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Document 52010PC0368

    Proposal for a DIRECTIVE …/…/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on Deposit Guarantee Schemes [recast]

    52010PC0368




    [pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

    Bruxelles, 12.7.2010

    COM(2010)368 definitivo

    2010/0207 (COD)

    Proposta di

    DIRETTIVA …/…/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativa ai sistemi di garanzia dei depositi [rifusione]

    COM(2010) 369SEC(2010)835 SEC(2010)834

    RELAZIONE

    CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Nessuna banca, che sia solida o in difficoltà, detiene fondi liquidi sufficienti per rimborsare a vista la totalità o una quota significativa dei suoi depositi. Le banche sono pertanto esposte al rischio di un "assalto" ai loro sportelli qualora i depositanti ritengano che i loro depositi non sono più sicuri e tentino quindi di ritirarli tutti simultaneamente, con gravi conseguenze per l'intera economia. Se, nonostante il livello elevato di vigilanza prudenziale una banca deve essere chiusa, il sistema di garanzia dei depositi (DGS) responsabile rimborsa i depositanti fino ad un certo massimale ("il livello di copertura"), soddisfacendo in tal modo le loro esigenze. I DGS dispensano inoltre i depositanti dal dover partecipare a lunghe procedure di insolvenza, che in genere portano al recupero di una semplice frazione del credito originario.

    Dopo la pubblicazione della comunicazione della Commissione del 2006 concernente la revisione della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi[1], gli eventi del 2007 e del 2008 hanno dimostrato che l'attuale sistema frammentato dei DGS non ha consentito di raggiungere gli obiettivi fissati dalla direttiva 94/19/CE per quanto riguarda il mantenimento della fiducia dei depositanti e della stabilità finanziaria nei periodi di tensioni economiche. I circa 40 DGS attualmente esistenti nella UE, che garantiscono diversi gruppi di depositanti e di depositi fino a diversi livelli di copertura, impongono alle banche obblighi finanziari variabili e in tal modo riducono i vantaggi del mercato interno per le banche e i depositanti. Inoltre i sistemi sono risultati finanziati in misura insufficiente nei periodi di difficoltà finanziarie.

    Il 7 ottobre 2008 il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che occorreva ripristinare la fiducia nel settore finanziario e ha invitato la Commissione a presentare una proposta adeguata per promuovere la convergenza dei DGS. È stata così adottata la direttiva 2009/14/CE[2]. Tuttavia, poiché la necessità di negoziati rapidi precludeva la possibilità di affrontare tutte le questioni aperte, tale direttiva è stata solo una misura di emergenza volta a mantenere la fiducia dei depositanti, in particolare aumentando il livello di copertura da 20 000 EUR a 100 000 EUR entro la fine del 2010. Nella direttiva 2009/14/CE è stata pertanto inserita una clausola che prevede un'ampia revisione di tutti gli aspetti inerenti ai DGS. La necessità di rafforzare i DGS presentando proposte legislative appropriate è stata ribadita nella comunicazione della Commissione del 4 marzo 2009 Guidare la ripresa in Europa [3].

    I principali elementi della presente proposta sono:

    - semplificazione e armonizzazione, in particolare quanto all'ambito di copertura e alle modalità di rimborso;

    - ulteriore riduzione del termine per il rimborso dei depositanti e migliore accesso per i DGS alle informazioni relative ai loro membri (le banche);

    - DGS solidi e credibili, finanziati in misura sufficiente;

    - mutua concessione di prestiti tra i DGS in talune circostanze.

    Gli elementi della revisione che, secondo la Commissione, (ancora) non dovrebbero essere oggetto di misure legislative figurano nella relazione che accompagna la presente proposta. La relazione e la proposta rientrano in un pacchetto sui sistemi di garanzia nel settore finanziario che comprende anche una revisione dei sistemi di indennizzo degli investitori (direttiva 97/9/CE) ed un libro bianco sui sistemi di garanzia delle assicurazioni.

    CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DI ESPERTI ESTERNI

    Tra il 29 maggio e il 27 luglio 2009 si è svolta una consultazione pubblica. Tutti i 104 contributi ed una relazione di sintesi sono stati pubblicati nell'agosto 2009[4] e in generale i pareri delle parti interessate sono stati presi in considerazione. Quattro questioni sono state sollevate da molti dei partecipanti alla consultazione (soprattutto banche e loro associazioni, consumatori e loro associazioni, Stati membri e DGS) e pertanto meritano un'attenzione particolare:

    - quasi tutti erano favorevoli alla semplificazione e all'armonizzazione dei criteri di ammissibilità per i depositanti. Se ne è tenuto conto;

    - la chiara maggioranza era contraria ad un'ulteriore riduzione del termine di rimborso; molti hanno argomentato che prima di considerare la possibilità di un'ulteriore riduzione occorreva valutare le esperienze fatte con il nuovo termine di 4-6 settimane stabilito dalla direttiva 2009/14/CE. La Commissione sostiene che il termine attuale è troppo lungo per impedire la corsa al ritiro dei depositi e soddisfare le esigenze finanziarie dei depositanti. Una netta maggioranza ha sostenuto l'opportunità di coinvolgere i DGS in una fase precoce, non appena appare probabile la loro attivazione. Questa condizione è stata ritenuta essenziale per consentire la riduzione del termine di rimborso ed è recepita nella proposta;

    - la grande maggioranza era favorevole al finanziamento ex ante dei sistemi e ai contributi basati sui rischi. Se ne è tenuto conto;

    - le opinioni divergevano sul fatto se i sistemi di mutua garanzia dovessero essere o meno coperti dalla direttiva. Questi sistemi proteggono l'ente creditizio stesso ed in particolare ne garantiscono la liquidità e la solvibilità. Essi offrono una diversa protezione dei depositanti rispetto a quella di un sistema di garanzia dei depositi. Se, grazie al supporto di un sistema di mutua garanzia, una banca non fallisce e continua a prestare i propri servizi, non è necessario rimborsare i depositanti. Per contro, un sistema di garanzia dei depositi è attivato solo in caso di fallimento di una banca. L'attuale proposta lascia tuttavia intatta la funzione di stabilizzazione dei sistemi di mutua garanzia, ma migliora la posizione dei depositanti, i quali ora potranno vantare diritti nei loro confronti se essi non sono in grado di impedire il fallimento di un loro membro.

    Per la preparazione di questa proposta si è fatto ricorso alla consulenza di esperti esterni. Nel marzo 2009 si è svolta una tavola rotonda informale con tali esperti[5]. Gli Stati membri hanno fornito la propria consulenza nel corso delle tre riunioni del gruppo di lavoro sui sistemi di garanzia dei depositi (DGSWG) nel giugno e novembre 2009 e nel febbraio 2010. Il Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione ha presentato relazioni in materia di livello di copertura (2005), possibile armonizzazione dei meccanismi di finanziamento (2006 e 2007), efficienza dei sistemi di garanzia dei depositi (2008) e possibili modelli per l'introduzione di contributi basati sui rischi nella UE (2008 e 2009)[6]. Questi lavori si sono svolti con il supporto dello European Forum of Deposit Insurers (EFDI), che nel 2008 ha anche pubblicato diverse relazioni su questioni specifiche[7], e sono stati presi in considerazione nell'elaborazione della presente proposta. Anche la BCE ha contribuito attivamente alla preparazione della presente proposta.

    VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

    Lo strumento più appropriato è una direttiva che modifica la direttiva vigente. La Commissione è consapevole degli effetti cumulativi delle attuali e future misure legislative riguardanti il settore bancario.

    Opzioni preferite

    Nel complesso sono state valutate oltre 70 diverse opzioni. Le principali ritenute preferibili sono:

    - semplificare e armonizzare l'ambito di copertura;

    - ridurre il termine per il rimborso a sette giorni;

    - porre fine alla pratica di compensare le passività e i crediti dei depositanti;

    - introdurre un modulo informativo standard che deve essere controfirmato dal depositante e inserire un riferimento obbligatorio ai DGS negli estratti conto e nelle pubblicità;

    - armonizzare l'approccio in materia di finanziamento dei DGS;

    - fissare un livello-obiettivo per i fondi dei DGS;

    - fissare le proporzioni dei contributi ex ante e ex-post delle banche ai DGS;

    - introdurre elementi basati sui rischi nel calcolo dei contributi delle banche ai DGS;

    - restringere l'uso dei fondi dei DGS per fini più ampi di risoluzione delle banche, di cui beneficerebbero tutti i creditori di una banca;

    - utilizzare il DGS del paese ospitante come unico punto di contatto per i depositanti di succursali costituite da enti creditizi di un altro Stato membro.

    Impatto sociale

    La proposta garantirà che, nel caso del fallimento di una banca, i depositanti vengano rimborsati fino a 100 000 EUR da un DGS entro sette giorni di calendario. Diventerà così quasi superfluo l'intervento dei sistemi di welfare sociale. La relazione sulla valutazione d'impatto è disponibile sul seguente sito: http://ec.europa.eu/internal_market/bank/guarantee/index_en.htm#roundtable. Una sintesi è allegata alla presente proposta.

    Oneri amministrativi

    La proposta non comporterà oneri amministrativi significativi e semplificherà i criteri di ammissibilità per i depositanti. La valutazione dell'impatto contiene informazioni aggiuntive.

    CONTROLLO E VALUTAZIONE

    Giacché è impossibile prevedere i fallimenti di banche e se possibile li si evita, è impossibile monitorare regolarmente il funzionamento dei DGS sulla base della gestione di casi concreti di fallimenti di banche. Occorre tuttavia organizzare prove periodiche di stress dei DGS per verificare se siano in grado di soddisfare i loro obblighi giuridici, quanto meno in uno scenario di esercizio. Ciò potrebbe avvenire nell'ambito di un esame tra pari nel quadro dello European Forum of Deposit Insurers (EFDI)[8] e della futura Autorità bancaria europea (EBA).

    ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    Lo strumento più appropriato è una direttiva che modifica la direttiva vigente. Non essendo stata completamente attuata la direttiva 2009/14/CE che modifica la direttiva 94/19/CE, è opportuno che entrambe le direttive vengano codificate e modificate tramite rifusione.

    La direttiva 94/19/CE costituisce uno strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi finanziari nel settore degli enti creditizi. Di conseguenza la sua base giuridica è l'articolo 57, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea, predecessore dell'attuale articolo 53, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE). In combinato disposto con l'articolo 54, paragrafo 1, l'articolo 53 del TFUE prevede l'emanazione di direttive riguardanti l'accesso all'attività di imprese quali enti creditizi ed il suo esercizio. Per questi motivi, la presente proposta si basa sull’articolo 53, paragrafo 1, del TFUE. Tutti gli elementi della presente proposta servono a questo obiettivo e sono ad esso funzionali.

    Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del TFUE, gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio dalla UE. Le relative disposizioni non vanno al di là di ciò che è necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti. Solo un provvedimento dell'UE può garantire che gli enti creditizi operanti in più di uno Stato membro siano soggetti a requisiti analoghi in materia di DGS, garantendo in tal modo parità di condizioni operative, evitando costi indebiti di messa in conformità per le attività transfrontaliere e promuovendo l'ulteriore integrazione del mercato dell'UE. Un'azione dell'UE assicura inoltre un elevato livello di stabilità finanziaria nell'ambito dell'UE. In particolare, l'armonizzazione della copertura e dei termini di rimborso non può essere realizzata in modo adeguato dagli Stati membri in quanto comporta l'allineamento di una moltitudine di regole degli ordinamenti dei vari Stati membri e pertanto può essere realizzata meglio a livello dell'UE, come riconosciuto nelle vigenti direttive sui DGS[9].

    INCIDENZA SUL BILANCIO

    Nessuna.

    ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DELLA PROPOSTA

    La rifusione ha consentito di migliorare e completare la struttura della direttiva. Molti riferimenti superati sono stati aggiornati. I titoli degli articoli ne rendono più agevole la lettura. Gli articoli sull'ambito di applicazione della direttiva ed una serie di nuove definizioni ne agevolano la comprensione. La direttiva descrive le caratteristiche dei DGS prima di fissare i livelli di copertura. Gli articoli sul rimborso sono seguiti da regole sul finanziamento e sulle informazioni da fornire ai depositanti.

    Ambito di applicazione, definizioni e vigilanza (articoli da 1 a 3)

    La direttiva abbraccia attualmente tutti gli enti creditizi e tutti i sistemi, senza distinzioni. Nessuna banca può essere esentata dall'obbligo di appartenere ad un DGS. Ciò garantisce che tutti i depositanti possano vantare diritti nei confronti di un sistema e che tutti i sistemi siano adeguatamente finanziati.

    I sistemi di mutua garanzia proteggono i depositanti proteggendo l'ente creditizio stesso (cfr. la sezione 2). Poiché tutte le banche devono attualmente diventare membri di un DGS, i sistemi di mutua garanzia possono essere riconosciuti come DGS e in questo caso devono soddisfare i requisiti della direttiva 2006/48/CE, in modo da garantire la coerenza del diritto della UE. In alternativa, è possibile istituire separatamente sistemi di mutua garanzia e DGS. Nel secondo caso, la partecipazione di una banca ad entrambi i regimi e il ruolo aggiuntivo di salvaguardia dei sistemi di mutua garanzia potrebbero essere presi in considerazione al momento della fissazione dei contributi delle banche ai DGS.

    I depositi sono ora definiti con maggiore chiarezza. Possono essere considerati depositi solo gli strumenti interamente rimborsabili, non i prodotti strutturati, i certificati o le obbligazioni. Ciò impedisce ai DGS di esporsi a rischi imprevedibili con i prodotti di investimento.

    Ora tutti i DGS debbono essere vigilati su base continuativa ed eseguire prove di stress periodiche dei loro sistemi. Essi hanno il diritto di ottenere informazioni dalle banche in fase precoce in modo che sia possibile un rapido rimborso. Gli Stati membri sono esplicitamente autorizzati a fondere i loro DGS. Gli enti creditizi devono ricevere un preavviso di un mese, anziché di 12 mesi, prima di poter essere esclusi da un DGS.

    Criteri di ammissibilità e determinazione dell'importo rimborsabile (articoli da 4 a 6)

    Le regole sull'ammissibilità dei depositanti sono state semplificate e armonizzate. La maggior parte delle esclusioni aventi carattere discrezionale sono diventate obbligatorie, in particolare per quanto riguarda le autorità e gli istituti finanziari di qualunque tipo. D'altro canto, i depositi in valute diverse da quelle dell'UE rientrano nell'ambito di applicazione, così come i depositi di tutte le altre società non finanziarie.

    Il livello di copertura di 100 000 EUR (da attuare entro la fine del 2010 a titolo della direttiva 2009/14/CE) non è stato modificato. Gli Stati membri possono tuttavia decidere di superare tale limite per i depositi derivanti da operazioni immobiliari ed i depositi inerenti a determinati eventi della vita, purché la copertura sia limitata a 12 mesi.

    Ora viene previsto che gli interessi dovuti ma non accreditati al momento del fallimento devono essere rimborsati, purché il livello di copertura non sia superato. I depositanti devono essere rimborsati nella valuta di tenuta del conto. La compensazione tra crediti e passività del depositante non è più consentita dopo il fallimento di un istituto.

    Rimborso (articoli 7 e 8)

    Ora i DGS devono attivarsi per rimborsare i depositanti entro una settimana. I depositanti non devono presentare alcuna domanda. Qualsiasi informazione venga loro fornita deve essere redatta nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è situato il deposito. La direttiva stabilisce ora che i diritti di credito dei depositanti nei confronti di un DGS non riconosciuti o non liquidati possono cadere in prescrizione solo nella misura in cui i diritti di credito dei DGS nella procedura di liquidazione o riorganizzazione cadono in prescrizione.

    Perché possa essere rispettato un termine di rimborso così breve, le autorità competenti sono tenute ad informare i DGS automaticamente quando il fallimento di una banca diventa probabile. Inoltre i DGS e le banche devono scambiarsi informazioni sui depositanti, a livello sia nazionale che tra Stati membri, senza essere ostacolati dai requisiti di riservatezza. Gli enti creditizi devono essere inoltre in grado di fornire l'importo totale dei depositi di un dato depositante (visione d'insieme del cliente) in qualunque momento.

    Finanziamento dei DGS e prestiti tra DGS (articoli 9 e 10)

    La direttiva garantisce ora che i mezzi finanziari a disposizione dei DGS siano proporzionati alle loro passività potenziali. Questi mezzi finanziari sono salvaguardati da potenziali perdite mediante restrizioni sugli investimenti analoghe a quelle per gli istituti di moneta elettronica di cui all'articolo 7 della direttiva 2009/110/CE[10] e gli OICVM di cui all'articolo 52 della direttiva 2009/65/CE[11], tenendo conto anche della duplice necessità di ridurre il rischio e incrementare la liquidità. Il finanziamento dei DGS sarà articolato come segue.

    Come prima misura, per garantire un finanziamento adeguato, i DGS devono poter disporre dell'1,5% dei depositi ammissibili dopo un periodo di transizione di 10 anni ("livello-obiettivo"). Se questi mezzi finanziari risultano insufficienti in caso di fallimento di una banca, occorre passare alla seconda e alla terza misura di cui sotto.

    Come seconda misura, le banche devono pagare contributi straordinari ("ex post") pari fino allo 0,5% dei depositi ammissibili, se necessario. (Se questo pagamento mette a repentaglio una banca, essa può essere esentata dalle autorità competenti su base individuale). Di conseguenza i fondi ex ante costituiranno il 75% dei finanziamenti dei DGS, i contributi ex post il 25%.

    Come terza misura, la possibilità di concedersi mutuamente dei prestiti consente ad un DGS che lo necessiti di ottenere prestiti da tutti gli altri DGS nella UE, che, globalmente, devono, se necessario, prestare al DGS al massimo lo 0,5% dei suoi depositi ammissibili in caso di necessità con breve preavviso, proporzionalmente all'importo dei depositi ammissibili in ciascun paese. Il prestito deve essere rimborsato entro cinque anni e per rimborsarlo saranno necessari nuovi contributi. Per garantire il rimborso, i DGS mutuanti hanno diritto di subentro nei crediti dei depositanti nei confronti dell'ente creditizio fallito e questi crediti saranno di primo grado nella procedura di liquidazione dell'ente creditizio il cui fallimento ha prosciugato le finanze del DGS mutuatario.

    Come quarta misura, e come ultima linea di difesa rispetto al coinvolgimento del contribuente, i DGS devono disporre di sistemi di finanziamento alternativi, ricordando che tali sistemi debbono rispettare il divieto di finanziamento monetario di cui all'articolo 123 del TFUE.

    Solo dopo 10 anni, questo meccanismo in quattro fasi diverrà operativo. Per adattare il livello-obiettivo alle passività potenziali del sistema, esso verrà ricalibrato sulla base dei depositi coperti (ovvero tenuto conto del livello di copertura), ma senza diminuire il livello di protezione.

    I fondi dei DGS dovrebbero essere utilizzati soprattutto per rimborsare i depositanti. Ciò tuttavia non ne impedisce l'uso a fini di risoluzione delle crisi bancarie nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato. Tuttavia, per evitare il prosciugamento dei fondi a beneficio dei creditori non assicurati di una banca, tale uso deve essere limitato all'importo che sarebbe stato necessario per rimborsare i depositi coperti. Giacché la risoluzione delle banche e i rimborsi dei depositi hanno finalità diverse, i finanziamenti dei DGS dovrebbero essere salvaguardati già quando si costituisce il livello-obiettivo, in modo che non sia messa a repentaglio la funzione primaria dei DGS, ovvero il rimborso dei depositi. Ciò non pregiudica la politica futura della Commissione per quanto riguarda i fondi di risoluzione delle banche.

    Contributi basati sui rischi ai DGS (articolo 11 e allegati I e II)

    I contributi degli enti creditizi ai DGS devono essere calcolati in base ai loro profili di rischio in modo armonizzato. In linea di massima, i contributi sono costituiti sia da elementi non basati sui rischi che da elementi basati sui rischi. Questi ultimi verranno calcolati sulla base di diversi indicatori che riflettono i profili di rischio di ciascun ente creditizio. Gli indicatori proposti coprono le principali classi di rischio utilizzate comunemente per valutare la solidità finanziaria degli enti creditizi: adeguatezza patrimoniale, qualità delle attività, redditività e liquidità. I dati necessari per calcolare tali indicatori sono disponibili in virtù degli attuali obblighi di segnalazione degli enti creditizi.

    Tenuto conto delle differenze tra i settori bancari nei vari Stati membri, la direttiva garantisce una certa flessibilità sviluppando una serie di indicatori di base (obbligatori per tutti gli Stati membri) ed una serie di indicatori supplementari (facoltativi per gli Stati membri). Gli indicatori di base sono costituiti da criteri utilizzati comunemente quali adeguatezza patrimoniale, qualità delle attività, redditività e liquidità. Gli indicatori di base pesano per il 75%, quelli supplementari per il 25%.

    Questa impostazione in materia di calcolo dei contributi basati sui rischi si fonda sulle relazioni della Commissione (Centro comune di ricerca) del 2008 e del 2009 e riflette gli approcci seguiti attualmente in taluni Stati membri[12]. In generale la direttiva prescrive che l'importo totale dei contributi da versare ai DGS debba essere determinato in primo luogo in funzione del livello-obiettivo per i fondi dei DGS; in seguito l'importo deve essere ripartito tra le banche aderenti ai DGS in base ai loro profili di rischio. Di conseguenza la direttiva incentiva una solida gestione dei rischi e scoraggia comportamenti rischiosi differenziando chiaramente tra i livelli dei contributi delle banche meno rischiose e delle banche più rischiose (rispettivamente dal 75% al 200% dell'importo standard).

    Quanto all'elemento non collegato al rischio, la base per il calcolo dei contributi è l'importo dei depositi ammissibili , come già accade nella maggior parte degli Stati membri. Tuttavia, nel tempo, i depositi coperti (ovvero i depositi ammissibili non superiori al livello di copertura) diventeranno la base per il calcolo dei contributi in tutti gli Stati membri in quanto riflettono meglio i rischi cui sono esposti i DGS.

    La piena armonizzazione del calcolo dei contributi basati sui rischi dovrebbe avvenire in una fase successiva.

    Cooperazione transfrontaliera (Articolo 12)

    Per agevolare il processo di rimborso in situazioni transfrontaliere, il DGS del paese ospitante funge da unico punto di contatto per i depositanti di succursali create da banche di un altro Stato membro. Questa funzione include non solo la comunicazione con i depositanti del paese ospitante ("casella postale") ma anche il rimborso per conto del DGS dello Stato membro di origine ("agente pagatore"). Accordi tra i DGS agevoleranno questa funzione.

    I sistemi devono scambiarsi le informazioni rilevanti. Accordi tra i DGS faciliteranno questi scambi.

    Le banche che in seguito ad una riorganizzazione cessano di appartenere ad un DGS e diventano membri di un altro DGS otterranno il rimborso del loro ultimo contributo in modo da poter utilizzare questi fondi per pagare il primo contributo al loro nuovo DGS.

    Informazione dei depositanti (articolo 14 e allegato III)

    Ora i depositanti saranno meglio informati in merito alla copertura o meno dei loro depositi e alle modalità di funzionamento di un DGS. A tal fine, coloro che intendono aprire un deposito devono controfirmare un foglio informativo basato sul modello di cui all'allegato III, che contiene tutte le informazioni rilevanti circa la copertura dei depositi da parte del DGS responsabile. I titolari di depositi esistenti debbono essere informati tramite l'estratto conto. La pubblicità sui prodotti deve limitarsi alla semplice menzione della copertura da parte del DGS, in modo da evitare di utilizzare il DGS come argomento di marketing.

    La pubblicazione regolare di informazioni specifiche da parte dei DGS (fondi ex ante, capacità ex post, risultati di prove di stress periodiche) assicura trasparenza e credibilità, il che porta ad una maggiore stabilità finanziaria con costi trascurabili (cfr. per maggiori dettagli la relazione sulla valutazione d'impatto).

    Nuova architettura di vigilanza

    Il 23 settembre 2009 la Commissione ha adottato le proposte dei regolamenti istitutivi del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, che creano altresì le tre autorità di vigilanza europee e il Comitato europeo per il rischio sistemico. La nuova Autorità bancaria europea dovrebbe, nell'ambito dei poteri conferitile dal regolamento, raccogliere informazioni sull'importo dei depositi, organizzare esami tra pari, confermare se un DGS può prendere a prestito fondi da altri DGS e comporre le controversie tra i DGS.

    2010/0207 (COD)

    Proposta di

    DIRETTIVA …/…/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del […]

    relativa ai sistemi di garanzia dei depositi [rifusione]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    ⎢ 94/19/CE (adattato)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea √ sul funzionamento dell'Unione europea ∏, in particolare l'articolo 57 √ 53 ∏ , paragrafo 2 √ 1 ∏ , prima e terza frase,

    vista la proposta della Commissione europea[13]

    visto il parere della Banca centrale europea[14],

    visto il parere del √ garante europeo della protezione dei dati[15] ∏ Comitato economico e sociale[16]

    √previa trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali, ∏

    deliberando in conformità della procedura √ legislativa ordinaria ∏ di cui all'articolo 189 B del trattato[17],

    considerando quanto segue:

    ∫ nuovo

    1. Alla direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, devono essere apportate diverse modificazioni sostanziali*. È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tale direttiva.

    _____________________

    * GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5.

    ⎢ 94/19/CE, considerando 1 (nuovo)

    2. Al fine di facilitare l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio, è necessario eliminare le differenze tra le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda il regime in materia di sistemi di garanzia dei depositi al quale detti enti sono sottoposti. considerando che, conformemente agli scopi del trattato, è opportuno promuovere uno sviluppo armonioso delle attività degli enti creditizi nell'insieme della Comunità eliminando qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, rafforzando nel contempo la stabilità del sistema bancario e la tutela dei risparmiatori;

    ⎢ 94/19/CE, considerando 2 (nuovo)

    3. La presente direttiva costituisce uno strumento essenziale per realizzare il mercato interno, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore degli enti creditizi, rafforzando nel contempo la stabilità del sistema bancario e la tutela dei depositanti. considerando che, in parallelo alla soppressione delle restrizioni alle loro attività, è opportuno preoccuparsi della situazione che può instaurarsi in caso di indisponibilità dei depositi degli enti creditizi che hanno succursali in altri Stati membri; che è indispensabile assicurare un livello minimo armonizzato di garanzia dei depositi dovunque essi si trovino all'interno della Comunità; che per il completamento del mercato unico bancario la tutela dei depositi è essenziale al pari delle regole prudenziali;

    ∫ nuovo

    4. A norma della direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso[18] la Commissione è tenuta a presentare se del caso appropriate proposte di modifica della direttiva 94/19/CE. Tali proposte possono riguardare l'armonizzazione dei meccanismi di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi, possibili modelli per l'introduzione di contributi basati sui rischi, i benefici e i costi di una possibile introduzione di un sistema di garanzia dei depositi dell'Unione, l'impatto delle disparità normative in materia di compensazione e crediti di contropartita sull'efficienza del sistema, l'armonizzazione dell'ambito dei prodotti e dei depositanti coperti.

    ⎢ 94/19/CE, considerando 8 (nuovo)

    5. La direttiva 94/19/CE si basava sul principio dell’armonizzazione minima. Di conseguenza nell'Unione è stata creata una varietà di sistemi di garanzia dei depositi aventi caratteristiche molto diverse. Questo fatto ha causato distorsioni di mercato per gli enti creditizi e ha limitato i vantaggi del mercato interno per i depositanti. considerando che l'armonizzazione deve limitarsi agli elementi principali dei sistemi di garanzia dei depositi e assicurare, entro termini molto brevi, un rimborso a titolo di garanzia calcolato in base a un livello minimo armonizzato;

    ∫ nuovo

    6. È indispensabile che la direttiva garantisca parità di condizioni tra gli enti creditizi, consenta ai depositanti di comprendere agevolmente le caratteristiche dei sistemi di garanzia dei depositi e agevoli il loro rapido rimborso tramite sistemi di garanzia dei depositi solidi e credibili, nell'interesse della stabilità finanziaria. Occorre pertanto armonizzare e semplificare il più possibile la protezione dei depositi.

    ⎢ 94/19/CE, considerando 3 (adattato)

    7. considerando che in In caso di chiusura di un ente creditizio insolvente i depositanti delle succursali situate in uno Stato membro diverso da quello della sede sociale √ principale ∏ dell'ente creditizio vanno tutelati con lo stesso sistema di garanzia di cui beneficiano gli altri depositanti dell'ente medesimo.;

    ⎢ 94/19/CE, considerando 15 (adattato)

    8. considerando che Lla presente direttiva esige in linea di principio che tutti gli enti creditizi partecipino a un sistema di garanzia dei depositi; che le direttive che disciplinano l'ammissione di enti creditizi aventi la loro sede sociale in paesi terzi, in particolare la prima direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (1), lasciano agli Stati membri la facoltà di decidere se e a quali condizioni ammettere che le succursali di tali enti creditizi operino sul loro territorio; che tali succursali non beneficeranno della libera prestazione dei servizi in virtù dell'articolo 59, secondo comma del trattato, né della libertà di stabilimento in uno Stato membro diverso da quello in cui sono situate; che di conseguenza uno Stato membro che ammette siffatte succursali √ di enti creditizi aventi la loro sede principale in un paese terzo ∏ dovrebbe decidere come applicare i principi della presente direttiva a tali succursali, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 77/780/CEE e alla √ e tenere conto della ∏ necessità di tutelare i depositanti e di mantenere l'integrità del sistema finanziario.;. Èche è essenziale che i depositanti di tali succursali siano pienamente consapevoli delle disposizioni di garanzia che li riguardano.;

    ∫ nuovo

    9. Sebbene in linea di massima tutti gli enti creditizi dovrebbero essere membri di un sistema di garanzia dei depositi, occorre riconoscere che vi sono sistemi che proteggono l'ente creditizio stesso (sistemi di tutela istituzionale) e in particolare ne garantiscono la liquidità e la solvibilità. La protezione garantita da tali sistemi va al di là di quella offerta dai sistemi di garanzia dei depositi. Se tali sistemi sono separati dai sistemi di garanzia dei depositi, occorre tenere conto del loro ruolo aggiuntivo di salvaguardia quando si stabiliscono i contributi dei loro membri ai sistemi di garanzia dei depositi. Il livello armonizzato di copertura non dovrebbe avere effetti sui sistemi che tutelano l'ente creditizio stesso a meno che essi rimborsino i depositanti. È opportuno che i depositanti possano vantare diritti nei confronti di tutti i sistemi, in particolare se non è possibile garantire la protezione di un sistema di mutua garanzia. Nessun regime o sistema dovrebbe essere pertanto escluso dalla presente direttiva.

    10. I sistemi di tutela istituzionale sono definiti all'articolo 80, paragrafo 8, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione)[19] e possono essere riconosciuti come sistemi di garanzia dei depositi dalle autorità competenti se soddisfano tutti i criteri previsti da tale articolo e dalla presente direttiva.

    11. Nella recente crisi finanziaria gli aumenti non coordinati dei livelli di copertura nella UE hanno fatto sì che depositanti spostassero denaro in banche di paesi nei quali le garanzie dei depositi erano più elevate, drenando così liquidità dalle banche in periodi difficili. In fasi di stabilità livelli diversi di copertura potrebbero portare i depositanti a scegliere la massima protezione dei depositi anziché il migliore prodotto, con potenziali distorsioni della concorrenza nel mercato interno. È pertanto indispensabile assicurare un livello armonizzato di protezione dei depositi dovunque essi si trovino all'interno dell'Unione. Determinati depositi, a causa della situazione personale particolare del depositante, possono essere coperti fino ad un livello più elevato ma per un periodo di tempo limitato.

    ⎢ 2009/14/CE, considerando 4

    ? nuovo

    12. È necessario che lo stesso livello di copertura si applichi a tutti i depositanti indipendentemente dal fatto che la moneta dello Stato membro sia l'euro ? e che la banca aderisca ad un sistema che tutela l'ente creditizio stesso ⎪. È opportuno che gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro abbiano la possibilità di arrotondare gli importi risultanti dalle conversioni senza inficiare il principio della protezione equivalente dei depositanti.

    ⎢ 94/19/CE, considerando 16 (adattato)

    13. Daconsiderando che, da un lato, il livello minimo di garanzia prescritto dalla presente direttiva non dovrebbe lasciare una proporzione eccessiva di depositi priva di tutela allo scopo di garantire sia la protezione dei consumatori che la stabilità del sistema finanziario; che, dall'altro, sarebbe inopportuno imporre in tutta la Comunità un livello di tutela tale da incoraggiare, in certi casi, una cattiva gestione degli enti creditizi; che occorrerebbe tener conto del costo del finanziamento dei sistemi in questione.; che Sembra pertanto ragionevole fondarsi su un importo di 20 000 ECU √ 100 000 EUR ∏ quale livello minimo armonizzato di garanzia. che potrebbero rivelarsi necessarie disposizioni transitorie limitate per dare modo al sistema di raggiungere tale cifra;

    ⎢ 94/19/CE, considerando 20 (adattato)

    14. Èconsiderando che è stato accolto il criterio di un limite minimo armonizzato per depositante e non per deposito.; che Dd i conseguenza occorre prendere in considerazione i depositi eseguiti dai depositanti non menzionati come titolari del conto o che non ne sono gli unici titolari; che il limite deve quindi essere applicato a ogni depositante identificabile.; che Qqueste considerazioni non dovrebbero tuttavia essere applicate agli organismi di investimento collettivo soggetti a speciali norme di tutela che non esistono per i depositi predetti.;

    ∫ nuovo

    15. Non si dovrebbe impedire agli Stati membri di istituire sistemi di tutela delle pensioni in generale, che dovrebbero operare separatamente dai sistemi di garanzia dei depositi. Né dovrebbe essere impedito agli Stati membri di proteggere taluni depositi per ragioni sociali o in relazione ad operazioni immobiliari realizzate per finalità residenziali private. In ogni caso occorre rispettare le norme sugli aiuti di Stato.

    ⎢ 94/19/CE, considerando 23 (nuovo)

    ? nuovo

    16. considerando che, nella presente direttiva, non Èè indispensabile armonizzare i metodi di finanziamento dei sistemi che garantiscono i depositi o gli stessi enti creditizi. dato che, Dda un lato, il costo di finanziamento di questi sistemi deve essere sostenuto, in linea di principio, ? principalmente ⎪ dagli enti creditizi stessi; e che, dall'altro, la capacità finanziaria di detti sistemi deve essere proporzionata ai loro obblighi.; ?Per garantire che i depositanti in tutti gli Stati membri beneficino di un livello di protezione uniformemente elevato e che i sistemi di garanzia dei depositi si prestino reciprocamente denaro solo se il sistema di garanzia dei depositi interessato ha già compiuto sforzi consistenti di finanziamento, occorre armonizzare ad un livello elevato il finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi. ⎪ Cche c iò non dovrebbedeve tuttavia mettere in pericolo la stabilità del sistema bancario dello Stato membro interessato.;

    ∫ nuovo

    17. Per limitare la protezione dei depositi a quanto necessario per garantire la certezza del diritto e la trasparenza per i depositanti ed evitare di trasferire i rischi di investimento ai sistemi di garanzia dei depositi, occorre escludere dall'ambito di copertura taluni prodotti finanziari aventi carattere di investimento, in particolare quelli non rimborsabili alla pari e la cui esistenza può essere dimostrata solo tramite un certificato.

    18. È opportuno che taluni depositanti, in particolare le autorità pubbliche e altri istituti finanziari, non siano ammissibili alla protezione dei depositi. Il loro numero limitato rispetto a tutti gli altri depositanti ne minimizza l'impatto sulla stabilità finanziaria in caso di fallimento di una banca. Le autorità hanno inoltre un accesso molto più agevole al credito rispetto ai cittadini. È opportuno che le imprese non finanziarie siano in linea di massima coperte, indipendentemente dalle loro dimensioni.

    19. L'articolo 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite[20] contiene una definizione di riciclaggio. Taluni depositanti dovrebbero essere esclusi dai pagamenti dei sistemi di garanzia dei depositi sulla base di tale definizione.

    ⎢ 94/19/CE, considerando 4

    20. considerando che Pper gli enti creditizi il costo della partecipazione ad un sistema di garanzia non è paragonabile a quello derivante da un massiccio ritiro dei depositi bancari non solo da un ente in difficoltà, ma anche da istituti sani, per effetto del venir meno della fiducia dei depositanti nella stabilità del sistema bancario.;

    ò nuovo

    21. È indispensabile che i mezzi finanziari a disposizione dei sistemi di garanzia dei depositi ammontino ad un certo livello-obiettivo e che possano essere raccolti contributi straordinari. Laddove necessario, i sistemi di garanzia dei depositi dovrebbero disporre di adeguati sistemi di finanziamento alternativi che consentano loro di ottenere finanziamenti a breve termine per soddisfare i diritti fatti valere nei loro confronti.∫ nuovo

    22. È necessario che i mezzi finanziari dei sistemi di garanzia dei depositi siano utilizzati principalmente per il rimborso dei depositanti. Essi potrebbero tuttavia essere utilizzati anche per finanziare il trasferimento dei depositi ad un altro ente creditizio, purché i costi sostenuti dal sistema di garanzia dei depositi non superino l'importo dei depositi coperti presso l'ente creditizio in questione. Essi potrebbero inoltre in certa misura, nei limiti prescritti dalla direttiva, essere utilizzati per finanziare la prevenzione dei fallimenti bancari. È indispensabile che tali misure rispettino le norme sugli aiuti di Stato. Ciò non pregiudica la politica futura della Commissione per quanto riguarda l'istituzione di fondi nazionali di risoluzione delle crisi bancarie.

    23. La tabella 1 del punto 14 dell'allegato I della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione)[21] assegna una determinata copertura del rischio a talune categorie di attività. È opportuno che tale allegato sia preso in considerazione per garantire che i sistemi di garanzia dei depositi investano solo in attività a basso rischio.

    24. I contributi ai sistemi di garanzia dei depositi dovrebbero tenere conto del grado di rischio sostenuto dai loro membri. Ciò consentirebbe di riflettere i profili di rischio delle singole banche, portando ad un calcolo equo dei contributi, e di incentivare ad operare in base ad un modello di business meno rischioso. Lo sviluppo di una serie di indicatori di base per tutti gli Stati membri e di un'altra serie di indicatori supplementari opzionali garantirebbe un'armonizzazione graduale.

    ⎢ 94/19/CE, considerando 25 (nuovo)

    ð nuovo

    25. considerando che Lala protezione dei depositi è un elemento essenziale per il completamento del mercato interno e un complemento indispensabile del sistema di vigilanza degli enti creditizi, a motivo del vincolo di solidarietà che crea tra tutti gli enti operanti su una medesima piazza finanziaria, in caso di inadempimento di uno di essi., ? È pertanto opportuno che i sistemi di garanzia dei depositi abbiano la possibilità di prestarsi reciprocamente denaro in caso di necessità. ⎪

    ⎢ 2009/14/CE, considerando 10 (adattato)

    ð nuovo

    26. Il termine di rimborso di tre mesi previsto attualmente, prorogabile a nove mesi, Ö al massimo sei settimane a partire dal 31 dicembre 2010 Õ è in contrasto con la necessità di preservare la fiducia dei depositanti e non risponde alle loro esigenze. Pertanto, è opportuno ridurre il termine di rimborso a venti giorni lavorativi ? una settimana ï . Questo periodo dovrebbe essere esteso solo in casi eccezionali e previo accordo delle autorità competenti. Due anni dopo l’entrata in vigore della presente direttiva la Commissione dovrebbe sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’efficacia e i tempi delle procedure di rimborso, che stabilisca l’eventuale opportunità di una riduzione dei tempi di rimborso a dieci giorni lavorativi.

    ∫ nuovo

    27. È opportuno che i sistemi di garanzia dei depositi degli Stati membri in cui un ente creditizio ha stabilito succursali o presta direttamente servizi informino e rimborsino i depositanti per conto del sistema dello Stato membro in cui l'ente creditizio è stato autorizzato. È necessario che i sistemi di garanzia dei depositi che potrebbero essere interessati concludano accordi in anticipo per agevolare lo svolgimento di questi compiti.

    ⎢ 94/19/CE, considerando 21 (adattato)

    ð nuovo

    28. considerando che Ll'informazione dei depositanti è un elemento essenziale della loro tutela e deve dunque essere anch'essa soggetta ad un minimo di norme cogenti.; ? È pertanto necessario che i depositanti siano informati in merito alla loro copertura e al sistema responsabile nei loro estratti conto, mentre coloro che intendono aprire un deposito siano tenuti a controfirmare un foglio di informazione standardizzato. È indispensabile che il contenuto di tali informazioni sia identico per tutti i depositanti. ⎪che, tuttavia, Ll'uso non regolamentato, a fini pubblicitari, di riferimenti all'importo e alla portata Ö all'ambito di copertura Õ del sistema di garanzia dei depositi potrebbe pregiudicare la stabilità del sistema bancario o la fiducia dei depositanti.; che gli Stati membri dovrebbero pertanto stabilire norme per limitare l'uso di tali riferimenti; ð Occorre pertanto che il riferimento ai sistemi di garanzia dei depositi nelle pubblicità sia limitato alla semplice menzione. È necessario che i sistemi che tutelano l'ente creditizio stesso informino chiaramente i depositanti in merito alla loro funzione senza promettere una protezione dei depositi illimitata .⎪

    ò nuovo

    29. La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[22], si applica al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione di detta direttiva.

    ⎢ 94/19/CE, considerando 24 (adattato)

    30. considerando che Lla presente direttiva non può comportare la responsabilità degli Stati membri o delle loro autorità competenti nei confronti dei depositanti, dato che Ö nella misura in cui Õ essi hanno vigilato affinché fosse istituito o riconosciuto ufficialmente uno o più sistemi di garanzia dei depositi o degli stessi enti creditizi, capace di assicurare l'indennizzo o la tutela dei depositanti alle condizioni definite dalla presente direttiva.;

    ∫ nuovo

    31. La proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità bancaria europea del 23 settembre 2009[23] presentata dalla Commissione prevede la creazione di un Sistema europeo di autorità di vigilanza finanziaria e definisce nel dettaglio l'architettura di questo nuovo quadro di vigilanza comprendente l'istituzione di un'Autorità bancaria europea.

    32. Pur rispettando la vigilanza dei sistemi di garanzia dei depositi da parte degli Stati membri, è opportuno che l'Autorità bancaria europea contribuisca a raggiungere l'obiettivo di agevolare agli enti creditizi l'accesso e l'esercizio delle loro attività garantendo nel contempo un'efficace protezione dei depositanti. A tal fine l'Autorità dovrebbe confermare che le condizioni per la concessione di prestiti tra sistemi di garanzia dei depositi previste nella presente direttiva sono soddisfatte ed indicare, entro i limiti rigorosi fissati dalla presente direttiva, gli importi che devono essere prestati da ciascun sistema, il tasso di interesse iniziale e la durata del prestito. In questo contesto, l'Autorità bancaria europea dovrebbe inoltre raccogliere informazioni sui sistemi di garanzia dei depositi, in particolare sull'importo dei depositi da loro coperti, confermato dalle autorità competenti. Essa dovrebbe inoltre informare gli altri sistemi di garanzia dei depositi in merito al loro obbligo di concedere il prestito.

    33. È necessario introdurre uno strumento efficace per fissare standard tecnici armonizzati in materia di servizi finanziari, in modo da assicurare condizioni di parità ed una tutela adeguata dei depositanti in tutta Europa. Tali standard dovrebbero essere sviluppati per standardizzare il calcolo dei contributi basati sui rischi.

    34. Per assicurare il funzionamento efficiente ed effettivo dei sistemi di garanzia dei depositi e un'equilibrata presa in considerazione delle loro posizioni in diversi Stati membri, l'Autorità dovrebbe essere in grado di comporre le dispute tra di loro con effetto vincolante.

    35. È necessario conferire alla Commissione, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di adottare atti delegati in relazione all'articolo 5, paragrafo 5.

    36. Conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, gli obiettivi dell'azione da adottare, ovvero l'armonizzazione delle regole relative al funzionamento dei sistemi di garanzia dei depositi, possono essere raggiunti solo a livello dell'Unione. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    37. Occorre che l'obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali della direttiva precedente. L'obbligo di attuazione delle disposizioni rimaste immutate deriva dalle direttive precedenti.

    38. La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale delle direttive indicati all'allegato IV,

    ⎢ 94/19/CE

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    ∫ nuovo

    Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

    39. La presente direttiva disciplina il funzionamento dei sistemi di garanzia dei depositi.

    40. La presente direttiva si applica a tutti i sistemi di garanzia dei depositi istituiti per legge o contratto e ai sistemi di tutela istituzionale riconosciuti come sistemi di garanzia dei depositi.

    41. I sistemi di tutela istituzionale ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 8, della direttiva 2006/48/CE possono essere riconosciuti come sistemi di garanzia dei depositi dalle autorità competenti se soddisfano tutti i criteri previsti in tale articolo e nella presente direttiva.

    42. I sistemi di tutela istituzionale che non sono riconosciuti a norma del paragrafo 3 e non garantiscono i depositi non sono soggetti alla presente direttiva, salvo all'articolo 14, paragrafo 5, secondo comma, e all'ultimo comma dell'allegato III.

    ⎢ 94/19/CE, articolo 1.1 (nuovo)

    Articolo 2 Definizioni

    1. Ai fini della presente direttiva, si intende per:

    a)1. "deposito": i saldi creditori, risultanti da fondi depositati Ö in un conto Õ o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali, che l'ente creditizio deve restituire secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili, nonché i debiti rappresentati da titoli emessi dall'ente creditizio.

    Sono trattate come depositi le azioni in società di finanziamento immobiliare (" building societies" ) britanniche e irlandesi Ö del Regno Unito e dell'Irlanda Õ , ad eccezione di quelle aventi natura di capitale di cui all'articolo 2.

    Non sono considerate depositi le obbligazioni che soddisfano le condizioni stabilite dall'articolo 22, paragrafo 4 della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.).

    Per il calcolo dei saldi creditori, gli Stati membri applicano le norme e i regolamenti relativi alla compensazione ed ai crediti di contropartita conformemente alle condizioni legali e contrattuali applicabili al deposito;

    ∫ nuovo

    Uno strumento non costituisce un deposito se ricorre una qualsiasi delle seguenti condizioni:

    la sua esistenza può essere dimostrata solo tramite un certificato diverso da un estratto conto;

    il suo capitale non è rimborsabile alla pari;

    il suo capitale è rimborsabile alla pari solo in base ad una determinata garanzia o ad un determinato accordo fornito dall'ente creditizio o da un terzo;⎪

    b) "depositi ammissibili": depositi che non sono esclusi dalla protezione conformemente all'articolo 4;

    c) "depositi coperti": depositi ammissibili che non superano il livello di copertura di cui all'articolo 5;

    ⎢ 94/19/CE, considerando 1.2

    d)2. "conto congiunto": un conto intestato a due o più persone, o sul quale hanno diritti due o più persone, con facoltà di compiere le relative operazioni con la firma di una o più di tali persone;

    ⎢ 94/19/CE, articolo 1.3 (adattato)

    e)3. "deposito indisponibile": un deposito dovuto Ö in scadenza Õ ed pagabile Ö esigibile Õ che non è stato pagato da un ente creditizio secondo le condizioni legali e contrattuali ad esso applicabili, laddove

    i) le autorità competenti abbiano concluso che a loro avviso l'ente creditizio interessato, per motivi direttamente connessi con la sua situazione finanziaria, non è per il momento in grado di rimborsare il deposito e non ha, a breve, la prospettiva di poterlo fare.

    ⎢ 2009/14/CE articolo 1.1

    Le autorità competenti traggono tale conclusione non appena possibile e in ogni caso non oltre cinque giorni lavorativi dall’aver stabilito per la prima volta che un ente creditizio non ha restituito i depositi venuti a scadenza ed esigibili; oppure

    ê 94/19/CE, articolo 1.1 (nuovo)

    ii) un'autorità giudiziaria abbia adottato una decisione per motivi direttamente connessi con la situazione finanziaria dell'ente creditizio, con effetto di sospendere l'esercizio dei diritti dei depositanti nei confronti dello stesso, se ciò avviene prima che sia stata enunciata Ö tratta Õ la conclusione di cui sopra;

    f)4. "ente creditizio": un'impresa la cui attività consiste nel ricevere dal pubblico depositi o altri fondi rimborsabili e nel concedere crediti per proprio conto ? ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE ⎪ ;

    g)5. "succursale": una sede di attività che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all'attività di ente creditizio;

    ∫ nuovo

    h) "livello-obiettivo": l'1,5% dei depositi ammissibili per la cui copertura è responsabile un sistema di garanzia dei depositi;

    i) "mezzi finanziari disponibili": contante, depositi e attività a basso rischio con una durata residua fino alla scadenza finale pari o inferiore a 24 mesi, liquidabili entro un termine non superiore al limite fissato dall'articolo 7, paragrafo 1;

    j) "attività a basso rischio": voci dell'attivo che rientrano nella prima e nella seconda categoria della tabella 1 del punto 14 dell'allegato I della direttiva 2006/49/CE, escluse altre voci qualificate ai sensi del punto 15 di tale allegato;

    k) "Stato membro di origine": lo Stato membro in cui un ente creditizio ha la propria sede principale;

    l) "Stato membro ospitante": lo Stato membro nel quale un ente creditizio ha una succursale o presta servizi;

    m) "autorità competenti": le autorità competenti ai sensi dell'articolo 4, punto 4, della direttiva 2006/48/CE.

    2. Quando la presente direttiva fa riferimento al [regolamento EBA], gli organismi incaricati della gestione dei sistemi di garanzia dei depositi sono considerati, ai fini di tale regolamento, autorità competenti ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del [regolamento EBA].

    ê 94/19/CE, articolo 3 (adattato)

    è1 2005/1/CE, articolo 2

    ð nuovo

    Articolo 3

    Appartenenza ad un sistema e vigilanza

    43. Ogni Stato membro provvede affinché sul suo territorio vengano istituiti e ufficialmente riconosciuti uno o più sistemi di garanzia dei depositi.

    ð Ciò non preclude la fusione di sistemi di Stati membri diversi. ï

    Fatti salvi i casi di cui al secondo comma e al paragrafo 4, Nnessun ente creditizio autorizzato in tale Stato membro ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 77/780/CEE può accettare depositi a meno che non abbia aderito ad Ö sia membro di Õ uno di tali sistemi.

    Uno Stato membro può tuttavia esonerare un ente creditizio dall'obbligo di aderire ad un sistema di garanzia dei depositi qualora tale ente appartenga ad un sistema che protegge l'ente creditizio stesso e segnatamente garantisce la sua liquidità e la sua solvibilità, assicurando ai depositanti una protezione almeno equivalente a quella offerta da un sistema di garanzia dei depositi e che, secondo le autorità competenti, soddisfa le seguenti condizioni:

    – il sistema esiste ed è stato ufficialmente autorizzato all'atto dell'adozione della presente direttiva;

    – il sistema è volto ad evitare che i depositi degli enti creditizi che rientrano in tale sistema possano diventare indisponibili e dispone dei mezzi necessari a tal fine;

    – il sistema non consiste in una protezione concessa all'ente creditizio dallo Stato membro stesso o dai suoi enti locali regionali;

    – il sistema garantisce che i depositanti siano informati secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 9 della presente direttiva.

    Lo Stato membro che si avvale di tale facoltà ne informa la Commissione; esso comunica segnatamente le caratteristiche di questi sistemi di protezione e gli enti creditizi coperti da questi ultimi, nonché le ulteriori modifiche alle informazioni trasmesse. La Commissione ne informa il ⎝1 comitato bancario europeo ⎜.

    2. Se un ente creditizio non adempie agli obblighi derivanti dall'adesione Ö dall'appartenenza Õ ad un sistema di garanzia dei depositi, l'inottemperanza è notificata alle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione le quali, in cooperazione con il sistema di garanzia, adottano le misure appropriate, comprese eventuali sanzioni, al fine di garantire che l'ente creditizio adempia ai suddetti obblighi.

    3. Qualora dette misure non siano tali da garantire il rispetto degli obblighi da parte dell'ente creditizio, ove l'ordinamento nazionale consenta l'esclusione di un membro, il sistema può, con l'espresso consenso delle autorità competenti, notificare con almeno dodici mesi ð un mese ï di anticipo la propria intenzione di escludere l'ente creditizio dal sistema. I depositi effettuati prima dello scadere di tale periodo di notifica restano interamente coperti dal sistema. Qualora, alla scadenza del periodo di notifica, l'ente creditizio non abbia adempiuto agli obblighi ad esso incombenti, il sistema di garanzia può, previo espresso consenso delle autorità competenti, procedere ? procede ⎪ all'esclusione.

    4. Laddove l'ordinamento nazionale lo permetta e con l'espresso consenso delle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione, un ente creditizio escluso da un sistema di garanzia dei depositi può continuare ad accettare depositi se, prima dell'esclusione, ha concluso accordi alternativi di garanzia che assicurino ai depositanti un livello e una portata di protezione per lo meno equivalenti a quelli offerti dal sistema di garanzia ufficialmente riconosciuto.

    5. Qualora un ente creditizio di cui si propone l'esclusione ai sensi del paragrafo 3 non sia in grado di concludere accordi alternativi che soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 4, le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione procedono immediatamente alla revoca di quest'ultima.

    ⎢ 94/19/CE, articolo 5 (adattato)

    4. I depositi detenuti al momento del ritiro dell'autorizzazione di un ente creditizio autorizzato ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 77/780/CEE Ö 6 della direttiva 2006/48/CE Õ restano coperti dal sistema di garanzia.

    ∫ nuovo

    5. Le autorità competenti vigilano continuativamente su tutti i sistemi di garanzia dei depositi di cui all'articolo 1 per accertarsi che rispettino la presente direttiva.

    ê 2009/14/CE articolo 1.6(a) (nuovo)

    6. Gli Stati membri assicurano che i sistemi di garanzia dei depositi effettuino regolarmente prove dei loro meccanismi e, ove appropriato, siano informati qualora le autorità competenti rilevino in un ente creditizio problemi che potrebbero determinare l’attivazione dei sistemi di garanzia dei depositi.

    ò nuovo

    Tali prove hanno luogo almeno ogni tre anni o quando le circostanze lo richiedono. La prima viene effettuata entro il 31 dicembre 2013.

    In questo ambito l'Autorità bancaria europea svolge regolarmente esami tra pari conformemente all'articolo 15 del [regolamento EBA]. Quando scambiano informazioni con l'Autorità bancaria europea, i sistemi di garanzia dei depositi sono vincolati al segreto professionale di cui all'articolo 56 di tale regolamento.

    ∫ nuovo

    7. Gli Stati membri assicurano che i sistemi di garanzia dei depositi, in qualunque momento e su loro richiesta, ricevano dai loro membri tutte le informazioni necessarie per preparare il rimborso di depositanti, compresi i contrassegni di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Le informazioni necessarie per eseguire le prove di stress sono presentate ai sistemi di garanzia dei depositi su base continuativa. Tali informazioni sono rese anonime. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo per l'esecuzione di prove di stress o la preparazione di rimborsi e non sono tenute più a lungo di quanto sia necessario a tali fini.

    ⎢ 94/19/CE, articolo 2 (adattato)

    Articolo 4 Ammissibilità dei depositi

    1. Sono esclusi da qualsiasi rimborso da parte dei sistemi di garanzia dei depositi:

    a) ferme restando le disposizioni dell'articolo 68, paragrafo 3, i depositi effettuati da altri enti creditizi a nome proprio e per proprio conto;

    b) tutti i titoli gli strumenti che rientrano nella definizione di "fondi propri" quale figura nell'articolo 2 della direttiva 89/299/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri degli enti creditizi Ö 57 della direttiva 2006/48/CE Õ ;

    c) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali ci sia stata una condanna per un reato di riciclaggio dei proventi di attività illecite di cui all'articolo 1 Ö , lettera C, Õ della direttiva 91/308/CEE;

    ∫ nuovo

    d) i depositi degli enti finanziari ai sensi dell'articolo 4, punto 5, della direttiva 2006/48/CE;

    e) i depositi delle imprese di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE;

    f) i depositi i cui titolari non sono mai stati identificati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 91/308/CEE, quando siano diventati indisponibili;

    g) i depositi delle imprese di assicurazioni;

    h) i depositi degli organismi d'investimento collettivo;

    i) i depositi dei fondi pensioni;

    j) i depositi delle autorità;

    k) i titoli di debito emessi da un ente creditizio e le passività derivanti da accettazioni e pagherò cambiari dell'ente medesimo.

    2. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi contrassegnino i depositi di cui al paragrafo 1 in modo da consentirne l'immediata identificazione.

    ⎢ 2009/14/CE articolo 1.3(a) (adattato)

    Articolo 5 Livello di copertura

    1. Gli Stati membri assicuranoprovvedono a che la copertura del totale dei depositi del medesimo depositante sia di almeno 50000 Ö 100 000 Õ EUR in caso di indisponibilità dei depositi.

    1bis. Entro il 31 dicembre 2010 gli Stati membri provvedono a che la copertura del totale dei depositi del medesimo depositante sia di 100000 EUR in caso di indisponibilità dei depositi.

    Qualora la Commissione, nella relazione di cui all’articolo 12, concluda che tale aumento e tale armonizzazione sono inopportuni e non sostenibili sul piano finanziario per tutti gli Stati membri ai fini della protezione dei consumatori, della stabilità finanziaria nella Comunità e della prevenzione di distorsioni transfrontaliere fra gli Stati membri, essa presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta volta a modificare il primo comma.

    ∫ nuovo

    2. Gli Stati membri assicurano che i sistemi di garanzia dei depositi non si discostino dal livello di copertura previsto al paragrafo 1. Essi possono tuttavia decidere che i seguenti depositi siano coperti purché i costi di tali rimborsi non siano soggetti agli articoli 9, 10 e 11:

    a) i depositi derivanti da operazioni immobiliari svolte per fini residenziali privati fino a 12 mesi dopo l'accredito dell'importo;

    b) i depositi che soddisfano talune esigenze di carattere sociale definite nel diritto nazionale e che sono collegati a particolari eventi della vita quali matrimonio, divorzio, invalidità o decesso di un depositante. La durata della copertura non supera i 12 mesi a decorrere da tale evento.

    3. Il paragrafo 2 non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre sistemi che proteggono prodotti inerenti a prestazioni di vecchiaia e pensioni, purché tali sistemi non coprano solo i depositi ma offrano una copertura globale per tutti i prodotti e le situazioni rilevanti sotto questo profilo.

    ⎢ 2009/14/CE articolo 1.3(a) (adattato)

    ð nuovo

    41ter ð I depositi sono rimborsati nella valuta di tenuta del conto. Se ï Gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro assicurano che, nella conversione degli importi espressi in euro di cui ali paragrafoi 1 e 1bis, ð sono convertiti ï in ð altre ï valute, gli importi in moneta nazionale effettivamente corrisposti ai depositanti siano ð sono ï equivalenti a quelli fissati nella presente direttiva.

    ∫ nuovo

    5. Gli Stati membri che convertono in valuta nazionale gli importi espressi in euro utilizzano inizialmente il tasso di cambio in vigore alla data di entrata in vigore della presente direttiva.

    Gli Stati membri possono arrotondare gli importi risultanti dalla conversione, a condizione che l'arrotondamento non superi i 2 500 EUR.

    Fermo restando il comma precedente, gli Stati membri aggiustano i livelli di copertura convertiti in un'altra valuta all'importo di cui al paragrafo 1 ogni cinque anni. Gli Stati membri possono effettuare tale aggiustamento prima, dopo aver consultato la Commissione, qualora si verifichino eventi imprevisti quali oscillazioni dei tassi di cambio.

    ⎢ 94/19/CE, articolo 7.2 (nuovo)

    2 . Gli Stati membri possono prevedere che per taluni depositanti o depositi la garanzia sia esclusa o ridotta. L'elenco di tali esclusioni figura nell'allegato I.

    ⎢ 2009/14/CE articolo 1.3(b) (nuovo)

    3. Il paragrafo 1bis non osta al mantenimento in vigore delle disposizioni che, anteriormente al 1o gennaio 2008, offrivano, in particolare per ragioni di carattere sociale, la copertura totale per determinati tipi di depositi.

    ⎢ 2009/14/CE articolo 1.3(c)

    ---

    ⎢ 94/19/CE, articolo 7.5 (adattato)

    ð nuovo

    6. L'importo indicato nel paragrafo 1 è oggetto di un riesame periodico, almeno ogni cinque anni, da parte della Commissione. Questa presenta eventualmente una proposta di direttiva al Parlamento europeo e al Consiglio per adattare l'importo indicato al paragrafo 1, tenendo conto in particolare dell'evoluzione del settore bancario e della situazione economica e monetaria della Comunità √ dell'Unione ∏ . Il primo riesame Ö non Õ avrà luogo solo cinque anni dopo la fine del periodo di cui al paragrafo 1, secondo comma √ prima del 31 dicembre 2015 ∏ ð a meno che eventi imprevisti impongano di anticiparlo ï .

    ê 2009/14/CE articolo 1.3(d) (nuovo)

    7. La Commissione può adeguare gli importi di cui ali paragrafoi 1 e 1 bis in funzione del tasso di inflazione nell’Unione europea, sulla base delle variazioni dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo pubblicato dalla Commissione.

    Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva è adottata Ö conformemente all'articolo 16 Õ secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2.

    ⎢ 94/19/CE, articolo 8 (adattato)

    Articolo 6 Determinazione dell'importo rimborsabile

    44. Il limiteI limiti di cui all'articolo 57, paragrafoi 1, 3 e 4 si applica no al totale dei depositi presso lo stesso ente creditizio, qualunque sia il numero dei depositi, la valuta e l'ubicazione nella Comunità √ nell'Unione ∏ .

    45. La quota spettante a ciascun depositante su un conto congiunto è computata nel calcolo del limitedei limiti previstoi dall'articolo 57, paragrafoi 1, 3 e 4.

    Salve specifiche disposizioni, tale conto è ripartito in proporzioni eguali tra i depositanti.

    Gli Stati membri possono prevedere che le somme depositate Ö i depositi Õ su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone, o di altra società Ö associazione Õ o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica, possano essere considerati Ö cumulati Õ e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limitedei limiti previstoi dall'articolo 57, paragrafoi 1, 3 e 4.

    46. Quando il depositante non ha pieno diritto sulle somme depositate su un conto, la persona che ne ha pieno diritto beneficia della garanzia, purché essa sia stata identificata o sia identificabile prima della data in cui le autorità competenti annunciano la Ö giungano alla Õ conclusione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto i)1, punto 3), inciso i), o l'autorità giudiziaria ordina la sospensione Ö adotta la decisione Õ di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto ii)1, punto 3), inciso ii). Nel caso di una pluralità di persone che ne abbiano pieno diritto, la quota spettante a ciascuna di esse in virtù delle disposizioni in materia di gestione delle somme è presa in considerazione nel calcolo del limite previstodei limiti previsti dall'articolo 57, paragrafoi 1, 3 e 4.

    ∫ nuovo

    47. La data di riferimento per il calcolo dell'importo rimborsabile è la data in cui le autorità competenti giungono alla conclusione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto i) o quando l'autorità giudiziaria adotta la decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto ii). Le passività del depositante nei confronti dell'ente creditizio non sono prese in considerazione nel calcolo dell'importo rimborsabile.

    48. Gli Stati membri assicurano che i sistemi di garanzia dei depositi possano chiedere in qualunque momento agli enti creditizi di informarli circa l'importo totale dei depositi di ciascun depositante.

    49. Gli interessi maturati sui depositi ma non accreditati alla data in cui le autorità competenti giungono alla conclusione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto i), o l'autorità giudiziaria adotta la decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto ii), sono rimborsati dal sistema di garanzia dei depositi. Il limite di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non viene superato.

    Se gli interessi dipendono dal valore di un altro strumento finanziario e non possono pertanto essere determinati senza pregiudicare il rispetto del termine di rimborso di cui all'articolo 7, paragrafo 1, il rimborso di tali interessi è limitato al tasso previsto dalla legge nazionale.

    7. Gli Stati membri possono decidere che talune categorie di depositi che soddisfano esigenze di carattere sociale definite dal diritto nazionale, per i quali un terzo ha fornito una garanzia nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, non vengano presi in considerazione nel cumulo dei depositi detenuti dallo stesso depositante presso lo stesso ente creditizio come indicato al paragrafo 1. In tali casi la garanzia del terzo è limitata alla copertura stabilita dall'articolo 5, paragrafo 1.

    4. La presente disposizione non si applica agli organismi di investimento collettivo.

    ⎢ 2009/14/CE articolo 1.6(a) (nuovo)

    Articolo 7 Rimborso

    1. I sistemi di garanzia dei depositi pagano i crediti debitamente verificati dei depositanti, per quanto riguarda Ö rimborsano Õ i depositi indisponibili, entro venti ? 7 ⎪ giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui le autorità competenti giungono alla conclusione di cui all'articolo 1, punto 3, punto i), all’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto i), o un’autorità giudiziaria adotta la decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto ii).allo stesso articolo, punto 3, punto ii).

    Tale termine comprende la raccolta e la trasmissione di dati accurati sui depositanti e sui depositi, necessari per la verifica dei crediti.

    In circostanze del tutto eccezionali, un sistema di garanzia dei depositi può chiedere alle autorità competenti una proroga del termine. Tale proroga non può essere superiore a dieci giorni lavorativi.

    Entro il 16 marzo 2011 la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’efficacia e i tempi delle procedure di rimborso, che stabilisca la possibilità di disporre una riduzione a dieci giorni lavorativi dei tempi di rimborso di cui al primo comma.

    ⎢ 2009/14/CE articolo 1.6(b)

    2. —

    ∫ nuovo

    Gli Stati membri possono decidere che i depositi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, sono soggetti ad un termine di rimborso più lungo. Tale periodo non supera tuttavia i 3 mesi a decorrere dalla data in cui le autorità competenti traggono la conclusione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto i), o quando l'autorità giudiziaria adotta la decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto ii).

    Un depositante che non ha pieno diritto sulle somme detenute in tali conti di cui all'articolo 6, paragrafo 3, è rimborsato entro il limite di cui al primo comma. Di tale pagamento si tiene conto quando le persone aventi pieno diritto sono rimborsate.

    2. I depositanti sono rimborsati senza dover presentare una richiesta ai sistemi di garanzia dei depositi. A tal fine l'ente creditizio trasmette le informazioni necessarie sui depositi e sui depositanti non appena richiesto dal sistema.

    ⎢ 94/19/CE, articolo 10 (nuovo)

    3. Il sistema di garanzia non può opporre la scadenza del termine di cui ai paragrafi 1 e 2 per rifiutare il beneficio della garanzia a un depositante che non abbia potuto far valere tempestivamente il suo diritto a un pagamento a titolo di garanzia.

    34. ? Qualsiasi corrispondenza tra il sistema di garanzia dei depositi e il depositante ⎪ I documenti relativi alle condizioni e alle formalità da assolvere per beneficiare di un pagamento a titolo di garanzia di cui al paragrafo 1 sono redatti è redatta in modo dettagliato, secondo quanto prescritto dalla legislazione nazionale, nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si trova il deposito garantito. ? Se una banca opera direttamente in un altro Stato membro senza aver stabilito succursali, le informazioni vengono fornite nella lingua scelta dal depositante al momento dell'apertura del conto. ⎪

    45. Nonostante il Ö In deroga al Õ termine di cui al paragrafoai paragrafi 1 e 2, qualora un depositante, o altra persona che ha Ö avente Õ diritti o un interesse sulle somme depositate su un conto, sia stato accusato di un reato risultante o connesso con il riciclaggio dei proventi di attività illecite ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 91/308/CEE, il sistema di garanzia Ö dei depositi Õ può sospendere i pagamenti in attesa della sentenza del tribunale.

    ⎢ 94/19/CE, articolo 7.6

    Articolo 8 Diritti nei confronti dei sistemi di garanzia dei depositi

    1. Gli Stati membri provvedono affinché il depositante possa difendere il proprio diritto all'indennizzo proponendo ricorso contro il sistema di garanzia dei depositi.

    ⎢ 94/19/CE, articolo 11

    ð nuovo

    2. Fatto salvo qualsiasi altro diritto che essi possano avere ai sensi della legislazione nazionale ð e con riserva delle disposizioni del paragrafo 3 ï , i sistemi che effettuano pagamenti a titolo di garanzia hanno il diritto di subentrare nei diritti ai depositanti nell'ambito dei procedimenti di liquidazione per un importo pari alle somme pagate.

    ∫ nuovo

    3. Quando i sistemi di garanzia dei depositi concedono un prestito ad un altro sistema nel quadro della procedura di cui all'articolo 10, essi hanno diritto, in proporzione all'importo prestato, di subentrare nei diritti ai depositanti nell'ambito dei procedimenti di liquidazione per un importo pari alle somme pagate.

    Il diritto al subentro non è esercitato prima della scadenza del prestito a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b). Se il procedimento di liquidazione termina prima di tale data, il diritto al subentro si estende ai proventi della liquidazione versati al sistema mutuatario.

    I diritti derivanti dal subentro di cui al presente paragrafo costituiscono crediti di primo grado che seguono nella gerarchia dei crediti i diritti dei depositanti di cui al paragrafo 1, ma precedono tutti gli altri diritti nei confronti del liquidatore.

    4. Gli Stati membri possono limitare il periodo entro il quale i depositanti i cui depositi non sono stati rimborsati o riconosciuti dal sistema entro il termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, possono reclamare il rimborso dei loro depositi. Tale limite è determinato dalla data alla quale i diritti nei quali il sistema di garanzia dei depositi è subentrato conformemente al paragrafo 2 debbono essere registrati in un procedimento di liquidazione in base al diritto nazionale.

    Quando determinano il predetto limite, gli Stati membri tengono conto del tempo di cui il sistema di garanzia dei depositi necessita per riunire tali diritti prima della registrazione.

    ∫ nuovo

    Articolo 9 Finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi

    50. Gli Stati membri assicurano che i sistemi di garanzia dei depositi dispongano di sistemi adeguati per determinare le loro passività potenziali. I mezzi finanziari disponibili dei sistemi di garanzia dei depositi sono proporzionati a tali passività.

    I mezzi finanziari disponibili dei sistemi di garanzia dei depositi derivano dai contributi versati regolarmente dai loro membri il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno. Ciò non impedisce finanziamenti aggiuntivi provenienti da altre fonti. Il pagamento di commissioni di ingresso una tantum non è ammissibile.

    I mezzi finanziari disponibili raggiungono quanto meno il livello-obiettivo. Quando la capacità di finanziamento è inferiore al livello-obiettivo, il pagamento dei contributi riprende almeno fino al raggiungimento del livello-obiettivo. Quando i mezzi finanziari disponibili ammontano a meno di due terzi del livello-obiettivo, il contributo regolare non è inferiore allo 0,25% dei depositi ammissibili.

    51. L'importo cumulato dei depositi e degli investimenti di un sistema relativi ad un unico organismo non supera il 5% dei suoi mezzi finanziari disponibili. Le società che sono incluse nello stesso gruppo ai fini della redazione dei conti consolidati, quali definite conformemente alla direttiva 83/349/CEE o alle norme contabili riconosciute a livello internazionale, sono considerate un unico organismo ai fini del calcolo di questo limite.

    52. Se i mezzi finanziari disponibili di un sistema di garanzia dei depositi sono insufficienti a rimborsare i depositanti quando i depositi diventano indisponibili, i suoi membri versano contributi straordinari non superiori allo 0,5% dei depositi ammissibili per anno di calendario. Tale pagamento viene eseguito un giorno prima della scadenza di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

    53. L'importo cumulato dei contributi di cui ai paragrafi 1 e 2 non può superare l'1% dei depositi ammissibili per anno di calendario.

    Le autorità competenti possono esentare interamente o parzialmente un ente creditizio dall'obbligo di cui al paragrafo 2 se la somma dei pagamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 mette a repentaglio il regolamento dei crediti di altri creditori nei suoi confronti. Tale esenzione non viene concessa per un periodo superiore a 6 mesi ma può essere rinnovata su richiesta dell'ente creditizio.

    5. I mezzi finanziari di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo sono usati principalmente per rimborsare i depositanti conformemente alla presente direttiva.

    Essi possono tuttavia essere utilizzati anche per finanziare il trasferimento dei depositi ad un altro ente creditizio, purché i costi sostenuti dal sistema di garanzia dei depositi non superino l'importo dei depositi coperti presso l'ente creditizio in questione. In questo caso il sistema di garanzia dei depositi presenta, entro un mese dal trasferimento dei depositi, una relazione all'Autorità bancaria europea dimostrando che il limite di cui sopra non è stato superato.

    Gli Stati membri possono consentire ai sistemi di garanzia dei depositi di utilizzare i loro mezzi finanziari per evitare un fallimento bancario senza essere limitati a finanziare il trasferimento dei depositi ad un altro ente creditizio, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    a) i mezzi finanziari di un sistema devono superare l'1% dei depositi ammissibili dopo tale misura;

    b) il sistema di garanzia dei depositi deve presentare, entro un mese dalla sua decisione di adottare tale misura, una relazione all'Autorità bancaria europea dimostrando che il limite di cui sopra non è stato superato.Su base individuale e previa autorizzazione da parte delle autorità competenti a seguito di una richiesta ragionata del sistema di garanzia dei depositi interessato, la percentuale di cui alla lettera a) può essere fissata tra 0,75 e 1%.

    6. Gli Stati membri assicurano che i sistemi di garanzia dei depositi dispongano di adeguati sistemi di finanziamento alternativo che consentano loro di ottenere finanziamenti a breve termine laddove necessario per soddisfare i diritti fatti valere nei loro confronti.

    7. Gli Stati membri informano mensilmente l'Autorità bancaria europea dell'importo dei depositi ammissibili e dei depositi coperti nel loro Stato membro e dell'importo dei mezzi finanziari disponibili dei loro sistemi di garanzia dei depositi. Queste informazioni vengono confermate dalle autorità competenti e, corredate di questa conferma, trasmesse entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese all'Autorità bancaria europea.

    Gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui al primo comma sono pubblicate sul sito internet dei sistemi di garanzia dei depositi almeno una volta l'anno.

    ∫ nuovo

    Articolo 10 Concessione di prestiti tra sistemi di garanzia dei depositi

    54. Un sistema ha il diritto di ottenere un prestito da tutti gli altri sistemi di garanzia dei depositi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'interno dell'Unione purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    a) il sistema mutuatario non deve essere in grado di adempiere ai propri obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, a causa di pagamenti precedenti rientranti nell'ambito dell'articolo 9, paragrafo 5, primo e secondo comma;

    b) la situazione di cui alla lettera a), deve essere dovuta ad una mancanza di mezzi finanziari disponibili di cui all'articolo 9;

    c) il sistema mutuatario deve aver fatto ricorso ai contributi straordinari di cui all'articolo 9, paragrafo 3;

    d) il sistema mutuatario deve aver assunto l'impegno giuridico ad utilizzare i fondi presi a prestito per regolare i diritti a norma dell''articolo 8, paragrafo 1;

    e) il sistema mutuatario non deve essere attualmente soggetto all'obbligo di rimborsare un prestito ad altri sistemi di garanzia dei depositi a norma del presente articolo;

    f) il sistema mutuatario deve indicare l'importo di denaro richiesto;

    g) l'importo totale preso a prestito non può superare lo 0,5% dei depositi ammissibili del sistema mutuatario;

    h) il sistema mutuatario deve informare immediatamente l'Autorità bancaria europea ed indicare le ragioni per cui sono soddisfatte le suddette condizioni e l'importo di denaro richiesto.

    L'importo di cui al primo comma, lettera f), viene determinato come segue:

    [importo dei depositi coperti da rimborsare a norma dell'articolo 8, paragrafo 1] – [mezzi finanziari disponibili] + importo massimo dei contributi straordinari di cui all'articolo 9, paragrafo 3]

    Gli altri sistemi di garanzia dei depositi operano come sistemi mutuanti. A tal fine, gli Stati membri in cui è stabilito più di un sistema designano un sistema operante come sistema mutuante di questo Stato membro e informano l'Autorità bancaria europea in proposito. Gli Stati membri possono decidere se e come il sistema mutuante viene rimborsato dagli altri sistemi di garanzia dei depositi stabiliti nello stesso Stato membro.

    I sistemi di garanzia dei depositi che sono obbligati a rimborsare un prestito ricevuto da altri sistemi di garanzia dei depositi a norma del presente articolo non concedono prestiti ad altri sistemi di garanzia dei depositi.

    55. Il prestito è soggetto alle seguenti condizioni:

    a) ciascun sistema deve prestare un importo proporzionato all'importo dei depositi ammissibili in ciascun sistema senza tenere conto del sistema mutuatario e dei sistemi di garanzia dei depositi di cui alla lettera a). Gli importi sono calcolati conformemente alle informazioni mensili confermate più recenti di cui all'articolo 9, paragrafo 7;

    b) il sistema mutuatario deve rimborsare il prestito al più tardi dopo 5 anni. Può rimborsarlo in quote annuali. Gli interessi sono dovuti solo al momento del rimborso;

    c) il tasso di interesse deve essere equivalente al tasso per operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante il periodo del credito.

    56. L'Autorità bancaria europea conferma che i requisiti di cui al paragrafo 1 sono stati rispettati, indica gli importi, calcolati a norma del paragrafo 2, lettera a), che ciascun sistema deve prestare e il tasso di interesse iniziale conformemente al paragrafo 2, lettera c), nonché la durata del prestito.

    L'Autorità bancaria europea trasmette la sua conferma insieme alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera h), ai sistemi di garanzia dei depositi mutuanti. Essi ricevono questa conferma e le informazioni entro 2 giorni lavorativi. I sistemi di garanzia mutuanti, quanto prima ma al più tardi entro altri 2 giorni lavorativi dalla ricezione, erogano il prestito al sistema mutuatario.

    57. Gli Stati membri assicurano che i contributi percepiti dal sistema mutuatario siano sufficienti per rimborsare l'importo preso a prestito e ristabilire il livello obiettivo quanto prima.

    ∫ nuovo

    Articolo 11 Calcolo dei contributi ai sistemi di garanzia dei depositi

    58. I contributi ai sistemi di garanzia dei depositi di cui all'articolo 9 sono determinati per ciascun membro in base al grado di rischio da esso assunto. Gli enti creditizi non pagano meno del 75% o più del 200% dell'importo che dovrebbe essere versato da una banca con un rischio medio. Gli Stati membri possono decidere che i membri dei sistemi di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, versino contributi più bassi ai sistemi di garanzia dei depositi, purché non inferiori al 37,5% dell'importo che dovrebbe essere versato da una banca con un rischio medio.

    59. La determinazione del grado di rischio sostenuto e il calcolo dei contributi si basano sugli elementi di cui agli allegati I e II.

    60. Il paragrafo 2 non si applica ai sistemi di garanzia dei depositi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

    61. Sono delegati alla Commissione i poteri per specificare gli elementi delle definizioni e dei metodi di cui all'allegato II, parte A. Questi progetti di standard regolamentari sono adottati conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del [regolamento EBA]. L'Autorità bancaria europea può elaborare progetti di standard regolamentari da presentare alla Commissione.

    62. Entro il 31 dicembre 2012 l'Autorità bancaria europea emana orientamenti sull'applicazione dell'allegato II, parte B, conformemente all' [articolo 8 del regolamento EBA].

    ê 94/19/CE, articolo 4 (nuovo)

    Articolo 12 Cooperazione all'interno dell'Unione

    1. I sistemi di garanzia dei depositi istituiti ed ufficialmente riconosciuti in uno Stato membro conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 tutelano i Ö si applicano ai Õ depositanti delle succursali costituite dagli enti creditizi in altri Stati membri.

    Sino al 31 dicembre 1999 il livello e la portata, compresa la percentuale, di copertura forniti non devono superare il livello e la portata di copertura massimi offerti dal corrispondente sistema di garanzia dello Stato membro ospitante nel suo territorio.

    Anteriormente a tale data la Commissione elabora una relazione sulla scorta dell'esperienza acquisita nell'applicazione del secondo comma e valuta se sia necessario mantenere le pertinenti disposizioni. Se del caso la Commissione presenta una proposta di direttiva al Parlamento europeo ed al Consiglio, per una proroga della validità delle disposizioni stesse.

    2. Qualora il livello o la portata, compresa la percentuale, di copertura offerti dal sistema di garanzia dello Stato membro ospitante sia superiore al livello o alla portata di copertura forniti nello Stato membro in cui è autorizzato l'ente creditizio, lo Stato membro ospitante provvede affinché vi sia, nel proprio territorio, un sistema di garanzia dei depositi ufficialmente riconosciuto cui possa aderire volontariamente una succursale al fine di completare la tutela già offerta ai suoi depositanti in virtù della sua appartenenza al sistema dello Stato membro d'origine.

    Il sistema a cui la succursale aderirà deve coprire la categoria di enti a cui essa appartiene o quella che è corrispondente nello Stato membro ospitante.

    3. Gli Stati membri si adoperano affinché siano stabilite condizioni obiettive e generalmente applicabili per l'appartenenza di succursali al sistema di uno Stato membro ospitante conformemente al paragrafo 2. L'ammissione è subordinata all'osservanza degli obblighi derivanti dall'appartenenza a tale sistema, compreso in particolare il pagamento di tutti i contributi e gli altri oneri. Nell'applicazione del presente paragrafo gli Stati membri si conformano agli orientamenti che figurano nell'allegato II.

    4. Se una succursale ammessa ad aderire in via facoltativa ad un sistema di garanzia dei depositi in forza del paragrafo 2 non adempie agli obblighi derivanti dall'adesione medesima, ne vengono informate le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione, le quali, in cooperazione con il sistema di garanzia, adottano tutte le misure appropriate al fine di garantire che l'ente creditizio adempia agli obblighi anzidetti.

    Qualora dette misure non siano tali da garantire il rispetto degli obblighi summenzionati da parte della succursale, dopo un adeguato periodo di notifica di almeno dodici mesi, il sistema di garanzia può, con l'assenso delle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione, escludere la succursale. I depositi effettuati prima della data di esclusione restano coperti dal sistema facoltativo fino alla data di scadenza. I depositanti sono informati del ritiro della copertura supplementare.

    ⎢ 2009/14/CE articolo 1.7 (adattato)

    Articolo 12

    1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2009, una relazione su:

    a) l’armonizzazione dei meccanismi di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi, che verta in particolare sugli effetti dell’assenza di armonizzazione in caso di crisi transfrontaliera, per quanto riguarda la disponibilità di fondi per i rimborsi dei depositi, la concorrenza leale e i costi e benefici di tale armonizzazione;

    b) l’opportunità e le modalità per assicurare piena copertura a determinati conti con saldi temporaneamente più elevati;

    c) possibili modelli per l’introduzione di contributi basati sui rischi;

    d) i benefici e i costi di una possibile introduzione di un fondo di garanzia dei depositi della Comunità;

    e) l’impatto delle disparità normative in materia di compensazione, laddove il credito di un depositante è bilanciato dai suoi debiti, sull’efficienza del sistema e sulle possibili distorsioni, tenendo conto delle liquidazioni transfrontaliere;

    f) l’armonizzazione dell’ambito dei prodotti e dei depositanti coperti, nonché le esigenze specifiche delle piccole e medie imprese e degli enti locali;

    g) i legami fra i sistemi di garanzia dei depositi e gli strumenti alternativi di rimborso per i depositanti, come i meccanismi di rimborso di emergenza.

    Se del caso, la Commissione sottopone appropriate proposte di modifica della presente direttiva.

    2. Gli Stati membri informano la Commissione e il comitato bancario europeo se intendono modificare la portata e il livello di copertura dei depositi e di ogni difficoltà incontrata nel cooperare con altri Stati membri.

    ⎢ 2009/14/CE articolo 1.2(a) (nuovo)

    5. Nei casi di cui ai paragrafi da 1 a 4 gli Stati membri assicurano che i regimi di garanzia dei depositi cooperino tra di loro.

    ⎢ 2009/14/CE articolo 1.2(b) (nuovo)

    6. La Commissione riesamina il funzionamento del presente articolo con periodicità almeno biennale e propone, se del caso, pertinenti modifiche.

    ∫ nuovo

    2. I depositanti delle succursali istituite da enti creditizi in altri Stati membri o i depositanti di enti creditizi operanti in uno Stato membro ma autorizzati in un altro Stato membro sono rimborsati dal sistema dello Stato membro ospitante per conto del sistema dello Stato membro di origine. Il sistema dello Stato membro di origine rimborsa il sistema dello Stato membro ospitante.

    Il sistema dello Stato membro ospitante informa inoltre i depositanti interessati per conto del sistema dello Stato membro di origine ed è abilitato a ricevere la corrispondenza proveniente da tali depositanti per conto del sistema dello Stato membro di origine.

    3. Se un ente creditizio cessa di essere membro di un sistema e diventa membro di un altro sistema, i contributi versati durante i 6 mesi precedenti l'uscita dal primo sistema vengono rimborsati o trasferiti all'altro sistema. Ciò non si applica se un ente creditizio è stato escluso da un sistema a norma dell'articolo 3, paragrafo 3.

    4. Gli Stati membri assicurano che i sistemi di garanzia dei depositi dello Stato membro di origine scambino le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 7, con i sistemi degli Stati membri ospitanti. Si applicano le restrizioni previste da tale articolo.

    5. Per consentire un'efficace collaborazione tra i sistemi di garanzia dei depositi, in particolare in ordine al presente articolo e all'articolo 10, i sistemi di garanzia dei depositi o, laddove appropriato, le autorità competenti dispongono di accordi scritti di cooperazione. Tali accordi tengono conto dei requisiti fissati dalla direttiva 95/46/CE.

    L’Autorità bancaria europea viene informata dell’esistenza e del tenore di tali accordi. Può emanare pareri su tali accordi conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera f), e all'articolo 19 del [regolamento EBA]. Se le autorità competenti o i sistemi di garanzia dei depositi non riescono a raggiungere un accordo o vi è una disputa circa l'interpretazione di tale accordo, l'Autorità bancaria europea risolve le controversie conformemente all'[articolo 11 del regolamento EBA].

    L'assenza di tali accordi non influisce sui diritti dei depositanti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, o degli enti creditizi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

    ê 94/19/CE, articolo 6 (adattato)

    ð nuovo

    Articolo 13 Succursali di enti creditizi di paesi terzi

    63. Gli Stati membri verificano che le succursali di enti creditizi con sede sociale Ö aventi la sede principale Õ al di fuori della Comunità √ dell'Unione ∏ usufruiscano di una copertura ð protezione ï equivalente a quella prescritta dalla presente direttiva.

    In caso contrario gli Stati membri possono prevedere, salvo il disposto dell'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 77/780/CEE √ 38, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE ∏ , che le succursali di enti creditizi con sede sociale Ö aventi la sede principale Õ al di fuori della Comunità √ dell'Unione ∏ aderiscano ad Ö diventino membri di Õ un sistema di garanzia dei depositi esistente sul loro territorio.

    64. Gli enti creditizi forniscono ai depositanti effettivi e potenziali presso Ö I depositanti e coloro che intendono aprire un deposito presso Õ succursali di enti creditizi con sede sociale Ö che hanno la sede principale Õ al di fuori della Comunità √ dell'Unione ∏ ? e non sono membri di un sistema operante in uno Stato membro ⎪ Ö ricevono da tali enti creditizi Õ le pertinenti informazioni sulle disposizioni di garanzia che coprono i loro depositi.

    3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono disponibili nella Ö lingua ufficiale Õ o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilita le succursale, Ö secondo le modalità prescritte dalla legislazione nazionale, Õ e sono redatte in modo chiaro e comprensibile secondo le modalità prescritte dalla legislazione nazionale.

    ê 2009/14/CE articolo 1.5 (nuovo)

    Articolo 14 Informazioni da fornire ai depositanti

    1. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti creditizi mettano a disposizione dei depositanti effettivi e potenziali √ e di coloro che intendono aprire un deposito ∏ le informazioni necessarie per individuare il sistema di garanzia dei depositi al quale aderiscono √ appartengono ∏ l’ente e le sue succursali all’interno della Comunità √ dell'Unione. ∏ o eventuali accordi alternativi previsti dall’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, o dall’articolo 3, paragrafo 4. I depositanti sono informati sulle disposizioni del sistema di garanzia dei depositi o di eventuali accordi alternativi, compresi l’importo e la portata della copertura forniti dal sistema di deposito stesso. Qualora un deposito non sia garantito da un sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 √ 4 ∏, l'ente creditizio deve informare opportunamente il depositante.

    2. ? Coloro che intendono aprire un deposito prendono visione delle ⎪ Tutte le informazioni sono formulate in modo comprensibile ? prima della conclusione del contratto di apertura del deposito e le controfirmano. A tal fine si utilizza il modulo standard di cui all'allegato III. ⎪

    3. Le informazioni ai depositanti sono fornite nel loro estratto conto. Queste informazioni comprendono la conferma che i depositi sono ammissibili a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4. Esse contengono inoltre un riferimento al foglio informativo di cui all'allegato III e a dove è possibile ottenerlo. Può essere altresì indicato il sito internet del sistema di garanzia dei depositi responsabile.

    Vengono inoltre fornite, a richiesta, informazioni sulle condizioni di indennizzo e sulle formalità che devono essere espletate per ottenerlo.

    ê 94/19/CE, articolo 9 (adattato)

    ð nuovo

    4. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rese disponibili, secondo le modalità prescritte dalla legislazione nazionale, nella Ö lingua ufficiale Õ o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilita la succursale.

    5. Gli Stati membri stabiliscono norme che limitano l'utilizzo, a scopo di pubblicità, delle informazioni di cui al paragrafo 1, per impedire che l'uso di tali informazioni pregiudichi la stabilità del sistema bancario o la fiducia del depositante. In particolare, gli Stati membri possono limitare siffatta pubblicità alla Ö semplice Õ menzione esplicita del sistema a cui aderisce un ente creditizio ? che garantisce il prodotto al quale si riferisce la pubblicità. ⎪

    ò nuovo

    Gli enti creditizi che sono membri di un sistema di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, informano i depositanti in modo adeguato in merito al funzionamento del sistema. Tali informazioni non possono contenere un riferimento ad una copertura illimitata dei depositi.

    6. Se gli enti creditizi procedono ad una fusione, i loro depositanti ne sono informati almeno un mese prima che essa acquisti efficacia giuridica. I depositanti sono informati che, a decorrere dal momento in cui la fusione acquista efficacia, tutti i depositi detenuti presso ciascuna delle banche partecipanti alla fusione verranno cumulati ai fini della determinazione della loro copertura da parte del sistema di garanzia dei depositi.

    7. Se un depositante utilizza i servizi bancari via internet, le informazioni che debbono essere comunicate a norma della presente direttiva sono trasmesse tramite mezzi elettronici in modo da richiamare l'attenzione del depositante.

    ê 2009/14/CE articolo 1.7 (adattato)

    Articolo 12

    1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2009, una relazione su:

    a) l’armonizzazione dei meccanismi di finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi, che verta in particolare sugli effetti dell’assenza di armonizzazione in caso di crisi transfrontaliera, per quanto riguarda la disponibilità di fondi per i rimborsi dei depositi, la concorrenza leale e i costi e benefici di tale armonizzazione;

    b) l’opportunità e le modalità per assicurare piena copertura a determinati conti con saldi temporaneamente più elevati;

    c) possibili modelli per l’introduzione di contributi basati sui rischi;

    d) i benefici e i costi di una possibile introduzione di un fondo di garanzia dei depositi della Comunità;

    e) l’impatto delle disparità normative in materia di compensazione, laddove il credito di un depositante è bilanciato dai suoi debiti, sull’efficienza del sistema e sulle possibili distorsioni, tenendo conto delle liquidazioni transfrontaliere;

    f) l’armonizzazione dell’ambito dei prodotti e dei depositanti coperti, nonché le esigenze specifiche delle piccole e medie imprese e degli enti locali;

    g) i legami fra i sistemi di garanzia dei depositi e gli strumenti alternativi di rimborso per i depositanti, come i meccanismi di rimborso di emergenza.

    Se del caso, la Commissione sottopone appropriate proposte di modifica della presente direttiva.

    2. Gli Stati membri informano la Commissione e il comitato bancario europeo se intendono modificare la portata e il livello di copertura dei depositi e di ogni difficoltà incontrata nel cooperare con altri Stati membri.

    ê 94/19/CE, articolo 13 (adattato)

    Articolo 15 Elenco degli enti creditizi autorizzati

    La Commissione indica nell'elenco degli enti creditizi autorizzati che è tenuta a compilare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7 della direttiva 77/780/CEE √ 14 della direttiva 2006/48/CE ∏ lo status dei singoli enti creditizi in relazione alla presente direttiva.

    ∫ nuovo

    Articolo 16

    Esercizio della delega

    65. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

    66. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

    67. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 17 e 18.

    Articolo 17

    Revoca della delega

    1. La delega di poteri di cui all'articolo 16 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

    2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di poteri provvede a informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca.

    3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea .

    Articolo 18

    Obiezioni agli atti delegati

    1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di un mese.

    2. Se, allo scadere di tale termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data ivi indicata.

    L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

    3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

    Articolo 19 Disposizioni transitorie

    68. I contributi ai sistemi di garanzia dei depositi di cui all'articolo 9 sono distribuiti nel modo più equo possibile fino al raggiungimento del livello-obiettivo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, terzo comma.

    69. I depositanti che detengono titoli di debito emessi dallo stesso ente creditizio e passività derivanti da accettazioni e pagherò cambiari dell'ente medesimo, depositi la cui esistenza può essere dimostrata solo tramite un certificato diverso da un estratto conto, depositi il cui capitale non è rimborsabile alla pari o che è rimborsabile alla pari solo in base ad una determinata garanzia o ad un determinato accordo fornito dall'ente creditizio o da un terzo sono informati che i loro depositi non saranno più coperti da un sistema di garanzia dei depositi.

    70. Quando taluni depositi cessano di essere coperti integralmente o parzialmente dai sistemi di garanzia dei depositi dopo l'attuazione della presente direttiva o della direttiva 2009/14/CE nel diritto nazionale, gli Stati membri possono consentire che tali depositi siano coperti fino al 31 dicembre 2014 se tali depositi sono stati aperti prima del 30 giugno 2010. Dopo il 31 dicembre 2014 gli Stati membri assicurano che nessun sistema conceda garanzie più elevate o più ampie di quelle previste nella presente direttiva, indipendentemente da quando i depositi siano stati aperti.

    71. Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione presenta una relazione e, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di determinare se i sistemi di garanzia dei depositi esistenti debbano essere sostituiti da un unico sistema per l'intera Unione.

    72. La Commissione, con l'assistenza dell'[Autorità bancaria europea], presenta al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2015 una relazione sui progressi compiuti in materia di attuazione della presente direttiva. Tale relazione dovrebbe esaminare in particolare la possibilità di determinare il livello-obiettivo sulla base dei depositi coperti, senza diminuire la protezione dei depositanti.

    ê 94/19/CE, articolo 14

    ð nuovo

    Articolo 20 Attuazione

    73. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva ? all'articolo 1, all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), c), d), f), da h) a m), all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 3, paragrafi da 5 a 7, all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da d) a k), all'articolo 5, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 6, paragrafi da 4 a 7, all'articolo 7, paragrafi da 1 a 3, all'articolo 8, paragrafi da 2 a 4, agli articoli da 9 a 11, all'articolo 12, all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, all'articolo 14, paragrafi da 1 a 3, all'articolo 14, paragrafi da 5 a 7, all'articolo 19 e agli allegati da I a III entro il 31 dicembre 2012. ⎪ Essi ne informano immediatamente la Commissione ? comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola da cui risulti la concordanza tra quest'ultime e quelle della presente direttiva.⎪

    In deroga al primo comma, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 9, paragrafo 1, terzo comma, all'articolo 9, paragrafo 3 e all'articolo 10 entro il 31 dicembre 2020.

    In deroga al primo comma, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 7, paragrafo 1 e all'articolo 9, paragrafo 5, entro il 31 dicembre 2013. Tuttavia la percentuale dei depositi ammissibili di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), non si applica prima del 1° gennaio 2014. Fino al 31 dicembre 2017 si applica una percentuale dello 0,5%. Dopo tale data e fino al 31 dicembre 2020 si applica una percentuale dello 0,75%.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono definite dagli Stati membri. ð Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità di detto riferimento nonché la forma redazionale di detta indicazione sono determinate dagli Stati membri. ⎪

    74. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative nazionali che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    ∫ nuovo

    Articolo 21 Abrogazione

    La direttiva 94/19/CEE con le sue successive modificazioni è abrogata con effetto dal 31 dicembre 2012 fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive indicate nell’allegato IV.

    I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato V.

    ê 94/19/CE, articolo 15 (adattato)

    ð nuovo

    Articolo 22 Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il giorno della ? il ventesimo giorno successivo alla ⎪ pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee √ dell'Unione europea ∏.

    ð L'articolo 2, paragrafo 1, lettere b), e), g), l'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c), l'articolo 5, paragrafo 1, l'articolo 6, paragrafi da 1 a 3, l'articolo 7, paragrafo 4, l'articolo 8, paragrafo 1, l'articolo 12, paragrafo 1, l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 14, paragrafo 4, gli articoli da 15 a 18 si applicano dal 1° gennaio 2013. ï

    ⎢ 94/19/CE, articolo 16

    Articolo 23

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il [...]

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il presidente Il presidente […] […]

    ∫ nuovo

    ALLEGATO I

    Determinazione dei contributi basati sui rischi ai sistemi di garanzia dei depositi

    75. Le formule da utilizzare sono le seguenti:

    a) l'importo dei contributi di un membro basati sul suo profilo di rischio

    C i = TC * RS i

    b) la quota di rischio di un membro

    [pic]

    c) l'importo del contributo di un membro ponderato per il rischio

    RA i = CB *[pic]

    dove:

    C i l'importo del contributo dell'i-esimo membro del sistema di garanzia dei depositi

    TC l'importo totale dei contributi che il sistema deve percepire

    RS i la quota di rischio dell' i-esimo membro

    RA i l'importo del contributo dell' i-esimo membro ponderato per il rischio

    RA k gli importi dei contributi di ciascuno degli n membri ponderati per il rischio

    CB la base di calcolo del contributo (i depositi ammissibili)

    β i il coefficiente di rischio assegnato all 'i-esimo membro conformemente all'allegato II.

    76. Le formule da utilizzare sono le seguenti:

    a) il punteggio composito totale di un membro

    [pic]= ¾[pic]+ ¼[pic]

    b) il sub-punteggio composito di un membro per quanto riguarda gli indicatori di base

    [pic]= ¼ [[pic]+[pic]+[pic]+[pic]]

    c) il sub-punteggio composito di un membro per quanto riguarda gli indicatori supplementari

    [pic]=[pic][[pic]+[pic]+ … +[pic]]

    dove:

    [pic] il punteggio composito totale dell' i-esimo membro

    [pic] il sub-punteggio composito totale dell' i-esimo membro per quanto riguarda gli indicatori di base

    [pic] il sub-punteggio composito totale dell' i-esimo membro per quanto riguarda gli indicatori supplementari

    [pic] una variabile che misura il rischio dell' i-esimo membro per quanto riguarda un singolo indicatore di base o supplementare presentato all'allegato II

    x il simbolo di un dato indicatore di base o supplementare.

    ∫ nuovo

    ALLEGATO II

    Indicatori, punteggi e coefficienti di ponderazione per il calcolo dei contributi basati sui rischi

    PARTE A

    Indicatori di base

    1. I seguenti indicatori di base sono utilizzati per calcolare i contributi basati sui rischi:

    Classe di rischio | Indicatore | Rapporto |

    Adeguatezza patrimoniale | Elementi dei fondi propri di cui all'articolo 57, lettere da a) a c bis), della direttiva 2006/48/CE e attività ponderate per il rischio di cui all'articolo 76 della direttiva 2006/48/CE | Fondi propri |

    Attività ponderate per il rischio |

    Qualità delle attività | Crediti deteriorati | Crediti deteriorati |

    Crediti lordi |

    Redditività | Rendimento delle attività | Reddito netto |

    Attività totali medie |

    Liquidità | Da determinare da parte degli Stati membri fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 4 |

    2. I seguenti punteggi sono utilizzati per riflettere i profili di rischio per quanto riguarda gli indicatori di base:

    Livello di rischio | Adeguatezza patrimoniale | Qualità delle attività | Redditività | Liquidità |

    Rischio molto basso | 1 | 1 | 1 | 1 |

    Rischio basso | 2 | 2 | 2 | 2 |

    Rischio medio | 3 | 3 | 3 | 3 |

    Rischio elevato | 4 | 4 | 4 | 4 |

    Rischio molto elevato | 5 | 5 | 5 | 5 |

    3. I punteggi seguenti sono assegnati ad un membro sulla base dei valori reali degli indicatori in una data classe di rischio:

    Elemento | Simbolo(x) | [pic]= 1 | [pic]= 2 | [pic]= 3 | [pic]= 4 | [pic]= 5 |

    Adeguatezza patrimoniale | CA | X > 12,3% | 12,3% ≥ x > 9,6% | 9,6% ≥ x > 8,2% | 8,2% ≥ x > 7% | x ≤ 7% |

    Qualità delle attività | AQ | x ≤ 1% | 1% < x ≤ 2,1% | 2,1% < x ≤ 3,7% | 3,7% < x ≤ 6% | x > 6% |

    Redditività | P | x > 1,2% | 1,2% ≥ x > 0,9% | 0,9% ≥ x > 0,7% | 0,7% ≥ x > 0,5% | x ≤ 0,5% |

    Liquidità | L | Gli Stati membri possono determinare le soglie per ciascun [pic]fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 4 |

    4. I seguenti coefficienti di ponderazione del rischio sono assegnati ad un membro in funzione del suo punteggio composito:

    Punteggio composito (ρ) | 1 < ρ ≤ 1,5 | 1,5 < ρ ≤ 2,5 | 2,5 < ρ ≤ 3,5 | 3,5 < ρ ≤ 4,5 | 4,5 < ρ ≤ 5 |

    Coefficiente di rischio (β) | 75% | 100% | 125% | 150% | 200% |

    PARTE B

    Indicatori supplementari

    1. Gli Stati membri determinano gli indicatori supplementari per il calcolo dei contributi basati sui rischi. Alcuni o tutti gli indicatori seguenti possono essere utilizzati a tal fine:

    Classe di rischio | Indicatore/rapporto | Definizione |

    Adeguatezza patrimoniale | Capitale totale | Capitale totale |

    Attività ponderate per il rischio |

    Capitale in eccedenza * | Capitale in eccedenza | o | Capitale in eccedenza |

    Attività totali | Attività ponderate per il rischio |

    Qualità delle attività | Accantonamenti per perdite su crediti | Accantonamenti per perdite su crediti | o | Accantonamenti per perdite su crediti |

    Proventi netti da interessi | Reddito operativo |

    Attività ponderate per il rischio | Attività ponderate per il rischio |

    Attività totali |

    Redditività | Rapporto tra costi e reddito | Spese operative |

    Reddito operativo |

    Margine netto | Margine netto |

    Capitale totale |

    Liquidità | Da determinare da parte degli Stati membri fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 5 |

    * Capitale in eccedenza = capitale – i fondi propri di cui all’articolo 57, lettere da a) a h), della direttiva 2006/48/CE.

    2. I seguenti punteggi sono utilizzati per riflettere i profili di rischio per quanto riguarda gli indicatori supplementari.

    Livello di rischio | Adeguatezza patrimoniale | Qualità delle attività | Redditività | Liquidità |

    Rischio molto basso | 1 | 1 | 1 | 1 |

    Rischio basso | 2 | 2 | 2 | 2 |

    Rischio medio | 3 | 3 | 3 | 3 |

    Rischio elevato | 4 | 4 | 4 | 4 |

    Rischio molto elevato | 5 | 5 | 5 | 5 |

    3. I seguenti coefficienti di ponderazione del rischio sono assegnati ad un membro in funzione del suo punteggio composito:

    Punteggio composito (ρ) | 1 < ρ ≤ 1,5 | 1,5 < ρ ≤ 2,5 | 2,5 < ρ ≤ 3,5 | 3,5 < ρ ≤ 4,5 | 4,5 < ρ ≤ 5 |

    Coefficiente di rischio (β) | 75% | 100% | 125% | 150% | 200% |

    ∫ nuovo

    ALLEGATO III

    Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti

    Se un deposito che è in scadenza ed esigibile non è stato rimborsato da un ente creditizio per ragioni che sono direttamente collegate alla sua situazione finanziaria, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il [ inserire nome del prodotto ] del [ inserire nome dell'ente creditizio che detiene il conto ] è in generale coperto dal sistema di garanzia dei depositi responsabile.

    Il rimborso è limitato a 100 000 EUR per banca. Ciò significa che tutti i depositi presso la stessa banca sono cumulati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90 000 EUR ed un conto corrente di 20 000 EUR, gli saranno rimborsati solo 100 000 EUR.

    [ Solo se del caso ]: Questo metodo sarà applicato anche se una banca opera sotto diverse denominazioni commerciali. Il [ inserire il nome dell'ente creditizio che detiene il conto ] opera anche sotto la/le seguente/i denominazione/i commerciale/i [ inserire tutte le altre denominazioni commerciali dello stesso ente creditizio ]. Ciò significa che tutti i depositi presso una o più di queste denominazioni commerciali sono complessivamente coperti fino a 100 000 EUR.

    In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100 000 EUR.

    [ Solo se del caso :] Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100 000 EUR.

    In generale tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni depositi sono indicate nel sito internet del sistema di garanzia dei depositi responsabile. La Sua banca Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dalla banca anche nell'estratto conto.

    Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è [ inserire il nominativo e l'indirizzo, il telefono, l'e-mail e il sito internet ]. Rimborserà i Suoi depositi (fino a 100 000 EUR) entro sei settimane, a decorrere dal 31 dicembre 2013 entro una settimana.

    In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con il sistema di garanzia dei depositi in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo internet [ inserire il sito internet del sistema di garanzia dei depositi responsabile ].

    [ Solo se del caso :] Il Suo deposito è garantito da un sistema di tutela istituzionale [riconosciuto/non riconosciuto] come sistema di garanzia dei depositi. Ciò significa che tutte le banche appartenenti a questo sistema si sostengono vicendevolmente per evitare un fallimento bancario. Qualora un fallimento dovesse comunque verificarsi, i Suoi depositi saranno rimborsati fino a 100 000 EUR.

    ∫ nuovo

    ALLEGATO IV

    PARTE A

    Direttive abrogate incluse le loro successive modifiche (di cui all'articolo 21)

    Direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi

    Direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso

    PARTE B

    Termini di attuazione nel diritto nazionale (di cui all'articolo 21)

    Direttiva | Termine di attuazione |

    94/19/CEE | 1.7.1995 |

    2009/14/CE | 30.6.2009 |

    2009/14/CE (articolo 1, punto 3, i), secondo comma, articolo 7, paragrafi 1 bis e 3 e articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 94/19/CE come modificata dalla direttiva 2009/14/CE) | 31.12.2010 |

    ò nuovo

    A LLEGATO V

    Tavola di concordanza

    Presente direttiva | Direttiva 2009/14/CE | Direttiva 94/19/CEE |

    Articolo 1 | - | - |

    Articolo 2(1)(a) | Articolo 1(1) |

    Articolo 2(1)(d) | Articolo 1(2) |

    Articolo 2(1)(e) | Articolo 1(1) | Articolo 1(3) |

    Articolo 2(1)(f) | Articolo 1(4) |

    Articolo 2(1)(g) | Articolo 1(5) |

    Articolo 3(1) | Articolo 3(1) |

    Articolo 3(2) | Articolo 3(2) |

    Articolo 3(3) | Articolo 3(3) |

    Articolo 3(4) | Articolo 5 |

    Articolo 3(6) | Articolo 1(6)(a) |

    Articolo 4(1)(a)-(c) | Articolo 2 |

    Articolo 4(1)(d) | Articolo 7(2), Allegato I (1) |

    Articolo 4(1)(f) | Articolo 7(2), Allegato I (10) |

    Articolo 4(1)(g) | Articolo 7(2), Allegato I (2) |

    Articolo 4(1)(h) | Articolo 7(2), Allegato I (5) |

    Articolo 4(1)(i) | Articolo 7(2), Allegato I (6) |

    Articolo 4(1)(j) | Articolo 7(2), Allegato I (3), (4) |

    Articolo 4(10)(k) | Articolo 7(2), Allegato I (12) |

    Articolo 5(1) | Articolo 1(3)(a) | Articolo 7(1) |

    Articolo 5(4) | Articolo 1(3)(a) |

    Presente direttiva | Direttiva 2009/14/CE | Direttiva 94/19/CEE |

    Articolo 5(6) | Articolo 7(4), 7(5) |

    Articolo 5(7) | Articolo 1(3)(d) |

    Articolo 6(1)-(3) | Articolo 8 |

    Articolo 7(1) | Articolo 1(6)(a) | Articolo 10(1) |

    Articolo 7(3) | Articolo 10(4) |

    Articolo 7(4) | Articolo 10(5) |

    Articolo 8(1) | Articolo 7(6) |

    Articolo 8(2) | Articolo 11 |

    Articolo 12(1) | Articolo 4(1) |

    Articolo 13 | Articolo 6 |

    Articolo 14(1)-(3) | Articolo 1(5) | Articolo 9(1) |

    Articolo 14(4) | Articolo 9(2) |

    Articolo 14(5) | Articolo 9(3) |

    Articolo 15 | Articolo 13 |

    Articolo 16-18 | Articolo 1(4) |

    ⎢ 94/19/CE, Allegato I (nuovo)

    ALLEGATO I

    Elenco delle esclusioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2

    77. Depositi degli enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, punto 6 della direttiva 89/646/CEE.

    78. Depositi delle compagnie di assicurazione.

    79. Depositi dello Stato e delle amministrazioni centrali.

    80. Depositi degli enti regionali, provinciali, comunali e locali.

    81. Depositi degli organismi d'investimento collettivo.

    82. Depositi dei fondi pensioni.

    83. Depositi degli amministratori, dei dirigenti, dei soci personalmente responsabili, dei detentori di almeno il 5 % del capitale dell'ente creditizio, delle persone incaricate della revisione legale dei conti dell'ente creditizio e dei depositanti aventi le medesime responsabilità in altre società dello stesso gruppo.

    84. Depositi dei parenti prossimi e dei terzi che agiscono per conto dei depositanti citati al punto 7.

    85. Depositi di altre società dello stesso gruppo.

    86. Depositi non nominativi.

    87. Depositi per i quali il depositante ha ottenuto da un ente creditizio, a titolo individuale, tassi ed agevolazioni finanziarie che hanno contribuito ad aggravare la situazione finanziaria dell'ente stesso.

    88. Titoli di debito emessi da un ente creditizio e debiti derivanti da accettazioni e pagherò cambiari dell'ente medesimo.

    89. Depositi in valute

    – diverse da quelle degli Stati membri

    – diverse dall'ecu.

    90. Depositi di società le cui dimensioni non permettono loro di redigere uno stato patrimoniale in forma abbreviata conformemente all'articolo 11 della quarta direttiva (78/660/CEE) del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società.

    ê 94/19/CE, Allegato II (nuovo)

    ALLEGATO II

    Orientamenti

    Qualora una succursale chieda di aderire a un sistema dello Stato membro ospitante per avere una copertura supplementare, tale sistema stabilisce bilateralmente con il sistema dello Stato membro d'origine norme e procedure appropriate ai fini del pagamento dell'indennizzo ai depositanti presso la succursale in questione. Nel definire tali procedure e nello stabilire le condizioni per l'adesione della succursale conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 si applicano i seguenti orientamenti:

    a) il sistema dello Stato membro ospitante mantiene il pieno diritto di imporre le proprie norme obiettive e generalmente applicate agli enti creditizi partecipanti; esso è in grado di esigere informazioni pertinenti e ha il diritto di verificare tali informazioni con le autorità competenti dello Stato membro d'origine.

    b) il sistema dello Stato membro ospitante soddisfa le richieste di indennizzo supplementare previa dichiarazione delle autorità competenti dello Stato membro d'origine che i depositi sono indisponibili. Il sistema dello Stato membro ospitante mantiene il pieno diritto di verificare in base alle proprie norme e procedure la fondatezza della richiesta depositante prima di pagare l'indennizzo supplementare;

    c) i sistemi dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante cooperano pienamente l'uno con l'altro per far sì che i depositanti ricevano rapidamente un indennizzo della giusta entità. In particolare si mettono d'accordo sugli effetti che l'esistenza di un credito di contropartita, tale da dar luogo a compensazione a titolo di uno dei due sistemi, può avere sull'indennizzo pagato al depositante da ciascun sistema;

    d) i sistemi dello Stato membro ospitante sono autorizzati a imporre alle succursali una copertura supplementare su una base appropriata che tenga conto della garanzia finanziaria del sistema dello Stato membro d'origine. Per facilitare tale imposizione, il sistema dello Stato membro ospitante ha il diritto di presumere che il suo debito sia in ogni caso limitato all'eccedenza della garanzia da esso offerta rispetto alla garanzia offerta dallo Stato membro d'origine, a prescindere dal fatto che quest'ultimo paghi o non paghi un indennizzo per i depositi nel territorio dello Stato membro ospitante.

    ⎢ 2009/14/CE articolo 1.8

    ---[pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic]

    [1] COM(2006)729.

    [2] Direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso (GU L 68 del 13.3.2009, pag. 3).

    [3] COM(2009) 114, pag. 4.

    [4] Cfr.: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2009/deposit_guarantee_schemes_en.htm

    [5] Cfr.: http://ec.europa.eu/internal_market/bank/guarantee/index_en.htm#roundtable

    [6] Tutte le relazioni possono essere scaricate da http://ec.europa.eu/internal_market/bank/guarantee/index_en.htm.

    [7] Le relazioni pertinenti emanate dall'EFDI nel maggio 2008 sono disponibili al seguente indirizzo: www.efdi.eu.

    [8] Cfr. www.efdi.eu.

    [9] Considerando 17 della direttiva 2009/14/CE e considerando (non numerati) della direttiva 94/19/CE.

    [10] Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

    [11] Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

    [12] Cfr. le relazioni del CCR seguenti indirizzi:http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/guarantee/risk-based-report_en.pdf e http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/guarantee/2009_06_risk-based-report_en.pdf.

    [13] GU C 163 del 30.6.1992, pag. 6 e GU C 178 del 30.6.1993, pag. 14.

    [14] GU C […].

    [15] GU C […]

    [16] GU C […], pag. […], GU C 332 del 16.12.1992, pag. 13.

    [17] GU C 115 del 26.4.1993, pag. 96 e decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 (GU C 91 del 28.3.1994).

    [18] GU L 68 del 13.3.2009, pag. 3.

    [19] GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

    [20] GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77.

    [21] GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

    [22] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

    [23] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità bancaria europea, COM (2009) 501.

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