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Document 52010PC0594
Proposal for a COUNCIL REGULATION imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain polyethylene terephthalate originating in the People's Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EC) No 1225/2009
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009
/* COM/2010/0594 def. - NLE 2010/0297 */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 /* COM/2010/0594 def. - NLE 2010/0297 */
[pic] | COMMISSIONE EUROPEA | Bruxelles, 21.10.2010 COM(2010) 594 definitivo 2010/0297 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 RELAZIONE 1) CONTESTO DELLA PROPOSTA | 110 | Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("il regolamento di base"), nel quadro del procedimento di riesame in previsione della scadenza delle misure relative alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario della Repubblica popolare cinese. | Contesto generale La proposta rientra nel quadro dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità delle disposizioni sostanziali e procedurali dello stesso. | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Con il regolamento (CE) n. 1467/2004 (GU L 271 del 19.8.2004, pag. 1), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, in conformità della norma ISO 1628-5, attualmente classificato al codice NC 3907 60 20 e originario della Repubblica popolare cinese. | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Non pertinente. | 2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E ANALISI D'IMPATTO | Consultazione delle parti interessate | In conformità delle disposizioni del regolamento di base, le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i loro interessi nel corso dell'inchiesta. | Ricorso al parere di esperti | Non è stato necessario consultare esperti esterni. | Valutazione dell'impatto La presente proposta deriva dall'applicazione del regolamento di base. Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto, ma contiene un elenco esauriente delle condizioni da valutare. | 3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA | Sintesi delle misure proposte Il 18 agosto 2009 la Commissione ha annunciato, con un avviso ("avviso di apertura") pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di polietilentereftalato originario della Repubblica popolare cinese. Il procedimento di riesame è stato aperto in seguito ad una domanda debitamente motivata, presentata il 13 maggio 2009 dal comitato per il polietilentereftalato dell'associazione Plastics Europe ("il denunciante") per conto di produttori che rappresentano una parte considerevole dell'intera produzione UE di alcuni tipi di polietilentereftalato. L'allegata proposta della Commissione di un regolamento del Consiglio che reintroduce un dazio antidumping definitivo contiene le conclusioni definitive riguardo alla probabilità del persistere e/o della reiterazione del dumping e all'interesse dell'Unione. Le conclusioni del caso sono state presentate agli Stati membri durante la riunione del comitato antidumping del 13 ottobre 2010. La maggior parte degli Stati membri si è espressa a favore delle misure proposte. Si propone pertanto che il Consiglio adotti la proposta di regolamento allegata, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 17 novembre 2010. | Base giuridica Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("regolamento di base"). | Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. | Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le ragioni di seguito esposte. | Il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale. | Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini. | Scelta dello strumento | Strumento proposto: regolamento. | Altri strumenti non sarebbero adeguati per il motivo di seguito esposto. Il regolamento di base sopraindicato non prevede altre opzioni. | 4) INCIDENZA SUL BILANCIO | Nessuna. | 2010/0297 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea[1] ("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafo 2, vista la proposta presentata dalla Commissione europea ("la Commissione"), dopo aver sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A. PROCEDURA 1. Misure in vigore 1. Con il regolamento (CE) n. 1467/2004[2] il Consiglio, in seguito a un'inchiesta antidumping ("l'inchiesta iniziale"), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originario, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese ("le misure antidumping definitive"). L'aliquota massima dei dazi istituiti è del 22,9% (184 euro/tonnellata) per le importazioni dalla Repubblica popolare cinese ("il paese interessato" o "RPC"). 2. In seguito ad un riesame relativo ai "nuovi esportatori" a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, con il regolamento (CE) n. 2167/2005[3] il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 1467/2004. 2. Domanda di riesame 3. A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza[4] delle misure antidumping definitive in vigore, il 13 maggio 2009 la Commissione ha ricevuto, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, una richiesta di apertura di un riesame delle misure in questione. La domanda è stata presentata dal comitato per il polietilentereftalato dell'associazione Plastics Europe ("il richiedente") per conto di produttori che rappresentano una parte considerevole (in questo caso oltre il 50%) dell'intera produzione UE di PET. 4. La domanda di riesame in previsione della scadenza è stata motivata dal fatto che la scadenza delle misure comporterebbe il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione. 5. Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 18 agosto 2009, con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea[5] ("avviso di apertura"), la Commissione ha annunciato l'avvio di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. 3. Procedimenti paralleli 6. Va sottolineato che il 3 settembre 2009 la Commissione ha inoltre annunciato l'apertura di un procedimento antidumping[6] a norma dell'articolo 5 del regolamento di base, nonché di un procedimento antisovvenzioni[7] a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea[8], per quanto riguarda le importazioni di alcuni tipi di PET originario dell'Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti. 7. Con il regolamento (UE) n. 857/2010, pubblicato il 29 settembre 2010[9], il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di PET originario dell'Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti. Allo stesso tempo la Commissione ha chiuso il procedimento antidumping[10]. 3. Inchiesta 3.1. Periodo dell'inchiesta 8. L'inchiesta sulla probabilità del persistere o della reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 ("periodo dell'inchiesta di riesame" o "PIR"). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione della probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e la fine del PIR ("periodo considerato"). 3.2. Parti interessate dall'inchiesta 9. La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori denuncianti, gli altri produttori noti dell'Unione, gli importatori/operatori commerciali, gli utilizzatori notoriamente interessati e le loro associazioni, i produttori esportatori e i rappresentanti del paese esportatore interessato. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. 10. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione. 11. A causa dell'elevato numero di produttori, di produttori esportatori e di importatori dell'Unione, si è ritenuto opportuno, a norma dell'articolo 17 del regolamento di base, valutare l'ipotesi di ricorrere al campionamento. Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, le parti sopramenzionate sono state invitate a manifestarsi entro 15 giorni dall'apertura del riesame e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura. 12. Quattordici produttori dell'Unione hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In base alle informazioni ricevute dai produttori dell'Unione che hanno collaborato, la Commissione ha selezionato un campione di cinque produttori dell'Unione che rappresentavano il 65% delle vendite di tutti i produttori dell'Unione che hanno collaborato ad acquirenti indipendenti nell'UE . 13. Dal momento che soltanto due produttori esportatori cinesi hanno presentato le informazioni richieste, non è stato necessario selezionare un campione. 14. Solo un importatore ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere inserito nel campione. Di conseguenza, non è stato necessario costituire un campione di importatori indipendenti. 15. La Commissione ha inviato un questionario ai produttori dell'Unione inseriti nel campione, ai produttori esportatori e a tutti gli utilizzatori e fornitori notoriamente interessati nonché a coloro i quali si erano manifestati entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Il questionario è stato trasmesso anche a produttori noti degli Stati Uniti (paese di riferimento previsto). 16. Hanno risposto al questionario cinque produttori dell'Unione inseriti nel campione, sette utilizzatori dell'Unione, tre fornitori di materie prime e due produttori statunitensi. Inoltre, sette produttori dell'Unione che hanno collaborato hanno fornito i dati di carattere generale richiesti ai fini dell'analisi del pregiudizio. Non sono invece pervenute risposte al questionario da parte di produttori esportatori cinesi. 17. Nel corso dell'inchiesta uno dei cinque produttori dell'Unione inseriti nel campione non è stato in grado di fornire l'insieme dei dati richiesti ed è stato pertanto necessario ridurre il campione a quattro produttori che rappresentano il 47% delle vendite di tutti i produttori che hanno collaborato. 18. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del conseguente pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. Si è proceduto a verifiche presso le sedi delle seguenti società: a) Produttori dell'Unione - Novapet SA, Spagna, - Equipolymers srl, Italia, - UAB Orion Global PET (Indorama), Lituania, - UAB Neo Group, Lituania; b) Utilizzatori dell'Unione: - Puccetti, Italia. c) Produttori statunitensi - - M&G Polymers USA, LLC, USA - - StarPet Inc., USA. B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 19. Il prodotto in esame è lo stesso dell'inchiesta iniziale, vale a dire il polietilentereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g secondo la norma ISO 1628-5, attualmente classificato al codice NC 3907 60 20 e originario della RPC. 20. L'inchiesta di riesame ha confermato i risultati dell'inchiesta iniziale secondo cui il prodotto in esame e i prodotti realizzati e commercializzati dai produttori esportatori sul loro mercato interno e in paesi terzi, nonché quelli realizzati e commercializzati dall'industria dell'UE presentano le medesime caratteristiche fisico-chimiche di base e trovano le stesse applicazioni Tali prodotti sono perciò considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. C. RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING 1. Osservazioni preliminari 21. Come si è detto, non è stato necessario applicare tecniche di campionamento nei confronti dei produttori esportatori della RPC. 22. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, si è esaminato se la scadenza delle misure in vigore comporta il rischio di persistenza o reiterazione del dumping. 2. Importazioni oggetto di dumping durante il PIR 23. I volumi delle importazioni dalla RPC nell'Unione europea, non essendo significativi, non sono serviti ai fini di un'analisi rappresentativa del dumping. Pertanto, non è stato effettuato alcun calcolo del dumping sulla base dei prezzi all'esportazione dalla RPC e l'inchiesta ha riguardato pertanto il rischio di reiterazione del dumping. 3. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure 24. Dal momento che nessun produttore esportatore cinese ha collaborato alla presente inchiesta, le conclusioni sono state tratte, come previsto dall'articolo 18 del regolamento di base, dai dati disponibili, ossia i dati di Eurostat e la domanda di riesame. 3.1. Rapporto tra valore normale e prezzi all'esportazione verso paesi terzi 25. Dal momento che nessun produttore esportatore della RPC ha collaborato, i prezzi delle vendite sul mercato interno di un paese terzo a economia di mercato sono stati paragonati ai prezzi del prodotto esportato dalla RPC verso paesi terzi, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base. Paese di riferimento 26. Dato che la RPC è un'economia in fase di transizione, il valore normale deve essere determinato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, in base al prezzo o al valore normale costruito in un appropriato paese terzo a economia di mercato ("paese di riferimento") oppure al prezzo all'esportazione da tale paese terzo in altri paesi, compresa l'Unione, oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nell'Unione per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto. 27. Nell'avviso di apertura era stato previsto di utilizzare gli USA come paese di riferimento adeguato ai fini della determinazione del valore normale per la RPC; le parti interessate sono state invitate a pronunciarsi su tale scelta, ma non hanno formulato osservazioni od obiezioni a tal riguardo. Nell'inchiesta iniziale sono stati utilizzati gli Stati Uniti come paese di riferimento. Si è concluso, pertanto, che gli Stati Uniti costituiscono un paese di riferimento appropriato. Valore normale 28. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il valore normale è stato stabilito sulla base delle informazioni ricevute dai produttori del paese di riferimento e verificate, ossia sulla base dei prezzi pagati o pagabili sul mercato interno degli USA per i tipi di prodotto che risultavano essere venduti nel corso di normali operazioni commerciali. 29. Pertanto, il valore normale è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi delle vendite effettuate sul mercato interno dai produttori statunitensi che hanno collaborato ad acquirenti indipendenti. 30. È stato innanzitutto stabilito se il volume complessivo delle vendite interne di prodotto simile ad acquirenti indipendenti da parte di ciascuno dei due produttori esportatori statunitensi che hanno collaborato fosse rappresentativo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, cioè se corrispondesse ad almeno il 5% del volume complessivo delle vendite del prodotto in esame esportato nell'Unione europea. Le vendite sul mercato interno di entrambi i produttori statunitensi sono state ritenute sufficientemente rappresentative durante il periodo dell'inchiesta. 31. La Commissione ha poi esaminato se le vendite sul mercato interno del prodotto simile potessero essere considerate come avvenute nell'ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A questo scopo è stata determinata per il prodotto simile venduto sul mercato USA la percentuale di vendite remunerative effettuate ad acquirenti indipendenti durante il PIR. 32. Poiché il volume delle vendite remunerative del prodotto simile rappresentava meno dell'80% del volume complessivo delle vendite di prodotto simile, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivo sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi delle vendite remunerative. Prezzo all'esportazione 33. Come spiegato sopra, non essendo i volumi delle importazioni significativi e data l'assenza di cooperazione da parte dei produttori esportatori della RPC, il prezzo all'esportazione è stato esaminato alla luce dei dati delle statistiche sulle esportazioni fornite dal governo cinese riguardanti il volume e il valore delle esportazioni dalla RPC verso i suoi tre principali mercati d'esportazione (Giappone, Ucraina, Stati Uniti), essendo queste le migliori informazioni disponibili in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base. Le esportazioni verso tali mercati rappresentavano il 50% circa delle esportazioni della RPC del prodotto in esame. Confronto 34. Dai dati delle statistiche cinesi sulle esportazioni è emerso che il prezzo all'esportazione nei suddetti paesi terzi era inferiore al valore normale stabilito per la RPC. L'inchiesta ha rilevato infatti che, durante il PIR, la differenza di prezzo variava in generale tra il 14% e il 38%, il che sta ad indicare il rischio di reiterazione del dumping per le esportazioni nella Comunità in caso di abrogazione delle misure. 3.2. Capacità inutilizzate 35. Mancando altre informazioni riguardanti la produzione e la capacità, l'analisi è stata effettuata in base alle informazioni contenute nella domanda di riesame, come previsto dall'articolo 18 del regolamento di base. 36. Sulla base delle informazioni disponibili e in assenza di informazioni che indichino il contrario, la capacità di produzione della RPC è cresciuta del 16% durante il periodo considerato. Durante il PIR l'utilizzo degli impianti è stato del 72% circa. La capacità inutilizzata è risultata pertanto considerevole, superiore a 700 000 tonnellate. Attivando questa capacità produttiva inutilizzata, la produzione cinese potrebbe fornire fino al 23% del consumo dell'UE. 37. Inoltre, poiché la capacità di produzione della RPC dovrebbe in futuro superare di gran lunga la domanda interna, si prevede che gran parte dell'incremento della produzione sarà destinata all'esportazione. 4. Conclusioni sulla probabilità di reiterazione del dumping 38. Dato che i prezzi del prodotto in esame esportato e venduto sui principali mercati esteri della RPC sono inferiori al valore normale stabilito durante il PIR e date le crescenti capacità produttive inutilizzate, è probabile che, in caso di abrogazione delle misure antidumping, il volume delle esportazioni cinesi nell'UE a prezzi di dumping aumenti. 39. Stante quanto sopra, in caso di abrogazione delle misure è probabile una reiterazione del dumping. D. DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA DELL'UNIONE 40. Durante il PIR il prodotto simile era fabbricato nell'Unione da diciassette produttori. Si ritiene pertanto che la produzione di questi produttori (determinata sulla base delle informazioni raccolte presso i produttori che hanno collaborato e dei dati contenuti nella domanda di riesame per gli altri produttori dell'Unione) costituisca la produzione dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. 41. Di questi diciassette produttori dodici hanno pienamente collaborato all'inchiesta. Si è accertato che questi dodici produttori rappresentano una proporzione "maggioritaria", in questo caso superiore all'80%, della produzione totale dell'Unione del prodotto simile: essi costituiscono pertanto l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e saranno di seguito denominati "industria dell'Unione". Gli altri produttori dell'Unione sono di seguito denominati "gli altri produttori dell'Unione". Questi ultimi non hanno attivamente sostenuto la denuncia né vi si sono opposti. 42. Ai fini dell'analisi del pregiudizio sono stati stabiliti due livelli di indicatori di pregiudizio: 43. gli elementi macroeconomici (produzione, capacità di produzione, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, prezzi medi unitari, entità dei margini di dumping e superamento delle conseguenze di precedenti pratiche di dumping) sono stati valutati a livello dell'intera produzione dell'Unione sulla base delle informazioni raccolte presso i produttori che si sono manifestati nel contesto dell'esercizio di campionamento e, per gli altri produttori dell'Unione, sulla base di una stima fondata sui dati contenuti nella domanda di riesame; 44. l'analisi degli elementi microeconomici (scorte, salari, redditività, utile sul capitale investito, flusso di cassa, capacità di reperire capitali e investimenti) è stata effettuata, relativamente ai produttori dell'Unione inseriti nel campione, sulla base delle informazioni da essi fornite. 45. Va osservato che il mercato UE del PET è caratterizzato da un numero relativamente elevato di produttori che di norma appartengono a gruppi più grandi con sede al di fuori dell'UE. Il mercato è attualmente interessato da un processo di consolidamento che di recente ha comportato una serie di acquisizioni e chiusure. Dal 2009, ad esempio, sono stati chiusi i seguenti impianti di produzione di PET: Tergal Fibers (Francia), Invista (Germania) e Artenius (Regno Unito), mentre Indorama ha acquisito gli impianti già di proprietà della Eastman nel Regno Unito e nei Paesi Bassi. E. SITUAZIONE DEL MERCATO DELL'UNIONE 1. Consumo dell'Unione 46. Il consumo UE è stato determinato in base al volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato interno, ai dati Eurostat sul volume delle importazioni sul mercato UE e, per quanto riguarda gli altri produttori dell'Unione, procedendo a stime fondate sui dati della domanda di riesame. 47. Il consumo dell'Unione del prodotto in esame è cresciuto dell'11% tra il 2006 e il PIR: in particolare, la domanda apparente è aumentata dell'8% nel 2007, si è leggermente contratta (di 2 punti percentuali) tra il 2007 e il 2008 ed è aumentata di altri 5 punti percentuali tra il 2008 e il PIR. Tabella 1 2006 | 2007 | 2008 | PIR | Consumo totale dell'UE (in tonnellate) | 2 709 400 | 2 936 279 | 2 868 775 | 2 996 698 | Indice (2006 = 100) | 100 | 108 | 106 | 111 | Fonte: risposte al questionario, dati Eurostat e domanda di riesame. 2. Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese 48. Il volume delle importazioni in dumping del prodotto in esame sul mercato dell'UE è rimasto relativamente modesto ed è addirittura diminuito nel periodo considerato, attestandosi a 13 483 tonnellate durante il PIR, il che equivale ad una quota di mercato dello 0,4%. I prezzi delle importazioni cinesi sono rimasti stabili tra il 2006 e il 2008, per poi scendere bruscamente a 897 euro a tonnellata a livello CIF durante il PIR, registrando quindi un calo di 12 punti percentuali rispetto ai prezzi del 2008. Tabella 2 2006 | 2007 | 2008 | PIR | Volume delle importazioni dalla RPC (in tonnellate) | 16 425 | 20 159 | 18 001 | 13 483 | Indice (2006 = 100) | 100 | 123 | 110 | 82 | Quota di mercato delle importazioni dalla RPC | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,4% | Prezzi delle importazioni (in euro/tonnellata) | 1 011 | 1 008 | 1 020 | 897 | Indice (2006 = 100) | 100 | 100 | 101 | 89 | Fonte: Eurostat. 3. Importazioni da altri paesi terzi a) Importazioni dall'Iran, dal Pakistan e dagli Emirati arabi uniti 49. Come si legge nei considerando 6 e seguenti, sono stati istituiti, parallelamente al presente riesame, procedimenti antidumping e antisovvenzioni nei confronti delle importazioni di PET originario dell'Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti. 50. Il volume delle importazioni dall'Iran, dal Pakistan e dagli Emirati arabi uniti nell'UE ha registrato un significativo aumento nel periodo considerato, raggiungendo 304 202 tonnellate nel PIR, il che equivale ad una quota di mercato del 10,2%. I prezzi di tali importazioni si sono attestati ad un livello addirittura inferiore a quello dei prezzi della RPC. Tabella 3 2006 | 2007 | 2008 | PIR | Volume delle importazioni dall'Iran, dal Pakistan e dagli Emirati arabi uniti (in tonnellate) | 55 939 | 67 067 | 218 248 | 304 202 | Indice (2006 = 100) | 100 | 120 | 390 | 544 | Quota di mercato delle importazioni dall'Iran, dal Pakistan e dagli Emirati arabi uniti | 2,1% | 2,3% | 7,6% | 10,2% | Prezzi delle importazioni (in euro/tonnellata) | 1 030 | 1 023 | 1 015 | 882 | Fonte: Eurostat. b) Importazioni dalla Repubblica di Corea 51. Alla Repubblica di Corea si applicano dazi antidumping dal 2000. Due società coreane sono però assoggettate a un dazio antidumping pari a zero; dall'inchiesta è emerso che le importazioni dalla Repubblica di Corea restano a un livello elevato e sono aumentate in misura significativa nel periodo considerato. Le importazioni dalla Corea sono cresciute di quasi il 150% tra il 2006 e il PIR e la quota di mercato corrispondente è salita dal 3,5% nel 2006 al 7,7% nel PIR. Tabella 4 2006 | 2007 | 2008 | PIR | Volume delle importazioni dalla Corea del Sud (in tonnellate) | 94 023 | 130 994 | 177 341 | 231 107 | Indice (2006 = 100) | 100 | 139 | 189 | 246 | Quota di mercato delle importazioni dalla Corea del Sud | 3,5% | 4,5% | 6,2% | 7,7% | Prezzo delle importazioni (in euro/tonnellata) | 1 084 | 1 071 | 1 063 | 914 | Fonte: Eurostat. 52. Il prezzo medio delle importazioni dalla Corea è rimasto in genere leggermente al di sotto dei prezzi medi dei produttori dell'Unione. I prezzi coreani sono però risultati superiori ai prezzi medi delle importazioni dalla RPC. c) Importazioni da altri paesi terzi non menzionati sopra 53. Il volume delle importazioni del prodotto in esame nell'UE provenienti da altri paesi terzi ha registrato un leggero aumento nel periodo considerato, raggiungendo 428 396 tonnellate nel PIR, il che equivale ad una quota di mercato del 14,3%. I prezzi di tali importazioni sono relativamente elevati e al di sopra del livello dei prezzi corrispondenti della RPC e dei paesi oggetto delle inchieste parallele, nonché del livello medio dei prezzi dell'industria dell'Unione. Tabella 5 2006 | 2007 | 2008 | PIR | Volume delle importazioni da altri paesi terzi (in tonnellate) | 337 036 | 407 253 | 344 626 | 428 396 | Indice (2006 = 100) | 100 | 121 | 102 | 127 | Quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi | 12,4% | 13,9% | 12,0% | 14,3% | Prezzo delle importazioni (in euro/tonnellata) | 1 159 | 1 127 | 1 135 | 978 | Fonte: Eurostat. 54. Da quanto precede si evince che le importazioni dagli altri paesi terzi non hanno arrecato pregiudizio all'industria dell'Unione. 4. Situazione economica dell'industria dell'Unione 55. In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, sono stati esaminati tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'UE nel periodo considerato. 4.1. Elementi macroeconomici a) Produzione 56. Tra il 2006 e il PIR la produzione dell'Unione è diminuita del 4%: più precisamente è aumentata del 5% nel 2007 fino a circa 2 570 000 tonnellate, per poi diminuire bruscamente di 10 punti percentuali nel 2008 rispetto al 2007; in seguito è leggermente risalita (di un punto percentuale) tra il 2008 e il PIR, raggiungendo il livello di 2 300 000 tonnellate. Tabella 6 2006 | 2007 | 2008 | PIR | Produzione (in tonnellate) | 2 439 838 | 2 570 198 | 2 327 169 | 2 338 577 | Indice (2006 = 100) | 100 | 105 | 95 | 96 | Fonte: risposte al questionario e domanda di riesame. b) Capacità di produzione e utilizzo degli impianti 57. La capacità di produzione dei produttori dell'Unione è cresciuta del 15% durante il periodo considerato, aumentando dell'1% nel 2007, di altri 5 punti percentuali nel 2008 e infine di altri 9 punti percentuali nel PIR. Tabella 7 2006 | 2007 | 2008 | PIR | Capacità di produzione (in tonnellate) | 2 954 089 | 2 971 034 | 3 118 060 | 3 385 738 | Indice (2006 = 100) | 100 | 101 | 106 | 115 | Utilizzo degli impianti | 83% | 87% | 75% | 69% | Indice (2006 = 100) | 100 | 105 | 90 | 84 | Fonte: risposte al questionario e domanda di riesame. 58. L'utilizzo degli impianti, pari all'83% nel 2006, è salito all'87% nel 2007 per poi scendere però al 75% nel 2008, attestandosi solo al 69% nel PIR. Il calo del tasso di utilizzo degli impianti nel 2008 e nel PIR rispecchia il calo della produzione e l'aumento della capacità di produzione registrati nel periodo. c) Volume delle vendite 59. Quanto al volume delle vendite effettuate dai produttori dell'Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'UE, si è registrato un modesto calo nel periodo considerato. Nel 2007 le vendite sono aumentate del 5%, ma l'anno successivo sono scese leggermente al di sotto del livello del 2006; infine nel PIR il dato, pari a circa 2 100 000 tonnellate, è stato del 3% inferiore a quello del 2006. Visto il volume contenuto delle scorte, l'andamento delle vendite rispecchia da vicino quello della produzione. Tabella 8 2006 | 2007 | 2008 | PIR | Vendite UE (in tonnellate) | 2 202 265 | 2 318 567 | 2 171 203 | 2 133 787 | Indice (2006 = 100) | 100 | 105 | 99 | 97 | Fonte: risposte al questionario e domanda di riesame. d) Quota di mercato 60. Nel periodo considerato la quota di mercato dei produttori dell'Unione si è ridotta di 10 punti percentuali, passando dall'85% del 2006 al 75% nel PIR. Questa contrazione della quota di mercato è dovuta al fatto che nel periodo considerato le vendite dell'industria dell'Unione sono calate del 3% nonostante un aumento dei consumi. Questo andamento decrescente è stato rilevato anche per i produttori dell'Unione inseriti nel campione. Tabella 9 2006 | 2007 | 2008 | PIR | Quota di mercato dei produttori dell'Unione | 84,9% | 83,2% | 79,8% | 75,1% | Indice (2006 = 100) | 100 | 98 | 94 | 88 | Fonte: risposte al questionario, domanda di riesame e dati Eurostat. e) Crescita 61. Tra il 2006 e il PIR, mentre il consumo nell'Unione aumentava dell'11%, il volume delle vendite effettuate dai produttori dell'Unione sul mercato interno è diminuito del 3% e la loro quota di mercato si è ridotta di 10 punti percentuali. Si conclude pertanto che i produttori dell'Unione non hanno potuto in alcun modo beneficiare della crescita del mercato. f) Occupazione 62. Per i produttori dell'Unione il calo dei livelli occupazionali è stato del 15% tra il 2006 e il PIR: il numero degli addetti, passato da 2 400 a 2 100 tra il 2006 e il 2007 con una contrazione sensibile del 13%, è poi rimasto pressoché stabile allo stesso livello nel 2008 e nel PIR. Il calo del 2007 è una conseguenza dei processi di ristrutturazione operati da una serie di produttori dell'UE. Tabella 10 2006 | 2007 | 2008 | PIR | Occupazione (numero di addetti) | 2 410 | 2 100 | 2 060 | 2 057 | Indice (2006 = 100) | 100 | 87 | 85 | 85 | Fonte: risposte al questionario e domanda di riesame. g) Produttività 63. La produttività della manodopera dell'Unione, in termini di produzione annua (in tonnellate) per addetto, è aumentata del 12% nel periodo considerato. Questo dato, indice tra l'altro di un'accresciuta efficienza dei produttori dell'Unione, è dovuto al fatto che la produzione è diminuita più lentamente dell'occupazione. Il fenomeno è stato particolarmente evidente nel 2007 quando, a fronte dell'aumento della produzione e del contestuale calo dell'occupazione, la produttività è risultata del 21% superiore a quella del 2006. Tabella 11 2006 | 2007 | 2008 | PIR | Produttività (in tonnellate/addetto) | 1 013 | 1 224 | 1 130 | 1 137 | Indice (2006 = 100) | 100 | 121 | 112 | 112 | Fonte: risposte al questionario e domanda di riesame. h) Fattori che incidono sui prezzi di vendita 64. Tra il 2006 e il 2008 i prezzi medi annui di vendita praticati dai produttori dell'Unione sul mercato interno ad acquirenti indipendenti sono rimasti stabili a circa 1 100 euro a tonnellata. Nel PIR il prezzo medio annuo di vendita è calato del 12% a 977 euro a tonnellata. Questo prezzo non riflette le oscillazioni mensili o addirittura giornaliere del prezzo del PET sul mercato europeo (e mondiale), ma viene ritenuto sufficiente per evidenziare l'andamento nel periodo considerato. I prezzi di vendita del PET seguono di norma l'andamento dei prezzi delle sue principali materie prime (principalmente acido tereftalico puro (PTA) e glicole monoetilenico (MEG)), visto che queste ultime incidono fino all'80% sul costo totale del PET. Tabella 12 2006 | 2007 | 2008 | PIR | Prezzo unitario sul mercato UE (in euro/tonnellata) | 1 110 | 1 105 | 1 111 | 977 | Indice (2006 = 100) | 100 | 100 | 100 | 88 | Fonte: risposte al questionario e domanda di riesame. i) Entità del margine di dumping e superamento delle conseguenze di precedenti pratiche di dumping 65. Si rammenta che, dati i volumi attualmente assai modesti delle importazioni di PET dalla RPC, non sono stati calcolati margini di dumping. Tuttavia, come risulta dal considerando 39, è stato stabilito il rischio di reiterazione del dumping sulla base dei prezzi all'esportazione nei paesi terzi e delle capacità in eccesso. Per quanto riguarda il superamento delle conseguenze di precedenti pratiche di dumping, è importante sottolineare che, dopo l'istituzione delle misure antidumping definitive sulle importazioni dalla RPC, l'industria dell'Unione ha dovuto far fronte alle importazioni sovvenzionate dall'Iran, dal Pakistan e dagli Emirati arabi uniti, il che ha portato, nel giugno 2010, all'istituzione di dazi compensativi provvisori[11]. Di conseguenza, non si è potuto constatare un effettivo superamento delle conseguenze di precedenti pratiche di dumping; pertanto, l'industria dell'Unione resta vulnerabile agli effetti pregiudizievoli di importazioni in dumping sul mercato interno. 4.2. Elementi microeconomici a) Scorte 66. Il livello delle scorte finali dei produttori inseriti nel campione è diminuito del 22% tra il 2006 e il PIR. Esse rappresentano meno del 5% della produzione annua e quindi ai fini dell'analisi del pregiudizio questo indicatore è scarsamente pertinente. Tabella 13 Campione | 2006 | 2007 | 2008 | PIR | Scorte finali (in tonnellate) | 61 374 | 57 920 | 46 951 | 47 582 | Indice (2006 = 100) | 100 | 94 | 77 | 78 | Fonte: risposte al questionario. b) Salari 67. Il costo annuo del lavoro è aumentato dell'11% tra il 2006 e il 2007, per poi diminuire di due punti percentuali nel 2008 rispetto al 2007 e di altri 9 punti percentuali nel PIR rispetto al 2008, attestandosi allo stesso livello del 2006. Nel complesso il costo del lavoro è quindi rimasto stabile. Tabella 14 Campione | 2006 | 2007 | 2008 | PIR | Costo annuo del lavoro (in euro) | 27 671 771 | 30 818 299 | 30 077 380 | 27 723 396 | Indice (2006 = 100) | 100 | 111 | 109 | 100 | Fonte: risposte al questionario. c) Redditività e utile sul capitale investito 68. Durante il periodo considerato la redditività delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato UE dai produttori inseriti nel campione, espressa in termini di percentuale delle vendite nette, è rimasta negativa registrando addirittura una diminuzione dal - 6,9% al - 7,5%. Quanto alla redditività dei produttori inseriti nel campione, nel 2007 è migliorata: - 1,5% soltanto è il dato delle perdite nette, espresso in percentuale delle vendite nette. Successivamente però le perdite si sono nettamente aggravate: - 9,3% nel 2008. Nel corso del PIR la situazione è leggermente migliorata. Tabella 15 Campione | 2006 | 2007 | 2008 | PIR | Redditività UE (% delle vendite nette) | -6,9% | -1,5% | -9,3% | -7,5% | Indice (2006= -100) | -100 | -22 | -134 | -108 | Utile sul capitale investito (in % del valore contabile netto degli investimenti) | -9,6% | -3,1% | -16,8% | -12,3% | Indice (2006= -100) | -100 | -32 | -175 | -127 | Fonte: risposte al questionario. 69. L'utile sul capitale investito, espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha seguito nel complesso l'andamento della redditività, passando da - 9,6% nel 2006 a - 3,1% nel 2007. Nel 2008 è sceso a -16,8% e nel PIR è di nuovo salito a -12,3%. Complessivamente l'utile sul capitale investito è rimasto negativo, perdendo altri 2,7 punti percentuali nel periodo considerato. d) Flusso di cassa e capacità di reperire capitali 70. Nel 2006 il flusso di cassa netto delle attività operative è stato negativo:-18,5 milioni di euro circa. Nel 2007 si è registrato un consistente miglioramento, con un dato positivo di 19,5 milioni di euro; nel 2008 però il flusso di cassa ha subito un grave peggioramento (- 42 milioni di euro) prima di attestarsi su -11 milioni di euro nel PIR. Nel complesso il flusso di cassa è migliorato nel periodo considerato pur rimanendo negativo. 71. Non sono emersi elementi che facciano ritenere che l'industria dell'Unione abbia avuto difficoltà a reperire capitali, e ciò soprattutto in ragione del fatto che alcuni produttori fanno parte di gruppi più grandi. Tabella 16 Campione | 2006 | 2007 | 2008 | PIR | Flusso di cassa (in euro) | -18 453 130 | 19 478 46 | -42 321 13 | -11 038 129 | Indice (2006 = 100) | -100 | 206 | -229 | -60 | Fonte: risposte al questionario. e) Investimenti 72. Gli investimenti annui che le società inserite nel campione hanno realizzato per la produzione del prodotto simile sono diminuiti del 34% tra il 2006 e il 2007, di altri 59 punti percentuali tra il 2007 e il 2008, subendo un ulteriore leggero decremento nel PIR rispetto al 2008. Complessivamente gli investimenti sono diminuiti del 96% durante il periodo considerato. L'acquisto di nuove linee di produzione nel 2006 e 2007 per aumentare la capacità produttiva può in parte spiegare il sensibile calo degli investimenti. Tabella 17 Campione | 2006 | 2007 | 2008 | PIR | Investimenti netti (in euro) | 98 398 284 | 64 607 801 | 6 537 577 | 4 298 208 | Indice (2006 = 100) | 100 | 66 | 7 | 4 | Fonte: risposte al questionario. 73. Il livello modesto degli investimenti nel 2008 e nel PIR va visto come il risultato della situazione di vulnerabilità finanziaria nella quale versa attualmente l'industria dell'Unione. 5. Conclusioni relative alla situazione dell'industria dell'Unione 74. Dall'analisi dei dati macroeconomici emerge una diminuzione della produzione e delle vendite dei produttori dell'Unione nel periodo considerato. Il calo registrato, pur non rilevante in sé, va visto nel quadro dell'aumento della domanda tra il 2006 e il PIR, con conseguente calo al 75% della quota di mercato dei produttori dell'Unione, con una contrazione di 10 punti percentuali. 75. Nello stesso periodo gli indicatori microeconomici pertinenti evidenziano un netto peggioramento della situazione economica dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. La redditività e l'utile sul capitale investito, sempre negativi, sono entrambi ulteriormente diminuiti tra il 2006 e il PIR. Anche l'andamento del flusso di cassa, pur migliorando, è rimasto negativo nel PIR. 76. Stante quanto precede, si conclude che l'industria dell'Unione ha continuato a subire un rilevante pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base e si trova in una situazione di notevole precarietà e vulnerabilità, ben lontana dai livelli che avrebbe potuto raggiungere se si fosse ripresa dal pregiudizio riscontrato nell'inchiesta iniziale. F. PROBABILITÀ DEL PERSISTERE DEL PREGIUDIZIO 1. Incidenza del volume previsto delle importazioni ed effetti sui prezzi in caso di abrogazione delle misure 77. Come si è detto al considerando 38, i produttori esportatori della RPC dispongono di considerevoli capacità inutilizzate e di evidenti potenzialità di crescita dei loro volumi di esportazione sul mercato dell'Unione. 78. I prezzi CIF all'esportazione di PET originario della RPC verso paesi terzi erano inferiori ai prezzi medi dell'industria dell'Unione durante il PIR. La differenza non era tuttavia rilevante. Inoltre, dato che tali importazioni sono soggette a un dazio doganale contrattuale e a costi successivi all'importazione, i loro prezzi non sarebbero stati inferiori a quelli applicati dall'industria dell'Unione nel PIR. Tuttavia, occorre sottolineare che i dati relativi al parallelo procedimento antisovvenzioni indicato nel considerando 6 rivelano che le importazioni dall'Iran, dal Pakistan e dagli Emirati arabi uniti hanno causato un notevole calo dei prezzi dell'industria dell'Unione durante il PIR. Pertanto, il fatto che non vi sia stato un effettivo undercutting dei prezzi durante il PIR, non significa che, in caso di ripresa delle importazioni dalla RPC, i loro livelli di prezzo sarebbero tali da arrecare pregiudizio all'industria dell'UE. 79. Infatti, un raffronto tra i prezzi effettivi delle importazioni dalla RPC e il livello di prezzo non pregiudizievole ha dimostrato che le importazioni dalla RPC avverrebbero a prezzi inferiori a quelli (non pregiudizievoli) dell'industria dell'Unione. Di conseguenza, senza dazi antidumping sulle importazioni dalla RPC, un eventuale aumento del volume di tali importazioni - probabilmente oggetto di dumping - eserciterebbe una pressione ancor maggiore sui prezzi dell'industria dell'Unione e le arrecherebbe pregiudizio. 80. Inoltre, tenuto conto delle capacità inutilizzate di produzione di PET della RPC e in considerazione del fatto che gli esportatori cinesi cercherebbero con ogni probabilità di recuperare le quote di mercato perdute, un'abrogazione delle misure determinerebbe senza dubbio un calo dei prezzi all'esportazione, con conseguente maggiore pressione sui prezzi e con ulteriori probabili effetti negativi su un'industria dell'Unione che è già vulnerabile e che ha già subito un notevole pregiudizio. 81. Benché l'effetto delle importazioni dalla RPC sull'attuale situazione di fragilità dell'industria dell'Unione sia stato contenuto in ragione dei modesti livelli delle importazioni durante il periodo considerato, in caso di abrogazione delle misure con ogni probabilità la situazione si aggraverebbe. Infatti, se le misure fossero abrogate e l'industria dell'Unione si trovasse esposta ad un aumento del volume delle importazioni in dumping dal paese interessato, la conseguenza sarebbe il deterioramento della sua già precaria situazione finanziaria, con ulteriori perdite. 2. Conclusione sul persistere/sulla reiterazione del pregiudizio 82. Tenuto conto di quanto sopra, si conclude che esiste il rischio del persistere del pregiudizio per l'industria dell'UE qualora le misure nei confronti della RPC fossero abolite. G. INTERESSE DELL'UNIONE 83. Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, si è valutato se il mantenimento delle misure antidumping esistenti fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. L'interesse dell'Unione è stato stabilito in base ad una valutazione degli interessi di tutte le parti in causa. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di base. 84. Va ricordato che l'inchiesta iniziale ha permesso di concludere che l'istituzione di misure non era contraria all'interesse dell'Unione. Inoltre, il fatto che la presente inchiesta si svolga nel quadro di un riesame e analizzi pertanto una situazione in cui sono già state applicate misure antidumping, dovrebbe consentire di individuare qualsiasi effetto negativo anomalo delle misure antidumping in vigore sulle parti interessate. 85. Su tali basi è stato esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio del persistere o della reiterazione del dumping pregiudizievole, vi fossero fondati motivi per concludere che, nel caso in esame, il mantenimento delle misure sarebbe contrario all'interesse dell'Unione. 1. Interesse dell'industria dell'Unione e degli altri produttori dell'Unione 86. Il mantenimento delle misure antidumping sulle importazioni dal paese interessato permetterebbe all'industria dell'UE di raggiungere più facilmente un margine di redditività ragionevole, in quanto tali misure contribuirebbero ad evitare l'eliminazione di tale industria dal mercato conseguente all'importazione in dumping di ingenti volumi di prodotto dalla RPC. Di fatto, l'alta probabilità del dumping pregiudizievole è dovuta agli ingenti volumi cui l'industria dell'UE non può opporre resistenza. L'industria dell'Unione continuerebbe pertanto a trarre beneficio dal mantenimento delle attuali misure antidumping. 87. Di conseguenza, si conclude che il mantenimento delle misure antidumping nei confronti della RPC sarebbe chiaramente nell'interesse dell'industria dell'Unione e degli altri produttori dell'Unione. 2. Interesse degli importatori indipendenti nell'Unione 88. Come si è detto, un solo importatore ha fornito dati nel quadro della procedura di campionamento. Tale operatore, pur dichiarando di non importare dalla RPC, si è fermamente opposto al mantenimento delle misure. Di conseguenza, si è concluso che il mantenimento delle misure nei confronti delle importazioni dalla RPC non avrà ripercussioni di rilievo sui risultati economici di tale operatore. 89. Nessun altro importatore ha trasmesso informazioni utili. Dato che non si sono interrotte le importazioni da altri paesi ai quali si applicano attualmente misure antidumping e data la possibilità di importare da altri paesi cui non sono applicate misure antidumping (ad esempio Oman, USA, Brasile), si ritiene che gli importatori possano continuare a rifornirsi presso tali fonti di approvvigionamento alternative. 90. Dal momento che non esistono elementi di prova del fatto che le misure in vigore abbiano influito in maniera rilevante sugli importatori, si conclude che il mantenimento delle misure non inciderà in maniera significativa sull'interesse degli importatori dell'UE. 3. Interesse dei fornitori delle materie prime nell'Unione 91. Hanno collaborato all'inchiesta tre fornitori di materie prime (due fornitori di PTA e uno di MEG) che hanno risposto al questionario entro i termini previsti. Nei loro impianti europei sono circa 700 gli addetti impegnati nella produzione di PTA/MEG. 92. I produttori di PTA che hanno collaborato rappresentano il 50% circa degli acquisti di PTA dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. I produttori di PTA sono fortemente dipendenti dalle condizioni dei produttori di PET, loro principali clienti. Bassi prezzi del PET si traducono in prezzi più bassi per il PTA e in margini minori per i produttori di PTA. Si ritiene quindi che l'istituzione di misure sulle importazioni in dumping di PET sarebbe vantaggiosa per i produttori di PTA. 93. Quanto al fornitore di MEG che ha collaborato, il MEG rappresenta meno del 10% del suo fatturato complessivo. Il PET non costituisce l'unica né la maggiore applicazione possibile del MEG, i cui produttori dipendono in misura minore dalla situazione dell'industria del PET. Tuttavia le difficoltà dell'industria del PET possono avere un qualche impatto sui produttori di MEG, almeno nel breve-medio periodo. 94. Tenuto conto di quanto precede, si conclude che il mantenimento delle misure nei confronti delle importazioni dalla RPC sarebbe nell'interesse dei fornitori di materie prime. 4. Interesse degli utilizzatori 95. Il PET oggetto del presente procedimento (con un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, denominato anche "bottle grade") è prevalentemente utilizzato nella produzione di bottiglie per l'acqua e altre bevande. Il suo impiego nella produzione di altri imballaggi (per prodotti alimentari solidi o per detergenti) e di fogli è in fase di crescita, pur rimanendo relativamente limitato. Le bottiglie di PET sono prodotte in due fasi: i) in un primo momento si procede allo stampaggio ad iniezione delle preforme di PET; ii) successivamente avvengono il riscaldamento e il soffiaggio delle preforme in bottiglie. La produzione di bottiglie può rappresentare un processo integrato (ovvero la stessa società acquista il PET, fabbrica le preforme e procede al soffiaggio delle bottiglie) o limitarsi alla seconda fase (soffiaggio delle preforme in bottiglie). Il trasporto delle preforme è relativamente agevole perché sono piccole e compatte, mentre le bottiglie vuote sono instabili e costose da trasportare date le dimensioni. 96. Le bottiglie in PET sono riempite con acqua e/o con altre bevande dalle società imbottigliatrici ("imbottigliatori"). Spesso le società imbottigliatrici partecipano alle attività legate al PET: lo fanno attraverso attività integrate di produzione di bottiglie o attraverso contratti in conto lavorazione (tolling) conclusi con trasformatori e/o fabbricanti di bottiglie che operano in subappalto. Il contratto può prevedere che la società imbottigliatrice contratti il prezzo del PET con il produttore (soft tolling) o addirittura acquisti il PET per le proprie bottiglie (hard tolling). 97. Si possono quindi individuare due gruppi di utilizzatori: 98. i trasformatori e/o fabbricanti di bottiglie che acquistano il PET direttamente dai produttori, lo trasformano in preforme (o bottiglie) e le vendono per le ulteriori trasformazioni a valle (o per il riempimento); 99. gli imbottigliatori che acquistano il PET per i fabbricanti di bottiglie/trasformatori in subappalto (hard tolling) o trattano il prezzo che verrà pagato dal fabbricante di bottiglie/trasformatore che opera in subappalto (soft tolling). 100. Nel quadro della presente inchiesta sono stati contattati più di 70 utilizzatori, ma soltanto sette di loro (trasformatori e imbottigliatori) hanno deciso di collaborare compilando il questionario. 101. Si è constatato che gli utilizzatori che hanno collaborato importavano solo quantità trascurabili di PET dal paese interessato e si rifornivano principalmente presso produttori dell'Unione e/o di altri paesi. 102. Dato che continuano ad esistere fonti di approvvigionamento alternative e che gli utilizzatori importano attualmente solo volumi molto modesti del prodotto in esame originario della RPC, la Commissione conclude che il mantenimento delle misure nei confronti delle importazioni dalla RPC non avrà alcun effetto negativo significativo sugli utilizzatori nell'Unione. 103. In seguito alla comunicazione dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si è inteso raccomandare il mantenimento delle misure in vigore, alcune parti interessate, in particolare utilizzatori, hanno presentato le loro osservazioni. 104. I produttori dell'Unione che hanno richiesto il riesame hanno generalmente approvato i risultati dell'inchiesta, in particolare le conclusioni relative all'interesse dell'Unione. 105. Sette utilizzatori e una loro associazione si sono dichiarati invece fermamente contrari al mantenimento delle attuali misure antidumping, sostenendo che le conclusioni della Commissione per quanto riguarda gli interessi dell'Unione presentano gravi lacune e inesattezze, senza, tuttavia, dimostrare la fondatezza di tale argomentazione. 106. Mancando riscontri a sostegno delle dichiarazioni relative alla presunta inesattezza delle conclusioni della Commissione, tali argomentazioni sono state respinte in quanto infondate. 107. A seguito della comunicazione delle conclusioni anche l'importatore che ha collaborato si è detto fermamente contrario alla reistituzione delle misure. 108. Tale parte ha affermato che la Commissione ha omesso di tenere in debito conto l'interesse del settore degli utilizzatori di PET, che subirebbe le conseguenze di un aumento del prezzo del PET, in quanto non sarebbe in grado di trasferire un aumento dei costi. 109. Va rilevato a tale proposito che la parte interessata non ha dimostrato, nella pratica, in che modo e in che misura il mantenimento delle misure esistenti potrebbe provocare una crescita del prezzo del PET sul mercato dell'UE. 110. Occorre inoltre ribadire che, tenuto conto del livello relativamente basso di collaborazione all'inchiesta da parte degli utilizzatori, non sono disponibili informazioni tali da dimostrare che il mantenimento delle misure avrebbe effetti sproporzionati sugli utilizzatori. 111. Di conseguenza, sulla base delle informazioni disponibili, si ritiene che il mantenimento delle misure non avrebbe effetti eccessivamente negativi sul livello di prezzo del PET nell'UE; l'argomentazione relativa alle ripercussioni negative sugli utilizzatori avanzata dall'importatore è pertanto respinta. 112. La stessa parte interessata sostiene che la Commissione non ha valutato le ripercussioni del mantenimento delle attuali misure sulle società produttrici di imballaggi PET e che l'analisi dell'interesse dell'Unione è pertanto incompleta e inesatta. 113. Si ribadisce a questo proposito che in seguito all'apertura del presente riesame si sono manifestati solo sette utilizzatori e che le informazioni disponibili nel quadro del presente procedimento non hanno permesso di analizzare l'interesse di tale sottogruppo di utilizzatori nell'Unione. 114. Le osservazioni presentate dopo la comunicazione delle conclusioni, comprese le osservazioni delle società di imballaggio non sono state corroborate da elementi di prova (come risulta dai considerando 101 e 102) e non hanno potuto essere utilizzate per un'analisi più completa dell'industria dell'imballaggio. 5. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione 115. Tenuto conto dei fatti e delle considerazioni che precedono, si conclude che non esistono motivi validi per non mantenere in vigore le misure antidumping. H. MISURE ANTIDUMPING 116. Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure esistenti. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni successivamente alla divulgazione di queste informazioni. Si è tenuto conto di tutte le comunicazioni e di tutte le osservazioni se debitamente motivate. 117. Si conclude di conseguenza, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, che è opportuno mantenere le misure antidumping sulle importazioni di PET originario della RPC. Si ricorda che queste misure consistono in dazi specifici. 118. Le aliquote dei dazi antidumping applicate a titolo individuale cui fa riferimento il presente regolamento sono applicabili unicamente alle importazioni del prodotto in esame fabbricato dalle società in questione e, pertanto, dai soggetti giuridici specifici menzionati. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società, la cui ragione sociale e indirizzo non compaiano espressamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a "tutte le altre società". 119. Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote dei dazi antidumping applicate a titolo individuale per ciascuna società (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere trasmesse sollecitamente alla Commissione[12], corredandole di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione di eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e alle vendite per l'esportazione connesse, ad esempio, a tale cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti delle entità produttive o di vendita. Se del caso, il regolamento sarà modificato di conseguenza, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano dei dazi antidumping applicati a titolo individuale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 (1) È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g secondo la norma ISO 1628-5, attualmente classificato al codice NC 3907 60 20 e originario della Repubblica popolare cinese. (2) L'aliquota del dazio antidumping applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate è la seguente: Paese | Società | Dazio antidumping (EUR/t) | Codice addizionale TARIC | RPC | Sinopec Yizheng Chemical Fibre Company Ltd, | 184 | A505 | Changzhou Worldbest Radici Co. Ltd | 0 | A506 | Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd | 157 | A507 | Far Eastern Industries Shanghai Ltd, | 22 | A508 | Yuhua Polyester Co. Ltd. of Zhuhai, | 184 | A509 | Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd | 45 | A510 | Guangdong Kaiping Polyester Enterprises Group Co. e Guangdong Kaiping Chunhui Co. Ltd. | 184 | A511 | Yibin Wuliangye Group Push Co., Ltd. (Sichuan) e Yibin Wuliangye Group Import & Export Co., Ltd. (Sichuan) | 184 | A512 | Hubei Changfeng Chemical Fibres Industry Co. Ltd | 151 | A513 | Tutte le altre società | 184 | A999 | (3) Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o da pagare sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, a norma dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario[13], l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del paragrafo 2, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare. (4) Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il presidente [1] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51. [2] GU L 271 del 19.8.2004, pag. 1. [3] GU L 345 del 28.12.2005, pag. 11. [4] GU C 5 del 10.1.2009, pag. 3. [5] GU C 194 del 18.8.2009, pag. 9. [6] GU C 208 del 3.9.2009, pag. 12. [7] GU C 208 del 3.9.2009, pag. 7. [8] GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93. [9] GU L 254 del 29.9.2010, pag. 1. [10] GU L 254 del 29.9.2010, pag. 20. [11] GU L 134 dell'1.6.2010, pag. 25. [12] Commissione europea, direzione generale Commercio, direzione H, NERV-105, B-1049 Bruxelles [13] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.