This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52010PC0444
Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the non-inclusion of 1,3-dichloropropene in Annex I to Council Directive 91/414/EEC
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la non iscrizione dell'1,3-dicloropropene nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la non iscrizione dell'1,3-dicloropropene nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio
/* COM/2010/0444 final */
/* COM/2010/0444 final */ Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la non iscrizione dell'1,3-dicloropropene nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio
[pic] | COMMISSIONE EUROPEA | Bruxelles, 1.9.2010 COM(2010) 444 definitivo 2010/0239 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la non iscrizione dell'1,3-dicloropropene nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) RELAZIONE L'allegato progetto di proposta di decisione del Consiglio riguarda la non iscrizione della sostanza attiva 1,3-dicloropropene nell'elenco positivo (allegato I) della direttiva 91/414/CEE del Consiglio. La proposta di non iscrizione si basa su una serie di problemi emersi durante la seconda valutazione di questa sostanza attiva, non approvata dal settembre 2007. La direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari istituisce un quadro armonizzato in materia di autorizzazione e immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. L'articolo 8, paragrafo 2, della medesima direttiva prevede un programma, da svolgersi in un periodo di dodici anni, per l'esame progressivo delle sostanze attive contenute nei pesticidi presenti sul mercato, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva. I regolamenti (CE) nn. 451/2000 e 1490/2002 stabiliscono le modalità attuative della seconda e della terza fase del suddetto programma di lavoro. L'1,3-dicloropropene è una delle sostanze attive che rientrano nella seconda fase del programma di lavoro. Tale sostanza non era stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE a norma della decisione 2007/619/CE della Commissione a causa, in particolare, del rilascio nell'ambiente di notevoli quantitativi di impurezze policlorurate note e non note, per le quali non si disponeva di dati relativi alla persistenza, al comportamento tossicologico, all'assorbimento da parte delle colture, all'accumulo, al destino metabolico e al tenore dei residui, come pure della natura inconcludente della valutazione dei rischi per i consumatori e del rischio, per gli uccelli, i mammiferi, gli organismi acquatici e altri organismi non bersaglio, di possibile contaminazione delle acque sotterranee. Nel giugno del 2008 il notificante della sostanza attiva ha presentato un nuovo fascicolo conformemente alla procedura accelerata di cui al regolamento (CE) n. 33/2008. Il fascicolo è stato valutato dallo Stato membro relatore designato (Spagna) e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) che ha presentato, in data 30 settembre 2009, le sue conclusioni sulla valutazione dei rischi per l'1,3-dicloropropene. I dati e le informazioni supplementari forniti dal notificante non hanno tuttavia eliminato tutte le preoccupazioni specifiche che erano state all'origine della non iscrizione della sostanza. In data 9 luglio 2010 la Commissione ha quindi presentato al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali un progetto di decisione della Commissione riguardante la non iscrizione dell'1,3-dicloropropene nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio. Il comitato non ha espresso alcun parere e l'esito della votazione è stato il seguente: - 14 Stati membri hanno votato a favore (150 voti); - 11 Stati membri hanno votato contro (154 voti); - 2 Stati membri si sono astenuti (41 voti). Di conseguenza la Commissione, a norma dell'articolo 19 della direttiva 91/414/CEE e dell'articolo 5 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, è tenuta a presentare al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio dispone di un termine di tre mesi entro il quale deliberare a maggioranza qualificata. Il progetto di decisione non è soggetto al diritto di controllo del Parlamento europeo (articolo 8 della decisione 1999/468/CE del Consiglio). 2010/0239 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la non iscrizione dell'1,3-dicloropropene nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari[1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma, considerando quanto segue: 1. Con la decisione 2007/619/CE della Commissione[2] è stato deciso di non includere la sostanza attiva 1,3-dicloropropene nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione è stata presa nel quadro della seconda fase del programma di lavoro prevista dai regolamenti (CE) nn. 451/2000[3] e 703/2001[4] della Commissione che stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. 2. Il notificante iniziale ha presentato una nuova domanda in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I[5]. Il notificante ha richiesto l'applicazione della procedura accelerata di cui al Capo III del regolamento (CE) n. 33/2008 e ha presentato un fascicolo aggiornato. La domanda è stata presentata alla Spagna, che era stata designata Stato membro relatore a norma del regolamento (CE) n. 451/2000. 3. Detta domanda è conforme ai requisiti di sostanza e di procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008 ed è stata presentata entro i termini definiti nell'articolo 13, seconda frase, del medesimo regolamento. 4. La Spagna ha valutato le nuove informazioni e i dati presentati dal notificante e ha redatto una relazione supplementare il 15 aprile 2009. 5. La relazione supplementare è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("EFSA") e presentata alla Commissione il 30 settembre 2009 come conclusioni dell'EFSA per l'1,3-dicloropropene[6]. Tale relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottata il 9 luglio 2010 sotto forma di relazione di riesame della Commissione sull'1,3-dicloropropene. 6. La nuova valutazione da parte dello Stato membro relatore e le nuove conclusioni dell'EFSA si sono concentrate sui motivi di preoccupazione all'origine della non iscrizione, ovvero il rilascio nell'ambiente di notevoli quantitativi di impurezze policlorurate note e non note, per le quali mancavano dati relativi alla persistenza, al comportamento tossicologico, all'assorbimento da parte delle colture, all'accumulo, al destino metabolico e al tenore dei residui, come pure la natura inconcludente della valutazione dei rischi per i consumatori e il rischio, per gli uccelli, i mammiferi, gli organismi acquatici e altri organismi non bersaglio, di possibile contaminazione delle acque sotterranee. 7. Nel fascicolo aggiornato il notificante ha presentato nuovi dati e informazioni per rispondere alle preoccupazioni alla base della non iscrizione, in particolare per quanto riguarda l'identità di una serie di impurezze, il livello prevedibile di residui nelle colture, il rischio di contaminazione delle acque sotterranee e il rischio per gli uccelli, i mammiferi, gli organismi acquatici e altri organismi non bersaglio. È stata effettuata una nuova valutazione, inclusa nella relazione supplementare e nelle conclusioni dell'EFSA per l'1,3-dicloropropene. 8. I dati e le informazioni supplementari forniti dal notificante non hanno tuttavia eliminato tutte le preoccupazioni specifiche che erano state all'origine della non iscrizione della sostanza. 9. In particolare, desta preoccupazione l'esposizione dei consumatori a undici impurezze di fabbricazione non identificate. Inoltre, la possibile contaminazione delle acque sotterranee in relazione all'1,3-dicloropropene, il rispettivo prodotto tossico di degradazione acido (EZ)-3-cloroacrilico e undici impurezze di fabbricazione non identificate non sono stati affrontati in maniera adeguata e vi è il rischio di propagazione atmosferica a lunga distanza di dieci impurezze di fabbricazione. Non è stato inoltre dimostrato che il rischio per gli organismi non bersaglio sia accettabile. 10. La Commissione ha invitato il notificante a presentare le sue osservazioni sui risultati della revisione inter pares e a comunicare se intendesse continuare a proporre la sostanza. La Commissione ha inoltre invitato il notificante a presentare osservazioni concernenti il progetto di relazione di riesame conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008. Il notificante ha presentato osservazioni che sono state oggetto di un attento esame. 11. Tuttavia, nonostante gli argomenti fatti valere dal notificante, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite e vagliate durante le riunioni degli esperti dell'EFSA non hanno dimostrato che, nelle condizioni di uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti 1,3-dicloropropene possano soddisfare in linea di massima le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE. 12. L'1,3-dicloropropene non può pertanto essere iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. 13. È opportuno abrogare la decisione 2007/619/CE. 14. La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e dal Capo II del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, di un'ulteriore domanda per l'1,3-dicloropropene. 15. Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'1,3-dicloropropene non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Articolo 2 La decisione 2007/619/CE è abrogata. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il presidente [1] GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. [2] GU L 249 del 25.9.2007, pag. 11. [3] GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. [4] GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6. [5] GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5. [6] Autorità europea per la sicurezza alimentare, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance (EZ)-1,3-dichloropropene on request from the European Commission (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva ( EZ )-1,3-dicloropropene, su richiesta della Commissione europea), EFSA Journal 2009; 7(10):1341. [102 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2009.1341. Disponibile in linea: www.efsa.europa.eu.