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Document 52010PC0456

PARERE DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione del Consiglio in merito alla proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno

/* COM/2010/0456 - COD 2008/0198 */

52010PC0456

PARERE DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione del Consiglio in merito alla proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno /* COM/2010/0456 - COD 2008/0198 */


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 30.8.2010

COM(2010) 456 definitivo

2008/0198 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE in applicazione dell 'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione del Consiglio in merito alla proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno

CHE MODIFICA LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE in applicazione dell 'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

2008/0198 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione del Consiglio in merito alla proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno

1. INTRODUZIONE

L'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che la Commissione formuli un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. La Commissione presenta qui di seguito il suo parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento.

2. PREMESSA

La Commissione ha trasmesso la propria proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2008) 644 - 2008/0198/COD) in data 17 ottobre 2008.

Il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione in prima lettura il 22 aprile 2009.

Il Comitato economico e sociale ha espresso il proprio parere il 1° ottobre 2009.

Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico il 15 dicembre 2009 e ha adottato, a maggioranza qualificata, la sua posizione in prima lettura il 1° marzo 2010.

Il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione in seconda lettura il 7 luglio 2010.

3. OBIETTIVO DELLA COMMISSIONE RIGUARDO AGLI EMENDAMENTI ADOTTATI DAL PARLAMENTO EUROPEO

L'obiettivo della Commissione riguardo agli emendamenti adottati dal Parlamento europeo è di accettare il pacchetto di compromesso in quanto conforme alla finalità globale e alle caratteristiche generali della proposta della Commissione stessa.

4. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI ADOTTATI DAL PARLAMENTO EUROPEO

Il 7 luglio 2010 il Parlamento europeo, in seduta plenaria, ha adottato un pacchetto di compromesso concordato con il Consiglio con l'obiettivo di pervenire a un accordo in seconda lettura.

Tali emendamenti riguardano essenzialmente:

- l'introduzione del divieto di commercializzare legname di provenienza illegale e prodotti da esso derivati sul mercato UE,

- l'imposizione dell'obbligo per i commercianti interni di conservare la documentazione relativa ai soggetti dai quali acquistano o ai quali vendono su base commerciale il legname e i prodotti da esso derivati,

- il riconoscimento e la revoca del riconoscimento agli organismi di controllo, che vengono effettuati dalla Commissione a livello centrale,

- la proroga di 27 mesi della data di applicazione del regolamento,

- la modifica dell'ambito legislativo della normativa applicabile attraverso l'inserimento di un riferimento alla legislazione sulla gestione delle foreste e sulla conservazione della biodiversità direttamente collegato alla produzione di legname,

- l'estensione dei criteri sulla valutazione del rischio attraverso l'aggiunta di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite o del Consiglio dell'Unione europea sull'importazione o l'esportazione di legname e la prevalenza dei conflitti armati,

- l'autorizzazione delle autorità competenti a effettuare controlli sugli operatori e sugli organismi di controllo, se in possesso di informazioni rilevanti, incluse obiezioni motivate da parte di terzi.

5. CONCLUSIONI

In applicazione dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione modifica la propria proposta come sopra indicato.

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