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Document 52010PC0498

    Proposta di REGOLAMENTO (UE) N. …/… DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione

    /* COM/2010/0498 def. - COD 2010/0256 */

    52010PC0498

    Proposta di REGOLAMENTO (UE) N. …/… DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione /* COM/2010/0498 def. - COD 2010/0256 */


    [pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

    Bruxelles, 24.9.2010

    COM(2010) 498 definitivo

    2010/0256 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO (UE) N. …/… DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione

    RELAZIONE

    L'ADEGUAMENTO AL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (TFUE)

    Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce una chiara distinzione tra le competenze delegate alla Commissione al fine di adottare atti non legislativi (atti delegati) di portata generale, che completano o modificano alcuni elementi non essenziali di un atto legislativo, enunciate all'articolo 290, e le competenze conferite alla Commissione al fine di adottare atti di esecuzione, enunciate all'articolo 291.

    Per quanto concerne gli atti delegati, il legislatore delega alla Commissione il potere di adottare misure "quasi legislative". Per gli atti di esecuzione, invece, il contesto è assai diverso. In effetti gli Stati membri sono responsabili in primo luogo dell'esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione europea. Tuttavia, se l'applicazione di un atto legislativo richiede condizioni di esecuzione uniformi, la Commissione è tenuta a stabilire tali condizioni.

    L'operazione di adeguamento del regolamento (CE) n. 247/2006 alle nuove norme del trattato è basata sulla classificazione in poteri delegati e in poteri di esecuzione delle disposizioni adottate dalla Commissione in applicazione del suddetto regolamento (regolamento (CE) n. 793/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio).

    L'elaborazione di un progetto di proposta per la rifusione del regolamento (CE) n. 247/2006 ha fatto seguito a detta operazione. Questo progetto assegna al legislatore il potere di stabilire gli elementi essenziali di un regime specifico concernente taluni prodotti agricoli delle regioni ultraperiferiche, al fine di ovviare alle difficoltà causate dall’ultraperifericità (il cosiddetto "regime POSEI"). Gli orientamenti complessivi di questo regime e i principi generali che lo sottendono sono stabiliti dal legislatore. Pertanto il legislatore definisce gli obiettivi delle misure introdotte da questo specifico regime e i principi in materia di programmazione, di compatibilità e di coerenza con le altre politiche dell'Unione. Il legislatore stabilisce inoltre i principi relativi all'istituzione di un regime di titoli e all'applicazione di sanzioni, riduzioni ed esclusioni e prevede la creazione di un simbolo grafico POSEI.

    In conformità all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il legislatore affida alla Commissione il compito di completare o modificare determinati elementi non essenziali. Mediante un atto delegato la Commissione può pertanto stabilire gli elementi complementari necessari all'efficace funzionamento del regime definito dal legislatore. Quindi la Commissione adotta mediante atto delegato le condizioni per l'iscrizione degli operatori nel registro dei titoli e, se necessario in considerazione della situazione economica, impone la costituzione di una cauzione per il rilascio dei titoli (articolo 11, paragrafo 2). Inoltre il legislatore delega alla Commissione il potere di adottare misure intese ad istituire la procedura per l'adozione delle modifiche dei programmi (articolo 6, paragrafo 3), alle condizioni di trasformazione (articolo 13, paragrafo 6), alle condizioni di fissazione dell'importo dell'aiuto (articoli 18, paragrafo 4, 23, paragrafo 3, e 29, paragrafo 4), le condizioni per l'esenzione dai dazi all'importazione (articolo 26, paragrafo 2), le condizioni applicabili al diritto di utilizzare il simbolo grafico (articolo 20, paragrafo 3), e le sanzioni (articolo 17, paragrafo 2).

    In conformità all'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri sono incaricati dell'attuazione del regime definito dal legislatore. Sembra tuttavia necessario garantire un'esecuzione uniforme del regime POSEI negli Stati membri al fine di evitare distorsioni della concorrenza o discriminazioni tra gli operatori. Di conseguenza, il legislatore conferisce alla Commissione competenze di esecuzione, in conformità all'articolo 291, paragrafo 2, del trattato, per quanto riguarda in particolare le condizioni uniformi in base alle quali i prodotti oggetto del regime specifico di approvvigionamento entrano, escono e circolano nelle regioni ultraperiferiche (articoli 11, paragrafo 3, 13 paragrafo 2, lettera a), 13 paragrafo 2, lettera b), 13, paragrafo 3, 26, paragrafo 1 e 28, paragrafo 2), le condizioni uniformi di attuazione dei programmi (articoli 6, paragrafo 2, 18, paragrafo 3, 20, paragrafo 4 e 29, paragrafo 3), nonché l'inquadramento generale dei controlli che devono essere attuati dagli Stati membri (articoli 7, 12, paragrafo 2, e 17, paragrafo 1).

    MODIFICHE SOSTANZIALI

    Il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, è stato oggetto di numerose modifiche in seguito all'adozione, il 30 gennaio 2006, e per motivi di chiarezza si propone pertanto di procedere alla sua rifusione.

    Inoltre, l'evoluzione della normativa comunitaria e l'esecuzione pratica del presente regolamento che hanno fatto seguito alla sua adozione impongono di modificare anche alcune disposizioni da questo previste e di ristrutturare il testo legislativo per adattarlo meglio alla realtà del regime POSEI nel settore dell'agricoltura.

    Questo nuovo regolamento illustra più esplicitamente i principali obiettivi del regime, alla cui realizzazione devono contribuire (cfr. articolo 2) le misure specifiche a favore dell'agricoltura nelle regioni ultraperiferiche.

    La sua nuova struttura sottolinea il ruolo fondamentale dei programmi di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità (programmi POSEI), che sono ora definiti per ciascuna regione ultraperiferica al livello più adeguato e coordinati dai rispettivi Stati membri. Questi programmi riguardano i due aspetti fondamentali di POSEI, in particolare il regime specifico d'approvvigionamento e le misure specifiche a favore delle produzioni locali (articolo 3).

    Al testo del regolamento sono state apportate altre modifiche di secondaria importanza, in particolare:

    1. è stata precisata la procedura concernente la presentazione alla Commissione dei programmi e delle relative modifiche da approvare, in modo da renderla più coerente con la pratica corrente e con la necessità di rendere più flessibile ed efficace l'adeguamento dei programmi alle effettive esigenze dell'agricoltura e dell'approvvigionamento in prodotti essenziali delle regioni ultraperiferiche (articolo 6);

    2. all'articolo 10 è stata indicata l'opportunità di elaborare il regime specifico di approvvigionamento per ciascuna regione in funzione della produzione agricola locale, dato che questa non deve essere limitata nel suo sviluppo da aiuti all'approvvigionamento troppo elevati per prodotti che sono ottenuti anche sul posto. Questa disposizione è considerata necessaria per rendere obbligatoria la compatibilità tra i due strumenti del POSEI.

    3. La possibilità di rispedire prodotti trasformati in loco a partire da prodotti di base che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, senza rimborsare l'aiuto, limitata ai prodotti spediti delle Azzorre verso Madera o viceversa e da Madera verso le isole Canarie o viceversa, è estesa anche ai dipartimenti francesi d'oltremare (articolo 13, paragrafo 2, lettera e)).

    4. Per garantire un'efficace gestione di bilancio, gli Stati membri devono indicare nei rispettivi programmi l'elenco degli aiuti che costituiscono pagamenti diretti (articolo 18, paragrafo 2, lettera d)).

    5. È inoltre utile indicare come è definito l'importo dell'aiuto per le misure a favore delle produzioni agricole locali, cosa in precedenza non specificata nell'atto di base (articolo 18, paragrafo 2, lettere e) e f)).

    6. In conclusione, la dotazione finanziaria decisa per ciascun programma nazionale è quella corrispondente agli esercizi finanziari 2011 e successivi. Il massimale concernente il finanziamento del regime specifico di approvvigionamento per la Francia e il Portogallo è stato invece aumentato del 20% (articolo 29, paragrafo 3), sulla base delle conclusioni della prima relazione sull'impatto della riforma POSEI del 2006, presentata al Parlamento europeo e al Consiglio nel 2010.

    Il regolamento non modifica le fonti di finanziamento e neppure l’intensità del sostegno comunitario.

    2010/0256 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO (UE) N. …/… DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del …

    recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 42, primo comma, e l’articolo 43, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione[1],

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],

    visto il parere del Comitato delle regioni,[3]

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [4],

    considerando quanto segue:

    7. Il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione[5], ha previsto misure specifiche nel settore in questione al fine di ovviare alle difficoltà causate dalla particolare situazione delle regioni ultraperiferiche dell'Unione menzionate all'articolo 349 del trattato. Queste misure sono state concretizzate prevedendo per ciascuna regione programmi di sostegno, che costituiscono uno strumento essenziale per l'approvvigionamento di prodotti agricoli di dette regioni. In occasione delle nuove modifiche che risultano necessarie e in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è necessario abrogare il regolamento (CE) n. 247/2006 e sostituirlo con un nuovo testo.

    8. È opportuno definire gli obiettivi fondamentali che il regime a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione contribuisce a realizzare.

    9. Occorre precisare il contenuto dei programmi di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità (in prosieguo "programmi POSEI") che, in applicazione del principio di sussidiarietà, gli Stati membri interessati devono stabilire al livello geografico più adeguato e sottoporre alla Commissione per approvazione.

    10. Per conseguire meglio gli obiettivi del regime a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, i programmi POSEI devono includere misure che garantiscano l'approvvigionamento di prodotti agricoli nonché la conservazione e lo sviluppo delle produzioni agricole locali. Occorre armonizzare il livello di programmazione delle regioni interessate e rendere sistematico l'approccio di partenariato tra la Commissione e gli Stati membri.

    11. In applicazione del principio di sussidiarietà e in una prospettiva di flessibilità, fattori su cui è basato l'approccio in materia di programmazione adottato per il regime a favore delle regioni ultraperiferiche, le autorità designate dallo Stato membro possono proporre modifiche da apportare al programma per adattarlo alla realtà delle regioni ultraperiferiche. Nella stessa prospettiva, la procedura per modificare i programmi deve essere adeguata al livello pertinente per ciascun tipo di modifica.

    12. Per garantire l'approvvigionamento di prodotti agricoli essenziali delle regioni ultraperiferiche e per ovviare ai costi aggiuntivi causati dall’ultraperifericità di dette regioni, è opportuno istituire un regime specifico di approvvigionamento. In effetti, la particolare situazione geografica delle regioni ultraperiferiche rispetto alle fonti di approvvigionamento di prodotti essenziali, al consumo umano, alla trasformazione o in quanto fattori di produzione agricoli, impone in queste regioni costi aggiuntivi di trasporto. Inoltre altri fattori oggettivi collegati alla condizione di ultraperifericità, in particolare l'insularità e le ridotte superfici agricole, impongono agli operatori e ai produttori delle regioni ultraperiferiche vincoli supplementari che ostacolano gravemente le loro attività. Tali svantaggi possono essere mitigati diminuendo il prezzo di detti prodotti essenziali.

    13. A tal fine è opportuno esentare, in deroga all'articolo 28 del trattato, le importazioni di taluni prodotti agricoli provenienti da paesi terzi dai dazi d'importazione applicabili. Per tener conto della loro origine e del trattamento doganale per essi stabilito dalle disposizioni legislative dell'Unione, ai fini della concessione dei vantaggi previsti dal regime specifico di approvvigionamento è opportuno equiparare i prodotti che sono stati oggetto di perfezionamento attivo o di deposito doganale nel territorio doganale dell'Unione ai prodotti importati direttamente.

    14. Per realizzare efficacemente l'obiettivo di ridurre i prezzi nelle regioni ultraperiferiche e di ovviare ai costi aggiuntivi causati dall’ultraperifericità, salvaguardando nel contempo la competitività dei prodotti dell'Unione, è opportuno concedere aiuti per la fornitura di prodotti dell'Unione nelle regioni ultraperiferiche. Tali aiuti dovrebbero tenere conto dei costi aggiuntivi di trasporto verso le regioni ultraperiferiche e dei prezzi praticati all’esportazione verso i paesi terzi nonché, nel caso di fattori di produzione agricoli o di prodotti destinati alla trasformazione, dei costi aggiuntivi dovuti all’ultraperifericità, in particolare all’insularità e alla superficie ridotta.

    15. Al fine di evitare speculazioni che danneggerebbero gli utilizzatori finali nelle regioni ultraperiferiche, occorre precisare che soltanto i prodotti di qualità sana, leale e mercantile possono beneficiare del regime specifico di approvvigionamento.

    16. Occorre prevedere norme per il funzionamento del regime, con riguardo in particolare all'istituzione di un registro degli operatori e di un sistema di titoli che tenga conto delle disposizioni previste in materia agli articoli 130 e 161 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)[6].

    17. I requisiti in materia di sorveglianza delle operazioni che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento impongono l'attuazione di controlli amministrativi per i prodotti in questione, in occasione della loro importazione o introduzione nelle regioni ultraperiferiche nonché della loro esportazione o spedizione a partire da dette regioni. Inoltre, per realizzare gli obiettivi del regime specifico di approvvigionamento, i vantaggi economici di detto regime devono ripercuotersi a livello dei costi di produzione e determinare una riduzione dei prezzi fino allo stadio dell'utilizzatore finale. Essi dovrebbero essere pertanto concessi solo a condizione che abbiano un impatto effettivo e che siano attuati gli opportuni controlli.

    18. Poiché i quantitativi oggetto del regime specifico di approvvigionamento sono limitati al fabbisogno di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche, il sistema non nuoce al corretto funzionamento del mercato interno. Inoltre i vantaggi economici del regime specifico di approvvigionamento non dovrebbero produrre distorsioni di traffico per i prodotti di cui trattasi. Occorrere pertanto vietare la spedizione o l’esportazione di questi prodotti dalle regioni ultraperiferiche. La spedizione o l’esportazione di tali prodotti andrebbero tuttavia autorizzate quando il vantaggio economico derivante dal regime specifico di approvvigionamento è rimborsato.

    19. Per quanto riguarda i prodotti trasformati, è opportuno autorizzare gli scambi tra le regioni ultraperiferiche allo scopo di favorire il commercio tra di esse. Occorre inoltre tenere conto degli scambi nel quadro del commercio regionale nonché delle esportazioni e delle spedizioni tradizionali con gli altri Stati dell'Unione o con i paesi terzi delle regioni ultraperiferiche e quindi autorizzare per tutte queste regioni l’esportazione di prodotti trasformati corrispondente ai flussi di scambio tradizionali. A fini di chiarezza, è necessario precisare il periodo di riferimento per la definizione dei quantitativi di tali prodotti tradizionalmente spediti o esportati.

    20. Occorrerebbe tuttavia adottare misure appropriate per consentire la necessaria ristrutturazione del settore di trasformazione dello zucchero nelle Azzorre. Queste misure dovrebbero tener conto del fatto che, per mantenere vitale il settore dello zucchero nelle Azzorre, è necessario garantire un determinato livello di produzione. In questo contesto le spedizioni di zucchero dalle Azzorre nel resto della Comunità dovrebbero essere autorizzate a titolo eccezionale a superare i flussi tradizionali per un periodo limitato di quattro anni e entro quantitativi annui progressivamente ridotti. Poiché i quantitativi che potranno essere rispediti saranno proporzionali e limitati all'entità strettamente necessaria a garantire la vitalità della produzione e della trasformazione locali dello zucchero, la spedizione temporanea di zucchero dalle Azzorre non inciderà negativamente sul mercato interno comunitario.

    21. Quanto allo zucchero fuori quota per l'approvvigionamento delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie, è opportuno continuare ad applicare il regime di esenzione dai dazi all'importazione. In particolare, è opportuno autorizzare le Azzorre a beneficiare di detto regime per lo zucchero greggio di canna, entro i limiti del loro bilancio previsionale di approvvigionamento.

    22. Le isole Canarie sono state finora approvvigionate di latte scremato in polvere con grasso vegetale del codice NC 1901 90 99, destinato alla trasformazione industriale, nell'ambito del regime specifico di approvvigionamento. È opportuno consentire la prosecuzione dell'approvvigionamento di questo prodotto che è diventato un elemento tradizionale del regime alimentare locale.

    23. Poiché il riso è un elemento fondamentale del regime alimentare della Riunione, che non ne produce in misura sufficiente a soddisfare il fabbisogno locale, occorre continuare a esentare da qualsiasi dazio l'importazione di questo prodotto nell'isola.

    24. La politica dell'Unione a favore delle produzioni locali delle regioni ultraperiferiche ha interessato una molteplicità di prodotti e di misure che ne hanno favorito la produzione, la commercializzazione o la trasformazione. Tali misure si sono dimostrate efficaci e hanno consentito il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole. L'Unione dovrebbe continuare a sostenere queste produzioni, che costituiscono un fattore essenziale per l’equilibrio ambientale, sociale ed economico delle regioni ultraperiferiche. L’esperienza ha dimostrato che, al pari della politica di sviluppo rurale, un più stretto partenariato con le autorità locali può consentire di cogliere in modo più mirato le problematiche specifiche delle regioni interessate. È quindi opportuno continuare a sostenere le produzioni locali tramite i programmi POSEI.

    25. Al fine di sostenere la commercializzazione dei prodotti delle regioni ultraperiferiche, occorre istituire un aiuto per la commercializzazione di detti prodotti al di fuori della regione di produzione.

    26. È opportuno stabilire gli elementi minimi da prevedere nei programmi POSEI per definire le misure a favore delle produzioni agricole locali, tra cui segnatamente la descrizione della situazione, della strategia proposta, degli obiettivi e delle misure. Occorre inoltre precisare i principi intesi a garantire la coerenza di queste misure con le altre politiche dell'Unione, al fine di evitare eventuali incompatibilità e la sovrapposizione di aiuti.

    27. Per quanto concerne la sua attuazione, il programma POSEI può prevedere anche misure relative al finanziamento di studi, di progetti dimostrativi, di formazione e di assistenza tecnica.

    28. I produttori agricoli delle regioni ultraperiferiche andrebbero incoraggiati a fornire prodotti di qualità e a favorirne la commercializzazione. A tal fine può essere utile l’uso del simbolo grafico stabilito dall'Unione.

    29. Le strutture di talune aziende agricole o imprese di trasformazione e di commercializzazione situate nelle regioni ultraperiferiche presentano gravi carenze e sono soggette a particolari difficoltà. Gli articoli 26, paragrafo 2, e 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)[7] prevedono, di conseguenza, tassi di finanziamento più favorevoli per alcuni tipi di investimenti nelle regioni ultraperiferiche.

    30. A norma dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, non si applica alle regioni ultraperiferiche la restrizione nella concessione del sostegno al settore forestale previsto all'articolo 20, lettera b), punto ii), di detto regolamento.

    31. L'articolo 39, paragrafo 4, e l'allegato I del regolamento (CE) n. 1698/2005 stabiliscono gli importi annui massimi ammissibili a titolo dei pagamenti agroambientali. Per tenere conto della situazione ambientale specifica di talune zone di pascolo molto sensibili nelle Azzorre e della salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli, in particolare i terrazzamenti di Madera, è opportuno prevedere la possibilità, per determinate misure, di aumentare tali importi fino a raddoppiarli.

    32. Una deroga alla politica costantemente attuata dalla Commissione di non autorizzare aiuti di Stato al funzionamento nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato può essere accordata al fine di ovviare alle difficoltà specifiche che la produzione agricola delle regioni ultraperiferiche incontra a causa dell’ultraperifericità e in particolare della lontananza, dell’insularità, della superficie ridotta, del rilievo, del clima e della dipendenza economica da un numero limitato di prodotti.

    33. La situazione fitosanitaria delle produzioni agricole delle regioni ultraperiferiche incontra particolari difficoltà dovute alle condizioni climatiche e all’insufficienza dei mezzi di lotta finora impiegati. Occorre pertanto attuare programmi di lotta, anche con metodi biologici, contro gli organismi nocivi e precisare la partecipazione finanziaria dell'Unione alla realizzazione di detti programmi.

    34. Il mantenimento dei vigneti, la coltura più diffusa a Madera e nelle isole Canarie e di grande importanza nelle Azzorre, è un imperativo economico e ambientale. Al fine di sostenere la produzione vitivinicola, in queste regioni non si dovrebbero applicare i premi all’abbandono e i meccanismi di mercato previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007, ad eccezione della distillazione di crisi nelle Canarie che dovrebbe poter essere attivata in caso di eccezionale turbativa del mercato dovuta a problemi di qualità. Parimenti, difficoltà di carattere tecnico e socioeconomico hanno impedito di effettuare entro i termini previsti la totale riconversione, a Madera e nelle Azzorre, delle superfici coltivate a varietà di viti ibride vietate dal regolamento (CE) n. 1234/2007. Il vino prodotto da tali vigneti è destinato al consumo locale tradizionale.

    35. Nelle Azzorre la ristrutturazione del settore lattiero-caseario non è ancora ultimata. In considerazione della forte dipendenza delle Azzorre dalla produzione di latte, cui si aggiungono altri svantaggi dovuti all'ultraperifericità dell'arcipelago e alla mancanza di produzioni alternative redditizie, è opportuno mantenere le deroghe ad alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 concernente i prelievi sulle eccedenze di latte e di prodotti lattiero-caseari.

    36. A Madera e alla Riunione, il sostegno alla produzione del latte di vacca non è risultato sufficiente a mantenere l’equilibrio tra l’approvvigionamento interno e quello esterno, soprattutto a causa delle gravi difficoltà strutturali di cui soffre tale settore e della sua scarsa capacità di reagire positivamente a nuovi contesti economici. È quindi opportuno continuare ad autorizzare la produzione di latte UHT ricostituito a partire da latte in polvere originario dell'Unione, per sopperire più largamente al fabbisogno locale. Per informare correttamente il consumatore, occorre imporre l'obbligo di indicare sull'etichetta di vendita il metodo di ottenimento del latte UHT ricostituito a partire da latte in polvere.

    37. L’esigenza di incentivare la produzione locale di latte giustifica il fatto che non si applichi il regolamento (CE) n. 1234/2007 nei dipartimenti francesi d'oltremare e a Madera. A Madera tale esenzione dovrebbe essere stabilita limitatamente a 4 000 tonnellate.

    38. È opportuno sostenere le attività di allevamento tradizionali. Per sopperire al fabbisogno locale dei dipartimenti francesi d'oltremare e di Madera, occorrerebbe autorizzare l’importazione dai paesi terzi, in esenzione da dazi doganali, di bovini maschi destinati all’ingrasso, a determinate condizioni e nei limiti di un massimale annuo.

    39. È opportuno prorogare la possibilità prevista per il Portogallo nell’ambito del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori[8], di trasferire i diritti al premio per vacca nutrice dal Portogallo continentale alle Azzorre e adattare detto strumento alla luce del regime di sostegno a favore delle regioni ultraperiferiche.

    40. La coltivazione del tabacco ha sempre avuto una grande importanza nell’arcipelago delle Canarie. Sul piano economico, la lavorazione del tabacco continua a costituire una delle principali attività industriali della regione. Sul piano sociale, si tratta di un’attività caratteristica dei piccoli agricoltori che richiede un impiego assai intensivo di manodopera. Tuttavia, la tabacchicoltura non è sufficientemente remunerativa e corre pertanto il rischio di scomparire. Di fatto, la produzione di tabacco è attualmente circoscritta a una piccola superficie dell’isola di La Palma ed è destinata alla lavorazione artigianale dei sigari. La Spagna dovrebbe essere pertanto autorizzata a proseguire la concessione di un aiuto complementare all’aiuto dell'Unione, per consentire il mantenimento di questa coltura tradizionale e dell’attività artigianale ad essa legata. Inoltre, per salvaguardare la fabbricazione locale di prodotti del tabacco, occorre mantenere il regime di esenzione dai dazi doganali all'importazione nell’arcipelago delle Canarie di tabacchi greggi e semilavorati, nei limiti di un massimale annuo di 20 000 tonnellate di equivalente tabacco greggio scostolato.

    41. L’attuazione del presente regolamento non deve pregiudicare il livello del sostegno specifico di cui hanno beneficiato finora le regioni ultraperiferiche. Per l'attuazione delle misure opportune, gli Stati membri dovrebbero pertanto disporre delle somme corrispondenti al sostegno già assegnato dall'Unione a titolo del regolamento (CE) n. 247/2006.

    42. A partire dal 2006 il fabbisogno di prodotti essenziali è aumentato in alcune regioni ultraperiferiche, in particolare nelle Azzorre e nei DOM, a causa dell'aumento del patrimonio zootecnico e della pressione demografica. È pertanto opportuno aumentare la quota di bilancio che gli Stati membri possono utilizzare per il regime specifico di approvvigionamento delle regioni in esame.

    43. Al fine di completare o di modificare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 290 del trattato. È opportuno stabilire i settori in cui tale potere può essere esercitato e le condizioni alle quali la delega deve essere assoggettata.

    44. Per garantire un'attuazione uniforme del regime POSEI negli Stati membri ed evitare distorsioni della concorrenza o discriminazioni tra gli operatori, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione in conformità all’articolo 291, paragrafo 2, del trattato. Occorre pertanto conferire alla Commissione competenze di esecuzione in virtù della suddetta disposizione, per quanto concerne in particolare le condizioni uniformi in base alle quali i prodotti che sono oggetto del regime specifico di approvvigionamento entrano, escono e circolano nelle regioni ultraperiferiche, le condizioni uniformi di attuazione dei programmi e i requisiti minimi dei controlli che gli Stati membri devono applicare.

    45. [Considerando concernente il controllo delle misure di esecuzione. Da completare in seguito all'adozione del regolamento sulle modalità di controllo previsto all'articolo 291, paragrafo 2, del TFEU, attualmente all'esame del PE e del Consiglio],

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    CAMPO DI APPLICAZIONE

    ARTICOLO 1 Oggetto

    Il presente regolamento istituisce misure specifiche nel settore agricolo intese a ovviare alle difficoltà dovute all’ultraperifericità, segnatamente alla lontananza, all’insularità, alla superficie ridotta, alla topografia, al clima difficile e alla dipendenza economica da un numero limitato di prodotti, delle regioni dell’Unione menzionate all’articolo 349 del trattato (di seguito "regioni ultraperiferiche").

    Articolo 2 Obiettivi

    46. Le misure specifiche di cui all'articolo 1 contribuiscono al conseguimento dei seguenti obiettivi:

    a) garantire alle regioni ultraperiferiche l'approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano e alla trasformazione o in quanto fattori di produzione agricoli, ovviando ai costi aggiuntivi dovuti all'ultraperifericità;

    b) mantenere e sviluppare l'attività agricola delle regioni ultraperiferiche, tra cui anche la produzione, la trasformazione e la distribuzione dei prodotti locali.

    47. Gli obiettivi enunciati al paragrafo 1 sono attuati tramite le misure indicate ai capi III, IV e V.

    CAPO II

    PROGRAMMI POSEI

    ARTICOLO 3 Elaborazione dei programmi POSEI

    48. Le misure di cui all'articolo 1 sono definite per ciascuna regione ultraperiferica nell'ambito di un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità (POSEI), in prosieguo "programma POSEI", che comprende:

    a) un regime specifico di approvvigionamento, di cui al capo III, e

    b) misure specifiche a favore delle produzioni agricole locali, di cui al capo IV.

    49. Il programma POSEI è stabilito al livello geografico giudicato più adeguato dallo Stato membro interessato. Lo Stato membro di cui trattasi designa le autorità competenti per l'elaborazione del programma e, previa consultazione delle autorità e delle organizzazioni competenti all'opportuno livello territoriale, lo sottopone per approvazione alla Commissione in conformità all'articolo 6.

    50. Uno Stato membro può presentare un solo programma POSEI per le proprie regioni ultraperiferiche.

    Articolo 4 Compatibilità e coerenza

    51. Le misure adottate nell’ambito dei programmi POSEI devono essere conformi al diritto dell'Unione nonché coerenti con le altre politiche dell'Unione e con le misure stabilite in virtù di dette politiche.

    52. Le misure adottate nell’ambito dei programmi POSEI devono essere coerenti con le misure poste in essere nel quadro delle altre componenti della politica agricola comune, in particolare le organizzazioni comuni di mercato, lo sviluppo rurale, la qualità dei prodotti, il benessere degli animali e la protezione dell’ambiente.

    Più precisamente, nessuna misura ai sensi del presente regolamento può essere finanziata:

    a) a titolo di sostegno integrativo dei regimi di premi o di aiuti istituiti nel quadro di un’organizzazione comune di mercato, tranne in circostanze eccezionali debitamente giustificate in base a criteri oggettivi;

    b) a titolo di sostegno per progetti di ricerca, misure intese a sostenere progetti di ricerca o misure ammissibili al finanziamento dell'Unione a titolo della decisione 2009/470/CE del Consiglio[9];

    c) a titolo di sostegno alle misure che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005.

    Articolo 5 Contenuto dei programmi

    Un programma POSEI comporta:

    a) un calendario di attuazione delle misure previste e un prospetto finanziario generale indicativo annuo che riassuma le risorse occorrenti;

    b) una giustificazione della compatibilità e della coerenza tra le varie misure dei programmi, nonché la definizione dei criteri e degli indicatori quantitativi per la sorveglianza e la valutazione;

    c) le disposizioni adottate a garanzia dell'attuazione efficace e corretta dei programmi, tra l’altro in materia di pubblicità, controllo e valutazione, nonché la definizione degli indicatori quantificati per la valutazione;

    d) la designazione delle autorità e degli organismi competenti per l’attuazione del programma, nonché la designazione, ai livelli pertinenti, delle autorità o degli enti associati e dei partner socioeconomici e gli esiti delle consultazioni effettuate.

    Articolo 6 Approvazione e modifiche dei programmi

    53. Gli Stati membri presentano alla Commissione un progetto di programma POSEI nel quadro della dotazione finanziaria di cui all'articolo 29, paragrafi 2 e 3.

    Il progetto di programma comprende un progetto di bilancio previsionale di approvvigionamento, con l'elenco dei prodotti, i relativi quantitativi e gli importi dell'aiuto per l’approvvigionamento in provenienza dalla Comunità, nonché un progetto di programma di sostegno a favore delle produzioni locali.

    La Commissione procede alla valutazione del programma POSEI proposto e decide in merito alla sua approvazione mediante un atto di esecuzione.

    54. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione, in funzione della valutazione annua relativa all'esecuzione delle misure incluse nei programmi POSEI, proposte per la loro modifica nell'ambito della dotazione finanziaria di cui all'articolo 29, paragrafi 2 e 3, al fine di adeguarli maggiormente alle esigenze delle regioni ultraperiferiche e alla strategia proposta. Mediante un atto di esecuzione, la Commissione adotta modalità uniformi per la presentazione delle proposte relative alla modifica del programma.

    55. Per tener conto delle diverse tipologie di modifiche proposte e del termine entro il quale devono essere rese esecutive, la Commissione stabilisce mediante un atto delegato la procedura di approvazione delle modifiche.

    Articolo 7 Controlli e sorveglianza

    Gli Stati membri effettuano i controlli prevedendo controlli amministrativi e controlli in loco. Per garantire un'applicazione uniforme, la Commissione adotta mediante un atto di esecuzione i requisiti minimi dei controlli che gli Stati membri devono applicare.

    La Commissione adotta inoltre le procedure e gli indicatori materiali e finanziari necessari per garantire un'efficace sorveglianza dell'attuazione dei programmi mediante lo stesso tipo di atto.

    CAPO III

    REGIME SPECIFICO DI APPROVVIGIONAMENTO

    ARTICOLO 8 Bilancio previsionale di approvvigionamento

    56. Un regime specifico di approvvigionamento è istituito per i prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato, essenziali nelle regioni ultraperiferiche per il consumo umano, la fabbricazione di altri prodotti o in quanto fattori di produzione agricoli.

    57. Lo Stato membro interessato stabilisce, al livello geografico giudicato più adeguato, un bilancio previsionale di approvvigionamento inteso a quantificare il fabbisogno annuo di approvvigionamento di ciascuna regione ultraperiferica per quanto concerne i prodotti di cui all'allegato I del trattato.

    La valutazione del fabbisogno delle industrie di condizionamento o di trasformazione di prodotti destinati al mercato locale, tradizionalmente spediti verso il resto dell'Unione, esportati verso paesi terzi nell'ambito del commercio regionale ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, o del commercio tradizionale, può essere oggetto di un bilancio previsionale distinto.

    Articolo 9 Funzionamento del regime

    58. Limitatamente ai quantitativi stabiliti dal bilancio previsionale di approvvigionamento, non si applica alcun dazio all’importazione nelle regioni ultraperiferiche dei prodotti interessati dal regime specifico di approvvigionamento, provenienti direttamente dai paesi terzi.

    Ai fini del presente capo, i prodotti che sono stati oggetto di perfezionamento attivo o deposito doganale nel territorio doganale dell'Unione si considerano importati direttamente dai paesi terzi.

    59. Per soddisfare, in termini di qualità e di prezzi, i fabbisogni stabiliti a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, preservando nel contempo la quota di approvvigionamenti proveniente dall'Unione, è concesso un aiuto per approvvigionare le regioni ultraperiferiche di prodotti dell'Unione detenuti nelle scorte pubbliche a seguito di misure d’intervento o disponibili sul mercato dell'Unione.

    L’importo dell’aiuto è fissato, per ciascun tipo di prodotto, tenendo conto dei costi aggiuntivi di trasporto verso le regioni ultraperiferiche e dei prezzi praticati all’esportazione verso i paesi terzi nonché, nel caso di prodotti destinati alla trasformazione o di fattori di produzione agricoli, dei costi aggiuntivi dovuti all’ultraperifericità e in particolare all’insularità e alla superficie ridotta.

    60. Non è concesso alcun aiuto per l’approvvigionamento di prodotti che hanno già fruito del regime specifico di approvvigionamento in un’altra regione ultraperiferica.

    61. Soltanto i prodotti di qualità sana, leale e mercantile beneficiano del regime specifico di approvvigionamento.

    Articolo 10 Applicazione

    Il regime specifico di approvvigionamento si applica in modo da tenere conto, in particolare:

    a) dei fabbisogni specifici delle regioni ultraperiferiche e, per i prodotti destinati alla trasformazione o i fattori di produzione agricoli, dei necessari requisiti qualitativi;

    b) dei flussi degli scambi con il resto dell'Unione;

    c) delle implicazioni economiche degli aiuti previsti;

    d) eventualmente, della necessità di non ostacolare le possibilità di sviluppo delle produzioni locali.

    Articolo 11 Titoli

    62. L'esenzione dal dazio all'importazione o il beneficio dell'aiuto nel quadro del regime specifico di approvvigionamento sono accordati su presentazione di un titolo.

    I titoli sono rilasciati unicamente agli operatori iscritti in un registro detenuto dalle autorità competenti.

    I titoli non sono trasferibili.

    63. Per garantire agli operatori il pieno esercizio dei diritti a partecipare al regime specifico di approvvigionamento, la Commissione stabilisce mediante atto delegato le condizioni per l'iscrizione degli operatori nel registro ed eventualmente impone la costituzione di una cauzione per il rilascio dei titoli.

    64. La Commissione adotta mediante atto di esecuzione tutte le misure necessarie per garantire l'applicazione uniforme da parte degli Stati membri del presente articolo, con riguardo segnatamente all'attuazione del regime di titoli, con l'eccezione della costituzione di una cauzione per i titoli, e gli impegni degli operatori in occasione della registrazione.

    Articolo 12 Ripercussione del vantaggio

    1. Il beneficio del regime specifico di approvvigionamento è subordinato alla ripercussione effettiva del vantaggio economico, risultante dall'esenzione dal dazio all'importazione o dalla concessione dell'aiuto, fino allo stadio dell'utilizzatore finale, che a seconda dei casi può essere il consumatore se si tratta di prodotti destinati al consumo diretto, l'ultimo trasformatore o il confezionatore se si tratta di prodotti destinati alle industrie di trasformazione o di condizionamento, oppure l'agricoltore se si tratta di prodotti destinati all'alimentazione animale o di fattori di produzione agricoli.

    2. Per garantire l'applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione adotta mediante atto di esecuzione le modalità relative alla sua applicazione e in particolare le condizioni concernenti il controllo da parte degli Stati membri dell'effettiva ripercussione del vantaggio fino allo stadio dell'utilizzatore finale.

    Articolo 13 Esportazione verso i paesi terzi e spedizione verso il resto dell'Unione

    65. I prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento possono essere oggetto di un'esportazione verso i paesi terzi o di una spedizione verso il resto dell'Unione soltanto nel rispetto di condizioni uniformi, stabilite dalla Commissione mediante atto di esecuzione, che includono il pagamento dei dazi all'importazione o il rimborso dell'aiuto percepito, di cui all'articolo 9.

    L'esportazione verso i paesi terzi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento non è subordinata alla presentazione di un titolo.

    Il primo comma non si applica ai flussi di scambio tra i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM).

    66. Il testo del paragrafo 1, primo comma, non si applica ai prodotti trasformati nelle regioni ultraperiferiche a partire da prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, i quali:

    a) sono esportati verso i paesi terzi o spediti verso il resto dell'Unione, entro i limiti dei quantitativi corrispondenti alle spedizioni tradizionali e alle esportazioni tradizionali. Questi quantitativi sono stabiliti dalla Commissione, mediante atto di esecuzione, sulla base della media delle spedizioni o delle esportazioni nel corso degli anni 1989, 1990 e 1991;

    b) sono esportati verso i paesi terzi nell'ambito del commercio regionale, nel rispetto delle destinazioni e delle condizioni stabilite dalla Commissione mediante atto di esecuzione;

    c) sono spediti dalle Azzorre verso Madera e viceversa;

    d) sono spediti da Madera verso le isole Canarie e viceversa;

    e) sono spediti tra DOM.

    Per i prodotti esportati di cui al primo comma, lettere a) e b), non è concessa alcuna restituzione.

    L'esportazione verso i paesi terzi dei prodotti di cui al primo comma, lettere a) e b), non è subordinata alla presentazione di un titolo.

    67. Ai fini del presente capo, con "commercio regionale" si intende, per ciascuno dei DOM, per le Azzorre e Madera e per le isole Canarie, il commercio avente come destinazione paesi terzi stabiliti dalla Commissione mediante atto di esecuzione.

    68. I prodotti consegnati nei DOM, nelle Azzorre, a Madera o nelle isole Canarie, che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento e che servono all'approvvigionamento di navi e aeromobili, si considerano consumati localmente.

    69. In deroga al paragrafo 2, primo comma, lettera a), i seguenti quantitativi massimi di zucchero (codice NC 1701) possono essere spediti ogni anno, per un periodo di cinque anni, dalle Azzorre verso il resto dell'Unione:

    70. nel 2011: 3 000 tonnellate,

    71. nel 2012: 2 500 tonnellate,

    72. nel 2013: 2 000 tonnellate,

    73. nel 2014: 1 500 tonnellate,

    74. nel 2015: 1 000 tonnellate.

    75. Per determinare il beneficio derivante dall'applicazione del regime specifico di approvvigionamento al commercio regionale e tradizionale, la Commissione stabilisce mediante atto delegato le condizioni cui devono rispondere le operazioni di trasformazione che possono dar luogo a un'esportazione tradizionale o nell'ambito del commercio regionale.

    Articolo 14 Zucchero

    76. Nel periodo di cui all’articolo 204, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la produzione in eccesso rispetto alla quota di cui all’articolo 61 del medesimo regolamento, beneficia dell’esenzione dai dazi di importazione entro i limiti del bilancio previsionale di approvvigionamento di cui all’articolo 8 del presente regolamento, per:

    a) lo zucchero introdotto per il consumo a Madera o nelle isole Canarie sotto forma di zucchero bianco di cui al codice NC 1701;

    b) lo zucchero raffinato e consumato nelle Azzorre sotto forma di zucchero greggio di cui al codice NC 1701 12 10 (zucchero greggio di barbabietola).

    77. Nelle Azzorre a fini di raffinazione i quantitativi di cui al paragrafo 1 possono essere integrati, entro i limiti del bilancio previsionale di approvvigionamento, da zucchero greggio di cui al codice NC 1701 11 10 (zucchero greggio di canna).

    Per l'approvvigionamento di zucchero greggio delle Azzorre, il fabbisogno viene valutato prendendo in considerazione l'andamento della produzione locale di barbabietole da zucchero. I quantitativi che fruiscono del regime di approvvigionamento vengono calcolati in modo che il volume totale annuo di zucchero raffinato nelle Azzorre non sia superiore a 10 000 tonnellate.

    Articolo 15 Latte scremato in polvere

    In deroga all'articolo 8, le isole Canarie possono continuare ad approvvigionarsi di latte scremato in polvere di cui al codice NC 1901 90 99 (latte scremato in polvere con grasso vegetale) destinato alla trasformazione industriale entro il limite di 800 tonnellate annue. L’aiuto versato per l’approvvigionamento di questo prodotto in provenienza dall'Unione non può superare 210 EUR/t ed è compreso nel limite di cui all’articolo 29. Questo prodotto è destinato esclusivamente al consumo locale.

    Articolo 16 Importazione di riso nella Riunione

    Non è riscosso alcun dazio all'importazione nel DOM della Riunione dei prodotti di cui ai codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 40 00 destinati al consumo locale.

    Articolo 17 Controlli e sanzioni

    78. In occasione dell'importazione o dell'introduzione nelle regioni ultraperiferiche nonché dell'esportazione o spedizione da dette regioni, i prodotti oggetto del regime specifico di approvvigionamento sono sottoposti a controlli amministrativi.

    Per garantire un'applicazione uniforme di tale disposizione, la Commissione adotta mediante atto di esecuzione i requisiti minimi dei controlli che gli Stati membri devono applicare.

    79. Il mancato rispetto da parte dell'operatore degli impegni assunti a norma dell'articolo 11 comporta, tranne in casi di forza maggiore o di eventi climatici eccezionali, il recupero del vantaggio concesso al titolare del titolo e la sospensione o la soppressione dell'iscrizione nel registro, a seconda della gravità dell'inadempienza.

    Per garantire il rispetto degli obblighi da parte degli operatori che partecipano al regime, la Commissione stabilisce mediante atto delegato le condizioni occorrenti per l'applicazione del primo comma e il trattamento delle nuove domande di titoli dell'operatore.

    CAPO IV

    MISURE A FAVORE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE LOCALI

    ARTICOLO 18 Misure

    80. I programmi POSEI comprendono misure specifiche a favore delle produzioni agricole locali che rientrano nel campo d'applicazione della terza parte, titolo III, del trattato, necessarie per garantire la continuità e lo sviluppo delle produzioni agricole locali in ciascuna regione ultraperiferica.

    81. La parte del programma concernente le misure a favore delle produzioni agricole locali comporta quanto meno i seguenti elementi:

    a) una descrizione quantificata della situazione relativa alla produzione agricola in oggetto, alla luce delle risultanze delle valutazioni disponibili, che evidenzi le disparità, le lacune e il potenziale di sviluppo, le risorse finanziarie mobilitate e i risultati salienti delle azioni in precedenza intraprese;

    b) una descrizione della strategia proposta, con indicazione delle priorità selezionate e degli obiettivi generali e operativi quantificati, nonché una valutazione dell’impatto previsto sotto il profilo economico, ambientale e sociale, tra l’altro in termini di occupazione;

    c) una descrizione delle misure progettate, in particolare i regimi di aiuto con i quali si intende attuare il programma, nonché eventuali indicazioni del fabbisogno in materia di studi, progetti dimostrativi, azioni di formazione e assistenza tecnica nelle fasi di preparazione, attuazione o adeguamento delle misure in questione;

    d) l'elenco degli aiuti che costituiscono pagamenti diretti, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009;

    e) le condizioni per la concessione dell'aiuto, i prodotti e i volumi interessati;

    f) l'importo dell'aiuto stabilito per ciascuna misura o azione al fine di conseguire uno o più degli obiettivi previsti dal programma.

    82. La Commissione adotta mediante atto di esecuzione le condizioni uniformi per il pagamento degli aiuti di cui al paragrafo 2.

    83. Il programma può includere misure di sostegno alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti agricoli delle regioni ultraperiferiche.

    Ogni misura può essere suddivisa in azioni. Per ogni azione il programma definisce quanto meno i seguenti elementi:

    a) i beneficiari;

    b) le condizioni di ammissibilità;

    c) l'aiuto individuale;

    d) il massimale.

    Per sostenere la commercializzazione dei prodotti al di fuori della rispettiva regione di produzione, la Commissione adotta mediante atto delegato le condizioni per la determinazione dell'importo dell'aiuto concesso a titolo della commercializzazione ed eventualmente i quantitativi massimi che possono essere oggetto di detto aiuto.

    Articolo 19 Controlli e pagamenti indebiti

    84. I controlli delle misure contemplate dal presente capo sono effettuati tramite controlli amministrativi e controlli in loco.

    85. In caso di pagamento indebito, il beneficiario interessato ha l'obbligo di rimborsare gli importi di cui trattasi. L'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione[10] si applica per analogia.

    CAPO V

    MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

    ARTICOLO 20 Simbolo grafico

    86. È istituito un simbolo grafico allo scopo di favorire la conoscenza e il consumo dei prodotti agricoli di qualità, come tali o trasformati, tipici delle regioni ultraperiferiche.

    87. Le condizioni di utilizzazione del simbolo grafico di cui al paragrafo 1 sono proposte dalle organizzazioni professionali interessate. Le autorità nazionali trasmettono queste proposte alla Commissione, unitamente al loro parere.

    L’uso del simbolo è controllato da un’autorità pubblica o da un organismo riconosciuto dalle autorità nazionali competenti.

    88. Al fine di migliorare la conoscenza dei prodotti agricoli di qualità delle regioni ultraperiferiche e incoraggiarne il consumo, come tali o trasformati, la Commissione stabilisce mediante atto delegato le condizioni per l'esercizio del diritto di utilizzare il simbolo grafico nonché le condizioni per la sua riproduzione e il suo uso.

    89. Per garantire un'applicazione uniforme del presente articolo, la Commissione adotta mediante atto di esecuzione le modalità relative all'istituzione del simbolo grafico nonché le caratteristiche minime dei controlli e della sorveglianza che gli Stati membri devono applicare.

    Articolo 21 Sviluppo rurale

    90. In deroga all’articolo 39, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli importi annui massimi ammissibili a titolo di aiuto dell'Unione, previsti nell’allegato I del medesimo regolamento, possono essere aumentati fino al doppio per la misura di protezione dei laghi nelle Azzorre, per la misura di salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli e per la conservazione dei muretti in pietra di sostegno alle terrazze a Madera.

    91. Le misure previste al paragrafo 1 del presente articolo sono eventualmente descritte nei programmi di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1698/2005, relativi alle regioni in questione.

    Articolo 22 Aiuti di Stato

    92. Per i prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato, ai quali si applicano gli articoli 107, 108 e 109 del trattato stesso, la Commissione può autorizzare, in conformità all'articolo 108 del trattato, nei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione di tali prodotti, aiuti al funzionamento volti ad ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola nelle regioni ultraperiferiche, connesse alla lontananza, all’insularità e all’ultraperifericità.

    93. Gli Stati membri possono concedere un finanziamento integrativo per l'attuazione dei programmi POSEI. In tal caso, gli aiuti di Stato devono essere notificati dagli Stati membri alla Commissione e da questa approvati a norma del presente regolamento, in quanto parte integrante dei programmi stessi. Gli aiuti così notificati si considerano notificati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, prima frase, del trattato.

    94. La Francia può accordare al settore dello zucchero nelle regioni ultraperiferiche francesi un aiuto che può giungere a 90 milioni di EUR per campagna.

    Entro trenta giorni dalla conclusione di ciascuna campagna di commercializzazione, la Francia informa la Commissione dell'importo dell'aiuto effettivamente concesso.

    95. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2 del presente articolo e in deroga all'articolo 180, primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio[11], gli articoli 107, 108 e 109 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in applicazione del capo IV, del paragrafo 3 del presente articolo e degli articoli 23 e 27 del presente regolamento.

    Articolo 23 Programmi fitosanitari

    96. La Francia e il Portogallo presentano alla Commissione programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, rispettivamente nei dipartimenti francesi d'oltremare e nelle Azzorre e a Madera. Detti programmi precisano in particolare gli obiettivi perseguiti, le azioni da realizzare, la loro durata ed il loro costo. I programmi presentati a norma del presente articolo non riguardano la protezione delle banane.

    97. L'Unione contribuisce al finanziamento dei programmi di cui al paragrafo 1 sulla base di un’analisi tecnica della situazione regionale.

    98. Per attuare questi programmi, la Commissione stabilisce mediante atto delegato la partecipazione finanziaria dell'Unione di cui al paragrafo 2, le misure ammissibili al finanziamento dell'Unione e l'importo dell'aiuto.

    Detta partecipazione può raggiungere il 60% delle spese ammissibili nei dipartimenti francesi d'oltremare e il 75% delle spese ammissibili nelle Azzorre e a Madera. Il pagamento è effettuato in base alla documentazione fornita dalle autorità della Francia e del Portogallo. Se necessario, la Commissione può organizzare indagini e farle svolgere per proprio conto dagli esperti di cui all'articolo 21 della direttiva 2000/29/CE del Consiglio[12].

    Articolo 24 Vino

    99. Le misure di cui agli articoli 103 tervicies , 103 quatervicies , 103 quinvicies e 182 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 non si applicano alle Azzorre e a Madera.

    100. In deroga all'articolo 120 bis , paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le uve provenienti dalle varietà di viti di cui alla lettera b) del suddetto comma, raccolte nelle Azzorre e a Madera, possono essere utilizzate per la produzione di vino destinato ad essere commercializzato esclusivamente in tali regioni.

    Il Portogallo procede all'eliminazione progressiva della coltura degli appezzamenti coltivati a varietà di viti di cui all'articolo 120 bis , paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, avvalendosi, se del caso, del sostegno di cui all'articolo 103 octodecies del suddetto regolamento.

    101. Le misure di cui agli articoli 103 tervicies , 103 quatervicies e 103 sexvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 non si applicano alle isole Canarie.

    Articolo 25 Latte

    102. Ai fini della ripartizione del prelievo sulle eccedenze, in conformità all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007, si considera che abbiano contribuito al superamento soltanto i produttori di cui all'articolo 65, lettera c), del suddetto regolamento, stabiliti ed operanti nelle Azzorre, i cui quantitativi commercializzati superano la rispettiva quota maggiorata della percentuale di cui al terzo comma del presente paragrafo.

    Il prelievo sulle eccedenze è dovuto per i quantitativi che superano la quota maggiorata della percentuale prevista al terzo comma, previa ridistribuzione dei quantitativi rimasti inutilizzati all’interno del margine di tale maggiorazione tra tutti i produttori di cui all’articolo 65, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007, stabiliti ed operanti nelle Azzorre, in proporzione alla quota di cui ciascuno di essi dispone.

    La percentuale di cui al primo comma è pari al rapporto tra i quantitativi di 23 000 tonnellate a decorrere dalla campagna 2005/2006 e la somma dei quantitativi di riferimento disponibili in ciascuna azienda al 31 marzo 2010. Essa si applica esclusivamente alla quota dell'azienda al 31 marzo 2010.

    103. I quantitativi di latte o equivalente latte commercializzati che superano la quota, ma non la percentuale di cui al paragrafo 1, terzo comma, dopo la ridistribuzione ivi prevista, non vengono presi in considerazione per constatare un eventuale superamento da parte del Portogallo della quota calcolata in conformità all’articolo 66 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

    104. Il regime del prelievo sulle eccedenze a carico dei produttori di latte previsto dal regolamento (CE) n. 1234/2007 non si applica ai DOM e neppure, limitatamente a una produzione locale di 4 000 tonnellate di latte, a Madera.

    105. In deroga all’articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, e limitatamente al fabbisogno locale, è autorizzata a Madera e nel dipartimento francese d’oltremare della Riunione la produzione di latte UHT ricostituito da latte in polvere originario dell'Unione, a condizione che ciò non ostacoli la raccolta e lo smercio della produzione locale di latte. Questo prodotto è destinato esclusivamente al consumo locale.

    Il metodo di ottenimento del latte UHT così ricostituito è chiaramente indicato sull’etichetta di vendita.

    Articolo 26 Allevamento

    106. Finché la mandria locale di giovani bovini maschi non raggiunga un livello sufficiente per assicurare il mantenimento e lo sviluppo della produzione locale di carne nei dipartimenti francesi d'oltremare e a Madera, è ammessa l’importazione, in esenzione dai dazi all'importazione della tariffa doganale comune, di bovini originari dei paesi terzi da destinare all'ingrasso e al consumo nei dipartimenti francesi d'oltremare e a Madera. La Commissione adotta mediante atto di esecuzione le misure necessarie per l'applicazione del presente comma e in particolare le modalità di esenzione dai dazi all'importazione di giovani bovini maschi nei dipartimenti francesi d'oltremare e a Madera.

    L’articolo 12 e l’articolo 13, paragrafo 1, si applicano agli animali che beneficiano dell’esenzione di cui al primo comma del presente paragrafo.

    107. Le quantità di animali che possono beneficiare dell’esenzione di cui al paragrafo 1 sono determinate nei programmi POSEI, quando la necessità dell’importazione è giustificata, in funzione dell’evoluzione della produzione locale. Gli animali in questione sono destinati in via prioritaria ai produttori che detengono almeno il 50% di animali da ingrasso di origine locale.

    Al fine di tenere presenti specificità locali del settore bovino e della relativa filiera, la Commissione stabilisce mediante atto delegato le condizioni cui è subordinata l'esenzione dai dazi all'importazione.

    108. Qualora si applichino l'articolo 52 e l’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, il Portogallo può ridurre il massimale nazionale dei diritti ai pagamenti per le carni ovine e caprine e al premio per vacca nutrice. In questo caso, mediante atto di esecuzione della Commissione, l'importo corrispondente è trasferito dai massimali fissati a norma dell'articolo 52 e dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 alla dotazione finanziaria di cui all'articolo 29, paragrafo 2, secondo trattino, del presente regolamento.

    Articolo 27 Aiuto di Stato a favore della produzione di tabacco

    La Spagna è autorizzata a concedere un aiuto alla produzione di tabacco nelle isole Canarie. La concessione di tale aiuto non deve comportare discriminazioni tra i produttori dell’arcipelago.

    L’importo dell’aiuto non può essere superiore a 2 980,62 EUR/t. L’aiuto integrativo è concesso nel limite di 10 tonnellate l’anno.

    Articolo 28 Esenzione dai dazi doganali per il tabacco

    1. Non vengono applicati dazi doganali all’importazione diretta nelle isole Canarie di tabacchi greggi e semilavorati di cui:

    a) al codice NC 2401, e

    b) alle sottovoci seguenti:

    - 2401 10 tabacchi greggi non scostolati;

    - 2401 20 tabacchi greggi parzialmente o totalmente scostolati;

    - ex 2401 20 fasce di sigari, presentate su sostegni in bobine, destinate alla fabbricazione di tabacchi;

    - 2401 30 cascami di tabacco;

    - ex 2402 10 sigari non finiti sprovvisti di copertura;

    - ex 2403 10 tabacco spuntato (miscela definitiva di tabacco utilizzata per la fabbricazione di sigarette, sigaretti e sigari);

    - ex 2403 91 tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti», anche sotto forma di fogli o strisce;

    - ex 2403 99 tabacchi espansi.

    L'esenzione di cui al primo comma è accordata utilizzando i titoli di cui all'articolo 11.

    Questa esenzione si applica ai prodotti di cui al primo comma, destinati a essere trasformati nell'arcipelago delle Canarie in prodotti manufatti pronti per il consumo, nei limiti di un quantitativo annuo d'importazione di 20 000 tonnellate in equivalente tabacco greggio scostolato.

    2. La Commissione adotta mediante atto di esecuzione le misure necessarie per l'applicazione del paragrafo 1 e in particolare le modalità di esenzione dai dazi all'importazione del tabacco nelle isole Canarie.

    CAPO VI

    DISPOSIZIONI FINANZIARIE

    ARTICOLO 29 Dotazione finanziaria

    1. Le misure previste dal presente regolamento, eccettuato l'articolo 21, costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio[13].

    2. Per ciascun esercizio finanziario, l'Unione finanzia le misure di cui ai capi III e IV del presente regolamento a concorrenza di un importo annuo pari a:

    per i dipartimenti francesi d'oltremare: | 278,41 milioni di EUR |

    per le Azzorre e Madera: | 106,21 milioni di EUR |

    per le isole Canarie: | 268,42 milioni di EUR |

    - 3. Per ciascun esercizio finanziario, gli importi stanziati per finanziare le misure previste al capo III non possono superare i seguenti importi:

    per i dipartimenti francesi d'oltremare: | 24,8 milioni di EUR |

    per le Azzorre e Madera: | 21,2 milioni di EUR |

    per le isole Canarie: | 72,7 milioni di EUR |

    - La Commissione stabilisce, mediante atto di esecuzione, le condizioni uniformi in base alle quali gli Stati membri possono modificare la destinazione delle risorse assegnate annualmente ai vari prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento.

    4. Al fine di garantire stanziamenti ragionevoli e proporzionati per le misure intese a finanziare studi, progetti dimostrativi, formazione e assistenza tecnica, la Commissione stabilisce mediante atto delegato un massimale annuo che può essere assegnato a queste misure.

    CAPO VII

    DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

    ARTICOLO 30 Misure nazionali

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento, in particolare in materia di controlli e di sanzioni amministrative, e ne informano la Commissione.

    Articolo 31 Comunicazioni e relazioni

    109. Entro il 15 febbraio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione quali stanziamenti a loro disposizione intendono impegnare per attuare, l'anno successivo, il bilancio previsionale di approvvigionamento e le misure a favore della produzione agricola locale inclusa nei programmi POSEI.

    110. Entro il 31 luglio di ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione nel corso dell'anno precedente delle misure previste dal presente regolamento.

    111. Entro il 30 giugno 2015 e in seguito ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale che illustri l’impatto delle azioni realizzate in esecuzione del presente regolamento, includendovi anche il settore delle banane, eventualmente corredata di opportune proposte.

    Articolo 32 Competenze della Commissione

    Quando le sono conferite delle competenze, la Commissione agisce in conformità alla procedura di cui all'articolo 33 se si tratta di atti delegati e in conformità alla procedura di cui all'articolo 34 se si tratta di atti di esecuzione.

    Articolo 33 Atti delegati

    112. Il potere di adottare gli atti delegati di cui al presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

    Non appena adotta un atto delegato, la Commissione deve notificarlo simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

    113. La delega di poteri di cui al paragrafo 1 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

    L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega informa l'altro organo legislativo e la Commissione, al più tardi un mese prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca ed eventualmente le relative motivazioni.

    La decisione di revoca mette fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima e prende effetto immediatamente o a una data successiva che vi è precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    114. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono muovere obiezioni riguardo a un atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine è prorogato di un mese.

    Se, allo scadere di detto termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno mosso obiezioni riguardo all'atto delegato, ovvero se, anteriormente a tale data, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della propria decisione di non muovere obiezioni, l'atto delegato entra in vigore alla data in esso prevista.

    Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che muove obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

    Articolo 34 Atti di esecuzione - comitato

    [Da completare in seguito all'adozione del regolamento sulle modalità di controllo previsto all'articolo 291, paragrafo 2, del TFEU, attualmente all'esame del PE e del Consiglio]

    Articolo 35 Abrogazione

    Il regolamento (CE) n. 247/2006 è abrogato.

    I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato.

    Articolo 36 Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    [Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.]

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a […], il …

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il presidente Il presidente

    ALLEGATO

    TAVOLA DI CONCORDANZA

    Regolamento (CE) n. 247/2006 | Presente regolamento |

    Articolo 1 | Articolo 1 |

    Articolo 2 | Articolo 8 |

    Articolo 3, paragrafi 1 e 2 | Articolo 9, paragrafi 1 e 2 |

    Articolo 9, paragrafo 3 |

    Articolo 9, paragrafo 4 |

    Articolo 3, paragrafo 3 | Articolo 10 |

    Articolo 3, paragrafo 4 | Articolo 12 |

    Articolo 4, paragrafi 1 e 2 | Articolo 13, paragrafi 1 e 2 |

    Articolo 13, paragrafo 3 |

    Articolo 13, paragrafo 4 |

    Articolo 4, paragrafo 3 | Articolo 13, paragrafo 5 |

    Articolo 5 | Articolo 14 |

    Articolo 6 | Articolo 15 |

    Articolo 7 | Articolo 16 |

    Articolo 8, ultima frase | Articolo 11 |

    Articolo 9, paragrafo 1, e articolo 10 | Articolo 18, paragrafo 1 |

    Articolo 9, paragrafi 2 e 3 | Articolo 3 |

    Articolo 11 | Articolo 4 |

    Articolo 12, lettere a), b) e c) | Articolo 18, paragrafo 2, lettere a), b) e c) |

    Articolo 12, lettere d), e), f) e g) | Articolo 5 |

    Articolo 13 | Articolo 7 |

    Articolo 14 | Articolo 20 |

    Articolo 15 | Articolo 21 |

    Articolo 16 | Articolo 22 |

    Articolo 17 | Articolo 23 |

    Articolo 18 | Articolo 24 |

    Articolo 19 | Articolo 25 |

    Articolo 20 | Articolo 26 |

    Articolo 21 | Articolo 27 |

    Articolo 22 | Articolo 28 |

    Articolo 23 | Articolo 29 |

    Articolo 24 | Articolo 6 |

    Articolo 27 | Articolo 30 |

    Articolo 28 | Articolo 31 |

    Articolo 29 | Articolo 35 |

    Articolo 33 | Articolo 36 |

    [1] GU C … del …, pag. ….

    [2] GU C … del …, pag. ….

    [3] GU C … del …, pag. ….

    [4] GU C … del …, pag. ….

    [5] GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.

    [6] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    [7] GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

    [8] GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

    [9] GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

    [10] GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.

    [11] GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7.

    [12] GU L 4 del 7.1.2000, pag. 11.

    [13] GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

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