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Document 52010DC0668

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Strategia di preparazione di taluni paesi limitrofi all'adesione alle Convenzioni CE-EFTA del 1987 relative ad un regime comune di transito e alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

/* COM/2010/0668 def. */

52010DC0668

/* COM/2010/0668 def. */ COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Strategia di preparazione di taluni paesi limitrofi all'adesione alle Convenzioni CE-EFTA del 1987 relative ad un regime comune di transito e alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 18.11.2010

COM(2010) 668 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISS IONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Strategia di preparazione di taluni paesi limitrofi a ll'adesione alle Convenzioni CE-EFTA del 1987 relative ad un regime comune di transito e alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

EN

COMUNICAZIONE DELLA COMMISS IONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Strategia di preparazione di taluni paesi limitrofi all'adesione alle Convenzioni CE-EFTA del 1987 relative ad un regime comune di transito e alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

1. ESTENDERE LE CONVENZIONI: OBIETTIVI E CONDIZIONI GENERALI

1.1. Le convenzioni del 1987 relative ad un regime comune di transito e alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci[1] annoverano attualmente quattro parti contraenti (Unione europea, Islanda, Norvegia, Svizzera[2]) che riguardano quindi trenta paesi. Sin dall'inizio le convenzioni si sono rivelate importanti come strumenti in grado di agevolare gli scambi commerciali attraverso l'istituzione di una procedura comune per la circolazione dei beni sotto sorveglianza doganale per evitare strozzature ai valichi di frontiera e tramite l'armonizzazione del formato della dichiarazione in dogana per i regimi di esportazione, importazione e transito.

1.2. In risposta alle raccomandazioni emesse dalla commissione d'inchiesta del Parlamento europeo sul transito comunitario nel febbraio 1997, la Commissione si è impegnata a non proporre nuove estensioni delle convenzioni prima di riformare e informatizzare le procedure comunitarie e in materia di regime comune di transito, la cui componente legislativa è stata attuata il 1° luglio 2001. Il corrispondente quadro giuridico è ormai operativo, è stata attuata l'informatizzazione del transito ed è stata adottata una normativa supplementare per regolamentare l'esecuzione elettronica delle procedure normali di transito[3].

1.3. Nel 2001 la Commissione ha proposto una strategia[4] di adesione alle convenzioni per taluni paesi allora candidati all'UE[5], ove si delineavano le condizioni che un paese deve soddisfare prima dell'adesione. La comunicazione era incentrata sui paesi candidati all'UE poiché l'adesione alle convenzioni era ritenuta parte di una strategia complessiva di appartenenza all'UE, con un'attenzione particolare alla fase iniziale dell'attuazione del nuovo sistema di transito informatizzato (NSTI).

In seguito all'allargamento dell'UE nel 2004, la Turchia, che prosegue i preparativi per aderire alle convenzioni in un futuro prossimo, è l'unico paese attualmente interessato dalla comunicazione del 2001.

1.4. La prospettiva di adesione alle convenzioni deve essere confermata per i paesi candidati all'UE che non sono contemplati nella comunicazione del 2001 (la Croazia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia), nonché per i potenziali candidati.

1.5. In linea con i prerequisiti fissati dalla comunicazione del 2001 a seguito dell'informatizzazione completa del sistema di transito che consente un migliore controllo del rischio operativo, è ora possibile prendere in considerazione l'adesione alle convenzioni da parte di ulteriori paesi limitrofi, onde agevolare gli scambi.

È chiaramente nell'interesse dell'Unione e degli operatori europei estendere le convenzioni a ulteriori paesi in grado di attuarle per promuovere l'allineamento con la normativa UE vigente in materia. Al fine di mantenere il carattere regionale delle convenzioni, la comunicazione deve definire quali siano le potenziali parti contraenti e prevedere un riesame dopo cinque anni per valutare se nuovi paesi possano divenire a loro volta parti contraenti.

1.6. La Commissione continuerà ad aiutare questi paesi a prepararsi all'adesione alle convenzioni nelle migliori condizioni possibili. Nell'adottare una decisione relativa allo stato di preparazione di un paese in materia di adesione, si farà riferimento agli ultimi sviluppi nell'Unione per quanto attiene all'attuazione del codice doganale comunitario aggiornato e alle relative eventuali ripercussioni sulle convenzioni, nonché agli aspetti pertinenti del negoziato per un accordo di libero scambio globale e approfondito con il paese interessato.

2. PRESENTAZIONE DELLA STRATEGIA PER ESTENDERE LE CONVENZIONI

2.1. L'estensione delle convenzioni CE-EFTA del 1987 relative ad un regime comune di transito e alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci a nuovi partner in grado di applicarle favorisce gli scambi commerciali dell'Unione e dell'Europa, in quanto agevola il commercio e riduce la congestione alle frontiere.

L'estensione delle convenzioni è in linea con la comunicazione sulla politica europea di prossimità[6] che sottolinea come l'allineamento giuridico nel settore doganale e il rafforzamento e la modernizzazione delle infrastrutture, compresa l'informatizzazione, contribuiscano ad agevolare gli scambi.

2.2. Al fine di mantenere il carattere regionale della convenzione, la comunicazione deve definire il gruppo specifico di paesi potenziali parti contraenti e prevedere un riesame dopo cinque anni per valutare se esistono nuovi paesi che possano divenire a loro volta parti contraenti.

Come già nel 2001, è opportuno gestire con la massima attenzione il processo di estensione delle convenzioni al fine di ottimizzare l'uso delle risorse e di trarre insegnamenti dal funzionamento della procedura di transito comune in un'area geografica più ampia. A tal fine si suggerisce di identificare un gruppo ristretto di paesi nei quali l'adesione al regime di transito comune può dare il massimo beneficio all'Unione, a condizione che detti paesi soddisfino i criteri di adesione.

Tale gruppo deve annoverare i paesi candidati e potenziali candidati all'UE, i paesi inclusi nell'iniziativa per il partenariato orientale (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia[7], Georgia, Moldova e Ucraina), che prevede esplicitamente la stesura di un calendario per l'adesione alle convenzioni[8], nonché la Russia, ove l'obiettivo di agevolare gli scambi commerciali costituisce parte integrante del calendario per lo spazio economico europeo convenuto dall'UE e dalla Russia[9].

2.3. Come sottolineato nella comunicazione del 2001[10], un paese può essere invitato ad aderire alle convenzioni solo se è in grado di attuare l'intero acquis (sul piano giuridico, operativo e informatico) sul transito comune e la semplificazione delle formalità in vigore al momento dell'invito ad aderire. La legislazione nazionale deve pertanto essere stata allineata sulle convenzioni; i servizi doganali devono essere in grado di soddisfare i requisiti pratici e finanziari ed essere dotati di un sistema di transito informatizzato (NSTI).

2.4. La Commissione metterà inoltre a punto, a nome dell'Unione e in collaborazione con le altre parti contraenti delle convenzioni, una serie di misure destinate a garantire la coerenza complessiva dei preparativi con l'attuazione degli strumenti doganali sulla legislazione e l'applicazione integrata a livello amministrativo.

2.5. Queste misure comprendono la concessione dello statuto di osservatore informale nei comitati congiunti e nei gruppi di lavoro sul transito comune e la semplificazione delle formalità, se non è ancora il caso[11]. In questo modo i paesi in questione saranno agevolati nei preparativi per l'attuazione dell' acquis in materia di transito comune e di semplificazione delle formalità, nonché nello sviluppo futuro delle convenzioni, in particolare il progetto e-Customs dell'Unione. Essi saranno inoltre ammissibili alle iniziative a corollario (seminari di formazione, scambi di funzionari) del programma "Dogana 2013". La loro situazione in merito all' acquis delle convenzioni sarà valutata per quanto attiene all'informatizzazione delle dogane per identificare chiaramente i progressi da compiere e i requisiti da soddisfare.

3. CONCLUSIONI

3.1 La Commissione chiede al Consiglio e al Parlamento europeo di sostenere la strategia proposta sull'estensione delle convenzioni CE-EFTA relative ad un regime comune di transito e alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci ai paesi candidati e potenziali candidati all'UE, ai paesi dell'iniziativa per il partenariato

orientale, alla Russia e, se prescritto dall'unione doganale fra Bielorussia, Russia e Kazakstan, anche a quest'ultimo.

3.2 Qualsiasi decisione dei comitati congiunti CE-EFTA di invitare un paese ad aderire alle convenzioni deve pertanto essere preceduta da una valutazione della sua preparazione, in merito all'attuazione del sistema comune di transito, nella sua forma attuale e informatizzata, presso le attuali parti contraenti.

[1] Pubblicate in GU L 226 del 13.8.1987, pag. 1, e GU L 134 del 22.5.1987, pag. 2.

[2] Ai fini delle convenzioni il Liechtenstein è considerato parte del territorio doganale elvetico.

[3] Regolamento (CE) n. 1192/2008, GU L 329 del 6.12.2008, pag. 1 e decisione n. 1/2008 del comitato congiunto CE-EFTA "Transito comune", GU L 274 del 15.10.2008, pag. 1.

[4] COM(2001) 289 definitivo.

[5] Estonia, Lettonia, Lituania, Bulgaria, Romania, Slovenia e Turchia.

[6] COM(2004) 373 definitivo

[7] La creazione di un'unione doganale fra Bielorussia, Kazakstan e Russia può richiedere l'adesione contemporanea di questi paesi alle convenzioni.

[8] Documento di lavoro dei servizi della Commissione, allegato alla comunicazione della Commissione sul partenariato orientale (COM(2008) 823).

[9] Comunicato stampa del 15° vertice UE-Russia del 10.5.2005, n. 8799/05 (Presse 110).

[10] Cfr. punto 1.2.

[11] Attualmente hanno questo statuto i seguenti paesi: Bielorussia, Croazia, Georgia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Moldova, Russia, Serbia, Turchia e Ucraina.

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