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Document 52010PC0525
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on enforcement measures to correct excessive macroeconomic imbalances in the euro area
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro
/* COM/2010/0525 def. */
[pic] | COMMISSIONE EUROPEA | Bruxelles, 29.9.2010 COM(2010) 525 definitivo 2010/0279 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La comparsa di forti squilibri macroeconomici, tra cui forti e persistenti divergenze tendenziali a livello di competitività, si è rivelata estremamente dannosa per l'Unione europea e in particolare per l'euro quando è scoppiata la crisi. Negli anni precedenti alla crisi, il livello contenuto dei costi di finanziamento ha alimentato la cattiva allocazione delle risorse, dirigendole spesso verso usi scarsamente produttivi. In alcuni Stati membri ciò ha portato a livelli di consumo eccessivi, bolle immobiliari e accumulo del debito esterno e interno. Per questo motivo è importante mettere a punto una nuova procedura strutturata per la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici negativi in ciascuno Stato membro. Nella comunicazione e nella relazione dal titolo "UEM@10: successi e sfide di un decennio di Unione economica e monetaria"[1], la Commissione ha proposto un'ampia agenda politica, allo scopo di migliorare il funzionamento dell'UEM. Essa ha messo in rilievo, in particolare, la necessità di ampliare la sorveglianza economica per individuare e correggere gli squilibri macroeconomici già in fase precoce. Il rafforzamento della sorveglianza era considerato dalla Commissione come particolarmente giustificato in materia di competitività esterna e bilancia delle partite correnti, dove sono emerse forti divergenze tra gli Stati membri fin dall'introduzione dell'euro. Per affrontare tali sfide, nel luglio 2008 l'Eurogruppo ha convenuto di procedere ad un riesame periodico degli sviluppi in materia di competitività nell'area dell'euro, cosa che si è rivelata proficua. Europa 2020 è una strategia ambiziosa e completa verso una crescita economica dell'UE intelligente, sostenibile e inclusiva. Nel quadro della crisi, la strategia mette un nuovo accento sulle risposte da dare alle debolezze dell'Europa in materia di sorveglianza macrofinanziaria e alle sfide strutturali. Tenendo conto dell'importanza delle interazioni economiche e finanziarie all'interno dell'area dell'euro e del loro impatto sulla moneta unica, Europa 2020 lancia un appello per la creazione di un quadro politico specifico per l'area dell'euro per affrontare i grandi squilibri macroeconomici[2]. A questo scopo è necessario creare un meccanismo integrato nella legislazione che consenta di controllare le fonti degli squilibri macroeconomici e di garantire, in caso di necessità, l'adozione di misure correttive appropriate. È essenziale che l'azione preventiva e l'azione correttiva siano collegate, per evitare adeguamenti economici dolorosi nel caso in cui gli squilibri diventassero incontrollabili. 2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE Nel quadro di una crisi senza precedenti e al di là delle misure d'urgenza prese per gestire le necessità immediate, la Commissione ha reagito rapidamente, con un programma di riforme ambizioso e nel contempo realistico. Questo programma si è concretizzato in due comunicazioni al Parlamento europeo e al Consiglio, pubblicate rispettivamente il 12 maggio e il 30 giugno 2010. Scegliendo come canale di comunicazione documenti giuridici pubblici, la Commissione intendeva dimostrare il proprio impegno a favore del dialogo con gli Stati membri, con il Parlamento europeo e con tutte le altre parti interessate, avanzando allo stesso tempo proposte concrete. Nella comunicazione del 12 maggio 2010 la Commissione ha esposto un approccio fondato su più pilastri per rafforzare il coordinamento delle politiche economiche. La comunicazione insisteva sull'importanza di avvalersi pienamente degli strumenti di sorveglianza previsti dal trattato. Qualora necessario, gli strumenti esistenti devono essere modificati e integrati. La comunicazione chiedeva di assicurare un maggiore rispetto del patto di stabilità e crescita e di estendere la sorveglianza economica. Per raggiungere questo obiettivo, l'introduzione di un "semestre europeo" per il coordinamento delle politiche economiche consentirebbe agli Stati membri di beneficiare di un coordinamento precoce a livello europeo. La comunicazione ha infine esposto i principi sui quali deve fondarsi un quadro solido per la gestione delle crisi per gli Stati membri dell'area dell'euro. In generale, la maggior parte delle proposte erano applicabili a tutta l'UE. Per l'area dell'euro, tuttavia, erano previste norme più rigorose. Nel frattempo le tensioni sui mercati finanziari si sono acuite. Il 9 maggio 2010, sulla base di una proposta della Commissione, un Consiglio Ecofin straordinario ha deciso di istituire un meccanismo europeo di stabilizzazione e ha convenuto sulla necessità di un forte impegno a favore di un risanamento del bilancio accelerato, ove giustificato. Il 30 giugno 2010 la Commissione europea ha adottato una comunicazione aggiornata, nella quale ha precisato in maniera più dettagliata i principi della sorveglianza economica già illustrati nella comunicazione del 12 maggio, prestando particolare attenzione agli aspetti relativi all'attuazione e al rispetto delle regole ( enforcement ). La Commissione ha sottolineato che l'UE ha bisogno di una sorveglianza macroeconomica rafforzata a livello dei singoli paesi, che integri tutti i pertinenti settori della politica economica. Gli squilibri macroeconomici devono essere affrontati nel contesto della politica di bilancio e delle riforme attuate per stimolare la crescita nel quadro della strategia Europa 2020. Si propone che il rafforzamento della sorveglianza venga ancorato al concetto di "semestre europeo" e sia accompagnato da un insieme di sanzioni intese a prevenire o a correggere gli eccessi che possono mettere a rischio la stabilità finanziaria dell'UE e dell'area dell'euro. Sul piano del bilancio devono essere rafforzate sia la parte preventiva che la parte correttiva del patto di stabilità e crescita. La Commissione ha inoltre presentato un piano generale per correggere gli squilibri macroeconomici tra gli Stati membri. Con le suddette comunicazioni la Commissione ha contribuito ai lavori della task force sulla governance economica presieduta dal presidente del Consiglio europeo e istituita dal Consiglio europeo di marzo. La task force ha riconosciuto che gli squilibri costituiscono un problema particolare, soprattutto per gli Stati membri dell'area dell'euro. È stata riconosciuta la necessità di un monitoraggio più accurato degli sviluppi macroeconomici per mezzo di un numero ristretto di indicatori chiave, in particolare avvalendosi di un meccanismo di allerta. Nel complesso la task force ha convenuto che la sorveglianza macroeconomica deve procedere in parallelo con la sorveglianza di bilancio, a titolo del patto di stabilità e crescita. Il Consiglio europeo ha seguito da vicino il lavoro della task force. Le conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno, che ha approvato la messa a punto di un "quadro di controllo" ( scoreboard ) per l'individuazione precoce di tendenze insostenibili o pericolose, contenevano i primi orientamenti. Le conclusioni del Consiglio europeo del 16 settembre 2010 hanno accolto con favore la messa a punto di un nuovo quadro di sorveglianza macroeconomica inteso a monitorare e a correggere in tempo utile gli squilibri e le divergenze di competitività non sostenibili. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Il meccanismo completo di prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici è composto di due progetti di proposta di regolamento. La prima proposta delinea la procedura per gli squilibri eccessivi, mentre la seconda si incentra sulle misure esecutive per la loro correzione. Entrambe sono descritte, in successione, nella presente relazione. La prima proposta mira a fornire un quadro per l'individuazione e la correzione degli squilibri macroeconomici, comprese le tendenze della competitività, che si sta deteriorando. Essa integra pertanto il processo di sorveglianza macrostrutturale per paese previsto dalla strategia Europa 2020. La procedura per gli squilibri eccessivi è un elemento completamente nuovo nel processo di sorveglianza economica. Essa comprende una valutazione periodica dei rischi di squilibri, che prevede un meccanismo di allerta e regole che consentono un'azione correttiva in caso di squilibri macroeconomici negativi che vanno al di là della politica di bilancio. La procedura per gli squilibri eccessivi si applica a ciascuno Stato membro. La sorveglianza inizia con un meccanismo di allerta inteso a individuare gli Stati membri che presentano un livello di squilibri macroeconomici potenzialmente problematico. Il meccanismo di allerta consiste in un quadro di controllo (articolo 3) integrato da un'analisi critica. Il quadro di controllo è trasparente, ragionevolmente semplice e fondato su una logica economica. A tale scopo, un insieme di indicatori mira a garantire l'individuazione tempestiva degli squilibri che emergono in diversi settori dell'economia. L'insieme di tali indicatori dovrebbe essere sufficientemente ampio da coprire tutti i possibili casi di squilibri gravi ed essere sufficientemente sensibile da individuare gli squilibri in fase precoce. Il quadro di controllo comprende diversi indicatori per ciascuno Stato membro. Per ciascun indicatore sono precisate e annunciate soglie di allerta, per rafforzare la trasparenza e l'obbligo di rendicontazione. Per alcuni indicatori le soglie sono simmetriche e individuano sia i livelli eccessivamente alti che quelli eccessivamente bassi della variabile. È comunque importante tenere presente che gli indicatori non devono essere considerati né come obiettivi politici né come strumenti politici. Ad esempio, un disavanzo delle partite correnti del 3% può essere considerato accettabile in un paese in fase di convergenza caratterizzato da un forte bisogno di investimento, ma non in un paese più avanzato caratterizzato dal rapido invecchiamento della popolazione. Le soglie dovrebbero pertanto essere considerate valori indicativi intesi a guidare la valutazione, ma non dovrebbero essere interpretate in maniera meccanica. Dovrebbero essere integrate da un'analisi economica e da una valutazione tecnica per paese. La Commissione pubblica gli indicatori che compongono il quadro di controllo, i valori di ciascuno di essi e le metodologie applicate per il loro calcolo in un documento distinto, per garantire la piena trasparenza circa il funzionamento del meccanismo di allerta. La composizione del quadro di controllo può mutare nel tempo, in funzione dell'evoluzione dei rischi per la stabilità macroeconomica o della disponibilità di nuovi dati. Molto probabilmente gli indicatori saranno sia esterni che interni. La misura della posizione con l'estero (ad esempio le partite correnti e il debito esterno) e la competitività in termini di prezzi o di costi (ad esempio i tassi di cambio effettivi reali) faciliteranno l'individuazione degli squilibri esterni. L'uso di indicatori interni (ad esempio il debito del settore privato e pubblico) è giustificato dal fatto che gli squilibri esterni hanno necessariamente contropartite interne. Il monitoraggio di indicatori interni può anche essere giustificato in sé, dato che gli squilibri interni possono avere ripercussioni su altri Stati membri, in particolare attraverso il contagio finanziario. Insieme, questi indicatori forniranno gran parte dei dati analitici necessari per una valutazione preliminare di possibili squilibri. La Commissione pubblica regolarmente i risultati del quadro di controllo, insieme a una relazione che metterà in prospettiva tutti i segnali potenzialmente contraddittori che emergeranno dai vari indicatori (articolo 4). Sulla base di tutte le informazioni disponibili, la Commissione redige una lista di Stati membri per i quali si ritiene che sussista un rischio di squilibri. Discussioni preliminari sull'argomento in seno al Consiglio e all'Eurogruppo consentono alla Commissione di ottenere un feedback adeguato da parte degli Stati membri e di garantire la trasparenza delle proprie delibere. A seguito di tali discussioni, per gli Stati membri per i quali il meccanismo di allerta evidenzia possibili squilibri o un rischio di squilibri, la Commissione procede a un esame approfondito specifico per paese (articolo 5). Questo esame approfondito consiste in uno studio dettagliato dei problemi sottostanti nello Stato membro in questione e può essere condotta, se del caso, congiuntamente a missioni di sorveglianza nel paese interessato. Si tiene conto di ogni allerta precoce o raccomandazione del comitato europeo per il rischio sistemico, oltre che delle intenzioni politiche dello Stato membro interessato contenute nel programma di stabilità/convergenza e nel programma nazionale di riforma. Da questo esame approfondito svolto dalla Commissione possono risultare tre diversi scenari, come previsto dagli articoli 6 e 7: - se la Commissione ritiene che gli squilibri macroeconomici non comportino problemi, non propone ulteriori misure. - Se la Commissione, a seguito dell'esame approfondito, ritiene che esistano squilibri macroeconomici (o un rischio di squilibrio), raccomanda al Consiglio di adottare le raccomandazioni preventive necessarie nei confronti dello Stato membro interessato, ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, del trattato. Compatibilmente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche e a seconda della natura dello squilibrio, le raccomandazioni preventive possono affrontare diversi aspetti della politica economica. - Se dall'esame approfondito emergono gravi squilibri o squilibri che mettono a rischio il buon funzionamento dell'Unione economica e monetaria in un dato Stato membro, il Consiglio può, su raccomandazione della Commissione, adottare raccomandazioni sulla base dell'articolo 121, paragrafo 4, del trattato, dichiarando l'esistenza di uno squilibrio eccessivo e raccomandando allo Stato membro interessato di avviare un'azione correttiva entro un termine specificato e di esporre le misure previste in un piano d'azione correttivo. Gli Stati membri con squilibri eccessivi ai sensi della procedura per gli squilibri eccessivi saranno assoggettati ad una più forte pressione dagli altri Stati membri. Le raccomandazioni formulate nel quadro della procedura per gli squilibri eccessivi dovrebbero essere rese pubbliche ed essere più dettagliate e più prescrittive rispetto alle raccomandazioni preventive di cui all'articolo 6. A seconda della natura dello squilibrio, le prescrizioni politiche potrebbero potenzialmente affrontare aspetti della politica di bilancio, salariale, macrostrutturale e macroprudenziale sotto il controllo delle autorità nazionali. Dopo l'apertura di una procedura per gli squilibri eccessivi, lo Stato membro interessato ha l'obbligo di adottare un piano d'azione correttivo entro un termine specifico, conformemente all'articolo 8, allo scopo di definire una tabella di marcia per l'attuazione delle misure politiche. Il piano d'azione correttivo confermerà la determinazione dello Stato membro interessato a lavorare per correggere i propri squilibri. Il Consiglio valuta il piano d'azione entro due mesi dalla sua presentazione e sulla base di una relazione della Commissione. Se il piano d'azione viene ritenuto sufficiente, il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, adotta un parere, nel quale lo sostiene. Se le azioni adottate o previste nel quadro del piano d'azione correttivo o il loro calendario di attuazione vengono ritenuti insufficienti per attuare le raccomandazioni, il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, invita lo Stato membro interessato a modificare il proprio piano d'azione correttivo entro un nuovo termine. La flessibilità della procedura dovrebbe consentire al Consiglio di stabilire, all'atto della formulazione delle raccomandazioni nel quadro della procedura per gli squilibri eccessivi, un termine adeguato, tenendo conto della gravità e dell'urgenza degli squilibri e della capacità delle politiche di affrontare la situazione. A differenza di quanto accade per la politica di bilancio, i governi nazionali non hanno il controllo diretto su tutte le leve politiche per correggere gli squilibri macroeconomici. Inoltre, le politiche correttive possono avere un effetto tardivo sugli squilibri, a seconda della natura di questi ultimi. Ad esempio, nel corso dei dieci anni precedenti la crisi del 2008, gli Stati membri dell'area dell'euro hanno sempre evidenziato divergenze nella posizione concorrenziale e nella bilancia delle partite correnti. La correzione degli squilibri di competitività e degli squilibri esterni richiede cambiamenti significativi in materia di prezzi e di costi relativi nonché di ridistribuzione della domanda e dell'offerta tra il settore dei beni non commerciabili nei mercati internazionali ( non tradable ) e il settore delle esportazioni. L'economia di molti Stati membri dell'area dell'euro è caratterizzata da un livello di rigidità relativamente elevato sui mercati del lavoro e dei prodotti che, in assenza di riforme appropriate, probabilmente prolungherà il periodo di aggiustamento. In ogni caso la Commissione controlla l'attuazione dell'azione correttiva da parte degli Stati membri interessati, che devono presentare relazioni periodiche sui progressi compiuti, come previsto dall'articolo 9. Se la situazione economica dovesse cambiare, le raccomandazioni nel quadro della procedura per gli squilibri eccessivi possono essere modificate sulla base di una raccomandazione della Commissione. Sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio stabilisce se lo Stato membro interessato ha adottato le misure correttive raccomandate. Le condizioni di questa valutazione sono stabilite nell'articolo 10. Se il Consiglio decide che lo Stato membro interessato ha intrapreso un'azione appropriata, la procedura viene sospesa. Ciò significa che lo Stato membro ha compiuto progressi soddisfacenti nell'azione correttiva. È tuttavia possibile che tra l'adozione dell'azione correttiva ed i suoi effetti trascorra un lungo lasso di tempo. La correzione degli squilibri macroeconomici potrebbe pertanto necessitare molto tempo. Lo Stato membro interessato è tenuto a presentare relazioni periodiche ed è soggetto a sorveglianza fino a quando la procedura per gli squilibri eccessivi non sarà chiusa. Un'azione correttiva sostenuta e proficua contribuisce, nel tempo, ad eliminare gli squilibri. Come disposto dall'articolo 11, la procedura per gli squilibri eccessivi viene chiusa quando il Consiglio conclude, sulla base di una raccomandazione della Commissione, che lo Stato membro non presenta più squilibri eccessivi. Se lo Stato membro interessato non ha intrapreso un'azione correttiva adeguata, resta soggetto alla procedura per gli squilibri eccessivi. Il Consiglio deve allora adottare raccomandazioni rivedute con un nuovo termine, probabilmente più breve, entro il quale lo Stato membro deve intraprendere un'azione correttiva. Per gli Stati membri dell'area dell'euro, il dispositivo per garantire il rispetto delle regole potrebbe, in ultima analisi, condurre alle ammende descritte nel regolamento sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro. Inoltre, un'osservanza non sufficiente delle raccomandazioni basate sulla sorveglianza degli squilibri potrebbe anche essere ritenuta una circostanza aggravante nella valutazione della situazione di bilancio a titolo del patto di stabilità e crescita, cosa che creerebbe sinergie tra vari aspetti delle politiche a livello di enforcement . La seconda proposta di regolamento riguarda le misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi e accompagna il regolamento sulla procedura per gli squilibri eccessivi, prestando particolare attenzione agli Stati membri dell'area dell'euro. La proposta specifica che se uno Stato membro omette ripetutamente di dare seguito alle raccomandazioni del Consiglio intese a correggere gli squilibri macroeconomici, deve pagare un'ammenda annuale, fino a quando il Consiglio non avrà stabilito che esso ha adottato misure correttive. Per ripetuta omissione si intende il mancato allineamento alle raccomandazioni del Consiglio nei nuovi termini stabiliti conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (…). Lo Stato membro deve inoltre pagare un'ammenda annuale se omette ripetutamente di presentare al Consiglio ed alla Commissione un piano d'azione correttivo sufficiente a dare seguito alle raccomandazioni del Consiglio. In questo caso, per ripetuta omissione si intende la mancata presentazione di un piano d'azione sufficiente nei termini stabiliti conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (…). L'ammenda annuale rappresenta per gli Stati membri dell'area dell'euro l'incentivo necessario per dare seguito alle raccomandazioni o per elaborare un piano d'azione correttivo sufficiente, anche dopo il pagamento della prima ammenda. Per garantire parità di trattamento tra gli Stati membri, l'ammenda dovrebbe essere identica per tutti gli Stati membri dell'area dell'euro, e pari allo 0,1% del PIL dello Stato membro interessato nell'anno precedente. Di norma, la Commissione propone l'ammenda massima prevista. La sua proposta sarà ritenuta adottata a meno che il Consiglio non decida il contrario a maggioranza qualificata entro dieci giorni dall'adozione della sua proposta da parte della Commissione. Il Consiglio può modificare la proposta della Commissione deliberando all'unanimità, conformemente all'articolo 293, paragrafo 1, del trattato. Il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, può decidere di annullare o di ridurre l'ammenda. La Commissione potrebbe presentare una proposta in tal senso, dopo aver valutato una richiesta motivata da parte dello Stato membro interessato, cosa che invertirebbe l'onere della prova per l'applicazione della sanzione. La Commissione potrebbe inoltre fare una proposta in questo senso, sulla base di circostanze economiche eccezionali, ai sensi del patto di stabilità e crescita (regolamento (CE) n. 1467/97). Le decisioni del Consiglio relative a tali ammende sono prese esclusivamente dai membri che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro. Non si terrà conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro interessato dalle decisioni. Le ammende previste dalla presente proposta di regolamento costituiscono altre entrate, ai sensi dell'articolo 311 del trattato. Conformemente alla pratica stabilita nella parte correttiva del patto di stabilità e crescita (regolamento (CE) n. 1467/97), queste entrate sono ripartite tra gli Stati membri la cui moneta è l'euro e che non sono oggetto di una procedura per gli squilibri eccessivi ai sensi del regolamento (…) né di una procedura per i disavanzi eccessivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1467/97, proporzionalmente alla loro quota del reddito nazionale lordo totale degli Stati membri ammissibili. 2010/0279 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 136, in combinato disposto con l'articolo 121, paragrafo 6, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[3], deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue: (1) Il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri all'interno dell'Unione, previsto dal Trattato, dovrebbe comportare il rispetto di alcuni principi fondamentali: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane, bilancia dei pagamenti sostenibile. (2) È necessario costruire sull'esperienza acquisita nel primo decennio di funzionamento dell'Unione economica e monetaria. (3) In particolare, la sorveglianza delle politiche economiche degli Stati membri dovrebbe essere estesa al di là della sorveglianza di bilancio, per prevenire squilibri macroeconomici eccessivi e per aiutare gli Stati membri interessati a mettere a punto piani correttivi prima che le divergenze si consolidino. L'estensione della sorveglianza delle politiche economiche dovrebbe andare di pari passo con il rafforzamento della sorveglianza di bilancio. (4) Per contribuire a correggere tali squilibri, è necessaria una procedura stabilita nella legislazione. (5) È opportuno integrare la sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121, paragrafi 3 e 4 del trattato con norme specifiche per l'individuazione, la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici. La procedura dovrebbe essere integrata nel ciclo annuale di sorveglianza multilaterale. (6) L'applicazione del regolamento (UE) n. […/…][4] dovrebbe essere rafforzata introducendo ammende per gli Stati membri la cui moneta è l'euro in caso di ripetuta inosservanza delle raccomandazioni intese a correggere gli squilibri macroeconomici eccessivi. (7) Gli squilibri macroeconomici possono generare fluttuazioni indebite delle entrate e delle spese pubbliche nel corso di tutto il ciclo economico, cosa che incide sulle cifre principali e falsa gli elementi di cui tener conto nella pianificazione e nelle decisioni in materia di bilancio. Scelte inadeguate in materia di politica di bilancio, fondate su tendenze distorte, possono indebolire e addirittura compromettere la sostenibilità delle finanze pubbliche. Se incontrollati, gli squilibri di bilancio e altri squilibri macroeconomici possono rafforzarsi a vicenda e addirittura mettere a repentaglio il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria. È questo il motivo per cui un sistema di correzione degli squilibri macroeconomici dovrebbe contribuire alla disciplina di bilancio degli Stati membri la cui moneta è l'euro. (8) Ripetuti episodi di inosservanza delle raccomandazioni del Consiglio intese a correggere gli squilibri macroeconomici eccessivi dovrebbero, di norma, essere soggetti ad un'ammenda annuale, applicabile fino a quando il Consiglio avrà stabilito che lo Stato membro ha attuato misure correttive per conformarsi alle sue raccomandazioni. (9) Inoltre, la reiterata mancata elaborazione, da parte di uno Stato membro, di un piano d'azione correttivo per dare seguito alle raccomandazioni del Consiglio dovrebbe, di norma, essere soggetta ad un'ammenda annuale, applicabile fino a quando il Consiglio avrà stabilito che lo Stato membro in questione ha elaborato un piano d'azione correttivo che tiene adeguatamente conto delle sue raccomandazioni. (10) Per garantire parità di trattamento tra gli Stati membri, l'ammenda dovrebbe essere identica per tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, e pari allo 0,1% del PIL dello Stato membro interessato nell'anno precedente. (11) La procedura per l'applicazione delle ammende agli Stati membri che non adottano misure efficaci per correggere gli squilibri macroeconomici dovrebbe essere concepita in modo tale da far sì che l'applicazione dell'ammenda agli Stati membri interessati rappresenti la regola e non l'eccezione. (12) Gli importi raccolti tramite le ammende dovrebbero essere distribuiti tra gli Stati membri la cui moneta è l'euro che non sono oggetto di una procedura per gli squilibri eccessivi né hanno un disavanzo eccessivo. (13) Il potere di adottare decisioni individuali per l'applicazione dell'ammenda prevista dal presente regolamento dovrebbe essere conferito al Consiglio. Nel quadro del coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri condotta in seno al Consiglio conformemente all'articolo 121, paragrafo 1, del trattato, queste decisioni individuali fanno parte integrante del seguito dato alle misure adottate dal Consiglio conformemente all'articolo 121 del trattato e al regolamento (UE) n. […/…]. (14) Dato che il presente regolamento contiene norme generali intese a garantire l'effettiva applicazione del regolamento (UE) n. […/…], esso dovrebbe essere adottato conformemente alla procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 121, paragrafo 6, del trattato. (15) Dato che un quadro efficace per l'individuazione e la prevenzione degli squilibri macroeconomici non può essere adeguatamente realizzato dagli Stati membri a causa delle forti interazioni commerciali e finanziarie esistenti tra di loro nonché dell'impatto delle politiche economiche nazionali sull'Unione e sull'intera area dell'euro, e visto che tale quadro può essere realizzato più adeguatamente a livello UE, l'UE può adottare misure in conformità con il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione 1. Il presente regolamento stabilisce un sistema di ammende volto a garantire l'effettiva correzione degli squilibri macroeconomici nell’area dell’euro. 2. Il presente regolamento si applica agli Stati membri la cui moneta è l’euro. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. […/…]. Si applica inoltre la seguente definizione: - per “circostanze economiche eccezionali” si intendono circostanze in cui il superamento del valore di riferimento da parte del disavanzo pubblico è considerato eccezionale ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del trattato e del regolamento (CE) n. 1467/97[5]. Articolo 3 Ammende 1. Su proposta della Commissione, il Consiglio impone il pagamento di un’ammenda annuale nel caso in cui: 1. siano state impartite due scadenze successive in conformità all’articolo 7, paragrafo 2 e all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. […/…], e il Consiglio abbia concluso, conformemente all'articolo 10, paragrafo 4 del predetto regolamento, che lo Stato membro interessato non ha ancora adottato le misure correttive raccomandate, oppure qualora 2. siano state impartite due scadenze successive in conformità all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. […/…], e il Consiglio abbia concluso, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, di detto regolamento, che lo Stato membro interessato ha nuovamente presentato un piano di misure correttive insufficiente. La decisione è considerata adottata dal Consiglio a meno che quest’ultimo, con voto a maggioranza qualificata, non decida di respingere la proposta entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Il Consiglio può modificare la proposta in conformità all’articolo 293, paragrafo 1, del trattato. 2. L’ammontare dell’ammenda annuale proposta dalla Commissione è pari allo 0,1% del PIL realizzato nell’anno precedente dallo Stato membro interessato. 3. In deroga al paragrafo 2 la Commissione, sulla base di circostanze economiche eccezionali o a seguito di una richiesta motivata dello Stato membro interessato rivoltale entro dieci giorni dall’adozione delle conclusioni del Consiglio di cui al paragrafo 1, può proporre di ridurre l’importo dell’ammenda o di annullarla. 4. Qualora uno Stato membro abbia pagato un’ammenda annuale per un determinato anno civile e successivamente il Consiglio concluda, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […/…], che lo Stato membro interessato ha adottato le misure correttive raccomandate nel corso dell’anno in questione, l’ammenda pagata per quell’anno è restituita allo Stato membro pro rata temporis . Articolo 4 Distribuzione delle ammende Le ammende riscosse in conformità all’articolo 3 del presente regolamento costituiscono altre entrate di cui all’articolo 311 del trattato e sono distribuite, in proporzione della rispettiva quota nel reddito nazionale lordo globale degli Stati membri ammissibili, vale a dire tra gli Stati membri la cui moneta è l’euro che non siano oggetto di una procedura per gli squilibri eccessivi ai sensi del regolamento (UE) n. […/…] e che non si trovino in situazione di disavanzo eccessivo, determinato secondo l’articolo 126, paragrafo 6, del trattato. Articolo 5 Votazione in seno al Consiglio Solo i membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri la cui moneta è l’euro prendono parte al voto delle misure di cui all’articolo 3 e il Consiglio delibera senza tenere conto del voto del membro rappresentante lo Stato membro interessato. Per maggioranza qualificata dei membri del Consiglio di cui al precedente paragrafo s’intende quella definita conformemente all’articolo 238, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Articolo 6 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il presidente Il presidente [1] European Economy n. 2/2008, Commissione europea, DG Affari economici e finanziari. [2] La Commissione si è già espressa più volte a favore di un coordinamento più forte e più ampio nell'area dell'euro, anche nella dichiarazione annuale 2009 sull'area dell'euro e nella comunicazione del 2008 dal titolo "UEM@10: successi e sfide di un decennio di Unione economica e monetaria". [3] GU C, pag. [4] GU L […] del […], pag. […]. [5] GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.