Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010PC0303

    Proposta di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altro

    /* COM/2010/0303 def. - NLE 2010/0164 */

    52010PC0303

    Proposta di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altro /* COM/2010/0303 def. - NLE 2010/0164 */


    [pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

    Bruxelles, 24.6.2010

    COM(2010)303 definitivo

    2010/0164 (NLE)

    Proposta di

    decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio

    concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altro

    RELAZIONE

    1. Contesto della proposta |

    Motivazione e obiettivi della proposta L’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altro, è stato negoziato sulla base di un mandato ricevuto dal Consiglio nel novembre 2007. Attualmente i servizi aerei tra l’UE e la Giordania sono operati sulla base di accordi bilaterali tra i singoli Stati membri e la Giordania. La politica di vicinato della UE prevede di sostituire questa rete di accordi bilaterali con l’istituzione di uno spazio aereo euromediterraneo comune tra l’UE e i partner del Mediterraneo. L’accordo ha l’obiettivo di: - aprire gradualmente e su base reciproca il mercato per quanto riguarda l’accesso alle rotte e la capacità; - garantire agli operatori economici condizioni eque e non discriminatorie sulla base dei principi dei trattati UE; - allineare la normativa della Giordania in materia di trasporto aereo a quella della UE in settori quali la sicurezza aerea, la protezione della navigazione aerea e la gestione del traffico aereo. L’accordo cita la possibilità di estendere l’accordo stesso per creare, con tutti gli altri partner del Mediterraneo, uno spazio aereo euromediterraneo comune. |

    Contesto generale Il mandato di negoziato fissava l’obiettivo di istituire uno spazio aereo euromediterraneo comune tra l’Unione europea e la Giordania, tale da estendere in larga parte alla Giordania le norme e le disposizioni del mercato unico del trasporto aereo della UE e consentire alle compagnie aeree europee e della Giordania di fornire servizi aerei senza alcuna restrizione. Sulla base delle direttive di negoziato specificate nel mandato, il progetto di accordo con la Giordania è stato siglato dalle due parti il 17 marzo 2010. |

    Disposizioni vigenti nel settore oggetto della proposta Le disposizioni dell’accordo sostituiscono gli accordi bilaterali esistenti tra gli Stati membri e la Giordania in materia di servizi aerei. |

    Coerenza con gli altri obiettivi e politiche dell’Unione La conclusione di un accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo con la Giordania costituisce una delle priorità della UE e un elemento importante nello sviluppo della politica europea di vicinato, come indicato nelle comunicazioni della Commissione “Sviluppare l’agenda per la politica estera comunitaria in materia di aviazione” (COM(2005) 79 definitivo) e “Spazio aereo comune con i paesi vicini entro il 2010: relazione sull’avanzamento dei lavori” (COM(2008) 596 definitivo). |

    2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell’impatto |

    Consultazione delle parti interessate |

    Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti Nel corso dei negoziati la Commissione ha consultato le parti interessate, in particolare mediante riunioni periodiche del comitato speciale e del forum consultivo che riunisce i rappresentanti dei vettori aerei, degli aeroporti e delle organizzazioni sindacali. |

    Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione Nella preparazione della posizione negoziale dell’Unione sono state tenute in debita considerazione tutte le osservazioni delle parti interessate. |

    Raccolta e utilizzazione dei pareri di esperti |

    Non c’è stato bisogno di consultare esperti esterni. |

    Valutazione dell’impatto L’accordo garantisce l’introduzione graduale di uno spazio aereo euromediterraneo con la Giordania. Secondo una relazione elaborata nel 2007 da consulenti della Commissione, l’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo con la Giordania determinerebbe un aumento di passeggeri di 54 000 unità e vantaggi economici ai consumatori per almeno 30 milioni di euro nel primo anno di effettiva apertura del mercato. La relazione è stata messa a disposizione degli Stati membri e delle parti interessate tramite la banca dati CIRCA. L’accordo istituisce un comitato misto che sarà responsabile del riesame dell’attuazione dell’accordo e dei suoi effetti. |

    3. Elementi giuridici della proposta |

    Sintesi dell’azione proposta L’accordo è costituito dall’accordo vero e proprio, comprendente i principi più importanti su cui si fonda, e da tre allegati: l’allegato 1 sui diritti di traffico, l’allegato 2 sulle disposizioni transitorie e l’allegato 3 indicante le disposizioni della legislazione UE in materia di trasporto aereo che la Giordania farà proprie. |

    Base giuridica Articolo 207, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 2, 5 e 7, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |

    Principio di sussidiarietà Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui la proposta non rientra tra le competenze esclusive dell’Unione. |

    Gli obiettivi della proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri per i motivi illustrati di seguito. |

    Istituendo uno spazio aereo euromediterraneo, l’accordo farà sì che la legislazione UE in materia di trasporto aereo si applichi anche alla Giordania. In particolare la Giordania adotterà la legislazione UE in ambiti importanti quali la sicurezza aerea, la protezione della navigazione aerea e la gestione del traffico aereo. L’accordo sostituirà gli accordi esistenti conclusi dai singoli Stati membri. L’accordo crea contemporaneamente, per tutti i vettori aerei dell’Unione, condizioni uniformi per l’accesso al mercato e fissa nuove regole per la cooperazione tra l’Unione europea e la Giordania in materia di regolamentazione, nei settori di fondamentale importanza per il funzionamento sicuro ed efficiente dei servizi aerei. Tali disposizioni possono essere adottate esclusivamente a livello dell’Unione in quanto implicano numerosi settori di competenza esclusiva dell’Unione europea. |

    Un’azione dell’Unione permetterà di realizzare meglio gli obiettivi della proposta per i motivi illustrati di seguito. |

    L’accordo prevede l’estensione simultanea delle sue disposizioni ai 27 Stati membri, con l’applicazione di norme identiche, senza alcuna discriminazione, a vantaggio di tutti i vettori aerei dell’Unione indipendentemente dalla loro nazionalità, che potranno operare liberamente da qualsiasi punto dell’Unione europea verso qualsiasi punto nella Giordania, condizione che attualmente non sussiste. |

    La soppressione di tutte le restrizioni all’accesso al mercato tra l’Unione europea e la Giordania non solo attirerà nuovi operatori sul mercato e creerà l’opportunità di servire aeroporti poco utilizzati fino ad ora, ma faciliterà anche il consolidamento tra le compagnie aeree della UE. |

    L’accordo garantisce a tutte le compagnie aeree della UE l’accesso a opportunità commerciali, quale la possibilità di fissare liberamente i prezzi. Un ulteriore obiettivo del mandato negoziale consiste nel creare condizioni di concorrenza omogenee tra tutte le compagnie aeree dell’Unione europea e della Giordania; ciò richiede una solida cooperazione nel settore della regolamentazione che può essere attuata esclusivamente a livello dell’Unione. |

    La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà. |

    Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi seguenti. |

    Sarà istituito un comitato misto con l’incarico di discutere degli aspetti legati all’attuazione dell’accordo. Il comitato misto promuoverà gli scambi a livello di esperti su nuove iniziative e sviluppi legislativi o regolamentari e prenderà in considerazione i settori potenzialmente propizi a un ulteriore sviluppo dell’accordo. Esso sarà composto di rappresentanti della Commissione e degli Stati membri. |

    Inoltre gli Stati membri continueranno a svolgere i tradizionali compiti di carattere amministrativo da loro espletati nel contesto del trasporto aereo internazionale, ma sulla base di norme comuni applicate in maniera uniforme. |

    Scelta degli strumenti |

    Strumenti proposti: accordo internazionale. |

    Altri strumenti non sarebbero adeguati per i motivi illustrati di seguito. Solo gli accordi internazionali possono avere effetto sulle relazioni estere in materia di trasporto aereo. |

    4. Incidenza finanziaria |

    Nessuna. |

    2010/0164 (NLE)

    Proposta di

    Decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio

    concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altro

    IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 2, 5 e 7,

    considerando quanto segue:

    1. La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione europea e degli Stati membri, un accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo con il Regno hascemita di Giordania (di seguito “l’accordo”) conformemente alla decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati.

    2. L’accordo è stato siglato il 17 marzo 2010.

    3. È opportuno che l’accordo negoziato dalla Commissione sia firmato e applicato in via provvisoria dall’Unione e dagli Stati membri, in vista di una sua eventuale conclusione in data successiva.

    4. È necessario fissare le opportune procedure per decidere, se opportuno, le modalità per mettere fine all’applicazione in via provvisoria dell’accordo. È inoltre necessario stabilire le procedure adeguate per la partecipazione dell’Unione e degli Stati membri al comitato misto istituito a norma dell’articolo 21 dell’accordo e alle procedure di risoluzione delle controversie di cui all’articolo 22 dell’accordo, nonché per l’attuazione di determinate disposizioni dell’accordo relative alla sicurezza.

    DECIDONO:

    Articolo 1 (Firma)

    1. La firma dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altro (di seguito “l’accordo”), è approvata a nome dell’Unione, fatta salva una decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo. Il testo dell’accordo è allegato alla presente decisione.

    2. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.

    Articolo 2 (Applicazione provvisoria)

    In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato in via provvisoria dall’Unione e dagli Stati membri, conformemente all’applicazione del diritto nazionale, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data nella quale le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine oppure, se antecedente, alla la data che ricorre 12 mesi dopo la firma dell’accordo.

    Articolo 3 (Comitato misto)

    1. L’Unione europea e gli Stati membri sono rappresentati nel comitato misto istituito a norma dell’articolo 21 dell’accordo da rappresentanti della Commissione europea e degli Stati membri.

    2. La posizione che l’Unione europea e gli Stati membri devono adottare nell’ambito del comitato misto su questioni di competenza esclusiva della UE che non richiedono l’adozione di una decisione avente effetti giuridici è stabilita dalla Commissione europea previa notifica preliminare al Consiglio e agli Stati membri.

    3. Per quanto riguarda le decisioni del comitato misto che rientrano nell’ambito di competenza della UE, la posizione che l’Unione europea e gli Stati membri devono adottare viene decisa dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione europea, salvo nei casi in cui le procedure di voto applicabili stabilite dai trattati UE non dispongano altrimenti.

    4. Per quanto riguarda le decisioni del comitato misto che rientrano nell’ambito di competenza degli Stati membri, la posizione dell’Unione europea e degli Stati membri è adottata dal Consiglio che delibera all’unanimità su una proposta della Commissione europea o degli Stati membri, salvo nei casi in cui uno Stato membro abbia informato il Segretariato generale del Consiglio entro un mese dall’adozione di tale posizione di poter accettare la decisione adottata dal comitato misto solo con il consenso dei suoi organi legislativi.

    Articolo 4 (Composizione delle controversie)

    1. La Commissione rappresenta l’Unione e gli Stati membri nei procedimenti di composizione delle controversie di cui all’articolo 22 dell’accordo.

    2. La decisione di sospendere l’applicazione dei vantaggi a norma dell’articolo 22, paragrafo 7, dell’accordo, è presa dal Consiglio su proposta della Commissione. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

    3. Ogni altra misura appropriata da adottare a norma dell’articolo 22 dell’accordo su materie di competenza della UE è decisa dalla Commissione, assistita da un comitato speciale di rappresentanti degli Stati membri nominati dal Consiglio.

    Articolo 5 (Comunicazioni alla Commissione)

    1. Gli Stati membri informano preventivamente la Commissione di ogni eventuale decisione di rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni di un vettore aereo che intendono adottare a norma degli articoli 3 e 4 dell’accordo.

    2. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in merito ad eventuali richieste o notifiche inoltrate o ricevute ai sensi dell’articolo 13 (Sicurezza aerea) dell’accordo.

    3. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in merito ad eventuali richieste o notifiche inoltrate o ricevute ai sensi dell’articolo 14 (Protezione della navigazione aerea) dell’accordo.

    Fatto a Bruxelles, il […]

    Per il Consiglio

    Il Presidente […]

    Top