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Document 52010DC0282

Relazione della Commissione - Relazione sulla politica di concorrenza 2009 SEC(2010)666

/* COM/2010/0282 def. */

52010DC0282

Relazione della Commissione - Relazione sulla politica di concorrenza 2009 SEC(2010)666 /* COM/2010/0282 def. */


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 3.6.2010

COM(2010)282 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

Relazione sulla politica di concorrenza 2009

SEC(2010)666

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

Relazione sulla politica di concorrenza 2009

Introduzione

1. La prima sezione della presente relazione espone in breve come sono stati ulteriormente sviluppati e applicati gli strumenti della politica di concorrenza, in particolare gli aiuti di Stato, le norme antitrust e le norme sulle concentrazioni. La seconda descrive le modalità d'introduzione di questi e di altri strumenti in settori selezionati. La terza presenta una panoramica delle attività a favore dei consumatori effettuate nel corso dell'anno di riferimento. La quarta sezione riguarda la collaborazione con la Rete europea della concorrenza (REC o ECN) e le giurisdizioni nazionali, mentre la quinta descrive le attività internazionali. La sesta sezione, infine, propone una sintesi descrittiva della collaborazione interistituzionale.

2. Come l'anno scorso, la relazione annuale sulla concorrenza comprende un intero capitolo su un tema che si ritiene di particolare importanza nella politica di concorrenza. Il tema scelto per la presente edizione è "La politica di concorrenza e la crisi economica e finanziaria".

3. Su tali basi, nella relazione di quest'anno si dedica particolare attenzione alla valutazione della Commissione riguardo alle misure nazionali – regimi nazionali o provvedimenti mirati a singole società nel settore finanziario – adottate in risposta alla crisi economica e finanziaria. Particolare attenzione è dedicata anche alle misure attuate nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo, volte ad attenuare gli effetti della crisi sull'economia reale, secondo quanto richiesto dal Parlamento europeo nella proposta di risoluzione riguardante la relazione annuale sulla politica di concorrenza per il 2008, in discussione all'epoca della stesura della presente edizione della relazione annuale[1].

4. Altre informazioni sono reperibili in un particolareggiato documento di lavoro dei servizi della Commissione[2] e sul sito web della DG Concorrenza[3].

5. Dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009, la numerazione degli articoli è stata modificata: per quanto riguarda l'antitrust, gli articoli 81, 82 e 86 del trattato CE sono diventati rispettivamente gli articoli 101, 102 e 106 TFUE, con disposizioni sostanzialmente identiche. Tuttavia, nel presente documento sono stati mantenuti i riferimenti alla precedente numerazione nel caso di procedimenti adottati prima del 1° dicembre 2009. Allo stesso modo, i precedenti riferimenti ad articoli del trattato CE in materia di aiuti di Stato (articoli 87-89 CE) sono stati mantenuti nel caso di misure procedurali adottate prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

6. Inoltre, dal 1° dicembre 2009, il Tribunale di primo grado (TPG) è denominato Tribunale. Nella presente relazione si è mantenuta la denominazione TPG per le sentenze pronunciate prima di tale data.

CAPITOLO DI APPROFONDIMENTO: LA POLITICA DI CONCORRENZA E LA CRISI ECONOMICA E FINANZIARIA

Qual è stato il ruolo della politica di concorrenza nel contesto della crisi?

7. Nel corso del 2009 l'Unione europea, come il resto del mondo, ha affrontato una crisi finanziaria ed economica eccezionalmente grave. È stato un anno difficile per l'economia, per il commercio e per i responsabili delle politiche. Governi, banche centrali ed enti normativi finanziari, assieme alla Commissione europea, hanno lavorato con impegno per stabilizzare il sistema finanziario e fare in modo che una crisi analoga non si ripeta in futuro. Inoltre, si è cercato di elaborare politiche intese a ridurre al minimo gli effetti della crisi sull'economia reale.

8. Dall'inizio della crisi, la Commissione si è posta un duplice obiettivo nell'applicare le regole di concorrenza: anzitutto, sostenere la stabilità finanziaria conferendo nei tempi più brevi certezza giuridica alle misure di salvataggio adottate dagli Stati membri dell'UE; in secondo luogo, mantenere la parità di condizioni in Europa ed evitare che le misure nazionali esportassero i problemi in altri Stati membri.

9. In effetti, all'inizio della crisi gli Stati membri hanno deciso di erogare al settore finanziario importi considerevoli a titolo di aiuti di Stato, cointeressando la Commissione europea in considerazione dei suoi poteri di controllo degli aiuti di Stato ai sensi delle disposizioni del trattato in materia di concorrenza. Fin dall'inizio della crisi, la politica di concorrenza e la sua promozione hanno svolto un ruolo essenziale nel preservare una delle ricchezze fondamentali dell'UE: il mercato interno.

Qual è stata la risposta politica della Commissione?

10. Nel periodo tra ottobre 2008 e agosto 2009 la Commissione ha adottato quattro comunicazioni su come applicare le norme in materia di aiuti di Stato alle misure governative a sostegno del settore finanziario nel contesto dell'attuale crisi. Il 13 ottobre 2008 la Commissione ha adottato orientamenti sull'applicazione delle regole sugli aiuti di Stato ai regimi di sostegno statali e alle misure di assistenza individuale a favore delle istituzioni finanziarie (comunicazione sul settore bancario)[4]. Tale documento è stato pubblicato in seguito al crollo della Lehman Brothers il 15 settembre 2008, alla necessità d'interventi per assistere importanti attori del mercato quali Fortis, Dexia, Bradford & Bingley e Hypo Real Estate, e all'annuncio di operazioni di salvataggio di banche o regimi di garanzia da parte di Stati membri quali Danimarca e Irlanda.

11. La Commissione ha dovuto gestire numerose notifiche di misure di aiuti di emergenza adottate dagli Stati membri, rispondendo in tempi molto brevi mediante la riassegnazione di personale fortemente motivato e il reclutamento temporaneo di nuove risorse.

Ricapitalizzazione delle banche

12. Nell'intento di far fronte alla crisi, gli Stati membri avevano individuato vari tipi di soluzioni, dai regimi di garanzia alle ricapitalizzazioni. Dopo discussioni approfondite con la Banca centrale europea e gli Stati membri, il 5 dicembre 2008 la Commissione ha adottato la comunicazione sulla ricapitalizzazione[5].

13. Tale comunicazione opera una distinzione tra banche fondamentalmente sane e banche in difficoltà e fornisce orientamenti per valutare gli apporti di capitale a titolo di aiuto. Logicamente, le banche in difficoltà che rischiano l'insolvenza dovrebbero pagare interessi maggiori per il sostegno ricevuto dallo Stato e sarebbero soggette a un controllo più attento. Le banche in difficoltà beneficiarie di aiuti dovranno procedere a una ristrutturazione al fine di ripristinare la redditività nel lungo periodo.

14. Le comunicazioni sul settore bancario e sulla ricapitalizzazione hanno consentito di preservare la stabilità finanziaria e ridurre le restrizioni alla disponibilità di credito, mantenendo al minimo le distorsioni della concorrenza. In particolare, le misure di ricapitalizzazione si sono rivelate essenziali per fornire alle banche una base sufficiente di capitali, affinché potessero continuare a svolgere il ruolo di operatori di credito nell'economia reale. Nel contempo, il livello di remunerazione previsto per il capitale statale, in combinazione con meccanismi di step-up in regimi e misure individuali, garantisce che il capitale venga rimborsato non appena le circostanze economiche lo permettano.

15. Nel periodo tra l'ottobre 2008 e il 31 dicembre 2009 la Commissione ha approvato regimi di garanzia per 12 Stati membri[6]. Sette Stati membri hanno attuato regimi puri di ricapitalizzazione[7], mentre altri sette hanno previsto regimi misti/olistici[8]. Spagna, Slovenia, Regno Unito, Ungheria e Germania hanno proceduto anche ad altre forme di sostegno.

16. In termini di aiuti individuali, nel 2009 la Commissione ha approvato interventi di ricapitalizzazione e altre misure di sostegno a favore di 29 entità[9].

Nel caso della ricapitalizzazione della Commerzbank (CoBa)[10], la Commissione ha approvato il conferimento di nuovo capitale da parte del governo tedesco, per l'importo di 18 miliardi di euro, sulla base di un valido piano di ristrutturazione aziendale incentrato sull'attività principale della CoBa, ossia l'attività bancaria al dettaglio e dedicata alle imprese, anche nell'Europa centrorientale. La volatile attività di banca d'investimento sarà ridotta e le attività commerciali nel settore immobiliare saranno cedute. Il piano prevede dismissioni su vasta scala (pari al 45% dell'attuale bilancio complessivo della CoBa) e la sospensione dei pagamenti di dividendi e interessi. Per limitare le distorsioni della concorrenza, alla CoBa sarà vietato per tre anni, in linea generale, di acquistare istituzioni finanziarie o altre imprese in potenziale concorrenza. Inoltre, il piano impone il divieto della leadership in materia di prezzi in relazione ai tre principali concorrenti della CoBa in mercati/prodotti dove la sua quota di mercato è superiore al 5%. La Commissione ha concluso che il piano presentato è probabilmente in grado di ripristinare la redditività della banca nel lungo periodo.

Attività deteriorate

17. Nonostante l'introduzione di regimi di ricapitalizzazione in molti Stati membri, all'inizio del 2009 gli investitori non mostravano segnali di fiducia nel sistema. Le garanzie bancarie e le ricapitalizzazioni non si traducevano in un afflusso di crediti all'economia, mentre permaneva l'incertezza sull'entità delle perdite correlate ad attività che avevano perduto valore. Di fronte a una simile situazione, alcuni Stati membri hanno proposto "regimi di protezione delle attività". Il governo del Regno Unito ha presentato una proposta relativa a un regime di protezione dell'importo di 500 miliardi di sterline, mentre quello olandese ha annunciato una misura di protezione di 40 miliardi di dollari USA a favore di ING.

18. Il 25 febbraio 2009 la Commissione ha adottato la comunicazione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario ("comunicazione sulle attività deteriorate")[11], dopo discussioni approfondite con gli Stati membri e in risposta al crescente consenso sull'esigenza di affrontare alla radice le cause della crisi, quali la presenza di asset tossici nei bilanci delle banche. Nella comunicazione, la Commissione spiega come intende valutare le misure di sostegno delle attività a beneficio di istituzioni finanziarie ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato. Finora, solo la Germania dispone di un regime nazionale, approvato dalla Commissione, di misure di sostegno nei casi di attività deteriorate.

19. La comunicazione si basa sui principi della trasparenza e dell'informazione completa, su un'adeguata ripartizione degli oneri tra Stato e beneficiari e su una valutazione prudente delle attività in base al loro valore economico reale. Data la complessità di una corretta valutazione delle attività, la Commissione ha deciso di ricorrere a tecnici esperti, per far effettuare la valutazione in forma indipendente. A tali esperti è stato offerto un contratto quadro in seguito a una gara d'appalto.

Il 12 maggio la Commissione ha approvato misure aggiuntive di aiuto a favore di Fortis Bank e Fortis Holding[12]. Gli ulteriori aiuti di Stato erogati da Belgio e Lussemburgo sono il risultato delle modifiche apportate all'accordo tra Fortis Holding, BNP Paribas, Fortis Bank e le autorità belghe e lussemburghesi. Il pacchetto di misure prevedeva di liberare la Fortis Bank da alcune attività deteriorate. In linea con la comunicazione sulle attività deteriorate, Fortis Bank sostiene una parte significativa delle perdite, poiché il prezzo pagato dallo Stato belga per acquistare o garantire i crediti strutturati è molto inferiore al loro valore economico reale. Inoltre, per evitare potenziali distorsioni della concorrenza, Fortis si è impegnata a non espandersi mediante acquisizioni sul mercato bancario in Belgio e Lussemburgo.

Un'impostazione lungimirante della ristrutturazione

20. Con il passare del tempo, la Commissione ha cominciato a occuparsi del medio termine, a come i beneficiari degli aiuti potessero cominciare a rimborsare i prestiti e a proseguire in proprio. Quindi, il 14 agosto la Commissione ha approvato una comunicazione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell'attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato ("comunicazione sulle ristrutturazioni")[13].

21. La comunicazione sulle ristrutturazioni rispecchia le considerazioni della Commissione su un futuro al di là della crisi attuale, con un settore bancario redditizio, presentando i principi da applicare nei confronti di quei beneficiari che, oltre a richiedere aiuti a breve per il salvataggio, necessitino di sostegno per attuare gli opportuni cambiamenti strutturali nei propri modelli aziendali.

22. Pur richiamando i principi fondamentali previsti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione d'imprese in difficoltà finanziarie, la comunicazione è stata adattata alle circostanze economiche eccezionali della crisi finanziaria. L'impostazione della Commissione riguardo alla ristrutturazione implica il rispetto di una serie di condizioni: in primo luogo, le banche obbligate a ristrutturare devono dar prova della loro capacità di ripristinare la redditività a lungo termine senza il sostegno dello Stato. In secondo luogo, esse devono contribuire ai costi della ristrutturazione (condivisione degli oneri) e, in terzo luogo, devono adottare misure che limitino le distorsioni della concorrenza, quali dismissioni in mercati fondamentali e/o riduzioni di bilancio.

23. I suddetti principi contribuiscono ad affrontare la questione del rischio morale. Per non premiare i comportamenti rischiosi verificatisi in passato, la comunicazione chiarisce che si chiederà una remunerazione adeguata dell'aiuto, imponendo restrizioni temporanee ai pagamenti di cedole e dividendi a obbligazionisti e azionisti. Affinché gli aiuti siano compatibili con il trattato, occorrono anche misure individualizzate per ogni caso specifico, intese a limitare le distorsioni della concorrenza derivanti dagli aiuti, determinate soprattutto dall'entità relativa/assoluta dell'aiuto e dalla posizione del beneficiario sui pertinenti mercati. Sono stati approvati piani di ristrutturazione a favore, tra gli altri, di Commerzbank, ING, RBS, Lloyds' Banking Group e KBC, mentre numerosi altri sono ancora in fase di valutazione nell'ambito di procedure formali d'indagine.

Il 18 novembre la Commissione ha approvato il piano di ristrutturazione e il dispositivo di sostegno degli attivi non liquidi della banca olandese ING[14]. Sulla base del piano di ristrutturazione notificato, una quota significativa dei costi di ristrutturazione saranno a carico di ING, la redditività commerciale a lungo termine della banca sarà ripristinata e gli aiuti non porteranno a indebite distorsioni della concorrenza. Il piano di ristrutturazione prevede che ING riduca il profilo di rischio e la complessità delle sue operazioni e, col tempo, proceda alla vendita delle attività assicurative. Inoltre, secondo un preciso calendario che sarà controllato da un fiduciario, ING cederà una divisione (Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH) / Interadvies) allo scopo di rafforzare la concorrenza nel mercato olandese dell'attività bancaria al dettaglio.

Ma la crisi finanziaria non ha comportato solo aiuti di Stato

24. La crisi economica e finanziaria ha posto delle sfide anche riguardo alle norme dell'UE in materia di concentrazioni e antitrust. Da un punto di vista sostanziale era importante mantenere l'applicazione rigorosa delle norme al fine di preservare la competitività del commercio europeo e favorirne l'uscita dalla crisi.

25. In parallelo alla crisi finanziaria, la Commissione ha dovuto affrontare complesse questioni giurisdizionali ai sensi del regolamento CE sulle concentrazioni. In effetti, sono sorti interrogativi sull'obbligo di notificare alla Commissione, a norma del regolamento sulle concentrazioni, le nazionalizzazioni d'istituzioni finanziarie. Tale obbligo dipendeva dalla circostanza che l'entità nazionalizzata restasse o no un'unità economica con potere decisionale indipendente oppure si potesse considerare parte integrante di un'unica entità economica con altre imprese controllate dallo Stato.

26. Nella maggior parte dei casi la Commissione ha accertato che gli accordi di partecipazione garantivano l'indipendenza e che quindi non si configuravano come concentrazioni. Tuttavia, nel caso della banca tedesca Hypo Real Estate[15] si è dovuta notificare una concentrazione.

27. La crisi economica non ha avuto ripercussioni sostanziali sulla politica e sulle prassi della Commissione per quanto concerne gli impegni nei casi di concentrazione. Gli impegni strutturali, e in particolare le cessioni, sono rimasti il tipo di rimedio più adeguato per ovviare durevolmente a preoccupazioni in fatto di concorrenza che sarebbero sorte nel caso di una concentrazione. In alcuni casi, nel valutare una richiesta di proroga della scadenza per l'attuazione di una misura correttiva, la Commissione ha tenuto conto della difficoltà di reperire acquirenti nel clima economico dominante. Allo stesso modo, le procedure della Commissione in materia di concentrazioni si sono rivelate idonee al loro scopo anche in condizioni economiche difficili: in particolare, la Commissione ha concesso sei deroghe all'obbligo di standstill in una serie di casi urgenti, in considerazione del clima economico prevalente, ma nel pieno rispetto di una prassi rigorosa e ben consolidata.

28. In materia di antitrust, la Commissione ha dovuto esaminare argomentazioni relative alle difficoltà di fronte alle quali si trovavano le imprese per pagare le ammende inflitte dalla Commissione stessa in applicazione delle norme antitrust. La Commissione ha riconsiderato attentamente le condizioni per "l'impossibilità di pagare", che s'intendono soddisfatte solo se il pagamento dell'ammontare totale dell'ammenda metterebbe irrimediabilmente a rischio la vitalità economica dell'impresa interessata, con la totale perdita di valore delle sue attività. In linea con questo principio, la Commissione ha valutato le richieste caso per caso. L'impossibilità di pagare è stata riconosciuta nel caso degli stabilizzatori di calore, con sostanziale riduzione dell'ammenda.

Effetti della crisi sull'economia reale

29. Poiché le banche hanno cominciato a ridurre le loro operazioni speculative e a cautelarsi molto di più nei confronti dei rischi rispetto agli anni precedenti, le imprese hanno iniziato ad avere difficoltà di accesso al credito. Nell'ambito della risposta a questa situazione, nel gennaio 2009 la Commissione ha approvato il "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica"[16]. Questo quadro di riferimento temporaneo (valido fino a fine 2010) offre agli Stati membri possibilità supplementari di ovviare agli effetti della stretta creditizia sull'economia reale.

30. Il quadro di riferimento temporaneo fa parte della risposta di più ampia portata fornita dalla Commissione alla crisi economica mediante il piano europeo di ripresa economica, adottato nel novembre 2008 e approvato dal Consiglio europeo. Nel contesto della crisi finanziaria, nel febbraio 2009[17] la Commissione ha modificato il quadro di riferimento temporaneo per offrire agli Stati membri nuove possibilità di ovviare agli effetti della stretta creditizia sull'economia reale. Il quadro modificato tiene conto dei diversi livelli di costituzione di garanzie (in particolare per le categorie di rating basse) nel calcolo del premio di garanzia consentito. In ottobre, la Commissione ha adottato una modifica del quadro per prevedere un importo limitato, separato e compatibile, di aiuti di 15 000 euro a favore degli agricoltori[18]. Infine, in dicembre il quadro è stato modificato per agevolare ancora l'accesso ai finanziamenti, in particolare negli Stati membri con basso costo del lavoro[19].

31. Il quadro di riferimento temporaneo s'incentra su due obiettivi: anzitutto, garantire alle imprese la continuità del loro accesso ai finanziamenti (per esempio consentendo agli Stati membri di concedere garanzie statali sui prestiti a premi ridotti oppure tassi d'interesse agevolati su prestiti e sovvenzioni dell'importo massimo di 500 000 euro per impresa); in secondo luogo, incoraggiare le imprese a continuare a investire in un futuro sostenibile (per esempio concedendo prestiti agevolati per lo sviluppo di prodotti "verdi"). Oltre alle suddette nuove misure di aiuto, il quadro di riferimento temporaneo prevede adeguamenti temporanei degli orientamenti esistenti, quali una semplificazione delle norme sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine e un aumento dei massimali per gli investimenti in capitale di rischio.

32. Al 31 dicembre 2009 la Commissione aveva approvato 79 misure intese a stabilizzare imprese e posti di lavoro nell'economia reale[20] in 25 Stati membri.

33. Il quadro di riferimento temporaneo è uno strumento orizzontale, che ha consentito agli Stati membri di assistere tutti i settori dell'economia colpiti dalla crisi, compresa l'industria automobilistica, ampiamente sostenuta da tale strumento. Come ogni altro settore, anche l'industria automobilistica può beneficiare di aiuti fino a 500 000 euro per impresa per i prossimi due anni (aiuti d'importo limitato), di garanzie statali su prestiti, di prestiti agevolati (anche specifici, per gli autoveicoli ecologici) e dell'accesso agevolato al capitale di rischio per le PMI. Alcune delle misure previste dal quadro di riferimento temporaneo sono di particolare rilevanza per l'industria automobilistica, in quanto consentono di finanziare progetti per lo sviluppo di veicoli a basse emissioni.

34. La Commissione ha approvato aiuti per i prodotti verdi, notificati da Francia, Regno Unito, Spagna, Germania e Italia[21]. Inoltre, vari Stati membri, tra cui Francia, Regno Unito, Germania, Belgio (regione fiamminga) e Romania, hanno istituito regimi di garanzia e/o prestiti agevolati di cui può beneficiare il settore automobilistico (e anche altri settori)[22]. Per esempio, la Germania ha concesso a Opel un prestito agevolato di 1,5 miliardi di euro a seguito della procedura di fallimento della casa madre General Motors[23], mentre la Francia ha concesso a Renault e PSA prestiti agevolati per 3 miliardi di euro[24]. Inoltre, a giugno la Commissione ha approvato una garanzia statale su un prestito BEI notificato dalla Svezia per Volvo Cars[25].

35. Infine, nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo, gli Stati membri erano tenuti a presentare alla Commissione entro il 31 ottobre un feedback sulla sua attuazione ed efficacia nel rilanciare l'attività di prestito delle banche e nel sostenere le imprese[26]. La Commissione ha preparato un questionario, che è stato pubblicato sul sito web della DG Concorrenza, per ricevere anche osservazioni delle parti interessate. In generale, gli Stati membri ritengono che il quadro di riferimento temporaneo sia stato uno strumento utile, che ha fornito un sostegno importante alle imprese, e hanno confermato che le imprese stavano ancora sperimentando difficoltà ad accedere a finanziamenti e che quindi era giustificato il proseguimento del quadro di riferimento temporaneo nel corso del 2010. Le misure maggiormente attuate dagli Stati membri sono state l'aiuto di 500 000 euro per impresa e la concessione di garanzie agevolate.

Risultati e costi

36. Nel periodo tra l'ottobre 2008 e il 31 dicembre 2009 la Commissione ha adottato 73 decisioni su 33 regimi e 68 decisioni su misure individuali a favore di 38 banche: 141 decisioni riguardanti 21 Stati membri. A causa dell'urgenza, alcune decisioni sono state prese da un giorno all'altro, per evitare l'effetto domino e il crollo del sistema finanziario dell'UE.

37. Tra l'ottobre 2008 e la fine del 2009 la Commissione ha approvato aiuti di Stato a favore d'istituzioni finanziarie per il valore di circa 3,63 mila miliardi di euro (equivalente al 29% del PIL dell'UE-27).

38. Per quanto riguarda l'economia reale, al 31 dicembre 2009 la Commissione aveva approvato 79 misure di aiuto di Stato in 25 Stati membri. Di queste misure, 18 riguardavano garanzie, 11 crediti all'esportazione a breve termine, nove prestiti a tasso d'interesse ridotto, sei il capitale di rischio e cinque prestiti a tasso agevolato per i prodotti verdi. Numerose misure approvate (30) riguardavano la concessione di 500 000 euro per impresa.

39. Il quadro di valutazione degli aiuti di Stato dell'autunno 2009 mostra che il volume degli aiuti nel 2008 è aumentato in totale, a causa della crisi finanziaria ed economica, da circa lo 0,5% al 2,2% del PIL, ossia a 279,6 miliardi di euro. Gli aiuti correlati alla crisi hanno costituito all'incirca l'1,7%, o 212,2 miliardi di euro, a favore esclusivamente d'istituzioni finanziarie[27]. Solo nel 2009 gli Stati membri hanno cominciato a concedere aiuti all'economia reale ai sensi del quadro di riferimento temporaneo. Senza tener conto delle misure anticrisi, nel 2008 il valore totale degli aiuti è ammontato allo 0,5% del PIL, ovvero 67,4 miliardi di euro, un livello simile al 2007 e agli anni precedenti. Gli aiuti si sono indirizzati prevalentemente (in media per l'88%) verso obiettivi orizzontali d'interesse comune. All'incirca per due terzi si è trattato di aiuti regionali, aiuti all'attività di ricerca e sviluppo e in campo ambientale, mentre sono diminuiti gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione. Benché le cifre per il 2009 non siano ancora disponibili, non si prevede che il volume e la percentuale degli aiuti non finanziari nel 2009 mostrino differenze sostanziali.

Conclusioni

40. Gli aiuti di Stato concessi al settore bancario e assicurativo hanno indubbiamente arrecato vantaggi: le iniezioni di liquidità hanno impedito il crollo del sistema finanziario e hanno contribuito alla riapertura dei mercati, fornendo maggiori fondi all'economia reale e aiutando i mercati finanziari a tornare a un funzionamento più normale. Nel contesto della crisi, la politica di concorrenza ha contribuito a sostenere la stabilità finanziaria e ha creato le giuste condizioni per mercati finanziari stabili nel breve e lungo periodo. L'intervento tempestivo della Commissione ha consentito inoltre di limitare le conseguenze della contrazione creditizia per l'economia reale e, cosa altrettanto importante, il ricorso alle regole di concorrenza ha contribuito a tutelare le risorse dei contribuenti.

41. La politica di concorrenza non è statica né rigida, ma tiene conto dell'evoluzione delle realtà economiche. Questa combinazione di principi fermi e di processi flessibili ha consentito alla politica di concorrenza, e agli aiuti di Stato in particolare, di svolgere un ruolo costruttivo e stabilizzante nel sistema finanziario dell'UE e nell'economia reale.

1 STRUMENTI

1.1 Controllo degli aiuti di Stato

1.1.1. Definizione e applicazione delle norme

42. Nel 2009 è proseguita l'attuazione del piano di azione nel settore degli aiuti di Stato[28], con l'adozione di documenti di orientamento sugli aiuti alla formazione[29] e sugli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili[30]. Inoltre, sono stati adottati orientamenti sulla valutazione dettagliata degli aiuti regionali destinati a grandi progetti di investimento[31]. I principi delineati in questi documenti sono stati applicati per la prima volta nel caso Dell Poland[32], nel quale la Commissione ha concluso che il progetto d'investimento di Dell per l'apertura di uno stabilimento di produzione a Łódź contribuirebbe in misura considerevole allo sviluppo regionale e che tali vantaggi superano i potenziali effetti negativi sulla concorrenza.

43. La Commissione ha anche chiarito numerosi aspetti dell'applicazione del pacchetto SGEI (servizi d'interesse economico generale), rispondendo a 16 domande poste nell'ambito del servizio d'informazione interattivo[33].

44. La Commissione ha prorogato la validità dei criteri di valutazione degli aiuti di Stato previsti dalla comunicazione sul cinema del 2001[34], estendendola fino al 31 dicembre 2012[35].

45. Inoltre la Commissione ha prorogato fino all'ottobre 2012 la validità degli attuali orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione d'imprese in difficoltà[36], ai sensi dei quali essa ha autorizzato gli aiuti concessi e pianificati dalla Polonia a favore del cantiere navale di Danzica e ha completato l'approfondita indagine avviata nel giugno 2005.

46. In luglio è stata adottata una modifica della comunicazione sulle trasmissioni radiotelevisive, nell'intento di chiarire meglio la valutazione dei nuovi servizi di emittenza radiotelevisiva a finanziamento pubblico[37].

47. In settembre la Commissione ha adottato orientamenti relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato ai finanziamenti pubblici per il rapido sviluppo di reti a banda larga, affrontando anche il tema del finanziamento pubblico per l'installazione delle cosiddette reti d'accesso a banda larga di prossima generazione[38]. Queste misure sono mirate a fornire ai cittadini europei un'equa copertura a banda larga a prezzi accessibili.

1.1.2. Controllo degli aiuti di Stato: il pacchetto di semplificazione

48. Il pacchetto di semplificazione, entrato in vigore il 1° settembre, si compone di un Codice delle migliori pratiche[39] e di una Nota relativa a una procedura semplificata[40], intesi entrambi a migliorare l'efficacia, la trasparenza e la prevedibilità delle procedure della Commissione in materia di aiuti di Stato.

1.1.3. Politica in materia di recuperi

49. Il recupero degli aiuti di Stato illegittimi è concepito non come una sanzione, ma come un mezzo per ripristinare la situazione precedente alla concessione di un aiuto illegittimo concesso in violazione delle norme. Al 31 dicembre, l'importo di aiuti illegittimi e incompatibili recuperati è salito a 10,4 miliardi di euro, dai 2,3 miliardi di euro del dicembre 2004, riducendo quindi la percentuale di aiuti illegittimi e incompatibili ancora da recuperare (dal 75% a fine 2004 al 12% al 31 dicembre 2009). Tuttavia, tra il 2008 e il 2009 la quota dell'ammontare totale recuperato ha subito un lieve calo (dal 90,9% all'88%) in seguito a sette nuove decisioni di recupero approvate nel 2009 e di elevati importi di aiuti riscontrati[41] in numerose decisioni del 2008.

1.1.4. Applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali

50. In aprile la Commissione ha pubblicato una nuova comunicazione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali[42]. Scopo di tale comunicazione è fornire indicazioni più particolareggiate su tutti gli aspetti dell'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in caso di ricorsi presentati da privati, offrendo ai giudici nazionali un sostegno più pratico e diretto nel loro lavoro quotidiano, in quanto i giudici nazionali sarebbero in grado di chiedere alla Commissione le informazioni in suo possesso e/o il suo parere riguardo all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato.

1. 1.5. Monitoraggio degli aiuti di Stato

51. Dal 2006 la Commissione promuove il "monitoraggio ex post" dei principali tipi di aiuti coperti dal regolamento generale di esenzione per categoria (BER) e pertanto non più soggetti all'obbligo di notifica. L'analisi dei risultati dei primi tre anni di monitoraggio mostra che nel complesso il funzionamento dell'attuale struttura degli aiuti di Stato (regimi e BER) è soddisfacente. Tutti gli Stati membri collaborano con la Commissione, anche se molti hanno presentato con notevole ritardo le informazioni richieste. Inoltre, il TPG ha emesso una sentenza[43] che ha confermato la legalità delle attività di monitoraggio.

1.1.6. Aiuti di Stato orizzontali

52. Sulla base della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione[44]. nel 2009 la Commissione ha approvato 29 regimi di aiuti e adottato quattro decisioni contrarie. Delle misure in questione, 19 erano puri regimi di aiuti a favore della R&S, due erano regimi orientati all'innovazione e 12 erano regimi misti che perseguivano obiettivi in materia di R&S e innovazione. Inoltre, in seguito a un'approfondita valutazione economica la Commissione ha stabilito di non sollevare obiezioni su nove aiuti, da notificare individualmente, a favore di grandi progetti di R&S e ha controllato le informazioni ricevute riguardo ad aiuti ad altri 73 progetti di R&S per importi superiori a 3 milioni di euro, che tuttavia non rientravano nell'obbligo della notifica individuale.

53. Per quanto concerne gli aiuti di Stato concessi a favore di progetti di R&S ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria[45], sono stati notificati 51 regimi di aiuti alla ricerca di base, 186 a favore della ricerca industriale e 181 per lo sviluppo sperimentale. Gli Stati membri si sono avvalsi del regolamento generale di esenzione per categoria anche per misure concernenti l'innovazione, di cui 57 in materia di diritti di proprietà industriale delle PMI, 26 a favore di giovani imprese innovatrici, 47 per servizi di consulenza e sostegno all'innovazione e 23 per il prestito di personale altamente qualificato.

54. Per quanto concerne gli aiuti in campo ambientale, la Commissione ha approvato 34 regimi di aiuti e quattro domande individuali, per la maggior parte nel quadro della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale[46]. Inoltre la Commissione ha chiarito che un caso non si configurava come un aiuto di Stato. In seguito a una procedura formale d'indagine, la Commissione ha adottato anche due decisioni negative, una decisione condizionata e una positiva. Nel contempo, la Commissione ha deciso di avviare la procedura formale d'indagine in altri quattro casi relativi ad aiuti in campo ambientale.

55. In materia di finanziamenti di capitale di rischio a favore di PMI, in aggiunta ai sei regimi di aiuti autorizzati nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo la Commissione ha approvato 25 misure ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese[47]. Di tali misure, 16 risultavano rispondenti alle disposizioni sulle soglie di sicurezza ( safe-harbour ), che consentono una valutazione meno approfondita, per altri sette casi la Commissione ha effettuato una minuziosa valutazione della compatibilità delle misure e nei restanti due casi ha ritenuto che le misure non comportavano aiuti di Stato. Inoltre, nel 2009 è stata data esecuzione ad altri 13 regimi ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria, del quale gli Stati membri hanno cominciato ad avvalersi anche in materia di capitale di rischio.

56. In totale la Commissione è stata informata di 971 misure di aiuto attuate nel 2009 ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria. Oltre agli obiettivi sin qui indicati, queste misure di aiuto esenti riguardavano anche settori quali aiuti all'occupazione e alla formazione, aiuti per fini ambientali[48] e aiuti regionali.

57. In materia di aiuti regionali, nel 2009 la Commissione ha approvato 45 regimi, perlopiù in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013[49]. Inoltre, la Commissione ha approvato 12 misure ad hoc a favore di singole imprese per investimenti ai sensi delle mappe degli aiuti regionali 2007-2013[50]. In applicazione dei medesimi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, la Commissione ha approvato aiuti a favore di nove grandi progetti d'investimento[51] ed ha avviato la procedura formale d'indagine per altri due progetti[52] e per un caso di aiuto regionale ad hoc [53]. Infine, la Commissione ha chiuso con decisione positiva la procedura formale d'indagine per altri due grandi progetti d'investimento[54].

58. Nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo, nel 2009 la Commissione ha adottato 30 decisioni relative a importi limitati di regimi di aiuti compatibili, 15 decisioni che approvano aiuti di Stato in forma di garanzie e nove decisioni riguardanti misure in forma di tassi d'interesse agevolati.

1.1.7. Aiuti di Stato nel settore del carbone

59. Nel corso del 2009 la Commissione ha approvato aiuti a favore del settore del carbone attuati in Germania[55], Slovacchia[56] e Spagna[57]. Questi regimi di aiuti sono intesi a sostenere l'accesso alle riserve di carbone e a ristrutturare il settore in tali Stati.

60. Nella prospettiva dell'imminente scadenza del regolamento n. 1407/2002[58] (31 dicembre 2010), la Commissione ha tenuto una consultazione pubblica sulle future alternative politiche in materia di aiuti al settore del carbone[59].

1.1.8. Aiuti di Stato nel settore agricolo

61. La Commissione valuta gli aiuti di Stato concessi al settore agricolo e forestale sulla base degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013[60]. Nel 2009 la Commissione ha registrato 139 nuovi casi di aiuti di Stato ed ha adottato 146 decisioni.

62. Nel contesto della modifica del quadro di riferimento temporaneo, l'ammontare massimo degli aiuti alle imprese agricole può essere concesso una sola volta fino al 31 dicembre 2010. Da tale importo devono essere dedotti eventuali aiuti agricoli de minimis ricevuti dall'inizio del 2008 da singole imprese a norma del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione[61].

1.2 Antitrust – Articoli 101, 102 e 106 TFUE

1.2.1. Definizione e applicazione delle norme

Relazione sul funzionamento del regolamento n. 1/2003

63. Il 29 aprile la Commissione ha approvato la relazione sul funzionamento del regolamento n. 1/2003 del Consiglio[62], nella quale si esamina come ha funzionato la modernizzazione delle regole relative all'applicazione delle norme antitrust nell'UE dall'entrata in vigore del regolamento, il 1° maggio 2004, descrivendo l'esperienza acquisita in tutte le principali aree coperte dal regolamento e valutando i progressi compiuti con l'introduzione di nuovi strumenti e metodi di lavoro. Inoltre, in tale relazione sono indicati vari aspetti che richiedono un esame più approfondito.

Attuazione privata delle norme antitrust dell'UE

64. Le norme antitrust dell'UE esercitano un effetto diretto in quanto conferiscono ai singoli individui dei diritti, quali il diritto al risarcimento dei danni, che possono essere fatti valere davanti ai tribunali nazionali (attuazione privata). La Commissione ha varato un progetto politico inteso a garantire l'efficacia delle azioni per risarcimento e nel 2008 ha approvato un Libro bianco in materia di azioni per risarcimento del danno in caso di violazione delle norme antitrust comunitarie[63], nel quale sono presentati vari suggerimenti concreti, tra cui: (i) chiarire che tipo di risarcimento può essere chiesto e da quali soggetti; (ii) agevolare la posizione dei consumatori e di altre vittime indirette in situazioni nelle quali è stato trasferito a loro carico un sovrapprezzo illegale; (iii) migliorare l'efficienza delle azioni di risarcimento, prevedendo che le decisioni definitive a conferma di una violazione, formulate dalle autorità nazionali garanti della concorrenza, costituiscano prova sufficiente dell'esistenza di una violazione; (iv) garantire che i ricorrenti ottengano un equo accesso alle prove mediante la rivelazione della loro natura in tribunale; (v) prevedere azioni collettive efficaci; (vi) suggerire regole per garantire la regolare interazione tra attuazione privata e pubblica delle norme, ivi compresa la tutela dei programmi di clemenza.

65. Nel marzo 2009 il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale hanno approvato pareri a sostegno dell'impostazione del Libro bianco. I servizi della Commissione hanno iniziato i lavori sugli strumenti tecnici per il conseguimento degli obiettivi del Libro bianco, tenendo in debito conto i pareri e le osservazioni pervenuti nel corso della consultazione pubblica. Inoltre, i servizi della Commissione hanno iniziato lavori su linee guida non vincolanti per la quantificazione dei danni.

Cartelli

66. Nel 2009, la Commissione ha adottato sei decisioni sulla costituzione di cartelli[64], imponendo ammende per l'ammontare di 1,62 miliardi di euro a 43 imprese[65], e ha continuato ad attribuire un'elevata priorità alla rilevazione e all'esame dei cartelli e all'applicazione di sanzioni. Per la prima volta la Commissione ha adottato decisioni sulla costituzione di cartelli d'imprese in Slovacchia e Slovenia (caso Carburo di calcio , concernente polveri e granuli di carburo di calcio per l'industria metallurgica e del gas). Nella lotta contro i cartelli di dimensioni internazionali si sono ottenuti risultati positivi, esemplificati dalle decisioni nei casi relativi a tubi marini [66] (un cartello di ripartizione del mercato e fissazione dei prezzi concernente i tubi marini utilizzati per caricare e scaricare petrolio e altri prodotti derivati dalle strutture offshore alle navi e viceversa, per il quale l'UE ha collaborato con USA, Regno Unito e Giappone), trasformatori di potenza[67] (un accordo di ripartizione del mercato tra produttori europei e giapponesi relativo a trasformatori di potenza, autotrasformatori e reattori in parallelo di voltaggio pari o superiore a 380 kV) e stabilizzatori di calore (un cartello di ripartizione del mercato e fissazione dei prezzi relativo ad additivi plastici, comprendente società dell'UE, USA e svizzere).

67. In seguito all'annullamento della decisione sui tondi di cemento armato nel 2007[68] da parte del TPG, il 30 settembre la Commissione ha adottato di nuovo la sua decisione iniziale del 2002, nei confronti di tutte le otto imprese, confermando ammende quasi identiche[69].

Altri accordi e pratiche concordate

68. Per quanto riguarda l'applicazione delle norme antitrust a casi non relativi a cartelli, il 14 ottobre la Commissione ha adottato una decisione[70] che rende giuridicamente vincolanti gli impegni offerti dalla Associazione internazionale delle società di classificazione (IACS) per rispondere alle preoccupazioni sollevate nel corso di un'indagine ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE nel mercato mondiale della classificazione navale.

69. Nel 2009 sono stati riveduti vari regolamenti di esenzione per categoria e, ove pertinente, i corrispondenti orientamenti relativi all'applicazione dell'articolo 101 del TFUE, in scadenza nel prossimo futuro. Le revisioni riguardano in particolare i regolamenti di esenzione per categoria per gli accordi verticali e orizzontali e i regolamenti di esenzione per categoria per le assicurazioni[71] (si veda la sezione 2.1) e per i veicoli a motore (si veda la sezione 2.9).

70. In luglio la Commissione ha pubblicato per la consultazione pubblica progetti di regolamenti di esenzione per categoria e orientamenti sugli accordi verticali, nei quali è proposto di mantenere, in sostanza, le norme attuali, provvedendo nel contempo ad adeguarle e perfezionarle per tenere conto dell'evoluzione del mercato, in particolare del potere di mercato degli acquirenti, e del costante aumento delle vendite online.

71. Per quanto concerne gli accordi orizzontali, la revisione delle linee direttrici[72] è correlata alla revisione dei regolamenti di esenzione per categoria relativi ad accordi di specializzazione[73] e ad accordi in materia di ricerca e sviluppo[74]. Le linee direttrici orizzontali riguardano non soltanto gli accordi di specializzazione e in materia di R&S, ma anche altre tipologie di accordi, quali accordi di produzione, commercializzazione e acquisto in comune.

72. È stato inoltre adottato il regolamento (CE) n. 906/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi)[75]. Tale regolamento consente la cooperazione operativa tra compagnie marittime per l'esercizio in comune di servizi di trasporto marittimo di linea, a determinate condizioni. Questo tipo di collaborazione è esente dalle regole di concorrenza dell'UE dal 1995. Il nuovo regolamento entra in vigore il 25 aprile 2010, per cinque anni.

Abuso di posizione dominante (articolo 102 TFUE)

73. Gli orientamenti della Commissione sulle sue priorità nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (GU) il 24 febbraio[76].

74. La Commissione ha adottato decisioni definitive nei settori dell'energia (RWE e GdF) e delle tecnologie informatiche (Intel, Microsoft e Rambus). Inoltre, ha deciso di avviare procedure nei settori delle comunicazioni elettroniche (imprese ex monopoliste polacche e slovacche nel mercato della banda larga) e dei servizi finanziari (Standard & Poor's e Thomson Reuters). Per informazioni più particolareggiate consultare le rispettive sezioni settoriali della presente relazione.

13. Misure statali (imprese pubbliche e imprese alle quali si riconoscono diritti speciali o esclusivi - articolo 106 TFUE)

75. Il 2 febbraio la Commissione ha inviato alla Slovacchia un parere motivato[77], chiedendole di rendere conforme alla normativa UE la sua legge sulla concorrenza, e il 25 giugno ha chiuso la procedura d'infrazione[78] in seguito alla totale abrogazione, con effetto dal 1° giugno, della disposizione contestata. Ancora in corso è una procedura d'infrazione contro la Slovacchia per l'inesecuzione della decisione della Commissione del 2008 sulla legislazione postale slovacca[79].

76. In agosto la Commissione ha adottato una decisione in cui si accettano gli impegni assunti dalla Grecia per garantire l'equo accesso ai depositi greci di lignite[80].

77. In ottobre è stata chiusa, in seguito all'inizio della distribuzione del "Livret A" da parte delle banche, la procedura d'infrazione avviata nei confronti della Francia nel 2007.

1.4 Controllo delle concentrazioni

1.4.1. Definizione e applicazione delle norme

78. Nel 2009 il numero di concentrazioni notificate si è mantenuto inferiore ai livelli record degli anni precedenti: in totale sono state notificate alla Commissione 259 operazioni e sono state adottate 243 decisioni definitive, mediante le quali 225 operazioni sono state approvate senza condizioni nella fase I, 82 decisioni sono state approvate senza condizioni seguendo la procedura normale e 143 (ovvero il 63,6%) sono state autorizzate mediante procedura semplificata. 13 operazioni sono state autorizzate nella fase I subordinandole a condizioni. Inoltre, la Commissione ha avviato cinque procedure nel quadro della fase II ed ha adottato al riguardo tre decisioni subordinate a condizioni. Due casi sono stati ritirati nella fase II e sei nella fase I. Nel corso dell'anno non sono state adottate decisioni di divieto.

1.4.2. Articolo 21

79. I poteri giuridici previsti all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento CE sulle concentrazioni consentono alla Commissione d'intervenire per scoraggiare e in ultima risorsa impedire agli Stati membri di ostacolare o limitare l'acquisizione di società nazionali da parte di società di altri Stati membri per motivi ingiustificati. Questa disposizione prevede inoltre un quadro procedurale per lo scambio tempestivo di opinioni con gli Stati membri per distinguere gli interventi aventi una motivazione protezionistica da un genuino perseguimento di legittimi interessi pubblici (diversi dalla concorrenza). Dalla sua entrata in vigore, l'articolo 21 è stato applicato in meno di 20 casi. Dopo un periodo di applicazione più frequente dell'articolo, nel 2009 non sono stati avviati nuove procedure ai sensi di tale disposizione.

1.4.3 Relazione sulle concentrazioni

80. La Commissione ha presentato al Consiglio una relazione sull'applicazione del regolamento sulle concentrazioni[81], cinque anni dopo la sua entrata in vigore. In tale relazione si conclude che, nel complesso, le soglie di competenza giurisdizionale e i meccanismi di rinvio hanno fornito un quadro giuridico adeguato per la ripartizione flessibile dei casi tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza. Si è inoltre rilevato che i meccanismi di rinvio dopo la notificazione si sono dimostrati utili strumenti correttivi ancora dopo l'introduzione dei meccanismi di rinvio prima della notificazione.

81. Infine, nella relazione sono indicate potenziali aree da migliorare, quali il funzionamento della "regola dei due terzi", le modalità di gestione dei casi notificati a tre o più autorità nazionali garanti della concorrenza (concetto dello "sportello unico") e la questione dell'ulteriore convergenza delle vigenti norme nazionali con le norme comunitarie.

2 SVILUPPI NEI VARI SETTORI

2.1. Servizi finanziari

82. I mercati finanziari sono fondamentali per il funzionamento delle economie moderne. Nel 2009, un anno estremamente difficile per il settore finanziario, la Commissione ha svolto un ruolo guida, fornendo certezza giuridica in materia di aiuti di Stato e di controllo delle concentrazioni[82].

83. Riguardo alla distribuzione di dati sui mercati finanziari, sono state avviate procedure formali nei confronti di Standard & Poor's per il presunto abuso di posizione dominante in relazione all'emissione e alla concessione in licenza dei codici d'identificazione dei titoli, i cosiddetti ISIN[83]. La Commissione ha anche avviato una procedura formale contro Thomson Reuters per l'utilizzo dei codici RIC[84].

84. Dopo che nel 2008 la Commissione aveva avviato indagini in merito alle commissioni interbancarie multilaterali (MIF) transfrontaliere di VISA Europe, in aprile è stata inviata una comunicazione degli addebiti. In maggio la Commissione ha commissionato uno studio esterno per raffrontare i costi dei pagamenti in contanti e tramite carte.

85. La Commissione ha continuato a controllare da vicino l'attuazione della decisione di divieto del 2007 riguardante le commissioni interbancarie multilaterali (MIF) transfrontaliere di MasterCard. In aprile, MasterCard si è impegnata a reintrodurre MIF transfrontaliere[85] sostanzialmente più basse, a revocare gli aumenti delle sue commissioni ed a modificare le regole del suo sistema al fine di aumentare la trasparenza e la concorrenza nel mercato delle carte di pagamento[86]. L'attuazione di questi impegni è rigorosamente monitorata da un fiduciario indipendente.

86. La Commissione ha proceduto al riesame del funzionamento dell'attuale regolamento di esenzione per categoria relativo alle assicurazioni[87], prima della sua scadenza il 31 marzo 2010. Sulla scorta di quanto riscontrato nel corso del riesame, il progetto di regolamento di esenzione per categoria rinnova l'esenzione per due categorie di accordo: compilazione comune di tavole e studi e accordi per la costituzione di consorzi di coassicurazione e riassicurazione. Il progetto è stato pubblicato per consultazione il 5 ottobre, per otto settimane.

87. La SEPA (area unica dei pagamenti in euro) è stata un importante tema di riflessione in materia di antitrust nel campo dei servizi finanziari. La SEPA, un'iniziativa di autoregolamentazione varata dal settore bancario europeo e guidata dal Consiglio europeo per i pagamenti (EPC), si prefigge di costituire un'area integrata di pagamenti in euro, per garantire che i pagamenti transfrontalieri siano altrettanto agevoli ed efficienti di quelli interni.

88. Nel corso del 2009 si sono tenute discussioni informali con potenziali nuovi aderenti – in particolare Payfair e Monnet – per chiarire tra l'altro la compatibilità dei loro meccanismi di finanziamento con le regole di concorrenza e per incoraggiare l'effettiva concorrenza, nel rispetto della SEPA nel mercato delle carte di pagamento.

89. Il dialogo iniziato con il Consiglio europeo per i pagamenti (EPC) nel 2007 è proseguito anche nel 2009, incentrandosi sulle commissioni d'interscambio per l'addebito diretto SEPA (SDD), la governance dell'EPC e dei sistemi e la standardizzazione. In marzo la Commissione e la BCE hanno rilasciato una dichiarazione congiunta per chiarire i principi del finanziamento per l'addebito diretto SEPA, compresa la possibilità di applicare in alcuni Stati membri, su base transitoria[88], commissioni multilaterali d'interscambio. Il 2 novembre è entrato in vigore il regolamento n. 924/2009[89] sui pagamenti transfrontalieri e la Commissione e la BCE hanno pubblicato orientamenti sul finanziamento a lungo termine dell'addebito diretto SEPA[90], concernenti il periodo successivo alla scadenza delle disposizioni transitorie sulle MIF.

90. Nel periodo dal 3 novembre al 14 dicembre la Commissione ha varato una pubblica consultazione su ulteriori indicazioni ai partecipanti al sistema SDD riguardo alla valutazione dei meccanismi collettivi di finanziamento ai sensi delle regole europee di concorrenza. In seguito alla consultazione, la Commissione deciderà, se del caso, di adottare altri orientamenti ai fini di maggiore chiarezza e prevedibilità del quadro generale di analisi.

2.2. Energia e ambiente

91. Il 6 aprile il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il pacchetto legislativo clima-energia, proposto dalla Commissione nel gennaio 200, comprendente misure intese a combattere il cambiamento climatico e promuovere l'energia rinnovabile. Il pacchetto contiene una direttiva sulle fonti rinnovabili di energia, che stabilisce per biocarburanti e bioliquidi[91] criteri di sostenibilità pertinenti anche per la valutazione degli aiuti di Stato in questo settore. Inoltre, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato una direttiva che modifica il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra[92].

92. Il 13 luglio il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il pacchetto sul mercato interno dell'energia[93] e il 16 luglio la Commissione ha adottato una proposta di regolamento concernente misure per salvaguardare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas.

93. La Commissione è stata molto attiva nell'applicare la politica di concorrenza nel settore dell'energia, basandosi sulle conoscenze acquisite con l'indagine nel settore dell'energia[94]. Lo sviluppo di un'effettiva concorrenza in questi mercati dovrebbe garantire maggiore sicurezza dell'approvvigionamento, minori ripercussioni ambientali, maggiore innovazione e la fornitura di energia a tariffe competitive alle famiglie e alle imprese dell'UE.

94. Il 18 marzo è stata adottata una decisione[95] sul caso RWE, preclusione del mercato del gas, che rende giuridicamente vincolanti gli impegni precedentemente proposti da RWE e chiude l'indagine. Analogamente, gli impegni offerti da GDF Suez[96] sono diventati giuridicamente vincolanti con l'adozione il 2 dicembre di una decisione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento n. 1/2003. Grazie a tali impegni, per i concorrenti sarà più facile entrare nel mercato francese del gas. Inoltre, il 4 novembre la Commissione ha lanciato un test di mercato sugli impegni offerti dall'azienda energetica francese EDF, nel quadro del caso EDF, preclusione della clientela [97]. Insieme con la riforma del mercato regolamentato dell'elettricità avviata dal governo francese[98], in questo caso gli impegni presentano il potenziale di costituire un passo importante verso un mercato dell'elettricità pienamente competitivo in Francia. Il 22 dicembre 2009 è stata inviata a E.ON AG e alle sue controllate, ivi comprese E.ON Ruhrgas AG e E.ON Gastransport GmbH, una valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 9 del regolamento n. 1/2003, per esprimere preoccupazioni relative a una violazione dell'articolo 102 TFUE (ex articolo 82 del trattato CE). In parallelo, la Commissione ha preparato una comunicazione sul test di mercato ai termini dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003.

95. Per quanto concerne altri casi nel settore dell'energia, l'8 luglio la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 1/2003, imponendo ammende per un totale di 1 106 milioni di euro a E.ON e GDF Suez per ripartizione del mercato[99]. Sono le prime ammende imposte dalla Commissione per una violazione delle norme antitrust nel settore dell'energia e sono anche le più elevate del 2009. Il 6 marzo è stata inviata una comunicazione degli addebiti a ENI S.p.A.[100] in relazione alla gestione e al funzionamento del gasdotto per il trasporto di gas naturale. Il 23 aprile è stata avviata una procedura sul caso Svenska Kraftnät[101] , operatore svedese nel settore del sistema di trasmissione. Il 6 ottobre la Commissione ha lanciato un test di mercato[102], invitando gli interessati a presentare osservazioni sugli impegni offerti da Svenska Kraftnät (SvK).

96. In materia di concentrazioni, la Commissione ha autorizzato con misure correttive tre operazioni concernenti la fornitura di gas ed elettricità: l'acquisizione di Nuon Energy da parte di Vattenfall[103], l'acquisto di Essent da parte di RWE[104] e l'acquisizione di Segebel ad opera di EDF[105]. Due casi[106] derivanti dalle misure correttive stabilite nella procedura antitrust riguardante E.ON[107] sono stati autorizzati senza condizioni.

97. Nell'ambito del controllo degli aiuti di Stato si sono fatti progressi riguardo alle tariffe regolamentate dell'energia elettrica in Francia[108]. Il 19 settembre il governo francese ha annunciato un piano di riforme che prevede la graduale eliminazione delle tariffe e un meccanismo inteso a stimolare la concorrenza sul mercato dell'elettricità garantendo l'accesso dei concorrenti a una determinata percentuale della capacità di generazione nucleare di EDF a un prezzo regolamentato. Prima che la Commissione possa prendere una decisione definitiva, occorre che vengano adottate dalla Francia le pertinenti disposizioni di legge[109].

98. Il 18 novembre è stata adottata una decisione negativa, con ordine di recupero, sul caso delle tariffe preferenziali per gli impianti Alcoa in Veneto e Sardegna[110].

99. Nel campo delle energie rinnovabili, la Commissione ha autorizzato un regime cipriota[111], tre danesi[112] e uno austriaco che sovvenzionano tariffe feed-in a favore di produttori di energia rinnovabile[113]. Nel contempo è stata avviata un'indagine approfondita riguardante alcune disposizioni del regime austriaco che sembrano favorire i grandi consumatori di energia[114].

100. È stato autorizzato in subordine ad alcune condizioni un progetto danese per la concessione di esenzioni dall'imposta sulle emissioni di CO2 alle società partecipanti all'ETS (sistema di scambio di quote di emissione) dell'UE[115]. Inoltre la Commissione ha approvato sgravi fiscali per l'industria danese del cemento: si trattava del primo caso da approvare ai sensi delle nuove norme sugli aiuti in forma di riduzioni delle imposte ambientali previste nella disciplina comunitaria in materia di aiuti a favore della tutela dell'ambiente[116]. La Commissione ha concluso invece che un'analoga esenzione fiscale a favore dell'industria olandese della ceramica non era compatibile[117], ritenendola non necessaria né proporzionata.

101. La Commissione ha autorizzato un regime del Regno Unito che introduce un sistema di scambio delle emissioni di CO2 correlato al consumo energetico[118]. Inoltre, sono stati adottati anche regimi di Polonia[119], Lituania[120] e Bulgaria[121] che prevedono sgravi fiscali per stimolare la produzione di determinati tipi di biocarburanti.

102. La Commissione ha esaminato una serie di misure austriache per la promozione della generazione di energia elettrica e di calore[122] e le infrastrutture di distribuzione[123] ed ha autorizzato tre regimi polacchi riguardanti rispettivamente le reti di distribuzione del riscaldamento[124], le reti elettriche di connessione per le energie rinnovabili[125] e la modernizzazione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica[126]. Inoltre, la Commissione ha autorizzato un progetto di gara d'appalto per far effettuare due studi iniziali di progettazione e fattibilità (studi FEED) su due progetti dimostrativi di tecnologie CCS (cattura e stoccaggio del carbonio) su scala industriale nel Regno Unito[127].

103. Infine, sulla base del quadro di riferimento temporaneo[128] la Commissione ha approvato regimi di aiuti nazionali proposti da Francia[129], Germania[130], Spagna[131], Italia[132] e Regno Unito[133], intesi a preservare gli investimenti in prodotti rispettosi dell'ambiente (i prodotti verdi). I regimi sono stati esaminati con procedura accelerata.

2.3. Comunicazioni elettroniche

104. I prestatori di servizi di comunicazione elettronica hanno continuato ad operare entro i limiti del quadro normativo dell'UE per le comunicazioni elettroniche[134]. La regolamentazione ex ante ai sensi del quadro normativo si fonda sui principi del diritto in materia di concorrenza. Questa impostazione è stata adottata dalle autorità nazionali di regolamentazione per valutare i mercati delle comunicazioni elettroniche.

105. Nel 2009 la Commissione ha ricevuto 161 notifiche dalle autorità nazionali di regolamentazione e ha adottato 87 lettere corredate di osservazioni e 59 lettere senza osservazioni in base al meccanismo di consultazione comunitario di cui all'articolo 7 della direttiva quadro. Alla fine dell'anno erano ancora aperti 9 casi. In un caso[135] la Commissione ha sollevato seri dubbi circa la compatibilità delle misure notificate con il diritto UE e ha avviato una seconda fase d'indagini.

106. Il 7 maggio la Commissione ha pubblicato una raccomandazione sulle tariffe di terminazione di chiamata[136] che stabilisce una metodologia per regolamentare tali tariffe ai fini di un'impostazione normativa coerente. Il 1° luglio è entrato in vigore un nuovo regolamento UE sul roaming intracomunitario, le cui norme si applicheranno fino all'estate 2012. Entro l'estate 2010 la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul loro funzionamento di queste nuove norme.

107. La Commissione promuove misure di aiuto intese a fornire un'adeguata copertura a banda larga a prezzi accessibili per tutti i cittadini europei. Fino al 2009 la Commissione ha valutato e approvato aiuti di Stato e altri tipi di finanziamenti pubblici in Europa per l'importo di circa 2 miliardi di euro[137], che hanno portato a investimenti in reti a banda larga di oltre 3 miliardi di euro.

108. Gli orientamenti sulle reti a banda larga adottati in settembre, oltre a trattare il tema degli aiuti alle reti di base a banda larga (servizi a banda larga ADSL, via cavo, mobili, wireless o satellitari), sostengono le reti di prossima generazione (NGA) ad altissima velocità (nella fase attuale, reti a fibre ottiche o via cavo avanzate). Inoltre, negli orientamenti si forniscono maggiori spiegazioni sulle modalità di applicazione della vigente giurisprudenza nel settore della banda larga, per i casi in cui uno Stato membro qualifichi la gestione di un rete a banda larga come servizio d'interesse economico generale. In tale contesto, la Commissione ha approvato finanziamenti pubblici del valore di 59 milioni di euro per un progetto NGA nel dipartimento francese di Hauts-de-Seine[138].

109. In materia di antitrust, la Commissione ha avviato procedure nei confronti delle imprese ex monopoliste polacche e slovacche nel mercato della banda larga[139].

2.4. Tecnologia dell'informazione

110. Il settore della tecnologia dell'informazione e della comunicazione è particolarmente importante per guidare l'innovazione e realizzare il potenziale dell'economia digitale. In questo settore i mercati spesso tendono a creare effetti di rete, come ha mostrato la Commissione nel caso Microsoft del 2004[140]. Questi effetti possono portare a situazioni di scelta obbligata da parte dei consumatori ( customer lock-in ), oltre a far emergere posizioni di mercato dominanti, che di per sé non sono problematiche ma possono richiedere la tempestiva applicazione delle regole di concorrenza, per garantire la concorrenza in base ai meriti nei mercati interessati o correlati. In tale contesto, interoperabilità e norme sono questioni ricorrenti sempre più interconnesse.

111. Riguardo al caso Intel [141] , il 13 maggio è stata pubblicata una decisione di divieto, nella quale si constata che Intel aveva violato l'articolo 82 del trattato CE adottando pratiche anticompetitive allo scopo di escludere i concorrenti dal mercato dei processori x86, danneggiando così i consumatori nell'intero SEE. Minando la capacità dei concorrenti di competere in base ai meriti dei prodotti, le azioni di Intel hanno indebolito la concorrenza, riducendo la scelta per i consumatori e ostacolando l'innovazione. La decisione infligge a Intel un'ammenda di 1,06 miliardi di euro, la più elevata mai imposta dalla Commissione a una singola società. Il 22 luglio Intel ha presentato ricorso contro tale decisione presso il TPG.[142]

112. Il 16 dicembre 2009 la Commissione ha reso giuridicamente vincolanti gli impegni offerti da Microsoft per rispondere alle preoccupazioni da essa espresse nella comunicazione degli addebiti del gennaio 2009 riguardo al vincolo del web browser di Microsoft, Internet Explorer, con Windows, il suo sistema operativo dominante per PC client . Questi impegni dovrebbero consentire ai consumatori del SEE una scelta più ampia e più informata di web browser e ai produttori di computer una maggiore libertà. Microsoft ha assunto i seguenti impegni: (a) distribuire mediante Windows Update un aggiornamento software con schermo multiscelta agli utenti di sistemi operativi Windows per PC client nell'area SEE, il che offrirà agli utenti una scelta non obbligata tra i web browser maggiormente diffusi nel SEE; (b) rendere disponibile in Windows 7 e nelle successive versioni del programma nell'area SEE un meccanismo che consenta a produttori di PC e utenti finali di attivare o disattivare Internet Explorer[143].

113. Nel caso Rambus , la Commissione aveva ritenuto che Rambus imponesse royalties eccessive per l'utilizzo di determinati brevetti per i chip DRAM inseriti praticamente in tutti i PC. Il 9 dicembre la Commissione ha adottato una decisione che rende giuridicamente vincolanti gli impegni offerti da Rambus, in particolare fissando un massimale per le sue royalties[144]. Nel 2008 il fatturato mondiale di DRAM è stato superiore a 34 miliardi di dollari (oltre 23 miliardi di euro). Rambus si è impegnata a imporre un tetto massimo alle sue royalties per cinque anni e ha convenuto di applicare la royalty zero per le prime generazioni di chip in questione e una royalty massima dell'1,5% per le generazioni successive di chip, ossia una percentuale sostanzialmente inferiore al 3,5% precedentemente applicato.

114. Il caso summenzionato dimostra ancora una volta che un procedimento efficace di normazione dovrebbe svolgersi secondo modalità non discriminatorie, aperte e trasparenti, così da garantire la concorrenza in base ai meriti e consentire ai consumatori di beneficiare dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione[145]. Attualmente la Commissione sta rivedendo gli orientamenti in materia di antitrust per gli accordi orizzontali e intende codificare l'attuale capitolo sulla normazione per dare maggiori indicazioni sulla determinazione delle norme. Il progetto sarà pronto per la consultazione pubblica all'inizio del 2010. Inoltre, la Commissione proseguirà nelle sue indagini e interverrà, ove opportuno, in casi specifici che presentino motivi di preoccupazione sotto il profilo della concorrenza.

2.5. Mezzi di comunicazione

115. In sede di tavola rotonda sul commercio on line, la Commissione ha proseguito le discussioni con rappresentanti qualificati dei consumatori e del settore riguardo alle possibilità commerciali create da Internet e alle barriere che si frappongono in Europa all'incremento della vendita al dettaglio on line di musica e di altri prodotti. Nel maggio 2009 è stata pubblicata una relazione sulle possibilità e sulle barriere alla vendita al dettaglio on line e nel settembre e ottobre 2009, sotto l'egida del membro della Commissione responsabile della concorrenza, si sono tenuti due riunioni della tavola rotonda, incentrate sulla musica on line. L'iniziativa della tavola rotonda ha prodotto due dichiarazioni congiunte sulla distribuzione di musica on line e sulle informazioni riguardanti la proprietà dei diritti. Alcuni partecipanti alla tavola rotonda hanno annunciato inoltre misure e impegni concreti che dovrebbero consentire di migliorare l'accesso dei consumatori europei alla musica on line[146].

116. Nel 2009 la Commissione ha continuato a monitorare la transizione dalla trasmissione radiotelevisiva in tecnica analogica a quella in digitale in Italia, nel contesto della procedura d'infrazione iniziata nel 2006 riguardo alle leggi italiane sulla radiodiffusione. In seguito a stretti contatti con i membri della Commissione responsabili rispettivamente della concorrenza e della società dell'informazione, le autorità italiane hanno adottato nuovi criteri per la "digitalizzazione" delle reti televisive terrestri in Italia, nell'intento di rendere disponibile un maggiore gamma di frequenze per i nuovi concorrenti sul mercato e per le emittenti esistenti di minori dimensioni. La gara d'appalto per l'assegnazione delle frequenze dovrebbe essere bandita all'inizio del 2010[147].

117. Per quanto concerne gli aiuti di Stato, la Commissione ha continuato a monitorare la transizione dalla trasmissione radiotelevisiva in tecnica analogica a quella in digitale negli Stati membri dell'UE. Il 6 ottobre il TPG ha confermato una decisione negativa concernente la Germania[148], basata tra l'altro sulla mancanza di neutralità tecnologica del regime[149].

118. Il 2 luglio la Commissione ha adottato una comunicazione modificata sull'emittenza radiotelevisiva, intesa a chiarire maggiormente la sua valutazione dei nuovi servizi dei media a finanziamento pubblico[150]. Nel corso dell'anno la Commissione ha adottato varie decisioni individuali positive concernenti il finanziamento dei sistemi di servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva in Francia, Spagna, Austria e Danimarca. In giugno la Commissione ha adottato una proposta per rendere compatibili con le norme sugli aiuti di Stato gli aiuti alla stampa concessi in Svezia a quotidiani metropolitani ad alta tiratura[151].

2.6. Industria farmaceutica e servizi sanitari

Industria farmaceutica

119. Nel 2009 la Commissione ha concluso la sua indagine nel settore farmaceutico dell'UE, intesa a esaminare i motivi dei ritardi riscontrati nell'accesso al mercato di farmaci generici e dell'apparente declino del livello d'innovazione, evidenziato dal numero di nuovi medicinali immessi sul mercato. Nell'indagine si è esaminato il rapporto competitivo (i) tra le aziende produttrici rispettivamente di farmaci innovativi e di farmaci generici e (ii) tra aziende produttrici di farmaci innovativi, e sono state formulate rilevanti raccomandazioni politiche su come migliorare il funzionamento del settore. La Commissione ha pubblicato la relazione finale l'8 luglio[152].

120. Nella relazione finale sull'indagine nel settore, la Commissione invita tutte le parti interessate a sottoporre all'attenzione delle autorità competenti le loro eventuali preoccupazioni in materia di concorrenza.

121. Inoltre, la Commissione ha avviato una procedura nei confronti di Servier, indagando tra l'altro su accordi di transazione relativi a brevetti, conclusi da Servier con vari produttori di farmaci generici, che potrebbero essere anticoncorrenziali. Benché tale procedura non rientri nell'indagine sul settore farmaceutico, le conoscenze acquisite grazie ad essa hanno consentito alla Commissione di trarre conclusioni su dove potrebbe rivelarsi opportuno ed efficace un suo intervento basato sulle regole di concorrenza.

122. Per quanto concerne il quadro normativo, la relazione finale mette in evidenza tre fulcri d'interesse: brevetti, autorizzazioni alla commercializzazione, fissazione dei prezzi e rimborsi. Riguardo ai brevetti, la Commissione ha riconfermato l'urgente esigenza d'istituire un brevetto comunitario e un sistema unico specializzato di risoluzione delle controversie in materia di brevetti in Europa.

123. Sulla questione del commercio parallelo di farmaci, la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGE) del 6 ottobre ha apportato importanti chiarimenti sulle limitazioni del commercio parallelo nel settore farmaceutico, in particolare per quanto riguarda i cosiddetti sistemi di doppio prezzo[153].

124. Per quanto concerne il controllo delle concentrazioni, nel 2009 sono state effettuate numerose grandi fusioni di aziende farmaceutiche, che hanno confermato la tendenza del settore al consolidamento. Su tutti i casi in oggetto è stato deciso nella prima fase, in presenza o in assenza d'impegni. La valutazione delle concentrazioni nel settore farmaceutico ha mostrato nei mercati dei farmaci veterinari una tendenza generale alla concentrazione. Per consentire l'ingresso di un nuovo acquirente nel campo dei vaccini veterinari, nel pacchetto di dismissione nel caso Pfizer/Wyeth[154] è stato incluso per la prima volta uno stabilimento di produzione.

Servizi sanitari

125. Le azioni della Commissione in questo campo si sono orientate verso gli aiuti di Stato, in seguito a vari reclami presentati da cliniche private, per presunti trattamenti iniqui o compensazioni eccessive, nei confronti di ospedali pubblici in vari Stati membri, spesso accusati di fornire sovvenzioni incrociate ad attività commerciali ricorrendo a finanziamenti pubblici. La maggior parte dei reclami proveniva da Stati membri che hanno già aperto alla concorrenza i rispettivi mercati (per esempio Germania e Belgio).

126. Il 28 ottobre la Commissione ha adottato una decisione positiva, riscontrando che il finanziamento pubblico concesso dalle autorità belghe a favore degli ospedali pubblici nella regione di Bruxelles era conforme alle disposizioni del trattato[155]. Inoltre, in giugno la Commissione ha approvato il nuovo regime irlandese di prelievi e sgravi fiscali nel settore delle assicurazioni sanitarie[156].

127. In materia di antitrust, in ottobre la Commissione ha adottato una comunicazione di addebiti per una sospetta violazione dell'articolo 81 del trattato CE commessa dall'Associazione francese dei farmacisti ( Ordre National des Pharmaciens, Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens, Section G de l'Ordre National des Pharmaciens e Conseil Central de la Section G de l'Ordre des Pharmaciens )[157]. Secondo la Commissione, sembrava che l'ONP imponesse prezzi minimi per le analisi cliniche, limitando lo sviluppo di alcuni operatori del mercato nell'intento di proteggere gli interessi economici dei suoi membri, i farmacisti francesi.

2.7. Trasporti

128. La politica di concorrenza nel settore dei trasporti mira a garantire un efficiente funzionamento dei mercati di recente liberalizzati o in corso di liberalizzazione. A tale riguardo, il quadro normativo è stato costantemente aggiornato, facendo rientrare il settore dei trasporti nelle regole di concorrenza di applicazione generale. I lavori in sede normativa sono stati integrato da indagini e da misure applicative.

129. Nel settore dei trasporti su strada, il nuovo regolamento sui servizi pubblici di trasporto di passeggeri[158], entrato in vigore il 3 dicembre, stabilisce le norme per la compensazione degli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti terrestri.

130. La Commissione ha esaminato vari casi di aiuti di Stato relativi a servizi di autobus in Danimarca e Germania. Nel settore dei trasporti urbani è stata chiusa una procedura formale d'indagine concernente la riforma del metodo di finanziamento del regime pensionistico speciale per il personale della RATP, l'azienda francese di trasporti pubblici[159].

131. In ottemperanza ai più ampi obiettivi comunitari di politica comune dei trasporti e di protezione ambientale, la Commissione ha autorizzato un regime che promuove l'acquisto in Slovenia di autoveicoli pesanti per il trasporto delle merci più rispettosi dell'ambiente[160]. Inoltre, la Commissione ha autorizzato un regime tedesco di aiuti inteso a promuovere la diffusione nel mercato delle tecnologie automobilistiche altamente efficienti attualmente disponibili[161] e un regime di aiuti a sostegno dell'acquisto di autobus a bassa emissione di carbonio in Inghilterra[162].

132. Per quanto concerne il miglioramento delle infrastrutture di trasporti pubblici, sono stati autorizzati numerosi grandi progetti, tra cui la costruzione e la manutenzione delle autostrade A1[163] e A2[164] in Polonia.

133. Nel campo dei trasporti ferroviari, la Commissione ha approvato il 12 giugno l'acquisizione della società ferroviaria polacca PCC Logistics da parte di Deutsche Bahn AG[165]. In ottobre la Commissione ha rinviato alla Francia un'operazione di concentrazione mediante la quale SNCF acquisirebbe il controllo congiunto di Keolis, un'impresa operante nel trasporto pubblico di passeggeri[166].

134. Come negli anni precedenti, la Commissione ha adottato numerose decisioni in materia di aiuti di Stato per promuovere il trasporto ferroviario e intermodale in diversi Stati Membri, tra cui Bulgaria[167], Repubblica Ceca[168], Germania[169] e Regno Unito (ristrutturazione di Eurostar)[170].

135. Nel settore dei trasporti marittimi, la Commissione ha adottato in giugno una comunicazione sugli aiuti di Stato alle società di gestione navale[171]. Inoltre, la Commissione ha adottato decisioni positive concernenti aiuti di Stato ai marittimi in Italia[172] e Finlandia[173], ha concluso la procedura formale avviata nel 2007 riguardo al regime DIS in Danimarca ed ha accettato l'estensione del regime DIS alle navi posacavi, applicando per analogia gli orientamenti sui trasporti marittimi[174]. La Commissione ha concluso anche le procedure d'indagine riguardanti la tassa sul tonnellaggio in Irlanda[175] e Danimarca[176] e ha approvato una modifica della tassa sul tonnellaggio olandese[177] e l'introduzione di una tassa sul tonnellaggio in Slovenia[178] e Polonia[179].

136. La Commissione ha parzialmente autorizzato un progetto di sviluppo d'infrastrutture portuali in Grecia[180] e Lettonia[181] e ha avviato una procedura formale d'indagine riguardo a determinate misure fiscali a favore del settore portuale in Francia[182]. Inoltre, la Commissione ha concluso la procedura formale d'indagine avviata nel 2008 sul finanziamento pubblico di servizi di traghetto tra la Scozia continentale e le isole al largo delle sue coste occidentali e settentrionali[183]. Con l'eccezione di una rotta, la Commissione ha confermato che gli obblighi di servizio pubblico per le isole occidentali e settentrionali sono stati legittimamente definiti e assegnati agli operatori. In materia di concentrazioni, Maersk, la maggiore conglomerata a livello mondiale nel settore della navigazione, ha acquisito la Broström[184].

137. Nel settore dell'aviazione, il 29 marzo è entrato in vigore il regolamento sui sistemi telematici di prenotazione (CRS)[185], mentre il 15 marzo è entrata in vigore la nuova direttiva sui diritti aeroportuali[186].

138. Il 18 giugno il Consiglio e il Parlamento europeo hanno approvato una modifica delle norme vigenti[187], intesa ad aumentare la flessibilità nell'assegnazione delle bande orarie al fine di contrastare gli effetti della crisi sui trasporti aerei. La misura congela temporaneamente la regola "use it or lose it" durante la stagione estiva 2009, consentendo alle linee aeree di mantenere i propri diritti sulle bande orarie.

139. Nel 2009 il settore dei trasporti aerei è stato molto perturbato, con un calo della domanda di trasporto di passeggeri e merci che ha comportato ingenti perdite per molti operatori. Ne è derivata una ristrutturazione del settore, in forma di più intensa cooperazione tra linee aeree nell'ambito di alleanze mondiali, con accordi di joint venture per la copertura di rotte transatlantiche. Nel settore europeo dei trasporti aerei si è avuto un processo di consolidamento, caratterizzato da concentrazioni di reti e vettori a basso costo[188]. Alcuni grandi vettori di rete, in particolare Lufthansa, hanno colto la possibilità per espandersi con acquisizioni di operatori regionali più piccoli, quali Brussels Airlines[189], Bmi[190] e Austrian Airlines[191].

140. L'8 aprile la Commissione ha aperto una procedura formale d'indagine sulla cooperazione tra linee aeree nei voli transatlantici[192] concernente l'alleanza Oneworld (British Airways, American Airlines e Iberia) e l'alleanza Star (Lufthansa, United, Continental e Air Canada). Il 30 settembre la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti per il caso Oneworld[193].

141. Nel corso dell'anno la Commissione ha autorizzato l'aiuto per il salvataggio concesso al gruppo Austrian Airlines in forma di garanzia dei prestiti[194] ed ha constatato la compatibilità del piano di ristrutturazione di Austrian Airlines con il mercato comune[195]. Inoltre, in subordine al rispetto di numerose condizioni[196], la Commissione ha deciso riguardo ad alcune modifiche che le autorità greche intendevano introdurre nelle procedure di vendita di Olympic Airlines. Inoltre, la Commissione ha approvato l'intenzione delle autorità greche di coprire parte dei costi del piano volontario di licenziamento previsto da Olympic Catering SA per una parte del suo personale[197].

142. La Commissione ha approvato le misure prese dalla Francia nell'intento di porre fine alla differenziazione delle spese a carico dei passeggeri tra voli nazionali e UE, che effettivamente avvantaggiava le linee aeree che gestiscono voli nazionali[198].

2.8. Servizi postali

143. Per quanto concerne l' applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al settore postale nel 2009, la Commissione ha adottato numerose decisioni intese a garantire che gli operatori ai quali sono affidati servizi d'interesse economico generale e le loro controllate non godano di vantaggi indebitamente concessi. Nel corso dell'anno la Commissione ha proseguito l'indagine riguardo alla presunta compensazione eccessiva accordata a Deutsche Post AG [199] per aver assolto obblighi di servizio universale dal 1989 al 2007. Il 13 luglio la Commissione ha avviato una procedura formale d'indagine per esaminare le misure a favore de La Poste belga[200]. Nel caso della Royal Mail del Regno Unito, la Commissione ha deciso che quattro misure statali concesse tra il 2001 e il 2007 erano consone con le norme sugli aiuti di Stato dell'UE[201]. Nel caso de La Poste francese[202], il governo francese ha adottato un disegno di legge che prevede la costituzione di La Poste in "société anonyme" (società per azioni) entro il 1° gennaio 2010, ponendo così fine alla garanzia. In considerazione di questo provvedimento, la Commissione sta finalizzando la sua decisione.

144. Riguardo alle concentrazioni, il 21 aprile la Commissione ha dichiarato soggetta a condizioni la prima fusione tra gli operatori postali dominanti Posten (Svezia) e Post Danmark[203].

2.9. Industria automobilistica

145. Il settore automobilistico è stato colpito in modo particolarmente duro dalla crisi economica. Benché la domanda mondiale di automobili nel 2009 sia calata solo del 2,4% rispetto al 2008 grazie alla forte richiesta dalla Cina[204], le vendite (autovetture e veicoli commerciali leggeri fino a 3,5 t) sono calate nell'UE del 4,6% rispetto al 2008 e del 12,5% rispetto al 2007[205]. I regimi di rottamazione introdotti in vari mercati nazionali, in particolare in Germania, hanno influito positivamente sulle vendite nel breve termine. In base al dispositivo d'informazione istituito dalla direttiva 98/34/CE, i regimi di rottamazione nazionali contenenti anche regolamentazioni tecniche sono stati notificati prima dell'adozione alla Commissione e agli Stati membri, garantendo la trasparenza, lo scambio di informazioni e la prevenzione di ostacoli al mercato unico.

146. Il calo della domanda e l'eccessiva capacità a livello mondiale che hanno caratterizzato il settore per alcuni anni sono sfociati in procedure concorsuali riguardanti numerose grandi imprese automobilistiche, in particolare le due aziende statunitensi General Motors e Chrysler. Di conseguenza, due delle controllate europee di GM, Opel/Vauxhall e Saab, sono state messe in vendita e nel caso della Opel hanno richiesto prestiti statali per proseguire le attività.

147. La seconda sfida che sta affrontando il settore è il passaggio ad automobili più ecologiche. La crescente domanda di automobili a bassa emissione e un quadro normativo più severo impongono investimenti su vasta scala per lo sviluppo di autoveicoli rispondenti agli standard del futuro. La Commissione ha autorizzato vari regimi di aiuti di Stato in tale contesto[206]. Nel contempo, il settore ha beneficiato dell'accesso agevolato a finanziamenti grazie a prestiti e garanzie.

148. In tutti i casi di aiuti di Stato a favore del settore automobilistico, la Commissione ha continuato ad applicare una linea politica rigorosa. In particolare, ha sempre indicato con coerenza di non ammettere che aiuti di Stato concessi ai sensi di regimi approvati in base al quadro di riferimento temporaneo siano soggetti – de jure o de facto – a condizioni protezionistiche, quali condizioni non commerciali ingiustificate relative all'ubicazione geografica degli investimenti. La Commissione ha esaminato attentamente ogni singolo caso che sollevasse preoccupazioni protezionistiche di questo tipo, garantendo che sull'aiuto non influissero considerazioni non commerciali e che esso contribuisse alla futura redditività dell'industria automobilistica.

149. Il 13 maggio la Commissione ha autorizzato un aiuto di 11 milioni di euro per la formazione del personale presso gli stabilimenti del produttore di autocarri Scania in Svezia[207]. Aiuti alla formazione per 57 milioni di euro sono stati autorizzati anche a favore di Ford Romania SA il 2 dicembre, chiudendo così la procedura d'indagine sul caso[208]. Il 5 giugno la Commissione ha autorizzato garanzie statali delle Svezia a favore di Personvagnar (Volvo PV)[209] e il 13 novembre garanzie statali della Romania a Ford Romania SA[210]. Inoltre, la Commissione ha autorizzato aiuti agli investimenti a favore di Mercedes-Benz Hungary[211] e Ford España[212].

150. Per quanto concerne gli aiuti a finalità regionale, il 29 aprile sono stati autorizzati aiuti agli investimenti per 46 milioni di euro a favore del gruppo Fiat per un grande progetto di investimento per la produzione di un nuovo modello di automobile in Sicilia[213]. Il 29 ottobre è stata invece avviata una procedura formale d'indagine sull'aiuto regionale di circa 50 milioni di euro concesso in Ungheria per un grande progetto di investimento di Audi Hungaria Motor Kft. nel suo stabilimento di Györ[214].

151. In materia di antitrust, il 28 ottobre è stato adottato il progetto preliminare di un nuovo regolamento di esenzione per categoria applicabile al settore automobilistico, con i relativi orientamenti. I testi, pubblicati per la consultazione pubblica il 21 dicembre, seguono la linea indicata nella comunicazione della Commissione del 22 luglio[215]. Sulla base dei dati attuali, e in funzione dell'esito della consultazione pubblica, la Commissione ritiene che agli accordi di distribuzione nel settore automobilistico non debba esser riservato un trattamento diverso rispetto ad accordi analoghi in altri settori. Quindi, il progetto di regolamento di esenzione per categoria prevede che il futuro regolamento generale di esenzione per le restrizioni verticali subentrerà per tali accordi alle attuali norme specifiche. Tuttavia, al fine di tutelare gli investimenti effettuati dai rivenditori di automobili secondo le vecchie norme, per esempio in siti multimarca, si propone che la modifica non prenda effetto fino al 31 maggio 2013.

152. Per quanto concerne i mercati postvendita (riparazione, manutenzione e pezzi di ricambio), dall'analisi effettuata è emerso che la concorrenza è più limitata ,a causa della loro natura specificamente correlata alla marca, e che in varie aree si sono rese necessarie disposizioni settoriali. Riguardo ai mercati postvendita, il progetto di regolamento di esenzione per categoria ed i relativi orientamenti intendono quindi a sostituire, con effetto dal 1° giugno 2010, il regolamento vigente[216] , andando a integrare le norme settoriali concernenti l'accesso a informazioni in materia di riparazioni e manutenzione per i nuovi autoveicoli.

2.10. Industria alimentare

153. La Commissione ha continuato ad applicare le regole di concorrenza sui mercati dei prodotti alimentari mediante monitoraggio attivo delle decisioni d'impegno esistenti e valutazione dei casi che hanno formato oggetto d'ispezioni nel 2008. I lavori della task force della Commissione sul funzionamento della catena di approvvigionamento alimentare sono proseguiti anche nel 2009. A tale riguardo, la Commissione ha intrapreso un'inchiesta mirata per individuare potenziali preoccupazioni in materia di concorrenza che possano influire sul funzionamento del settore alimentare. I risultati di tale inchiesta sono stati trasmessi alle autorità nazionali garanti della concorrenza e inseriti nella comunicazione della Commissione "Un migliore funzionamento della catena di approvvigionamento alimentare", adottata il 28 ottobre[217].

154. Il sottogruppo per i prodotti alimentari della Rete europea della concorrenza si è incontrato in luglio e novembre allo scopo di discutere e scambiare buone prassi su temi relativi ai mercati dei prodotti alimentari.

155. Il settore lattiero-caseario è tra quelli che hanno sperimentato maggiori difficoltà nel 2009. Alla luce di queste problematiche, in luglio la Commissione ha adottato la relazione sulla situazione del mercato lattiero-caseario[218]. Inoltre è stato istituito un gruppo di alto livello sul latte, composto di esperti nazionali di agricoltura, che sta procedendo con i lavori. Il dialogo della Commissione con le autorità nazionali garanti della concorrenza in merito al settore lattiero si è intensificato con la creazione di un gruppo di lavoro congiunto sul latte della Rete europea della concorrenza, che continuerà i lavori per tutto il 2010.

3. ATTIVITÀ A TUTELA DEI CONSUMATORI

156. L'unità per le relazioni con i consumatori è stata costituita e opera da oltre un anno, con l'obiettivo di approfondire l'impegno della DG Concorrenza nei confronti dei rappresentanti dei consumatori e di promuovere nuove modalità per comunicare direttamente con il grande pubblico.

157. Nel 2003 la Commissione ha creato il gruppo consultivo europeo dei consumatori (ECCG) come forum principale per il dialogo con le organizzazioni dei consumatori[219]. Il gruppo ha istituito un sottogruppo sulla concorrenza, che si riunisce a Bruxelles due volte all'anno[220]. Nel corso dell'anno, il sottogruppo sulla concorrenza ha discusso su temi quali la crisi finanziaria e gli aiuti di Stato ad essa correlati, il cinema digitale, la decisione Intel e l'indagine nel settore farmaceutico.

158. Il 21 ottobre la DG Concorrenza ha ospitato un evento pubblico sul tema "Concorrenza e consumatori nel XXI secolo". Nell'intento di migliorare la comunicazione, le pagine del sito web Concorrenza destinate ai consumatori sono state aggiornate per includere informazioni di più agevole comprensione.

4. LA RETE EUROPEA DELLA CONCORRENZA E LE GIURISDIZIONI NAZIONALI

159. Nel 2009 la Rete europea della concorrenza ha continuato a costituire un forum molto attivo per la discussione e lo scambio di buone prassi tra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza nei 27 Stati membri.

160. Il direttore generale della DG Concorrenza e i responsabili di tutte le autorità nazionali garanti della concorrenza si sono incontrati il 13 ottobre. La discussione si è incentrata sui seguenti temi: definizione di priorità, convergenza/trasparenza di procedure, sanzioni e penalizzazione, cooperazione nelle concentrazioni. Alla riunione si è anche discusso sulle azioni della Commissione in relazione alla crisi finanziaria ed è stata approvata all'unanimità la relazione sulla convergenza dei programmi di trattamento favorevole ai sensi del programma modello di trattamento favorevole della Rete europea della concorrenza [221].

161. La Commissione è stata informata, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento, di 129 nuove indagini avviate dalle autorità nazionali garanti della concorrenza nel 2009. Numerosi casi si sono potuti osservare tra l'altro in settori quali energia, mezzi di comunicazione, telecomunicazioni, trasporti e servizi finanziari. La Commissione è stata informata anche di 69 decisioni previste a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 (un aumento del 15% rispetto al 2008).

162. Nel 2009, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento la Commissione ha emesso cinque pareri su domande poste dai giudici nazionali riguardo all'applicazione delle regole di concorrenza dell'UE: una di un tribunale belga, una di un tribunale lituano e tre di tribunali spagnoli. In interventi amicus curiae ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento, la Commissione ha presentato osservazioni scritte in una causa in esame presso la Corte d'appello di Parigi, relativa a una restrizione delle vendite on line in accordi di distribuzione selettivi[222]. Basandosi sulla sentenza della CGE nella causa C-429/07, la Commissione ha presentato osservazioni scritte alla Gerechtshof di Amsterdam sulla deducibilità fiscale delle ammende da essa inflitte.

163. Nel corso dell'anno si sono conclusi 10 accordi di sovvenzione per programmi di formazione riservati ai giudici in vari Stati membri.

5. ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

164. In un'economia mondiale sempre più globalizzata, anche la politica di concorrenza deve assumere una portata globale. La DG Concorrenza ha continuato a svolgere un ruolo di primo piano nella Rete internazionale della concorrenza (ICN) e il 22 e 23 gennaio ha ospitato a Bruxelles un seminario sull'efficienza delle agenzie per la concorrenza, il primo nel suo genere.

165. Come in passato, la DG Concorrenza ha contribuito attivamente ai lavori del comitato per la concorrenza dell'OCSE e ha partecipato alla conferenza annuale del gruppo intergovernativo di esperti (IGE) sul diritto e la politica di concorrenza della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD), presentando contributi nella maggior parte delle tavole rotonde.

166. Intensa è stata la cooperazione con gli Stati Uniti d'America per casi individuali e per questioni più generali relative alla politica di concorrenza. Vi è stata intensa cooperazione anche con l'Ufficio canadese per la concorrenza e con la Commissione per il commercio equo del Giappone.

167. Il 23 maggio la Comunità europea e la Corea del sud hanno firmato un accordo di cooperazione bilaterale in materia di concorrenza, entrato in vigore il 1° luglio[223]. Il 15 ottobre è stato siglato con la Corea del sud un accordo di libero scambio (ALS),l a cui firma ed entrata in vigore sono previste nel corso del 2010. È la prima volta che un ALS contiene il divieto di determinati tipi di sovvenzioni.

168. L'8 ottobre il membro della Commissione Neelie Kroes ha firmato un memorandum d'intesa con il ministero brasiliano della Giustizia e con i responsabili delle autorità brasiliane garanti della concorrenza, allo scopo di una più stretta cooperazione tra la DG Concorrenza e le sue controparti brasiliane.

169. Il 22-23 giugno si è tenuto a Bruxelles il dialogo annuale sulla concorrenza con la Cina. Nel 2009 si è intensificata la cooperazione con l'India, in quanto l'India ha nominato sette commissari per costituire la propria commissione per la concorrenza, cui è affidata l'applicazione della legge sulla concorrenza del 2002.

170. Nel quadro dell'allargamento, particolarmente intensa è stata la collaborazione con Croazia e Turchia. Questi due paesi candidati devono soddisfare i "parametri di apertura" necessari per avviare i negoziati di adesione sul capitolo della concorrenza. Inoltre, la DG Concorrenza ha prestato assistenza ai paesi dei Balcani occidentali per l'allineamento delle loro norme di concorrenza con il diritto comunitario e ha partecipato alle discussioni preliminari sulle prospettive di adesione dell'Islanda all'UE.

6. COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

171. Nel 2009 la Commissione ha proseguito la collaborazione con le altre istituzioni dell'Unione europea, a norma dei rispettivi accordi o protocolli firmati dalle istituzioni interessate [224].

172. Il Parlamento europeo ha adottato nel 2009 una risoluzione sul Libro bianco in materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie e sulle relazioni annuali sulla concorrenza 2006 e 2007. Oltre al regolare dialogo tra il membro della Commissione responsabile delle concorrenza e la commissione per i problemi economici e monetari (ECON), la Commissione ha partecipato alle discussioni in altre commissioni parlamentari su vari temi, tra cui la relazione annuale sulla concorrenza, il Libro bianco in materia di azioni di risarcimento, la comunicazione sulle trasmissioni radiotelevisive, gli aiuti di Stato e la crisi finanziaria, l'indagine nel settore farmaceutico e il regolamento di esenzione per categoria applicabile al settore automobilistico. Su questi temi e su varie altre questioni si sono avuti incontri bilaterali con europarlamentari.

173. La Commissione opera in stretta collaborazione con il Consiglio , informandolo delle iniziative politiche importanti nel settore della concorrenza, per esempio misure di aiuto di Stato e orientamenti per il settore bancario e altri aiuti di Stato concessi nel contesto della crisi economica e finanziaria. È stato consultato il Comitato economico e finanziario (EFC)[225] in merito alle comunicazioni su settore bancario, ricapitalizzazione, attività deteriorate e ristrutturazione e sulla revisione dei regimi di garanzia e ricapitalizzazione. La Commissione ha offerto vari contributi sulla politica di concorrenza per le conclusioni adottate nell'ambito del Consiglio in diverse formazioni, quali ECOFIN, Consiglio Competitività, Consiglio Trasporti, telecomunicazioni ed energia e Consiglio europeo.

174. Infine, la Commissione informa il Comitato economico e sociale europeo (CESE) e il Comitato delle regioni sulle più importanti iniziative politiche e partecipa ai dibattiti presso questi due Comitati in merito a tali iniziative. Nel corso del 2009, il CESE ha pubblicato relazioni sulla relazione annuale sulla concorrenza del 2007 e sul Libro bianco in materia di azioni di risarcimento del danno. I servizi della DG Concorrenza hanno anche partecipato alle riunioni dei gruppi di lavoro e hanno avuto incontri bilaterali con relatori del CESE su vari altri temi, tra cui l'adeguamento delle PMI all'evoluzione del mercato globale, i cantieri navali e gli aiuti di Stato.[pic][pic][pic]

[1] On. Sophia in 't Veld (relatrice, Gruppo ALDE, NL) : Progetto di relazione riguardante la relazione sulla politica di concorrenza 2008 (2009/2173(INI)).

[2] SEC (2010) 666.

[3] http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

[4] Comunicazione della Commissione: L'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale (GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8).

[5] Comunicazione della Commissione: La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza (GU C 10 del 15.1.2009, pag. 2).

[6] Cipro, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia.

[7] Danimarca, Finlandia, Francia, Italia, Polonia, Portogallo, Svezia.

[8] Germania, Regno Unito, Grecia, Austria, Polonia, Ungheria, Slovacchia.

[9] ING, KBC, Parex Banka, Anglo Irish Bank, Bank of Ireland, Allied Irish BankFortis, Dexia, Nord LB, IKB, Kaupthing Bank Finland, Ethias, SdB, Banco Privado Portugues, Hypo Real Estate, WestLB, Fionia, HSH Nordbank, Hypo Tirol, LBBW, Kaupthing Luxemburg, Caisse d'Epargne/Banque Populaire, Mortgage Bank of Latvia, Northern Rock, Commerzbank, Lloyds Banking Group, BAWAG, Hypo Group Alpe Adria e RBS.

[10] IP/09/711.

[11] Comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1).

[12] IP/09/743.

[13] Comunicazione della commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell'attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9).

[14] IP/09/1729.

[15] Caso COMP/M.5508, SOFFIN/Hypo Real Estate.

[16] GU C 83 del 7.4.2009, pag. 1. La Commissione applica il quadro di riferimento temporaneo dal 17 dicembre 2008, data alla quale ne ha concordato il contenuto in linea di principio.

[17] Comunicazione della Commissione: Modifica del Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, adottata il 25 febbraio 2009.

[18] Comunicazione della Commissione che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (GU C 261 del 31.10.2009, pag. 2).

[19] Comunicazione della Commissione che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (GU C 303 del 15.12.2009, pag. 6).

[20] Escluse misure temporanee nel settore agricolo.

[21] N11/2009 (Francia), N72/2009 (Regno Unito), N140/2009 (Spagna), N426/2009 (Germania), N542/2009 (Italia).

[22] Vedasi per esempio N23/2009 (Francia), N71/2009 (Regno Unito), N27/2009 (Germania), N117/2009 (regione fiamminga/Belgio), N286/2009 (Romania) per i regimi di garanzia, N38/2009 (Germania), N15/2009 (Francia), N257/2009 (Regno Unito) per i regimi di prestiti agevolati.

[23] Vedasi http://www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/Artikel/2009/11/2009-11-26-opel.html

[24] Vedasi http://www.gouvernement.fr/gouvernement/automobile-le-plan-d-aide-en-chiffres.

[25] Nel caso N 80/2009, Volvo Cars, una controllata di Ford, ha chiesto un prestito di 200 milioni di euro alla BEI per un progetto di 2 miliardi di euro per attività di R&S nelle tecnologie "verdi". La BEI ha condizionato l'approvazione alla presentazione di una garanzia statale sul prestito. Il 5 giugno 2009 la Commissione ha approvato la garanzia notificata, per il 90% nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo e per il 10% come aiuto concesso a condizioni di mercato.

[26] Vedasi il punto 6 della Comunicazione della commissione: Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (GU C 16 del 21.1.2009, pag. 1).

[27] Il volume massimo delle misure approvate dalla Commissione e istituite dagli Stati membri nel 2008 per stabilizzare i mercati finanziari è ammontato a 3 361 miliardi di euro. Secondo le relazioni annuali presentate dagli Stati membri, il valore nominale delle misure attuate è stato di 958 miliardi di euro. Secondo le prime stime, la componente di aiuto delle misure di sostegno attuate nel 2008 – ossia le prestazioni fornite dallo Stato alle istituzioni finanziarie beneficiarie – è ammontata a 212,2 miliardi di euro.

[28] Piano di azione nel settore degli aiuti di Stato - Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerario di riforma degli aiuti di Stato 2005-2009 (COM(2005)107 definitivo del 7.6.2005).

[29] Comunicazione della Commissione: Criteri per l'analisi della compatibilità di aiuti di Stato alla formazione soggetti a notifica individuale (GU C 188 dell'11.8.2009, pag. 1).

[30] Comunicazione della Commissione: Criteri per l'analisi della compatibilità degli aiuti di stato a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili soggetti a soglia di notifica individuale (GU C 188 dell'11.8.2009, pag. 6).

[31] Comunicazione della Commissione relativa ai criteri per una valutazione dettagliata degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (GU C 223 del 16.9.2009, pag. 3).

[32] C 46/2008.

[33] http://ec.europa.eu/services_general_interest/registration/form_en.html

[34] Comunicazione su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive, GU C 43 del 16.2.2002, pag. 6.

[35] Comunicazione relativa ai criteri di valutazione degli aiuti di Stato di cui alla comunicazione della Commissione relativa a taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive (comunicazione sul cinema) del 26 settembre 2001, GU C 31 del 7.2.2009, pag. 1.

[36] Comunicazione della Commissione relativa alla proroga degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 156 del 9.7.2009, pag. 3).

[37] Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva del 2 luglio 2009, GU C 257 del 27.10.2009.

[38] Orientamenti comunitari relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, GU C 235 del 30.9.2009, pag. 7.

[39] Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato (GU C 136 del 16.6.2009, pagg. 13-20).

[40] Comunicazione della Commissione relativa a una procedura di esame semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato (GU C 136 del 16.6.2009, pagg. 3-12).

[41] Questo è dovuto al fatto che la Commissione non è sempre in grado di quantificare l'ammontare dell'aiuto da recuperare (in questi casi, le decisioni della Commissione comprendono informazioni che consentono allo Stato membro di determinare l'importo dell'aiuto).

[42] GU C 85 del 9.4.2009, pag. 1.

[43] Sentenza 25.11.2009 nella causa T-376/07, Germania contro Commissione .

[44] GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.

[45] GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.

[46] GU C 82 del 1°.4.2008, pag. 1.

[47] GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

[48] 124 misure di aiuto; maggiori informazioni saranno disponibili nel 2010 in base alle relazioni annuali nazionali per il 2009.

[49] GU C 54 del 4.3.2006.

[50] Per le decisioni consultare: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.html

[51] Nel settore dell'energia: caso N538/2008, Ersol Thin Film; caso N453/2008, Sunfilm AG; caso N539/2008, ASI Industries/Ersol Solar Energy; caso N180/2009, EnPlus Centrale Termoelettrica di San Severo. Nel settore automobilistico: caso N473/2008, Ford España; caso N671/2008, aiuti a Mercedes Benz Manufacturing Hungary; caso N635/2008, Fiat Sicilia; caso N674/2008, Volkswagen Slovacchia. Nell'industria cartaria: caso N203/2008, Hamburger Spremberg GmbH.

[52] Caso N113/2009 aiuti ad Audi Hungaria Motor Ltd, caso N588/2008, Petróleos de Portugal – Petrogal S.A.

[53] Caso N357/2008, Fri-el Acerra s.r.l.

[54] Caso C21/2008, Sovello Ag (ex EverQ) e caso N46/2008, aiuti a Dell Poland.

[55] Caso N563/2008, Aiuti per l'antracite in Germania nel 2008 (GU C 199 del 25.8.2009, pag. 1).

[56] Caso N347/2009, Repubblica slovacca, B N347/2009, Repubblica slovacca, Baňa Dolina a.s.

[57] Caso NN20/2009, ex N647/2008, Aiuti per il settore del carbone nel periodo 2008-2010 (GU C 234 del 29.9.2009, pag. 5).

[58] GU L 205 del 2.8.2002, pag. 1.

[59] http://ec.europa.eu/energy/coal/consultations/2009_07_15_en.htm

[60] Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

[61] Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35).

[62] COM(2009)206 definitivo, corredato da un documento di lavoro dei servizi, SEC(2009)574 definitivo.

[63] COM(2008)165 definitivo: dsiponibile sul sito:http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/index.html

[64] Casi COMP/39406 Tubi marini ; COMP/39401 E.on/GDF ; COMP/39396 Carburo di calcio ; COMP/37956 Tondi per cemento armato (nuova adozione) ; COMP/39129 Trasformatori di potenza e COMP/38589 Stabilizzatori di calore .

[65] Sono comprese entità non multate, quali le imprese che hanno chiesto l'immunità. Più persone giuridiche del medesimo gruppo formante oggetto della decisione sono calcolate come un'unica entità.

[66] Vedasi Relazione annuale sulla concorrenza 2007, pag. 43.

[67] IP/09/1432.

[68] T-77/03 Feralpi Siderugica SpA/Commissione , Racc. 2007, II-139 (sintesi della sentenza).

[69] Con la decisione di nuova adozione la Commissione ha imposto un'ammenda di 83 250 milioni di euro, riducendo l'ammenda da 16 140 milioni e 14 350 milioni di euro l'ammenda inflitta a una delle imprese, in seguito a un cambiamento intervenuto nella sua dimensione relativa: vedasi IP/09/1389.

[70] Caso COMP/39416 , Classificazione navale .

[71] Regolamento (CE) n. 358/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni (GU L 53 del 28.2.2003, pag. 8).

[72] Comunicazione della Commissione: Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 81 del trattato CE agli accordi di cooperazione orizzontale, GU C 3 del 6.1.2001, pag. 2.

[73] Regolamento (CE) n. 2658/2000 della Commissione, del 29 novembre 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di specializzazione, GU L 304 del 5.12.2000, pag. 3.

[74] Regolamento (CE) n. 2659/2000 della Commissione, del 29 novembre 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo, GU L 304 del 5.12.2000, pag. 7.

[75] GU L 256 del 29.9.2009, pag. 31.

[76] GU C 45 del 24.2.2009, pag. 7.

[77] Vedasi il comunicato stampa IP/09/200 del 2.2.2009.

[78] Vedasi il comunicato stampa IP/09/1182 del 23.7.2009. La risoluzione positiva di questo caso fa seguito a una precedente procedura d'infrazione contro la Repubblica Ceca che aveva portato all'abrogazione di un'analoga disposizione giuridica problematica nel 2007.

[79] Caso COMP/39562, Legislazione postale slovacca (GU C 322 del 17.12.2008, pag. 10). Vedasi anche il comunicato stampa IP/08/1467 del 7.10.2008.

[80] GU C 243 del 10.10.2009, pag. 5.

[81] Comunicazione della Commissione al Consiglio: Relazione sul funzionamento del regolamento n. 139/2004, e relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione, 18 giugno 2009 (COM(2009)281 definitivo).

[82] Per maggiori particolari, si veda il capitolo di approfondimento nella presente relazione.

[83] Gli ISIN sono codici di identificazione dei titoli a livello mondiale e sono disciplinati dalla norma 6166 dell'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO). Essi sono indispensabili per varie operazioni effettuate dalle istituzioni finanziarie (per esempio, segnalazioni alle autorità o compensazioni e liquidazioni) e non possono essere sostituiti da altri identificatori dei titoli. Vedasi anche MEMO/09/508.

[84] I RIC sono codici alfanumerici brevi, che identificano i titoli e le rispettive posizioni di scambio. Essi sono utilizzati per reperire informazioni dai datafeed in tempo reale di Thomson Reuters, per esempio informazioni in tempo reale su corsi azionari presso una certa borsa. Vedasi anche IP/09/1692 del 10.11.2009.

[85] Con il nuovo metodo, la media ponderata della MIF massima per operazione è ora ridotta allo 0,30% per le carte di credito e allo 0,20% per le carte di debito.

[86] IP/09/515 e MEMO/09/143.

[87] Regolamento (CE) N. 358/2003 della Commissione del 27 febbraio 2003 relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni (GU L 53 del 28.2.2003, pag. 8).

[88] Dichiarazione congiunta della Commissione europea e della Banca centrale europea che chiarisce determinati principi alla base di un futuro modello commerciale di addebito diretto (SDD) SEPA: SEC(2009)397.

[89] GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11.

[90] Applicabilità dell'articolo 81 del trattato CE ai pagamenti multilaterali interbancari nell'ambito del sistema di addebito diretto SEPA - SEC (2009)1472.

[91] Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

[92] Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63).

[93] GU L 211 del 14.8.2009.

[94] Comunicazione della Commissione: Indagine a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 nei settori europei del gas e dell'elettricità (Relazione finale) (COM(2006)851 definitivo del 10.1.2007), e relazione della DG Concorrenza sull'indagine nel settore dell'energia (SEC(2006)1724 del 10.1.2007).

[95] IP/09/410 del 18.3.2009.

[96] Caso COMP/39316.

[97] Caso COMP/39386, Contratti a lungo termine per l'elettricità in Francia .

[98] MEMO/09/394.

[99] Caso COMP/39401. Vedasi il comunicato IP/09/1099 dell'8.7.2009.

[100] Caso COMP/39315. Vedasi MEMO/09/120 del 19.3.2009.

[101] Caso COMP/39351. Vedasi MEMO/09/191 del 23.4.2009.

[102] IP/09/1425 del 6.10.2009.

[103] Caso COMP/M.5496, decisione Vattenfall/Nuon.

[104] Caso COMP/M.5467, RWE/Essent.

[105] Caso COMP/M.5549, EDF/Segebel.

[106] Caso COMP/M.5512, Electrabel/E.ON (determinate attività) e M.5519, E.ON/Electrabel (attività acquisite).

[107] Casi COMP/39388 e COMP/39389, Elettricità E.ON.

[108] Caso C17/2007 (ex NN19/07), Tariffe regolamentate dell'energia elettrica in Francia (GU C 96 del 25.4.2009, pag. 18).

[109] MEMO/09/394, 15.9.2009.

[110] Caso C36b/2006, Tariffa preferenziale dell'elettricità – Alcoa (non ancora pubblicato).

[111] Caso N143/2009, Regime di aiuti per incoraggiare la generazione di energia elettrica da grandi sistemi commerciali eolici, solari e fotovoltaici e da biomassa (GU C 247 del 15.10.2009, pag. 2).

[112] Caso N359/2008, Integrazione per energia elettrica generata dall'incenerimento di biomassa (GU C 179 del 1.8.2009, pag. 1); caso N354/2008, Integrazione per energia elettrica da nuove turbine eoliche (GU C 143 del 24.6.2009, pag. 6); caso N356/2008, Integrazione per energia elettrica generata da bio gas (GU C 151 del 3.7.2009, pag. 16).

[113] Caso N446/2008, Seconda modifica della legge sull'elettricità verde 2008 (GU C 217 del 11.9.2009, pag. 12).

[114] C24/2009 (ex N446/2008), Seconda modifica della legge sull'elettricità verde 2008 (GU C 217 del 11.9.2009, pag. 12).

[115] Caso C41/2006, Modifica dell'imposta sulle emissioni di CO² in relazione al consumo di combustibile nell'industria in regime di quote di emissione (la versione pubblica non è ancora disponibile).

[116] Caso N327/2008, Riduzioni dell'imposta sulle emissioni di NOx per grandi inquinatori e società che riducono l'inquinamento e sgravi fiscali per biogas e biomassa.

[117] Caso C5/2009 (ex N210/2008), Esenzione dalle tasse ambientali per i produttori di ceramica .

[118] Caso N629/2008, Impegno di riduzione del carbonio (CRC) .

[119] Caso N57/2008, Aiuti operativi per biocombustibili - Polonia (GU C 247 del 15.10.2009, pag. 1).

[120] Caso N372/2007, Sostegno per i biocombustibili (GU C 106 dell'8.5.2009, pag. 14).

[121] Caso N607/2008, Sgravi fiscali per i biocombustibili (Bulgaria) .

[122] Caso N461/2008, Legge sugli impianti di cogenerazione di calore-elettricità (CHP) (GU C 109 del 13.5.2009, pag. 1).

[123] Caso N485/2008, Regime di aiuti per infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento e impianti di raffreddamento (AT) (GU C 191 del 14.8.2009, pag. 1).

[124] Caso N54/2009, Aiuti per la modernizzazione delle reti di distribuzione del riscaldamento in Polonia (GU C 204 del 29.8.2009, pag. 2).

[125] Caso N55/2009, Aiuti per la costruzione e la modernizzazione di reti elettriche di connessione per energie rinnovabili in Polonia (GU C 206 dell'1.9.2009, pag. 3).

[126] Caso N56/2009, Aiuti per la modernizzazione e la sostituzione di reti di distribuzione di energia elettrica in Polonia (GU C 206 dell'1.9.2008, pag. 4).

[127] Caso N74/2009, Dimostrazione di tecnologie CCS – FEED (GU C 203 del 28.8.2009, pag. 2).

[128] Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (GU C 83 del 7.4.2009, pag. 1).

[129] Caso N11/2009, Régime temporaire de prêts bonifiés pour les entreprises fabriquant des produits verts (GU C 106 del 8.5.2009, pag. 22).

[130] Caso N426/2009, Quadro federale per prestiti a interesse agevolato per la produzione di prodotti verdi (GU C 225 del 18.9.2009, pag. 2).

[131] Caso N140/2009, Piano di competitività del settore automobilistico – Realizzazione di investimenti mirati alla fabbricazione di prodotti più rispettosi dell'ambiente (GU C 146 del 26.6.2009, pag. 2).

[132] Caso N542/2009, Aiuto per la produzione di prodotti verdi.

[133] Caso N72/2009, Aiuto temporaneo per la produzione di prodotti verdi (GU C 145 del 25.6.2009, pag. 7).

[134] Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33); direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7); direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108 del 24.4.2002 pag. 21); direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51); direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37). Queste direttive sono state recentemente modificate dalle direttive 2009/140/CE e 2009/136/CE (GU L 337 del 18.12.2009, pagg. 37 e 11).

[135] Caso AT/2009/970, concernente il mercato austriaco all'ingrosso dell'accesso a banda larga (ritiro dei seri dubbi e delle osservazioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE).

[136] Le tariffe di terminazione sono tariffe all'ingrosso applicate dall'operatore della parte chiamata all'operatore di rete della parte chiamante. Poiché incidono notevolmente sulle bollette telefoniche dei consumatori, queste tariffe sono soggette a regolamentazione da parte delle autorità nazionali competenti. Raccomandazione della Commissione 2009/396/CE del 7 maggio 2009 sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nell'UE (GU L 124 del 20.5.2009).

[137] Di cui 1,5 miliardi di euro in forma di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 TFUE.

[138] Decisione della Commissione del 30 settembre 2009 su N331/2008, Réseau à très haut débit en Hauts-de-Seine , non ancora pubblicata.

[139] MEMO/09/203 del 27.4.2009.

[140] Caso COMP/37.792, Microsoft (GU L 32 del 6.2.2007, pag. 23).

[141] Caso COMP/37990, Intel (GU C 227 del 22.9.2009, pag. 13).

[142] Causa T-286/09, Intel/Commissione (GU C 220 del 12.9.2009, pag. 41).

[143] La decisione è pubblicata sul sito web della Direzione generale Concorrenza tra i " casi antitrust".

[144] Una versione non riservata della decisione e degli impegni è disponibile sul sito web della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases.

[145] La decisione e gli impegni sono pubblicati sul sito web della Direzione generale Concorrenza tra i " Casi antitrust".

[146] Tutti i documenti sono disponibili sul seguente sito web: http://ec.europa.eu/competition/sectors/media/online_commerce.html

[147] La Commissione aveva inviato all'Italia il 18.7.2007 un parere motivato sulla questione.

[148] Causa C-25/2004, DVB-T Berlin Brandenburg . In dicembre la Germania ha presentato ricorso contro la sentenza, trattando anche la questione della neutralità tecnologica.

[149] Cause T-8/06, T-21/06, T-24/06.

[150] Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva del 2 luglio 2009, GU C 257 del 27.10.2009.

[151] Caso E4/2008.

[152] Comunicazione della Commissione dell'8 luglio 2009 sulla sintesi preliminare della relazione sull'indagine nel settore farmaceutico, comunicato stampa IP/09/1098.

[153] Vedasi la sentenza C-501/06, GlaxoSmithKline/Commissione (2009), disponibile all'indirizzo: http://eur-lex.europa.eu. Nel marzo 1998 la GSK aveva notificato alla Commissione la sua politica in materia di prezzi applicata ai grossisti spagnoli per 82 farmaci in Spagna. Secondo la politica notificata, la GSK applicava prezzi diversi a seconda della destinazione finale del prodotto: se il prodotto era inteso per il consumo in Spagna il prezzo era più basso, mentre se era destinato all'esportazione si applicava un prezzo più alto. Vari grossisti e associazioni del settore hanno presentato alla Commissione reclami contro questa politica. Nel maggio 2001 la Commissione ha adottato una decisione nel senso che la GSK aveva violato l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE.

[154] Vedasi il caso COMP/M.5476, Pfizer/Wyeth .

[155] Caso NN54/2009, Association bruxelloise des institutions des soins de santé privées asbl (ABISSP) vs. Belgique. La versione pubblica della decisione sarà resa disponibile non appena saranno state espunte eventuali informazioni riservate.

[156] Caso N582/08, Regime di solidarietà intergenerazionale per l'assicurazione sanitaria (Irlanda). Decisione finale C(2009)3572 def. (GU C 186 dell'8.8.2009).

[157] Caso COMP/39510, LABCO/ONP .

[158] Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007).

[159] Caso C42/2007 (GU L 327 del 12.12.2009).

[160] Caso N395/2008 (GU C 125 del 5.6.2009).

[161] Caso N457/2009.

[162] Caso N517/2009.

[163] Casi N151/2009, N152/2009 (GU C 164 del 16.7.2009).

[164] Caso N462/2009.

[165] Caso COMP/M.5480.

[166] Caso COMP/M.5557, SNCF / CDPQ / Keolis / Effia .

[167] Caso N175/2009 (GU C 246 del 14.10.2009).

[168] Casi N409/2008, N410/2008 e N411/2008 (GU C 106 dell'8.5.2009).

[169] Caso N324/2009 (GU C 299 del 9.12.2009).

[170] Caso N420/2008 (GU C 183 del 5.8.2009).

[171] Comunicazione della Commissione che fornisce orientamenti in merito agli aiuti di Stato alle società di gestione navale (GU C 132 dell'11.6.2009).

[172] Caso N219/2009 (GU C 196 del 20.8.2009).

[173] Casi N120/2009 (GU C 232 del 26.9.2009), N67/2009 (GU C 232 del 26.9.2009) e N300/2009 (GU C 299 del 9.12.2009).

[174] Caso C22/2007 (GU L 119 del 15.5.2009).

[175] Caso C2/2008 (GU L 228 del 1.9.2009).

[176] Caso C5/2007 (GU L 315 del 2.12.2009).

[177] Caso N457/2008 (GU C 106 del 8.5.2009).

[178] Caso N325/2007 (GU C 53 del 6.3.2009).

[179] Caso C34/2007.

[180] Casi N169/2008, N105/2008, N168/2008 e C21/2009.

[181] Caso N385/2009.

[182] Caso N614/2008 (GU C 122 del 30.5.2009).

[183] Caso C16/2008, non ancora pubblicato.

[184] Caso COMP/M.5346, APMM/Broström .

[185] Regolamento (CE) N. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio (GU L 35 del 4.2.2009).

[186] Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (GU L 70 del 14.3.2009).

[187] Regolamento (CE) n. 545/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 24).

[188] Caso COMP/M.5364, Iberia/Vueling/Clickair .

[189] Caso COMP/M.5335, Lufthansa/Brussels Airlines.

[190] Caso COMP/M.5403, Lufthansa/Bmi.

[191] Caso COMP/M.5440, Lufthansa/Austrian Airlines .

[192] Vedasi comunicato stampa MEMO/09/168 del 20.4.2009.

[193] Vedasi comunicato stampa MEMO/09/430 del 2.10.2009.

[194] Caso NN72/2008, non ancora pubblicato.

[195] Caso C6/2009.

[196] Caso N83/2009, non ancora pubblicato.

[197] Caso N487/2009.

[198] Caso E4/2007 (GU C 83 del 7.4.2009).

[199] Caso C36/2007, Denuncia contro lo Stato tedesco per aiuti di Stato illegali a Deutsche Post (GU C 245 del 19.10.2007, pag. 21).

[200] Caso C20/09 (ex N763/02) La Poste (GU C 176 del 29.7.2009, pag. 17).

[201] Caso C7/07 (ex NN82/06 e NN83/06), Presunto aiuto a favore di Royal Mail (GU L 210 del 14.8.2009, pag. 16).

[202] Caso C56/2007, Garantie d'Etat illimitée - La Poste (Francia).

[203] Caso COMP/M.5152.

[204] Relazione globale sul mercato dell'auto, Scotia Bank:http://www.scotiacapital.com/English/bns_econ/bns_auto.pdf.

[205] ACEA, nuove immatricolazioni per paese:http://www.acea.be/index.php/news/news_detail/new_vehicle_registrations_by_country/.

[206] Per maggiori informazioni, si veda il capitolo di approfondimento della presente relazione.

[207] N98/2009 Aiuti alla formazione a favore di Scania , GU 147 del 27.6.2009, pag. 6.

[208] Caso C39/2008 (ex N148/2008), Aiuti alla formazione a favore di Ford Craiova, Romania .

[209] N80/2009, Garanzie statali a favore di Volvo Cars , GU C 172 del 24.7.2009, pag. 2.

[210] N478/2009, Garanzia statale individuale a favore di Ford Romania S.A .

[211] N671/2008. Vedasi il comunicato IP/09/1147.

[212] N473/2008. Vedasi il comunicato IP/09/958.

[213] Caso N635/2008, FIAT Termini Imerese.

[214] Caso C31/2009 (ex N113/2009), Audi Hungaria Motor Kft.

[215] Comunicazione della Commissione del 22 luglio 2009 sul Futuro quadro normativo in materia di concorrenza applicabile al settore automobilistico (COM(2009) 388 definitivo).

[216] Regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico, GU L 203 del 1.8.2002, pagg. 30-41.

[217] http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication16061_en.pdf.

[218] http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/report2009/index_en.htm.

[219] Decisione 2003/709/CE del 9 ottobre 2003.

[220] Il sottogruppo sulla concorrenza del gruppo consultivo europeo dei consumatori è costituito da un rappresentante di un'organizzazione nazionale dei consumatori per ogni Stato membro dell'UE, più un rappresentante dell'Ufficio europeo delle unioni dei consumatori (BEUC) e due osservatori SEE (Islanda e Norvegia). La Commissione provvede ai servizi di segreteria per il sottogruppo.

[221] La relazione è disponibile sul sito web http://ec.europa.eu/competition/ecn/documents.html.

[222] Causa in corso dinanzi alla Corte d'appello di Parigi, n. RG 2008/23812, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique . Il caso ha dato origine a una richiesta di pronuncia pregiudiziale a norma dell'articolo 267 del TFUE; si veda la causa C-439/09.

[223] Accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Corea concernente la cooperazione in merito ad attività anticoncorrenziali (GU L 202 del 4.8.2009, pag. 36).

[224] Accordo quadro del 26 maggio 2005 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione; protocollo di cooperazione tra la Commissione europea e il Comitato economico e sociale europeo del 7 novembre 2005; protocollo sugli accordi di cooperazione tra la Commissione europea e il Comitato delle regioni del 17 novembre 2005.

[225] Il Comitato economico e finanziario prepara i lavori del Consiglio Affari economici e finanziari (ECOFIN) e comprende un rappresentante della Banca centrale europea.

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