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Document 52010PC0690

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un nuovo Protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsto dall'Accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles

/* COM/2010/0690 def. - NLE 2010/0335 */

52010PC0690

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un nuovo Protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsto dall'Accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles /* COM/2010/0690 def. - NLE 2010/0335 */


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 25.11.2010

COM(2010) 690 definitivo

2010/0335 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un nuovo Protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsto dall'Accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles

RELAZIONE

Sulla base del mandato che le è stato conferito dal Consiglio[1], la Commissione, a nome dell'Unione europea, ha negoziato con la Repubblica delle Seychelles ai fini del rinnovo del Protocollo all'Accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles. Al termine dei suddetti negoziati, il 3 giugno 2010, è stato siglato un nuovo Protocollo, modificato a seguito di scambio di lettere il 29 ottobre 2010, che copre un periodo di 3 anni a decorrere dall'adozione della decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del suddetto Protocollo e successivo allo scadere del Protocollo in vigore, il 17 gennaio 2011.

La presente procedura concernente la decisione del Consiglio relativa alla conclusione del nuovo Protocollo all'Accordo di partenariato nel settore della pesca è avviata contemporaneamente alle procedure relative alla decisione del Consiglio sulla firma del Protocollo e l'applicazione provvisoria del nuovo Protocollo, e al regolamento del Consiglio concernente la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri nell'ambito del suddetto Protocollo.

Nel definire la propria posizione in sede negoziale, la Commissione si è basata, tra l'altro, sui risultati di una valutazione ex post dell'attuale Protocollo realizzata da esperti indipendenti nel maggio 2010.

Il nuovo Protocollo è conforme agli obiettivi dell'Accordo di partenariato nel settore della pesca che mirano a rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles e a promuovere un quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca delle Seychelles nell'interesse di entrambe le Parti.

Le Parti hanno concordato di cooperare all'attuazione della politica nel settore della pesca delle Seychelles e a questo fine proseguono il dialogo politico relativo alla pertinente programmazione.

Il nuovo Protocollo prevede un contributo finanziario complessivo di 16 800 000 euro per l'intero periodo. Tale importo corrisponde a: a) 3 380 000 euro all'anno pari ad un quantitativo di riferimento annuo di 52 000 tonnellate e b) 2 220 000 euro all'anno, corrispondente alla dotazione supplementare versata dall'UE per sostenere la politica marittima e di pesca delle Seychelles. Le possibilità di pesca per la flotta tonniera europea sono a disposizione di 48 pescherecci con reti a circuizione e 12 pescherecci palangresari, cioè un totale di 60 navi da pesca.

La Commissione propone pertanto che il Consiglio, previa approvazione del Parlamento, adotti, tramite sua decisione, la conclusione del Protocollo.

2010/0335 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un nuovo Protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsto dall'Accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles

IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione[2],

visto il parere conforme del Parlamento europeo[3],

considerando quanto segue:

(1) Il 5 ottobre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1562/2006 del Consiglio relativo alla conclusione dell'Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles[4].

(2) L'Unione europea ha negoziato con la Repubblica delle Seychelles un nuovo Protocollo all'Accordo di partenariato che conferisce alle navi dell'Unione europea delle possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione delle Seychelles in materia di pesca.

(3) Al termine dei suddetti negoziati è stato siglato un Protocollo il 3 giugno 2010.

(4) Sulla base della decisione XXX/2010 del […][5] del Consiglio il nuovo Protocollo è stato firmato e provvisoriamente applicato a decorrere dal […].

(5) È opportuno concludere il Protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, il Protocollo all'Accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles[6].

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 14 del Protocollo, che esprime il consenso dell'Unione ad essere vincolata dal medesimo[7].

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

PROTOCOLLO

che stabilisce le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall'Accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles

Articolo 1 Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1. Le possibilità di pesca, concesse per un periodo di tre (3) anni, a norma dell'articolo 5 dell'Accordo di partenariato nel settore della pesca, sono stabilite come segue:

a) 48 tonniere oceaniche con reti a circuizione e

b) 12 pescherecci con palangari di superficie.

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente Protocollo.

3. A norma dell'articolo 6 dell'Accordo di partenariato nel settore della pesca e dell'articolo 7 del presente Protocollo, le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea possono svolgere attività di pesca nelle acque delle Seychelles soltanto se in possesso di una autorizzazione di pesca rilasciata nell'ambito del presente Protocollo secondo le modalità descritte nell'allegato del medesimo.

Articolo 2 Contributo finanziario - Modalità di pagamento

1. Per il periodo di cui all'articolo 1, il contributo finanziario totale previsto all'articolo 7 dell'Accordo di partenariato nel settore della pesca, è stabilito a 16 800 000 euro per l'intero periodo di validità del presente Protocollo.

2. Tale contributo finanziario totale comprende:

a) un importo annuo di 3 380 000 euro per l'accesso alla ZEE delle Seychelles corrispondente a un quantitativo di riferimento di 52 000 tonnellate annue e

b) un importo specifico annuo di 2 220 000 euro destinato al sostegno e all'attuazione della politica marittima e del settore della pesca delle Seychelles.

3. Il paragrafo 1 si applica fatti salvi gli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente Protocollo.

4. L'Unione europea versa ogni anno l'importo totale di cui al paragrafo 2, lettera a) e lettera b) del presente articolo (vale a dire rispettivamente 3 380 000 euro e 2 220 000 euro) durante il periodo di applicazione del presente Protocollo. Il pagamento è effettuato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Protocollo per il primo anno ed entro la sua ricorrenza anniversaria per gli anni successivi.

5. Se il volume complessivo delle catture di tonno effettuate annualmente dalle navi dell'Unione europea nella ZEE delle Seychelles supera le 52 000 tonnellate, l'importo totale del contributo finanziario annuo per i diritti di accesso sarà aumentato di 65 euro per tonnellata supplementare catturata. Tuttavia l'importo annuo complessivo versato dall'Unione europea non può superare il doppio dell'importo indicato al paragrafo 2, lettera a), (6 760 000 euro). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi dell'Unione europea nella ZEE delle Seychelles superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell'importo annuo complessivo, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo conformemente alle disposizioni dell'allegato.

6. La destinazione del contributo finanziario di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle Seychelles.

7. Il contributo finanziario è versato su un conto unico del Tesoro pubblico delle Seychelles aperto presso la Banca centrale delle Seychelles. Il numero di conto è specificato dalle autorità delle Seychelles.

Articolo 3 Promozione di una pesca sostenibile e responsabile nelle acque delle Seychelles

1. All'entrata in vigore del presente protocollo e comunque entro tre mesi da tale data, l'Unione europea e le Seychelles concordano, nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'Accordo di partenariato nel settore della pesca, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, in particolare:

a) gli orientamenti, annuali e pluriennali, in base ai quali sarà utilizzato l'importo specifico del contributo finanziario di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b);

b) gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini dell'instaurazione, nel tempo, di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dalle Seychelles nel quadro della loro politica marittima e nazionale della pesca e di altre politiche in grado di incidere sulla promozione di una pesca responsabile e sostenibile, tra cui le aree marine protette;

c) i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione dei risultati ottenuti su base annuale.

2. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale viene approvata da entrambe le Parti nell'ambito della commissione mista.

3. Ogni anno, le Seychelles possono destinare, se necessario, un importo supplementare al contributo finanziario di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), ai fini dell'attuazione del programma pluriennale. Tale attribuzione viene notificata all'Unione europea.

Articolo 4 Cooperazione scientifica per una pesca responsabile

1. Le Parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque delle Seychelles, basata sul principio di non discriminazione tra le diverse flotte che operano in tali acque.

2. Nel periodo di applicazione del presente protocollo l'Unione europea e le Seychelles si adoperano per monitorare lo stato delle risorse alieutiche nella ZEE delle Seychelles.

3. Le Parti si sforzano di rispettare le raccomandazioni e le risoluzioni della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (CTOI) per quanto riguarda la conservazione e la gestione responsabile della pesca.

4. Sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell'ambito della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (CTOI) e dei migliori pareri scientifici disponibili nonché, ove opportuno, dei risultati di una riunione scientifica congiunta, prevista all'articolo 4 dell'Accordo di partenariato nel settore della pesca, le Parti possono consultarsi reciprocamente nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'Accordo e, se necessario, decidere le misure per garantire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche delle Seychelles.

Articolo 5 Adeguamento di comune accordo delle possibilità di pesca

1. Le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 possono essere modificate di comune accordo a condizione che le raccomandazioni e le risoluzioni adottate dalla CTOI confermino che tale modifica garantisce la gestione sostenibile di tonnidi e specie affini nell'Oceano Indiano.

2. In tal caso il contributo finanziario di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), viene adeguato proporzionalmente, pro rata temporis. Tuttavia l'importo annuo complessivo versato dall'Unione europea non può superare il doppio dell'importo indicato all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a).

3. Le Parti si notificano reciprocamente eventuali modifiche delle rispettive legislazioni e politiche nel settore della pesca.

Articolo 6Nuove possibilità di pesca

1. Nel caso in cui navi da pesca dell'Unione europea siano interessate ad attività di pesca non contemplate dall'articolo 1 dell'Accordo di partenariato, le Parti si consultano prima dell'eventuale concessione della relativa autorizzazione e, se del caso, concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le necessarie modifiche al presente Protocollo e al relativo allegato.

2. Le Parti incoraggiano la pesca sperimentale, in particolare delle specie di alto mare presenti nelle acque delle Seychelles. A questo fine e su richiesta di una di esse, le Parti si consultano e stabiliscono caso per caso le specie, le condizioni e gli altri parametri pertinenti.

3. Le Parti effettuano operazioni di pesca sperimentale conformemente ai parametri da esse concordati, eventualmente nell'ambito di un accordo amministrativo. Le autorizzazioni per la pesca sperimentale sono concordate per un periodo massimo di 6 mesi.

4. Qualora le Parti ritengano che le campagne sperimentali abbiano dato risultati positivi, il governo delle Seychelles può concedere possibilità di pesca delle nuove specie alla flotta dell'Unione europea fino allo scadere del presente Protocollo. La compensazione finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del presente Protocollo viene aumentata di conseguenza. I canoni degli armatori e le condizioni previsti nell'allegato vengono modificati di conseguenza.

Articolo 7Condizioni per l 'esercizio della pesca – clausola di esclusiva

Fatto salvo l'articolo 6 dell'Accordo di partenariato nel settore della pesca, le navi da pesca dell'Unione europea possono pescare nelle acque delle Seychelles soltanto se sono in possesso di una autorizzazione di pesca valida rilasciata dalle Seychelles nell'ambito del presente Protocollo e del relativo Allegato.

Articolo 8Sospensione e revisione del pagamento del contributo finanziario

1. Nonostante il disposto dell'articolo 9 del presente Protocollo, il contributo finanziario di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) e b), viene riveduto o sospeso, previa consultazione tra le Parti, a condizione che l'Unione europea abbia versato la totalità degli importi dovuti al momento della sospensione:

a) se circostanze eccezionali, diverse da fenomeni naturali, impediscono l'esercizio della pesca nella ZEE delle Seychelles;

b) a seguito di importanti mutamenti negli orientamenti politici di una delle Parti che influenzano le disposizioni pertinenti del presente Protocollo;

c) se l'Unione europea constata una violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani stabiliti all'articolo 9 dell'Accordo di Cotonou e in seguito alla procedura di cui agli articoli 8 e 96 dello stesso. In questo caso, tutte le attività di pesca delle navi dell'UE vengono sospese.

2. L'Unione europea si riserva il diritto di sospendere, del tutto o in parte, il pagamento del contributo specifico previsto all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), quando i risultati ottenuti nella politica di sostegno settoriale siano giudicati non conformi alla programmazione di bilancio in seguito a consultazione e ad una valutazione effettuata nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 3 del presente Protocollo.

3. Il versamento del contributo finanziario e le attività di pesca possono riprendere con il ritorno alla situazione precedente gli avvenimenti menzionati se le Parti, dopo essersi consultate, si dichiarano d'accordo.

Articolo 9Sospensione dell 'applicazione del Protocollo

1. L'applicazione del presente Protocollo è sospesa su iniziativa di una delle Parti, previi consultazioni e accordo tra le Parti nell'ambito della commissione prevista all'articolo 9 dell'Accordo:

a) se circostanze eccezionali, diverse da fenomeni naturali, impediscono l'esercizio della pesca nella ZEE delle Seychelles;

b) quando l'Unione europea omette di effettuare i versamenti previsti all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), per ragioni diverse da quelle previste all'articolo 8 del presente Protocollo;

c) quando tra le Parti sorge una controversia in merito all'interpretazione e all'applicazione del presente Protocollo e il relativo allegato che non può essere risolta;

d) se una delle Parti non rispetta le disposizioni del presente Protocollo e del relativo allegato;

e) a seguito di importanti mutamenti negli orientamenti politici di una delle Parti che influenzano le disposizioni pertinenti del presente Protocollo;

f) se una delle Parti constata una violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani stabiliti all'articolo 9 dell'Accordo di Cotonou e in seguito alla procedura di cui agli articoli 8 e 96 dello stesso;

g) in caso di non conformità alla Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro come prevede l'articolo 3, paragrafo 5, dell'Accordo di partenariato nel settore della pesca.

2. Ai fini della sospensione dell'applicazione del presente Protocollo la Parte interessata è tenuta a notificare la propria intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data alla quale prende effetto la sospensione.

3. In caso di sospensione dell'applicazione, le Parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un'intesa, riprende l'applicazione del presente Protocollo e l'importo del contributo finanziario è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 10Disposizioni applicabili del diritto nazionale

1. Le attività delle navi da pesca dell'Unione europea nelle acque delle Seychelles sono soggette alle leggi e ai regolamenti delle Seychelles salvo disposizione contraria del presente Protocollo e del relativo allegato.

2. Le autorità delle Seychelles informano la Commissione europea in merito a eventuali modifiche o a nuove norme di legge attinenti la politica della pesca.

Articolo 11Durata

Il presente Protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di tre (3) anni a decorrere dalla applicazione provvisoria in conformità all'articolo 13, salvo denuncia ai sensi dell'articolo 12.

Articolo 12Denuncia

1. In caso di denuncia del presente Protocollo, la parte interessata notifica per iscritto all'altra Parte la propria intenzione di denunciare il Protocollo almeno sei mesi prima della data alla quale la denuncia prende effetto.

2. L'invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l'avvio di consultazioni tra le Parti.

Articolo 13 Applicazione provvisoria

Il presente Protocollo e il relativo allegato si applicano a titolo provvisorio a decorrere dalla data della loro firma.

Articolo 14 Entrata in vigore

Il presente Protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data alla quale le Parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tale scopo.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELL'UNIONE EUROPEA NELLE ACQUE DELLE SEYCHELLES

CAPO I – MISURE DI GESTIONE

Sezione 1 Richiesta e rilascio delle autorizzazioni di pesca

1. Possono ottenere una autorizzazione di pesca nelle acque delle Seychelles soltanto le navi dell'Unione europea che ne hanno diritto a norma del Protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall'Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles.

2. Per "autorizzazione di pesca" si intende il diritto o la licenza di praticare attività di pesca durante un periodo determinato, in una data area o per un dato tipo di pesca.

3. L'armatore, il comandante e la stessa nave dell'Unione europea detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l'esercizio dell'attività di pesca nelle Seychelles. Essi devono essere in regola con la normativa delle Seychelles e devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca nelle Seychelles nell'ambito degli accordi di pesca conclusi con l'Unione europea. Essi devono inoltre ottemperare al regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio relativo alle autorizzazioni di pesca.

4. Tutte le navi dell'Unione europea che chiedono una autorizzazione di pesca sono rappresentate da un agente raccomandatario residente nelle Seychelles. La domanda di autorizzazione di pesca reca il nome e l'indirizzo di tale raccomandatario.

5. Le autorità competenti dell'Unione europea presentano alle autorità competenti delle Seychelles, come prevede l'articolo 2 dell'Accordo di partenariato nel settore della pesca, una domanda di autorizzazione di pesca per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù del suddetto Accordo almeno 20 giorni prima della data di inizio del periodo di validità.

6. Se una domanda di autorizzazione di pesca non è stata presentata prima del periodo di validità di cui al punto 5, può essere presentata dall'armatore attraverso l'UE durante il periodo di validità stesso, entro 20 giorni dall'inizio delle attività di pesca. In tal caso gli armatori versano l'intero canone dovuto per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione di pesca.

7. Le domande di autorizzazione sono presentate all'autorità competente delle Seychelles su un formulario redatto secondo il modello riportato nell'appendice 1 e devono essere accompagnate dai seguenti documenti:

a) la prova del pagamento del canone per il periodo di validità della autorizzazione di pesca;

b) qualsiasi altro documento o attestato previsto dalle disposizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di nave in virtù del presente Protocollo.

8. Il pagamento del canone è effettuato sul conto specificato dalle autorità delle Seychelles.

9. Il canone comprende tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.

10. Le autorizzazioni per tutte le navi sono rilasciate dall'autorità competente delle Seychelles agli armatori o ai loro rappresentanti entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione prevista al punto 7.

Una copia delle autorizzazioni di pesca è inviata alla Delegazione della Commissione europea competente per le Seychelles.

11. L'autorizzazione di pesca è rilasciata per una nave determinata e non è trasferibile tranne in caso di forza maggiore, come indicato al punto 12 infra.

12. Se viene provata la forza maggiore, su richiesta dell'Unione europea, l'autorizzazione di pesca di una nave è trasferita, per il periodo di validità residuo, a un'altra nave avente caratteristiche simili, senza che debba essere versato un nuovo canone. Tuttavia, per pescherecci palangresari, se il tonnellaggio di stazza lorda (TSL) della nave sostitutiva è superiore, la differenza di canone andrà pagata pro rata temporis.

13. L'armatore della nave da sostituire, o il suo rappresentante, consegna la autorizzazione di pesca annullata all'autorità competente delle Seychelles tramite la Delegazione dell'Unione europea competente per le Seychelles.

14. La data di inizio di validità della nuova autorizzazione di pesca è quella alla quale l'armatore consegna l'autorizzazione annullata all'autorità competente delle Seychelles. Il trasferimento dell'autorizzazione di pesca è notificato alla Delegazione della Commissione europea competente per le Seychelles.

15. L'autorizzazione di pesca deve trovarsi sempre a bordo della nave, nonostante le disposizioni di cui al capo VII, Controllo, punto 1, del presente allegato.

Sezione 2 Condizioni relative all'autorizzazione di pesca - canoni e anticipi

1. Le autorizzazioni di pesca sono valide per un anno, dalla data di inizio dell'applicazione provvisoria del Protocollo e sono rinnovabili, a condizione che vengano soddisfatte le condizioni esposte alla Sezione 1 supra.

2. Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate dalle autorità competenti delle Seychelles come segue:

a) tonniere con reti a circuizione:

- un importo forfettario annuo di 61 000 euro per nave pagabile in due rate:

- 50% al momento della presentazione della domanda dell'autorizzazione di pesca;

- e 50% entro cento (100) giorni dall'inizio del periodo di validità dell'autorizzazione di pesca.

- In circostanze eccezionali connesse a fenomeni di pirateria, che rappresentano una grave minaccia sotto il profilo della sicurezza per le navi che operano nell'ambito dell'Accordo di partenariato nel settore della pesca obbligandole ad abbandonare l'Oceano Indiano, le Parti studiano la possibilità di applicare pagamenti pro rata temporis su base individuale su singole richieste da parte degli armatori inviate attraverso la Commissione europea.

b) Pescherecci palangresari (oltre 250 TSL):

- 4 200 euro corrispondenti a 35 euro per tonnellata per 120 tonnellate di tonnidi e specie affini catturate nelle acque delle Seychelles, pagabili prima dell'inizio del periodo di validità;

c) Pescherecci palangresari (sotto 250 TSL):

- 3 150 euro corrispondenti a 35 euro per tonnellata per 90 tonnellate di tonnidi e specie affini catturate nelle acque delle Seychelles, pagabili prima dell'inizio del periodo di validità.

3. Quando le catture superano i quantitativi specificati sopra, gli armatori procedono ai corrispondenti pagamenti supplementari, sempre al tasso di 35 euro per tonnellata, alle autorità competenti delle Seychelles entro il 30 giugno dello stesso anno, dopo avere ricevuto il computo dei canoni dovuti, presso il conto bancario indicato dalle stesse autorità.

Se il computo definitivo indicato cui al paragrafo 6 seguente, è inferiore all'ammontare dell'anticipo indicato al paragrafo 3 per i pescherecci palangresari, l'importo residuo corrispondente non viene rimborsato all'armatore.

4. Le autorità delle Seychelles effettuano il computo dei canoni dovuti per l'anno civile precedente sulla base delle dichiarazioni di cattura presentate dai pescherecci dell'Unione europea e delle altre informazioni da esse detenute.

5. Detto computo è inviato anteriormente al 31 marzo dell'anno in corso alla Commissione, che lo trasmette, anteriormente al 15 aprile, simultaneamente agli armatori e alle autorità nazionali degli Stati membri interessati.

6. Qualora contestino il computo presentato dalle autorità delle Seychelles, gli armatori possono consultare gli istituti scientifici competenti per la verifica delle statistiche relative alle catture, quali l'IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l'IEO (Instituto Español de Oceanografia) e l'IPIMAR (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar), e concertarsi quindi con le autorità delle Seychelles, che ne informano la Commissione, per definire il computo definitivo anteriormente al 31 maggio dell'anno in corso. Qualora entro tale data gli armatori non abbiano formulato osservazioni, il computo presentato dalle autorità delle Seychelles è considerato definitivo.

Sezione 3 Navi di appoggio

1. Le navi di appoggio alle navi da pesca dell'UE che operano nell'ambito del presente Protocollo sono soggette alle stesse disposizioni, canoni e condizioni applicabili alle altre navi nell'ambito della legislazione scritta delle Seychelles.

2. Le navi appoggio battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea sono soggette alla stessa procedura che regola la trasmissione delle domande di autorizzazione di pesca descritta alla Sezione 1 sopra, nella misura in cui è applicabile.

CAPO II – ZONE DI PESCA

Al fine di non nuocere alla pesca artigianale nelle acque delle Seychelles, le navi dell'Unione europea non sono autorizzate a pescare all'interno delle zone limitate o vietate dalla normativa delle Seychelles né entro un raggio di tre miglia nautiche dai dispositivi di concentrazione del pesce collocati dalle autorità delle Seychelles, le cui posizioni geografiche sono state comunicate ai rappresentanti o agli agenti degli armatori.

CAPO III – MONITORAGGIO

Sezione 1 Sistema di registrazione delle catture

1. Tutte le navi autorizzate a pescare nelle acque delle Seychelles nell'ambito dell'Accordo di partenariato nel settore della pesca sono tenute a notificare le rispettive catture all'autorità competente delle Seychelles secondo le modalità in appresso specificate.

1.1. Per ciascuna bordata nelle acque delle Seychelles, le navi dell'Unione europea provviste di autorizzazione alla pesca nelle acque medesime sono tenute a compilare ogni giorno una scheda di computo delle catture conforme ai modelli riportati nelle appendici 2 e 3. Le schede devono essere compilate anche in assenza di catture. Le schede sono compilate in modo leggibile e firmate dal comandante della nave o dal suo rappresentante.

1.2. Per quanto riguarda la presentazione delle schede di computo delle catture di cui ai punti 1.1 e 1.3, le navi dell'Unione europea sono tenute:

- nel caso in cui facciano scalo a Victoria, a consegnare la scheda compilata alle autorità delle Seychelles entro cinque (5) giorni dall'arrivo e comunque prima di lasciare il porto se la partenza avviene prima che siano trascorsi cinque giorni;

- negli altri casi, a trasmettere le schede compilata alle autorità delle Seychelles entro quattordici (14) giorni dall'arrivo in un porto diverso da Victoria.

1.3. Copie delle schede di computo delle catture devono essere inviate contemporaneamente agli istituti scientifici di cui al capo I, sezione 2, punto 6, entro lo stesso arco di tempo previsto al punto 1.2 supra.

2. Per quanto riguarda i periodi nei quali la nave non si trova nella ZEE delle Seychelles nella scheda viene inserita la dicitura "Fuori dalle acque delle Seychelles".

3. Le Parti si adoprano per introdurre un sistema di dati relativo alle catture basato esclusivamente sullo scambio elettronico delle informazioni sopra descritte. Pertanto le Parti esaminano la possibilità di sostituire la versione cartacea della scheda di computo delle catture con una versione elettronica al più presto possibile.

4. Dopo l'introduzione del sistema elettronico di dichiarazione delle catture, in caso di problemi tecnici o di malfunzionamento, le dichiarazioni relative alle catture vengono effettuate in conformità al punto 1 supra.

Sezione 2 Comunicazione delle catture: entrata e uscita dalle acque delle Seychelles

1. Ai fini del presente allegato, la durata della bordata di una nave dell'Unione europea è definita come segue:

- il periodo compreso tra un'entrata e un'uscita dalle acque delle Seychelles, oppure;

- il periodo compreso tra un'entrata nelle acque delle Seychelles e un trasbordo, oppure;

- il periodo compreso tra un'entrata nelle acque delle Seychelles e uno sbarco nelle Seychelles.

2. Le navi dell'Unione europea notificano alle autorità competenti delle Seychelles, con un anticipo minimo di (3) ore, la propria intenzione di entrare nelle acque delle Seychelles o di uscirne; durante le attività di pesca nelle acque delle Seychelles, inoltre, esse notificano loro ogni tre giorni le catture effettuate nel periodo considerato.

3. Nel notificare l'entrata o l'uscita, le navi comunicano altresì la propria posizione al momento della comunicazione nonché i quantitativi e le specie delle catture detenute a bordo. Tali comunicazioni sono effettuate secondo il modello che figura all'appendice 5, via fax o per posta elettronica, all'indirizzo indicato nell'appendice medesima. Le autorità competenti delle Seychelles possono tuttavia esentare da tale obbligo i pescherecci con palangari di superficie che non dispongono delle attrezzature di comunicazione adatte, autorizzando le comunicazioni via radio.

4. I pescherecci dell'Unione europea sorpresi a praticare attività di pesca senza averne informato le autorità competenti delle Seychelles sono considerati sprovvisti di autorizzazione di pesca. In tal caso si applicano le sanzioni indicate al Capo VIII, punto 1,1.

Sezione 3 Sbarco

1. Le navi che desiderano sbarcare le catture nei porti delle Seychelles comunicano alle autorità delle Seychelles competenti, con almeno 24 ore di anticipo, le seguenti informazioni:

- i nomi delle navi che effettuano lo sbarco,

- il quantitativo da sbarcare di ogni specie,

- la data dello sbarco,

- il destinatario delle catture sbarcate.

2. Le tonniere con reti a circuizione si preoccupano di fornire il tonno all'industria conserviera delle Seychelles e/o all'industria locale ai prezzi del mercato internazionale.

3. Le tonniere a circuizione che effettuano sbarchi nel porto di Victoria fanno in modo di mettere a disposizione localmente le catture accessorie ai prezzi del mercato locale.

Sezione 4 Trasbordo

1. Le navi che intendono trasbordare catture nelle acque delle Seychelles effettuano tale operazione unicamente nei porti delle Seychelles. Le operazioni di trasbordo in mare sono vietate e chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa vigente nelle Seychelles.

2. Gli armatori o i loro agenti comunicano alle autorità competenti delle Seychelles, con almeno 24 ore di anticipo, le seguenti informazioni:

- il nome delle navi da pesca che effettuano il trasbordo,

- il nome del cargo vettore;

- il quantitativo di ogni specie da trasbordare

- la data del trasbordo.

3. Il trasbordo è considerato un'uscita dalle acque delle Seychelles. Le navi devono pertanto trasmettere alle autorità competenti delle Seychelles le dichiarazioni di cattura.

Sezione 5 Sistema di monitoraggio satellitare dei pescherecci

Le navi da pesca sono monitorate tra l'altro mediante sistemi di controllo satellitare, senza discriminazioni, a norma delle disposizioni che figurano più avanti.

1. Ai fini del controllo via satellite le autorità delle Seychelles comunicano ai Centri di controllo per la pesca (CCP) degli Stati di bandiera le coordinate (latitudine e longitudine) delle acque delle Seychelles.

Le autorità delle Seychelles trasmettono tali informazioni, espresse in gradi decimali, su supporto informatico nel sistema WGS-84 datum.

2. Le autorità delle Seychelles e i CCP nazionali procedono a uno scambio di informazioni relativo ai rispettivi indirizzi elettronici in formato https o, se del caso, in un altro protocollo di comunicazione sicuro, nonché alle specifiche utilizzate nei rispettivi CCP, conformemente a quanto stabilito ai punti 4 e 6. Queste informazioni comprendono, nella misura del possibile, i nominativi, i numeri di telefono e di fax e gli indirizzi elettronici (Internet) che possono essere utilizzati per le comunicazioni generali tra i CCP.

3. La posizione delle navi è determinata con un margine di errore inferiore a 100 m e con un intervallo di confidenza del 99%.

4. Ogniqualvolta una nave operante nell'ambito dell'Accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e le Seychelles entra nelle acque delle Seychelles, il CCP dello Stato di bandiera invia automaticamente, in tempo reale, rapporti sulla sua posizione al CCP delle Seychelles ad intervalli massimi di un'ora (frequenza). Questi messaggi sono identificati come rapporti di posizione.

La frequenza delle trasmissioni può essere modificata sulla base di un massimo di 30 minuti quando seri elementi di prova dimostrano che la nave si trova in infrazione.

4.1. Tali elementi di prova devono essere comunicati dal CCP delle Seychelles al CCP dello Stato di bandiera nonché alla Commissione europea, assieme alla richiesta di modifica della frequenza. Il CCP dello Stato di bandiera deve quindi inviare i dati al CCP delle Seychelles, in tempo reale, immediatamente dopo aver ricevuto la richiesta.

4.2. Il CCP delle Seychelles notifica immediatamente la fine della procedura di monitoraggio al CCP dello Stato di bandiera e alla Commissione europea.

4.3. Il CCP dello Stato di bandiera e la Commissione europea vengono informati del seguito dato ad ogni procedura di ispezione basata sulla richiesta speciale di cui al punto 4.2. supra.

5. I messaggi di cui al punto 4 sono trasmessi per via elettronica nel formato https o in un altro protocollo di comunicazione sicuro, concordato in precedenza dai CCP interessati. Tutti i messaggi sono comunicati automaticamente, in tempo reale, in conformità delle definizioni di cui al punto 4.

È fatto divieto ai pescherecci di spegnere o ostruire il proprio dispositivo di localizzazione satellitare mentre operano nelle acque delle Seychelles.

6. In caso di guasto tecnico o di malfunzionamento del dispositivo di monitoraggio satellitare installato a bordo del peschereccio, il comandante della nave trasmette via fax o per posta elettronica le informazioni di cui al punto 4 al CCP dello Stato di bandiera interessato, dal momento in cui è stato individuato il guasto tecnico o il malfunzionamento o dal momento in cui l'armatore o il comandante della nave sono stati informati dalle autorità competenti delle Seychelles. In tal caso è sufficiente inviare almeno un rapporto di posizione globale ogni quattro ore per tutto il periodo di permanenza della nave nelle acque delle Seychelles: detto rapporto di posizione globale comprende le posizioni registrate su base oraria dal comandante della nave nelle quattro ore in questione. Il CCP dello Stato di bandiera o il peschereccio invia immediatamente tali messaggi al CCP delle Seychelles. In caso di dubbi o di necessità, l'autorità competente delle Seychelles può chiedere a un determinato peschereccio di trasmettere rapporti di posizione con cadenza oraria. L'attrezzatura difettosa deve essere riparata o sostituita al termine della bordata. La nave in questione non potrà effettuare una nuova bordata finché l'attrezzatura non sarà stata riparata o sostituita.

7. I componenti hardware e software del sistema di monitoraggio delle navi via satellite sono a prova di manomissione: non permettono cioè di introdurre o estrarre posizioni false e non consentono la cancellazione manuale dei dati. Il sistema è interamente automatico ed è pienamente operativo in ogni momento, a prescindere dalle condizioni ambientali. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare o comunque manomettere l'impianto di localizzazione via satellite.

In particolare, il comandante si accerta che:

- i dati non siano in alcun modo modificati;

- l'antenna o le antenne collegate all'impianto di localizzazione via satellite non siano in alcun modo ostruite;

- l'alimentazione elettrica del dispositivo di localizzazione satellitare non sia interrotta;

- il dispositivo di localizzazione delle navi non sia stato ritirato dalla nave o dal luogo in cui è stato originariamente installato;

- l'eventuale sostituzione del dispositivo di localizzazione della nave via satellite viene immediatamente comunicata alle autorità competenti delle Seychelles.

Qualsiasi violazione degli obblighi summenzionati può comportare la responsabilità del comandante di fronte alle leggi scritte delle Seychelles.

8. I CCP degli Stati di bandiera controllano con cadenza oraria i movimenti delle proprie navi quando queste si trovano nelle acque delle Seychelles. Qualora la localizzazione delle navi non avvenga secondo le modalità previste, il CCP delle Seychelles ne viene immediatamente informato e viene applicata la procedura di cui al punto 6.

9. I CCP interessati e il CCP delle Seychelles collaborano per garantire l'applicazione delle suddette disposizioni. Qualora il CCP delle Seychelles constati che lo Stato di bandiera non comunica le informazioni previste al punto 4, il CCP interessato viene immediatamente contattato. Appena la suddetta notifica, quest'ultimo risponde entro ventiquattro (24) ore comunicando al CCP delle Seychelles i motivi della mancata trasmissione e indicando un periodo ragionevole entro il quale esso si conformerà alle suddette disposizioni. Se tale termine non viene rispettato, i due CCP dirimono la questione per iscritto o secondo le modalità previste al punto 13.

10. I dati di controllo trasmessi secondo le presenti disposizioni sono utilizzati esclusivamente a fini di controllo, gestione e monitoraggio e applicazione da parte delle autorità competenti delle Seychelles. Questi dati non possono essere comunicati a terzi per alcun motivo, se non con il consenso scritto rilasciato caso per caso dallo Stato di bandiera o per ordine di un tribunale delle Seychelles.

11. Le Parti si impegnano a scambiarsi, su richiesta, le informazioni sull'attrezzatura utilizzata per la localizzazione via satellite, per verificare che tale attrezzatura sia pienamente compatibile con le reciproche esigenze ai fini delle presenti disposizioni.

12. Le Parti convengono di riesaminare le presenti disposizioni se e quando opportuno, includendo l'analisi pertinente di guasti o anomalie che interessano singole navi. Tali situazioni sono sempre notificate dalle autorità delle Seychelles agli Stati di bandiera dell'Unione europea e alla Commissione europea almeno 15 giorni prima della riunione di revisione.

13. Qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione delle presenti disposizioni è oggetto di consultazioni tra le Parti nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'Accordo di partenariato nel settore della pesca.

CAPO IV – IMBARCO DI MARINAI

1. Durante la bordata nelle acque delle Seychelles ciascuna tonniera con reti a circuizione imbarca almeno due marinai delle Seychelles designati dal raccomandatario della nave, d'intesa con l'armatore, scegliendoli fra quelli compresi in un elenco presentato dall'autorità competente delle Seychelles.

2. Gli armatori fanno il possibile per imbarcare ulteriori marinai delle Seychelles.

3. L'armatore o il suo raccomandatario comunica all'autorità competente delle Seychelles i nominativi e i dati personali dei marinai delle Seychelles imbarcati sulla nave in questione, specificandone le mansioni.

4. La Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marinai imbarcati su navi dell'UE. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

5. I contratti di lavoro dei marinai delle Seychelles, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i raccomandatari degli armatori e i marinai e/o i loro sindacati o rappresentanti di concerto con le autorità competenti delle Seychelles. Tali contratti garantiscono ai marinai l'iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un'assicurazione su vita, malattia e infortuni, nonché i benefici pensionistici.

6. Il salario dei marinai delle Seychelles è a carico degli armatori. Esso deve essere stabilito prima del rilascio delle autorizzazioni di pesca, di comune accordo tra gli armatori o i loro raccomandatari e le autorità competenti delle Seychelles. Tuttavia, le condizioni salariali dei marinai delle Seychelles non possono essere inferiori a quelle che si applicano per mansioni analoghe agli equipaggi delle Seychelles e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell'OIL.

7. Ai fini dell'attuazione e dell'applicazione della legislazione sul lavoro delle Seychelles, il raccomandatario dell'armatore ne è considerato il rappresentante locale. Il contratto stipulato tra il raccomandatario e i marinai include anche le condizioni di rimpatrio e le prestazioni pensionistiche cui hanno diritto i marinai.

8. I marinai occupati a bordo di navi dell'Unione europea sono tenuti a presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l'imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo.

9. Se il numero di marinai delle Seychelles a bordo di tonniere con reti a circuizione non raggiunge il livello minimo previsto al punto 1 per ragioni diverse da quelle contemplate al punto precedente, gli armatori sono tenuti a versare un importo forfettario corrispondente al numero di giorni nei quali la loro flotta ha operato nelle acque delle Seychelles, prendendo come riferimento l'entrata della prima nave e l'uscita dell'ultima, moltiplicato per l'importo giornaliero fisso di 20 euro. L'importo forfettario è versato alle autorità delle Seychelles non oltre 90 giorni dalla fine del periodo di validità dell'autorizzazione di pesca.

10. Tale importo, da destinare alla formazione di marinai/pescatori nelle Seychelles, è versato su un conto specificato dalle autorità delle Seychelles.

CAPO V – OSSERVATORI

1. Le Parti riconoscono l'importanza di rispettare gli obblighi della risoluzione 10/04 della CTOI per quanto riguarda il Programma di osservatori scientifici.

2. Ai fini di conformità, le disposizioni sugli osservatori sono le seguenti, tranne nel caso di limitazioni spaziali dovute a motivi di sicurezza:

2.1. Le navi autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque delle Seychelles nell'ambito dell'Accordo imbarcano gli osservatori designati dalle autorità delle Seychelles alle condizioni precisate di seguito.

2.1.1.Su richiesta delle autorità delle Seychelles, i pescherecci dell'Unione europea imbarcano un osservatore o, se le stesse autorità lo ritengono opportuno e necessario, due osservatori designati dalle autorità medesime.

2.1.2.Le autorità delle Seychelles redigono l'elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore, nonché l'elenco degli osservatori designati per l'imbarco. Tali elenchi devono essere mantenuti aggiornati. I suddetti elenchi vengono comunicati alla Commissione europea al momento in cui vengono redatti e, successivamente, ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti.

2.1.3.Le autorità competenti delle Seychelles comunicano agli armatori interessati o ai loro rappresentanti, il nome dell'osservatore designato per essere imbarcato sulle rispettive navi; tale comunicazione è effettuata non oltre 15 giorni prima della data prevista per l'imbarco dell'osservatore.

3. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore è fissata dalle autorità delle Seychelles, ma in linea di massima non deve superare il tempo necessario all'espletamento delle sue funzioni. Essa è comunicata dall'autorità competente delle Seychelles agli armatori o ai loro raccomandatari all'atto della notifica del nome dell'osservatore designato per l'imbarco.

4. Le condizioni d'imbarco dell'osservatore sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo raccomandatario e dalle autorità delle Seychelles dopo la notifica dell'elenco delle navi designate.

5. Gli armatori interessati comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti delle Seychelles previsti per l'imbarco degli osservatori.

6. In caso di imbarco in un porto straniero, le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore (o due) delle Seychelles lascia le acque di quest'ultime, occorre adottare i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell'osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell'armatore.

7. Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici ore successive, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.

8. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Esso assolve i compiti di seguito elencati:

8.1. osserva le attività di pesca delle navi;

8.2. verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;

8.3. prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

8.4. verifica i dati sulle catture effettuate nelle acque delle Seychelles riportati nel giornale di bordo;

8.5. verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti;

8.6. comunica settimanalmente via fax, per posta elettronica o con altri mezzi di comunicazione i dati di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie effettuate nelle acque delle Seychelles e detenute a bordo.

9. Il comandante fa quanto ragionevolmente possibile per garantire l'incolumità e il benessere degli osservatori durante la loro permanenza a bordo.

10. L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all'espletamento dei compiti di sua competenza.

11. Durante la permanenza a bordo, l'osservatore:

11.1. adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;

11.2. rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

12. Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco l'osservatore redige e firma un rapporto di attività, che è trasmesso alle autorità competenti delle Seychelles con copia alla Commissione europea, che viene firmato dagli osservatori. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell'osservatore.

13. Le spese di vitto e alloggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore, che gli garantisce condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali.

14. La retribuzione e le relative imposte dell'osservatore sono a carico delle autorità competenti delle Seychelles.

CAPO VI – ATTREZZATURE PORTUALI E USO DI FORNITURE E SERVIZI

Per quanto possibile i pescherecci dell'Unione europea si procurano nelle Seychelles le forniture e i servizi necessari per le loro operazioni. Le autorità delle Seychelles stabiliscono, d'intesa con gli armatori, le condizioni d'impiego delle attrezzature portuali ed eventualmente delle forniture e dei servizi.

CAPO VII – CONTROLLO

Le navi sono tenute a rispettare le leggi scritte delle Seychelles per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca, nonché le misure in materia di conservazione, gestione e di altro tipo adottate dalla CTOI.

1. Elenco dei pescherecci

L'Unione europea tiene un elenco aggiornato delle navi cui è rilasciata una autorizzazione di pesca in conformità delle disposizioni del presente Protocollo. Tale elenco è notificato alle autorità delle Seychelles preposte al controllo della pesca subito dopo che è stato redatto e in occasione di ogni successivo aggiornamento.

2. Procedure di controllo

2.1. I comandanti delle navi dell'Unione europea impegnate in attività di pesca nelle acque delle Seychelles collaborano con qualsiasi funzionario delle Seychelles incaricato dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca.

2.2. Al fine di agevolare lo svolgimento delle procedure di ispezione in sicurezza, senza arrecare pregiudizio alla legislazione delle Seychelles, il fermo deve avvenire in modo che le piattaforme di ispezione e gli ispettori siano identificati in quanto ufficiali autorizzati dalle Seychelles.

2.3. Le Seychelles possono autorizzare l'Unione europea, o un organo da questa designato, ad inviare ispettore dell'UE a osservare le attività delle navi dell'UE, tra cui i trasbordi, durante controlli effettuati a terra.

2.4. Una volta completata l'ispezione, viene redatta la relativa relazione, alla quale possono essere aggiunti commenti supplementari, e che viene firmata da tutte le persone, incluso il comandante, che hanno partecipato all'ispezione. Copia della relazione di ispezione è consegnata al comandante della nave.

2.5. La presenza a bordo di tali funzionari autorizzati non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

3. I comandanti delle navi dell'Unione europea impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto delle Seychelles consentono agli ispettori delle Seychelles di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l'operato. Al termine di ogni ispezione e controllo è rilasciato un attestato al comandante della nave.

4. In caso di violazione delle disposizioni del presente capo il governo delle Seychelles si riserva il diritto di sospendere l'autorizzazione di pesca della nave contravventrice sino ad espletamento delle formalità e di applicare la sanzione prevista dalla vigente normativa delle Seychelles. Lo Stato membro di bandiera e la Commissione europea sono informati di tali provvedimenti.

CAPO VIII – Esecuzione

1. Sanzioni

1.1. La mancata ottemperanza di una delle disposizioni dei capi che precedono, delle misure di gestione e di conservazione delle risorse biologiche o delle leggi scritte delle Seychelles, comporta l'esposizione alle sanzioni previste nelle leggi scritte delle Seychelles.

1.2. Lo Stato membro di bandiera e la Commissione europea devono essere immediatamente e pienamente informati in merito alle eventuali sanzioni e a tutte le circostanze attinenti.

1.3. Quando una sanzione assume la forma della sospensione o revoca di un'autorizzazione di pesca, durante il periodo di validità residuo della autorizzazione di pesca che è stata sospesa o revocata, la Commissione europea può chiedere un'altra autorizzazione di pesca che sarebbe stata altrimenti applicabile, per una nave di un altro armatore.

2. Fermo e sequestro di pescherecci

Entro un termine massimo di 48 ore le autorità delle Seychelles informano la delegazione dell'Unione europea competente per le Seychelles e lo Stato di bandiera, del fermo di qualsiasi nave da pesca battente bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea e operante nell'ambito dell'Accordo di partenariato nel settore della pesca nella ZEE delle Seychelles e trasmettono una copia della relazione sulle circostanze e i motivi all'origine del fermo e/o sequestro.

3. Procedura di scambio di informazioni in caso di fermo e/o sequestro

3.1. Pur rispettando i termini e le procedure dei procedimenti legali previsti dalle leggi scritte delle Seychelles relativi al fermo e/o sequestro, si tiene una riunione di consultazione, al ricevimento delle suddette informazioni, tra la Commissione europea e le autorità competenti delle Seychelles, alla quale partecipa possibilmente anche un rappresentante dello Stato membro interessato.

3.2. Nel corso di tale concertazione le parti si scambiano ogni documento o informazione utile a chiarire le circostanze dei fatti constatati. L'armatore o il suo rappresentante è informato dell'esito della concertazione e delle eventuali conseguenze del fermo e/o sequestro.

4. Risoluzione del fermo e/o sequestro

4.1. Viene fatto un tentativo di risolvere la presunta infrazione nell'ambito di una procedura amichevole. Questa procedura deve concludersi entro tre giorni lavorativi dal fermo e/o sequestro, in conformità alle leggi scritte delle Seychelles.

4.2. In caso di procedura amichevole l'importo dell'ammenda applicata è determinato in conformità alle leggi scritte delle Seychelles. Se una soluzione amichevole non è possibile, viene avviato il procedimento legale.

4.3. Il fermo della nave viene revocato e il suo comandante sollevato dalle accuse dopo che gli obblighi previsti dalla composizione amichevole sono stati soddisfatti e il procedimento legale sia giunto al termine.

5. La Commissione europea, attraverso la delegazione dell'Unione europea, viene tenuta al corrente dei procedimenti avviati e delle sanzioni applicate.

Appendice 1

AUTORITÀ DI AUTORIZZAZIONE DELLE SEYCHELLES

P.O.BOX 3

Victoria, Mahe

Repubblica delle Seychelles

Telefono: 28 34 44 Fax: 22 42 56 E-mail: ceo@sla.sc

DOMANDA DI LICENZA DI PESCA MARITTIMA PER UNA NAVE STRANIERA

Nome del richiedente

N. di registrazione della società

Indirizzo postale / commerciale __

N. di telefono —N. di fax------------------------ — e-mail----------------------------

Nome dell'armatore o del noleggiatore se diverso dal richiedente

_________________________________________________________________

DATI RELATIVI ALLA NAVE :

Nome del comandante

Porto di immatricolazione

Nome della nave N. di immatricolazione

Tipo di nave N. OMI

N. OICT N. OPRT

Lunghezza della nave (M) Larghezza della nave (M)

Stazza lorda della nave Stazza netta della nave

Tipo e potenza del motore

Indicativo di chiamata Frequenza

Descrizione delle attività di pesca autorizzate; ____________________________

Tonnidi e specie affini che si intendono pescare: ___________________________________

Zone dove pescare : TUTTE LE ZONE TRANNE QUELLE STABILITE NEI REGOLAMENTI SULLA PESCA

Obbligo di smaltimento delle catture accessorie: COME PER LEGGE E REGOLAMENTO SULLA PESCA

Obbligo di comunicazione : COME PER LEGGE E REGOLAMENTO SULLA PESCA

Obbligo relativo a sistema di controllo satellitare : COME PER LEGGE E REGOLAMENTO SULLA PESCA E PROTOCOLLO STABILITO SULLE COMUNICAZIONI

Porto di sbarco autorizzato: PORT VICTORIA MAHE SEYCHELLES

Periodo di validità della licenza richiesto dal al ------------------------------------

Il sottoscritto certifica che le informazioni di cui sopra sono esatte

DATA FIRMA DEL RICHIEDENTE

Canone di licenza SR… … ... … ... … … Canoni di trasformazione SR… … ... … ... …Contante/Assegno n. … ... … ... Numero di ricevuta … ... … ... … ..

Firma del cassiere: ... …... … ... … ... … ... …

PER USO AMMINISTRATIVO

Appendice 2

Scheda di dichiarazione di catture per tonniere con reti a circuizione

DEPART / SALIDA / DEPARTURE | ARRIVEE / LLEGADA / ARRIVAL | NAVIRE / BARCO / VESSEL | PATRON / PATRON / MASTER | FEUILLE |

PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH | PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH | HOJA / SHEET N° |

Inizio della registrazione | SR | M | Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione |

Indirizzo | AD | M | Dato relativo al messaggio; destinatario, codice ISO Alpha 3 del paese |

Proveniente da | FR | M | Dato relativo al messaggio; mittente, codice ISO Alpha 3 del paese |

Tipo di messaggio | TM | M | Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, "POS" |

Indicativo di chiamata | RC | M | Dato relativo alla nave |

Numero di riferimento interno | IR | O | Dato relativo alla nave; numero individuale della nave (codice ISO Alpha 3 dello Stato di bandiera seguito da un numero) |

Numero di immatricolazione esterno | XR | O | Dato relativo alla nave; numero sulla fiancata della nave |

Latitudine | LA | M | Dato relativo alla posizione della nave; posizione della nave in gradi e primi N/S GGMM (WGS-84) |

Longitudine | LO | M | Dato relativo alla posizione della nave; posizione della nave in gradi e primi E/O GGGMM (WGS-84) |

Velocità | SP | M | Dato relativo alla posizione della nave; velocità della nave in decimi di nodi |

Rotta | CO | M | Dato relativo alla posizione della nave; rotta della nave in scala a 360( |

Data | DA | M | Dato relativo alla posizione della nave; data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG) |

Ora | TI | M | Dato relativo alla posizione della nave; ora di registrazione della posizione UTC (OOMM) |

Fine della registrazione | ER | M | Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione |

Serie di caratteri: ISO 8859,1

La trasmissione di dati è strutturata nel modo seguente:

1. Caratteri dei dati conformi alla norma ISO 8859.1

2. La trasmissione di dati è strutturata nel modo seguente:

- una doppia barra ("//") e le lettere "SR" indicano l'inizio della trasmissione;

- una doppia barra ("//") e un codice indicano l'inizio di un dato;

- una barra ("/") separa il codice dal dato;

- le coppie di dati sono separate da uno spazio;

- le lettere "ER" e una doppia barra ("//") alla fine indicano la fine della registrazione.

Appendice 5

FORMATO DI COMUNICAZIONE DEI RAPPORTI

1. FORMATO DEL RAPPORTO DI ENTRATA (NON MENO DI 3 ORE PRIMA DELL'ENTRATA)

(CONTENUTO | (TRASMISSIONE) |

DESTINATARIO | SFA |

CODICE DELL'AZIONE | IN |

NOME DELLA NAVE |

INDICATIVO INTERNAZIONALE DI CHIAMATA |

PUNTO DI ENTRATA |

DATA E ORA (UTC) DI ENTRATA |

QUANTITATIVO (t) DI PESCI A BORDO |

TONNO ALBACORA | (Mt) |

TONNO OBESO | (Mt) |

TONNETTO STRIATO | (Mt) |

ALTRI (PRECISARE) | (Mt) |

2. FORMATO DEL RAPPORTO DI USCITA (ENTRO 3 ORE PRIMA DELL'USCITA)

(CONTENUTO | (TRASMISSIONE) |

DESTINATARIO | SFA |

CODICE DELL'AZIONE | OUT |

NOME DELLA NAVE |

INDICATIVO INTERNAZIONALE DI CHIAMATA |

PUNTO DI USCITA |

DATA E ORA (UTC) DI USCITA |

QUANTITATIVO (t) DI PESCI A BORDO |

TONNO ALBACORA | (Mt) |

TONNO OBESO | (Mt) |

TONNETTO STRIATO | (Mt) |

ALTRI (PRECISARE) | (Mt) |

3. FORMATO DEL RAPPORTO SETTIMANALE SULLE CATTURE (OGNI 3 GIORNI QUANDO LA NAVE OPERA NELLE ACQUE DELLE SEYCHELLES)

(CONTENUTO | (TRASMISSIONE) |

DESTINATARIO | SFA |

CODICE DELL'AZIONE | WCRT |

NOME DELLA NAVE |

INDICATIVO INTERNAZIONALE DI CHIAMATA |

QUANTITATIVO (t) DI PESCI A BORDO |

TONNO ALBACORA | (Mt) |

TONNO OBESO | (Mt) |

TONNETTO STRIATO | (Mt) |

ALTRI (PRECISARE) | (Mt) |

NUMERO DI CALE EFFETTUATE DALL'ULTIMO RAPPORTO |

Tutti i rapporti devono essere trasmessi all'autorità competente via fax o per posta elettronica ai recapiti seguenti: Fax +248 225957 E-mail fmcsc@sfa.sc

Seychelles Fishing Authority, P.O. Box 449, Fishing Port, Mahé, Seychelles

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del Protocollo all'Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles.

2. QUADRO ABM / ABB (gestione per attività/suddivisione per attività)

11. Pesca e affari marittimi

1103. Pesca internazionale e diritto del mare

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio:

110301: Accordi internazionali in materia di pesca

11010404: Accordi internazionali in materia di pesca – Spese di gestione amministrativa

3.2. Durata dell 'azione e dell'incidenza finanziaria:

Il Protocollo all'Accordo di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles scade il 17 gennaio 2011. Il nuovo Protocollo è concluso per un periodo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore della decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del suddetto Protocollo e successiva allo scadere del Protocollo in vigore.

Il Protocollo stabilisce il contributo finanziario, le categorie e le condizioni che regolano le attività di pesca per le navi dell'Unione europea nella zone di pesca delle Seychelles.

3.3 4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al quarto decimale)

Tipo di spesa | Sezione n. | 2011 | 2012 | 2013 | Totale |

Spese operative [8]

Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1 | a | Cfr. note [9] e [10]. | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | 16,8000 |

Stanziamenti di pagamento | b) | Cfr. note 11 e 12. | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | 16,8000 |

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento [11]

Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND) | 8.2.4 | c | 0,0192 | 0,0192 | 0,0592 | 0,9760 |

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO

Stanziamenti di impegno | a + c | Cfr. note 11 e 12. | 5,6192 | 5,6192 | 5,6592 | 16,8976 |

Stanziamenti di pagamento | b + c | Cfr. note 11 e 12. | 5,6192 | 5,6192 | 5,6592 | 16,8976 |

Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento[12]

Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5 | d | 0,0671 | 0,0671 | 0,0671 | 0,2013 |

Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND) | 8.2.6 | e | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0750 |

Costo totale indicativo dell'intervento

Totale SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+ c+ d+ e | Cfr. note11 e 12. | 5,7113 | 5,7113 | 5,7513 | 17,1739 |

Totale SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+ c+ d+ e | Cfr. note11 e 12. | 5,7113 | 5,7113 | 5,7513 | 17,1739 |

Cofinanziamento: non è previsto alcun cofinanziamento

Mio EUR (al quarto decimale)

Organismo di cofinanziamento | 2011 | 2012 | 2013 | Totale |

f |

TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento | a + c + d + e + f | Cfr. note 11 e 12. | 5.7113 | 5.7113 | 5.7513 | 17.1739 |

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

X La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

( La proposta implica una programmazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

( La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'accordo interistituzionale[13] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie)

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

X Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

( La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Nota: tutte le precisazioni e osservazioni relative al metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate devono figurare in un allegato alla presente scheda finanziaria.

Mio EUR (al quarto decimale)

Prima dell'azione [Anno n-1] | Situazione a seguito dell'azione |

Linea di bilancio | Entrate | [Anno n] | [n + 1] | [n + 2] | [n + 3] | [n + 4] |

(a) Entrate in valore assoluto |

(b) Modifica delle entrate ( |

(Precisare le pertinenti linee di bilancio delle entrate, aggiungendo alla tabella il numero necessario di righe se l'incidenza riguarda più di una linea di bilancio)

4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

Fabbisogno annuo | 2011 | 2012 | 2013 |

Totale risorse umane | 0,85 | 0,85 | 0,85 |

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1. Necessità dell 'azione a breve o lungo termine

L'attuale protocollo relativo all'Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles scade il 17 gennaio 2011. Il nuovo Protocollo dovrebbe coprire il periodo tra il 18 gennaio 2011 e il 17 gennaio 2013, a condizione che la procedura relativa all'adozione della decisione del Consiglio sulla firma e l'applicazione provvisoria del Protocollo, avviata in parallelo alla presente procedura, sia espletata prima della scadenza del 17 gennaio 2011.

L'obiettivo principale del nuovo Protocollo è rafforzare la cooperazione tra l'UE e le Seychelles al fine di promuovere lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e responsabile nelle acque delle Seychelles. Gli elementi principali del nuovo Protocollo sono i seguenti:

- Possibilità di pesca : sulla base di un quantitativo di riferimento annuo di 52 000 t, si autorizzano 48 tonniere con reti a circuizione e 12 pescherecci palangresari, secondo la seguente ripartizione:

- pescherecci con reti a circuizione: Spagna: 22, Francia: 23, Italia: 3 unità

- pescherecci palangresari: Spagna: 2, Francia: 5, Portogallo: 5 unità

- Contributo finanziario annuo : 5 600 000 euro

- Anticipi e canoni applicati agli armatori [14]:

- pescherecci con reti a circuizione:

un importo forfettario di 61 000 euro per nave pagabile in due tranches: 50% al momento della domanda di autorizzazione di pesca e 50% entro cento (100) giorni dall'inizio del periodo di validità dell'autorizzazione di pesca.

- pescherecci palangresari:

- navi sopra 250 TSL: 4 200 euro corrispondenti a 35 euro per tonnellata per 120 tonnellate di tonnidi e specie affini;

- navi sotto 250 TSL: 3 150 euro corrispondenti a 35 euro per tonnellata per 90 tonnellate di tonnidi e specie affini.

5.2. Valore aggiunto dell 'intervento dell'Unione europea, compatibilità della proposta ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

Il nuovo Protocollo all'Accordo di partenariato nel settore della pesca con le Seychelles è necessario al fine di disporre di un quadro efficiente e trasparente che permetta alle navi dell'UE di ottenere diritti di pesca per le navi con reti a circuizione e pescherecci palangresari nella zona di pesca delle Seychelles, esclusivamente per i tonnidi e le specie affini.

In assenza del quadro normativo previsto dalla presente proposta, le attività di pesca verrebbero gestite nell'ambito di altri tipi di accordi (privati), non necessariamente orientati a una pesca sostenibile e responsabile. Il nuovo Protocollo avrà inoltre un impatto positivo a livello regionale, in particolare rafforzando la partecipazione attiva delle Seychelles Piano regionale di sorveglianza della pesca nel sud-ovest dell'Oceano Indiano e contribuendo a consolidare la cooperazione tra l'UE e le Seychelles nelle Organizzazioni di pesca regionali come, ad esempio, la Commissione per i tonnidi dell'Oceano Indiano (CTOI).

L'impegno dell'UE è di continuare a promuovere la pesca responsabile e sostenibile nelle acque dei paesi terzi, inclusa la regione dell'Oceano Indiano. È importante mantenere rapporti bilaterali con i nostri partner attuali in quest'area in particolare in relazione alla loro partecipazione al Piano regionale per la sorveglianza delle attività di pesca nel sud ovest dell'Oceano Indiano, finanziato dall'UE.

Questo importante strumento mira a incrementare gli sforzi diretti a combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nella regione, concentrando gli strumenti di controllo e le risorse nazionali di 5 paesi (Madagascar, Seychelles, Comore, Maurizio, La Riunione) al fine di adottare e applicare un'impostazione coordinata per le loro strategie di controllo e sorveglianza.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

La negoziazione e la conclusione di accordi di pesca con paesi terzi risponde all'obiettivo generale di mantenere e salvaguardare le attività di pesca tradizionali della flotta dell'UE, anche d'altura, e di sviluppare relazioni di partenariato volte a promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche al di fuori delle acque dell'UE, tenendo conto degli aspetti socioeconomici ed ambientali.

Gli indicatori seguenti saranno utilizzati nell'ambito dell'ABM ai fini del controllo dell'applicazione dell'accordo:

( controllo del tasso di utilizzazione delle possibilità di pesca;

( raccolta e analisi dei dati relativi alle catture e al valore commerciale dell'Accordo;

( contributo all'occupazione e al valore aggiunto nell'UE;

( contributo alla stabilizzazione del mercato dell'UE;

( contributo al conseguimento degli obiettivi generali di riduzione della povertà nelle Seychelles, anche in termini di crescita occupazionale, sviluppo delle infrastrutture e sostegno al bilancio dello Stato;

( numero di riunioni tecniche e di riunioni della commissione mista.

5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

X Gestione centralizzata

X Diretta, da parte della Commissione

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

La Commissione (DG MARE, in collaborazione con la Delegazione dell'Unione europea a Maurizio, competente per Maurizio, le Seychelles e le Comore) garantirà una sorveglianza regolare dell'attuazione del presente Protocollo, in particolare sotto il profilo dell'utilizzo da parte degli operatori e dei dati relativi alle catture.

6.2. Valutazione

In vista dell'avvio dei negoziati relativi a un nuovo Protocollo, è stata realizzata una valutazione circostanziata del Protocollo 2005-2011, con scadenza nel maggio 2010, con la collaborazione di un consorzio di consulenti indipendenti.

6.2.1 . Valutazione ex post

Dalla valutazione è emerso che il mantenimento di relazioni con le Seychelles nel settore della pesca presenta un interesse per l 'UE per i seguenti motivi:

— l'accordo di pesca con le Seychelles risponde alle necessità delle flotte europee e contribuisce a sostenere l'efficienza economica della filiera della pesca tonniera dell'UE nell'Oceano Indiano;

— si ritiene che il Protocollo possa contribuire all'efficienza economica delle filiere europee, offrendo alle navi e alle filiere dell'UE che ne dipendono un quadro giuridico stabile;

— il Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca sottolinea la necessità di considerare la cooperazione su base regionale come mezzo per conseguire la sostenibilità al di fuori delle acque dell'UE;

— rientra nella strategia dell'UE rafforzare il quadro delle ORGP come mezzo per promuovere la governance in materia di pesca.

Con riguardo agli interessi delle Seychelles nell'ambito del Protocollo, la valutazione ha portato alle seguenti conclusioni:

— le Seychelles necessitano di riserve valutarie per mantenere la stabilità macroeconomica; l'Accordo di partenariato consentirà di sopperire a una parte delle necessità del paese grazie ad entrate garantite per un periodo di almeno tre anni;

— Il nuovo Protocollo consentirà di garantire per vari anni il finanziamento nazionale dello sviluppo di tale politica senza ricorrere a donatori esterni, o di fornire un contributo nazionale in caso di necessità.

Oltre al valore commerciale diretto delle catture per l'industria di trasformazione locale, il Protocollo potrà generare i seguenti benefici evidenti per le Seychelles:

- occupazione di marinai locali a bordo dei pescherecci UE,

- effetto moltiplicatore in termini di occupazione nei porti, nelle aste, nell'industria conserviera, nei cantieri navali, nelle imprese di servizi, ecc.,

- possibilità di occupazione in regioni in cui non esistono altre opportunità;

- contributo all'approvvigionamento ittico dell'UE.

6.2.2. Stima del valore economico del Protocollo e contributo finanziario dell 'UE

Il contributo finanziario relativo al Protocollo ammonta a 5 600 000 euro all'anno per il triennio. Tale importo è composto da due parti: il costo dei diritti di accesso per la flotta UE (pari a 3 380 000 euro/anno) e la dotazione finanziaria di sostegno al settore (pari a 2 200 000 euro/anno) concessa per aiutare le Seychelles a sviluppare la loro politica di pesca nazionale.

Il contributo finanziario del Protocollo corrente ammonta a 5 355 000 euro/anno, corrispondendo al costo dei diritti di accesso (4 095 000 euro/anno) e la dotazione di sostegno al settore (1 260 000 euro/anno). Per il nuovo Protocollo, la diminuzione del quantitativo di riferimento globale (dovuto a livelli inferiori di catture a causa delle attività di pirateria nella regione) e la conseguente riduzione della dotazione per diritti di accesso è compensata da un importo più elevato offerto per il sostegno alla politica della pesca delle Seychelles. Questo spiega il leggero aumento dell'importo totale annuo versato dall'UE nell'ambito del nuovo Protocollo.

6.2.3. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell 'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

La relazione di valutazione conferma che il Protocollo contribuisce positivamente alla presenza di tonniere con reti a circuizione dell'UE nelle acque delle Seychelles, ma ha un impatto trascurabile sulla presenza dei pescherecci con palangari. Nel complesso, tuttavia, il contributo del Protocollo alla messa in sicurezza delle attività della flotta dell'UE è importante per il segmento tonniero.

6.2.4. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

In un'ottica di continuità con lo studio concluso nel maggio 2010 (cfr. punti 6.2.1 e 6.2.3) e al fine di garantire una pesca sostenibile nella regione, ogni rinnovo del protocollo sarà preceduto da una valutazione e da un'analisi del suo impatto. Per svolgere questa valutazione verranno utilizzati gli indicatori di cui al precedente punto 5.3.

7. Misure antifrode

L'utilizzazione del contributo finanziario versato dall'UE in virtù del Protocollo è di competenza esclusiva dello Stato terzo sovrano interessato.

La Commissione si impegna tuttavia a promuovere un dialogo politico permanente e una concertazione al fine di migliorare la gestione del Protocollo e rafforzare il contributo dell'UE alla gestione sostenibile delle risorse.

In ogni caso, tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione nell'ambito di un accordo di pesca sono soggetti alle norme e alle procedure finanziarie e di bilancio generalmente applicate dalla Commissione. Ciò consente, in particolare, di identificare tutti i conti bancari degli Stati terzi su cui è versato il contributo finanziario.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno: Mio EUR (al quarto decimale)

2011 | 2012 | 2013 | TOTALE |

Azione 1 |

Azione 2 |

2011 | 2012 | 2013 |

Funzionari e agenti temporanei[16] (11 01 01) | A*/AD | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

B*, C*/AST | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Personale finanziato[17] con l'art. 11 01 02 |

Altro personale finanziato[18] con l'art. 11 01 04 04 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

TOTALE | 0,85 | 0,85 | 0,85 |

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall 'azione

— Assistere il negoziatore nella preparazione e nella conclusione dei negoziati degli accordi di pesca:

— partecipare ai negoziati con i paesi terzi ai fini della conclusione di accordi di pesca,

— elaborare progetti di relazioni di valutazione e note sulla strategia di negoziato per il Commissario,

— presentare e difendere la posizione della Commissione nel gruppo di lavoro "Pesca esterna" del Consiglio,

— contribuire alla ricerca di un compromesso con gli Stati membri da includere nel testo finale degli accordi.

— Controllo dell'attuazione degli accordi:

— monitorare quotidianamente gli accordi di pesca,

— preparare e verificare gli impegni e i pagamenti del contributo finanziario e di eventuali contributi specifici supplementari,

— effettuare relazioni periodiche sull'attuazione degli accordi,

— effettuare una valutazione degli accordi: sotto il profilo scientifico e tecnico,

— elaborare il progetto di proposta di regolamento e di decisione del Consiglio e redigere il testo dell'accordo,

— avviare e controllare le procedure di adozione.

— Assistenza tecnica:

— definire la posizione della Commissione in sede di commissione mista.

— Relazioni interistituzionali:

— rappresentare la Commissione di fronte al Consiglio, al Parlamento europeo e agli Stati membri nel corso dei negoziati,

— preparare le risposte alle interrogazioni scritte e orali del Parlamento europeo.

— Consultazione e coordinamento interservizi:

— mantenere contatti con le altre direzioni generali per le questioni relative ai negoziati e alla sorveglianza degli accordi,

— organizzare e dare seguito alle consultazioni interservizi.

— Valutazione:

— partecipare all'aggiornamento della valutazione di impatto,

— analizzare gli obiettivi raggiunti e gli indicatori di valutazione.

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

(Se sono indicate più origini, specificare il numero di posti per origine)

X Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prorogare

( Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno 2011

( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB

( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

( Posti necessari per l'anno n, ma non previsti nell'esercizio APS/PPB dell'anno considerato

8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell 'importo di riferimento

(11 01 04/05 — Spese di gestione amministrativa)

(EUR)

Linea di bilancio: 11010404 (numero e denominazione) | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE |

1. Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale) |

Agenzie esecutive[19] |

Altra assistenza tecnica e amministrativa: |

— intra muros[20] | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 57 600 |

— extra-muros[21] | 40 000 | 40 000 |

Totale assistenza tecnica e amministrativa | 19 200 | 19 200 | 59 200 | 97 600 |

8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento

(EUR)

Tipo di risorse umane | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE |

Funzionari e agenti temporanei (11 01 01) | 67 100 | 67 100 | 67 100 | 201 300 |

Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) |

Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) | 67 100 | 67 100 | 67 100 | 201 300 |

Calcolo — Funzionari e agenti contrattuali

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

- 1AD = 122 000 euro x 0.25 = 30 500 euro

1ST = 122 000 euro x 0.15 = 18 300 euro

1ST = 122 000 euro x 0.15= 18 300 euro

Totale parziale: 67 100 euro (0,0671 Mio euro/anno)

- [I costi per l'agente contrattuale alla Delegazione dell'UE di Maurizio, vale a dire 64 000 euro*0,3 = 19 200 euro, sono indicati al punto 8.2.4 dato che fanno parte delle altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento.]

Totale: 86 300 euro/anno (0,0863 mio euro/anno)

Calcolo — Personale finanziato con l'art. XX 01 02

Vedere sezione 8.2.1.

8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

(EUR)

2011 | 2012 | 2013 | TOTALE |

11 01 02 11 01 — Missioni | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 45 000 |

11 01 02 11 02 — Riunioni e conferenze | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 30 000 |

XX 01 02 11 03 — Comitati[22] |

XX 01 02 11 04 — Studi e consulenze |

XX 01 02 11 05 — Sistemi di informazione |

2. Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) |

3. Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) |

Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 75 000 |

[1] Decisione (CE) n. 9755/2010 del Consiglio del 31 maggio 2010.

[2] GU C , , pag. .

[3] GU C ...

[4] Regolamento n. 1562/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006 (GU L 290 del 20.10.2006).

[5] GU C , , pag. .

[6] Il testo del Protocollo è stato pubblicato nella GU…** assieme alla decisione relativa alla firma.

** GU: inserire il riferimento alla GU per il doc.

[7] La data di entrata in vigore dell’Accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del Segretariato generale del Consiglio.

[8] Spesa che non rientra nel capitolo 11 01 del titolo 11 interessato.

[9] Il contributo finanziario comprende: a) 3 380 000 euro all'anno corrispondenti ad un quantitativo annuo di riferimento di 52 000 tonnellate e b) 2 220 000 euro all'anno, corrispondenti alla dotazione supplementare pagata dall'UE per sostenere la politica marittima e di pesca delle Seychelles. Se il volume delle catture annuali supera tale quantitativo, l’importo del corrispettivo finanziario viene aumentato proporzionalmente in ragione di 65 euro/t, fino a un massimo di 6 760 000 euro all'anno.

[10] Conformemente al protocollo, le possibilità di pesca possono essere aumentate di comune accordo a condizione che le raccomandazioni e le risoluzioni adottate dalla CTOI confermino che tale modifica garantisce la gestione sostenibile dei tonnidi e specie affini nell'Oceano Indiano. L’aumento del contributo finanziario è tuttavia subordinato alle disponibilità di bilancio.

[11] Spesa che rientra nell'articolo 11 01 04 del titolo 11.

[12] Spesa che rientra nel capitolo 11 01, ma non negli articoli 11 01 04 o 11 01 05.

[13] Punti 19 e 24 dell'accordo interistituzionale.

[14] Gli anticipi e i canoni a carico degli armatori non incidono sul bilancio dell’UE.

[15] Quale descritto al punto 5.3.

[16] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento.

[17] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento.

[18] Il cui costo è incluso nell’importo di riferimento.

[19] Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

[20] Questa spesa riguarda un posto di agente contrattuale basato alla Delegazione dell'UE a Maurizio e finanziato dalla linea di bilancio 110100404.

[21] Questa spesa riguarda uno studio di valutazione ex-post del protocollo, cfr. paragrafo 6.2.4

[22] Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.

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