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Document 52010PC0076

Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo {SEC(2010) 197} {SEC(2010) 198}

/* COM/2010/0076 def. - COD 2010/0044 */

52010PC0076

Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo {SEC(2010) 197} {SEC(2010) 198} /* COM/2010/0076 def. - COD 2010/0044 */


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 9.3.2010

COM(2010) 76 definitivo

2010/0044 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo

{SEC(2010) 197}{SEC(2010) 198}

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

La presente proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio riguarda l'introduzione di un marchio del patrimonio europeo i cui obiettivi generali sono rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini europei all'Unione europea, sulla base degli elementi comuni di storia e patrimonio nonché della consapevolezza della diversità, e promuovere il dialogo interculturale. A questo scopo la creazione del marchio intende valorizzare l'importanza e il profilo di siti che hanno rivestito un ruolo fondamentale nella storia e nella costruzione dell'Unione europea e diffondere fra i cittadini una maggiore conoscenza della costruzione dell'Europa nonché del patrimonio culturale comune, seppure diverso, soprattutto per quanto riguarda i valori democratici e i diritti umani che sono alla base del processo di integrazione europea. Il marchio del patrimonio europeo contribuirebbe inoltre ad avvicinare i cittadini all'Europa.

Il valore aggiunto del marchio del patrimonio europeo, se confrontato ad altre iniziative nel campo del patrimonio culturale quali l'elenco del Patrimonio mondiale dell'Unesco e gli "itinerari culturali europei" del Consiglio d'Europa, è illustrato di seguito. Per prima cosa, alla base dell'iniziativa ci sarà la testimonianza storica dei siti, piuttosto che la loro estetica, e ciò che essi simboleggiano per l'Europa. Inoltre non ci si concentrerà tanto sulla conservazione, quanto sulla promozione dei siti e sull'accesso ad essi, per esempio organizzando attività didattiche, destinate soprattutto ai giovani, e curando particolarmente le spiegazioni dei siti legate al significato europeo. Verranno infine incoraggiate le attività di networking fra i siti che ricevono il marchio finalizzate alla condivisione di pratiche ottimali e alla realizzazione di progetti comuni.

La proposta fa seguito alle conclusioni adottate dal Consiglio dei ministri dell'Unione europea il 20 novembre 2008, con le quali la Commissione europea viene invitata a presentare "una proposta adeguata relativa alla creazione da parte dell'Unione europea di un'"Etichetta del patrimonio europeo" che precisi le modalità pratiche di attuazione di tale progetto".

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'idea originale di un marchio del patrimonio europeo, chiamato inizialmente "Etichetta del patrimonio europeo", è nato nel 2005 per colmare la distanza che separava l'Unione europea e i suoi cittadini. Tale distanza è dovuta in gran parte alla mancanza di conoscenza della storia dell'Europa, del ruolo dell'Unione europea e dei valori su cui essa si fonda.

Inizialmente il progetto è stato lanciato da diversi Stati europei a livello intergovernativo nell'aprile 2006. Aveva come scopo il rafforzamento del senso di appartenenza dei cittadini europei all'Europa nonché la promozione di un'identità europea attraverso il miglioramento della conoscenza della storia e del patrimonio comuni europei, in particolare fra i giovani. Fino ad oggi il marchio è stato assegnato a 64 siti in 17 Stati membri dell'Unione europea e in Svizzera. Le modalità pratiche dell'iniziativa hanno tuttavia rivelato alcune debolezze e non è stato possibile sfruttare pienamente il potenziale dell'iniziativa. Per questo motivo, seguendo l'esempio dell'iniziativa "Capitali europee della cultura", nelle conclusioni del Consiglio del novembre 2008 gli Stati membri hanno chiesto alla Commissione europea di trasformare l'attuale iniziativa intergovernativa in un'iniziativa formale dell'UE sul marchio del patrimonio europeo al fine di migliorarne il funzionamento ed assicurare il suo successo a lungo termine.

Il coinvolgimento dell'Unione europea nel marchio del patrimonio europeo dovrebbe rafforzare il coordinamento fra gli Stati membri contribuendo così alla definizione e alla corretta applicazione di criteri comuni, chiari e trasparenti per la selezione dei siti, nonché all'introduzione di nuove procedure di selezione e controllo del marchio atte a garantire la pertinenza dei siti rispetto agli obiettivi. Fra gli effetti positivi di un'azione dell'Unione europea sono previsti inoltre l'aumento del numero di Stati membri che parteciperanno all'iniziativa e una soluzione ai problemi dell'attuale segretariato a turno.

Il Parlamento europeo ha incoraggiato la creazione di un marchio del patrimonio europeo prima con la risoluzione del 29 novembre 2007 "su una nuova politica comunitaria per il turismo: una partnership più forte per il turismo europeo" (2006/2129(INI)) in cui proponeva "di sostenere la creazione di un marchio del patrimonio europeo per mettere in risalto la componente europea dei siti e monumenti dell'UE" e in seguito con la risoluzione del 10 aprile 2008 "su un'agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione" (2007/2211(INI)) in cui ribadisce di essere "favorevole alla creazione di un'etichetta del patrimonio europeo volta a valorizzare la dimensione europea dei beni culturali, dei monumenti, dei siti e dei luoghi della memoria, a testimonianza della storia e del patrimonio europeo".

3. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

A seguito delle conclusioni del Consiglio, e conformemente alle sue procedure, la Commissione europea ha avviato una valutazione dell'impatto comprendente una consultazione pubblica. Scopo della valutazione era determinare se un intervento dell'Unione europea fosse effettivamente giustificato in questo ambito, se potesse conferire un reale valore aggiunto all'attuale marchio del patrimonio europeo e, in caso affermativo, come strutturare tale intervento. Il progetto della relazione finale della valutazione dell'impatto è stato discusso con il comitato per la valutazione d'impatto in una riunione avvenuta il 25 novembre 2009. In seguito alla riunione e all'opinione del comitato per la valutazione d'impatto sono state apportate diverse modifiche alla relazione. La relazione finale della valutazione dell'impatto e l'opinione del comitato sono stati pubblicati su[http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/ia_carried_out_en.htm].

3.1. Consultazione delle parti interessate

Il processo di consultazione è iniziato nel marzo 2009 e si è svolto in diverse fasi. È iniziato con una consultazione on-line, seguita da una riunione aperta al pubblico e ai soggetti interessati e si è concluso con una riunione con gli esperti designati dai 27 Stati membri. I risultati dettagliati emersi dalle varie fasi della consultazione si trovano nella relazione della valutazione dell'impatto e sono serviti come base per la preparazione della proposta.

3.2. Impatti previsti

L'analisi dei vari impatti possibili ha dimostrato che i principali effetti diretti del marchio del patrimonio europeo sarebbero di tipo sociale o legato alla collettività. Tali effetti comprenderebbero un miglioramento dell'accesso ai siti del patrimonio, soprattutto per i giovani, un aumento di interesse nel patrimonio comune europeo e della conoscenza dello stesso, della consapevolezza della diversità culturale europea e del dialogo interculturale nonché un più saldo senso di appartenenza all'Unione europea.

Sono prevedibili inoltre vantaggi economici poiché il marchio del patrimonio europeo potrebbe avere effetti positivi sull'industria del turismo locale e quindi anche su quanti sono impiegati in questo settore. Tuttavia l'impatto sul numero di visitatori di un sito dipenderà in gran parte dalla qualità, dalla credibilità e dal prestigio che il marchio guadagnerà e svilupperà negli anni.

3.3. Scelta dello strumento

Nel quadro della valutazione dell'impatto del marchio del patrimonio europeo, sono state esaminate tre opzioni relative ai possibili orientamenti legislativi nel settore. La prima prevedeva di mantenere il marchio come iniziativa intergovernativa senza alcun intervento dell'Unione europea. La seconda proponeva di mantenere il marchio come iniziativa intergovernativa, ma con un sostegno finanziario proveniente dal bilancio dell'Unione europea. La terza prevedeva di trasformare il marchio in un'iniziativa dell'Unione europea con una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio secondo l'esempio delle "Capitali europee della cultura" nel 1999. Quest'ultima possibilità conteneva tre diverse sotto-opzioni relative alle procedure di selezione: selezione effettuata dagli Stati membri in base ai criteri comuni europei, selezione unicamente a livello europeo senza tenere conto delle origini nazionali dei siti e preselezione a livello nazionale seguita da una selezione finale a livello europeo.

Le opzioni che avrebbero richiesto un sostegno finanziario significativo per lo sviluppo dei siti sono state escluse da un'ulteriore analisi poiché negli Stati membri e nel corso del processo di consultazione è emerso un consenso diffuso in merito alla necessità di contenere l'impatto dell'iniziativa sul bilancio dell'UE e su quelli nazionali.

Il confronto di queste tre opzioni ha dimostrato che trasformare il marchio del patrimonio europeo in un'iniziativa dell'Unione europea con una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio porterebbe un evidente valore aggiunto e vantaggi che non si potrebbero altrimenti ottenere se gli Stati membri agissero da soli, seppure con un sostegno finanziario da parte dell'Unione europea. Ha inoltre indicato che la migliore procedura di selezione per l'attribuzione del marchio è la selezione combinata a livello nazionale ed europeo.

4. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

4.1. Base giuridica

La base giuridica del marchio del patrimonio europeo è l'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Detto articolo affida all'Unione europea il mandato di contribuire "al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune". L'Unione europea deve inoltre incoraggiare "la cooperazione tra Stati membri" nel settore della cultura "e, se necessario, […] appoggiare e […] integrare l'azione di questi ultimi".

4.2. Principio di sussidiarietà

La presente proposta è conforme al principio di sussidiarietà. La partecipazione degli Stati membri avverrà su base volontaria e, in piena conformità dell'articolo 167 del Trattato, il coinvolgimento dell'Unione europea nell'iniziativa del marchio del patrimonio europeo sarà inteso a rafforzare il coordinamento fra gli Stati membri e a sostenere le loro azioni contribuendo allo sviluppo e alla corretta applicazione di nuovi criteri di selezione comuni, chiari e trasparenti, nonché di nuove procedure di selezione e controllo. Dalla valutazione dell'impatto è emerso inoltre che un'azione dell'Unione europea porterà dei vantaggi che gli Stati membri non riuscirebbero ad ottenere da soli.

4.3. Principio di proporzionalità

Il piano di azione proposto avrà un impatto molto limitato sia sul bilancio dell'Unione europea che sui bilanci nazionali. Non impone sulle amministrazioni che lo attuano vincoli di gestione sproporzionati.

4.4. Linee generali della proposta

4.4.1. Obiettivi

L'iniziativa intergovernativa del marchio del patrimonio europeo è stata concepita per avvicinare i cittadini all'Europa. Si tratta di una problematica vasta e complessa che l'Unione europea cerca di risolvere con varie iniziative fra loro complementari nei settori della comunicazione, dell'istruzione, della cultura o della cittadinanza. Per riflettere sia il processo generale, sia il contributo specifico che il marchio del patrimonio europeo può dare, la Commissione propone per il nuovo marchio tre livelli di obiettivi.

Gli obiettivi generali consisterebbero nel rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini europei all'Unione europea, sulla base di elementi comuni di storia e patrimonio nonché della consapevolezza della diversità, e nell'intensificare il dialogo interculturale. Tali obiettivi riflettono l'ambizione del marchio del patrimonio europeo e si rifanno alle politiche e agli obiettivi più generali dell'Unione europea.

Gli obiettivi intermedi consisterebbero nel valorizzare i siti che hanno rivestito un ruolo fondamentale nella storia e nella costruzione dell'Unione europea e nel diffondere la conoscenza dei cittadini sulla creazione dell'Unione europea nonché sul patrimonio culturale comune, seppure diverso, soprattutto per quanto riguarda i valori democratici e i diritti umani che sono alla base del processo di integrazione europea. Questo è il livello più alto di impatto che il marchio del patrimonio europeo può raggiungere.

Ad un livello più concreto vi sono una serie di obiettivi specifici legati ai miglioramenti diretti che i siti dovrebbero realizzare, sia individualmente che collettivamente, come risultato delle attività da loro svolte nell'ambito della designazione del marchio del patrimonio europeo o dell'applicazione delle nuove modalità pratiche.

4.4.2. Partecipazione all'azione

A causa della natura del marchio del patrimonio europeo e dei suoi obiettivi, la Commissione propone che l'azione sia aperta fin dall'inizio ai 27 Stati membri. La partecipazione degli Stati membri avverrebbe su base volontaria. Se necessario, nel corso di valutazioni future del marchio del patrimonio europeo si potrà esaminare se sia appropriato estendere l'iniziativa ai paesi terzi che partecipano al programma Cultura.

4.4.3. Procedura di selezione

Dalla valutazione dell'impatto del marchio del patrimonio europeo è emerso che uno dei principali punti deboli dell'iniziativa intergovernativa attuale è la selezione dei siti, effettuata in modo indipendente da ciascun paese che partecipa e senza la sorveglianza di un organismo a livello europeo. Questa procedura lascia troppo spazio a divergenze di interpretazione e ha fatto sì che fino ad ora i criteri non siano stati applicati uniformemente dai vari paesi a discapito della coerenza e della qualità del marchio.

È quindi necessaria una nuova procedura di selezione che combini i livelli nazionali e il livello europeo. La Commissione propone una preselezione dei siti a livello degli Stati membri nella prima fase e, nella seconda fase, una selezione finale a livello dell'Unione europea con la partecipazione di un panel di esperti indipendenti. Ciò garantirebbe un'applicazione efficace dei criteri nel rispetto della dimensione europea e in favore di un'equa distribuzione dei siti nell'Unione europea.

Il panel di esperti indipendenti sarebbe composto da 12 membri nominati dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, sull'esempio della giuria delle Capitali europee della cultura. Questi esperti devono avere esperienza e competenza significative nel campo della cultura, del patrimonio, della storia europea o in altri campi pertinenti agli obiettivi del marchio del patrimonio europeo.

La Commissione propone di dare a ciascuno Stato membro la possibilità di preselezionare fino a un massimo di due siti all'anno, negli anni in cui viene effettuata una selezione. Ciò dovrebbe contribuire a contenere il numero dei siti, lasciando allo stesso tempo un certo margine di manovra agli Stati membri visto che alcuni di essi hanno, rispetto ad altri Stati, più siti potenzialmente selezionabili.

A sua volta, il panel di esperti indipendenti avrà la possibilità di scegliere fra i siti preselezionati, designando al massimo un sito per Stato membro ogni anno in cui viene effettuata una selezione. Si propone di dare una priorità speciale ai siti con una forte dimensione transnazionale. Ciò dovrebbe mantenere un certo livello di competizione fra i siti a livello dell'Unione europea contribuendo a preservare la qualità generale dei siti e quindi anche la credibilità e il prestigio dell'iniziativa.

La Commissione propone infine che dopo tre anni consecutivi dedicati alla selezione di nuovi siti, il quarto anno sia dedicato alla procedura di controllo. In questo modo si dovrebbe riuscire a contenere l'onere amministrativo sia per gli Stati membri che per la Commissione. La procedura proposta è illustrata nel calendario allegato.

4.4.4. Controllo e ritiro del marchio

In linea di principio il marchio dovrebbe essere assegnato in modo permanente poiché il valore simbolico dei siti selezionati non diminuisce nel tempo e per incoraggiare i siti ad adottare un approccio a lungo termine e ad investire nel loro sviluppo. Per preservare nel lungo periodo la qualità e la credibilità è tuttavia necessario un solido sistema di controllo per garantire che i siti che hanno ricevuto il marchio rispettino gli impegni assunti al momento della candidatura. La Commissione propone che tale controllo rientri nella responsabilità degli Stati membri che ogni quattro anni dovranno presentare una relazione al panel europeo. Nel caso in cui un particolare sito non rispetti più gli impegni assunti, deve essere possibile ritirare il marchio.

4.4.5. Modalità pratiche

La Commissione deve sostenere l'azione affinché vi sia una maggiore stabilità di quella raggiungibile con le modalità attuali e siano possibili la crescita e il consolidamento di competenze. In questo modo si potrebbe attingere dall'esperienza esistente, per esempio dall'iniziativa delle Capitali europee della cultura o dal Premio dell'Unione europea/EUROPA Nostra per la conservazione del patrimonio culturale. Sarebbe tuttavia necessario mettere a disposizione ulteriori risorse (un amministratore e un assistente). Per mantenere l'organizzazione pratica il più possibile semplice e flessibile, alcuni compiti amministrativi potrebbero essere esternalizzati attraverso gare.

4.4.6. Valutazione

È essenziale valutare regolarmente l'azione del marchio del patrimonio europeo per garantirne l'efficienza e la credibilità. Tale valutazione dovrebbe esaminare sia i processi che riguardano la gestione dell'azione, sia l'impatto cumulativo effettivo del marchio del patrimonio europeo nell'insieme. Ciò va fatto al fine di identificare gli ambiti in cui l'azione funziona bene, se è opportuno portarla avanti, se è possibile migliorarla e, soprattutto, in che modo. Il suddetto controllo dei siti che hanno ricevuto il marchio sarebbe naturalmente parte di questa valutazione. La valutazione sarebbe sotto la responsabilità della Commissione e assumerebbe la forma di una valutazione esterna effettuata ogni sei anni.

4.4.7. Disposizioni transitorie

È necessario adottare una serie di misure transitorie per definire lo status dei siti che hanno già ricevuto il marchio del patrimonio europeo nell'ambito dell'iniziativa intergovernativa. Per garantire la coerenza generale dell'iniziativa, sarebbe necessario valutare di nuovo questi siti in base ai nuovi criteri. Per garantire lo stesso trattamento a tutti gli Stati membri, la Commissione propone di dare agli Stati che non hanno partecipato all'iniziativa intergovernativa l'opportunità di proporre una prima serie di siti prima dell'inizio della regolare procedura di selezione.

5. RISORSE

Gli stanziamenti annuali per il marchio del patrimonio europeo sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario pluriennale. Tali stanziamenti coprono i costi seguenti: costi del panel di esperti indipendenti, della visibilità dell'iniziativa a livello europeo, di alcune attività di networking per i siti e delle risorse umane della Commissione europea necessarie a sostenere l'azione. La scheda finanziaria legislativa allegata contiene i dettagli per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, che ricade all'interno dell'attuale quadro finanziario pluriennale.

2010/0044 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 167,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato delle regioni[1],

previa trasmissione della proposta ai Parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Il trattato ha lo scopo di creare un'unione sempre più stretta tra i popoli europei, e l'articolo 167 in particolare assegna all'Unione europea il compito di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.

(2) Una migliore conoscenza e consapevolezza, soprattutto fra i giovani, del patrimonio comune, seppure diverso, contribuirà a rafforzare il senso di appartenenza all'Unione europea e il dialogo interculturale. È quindi importante favorire sempre di più l'accesso al patrimonio culturale valorizzandone la dimensione europea.

(3) Il trattato istituisce inoltre la cittadinanza dell'Unione, che integra la cittadinanza nazionale degli Stati membri ed è un importante elemento per la salvaguardia e il rafforzamento del processo di integrazione europea. Affinché i cittadini diano il loro pieno appoggio all'integrazione europea occorre dare maggiore rilievo ai valori, alla storia e alla cultura che li accomunano come elementi chiave della loro appartenenza ad una società fondata su principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo, diversità culturale, tolleranza e solidarietà.

(4) Il progetto intergovernativo del marchio del patrimonio europeo, denominato inizialmente "Etichetta del patrimonio europeo" è stato avviato a Granada nell'aprile 2006 da vari Stati membri.

(5) Il 20 novembre 2008 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato le conclusioni relative alla trasformazione del progetto intergovernativo "Etichetta del patrimonio comune europeo" in un'azione dell'Unione europea[2], invitando la Commissione a presentare "una proposta adeguata relativa alla creazione da parte dell'Unione europea di un'"Etichetta del patrimonio europeo", che precisi le modalità pratiche di attuazione di tale progetto".

(6) La consultazione pubblica e la valutazione dell'impatto portate avanti dalla Commissione hanno confermato che il progetto intergovernativo era molto valido ma andava ulteriormente sviluppato perché potesse esprimere tutto il suo potenziale e hanno inoltre dimostrato che il coinvolgimento dell'Unione europea rappresenterebbe un chiaro valore aggiunto per l'iniziativa del marchio del patrimonio europeo, contribuendo a migliorarne notevolmente la qualità.

(7) Il marchio del patrimonio europeo deve quindi cercare sinergie e complementarità con altre iniziative, come l'elenco del patrimonio mondiale dell'UNESCO e gli "itinerari culturali europei" del Consiglio d'Europa. Il valore aggiunto del nuovo marchio del patrimonio europeo è rappresentato dal contributo apportato dai siti selezionati alla storia e alla cultura europee, dalla loro chiara dimensione educativa rivolta ai cittadini, compresi i giovani, nonché dalla creazione di reti fra i vari siti finalizzata allo scambio di esperienze e pratiche ottimali. L'iniziativa dovrebbe concentrarsi non tanto sulla conservazione dei siti, che dovrebbe essere comunque garantita dai regimi di protezione esistenti, quanto soprattutto sulla promozione dei siti, sull'accesso ad essi e sulla qualità delle spiegazioni fornite e delle attività proposte.

(8) Oltre a rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini all'Unione europea e a stimolare il dialogo interculturale, un'azione dell'Unione per il marchio del patrimonio europeo contribuirebbe anche a valorizzare il patrimonio culturale e il suo ruolo nello sviluppo economico e sostenibile delle regioni, in particolare attraverso il turismo culturale, e a promuovere le sinergie fra il patrimonio culturale e il settore della creatività contemporanea, agevolando la condivisione di esperienze e pratiche ottimali attraverso l'Europa e, più in generale, promuovendo i valori democratici e i diritti umani che stanno alla base dell'integrazione europea.

(9) Questi obiettivi concordano pienamente con quelli dell'agenda europea per la cultura, che comprendono la promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale e della cultura quale catalizzatore della creatività [3].

(10) È fondamentale che il nuovo marchio del patrimonio europeo sia assegnato in base a criteri e procedure comuni, chiari e trasparenti.

(11) Le modalità di gestione relative al marchio del patrimonio europeo devono rimanere semplici e flessibili, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

(12) Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere adeguatamente raggiunti dagli Stati membri, mentre ciò può avvenire a livello europeo soprattutto a causa della necessità di nuovi criteri e procedure comuni, chiari e trasparenti per l'assegnazione del marchio del patrimonio europeo, l'Unione può adottare misure in conformità del principio di sussidiarietà come indicato nell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione istituisce un'azione dell'Unione europea denominata "marchio del patrimonio europeo".

Articolo 2

Definizione

Ai fini della presente decisione, con "siti" si intendono i monumenti, i siti naturali o urbani, i paesaggi culturali, i luoghi della memoria, i beni culturali e il patrimonio immateriale in quanto si ricollegano a un luogo, compreso il patrimonio contemporaneo.

Articolo 3

Obiettivi

1. Gli obiettivi generali dell'azione sono contribuire:

- a rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini europei all'Unione europea sulla base degli elementi comuni di storia e patrimonio e della consapevolezza della diversità;

- ad incoraggiare il dialogo interculturale.

2. Gli obiettivi intermedi dell'azione sono:

- valorizzare i siti che hanno rivestito un ruolo fondamentale nella storia e nella costruzione dell'Unione europea;

- aumentare la consapevolezza dei cittadini europei della costruzione dell'Unione europea nonché del patrimonio culturale comune, seppure diverso, soprattutto per quanto riguarda i valori democratici e i diritti umani alla base del processo di integrazione europea.

3. Gli obiettivi specifici dell'azione sono:

- sviluppare la rilevanza europea dei siti;

- sensibilizzare i giovani al patrimonio culturale comune;

- favorire la condivisione di esperienze e pratiche ottimali attraverso l'Europa;

- migliorare l'accesso ai siti del patrimonio per tutte le categorie di pubblico, soprattutto i giovani;

- promuovere il dialogo interculturale, soprattutto fra i giovani, attraverso l'educazione artistica, culturale e storica;

- favorire le sinergie fra il patrimonio culturale e il settore della creazione e della creatività contemporanee;

- contribuire all'attrattività e allo sviluppo sostenibile delle regioni.

Articolo 4

Partecipazione all'azione

L'azione è aperta alla partecipazione degli Stati membri dell'Unione europea, su base volontaria.

Articolo 5

Complementarità con altre iniziative

La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché vi sia complementarità fra il marchio del patrimonio europeo e altre iniziative nel campo del patrimonio culturale quali l'elenco del Patrimonio mondiale dell'Unesco e gli "itinerari culturali europei" del Consiglio d'Europa.

Articolo 6

Accesso all'azione

I siti che rispondono alla definizione dell'articolo 2 sono candidati ammissibili all'assegnazione del marchio del patrimonio europeo.

Articolo 7

Criteri

L'assegnazione del marchio del patrimonio europeo avviene secondo i seguenti criteri:

1) I candidati per il marchio hanno un valore europeo simbolico e hanno rivestito un ruolo fondamentale nella storia e nella costruzione dell'Unione europea. I candidati dimostrano pertanto:

- il loro carattere transfrontaliero o paneuropeo: l'influenza e l'attrattiva passate e presenti di un sito candidato devono andare oltre le frontiere nazionali di uno Stato membro;

- e/o la collocazione e il ruolo di un sito nella storia e nell'integrazione europee e il suo legame con eventi o personalità chiave europei nonché con correnti culturali, artistiche, politiche, sociali, scientifiche, tecnologiche o industriali;

- e/o la collocazione e il ruolo di un sito nello sviluppo e nella promozione dei valori comuni che sono alla base dell'integrazione europea quali libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani, diversità culturale, tolleranza e solidarietà.

2) I candidati per il marchio presentano un progetto che promuova la loro dimensione europea e che li impegni a:

- sensibilizzare i cittadini alla rilevanza europea del sito, soprattutto tramite adeguate attività di comunicazione, segnaletica e formazione del personale;

- organizzare attività didattiche, in particolare rivolte ai giovani, per aumentare la consapevolezza della storia comune dell'Europa e del suo patrimonio comune, seppure diverso, e rafforzare il senso di appartenenza ad uno spazio comune;

- promuovere il multilinguismo utilizzando varie lingue dell'Unione europea;

- partecipare alle attività di networking dei siti che hanno ricevuto il marchio del patrimonio europeo al fine di scambiare esperienze e avviare progetti comuni;

- favorire la visibilità e l'attrattività del sito su scala europea, per esempio utilizzando le nuove tecnologie;

- organizzare, ogni qualvolta le caratteristiche del sito lo permettano, attività artistiche e culturali (per esempio eventi, festival, residenze d'artisti) che promuovano la mobilità degli artisti e delle collezioni europei, stimolino il dialogo interculturale ed incoraggino i collegamenti fra il patrimonio e la creazione e la creatività contemporanee.

3) I candidati per il marchio presentano un progetto di gestione con il quale si impegnano a:

- garantire una buona gestione del sito;

- garantire che il sito venga protetto e lasciato alle generazioni future conformemente alle misure di salvaguardia pertinenti;

- provvedere alla qualità degli strumenti di accoglienza, quali la presentazione storica, le informazioni ai visitatori, la segnaletica, ecc.;

- garantire l'accesso al sito per il più ampio pubblico possibile, per esempio adeguando il sito a determinate esigenze o provvedendo alla formazione del personale;

- riservare un'attenzione particolare al pubblico giovane, in particolare permettendogli di accedere al sito in condizioni privilegiate;

- occuparsi della promozione dei siti come destinazioni turistiche;

- sviluppare una strategia di comunicazione coerente e completa che metta in luce la rilevanza europea del sito;

- garantire che il piano di gestione sia il più possibile rispettoso dell'ambiente per limitare i possibili impatti negativi del turismo.

Articolo 8

Panel europeo di esperti indipendenti

1. È istituito un panel europeo di esperti indipendenti (di seguito "panel europeo") per effettuare la selezione e applicare le procedure di controllo a livello europeo. Esso garantisce l'applicazione uniforme dei criteri negli Stati membri partecipanti.

2. Il panel europeo è composto da 12 membri: quattro vengono nominati dal Parlamento europeo, quattro dal Consiglio e quattro dalla Commissione. Il panel nomina il suo presidente.

3. Il panel europeo è composto da esperti indipendenti dotati di una solida esperienza e competenza nel campo della cultura, del patrimonio, della storia europea o in altri campi pertinenti agli obiettivi del marchio del patrimonio europeo.

4. I membri del panel europeo sono nominati per tre anni. Per deroga, nel corso del primo anno in cui è in vigore la presente decisione, quattro esperti vengono nominati dalla Commissione per un anno, quattro dal Parlamento europeo per due anni e quattro dal Consiglio per tre anni.

5. Qualora emergano conflitti di interesse fra un membro del panel e un particolare sito, il membro del panel non prende parte alla valutazione del sito in questione.

6. Tutte le relazioni, le raccomandazioni e le notifiche del panel europeo vengono pubblicate.

Articolo 9

Modulo per la candidatura

Al fine di mantenere le procedure il più possibile snelle e semplici la Commissione prepara un modulo comune per la candidatura che riflette i criteri di selezione e che viene utilizzato da tutti i candidati. Sono prese in considerazione per la selezione solo le domande inviate tramite tale modulo ufficiale per la candidatura.

Articolo 10

Preselezione a livello nazionale

1. La preselezione dei siti per l'assegnazione del marchio del patrimonio europeo è sotto la responsabilità degli Stati membri.

2. Ciascuno Stato membro ha la possibilità di preselezionare fino ad un massimo di due siti all'anno in conformità del calendario nell'allegato. Le procedure di selezione vengono sospese negli anni dedicati al controllo.

3. Ciascuno Stato membro stabilisce le proprie procedure e il calendario per la preselezione dei siti conformemente al principio di sussidiarietà, adoperandosi per mantenere le disposizioni amministrative il più possibile semplici e flessibili. Notifica tuttavia alla Commissione i risultati della preselezione entro il 31 gennaio dell'anno in cui ha luogo la selezione.

4. La preselezione avviene secondo i criteri definiti all'articolo 7 e con il modulo per la candidatura di cui all'articolo 9.

Articolo 11

Selezione finale a livello dell'Unione

1. La selezione finale dei siti per l'assegnazione del marchio del patrimonio europeo è effettuata dal panel europeo sotto la responsabilità della Commissione.

2. Il panel europeo valuta le candidature dei siti preselezionati e sceglie al massimo un sito per ciascuno Stato membro. Se necessario verranno richieste ulteriori informazioni e saranno organizzate visite dei siti.

3. La selezione finale avviene secondo i criteri definiti all'articolo 7 e con il modulo per la candidatura di cui all'articolo 9.

4. Il panel europeo pubblica una relazione relativa ai siti preselezionati entro il 31 ottobre dell'anno in cui ha luogo la selezione. Tale relazione comprende raccomandazioni per l'assegnazione del marchio del patrimonio europeo e una giustificazione per l'esclusione dei siti che non compaiono sulla lista finale.

5. I candidati che non compaiono sulla lista finale potranno presentare negli anni seguenti una nuova candidatura per la preselezione a livello nazionale.

Articolo 12

Siti transnazionali

1. Ai fini della presente decisione, sono considerati "siti transnazionali":

- siti situati in diversi Stati membri che si riuniscono intorno ad un tema specifico per presentare una candidatura unica;

- un sito specifico la cui posizione geografica occupa il territorio di almeno due diversi Stati membri.

2. Le candidature per i siti transnazionali seguono la stessa procedura di quelle degli altri siti. Tali candidature sono sottoposte ad una preselezione da parte di uno degli Stati membri interessati nei limiti di un massimo di due siti, come definito nell'articolo 10, e vengono proposte a nome di tutti gli Stati membri interessati dopo che questi sono stati consultati e hanno espresso un parere favorevole.

3. Qualora un sito transnazionale risponda a tutti i criteri di cui all'articolo 7, esso ha la precedenza nella selezione finale.

Articolo 13

Designazione

1. Alla luce delle raccomandazioni del panel europeo, la Commissione designa ufficialmente i siti ai quali assegnare il marchio del patrimonio europeo nel corso dell'anno successivo a quello della selezione. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

2. In linea di principio il marchio del patrimonio europeo viene assegnato ai siti in modo permanente conformemente alle condizioni di cui agli articoli 14 e 15 e a condizione del prosieguo dell'azione.

Articolo 14

Controllo

1. Ciascun sito a cui viene assegnato il marchio del patrimonio europeo è controllato regolarmente al fine di verificare che esso continui a rispettare i criteri e tutti gli impegni assunti al momento della candidatura.

2. Il controllo di tutti i siti che si trovano nel territorio di uno Stato membro è sotto la responsabilità di detto Stato membro. Lo Stato membro raccoglie tutte le informazioni necessarie e prepara una relazione dettagliata ogni quattro anni, conformemente al calendario riportato nell'allegato.

3. La relazione è inviata alla Commissione e presentata al panel europeo per essere esaminata entro il 31 gennaio dell'anno in cui ha luogo la procedura di controllo.

4. Il panel europeo pubblica una relazione sullo stato dei siti che hanno ricevuto il marchio nello Stato membro interessato entro il 31 ottobre dell'anno in cui ha luogo la procedura di controllo che comprende, se necessario, le raccomandazioni di cui tenere conto nel periodo di controllo successivo.

5. La Commissione stabilisce degli indicatori comuni così che gli Stati membri possano applicare un approccio coerente per il controllo.

Articolo 15

Ritiro del marchio

1. Qualora il panel europeo prenda atto che un sito specifico non rispetta più i criteri del marchio del patrimonio europeo o gli impegni assunti nella candidatura, esso avvia un dialogo con lo Stato membro in questione attraverso la Commissione, al fine di agevolare gli adeguamenti necessari del sito.

2. Se dopo un periodo di 18 mesi dall'inizio del dialogo il sito non è ancora stato sottoposto agli adeguamenti necessari, il panel europeo ne informa la Commissione. Tale notifica deve essere accompagnata da una giustificazione nonché da raccomandazioni su come migliorare la situazione.

3. Se dopo un ulteriore periodo di 18 mesi le raccomandazioni non sono state messe in pratica, il panel europeo raccomanda che il marchio del patrimonio europeo sia ritirato al sito in questione.

4. La Commissione prende la decisione finale in merito al ritiro del marchio del patrimonio europeo. Essa ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

5. Le notifiche e le raccomandazioni del panel europeo sono rese pubbliche.

Articolo 16

Modalità pratiche

1. La Commissione attua l'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo. In particolare:

- garantisce la coerenza e la qualità in generale dell'azione;

- assicura il coordinamento fra gli Stati membri e il panel europeo;

- stabilisce orientamenti per le procedure di selezione e di controllo ed elabora il modulo per la candidatura;

- fornisce un sostegno al panel europeo di esperti indipendenti.

2. La Commissione è responsabile della comunicazione riguardante il marchio del patrimonio europeo a livello dell'Unione e della sua visibilità, in particolare attraverso la creazione e la manutenzione di un sito dedicato.

3. La Commissione promuove le attività di networking fra i siti che hanno ricevuto il marchio.

4. Le azioni di cui ai paragrafi 2 e 3 nonché i costi del panel europeo sono finanziati con la dotazione finanziaria di cui all'articolo 19.

Articolo 17

Valutazione

1. La Commissione fa il possibile perché la valutazione dell'azione relativa al marchio del patrimonio europeo avvenga in modo esterno ed indipendente. Detta valutazione ha luogo ogni sei anni conformemente al calendario riportato nell'allegato ed esamina ogni elemento, tra cui l'efficacia dei processi di gestione dell'azione del marchio del patrimonio europeo, il numero dei siti, l'impatto dell'azione, le possibilità di migliorarla e l'opportunità di mantenerla.

2. Entro sei mesi dal completamento delle valutazioni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito a tali valutazioni.

Articolo 18

Disposizioni transitorie

1. I siti a cui è già stato assegnato il marchio nel quadro dell'iniziativa intergovernativa e situati negli Stati membri sono valutati nel corso del [anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente decisione].

Per questi siti viene presentata una nuova candidatura secondo i nuovi criteri e le nuove procedure di cui agli articoli da 6 a 9 e tale candidatura è inviata alla Commissione dagli Stati membri interessati entro il 31 gennaio [dell'anno in questione].

Le nuove candidature sono esaminate dal panel europeo.

Qualora uno dei siti proposti da uno Stato membro non rispetti i criteri o siano necessarie ulteriori informazioni relative ad esso, il panel europeo avvia un dialogo con lo Stato membro in questione tramite la Commissione per valutare se sia possibile migliorare la domanda prima che venga presa una decisione finale. Se necessario potranno essere organizzate visite del sito.

Il panel europeo presenta una relazione sui siti con una raccomandazione perché a questi venga assegnato il marchio del patrimonio europeo entro la fine del [anno in questione] a meno che non siano necessari ulteriori chiarimenti da parte dello Stato membro.

La Commissione procede quindi alla designazione ufficiale dei siti.

In linea di principio il marchio del patrimonio europeo è assegnato in modo permanente ai siti di cui al presente paragrafo conformemente alle condizioni definite negli articoli 14 e 15 e a condizione del prosieguo dell'azione.

I candidati che non compaiono sulla lista finale potranno presentare negli anni seguenti una nuova candidatura per la preselezione a livello nazionale.

2. Gli Stati membri che non hanno partecipato all'azione intergovernativa relativa al marchio del patrimonio europeo hanno la possibilità di proporre fino ad un massimo di quattro siti candidati al marchio del patrimonio europeo nel [secondo anno dall'entrata in vigore della presente decisione].

Per questi siti viene presentata una nuova candidatura secondo i nuovi criteri e le nuove procedure di cui agli articoli da 6 a 9 che è inviata alla Commissione dagli Stati membri interessati entro il 31 gennaio [dell'anno in questione].

Le nuove candidature sono esaminate dal panel europeo. Qualora uno dei siti proposti da uno Stato membro non rispetti i criteri o siano necessarie ulteriori informazioni relative ad esso, il panel europeo avvia un dialogo con lo Stato membro in questione tramite la Commissione per valutare se sia possibile migliorare la domanda prima che venga presa una decisione finale. Se necessario potranno essere organizzate visite del sito.

Il panel europeo presenta una relazione sui siti con una raccomandazione perché a questi venga assegnato il marchio del patrimonio europeo entro la fine del [anno in questione] a meno che non siano necessari ulteriori chiarimenti da parte dello Stato membro.

La Commissione procede quindi alla designazione ufficiale dei siti.

In linea di principio il marchio del patrimonio europeo è assegnato in modo permanente ai siti di cui al presente paragrafo conformemente alle condizioni definite negli articoli 14 e 15 e a condizione del prosieguo dell'azione.

I candidati che non compaiono sulla lista finale potranno presentare negli anni seguenti una nuova candidatura per la preselezione a livello nazionale.

3. Le procedure di selezione e di controllo per il marchio del patrimonio europeo di cui agli articoli da 6 a 15 hanno inizio nel [terzo anno dall'entrata in vigore della presente decisione].

Articolo 19

Disposizioni finanziarie

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'azione per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 è pari a 1 350 000 EUR.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario pluriennale.

Articolo 20

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ALLEGATO

CALENDARIO

Calendario relativo al marchio del patrimonio europeo

[Anno n] | Adozione della decisione Lavori preparatori |

[Anno n+1] | Nuova valutazione dei siti a cui è stato già assegnato il marchio del patrimonio europeo nell'ambito dell'iniziativa intergovernativa |

[Anno n+2] | Prima presentazione dei siti da parte degli Stati membri che non hanno partecipato all'iniziativa intergovernativa |

[Anno n+3] | Selezione |

[Anno n+4] | Controllo |

[Anno n+5] | Selezione |

[Anno n+6] | Selezione Valutazione del marchio del patrimonio europeo |

[Anno n+7] | Selezione |

[Anno n+8] | Controllo |

[Anno n+9] | Selezione |

[Anno n+10] | Selezione |

[Anno n+11] | Selezione |

[Anno n+12] | Controllo Valutazione del marchio del patrimonio europeo |

… | … |

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo

2. QUADRO ABM/ABB (Gestione per attività/Suddivisione per attività)

Politica: Istruzione e cultura

Attività: Sviluppo della cooperazione culturale in Europa

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

15 04 50 marchio del patrimonio europeo

3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

La base giuridica del marchio del patrimonio europeo non ha limiti temporali definiti.

La proposta inciderà sul bilancio dell'UE dall'1.1.2011 al 31.12.2013.

3.3. Caratteristiche di bilancio:

Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie |

15 04 50 | Spese non obblig. | SD[4] | SÌ | NO | NO | n. 3b |

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa | Sezione n. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Totale |

Spese operative[5] |

Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1 | a | 0,350 | 1,000 | 1,350 |

Stanziamenti di pagamento (SP) | b | 0,250 | 0,800 | 0,300 | 1,350 |

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento[6] |

Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND) | 8.2.4 | c |

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO |

Stanziamenti di impegno | a+c | 0,350 | 1,000 | 1,350 |

Stanziamenti di pagamento | b+c | 0,250 | 0,800 | 0,300 | 1,350 |

Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5 | d | 0,122 | 0,244 | 0,244 | 0,610 |

Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND) | 8.2.6 | e | 0,003 | 0,006 | 0,006 | 0,015 |

Costo totale indicativo dell'intervento

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c+d+e | 0,125 | 0,600 | 1,250 | 1,975 |

TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e | 0,125 | 0,500 | 1,050 | 0,300 | 1,975 |

Cofinanziamento

Non pertinente

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

( La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

X La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

Un importo di 350 000 EUR sarà assegnato nel 2012 tramite riassegnazione proveniente dalla dotazione finanziaria del programma Cultura (denominazione 15 04 44 Cultura)

( La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale[7] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie)

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

X Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

( La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

Fabbisogno annuo | 2011 | 2012 | 2013 |

Totale risorse umane | 1 | 2 | 2 |

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

Cfr. sezione 1 della relazione e sezione 2 della valutazione dell'impatto.

5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

Cfr. sezione 3.2 della relazione e sezione 2.3 della valutazione dell'impatto. Esistono sinergie fra la proposta e il programma Cultura.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

Gli obiettivi del marchio del patrimonio europeo (cfr. articolo 3 della proposta di decisione e sezione 3 della valutazione dell'impatto) sono direttamente collegati all'obiettivo strategico della Commissione a favore della solidarietà e contribuiscono in particolare alla coesione economica e sociale e alla salvaguardia e al rafforzamento dei nostri valori comuni. Il marchio del patrimonio europeo si collega inoltre all'obiettivo strategico della Commissione a favore della prosperità con il suo obiettivo specifico riguardante il contributo all'attrattività e allo sviluppo sostenibile delle regioni.

Per misurare i risultati del marchio del patrimonio europeo verranno definiti alcuni indicatori chiave relativi alle tematiche sociali, economiche ed ambientali. Gli indicatori sociali potrebbero comprendere:

- dati numerici che indicano un aumento di interesse nel patrimonio culturale;

- dati numerici che indicano un aumento dell'apprezzamento della storia comune europea;

- numeri delle attività rivolte ai giovani, organizzate dai siti;

- progetti di collaborazione fra i siti che hanno ricevuto il marchio;

- numero delle attività culturali realizzate;

- numero delle attività di sensibilizzazione sui valori democratici/diritti umani.

Gli indicatori economici potrebbero comprendere:

- aumento del numero di visitatori;

- numero dei posti di lavoro diretti o indiretti creati;

- numero dei posti di lavoro salvaguardati;

- numero dei progetti di partenariato portati avanti da siti che hanno ricevuto il marchio e industrie del settore culturale e creativo;

- numero dei progetti di partenariato portati avanti da siti che hanno ricevuto il marchio e da operatori economici locali;

- effetto leva nella realizzazione di investimenti, pubblici o privati, sul patrimonio.

Gli indicatori ambientali potrebbero comprendere:

- numero di piani di gestione sostenibile adottati dai siti;

- miglioramento dell'accesso ai siti grazie a trasporti sostenibili;

- condizioni del paesaggio e del patrimonio storico.

5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

X Gestione centralizzata

X diretta da parte della Commissione

( indiretta, con delega a:

( agenzie esecutive

( organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario

( organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

( Gestione concorrente o decentrata

( con Stati membri

( con paesi terzi

( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Osservazioni:

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

Il quadro di controllo e valutazione del marchio del patrimonio europeo comprenderà due elementi che è necessario distinguere: il controllo dei siti cui è stato assegnato il marchio e la valutazione del marchio del patrimonio europeo come azione nell'insieme.

Il controllo dei siti ha lo scopo di verificare che i siti che hanno ricevuto il marchio abbiano rispettato gli impegni assunti al momento della presentazione della candidatura e della selezione e possano quindi continuare a tenere il marchio. La Commissione fornirà una serie di indicatori da prendere in considerazione. Tale controllo sarà affidato alla responsabilità degli Stati membri che forniranno una relazione ad un panel europeo di esperti che svolgerà successivamente una valutazione e, se necessario, proporrà il ritiro del marchio. Il controllo dei siti che hanno ricevuto il marchio si inserirà nella valutazione d'insieme del marchio del patrimonio europeo. Per ulteriori dettagli in merito al sistema di controllo, si vedano gli articoli 14 e 15 della proposta di decisione.

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex-ante

Cfr. valutazione dell'impatto.

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

Non pertinente

6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

La valutazione del marchio del patrimonio europeo dovrà concentrarsi sull'esame sia delle procedure di attuazione dell'azione che dell'impatto cumulativo effettivo del marchio del patrimonio europeo nell'insieme. Lo scopo è identificare quali aspetti del programma funzionano bene, se è possibile migliorarlo e, soprattutto, in che modo ciò può essere fatto in futuro.

Come indicato nell'articolo 17 della proposta di decisione, la valutazione spetterà alla Commissione e avverrà ogni sei anni sotto forma di valutazione esterna.

7. Misure antifrode

In sede di attuazione delle azioni finanziate nell'ambito della presente decisione, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altro illecito, attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, ove siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Per le azioni dell'Unione europea finanziate nell'ambito della presente decisione una irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 comprende qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'UE o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o da un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'UE o ai bilanci da essa gestiti a causa di una spesa indebita.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati) | Tipo di risultato | Costo medio | 2012 | 2013 | TOTALE |

2011 | 2012 | 2013 |

Funzionari o agenti temporanei[8] (15 01 01) | A*/AD | 1 | 1 | 1 |

B*, C*/AST | 1 | 1 |

Personale[9] finanziato con l'art. 15 01 02 |

Altro personale[10] finanziato con l'art. 15 01 04/05 |

TOTALE | 1 | 2 | 2 |

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

AD: gestione, controllo e valutazione dell'attuazione dell'azione; sostegno al panel di esperti indipendenti; organizzazione delle riunioni del panel e rappresentanza della Commissione durante le stesse; funzione di segretariato in dette riunioni; verifica del processo decisionale relativamente alla selezione e al controllo dei siti; creazione di contatti e mantenimento di scambi regolari con altre istituzioni europee, gli Stati membri, i siti che hanno ricevuto il marchio od organizzazioni internazionali; coordinamento della rete dei siti che hanno ricevuto il marchio; organizzazione delle riunioni della rete e rappresentanza della Commissione durante le stesse; attività di comunicazione legate all'azione; lancio, gestione e controllo dei bandi di gara.

AST: sostegno operativo all'AD nei suoi compiti; assistenza durante la preparazione delle attività di comunicazione; assistenza durante l'organizzazione delle riunioni; assistenza durante la preparazione dei bandi di gara; sostegno alla gestione del contratto.

In linea di principio la preparazione dell'azione, che comprende la creazione di tutte le strutture (panel europeo di esperti indipendenti, coordinatori nazionali, ecc.), la preparazione delle disposizioni procedurali, degli orientamenti e dei moduli di candidatura, nonché la preparazione dei primi bandi di gara, deve avvenire nel 2011, così che la prima procedura di selezione possa iniziare all'inizio del 2012.

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

( Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare

( Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PB (Strategia politica annuale/Progetto di bilancio) per l'anno n

( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PB

X Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

( Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

Non pertinente

8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane | 2011 | 2012 | 2013 |

Funzionari e agenti temporanei (15 01 01) | 0,122 | 0,244 | 0,244 |

Personale finanziato con l'art. 15 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) |

Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) | 0,122 | 0,244 | 0,244 |

Calcolo – Funzionari e agenti temporanei

122 000 EUR per posto all'anno (costi standard per posto come indicato negli orientamenti per la compilazione delle schede finanziarie)

Calcolo – Personale finanziato con l'art. 15 01 02

Non pertinente

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dai fondi della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati, se del caso, dallo stanziamento supplementare che può essere concesso alla DG responsabile nell'ambito della procedura di assegnazione annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

8.2.6 Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

2011 | 2012 | 2013 | TOTALE |

15 01 02 11 01 – Missioni | 0,003 | 0,006 | 0,006 | 0,015 |

15 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze |

15 01 02 11 03 – Comitati |

15 01 02 11 04 – Studi e consulenze |

15 01 02 11 05 – Sistemi di informazione |

2 Totale altre spese di gestione (15 01 02 11) |

3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) |

Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento) | 0,003 | 0,006 | 0,006 | 0,015 |

Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

2011: 3 missioni all'anno all'interno dell'Unione europea = 3 x 1000 EUR

2012 e 2013: 6 missioni all'anno all'interno dell'Unione europea = 6 x 1000 EUR

Il fabbisogno di risorse amministrative è coperto dai fondi della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati, se del caso, dallo stanziamento supplementare che può essere concesso alla DG responsabile nell'ambito della procedura di assegnazione annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

[1] GU C del , pag. .

[2] GU C 319 del 13.12.2008, pagg. 11-12.

[3] COM(2007) 242 definitivo—doc. 9496/07.

[4] Stanziamenti dissociati (SD)

[5] Spesa che non rientra nel Capitolo 15 01 del Titolo 15 interessato.

[6] Spesa che rientra nell'articolo 15 01 04 del Titolo 15.

[7] Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

[8] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

[9] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

[10] Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

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