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Document 52010DC0356

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni relativa alla relazione intermedia sull'evoluzione dei servizi di roaming nell'Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE)

/* COM/2010/0356 def. */

52010DC0356

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni relativa alla relazione intermedia sull'evoluzione dei servizi di roaming nell'Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE) /* COM/2010/0356 def. */


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 29.6.2010

COM(2010)356 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

relativa alla relazione intermedia sull'evoluzione dei servizi di roaming nell'Unione europea(Testo rilevante ai fini del SEE)

INDICE

1. Introduzione 3

2. Contesto 3

2.1. Regolamento vigente 4

3. Tendenze principali nei servizi di roaming 5

3.1. Evoluzione dei prezzi del roaming 5

3.2. Evoluzione del traffico 7

3.3. Misure a favore della trasparenza 7

4. Progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi del regolamento 7

5. Conclusioni 7

1. INTRODUZIONE

Una delle priorità più recenti della Commissione è stata la creazione di un mercato interno dei servizi di roaming e l'eliminazione dei costi eccessivi di questi servizi. A giugno 2007 è stato adottato un primo regolamento relativo al roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all'interno della Comunità[1] (il regolamento sul roaming) per contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e nel contempo garantire un livello elevato di tutela dei consumatori, promuovendo la concorrenza e la trasparenza sul mercato.

Il regolamento sul roaming era inteso ad affrontare una situazione in cui un'attività economica transfrontaliera (il roaming) era direttamente svantaggiata rispetto ad un'attività economica domestica (l'uso dei servizi di telefonia mobile sul territorio nazionale)[2].

La Commissione, dopo aver svolto un primo esame del regolamento sul roaming e aver rilevato che la concorrenza non funzionava ancora in maniera soddisfacente, ha presentato proposte di modifica che sono state adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio a giugno 2009[3]. Esse comprendevano anche un'estensione della durata e dell'ambito di applicazione del regolamento per includervi i servizi di roaming di dati e SMS.

Il regolamento sul roaming modificato si applica fino al 30 giugno 2012. Nel frattempo, la Commissione ha il compito di vigilare sul funzionamento del regolamento e di comunicare in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione è tenuta a riesaminare il funzionamento del regolamento entro il 30 giugno 2011.

La Commissione deve redigere inoltre, entro il 30 giugno 2010, una relazione intermedia relativa alle proprie attività di monitoraggio in materia di roaming. La presente comunicazione costituisce la relazione intermedia ai fini del regolamento sul roaming, quale modificato. Poiché il regolamento di modifica è in vigore solo da giugno 2009, la presente relazione intermedia fornisce una sintesi generale delle ultime tendenze nel settore del roaming e una valutazione iniziale dei progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi fissati dal regolamento.

2. Contesto

Dopo l'adozione del regolamento di modifica la Commissione ha continuato a collaborare strettamente prima con il Gruppo dei regolatori europei (ERG) e poi con l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC), che vi è succeduto, per monitorare l'attuazione del regolamento nonché gli sviluppi dei servizi di roaming. Il BEREC procede a una vasta raccolta di dati, sulla base dei quali vengono redatte le relazioni comparative; la più recente è stata pubblicata ad aprile 2010 e ha fornito indicazioni importanti per la presente comunicazione. A marzo 2010 il BEREC ha pubblicato anche una relazione sulle tariffe alternative al dettaglio per i servizi di roaming vocale, SMS e dati, così come una relazione sulla conformità dei servizi di roaming, che hanno fornito dati utili per la redazione del presente documento[4].

Il 24 marzo 2010 la Commissione ha organizzato un seminario sui servizi di roaming, al quale hanno partecipato rappresentanti dell'industria, delle associazioni di consumatori, delle autorità nazionali di regolamentazione (ANR) e dei ministeri. Per la stesura della relazione la Commissione ha tenuto conto anche delle opinioni espresse nel corso del seminario[5].

2.1. Regolamento vigente

Il regolamento sul roaming disciplina le tariffe all'ingrosso e al dettaglio per i servizi di roaming vocale e include strumenti volti ad aumentare la trasparenza. A livello di tariffe all'ingrosso si applica un massimale che decresce annualmente: da luglio 2009 il massimale pertinente è di 0,26 EUR e scenderà a 0,22 EUR a partire dal 1° luglio 2010. A livello di prezzi al dettaglio, è stato stabilito il massimale di una "eurotariffa" che gli operatori erano tenuti a offrire (anch'essa decrescente su base annua). Il massimale è stato applicato automaticamente a tutti i clienti, ad eccezione di quelli che nel 2007 avevano richiesto espressamente un piano tariffario diverso. Il massimale è attualmente di 0,43 EUR al minuto per le chiamate effettuate e di 0,19 EUR per le chiamate ricevute; a partire dal 1° luglio 2010 questi massimali saranno ridotti rispettivamente a 0,39 EUR e 0,15 EUR al minuto. Ai sensi del regolamento sul roaming modificato, i massimali sono tariffati al secondo e gli operatori possono stabilire un periodo minimo di tariffazione pari a 30 secondi, sia per il mercato all'ingrosso che per le chiamate effettuate sul mercato al dettaglio. Pur essendo obbligati a offrire un'eurotariffa, gli operatori sono liberi di offrire tariffe al dettaglio alternative per i servizi di roaming vocale. Inoltre, dal 1° luglio 2010 gli operatori non possono applicare alcun costo ai consumatori che ascoltano messaggi in segreteria telefonica in roaming.

Per quanto riguarda gli SMS, sono stati fissati un massimale all'ingrosso di 0,04 EUR e un'eurotariffa SMS che gli operatori sono obbligati a offrire, con un massimale di 0,11 EUR (come per i servizi vocali, gli operatori possono offrire anche tariffe alternative). Per il roaming di dati è stato fissato un massimale attualmente pari a 1 EUR per megabyte (MB) che diminuirà annualmente e da luglio 2010 sarà pari a 0,80 EUR. Sono anche state introdotte misure per aumentare la trasparenza a favore dei consumatori: gli operatori devono inviare informazioni sui costi dei servizi roaming non appena il cliente entra in un altro Stato membro; i clienti devono inoltre essere informati della possibilità di chiamare gratuitamente il numero 112 nello Stato membro che stanno visitando. Tra le misure a favore della trasparenza rientrano anche disposizioni volte a impedire bollette esorbitanti per i servizi di roaming di dati (il "limite di interruzione del servizio"). Dal 1° marzo 2010 il limite è disponibile su richiesta del cliente e dal 1° luglio 2010 si applica automaticamente un limite di interruzione del servizio pari a 50 EUR per tutti i consumatori che non hanno già optato per una soglia diversa.

3. Tendenze principali nei servizi di roaming

3.1. Evoluzione dei prezzi del roaming

Voce

Punti principali

- I prezzi per le chiamate vocali effettuate e ricevute sono ora più bassi rispettivamente del 46% e 55% in rapporto al periodo precedente l'entrata in vigore del primo regolamento sul roaming.

- L'eurotariffa media offerta dagli operatori e le tariffe alternative medie si concentrano in prossimità dei massimali stabiliti.

- La differenza tra tariffe regolamentate (eurotariffa) e non regolamentate (alternative) è molto contenuta. Le variazioni da uno Stato membro all'altro sono considerevoli.

- Le nuove disposizioni che introducono la fatturazione al secondo hanno portato a una riduzione del 63% del sovrapprezzo dovuto ai metodi di fatturazione precedenti per le chiamate effettuate; il sovrapprezzo è stato eliminato per le chiamate ricevute.

In generale, il rispetto dei nuovi massimali e delle disposizioni in materia di fatturazione è soddisfacente. I consumatori hanno quindi beneficiato di tariffe roaming sempre più basse e i prezzi attuali per le chiamate effettuate e ricevute mostrano una riduzione rispettivamente del 46% e 55% circa in rapporto alla situazione precedente all'entrata in vigore del primo regolamento sul roaming. I consumatori adesso possono beneficiare anche delle nuove disposizioni in materia di fatturazione al secondo, grazie alle quali il sovrapprezzo dovuto ai metodi di fatturazione precedenti è più che dimezzato per le chiamate effettuate. Tuttavia, sia sul mercato all'ingrosso che al dettaglio i prezzi restano vicini ai livelli dei massimali (cfr. figura 1).

Il prezzo medio all'ingrosso alla fine del 2009 era di 0,23 EUR al minuto. Sul mercato al dettaglio, i prezzi medi al minuto alla fine del 2009 per l'eurotariffa offerta dagli operatori erano di 0,38 EUR per le chiamate effettuate e di 0,17 EUR per le chiamate ricevute. Questi prezzi medi hanno mostrato una tendenza al ribasso che rispecchia le riduzioni dei massimali regolamentati.

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Figura 1 (fonte: BEREC)

Sono disponibili tariffe alternative sia per le chiamate effettuate che per le chiamate ricevute; in alcuni casi le tariffe sono inferiori all'eurotariffa offerta dagli operatori, ma vi sono differenze notevoli da uno Stato membro all'altro. Il prezzo medio per le chiamate effettuate con tariffe alternative è aumentato durante la seconda metà del 2009 e ora è quasi pari al prezzo medio al minuto dell'eurotariffa (cfr. figura 1). Per le chiamate ricevute, le tariffe alternative sono mediamente inferiori all'eurotariffa offerta dagli operatori, ma in seguito alle riduzioni dei massimali introdotte a luglio 2009 i prezzi medi sono ormai quasi allo stesso livello.

La fatturazione al secondo delle chiamate vocali è stata introdotta per eliminare i costi occulti per i consumatori generati dalla fatturazione al minuto e per garantire che gli utenti paghino quello che effettivamente consumano. I dati raccolti indicano che in questo modo il sovrapprezzo[6] è diminuito in misura significativa. Le ANR hanno affermato che alcuni operatori non erano stati in grado di applicare queste disposizioni in tempo, ma erano intenzionati a farlo al più presto e a risarcire i consumatori di eventuali perdite.

Sul mercato al dettaglio si stima che i sovrapprezzi praticati in precedenza fossero circa il 24% per le chiamate effettuate, mentre ora sono stati ridotti di oltre metà e sono pari al 10%. Per le chiamate ricevute la fatturazione al minuto applicata in precedenza causava un aumento del costo per i consumatori stimato attorno al 19%; grazie alla fatturazione al secondo applicata adesso, il sovrapprezzo dovrebbe essere eliminato completamente. Le ANR vigilano affinché gli operatori applichino correttamente queste disposizioni.

SMS

Punti principali

- I prezzi degli SMS sono scesi in media del 60% circa.

- I prezzi sul mercato all'ingrosso e l'eurotariffa SMS offerta dagli operatori si concentrano in prossimità dei massimali stabiliti.

- La tariffa SMS alternativa è in media superiore al massimale regolamentato (0,14 EUR per un SMS senza eurotariffa rispetto a 0,10 EUR dell'eurotariffa SMS). In questa fase l'eurotariffa SMS offerta dagli operatori è in genere l'opzione più conveniente per i consumatori.

È soddisfacente anche il livello di rispetto dei massimali fissati per gli SMS all'ingrosso e al dettaglio e i consumatori adesso possono beneficiare di tariffe notevolmente più basse per il roaming SMS rispetto alla situazione precedente all'entrata in vigore del regolamento di modifica. Tuttavia i prezzi si concentrano in prossimità dei massimali e devono ancora essere elaborate tariffe alternative concorrenziali.

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Figura 2 (fonte: BEREC)

Il prezzo medio degli SMS è diminuito notevolmente sul mercato all'ingrosso, scendendo da 0,13 EUR prima dell'entrata in vigore del regolamento di modifica a 0,04 EUR alla fine del 2009. Questo calo non ha ancora avuto l'effetto di stimolare la concorrenza sul mercato al dettaglio.

Il prezzo medio dell'eurotariffa SMS offerta dagli operatori era di 0,10 EUR alla fine del 2009, a fronte di un massimale regolamentato di 0,11 EUR. Rispetto al prezzo medio precedente all'entrata in vigore di queste disposizioni (0,24 EUR) la riduzione è del 60% circa.

Gli operatori possono offrire anche tariffe alternative, ma finora nei vari paesi dell'UE non vi è stata molta innovazione per quanto riguarda le tariffe SMS alternative. I livelli di queste tariffe alternative variano in misura significativa, con un prezzo medio per SMS di 0,14 EUR alla fine del 2009, notevolmente più alto del massimale. Solo in pochissimi Stati membri le tariffe alternative sono più convenienti dell'eurotariffa SMS. In molti Stati membri le tariffe alternative sono pari al massimale, mentre in altri sono notevolmente più alte, talora addirittura superiori a 0,20 EUR per SMS. Nella maggioranza dei casi l'eurotariffa SMS rappresenta quindi l'opzione più conveniente per i consumatori.

Dati

Punti principali

- Calo significativo dei prezzi all'ingrosso per il traffico dati (da 1,2 EUR a 0,55 EUR al MB); il prezzo medio attuale è molto al di sotto del massimale regolamentato.

- I prezzi al dettaglio mostrano un andamento discendente, ma non riflettono ancora completamente le riduzioni applicate a livello del mercato all'ingrosso.

- Le bollette esorbitanti rappresentano ancora un problema.

Il regolamento di modifica ha introdotto un massimale per il mercato all'ingrosso dei servizi di roaming di dati, pari attualmente a 1 EUR per MB, fatturato per kilobyte (kB). Sul mercato al dettaglio, dal 1° marzo 2010 i consumatori hanno la possibilità chiedere che venga fissato un limite di interruzione del servizio. Sebbene l'introduzione di un massimale per i prezzi all'ingrosso abbia comportato un calo significativo dei prezzi medi sia all'ingrosso che al dettaglio, i consumatori non possono ancora trarre pienamente vantaggio dalle riduzioni applicate all'ingrosso e le differenze tra gli Stati membri sono notevoli.

Gli operatori hanno applicato i massimali all'ingrosso in maniera soddisfacente e i prezzi medi all'ingrosso sono scesi notevolmente. Alla fine del 2009 il prezzo medio per MB era di 0,55 EUR, molto al di sotto rispetto al massimale regolamentato. Prima dell'entrata in vigore del regolamento di modifica il prezzo medio all'ingrosso era di 1,2 EUR per MB; la riduzione è stata quindi del 50%.

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Figura 3 (fonte: BEREC)

Come indicato nella figura 3, anche i prezzi medi al dettaglio per il traffico dati stanno scendendo; non è chiaro però se le riduzioni all'ingrosso si ripercuotano sui prezzi al dettaglio in tutti i casi. Alla fine del 2009 il prezzo medio al dettaglio per MB era 2,66 EUR, molto inferiore rispetto all'inizio dello stesso anno, quando il prezzo medio era 3,62 EUR. L'abbassamento dei prezzi all'ingrosso sta però generando margini ancora maggiori per gli operatori, perché i prezzi al dettaglio non sono scesi con lo stesso ritmo. Vi sono inoltre variazioni considerevoli da un paese all'altro: in alcuni Stati membri i prezzi medi al dettaglio si aggirano attorno ai 4 EUR per MB e talvolta addirittura a 6 EUR per MB.

Oltre a ciò, i prezzi standard degli operatori sono ancora superiori alla media indicata sopra. Le tariffe standard possono variare dai 2 EUR ai 5 EUR circa per MB, con punte superiori ai 7 EUR per MB. Il calo dei prezzi medi al dettaglio per il traffico dati può quindi spiegarsi con la crescita delle offerte flat o in pacchetti che vengono sfruttate in modo più efficace dai consumatori. In generale, gli operatori si sono attenuti alla pratica di offrire pacchetti speciali su base temporale, principalmente giornaliera o mensile. Questo significa che chi sottoscrive un abbonamento che comprende un volume di traffico elevato può beneficiare di una riduzione notevole del prezzo per MB, mentre gli utenti che utilizzano volumi di dati contenuti finiranno, nella maggior parte dei casi, per pagare di più per quello che consumano.

Gli operatori beneficiano oggi di un massimale all'ingrosso fatturato per kB, introdotto per evitare che si ripresentasse il problema del sovrapprezzo già incontrato con il traffico vocale. Tuttavia, gli operatori non sempre fatturano il traffico in base al consumo effettivo (ossia per kB) ma spesso utilizzano fasce di fatturazione più elevate, come 10 kB o 100 kB.

In alcuni casi si verificano ancora casi di "bollette esorbitanti" dovute ai prezzi standard ancora elevati e alla fatturazione per fasce. Si prevede che la completa applicazione del limite di interruzione del servizio a partire dal 1° luglio 2010 eliminerà questo problema.

3.2. Evoluzione del traffico

Punti principali

- I volumi del traffico vocale, in particolare delle chiamate ricevute e degli SMS, continuano ad aumentare.

- I servizi di roaming di dati sono aumentati di più del 40%, in termini di volume, rispetto al 2009.

Per valutare correttamente l'evoluzione del traffico bisogna fare riferimento allo stesso periodo di ogni anno, tenendo conto quindi della distribuzione stagionale degli spostamenti.

In generale, le fluttuazioni dei volumi di traffico sono influenzate dalla recessione economica e da un calo del numero di viaggi all'interno dell'UE. L'impatto sui volumi del regolamento sul roaming non può essere isolato dagli effetti della situazione economica globale.

Nonostante l'andamento dell'economia, i consumatori hanno continuato ad utilizzare i servizi di roaming, come indicato nella figura 4. Questo dimostra la fiducia dei clienti e i vantaggi apportati dal regolamento sul roaming, in particolare nel contesto della recessione, che ha provocato anche un calo significativo dei viaggi fatti, sia per turismo che per lavoro[7]. I volumi di traffico vocale per le chiamate ricevute e i servizi di roaming SMS sono generalmente cresciuti negli ultimi due anni, con un picco stagionale durante il terzo trimestre dell'anno. I volumi delle chiamate effettuate nel corso dell'ultimo anno sono rimasti stabili e sono addirittura leggermente diminuiti nel secondo trimestre dell'anno.

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Figura 4 (fonte: BEREC)

Dopo l'entrata in vigore del regolamento di modifica, che ha introdotto i massimali per gli SMS, si è assistito a un aumento notevole del volume dei servizi SMS. Il volume dei messaggi è cresciuto del 20% nel terzo trimestre del 2009 rispetto allo stesso periodo del 2008, ad indicare che i prezzi più bassi e la maggiore trasparenza hanno favorito l'aumento del consumo.

Come illustrato nella figura 5 si è registrato un aumento costante e significativo del volume dei servizi di roaming di dati, con un tasso di crescita superiore al 40% nel 2009. Poiché i servizi di trasmissione mobile dei dati sono in aumento, si prevede che questa tendenza continuerà nel prossimo futuro.

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Figura 5 (fonte: BEREC)

3.3. Misure a favore della trasparenza

Il regolamento sul roaming prevede una serie di misure a favore della trasparenza intese a garantire che i consumatori siano consapevoli dei prezzi dei servizi di roaming. Oltre alla notifica dei costi dei servizi di roaming vocale e SMS, il fornitore nazionale è obbligato ad informare il cliente anche in merito alle tariffe per il roaming di dati. I clienti, pur ricevendo diversi messaggi singoli, riescono ad ottenere un'informazione adeguata e in ogni caso possono chiedere all'operatore di interrompere l'invio degli SMS contenenti le informazioni sulle tariffe di roaming.

Alcuni operatori non sono stati in grado di soddisfare tutti i requisiti previsti dal regolamento modificato sul roaming al 1° luglio 2009, ma nella maggior parte dei casi i problemi iniziali sono stati risolti rapidamente. Le autorità nazionali di regolamentazione vigilano sulla conformità nei casi rimanenti, che riguardano principalmente i nuovi operatori (operatori virtuali di rete mobile, MVNO) che sono entrati in attività dopo il 1° luglio 2009.

Inoltre, per scongiurare il pericolo di ricevere bollette esorbitanti dovute all'uso dei servizi di roaming di dati, il regolamento modificato ha introdotto un limite di interruzione del servizio. Dal 1° marzo 2010 gli operatori hanno introdotto un sistema che consente ai clienti di determinare in anticipo la cifra massima che desiderano spendere per i servizi di dati all'estero. Una volta raggiunto l'80% del limite fissato, il cliente viene avvertito e al raggiungimento del limite deve avere la possibilità di continuare ad utilizzare i servizi. Dal 1° luglio 2010 si applica un limite di interruzione del servizio pari a 50 EUR a tutti i clienti che non hanno specificato un limite diverso.

L'introduzione di questo sistema il 1° marzo 2010 risulta essere stata complessivamente soddisfacente. Si sono registrati alcuni problemi iniziali, perlopiù risolti al momento attuale. In alcuni casi è stato necessario l'intervento delle autorità nazionali di regolamentazione per assicurare la conformità; un operatore ha deciso di impedire l'uso dei servizi di roaming di dati ai clienti con piano prepagato fino a quando non fosse stato in grado di adeguare i propri sistemi per poter applicare il limite di interruzione del servizio. Tale limite deve essere reso disponibile per tutti i tipi di clienti che utilizzano i servizi di roaming di dati, sia prepagati che con abbonamento[8].

Le autorità nazionali di regolamentazione vigilano attentamente sull'attuazione di queste disposizioni per accertarsi che il sistema del limite di interruzione del servizio sia correttamente applicato, soprattutto a partire dal 1° luglio 2010, quando sarà applicato a tutti i clienti. Poiché il limite di interruzione del servizio è disponibile dal 1° marzo 2010 solo per i clienti che ne hanno fatto espressamente richiesta, nella revisione 2011 la Commissione includerà un'analisi più dettagliata della sua applicazione complessiva e delle impressioni dei consumatori al riguardo.

4. Progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi del regolamento

Il regolamento sul roaming ha come obiettivi principali favorire la concorrenza, consolidare il mercato unico e assicurare che i consumatori, quando escono dai confini del loro paese, non paghino prezzi ingiustificatamente alti rispetto alle tariffe nazionali. Il regolamento sul roaming crea le condizioni necessarie per lo sviluppo della concorrenza e la Commissione desidera che gli operatori colgano questa opportunità per mettere a punto offerte di roaming competitive.

Il regolamento è riuscito a dare un'adeguata tutela ai consumatori e ha contribuito a consolidare il mercato interno, soprattutto tramite l'imposizione di massimali tariffari.

L'andamento dei prezzi, così come la varietà delle offerte, sono indicativi della portata raggiunta dalla concorrenza. A questo proposito, per il traffico vocale e di SMS la differenza tra i prezzi offerti dagli operatori e i livelli dei massimali stabiliti è considerata un indicatore fondamentale del livello di concorrenza sul mercato. I prezzi dei servizi di roaming vocale e SMS continuano però a non scostarsi molto dai livelli dei massimali. Il regolamento modificato ha ampliato il margine tra i prezzi all'ingrosso e al dettaglio dei servizi vocali per far sì che si sviluppasse la concorrenza sul mercato al dettaglio, in particolare a vantaggio degli operatori alternativi, ma finora non si registra un aumento della concorrenza a livello di prezzi.

Le alternative all'eurotariffa e all'eurotariffa SMS sono molteplici; per i servizi vocali esistono tariffe alternative con strutture di prezzo di vario tipo (limitate nel tempo, con abbonamento mensile o con tariffa di connessione fatturata al minuto). Il prezzo medio per SMS in base alle tariffe alternative è superiore all'eurotariffa SMS offerta dagli operatori. In alcuni Stati membri le tariffe alternative degli SMS in roaming sono notevolmente più elevate rispetto al massimale regolamentato.

Per quanto riguarda i servizi di roaming di dati non è ancora chiaro se le riduzioni dei costi all'ingrosso daranno luogo a prezzi competitivi sul mercato al dettaglio. A questo proposito, poiché i prezzi standard applicati dagli operatori rimangono elevati, la misura in cui i clienti beneficiano di pacchetti speciali con tariffe convenienti indica chiaramente se gli operatori trasferiscono sulle tariffe di roaming di dati l'abbassamento delle tariffe all'ingrosso.

Sebbene i prezzi medi dei servizi di roaming di dati stiano calando, i prezzi medi al dettaglio presentano ancora un margine considerevole rispetto alle tariffe all'ingrosso. I prezzi standard applicati dagli operatori non sembrano essere diminuiti, il che significa che il calo dei prezzi medi potrebbe essere dovuto ad un utilizzo maggiore e più efficace delle offerte esistenti.

A quanto risulta, le tariffe di roaming restano più alte rispetto ai servizi mobili nazionali; i prezzi praticati per i servizi nazionali mostrano complessivamente un andamento discendente e le offerte flat o a pacchetto sono sempre più diffuse. Il BEREC sta esaminando le tendenze dei prezzi del roaming e nazionali per fornire un'analisi completa nell'ambito della revisione del 2011.

Da quanto esposto si evince che i servizi di roaming non mostrano ancora una dinamica concorrenziale sufficiente. I problemi strutturali del mercato del roaming, derivanti sia dalla mancanza di pressione concorrenziale dal lato dell'offerta sia dalle caratteristiche della domanda, sono ancora presenti. In particolare, il mercato del roaming presenta caratteristiche transfrontaliere specifiche che finora hanno ostacolato lo sviluppo di una concorrenza efficace e che le autorità nazionali di regolamentazione non sono state in grado di affrontare. Anche se ha apportato dei benefici in termini di tutela dei consumatori e di sviluppo del mercato interno, il sistema di massimali vigente non si è dimostrato capace di risolvere questi problemi in maniera adeguata.

Sul mercato all'ingrosso, dove il traffico è equilibrato tra gli operatori di rete mobile, è probabile che gli incentivi non siano sufficienti per fissare tariffe all'ingrosso competitive. Inoltre, i prezzi medi del traffico all'ingrosso tra operatori non appartenenti allo stesso gruppo continuano ad essere prossimi ai massimali, il che indica che non vi è ancora una dinamica concorrenziale abbastanza forte. Oltretutto, gli utenti finali sul mercato al dettaglio non acquistano i servizi di roaming separatamente, ma con i servizi nazionali.

Gli sviluppi tecnologici e/o le alternative ai servizi di roaming, come la disponibilità di VoIP o WiFi, potrebbero rendere più concorrenziale il mercato del roaming all'interno dell'UE. Queste alternative, in particolare i servizi VoIP, sono sempre più usate a livello nazionale, ma non mostrano sviluppi significativi a livello di roaming.

La Commissione ritiene che per il buon funzionamento del mercato del roaming sia indispensabile una concorrenza efficiente, che dovrebbe tradursi in prezzi medi non concentrati in prossimità dei livelli dei massimali e nella comparsa di offerte alternative frutto dell'innovazione e di una dinamica concorrenziale.

5. Conclusioni

Complessivamente, l'attuazione del regolamento di modifica sul roaming si è svolta senza difficoltà, gli operatori si sono attenuti alle nuove disposizioni e le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono che i progressi continuino. I consumatori beneficiano delle riduzioni dei prezzi per i servizi di roaming vocale e SMS e della maggiore trasparenza. Anche i prezzi del roaming di dati hanno subito un calo, ma i consumatori non stanno ancora beneficiando pienamente delle riduzioni registrate sul mercato all'ingrosso. La concorrenza sui mercati del roaming non si è ancora sviluppata a sufficienza e persistono problemi strutturali.

Il limite di interruzione del servizio si applicherà automaticamente a partire dal 1° luglio 2010. Alla stessa data si applicheranno le nuove riduzioni pianificate e gli operatori non possono più imputare ai consumatori il costo dei messaggi in segreteria telefonica ricevuti quando si trovano all'estero.

Entro il 30 giugno 2011 la Commissione presenterà un esame completo del funzionamento del regolamento sul roaming, nel quale valuterà in particolare se gli obiettivi del regolamento sono stati conseguiti. A tale fine la Commissione analizzerà l'andamento dei prezzi sui mercati all'ingrosso e al dettaglio, l'entità della concorrenza nella fornitura di servizi di roaming e la qualità di questi servizi. La Commissione inoltre:

- valuterà l'evoluzione dei servizi di telefonia mobile a livello nazionale;

- esaminerà la disponibilità e la qualità di servizi alternativi al roaming, alla luce dei progressi tecnologici;

- valuterà se esistono altri modi, oltre alla regolamentazione dei prezzi, per affrontare i problemi strutturali del mercato del roaming e creare un mercato interno competitivo in questo settore.

Nell'ambito dell'analisi del 2011 si valuterà inoltre l'opportunità di regolamentare ulteriormente i servizi di roaming (regolamentando i prezzi o applicando un approccio alternativo a lungo termine) o di lasciare che il regolamento giunga a scadenza nel 2012 e che i servizi di roaming siano regolati unicamente dalle forze di mercato. Qualunque sia l'approccio scelto, dovrà consentire di mantenere i vantaggi ottenuti fino a questo momento.

[1] Regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2007, relativo al roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all'interno della Comunità e che modifica la direttiva 2002/21/CE (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32.

[2] Cfr. punto 20 delle conclusioni dell'avvocato generale della CGUE presentate per la causa C-58/08.

[3] Regolamento (CE) n. 544/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica il regolamento CE n. 717/2007 (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 12).

[4] Tutte le relazioni di ERG/BEREC sono consultabili all'indirizzo: http://www.erg.eu.int/documents/index_en.htm

[5] Per maggiori informazioni sul seminario si veda:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/workshop/index_en.htm

[6] Ossia la differenza tra l'uso effettivo e quello fatturato.

[7] Secondo le stime Eurostat i viaggi hanno subito un calo del 12%.

[8] Cfr. punto 27 degli orientamenti dell'ERG sul regolamento sul roaming internazionale, disponibili all'indirizzo:

http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_09_24_final_roaming_regulation_erg_guidelines.pdf.

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