoscimento e di documenti giustificativi, inclusi i casi per i quali la Commissione ha facoltà di agire d’urgenza ai sensi del secondo comma dell’articolo 38 octies ;

    (vii) i criteri da applicare in materia di identificazione e promozione di un’impresa assoggettata al sistema di controllo;

    (viii) le norme da applicare per l’immissione sul mercato dell’Unione di prodotti etichettati come biologici provenienti da paesi terzi;

    (d) la libera circolazione dei prodotti biologici.

    2. Per tenere conto degli sviluppi tecnici e delle caratteristiche specifiche del settore, la Commissione può adottare, mediante atti delegati e nel rispetto degli obiettivi e dei principi enunciati nel titolo II, le norme necessarie all’applicazione del presente regolamento per quanto riguarda:

    (a) l’autorizzazione, la limitazione, la restrizione o il divieto d’uso di tecniche specifiche ai fini degli articoli da 12 a 16, 18, 19 e 20, e le condizioni nonché i limiti riguardanti l’uso di sostanze e prodotti e il loro ritiro, in particolare rispetto alla modalità di applicazione, al dosaggio, ai tempi di applicazione e al contatto con prodotti agricoli;

    (b) le norme di produzione specifiche per il lievito;

    (c) la concessione di eccezioni alle norme di produzione e a condizioni specifiche e l’applicazione di tali eccezioni ai fini dell’articolo 22;

    (d) le misure transitorie intese ad agevolare la transizione dal regolamento (CEE) n. 2092/91 al presente regolamento;

    (e) l’adeguamento dell’elenco di termini stabiliti nell’allegato.

    3. Per garantire la trasparenza attraverso uno scambio di informazioni veloce, efficiente, accurato ed efficace rispetto ai costi, la Commissione definisce, mediante atti delegati:

    (a) la natura e il tipo di dati da notificare;

    (b) i metodi attraverso i quali notificare tali informazioni;

    (c) le norme relative ai diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione messi a disposizione;

    (d) i mezzi attraverso i quali pubblicare tali informazioni.”

    “Articolo 38 ter

    Competenze di esecuzione

    Mediante atti di esecuzione, la Commissione adotta le disposizioni necessarie volte a ottenere un’applicazione uniforme del presente regolamento nell’Unione, in particolare con riferimento a quanto segue:

    (a) i dettagli e le specifiche circa il contenuto, la forma e la modalità di notifica, presentazione e scambio delle informazioni richieste nel quadro del presente regolamento:

    (i) da parte degli operatori, in particolare per quanto riguarda le informazioni incluse nella presentazione e nella notifica di cui all’articolo 28, paragrafo 1, e all’articolo 29, paragrafo 1;

    (ii) da parte degli organismi e delle autorità di controllo, delle autorità competenti degli Stati membri, dei paesi terzi e della Commissione, oppure tra di essi scambiate, in particolare a norma dell’articolo 22 e degli articoli da 30 a 33, 35 e 36;

    (b) le condizioni e i mezzi di pubblicazione o le norme e le condizioni specifiche per la diffusione o la messa a disposizione da parte della Commissione agli operatori, alle autorità competenti, alle autorità e agli organismi di controllo e agli Stati membri o ai paesi terzi, delle informazioni di cui alla lettera a), e l’elenco di paesi terzi o di autorità e organismi di controllo designati ai sensi dell’articolo 27 o riconosciuti ai sensi degli articoli 32 e 33;

    (c) le metodologie e le condizioni di cui tenere conto riguardo la certificazione elettronica, in particolare per i certificati di cui agli articoli 29 e 33, paragrafo 1, lettera d);

    (d) l’attribuzione di numeri di codice alle autorità e agli enti di controllo e l’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole, ai sensi dell’articolo 24;

    (e) i criteri specifici riguardo alla presentazione, composizione e dimensione delle indicazioni di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere a) e c);

    (f) il riconoscimento e la revoca del riconoscimento a paesi terzi nonché autorità ed organismi di controllo, ai fini dell’articolo 32, paragrafo 2, e dell’articolo 33, paragrafi 2 e 3.”

    “Articolo 38 quater

    Poteri della Commissione

    Allorché sono conferiti poteri alla Commissione, quest'ultima agisce secondo la procedura di cui all'articolo 38 quinquies nel caso degli atti delegati e secondo la procedura di cui all'articolo 38 octies nel caso degli atti di esecuzione, salvo espressa disposizione contraria del presente regolamento.”

    “Articolo 38 quinquies

    Esercizio della delega

    1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui al presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

    2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

    3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 38 sexies e 38 septies .”

    “Articolo 38 sexies

    Revoca della delega

    1. La delega di poteri di cui agli articoli 38 bis e 38 quinquies può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

    2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di potere si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca.

    3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .”

    “Articolo 38 septies

    Obiezioni agli atti delegati

    1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di un mese.

    2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni, l'atto delegato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

    L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale periodo, se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

    3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L’istituzione che muove obiezioni all’atto delegato ne illustra le ragioni.”

    "Articolo 38 octies

    Atti di esecuzione - Comitato per la produzione biologica

    Ove vengano adottati atti di esecuzione ai sensi del presente regolamento, la Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione per la produzione biologica ed è applicata la procedura di cui all’articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] ( Da completarsi successivamente all'adozione del regolamento che stabilisce le modalità di controllo, di cui all’articolo 291, paragrafo 2, del TFUE, attualmente all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio ).”

    Nei casi di urgenza di cui all’articolo 32, paragrafo 2, e all’articolo 33, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento, è applicata la procedura di cui all’articolo [6] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy].”

    (28) L'articolo 41 è così modificato:

    (a) il titolo è sostituito dal seguente:

    “Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio”

    (b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    "1. Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.”

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a […],

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il presidente Il presidente

    SCHEDA FINANZIARIA | Fin Stat /10/680779/rev1 MK/CC |

    6.0.2010.1 |

    DATA: 19/11/2010 |

    1. | LINEA DI BILANCIO: Titolo 05: agricoltura e sviluppo rurale | STANZIAMENTI: B2010: SI: 58,080.7 M € SP: 57,077.2 M € |

    2. | TITOLO: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n.° 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici |

    3. | BASE GIURIDICA: Articolo 42 e articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea |

    4. | OBIETTIVI: Allineare le competenze di esecuzione conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio alla differenziazione tra poteri delegati e competenze di esecuzione della Commissione, introdotta dagli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). |

    5. | INCIDENZE FINANZIARIE | PERIODO DI 12 MESI (EUR) | ESERCIZIO IN CORSO 2010 (EUR) | ESERCIZIO SUCCESSIVO 2011 (EUR) |

    5.0 | SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELL'UE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - DI ALTRI SETTORI |

    5.1 | ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELL'UE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE |

    2012 | 2013 |

    5.0.1 | PREVISIONI DI SPESA |

    5.1.1 | PREVISIONI DI ENTRATA |

    5.2 | METODO DI CALCOLO: |

    6.0 | FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SÌ/NO |

    6.1 | FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SÌ/NO |

    6.2 | NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE | SÌ/NO |

    6.3 | STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI | SÌ/NO |

    OSSERVAZIONI: La presente proposta riguarda la generale “messa in conformità con il trattato di Lisbona” del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e, di conseguenza, non ha alcuna incidenza finanziaria. |

    [1] GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

    [2] GU C […] del […], pag. […].

    [3] GU C […] del […], pag. […].

    [4] GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

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