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Document 52010AR0354

    Parere del Comitato delle regioni sul tema «Lavoro stagionale e trasferimenti intrasocietari»

    GU C 166 del 7.6.2011, p. 59–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.6.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 166/59


    Parere del Comitato delle regioni sul tema «Lavoro stagionale e trasferimenti intrasocietari»

    2011/C 166/10

    IL COMITATO DELLE REGIONI

    sottolinea che sul territorio dell'UE devono essere assicurati la certezza del diritto, la legalità ed un trattamento giusto ed equo dei lavoratori dei paesi terzi;

    rileva che la migrazione è strettamente connessa allo sviluppo e fa presente che occorre evitare che l'emigrazione di lavoratori qualificati eserciti un impatto economico negativo («fuga dei cervelli») sui paesi in via di sviluppo. Apprezza quindi il fatto che le direttive in esame promuovano la migrazione circolare, in modo tale da contribuire positivamente al mercato del lavoro degli Stati membri e allo sviluppo nei paesi d'origine;

    prende atto con interesse delle procedure di esame di entrambe le proposte da parte dei parlamenti nazionali e delle opinioni e argomenti avanzati nel corso delle stesse; ritiene, sulla base delle proprie analisi, che le due proposte siano compatibili con il principio di sussidiarietà; sottolinea che il valore aggiunto della legislazione al livello europeo deve stare in particolare nella sua capacità di evitare una corsa verso il livello più basso di protezione, tra i diversi sistemi nazionali;

    ribadisce l'importanza del diritto garantito dal Trattato agli Stati membri di determinare i volumi di ammissione, sottolineando però che gli Stati membri devono garantire la partecipazione degli enti regionali e locali alle decisioni in merito al numero di cittadini di paesi terzi da ammettere nel loro territorio e al loro profilo professionale;

    ammonisce che entrambe le direttive dovrebbero essere attuate nel rispetto del principio della preferenza comunitaria;

    è convinto, tuttavia, che il lavoro stagionale ed i trasferimenti intrasocietari possano dare un importante contributo alla ripresa di alcuni settori economici e produttivi in Europa.

    Relatore

    Graziano Ernesto MILIA (IT/PSE), presidente della provincia di Cagliari

    Testi di riferimento

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intrasocietari -

    COM(2010) 378 definitivo

    e

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale -

    COM(2010) 379 definitivo

    I.   OSSERVAZIONI GENERALI

    IL COMITATO DELLE REGIONI

    1.

    accoglie le due proposte di direttiva della Commissione europea, riguardanti rispettivamente le condizioni d'ingresso e di soggiorno dei lavoratori stagionali provenienti dai paesi terzi e i trasferimenti intrasocietari di cittadini di paesi terzi; sottolinea, tuttavia, che le due proposte vanno viste alla luce del dibattito attuale sulla migrazione legale in seno all'UE e che un approccio coerente di tale politica - che prenda in considerazione anche gli aspetti sociali del fenomeno - è essenziale per creare certezza legale ed assicurare parità di trattamento e rispetto dei diritti fondamentali;

    2.

    richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di contrastare fenomeni d'immigrazione illegale e qualsiasi forma di lavoro illegale e di sfruttamento nel territorio dell'UE dei cittadini dei paesi terzi. Il Comitato delle regioni ritiene fondamentale garantire ai cittadini dei paesi terzi che lavorano legalmente nell'UE condizioni di lavoro e di soggiorno in linea con i diritti fondamentali e con i requisiti prescritti dalla legge, garantirne la parità di trattamento rispetto ai cittadini UE e favorirne la più ampia e piena integrazione sociale. A tale riguardo, il Comitato delle regioni chiede l'assoluto e incondizionato rispetto dei diritti fondamentali previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e ricorda che questa ha assunto pieno valore giuridico, alla pari dei Trattati, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona;

    3.

    sottolinea che sul territorio dell'UE devono essere assicurati la certezza del diritto (intesa come un quadro normativo definito), la legalità (intesa come rispetto della legge) ed un trattamento giusto ed equo dei lavoratori dei paesi terzi. Le regioni, gli enti intermedi come le province, ed i comuni (compresi quelli delle zone rurali) sono i primi ad avvertire l'impatto economico e sociale dei flussi migratori illegali e legali in quelle zone. Gli enti regionali, intermedi e locali sono responsabili della fornitura di un'ampia gamma di servizi alle persone (accoglimento, assistenza sanitaria, istruzione e formazione professionale, alloggio ecc.) e pertanto il ruolo da questi svolto sul territorio e nella gestione di questi fenomeni dovrebbe essere sottolineato dalla Commissione;

    4.

    ribadisce che gli enti regionali, locali ed intermedi sono attori fondamentali nella strategia Europa 2020, adottata recentemente per far fronte alle sfide della crisi economica e finanziaria, dei cambiamenti climatici e delle risorse energetiche e, di conseguenza, anche della politica dell'occupazione nell'UE che, come dimostrano le proposte legislative in oggetto, sono strettamente legate al tema della politica d'immigrazione;

    5.

    sottolinea che, sebbene l'immigrazione legale sia una competenza condivisa tra UE e Stati membri, l'attuazione della politica d'immigrazione legale è strettamente legata ad altre politiche quali, come indicato nelle proposte in oggetto, la politica del lavoro, dell'occupazione e degli affari sociali, della sicurezza sociale, dei servizi pubblici locali e dei servizi d'interesse generale, la politica dell'alloggio ed altre politiche che in molti Stati UE sono gestite a livello decentrato dagli enti regionali, intermedi e locali. Questi ultimi svolgono pertanto un ruolo importante nel raccogliere informazioni e dati statistici da utilizzare nel corso della valutazione della legislazione vigente o nell'elaborazione di nuove misure nell'ambito delle politiche migratorie. Si sottolinea quindi l'esigenza di uno stretto partenariato con tali enti;

    6.

    rileva che la migrazione è strettamente connessa allo sviluppo e fa presente che occorre evitare che l'emigrazione di lavoratori qualificati eserciti un impatto economico negativo («fuga dei cervelli») sui paesi in via di sviluppo. Apprezza quindi il fatto che le direttive in esame promuovano la migrazione circolare, in modo tale da contribuire positivamente al mercato del lavoro degli Stati membri e allo sviluppo nei paesi d'origine (1);

    7.

    riconosce che la migrazione circolare può creare un legame prezioso tra i paesi d'origine e i paesi ospitanti, e può essere utile a favorire il dialogo, la cooperazione e la comprensione reciproca; propone quindi di utilizzare gli strumenti e le strutture istituzionali esistenti, quali l'Assemblea regionale e locale euro mediterranea (ARLEM) istituita su iniziativa del Comitato delle regioni, per promuovere questo tipo di legami;

    8.

    rammenta comunque che la migrazione circolare non deve sostituirsi alla migrazione permanente e che è necessario predisporre canali efficaci per agevolare la circolazione e il rimpatrio dei migranti ed evitare qualsiasi forma di immigrazione irregolare;

    9.

    prende atto con interesse delle procedure di esame di entrambe le proposte da parte dei parlamenti nazionali e delle opinioni e argomenti avanzati nel corso delle stesse; ritiene, sulla base delle proprie analisi, che le due proposte siano compatibili con il principio di sussidiarietà; sottolinea che il valore aggiunto della legislazione al livello europeo deve stare in particolare nella sua capacità di evitare una corsa verso il livello più basso di protezione dei lavoratori stagionali e dei lavoratori trasferiti all'interno delle società, tra i diversi sistemi nazionali;

    10.

    considera necessaria a livello dell'UE la legislazione in materia di trasferimenti intrasocietari di alcune categorie di lavoratori qualificati, date le differenze tra le normative degli Stati membri in ordine all'ammissione e ai diritti dei cittadini di paesi terzi trasferiti all'interno delle società, l'esigenza di risolvere le situazioni di carattere transfrontaliero e di garantire un migliore adempimento degli obblighi internazionali imposti all'Unione dall'OMC; è inoltre convinto che una normativa UE di questo tipo renderebbe il mercato del lavoro dell'UE più interessante per i migranti altamente qualificati, contribuendo così alla competitività dell'economia dell'UE nel suo complesso;

    11.

    reputa necessaria a livello dell'UE la legislazione in materia di lavoratori stagionali in ragione delle differenze tra le normative degli Stati membri per quanto attiene all'ammissione e ai diritti dei lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi, dell'esigenza di assicurare un insieme uniforme di diritti minimi e della necessità di contrastare i casi di abuso e di immigrazione illegale;

    12.

    ribadisce l'importanza del diritto garantito dal Trattato agli Stati membri di determinare i volumi di ammissione, sottolineando però che, nel rispetto del principio di sussidiarietà e della governance multilivello, gli Stati membri devono garantire la partecipazione degli enti regionali e locali alle decisioni in merito al numero di cittadini di paesi terzi da ammettere nel loro territorio e al loro profilo professionale (2);

    13.

    appoggia, in seguito all'esame delle due proposte alla luce del principio di proporzionalità, la scelta dello strumento giuridico, la direttiva in entrambi i casi, che lascia agli Stati membri il margine di discrezionalità necessario quanto agli accordi interni di attuazione e prende in considerazione le situazioni specifiche e le esigenze dei singoli Stati membri e delle autorità competenti per l'attuazione delle direttive a livello nazionale, regionale e locale;

    14.

    ritiene tuttavia che alcuni singoli elementi delle proposte richiedano un'analisi più attenta relativamente al principio di proporzionalità: le direttive infatti non dovrebbero imporre obblighi sproporzionati a coloro che desiderano entrare nell'UE in qualità di lavoratori stagionali o di lavoratori trasferiti all'interno di società o ai loro datori di lavoro, né comportare costi e oneri superflui a carico delle autorità nazionali, regionali o locali competenti per la loro attuazione; rispetto a quest'ultima considerazione, il termine di 30 giorni entro il quale le autorità devono esaminare le domande e pronunciarsi in merito all'ammissione può essere ritenuto eccessivamente breve e rischia di creare notevoli difficoltà di ordine amministrativo e finanziario per le autorità di alcuni Stati membri;

    15.

    ammonisce che entrambe le direttive dovrebbero essere attuate nel rispetto del principio della preferenza comunitaria, in particolare per quanto riguarda i cittadini dei nuovi Stati membri nei cui confronti si applicano ancora accordi transitori; a tal fine, potrebbe essere utile consentire agli Stati membri e alle loro autorità di effettuare c.d. «labour market test» (analisi del mercato del lavoro), per verificare cioè se un posto di lavoro non possa essere occupato da una persona in cerca di impiego sul mercato del lavoro dell'UE; a questo proposito, non è convinto dall'argomento della Commissione secondo cui le analisi del mercato del lavoro non sono necessarie in caso di trasferimento intrasocietario;

    16.

    esprime rammarico per il notevole ritardo con cui le due proposte in oggetto, contenute già nel pacchetto Immigrazione legale del dicembre 2005, sono state presentate dalla Commissione, a quasi 5 anni di distanza dalla formulazione dell'impegno politico su questi temi e anche per il fatto che, a causa delle difficoltà nella discussione legata al «permesso unico», i due processi che avrebbero dovuto correre in parallelo, adesso sono disgiunti. Si duole che le proposte siano state presentate, inoltre, in un periodo in cui alcuni settori quali agricoltura, allevamento e pastorizia (3), turismo ed edilizia, che costituiscono il nucleo principale del lavoro stagionale, sono stati particolarmente colpiti dalla crisi economica e finanziaria, come dimostrano i dati e le statistiche UE e che la loro ripresa sia ancora lenta. Pertanto la situazione economica è cambiata rispetto al 2005, anno dell'impegno politico su questi temi, ed i dati economici, statistici ed occupazionali sull'impatto del lavoro stagionale sull'economia europea dovrebbero essere aggiornati;

    17.

    è convinto, tuttavia, che nonostante il ritardo con cui sono state presentate le proposte e l'ulteriore tempo che sarà necessario per l'iter legislativo UE e la successiva implementazione a livello nazionale, il lavoro stagionale ed i trasferimenti intrasocietari possano dare un importante contributo al recupero di alcuni settori economici e produttivi in Europa.

    RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE SULLE DUE PROPOSTE

    18.

    apprezza l'introduzione di una procedura unica di domanda per i lavoratori stagionali e i trasferimenti intrasocietari quale strumento di semplificazione utile che garantirà trasparenza e certezza nelle procedure di ammissione; tuttavia, condivide le opinioni espresse da alcuni membri del Parlamento europeo, secondo cui sarebbe stato più semplice ed efficace inserire i lavoratori stagionali e i trasferimenti intrasocietari nell'ambito di applicazione della cosiddetta direttiva sul permesso unico (4); invita pertanto i colegislatori a continuare le negoziazioni in materia;

    19.

    condivide la proposta secondo cui gli Stati membri devono rifiutare la domanda se il potenziale datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale, a causa di lavoro non dichiarato e/o occupazione illegale; insiste tuttavia sul fatto che tale misura dovrebbe essere dissuasiva e proporzionata e non automatica; l'esclusione automatica dei potenziali datori di lavoro indipendentemente dalla gravità o dalla natura della violazione danneggerebbe i cittadini di paesi terzi in cerca di impiego.

    RACCOMANDAZIONI SULLA PROPOSTA RELATIVA AL LAVORO STAGIONALE

    20.

    sottolinea che purtroppo attualmente in alcuni Stati UE i lavoratori stagionali di paesi terzi sono vittime di sfruttamento e presentano condizioni di lavoro e di soggiorno al di sotto degli standard previsti dalla legge. La ragione è che la normativa nazionale in materia di diritto del lavoro e sicurezza sociale spesso non è applicata o fatta rispettare nella prassi. Pertanto la proposta dovrebbe istituire un quadro giuridico ben definito che aiuti a contrastare tutte le forme di lavoro stagionale illegale ed assicuri condizioni di lavoro decenti per i lavoratori dei paesi terzi. Questo nuovo quadro normativo richiederà pertanto meccanismi di controllo al fine di evitare l'abuso o evasione delle regole quali il controllo delle succitate condizioni di lavoro e soggiorno, così come una cooperazione tra le autorità pubbliche a livello UE, nazionale, regionale e locale in una forma di governance multilivello integrata. A questo proposito il Comitato delle regioni raccomanda che anche l'attività delle agenzie di collocamento sia disciplinata in modo tale da garantire che non sia diretta a dissimulare situazioni di sfruttamento o abuso;

    21.

    ribadisce l'importanza del ruolo e delle competenze degli enti regionali e locali e del CdR nella prevenzione e nella lotta alla discriminazione e alla disumanizzazione dei lavoratori stagionali migranti alla luce dell'alto livello di incertezza e vulnerabilità tipiche del lavoro stagionale;

    22.

    è lieto che sia stata accolta l'idea, da esso sostenuta in un proprio precedente parere (5), di visti di lunga durata per ingressi multipli al fine di agevolare la mobilità circolare;

    23.

    sottolinea che sarebbe opportuno definire meglio l'ambito di applicazione della proposta e quindi i settori che vi rientrano al fine di evitare l'abuso dei permessi stagionali in settori che non possono essere considerati stagionali secondo le caratteristiche proprie del lavoro stagionale in Europa e alla luce dello spirito e degli obiettivi della presente proposta. Nella maggiore parte dei paesi dell'OCSE, gli immigrati sono sovrarappresentati nell'occupazione di lavori temporanei. La percentuale d'immigrati nel lavoro temporaneo può superare quella dei nativi (cittadini UE) di almeno 50 %, per cui è opportuno evitare che si abusi delle regole e che il lavoro stagionale sia utilizzato per legalizzare forme di lavoro di diversa natura e di carattere precario;

    24.

    apprezza il fatto che la direttiva obbligherebbe i datori di lavoro a dimostrare che i lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi beneficiano di un alloggio adeguato e non eccessivamente costoso. In tal modo si riconosce direttamente la situazione di particolare vulnerabilità di questi lavoratori. Rileva che tale diritto eccede notevolmente i diritti di cui godono i lavoratori stagionali cittadini dell'UE e sollecita pertanto gli Stati membri a valutare la concessione di un trattamento simile anche a questi ultimi;

    25.

    si sottolinea, al riguardo, che alla luce delle ricerche e consultazioni effettuate dal relatore, alcune tipologie di lavori stagionali come quelle inerenti al settore agricolo (zootecnico e florovivaistico in modo particolare) o delle grandi costruzioni (opere e cantieri di grandi infrastrutture), possono richiedere periodi di lavoro oltre i 6 mesi, per cui si ritiene che il tempo massimo previsto sia troppo limitativo e potrebbe essere esteso a 9 mesi.

    RACCOMANDAZIONI SULLA PROPOSTA RELATIVA AI TRASFERIMENTI INTRASOCIETARI

    26.

    accoglie positivamente gli sforzi della Commissione per sviluppare un quadro globale in materia di politica d'immigrazione e migliorare con questa proposta l'attrattiva esercitata dall'economia dell'UE sui lavoratori altamente qualificati delle multinazionali presenti nei paesi terzi, che potranno essere trasferiti e lavorare legalmente presso una sede europea della propria società a seguito di un trasferimento da questa operato; sottolinea in questo contesto la necessità di evitare da un lato discriminazioni e dall'altro lato di non invalidare il principio della preferenza comunitaria, assicurando che gli ICT godano delle stesse condizioni di lavoro e di occupazione di cui godono i lavoratori UE in situazioni comparabili nel paese di residenza; perciò raccomanda di cancellare il riferimento alla direttiva dei lavoratori distaccati nella determinazione dei diritti e condizioni dei lavoratori trasferiti all'interno delle società;

    27.

    richiede spiegazioni sull'esclusione, nella proposta sui trasferimenti intrasocietari, del c.d. «labour market test» (analisi del mercato del lavoro). Si sottolinea, a tale riguardo, che la direttiva «Carta blu» relativa ai lavoratori altamente qualificati anch'essi provenienti dai paesi terzi, prevede una tale analisi del mercato del lavoro;

    28.

    evidenzia inoltre che le società e le multinazionali extra UE ma con delle sedi registrate in uno Stato membro dell'UE dovrebbero essere incoraggiate ad impiegare anche professionisti locali altamente qualificati al fine di assicurare lo sviluppo professionale del personale locale in possesso di elevate qualifiche. Il rischio è che a livello locale le grandi multinazionali extra UE impieghino solo manodopera poco qualificata, attingendo invece a paesi terzi per quanto riguarda i lavoratori altamente qualificati. Sulla base dell'attuale proposta, non sembra vi sia alcuna garanzia che le posizioni di manager, specialisti e laureati in tirocinio saranno offerte con preferenza ai cittadini UE;

    29.

    fa notare che la proposta di direttiva - nella sua versione attuale - non prevede che gli Stati membri possano rifiutare una domanda per motivi di tutela della salute pubblica, dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza. Propone quindi di inserire tali motivi nella direttiva;

    30.

    apprezza il fatto che i lavoratori trasferiti all'interno di società che siano stati ammessi abbiano la possibilità di circolare tra le diverse sedi della stessa società o gruppo in diversi Stati membri; avverte tuttavia che la proposta - nell'attuale versione dell'articolo 16 - non consente esplicitamente agli Stati membri successivi al paese di prima ammissione di rifiutare una domanda di ammissione e rileva che ciò costituirebbe in effetti un'elusione del diritto di questi ultimi a determinare i volumi di ammissione dei cittadini di paesi terzi nel proprio territorio. Suggerisce pertanto di modificare la proposta in questo senso;

    31.

    sottolinea che il requisito che impone al lavoratore extra UE di dimostrare di possedere le qualifiche professionali richieste nello Stato UE ovvero di ottemperare ai requisiti prescritti dalla legge nazionale per l'esercizio di una professione regolamentata [articolo 5, paragrafo 1, lettere d) ed e) della proposta] non sembra proporzionale. Occorre rilevare come questo sarebbe un onere eccessivo e come, tutt'oggi nell'UE, il sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali dei lavoratori UE sia ancora una questione aperta, come rilevato dal recente Atto europeo per il mercato unico, per cui s'invita la Commissione europea a rivedere tale requisito in senso meno restrittivo;

    32.

    apprezza che la proposta di direttiva sui trasferimenti intrasocietari favorisca il ricongiungimento familiare e riconosce che il regime specifico per i familiari di lavoratori trasferiti all'interno delle società potrebbe effettivamente contribuire a rendere il mercato del lavoro dell'UE più interessante per questi ultimi;

    33.

    raccomanderebbe ai colegislatori di prendere in considerazione i seguenti emendamenti legislativi alla proposta:

    II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

    Lavoratori stagionali - Proposta di emendamento 1

    Articolo 6, paragrafo 3

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    Articolo 6

    Motivi di rifiuto

    1.   Gli Stati membri rifiutano la domanda di ammissione in uno Stato membro ai fini della presente direttiva se non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 5 o se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode, ovvero sono stati falsificati o manomessi.

    2.   Gli Stati membri possono accertarsi se i posti vacanti in questione non possano essere coperti da cittadini nazionali o dell'UE, o da cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nello Stato membro interessato e che fanno già parte del mercato del lavoro interno in forza della legge dell'UE o nazionale, e rifiutare la domanda.

    3.   Gli Stati membri possono rifiutare una domanda se il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale, a causa di lavoro non dichiarato e/o occupazione illegale.

    4.   Gli Stati membri possono rifiutare una domanda in base al volume di ingresso di cittadini di paesi terzi.

    Articolo 6

    Motivi di rifiuto

    1.   Gli Stati membri rifiutano la domanda di ammissione in uno Stato membro ai fini della presente direttiva se non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 5 o se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode, ovvero sono stati falsificati o manomessi.

    2.   Gli Stati membri possono accertarsi se i posti vacanti in questione non possano essere coperti da cittadini nazionali o dell'UE, o da cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nello Stato membro interessato e che fanno già parte del mercato del lavoro interno in forza della legge dell'UE o nazionale, e rifiutare la domanda.

    3.   Gli Stati membri possono rifiutare una domanda se il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale il lavoro non dichiarato e/o l'occupazione illegale.

    4.   Gli Stati membri possono rifiutare una domanda in base al volume di ingresso di cittadini di paesi terzi.

    Motivazione

    Le sanzioni inflitte ai datori di lavoro che violano la legislazione dovrebbero essere proporzionate e dissuasive, ma non automatiche. Le sanzioni automatiche pregiudicano non tanto i datori di lavoro quanto i potenziali lavoratori cittadini di paesi terzi.

    Lavoratori stagionali - Proposta di emendamento 2

    Articolo 11

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    Articolo 11

    Durata del soggiorno

    1.   I lavoratori stagionali sono autorizzati a soggiornare per un periodo massimo di sei mesi per anno di calendario, al termine del quale devono fare ritorno in un paese terzo.

    2.   Entro il periodo di cui al paragrafo 1, a condizione che siano rispettati i criteri di cui all'articolo 5, i lavoratori stagionali sono autorizzati a prolungare il contratto o farsi assumere in qualità di lavoratori stagionali da un altro datore di lavoro.

    Articolo 11

    Durata del soggiorno

    1.   I lavoratori stagionali sono autorizzati a soggiornare per un periodo massimo di mesi per anno di calendario, al termine del quale devono fare ritorno in un paese terzo.

    2.   Entro il periodo di cui al paragrafo 1, a condizione che siano rispettati i criteri di cui all'articolo 5, i lavoratori stagionali sono autorizzati a prolungare il contratto o farsi assumere in qualità di lavoratori stagionali da un altro datore di lavoro.

    Motivazione

    Nel parere è stato spiegato che in alcuni Stati membri e in determinati settori i lavoratori stagionali svolgono attività della durata superiore a sei mesi. Si sostiene pertanto che è necessario prolungare tale periodo.

    Trasferimenti intrasocietari - Proposta di emendamento 1

    Articolo 5

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    Articolo 5

    Criteri di ammissione

    1.   Fatto salvo l’articolo 10, il cittadino di un paese terzo che chiede di essere ammesso a norma della presente direttiva:

    (a)

    dimostra che l'entità ospitante e l'impresa stabilita in un paese terzo appartengono alla stessa impresa o allo stesso gruppo di imprese;

    (b)

    dimostra di aver lavorato nello stesso gruppo di imprese quanto meno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data del trasferimento intrasocietario, se richiesto dalla legge nazionale, e di poter fare ritorno in un'entità appartenente a quel gruppo d'imprese stabilita in un paese terzo alla fine dell'incarico;

    (c)

    presenta una lettera di incarico del datore di lavoro da cui risulti:

    (i)

    la durata del trasferimento e l’ubicazione dell'entità ospitante o delle entità ospitanti dello Stato membro interessato;

    (ii)

    la prova che ricoprirà un posto di manager, specialista o laureato in tirocinio nell'entità ospitante o nelle entità ospitanti dello Stato membro interessato;

    (iii)

    la retribuzione durante il trasferimento;

    (d)

    dimostra di possedere le qualifiche professionali richieste nello Stato membro in cui è ammesso per il posto di manager o specialista ovvero, nel caso di un laureato in tirocinio, dei titoli di istruzione superiore richiesti;

    (e)

    presenta la documentazione attestante il rispetto dei requisiti prescritti dalla legge nazionale ai cittadini dell’Unione per l’esercizio della professione regolamentata che andrà a svolgere;

    (f)

    esibisce un documento di viaggio valido secondo quanto previsto dalla legge nazionale e la domanda di visto o il visto, se richiesto;

    (g)

    fatti salvi gli accordi bilaterali vigenti, dimostra di disporre o, se previsto dalla legge nazionale, di avere fatto richiesta di un’assicurazione sanitaria a copertura di tutti i rischi contro i quali sono normalmente coperti i cittadini dello Stato membro interessato, durante i periodi in cui non dispone di una copertura assicurativa di questo tipo né di prestazioni corrispondenti connesse al contratto di lavoro o in virtù di esso;

    (h)

    non è considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la salute pubblica.

    2.   Gli Stati membri esigono che siano soddisfatte tutte le condizioni fissate per i lavoratori distaccati in una situazione simile dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e/o dai contratti collettivi di applicazione generale nei pertinenti settori occupazionali, per quanto riguarda la retribuzione pagata durante il trasferimento.

    In mancanza di un sistema di dichiarazione di applicazione generale di contratti collettivi, gli Stati membri possono, se così decidono, avvalersi dei contratti collettivi che sono in genere applicabili a tutte le imprese simili nell’ambito di applicazione territoriale e nella categoria professionale o industriale interessate e/o dei contratti collettivi conclusi dalle organizzazioni delle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale e che sono applicati in tutto il territorio nazionale.

    3.   Oltre a quanto disposto dai paragrafi 1 e 2, il cittadino di un paese terzo che chiede di essere ammesso in qualità di laureato in tirocinio presenta una convenzione di tirocinio contenente una descrizione del programma di tirocinio, la sua durata e le condizioni di supervisione del programma.

    4.   Qualora il trasferimento riguardi entità ospitanti situate in più Stati membri, il cittadino di un paese terzo che chiede di essere ammesso a norma della presente direttiva dà prova della notifica richiesta ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b).

    5.   Qualunque modifica che incide sulle condizioni di ammissione di cui all'articolo 5 è notificata alle autorità competenti dello Stato membro interessato.

    Articolo 5

    Criteri di ammissione

    1.   Fatto salvo l’articolo 10, il cittadino di un paese terzo che chiede di essere ammesso a norma della presente direttiva:

    (a)

    dimostra che l'entità ospitante e l'impresa stabilita in un paese terzo appartengono alla stessa impresa o allo stesso gruppo di imprese;

    (b)

    dimostra di aver lavorato nello stesso gruppo di imprese quanto meno nei 12 mesi immediatamente precedenti la data del trasferimento intrasocietario, se richiesto dalla legge nazionale, e di poter fare ritorno in un'entità appartenente a quel gruppo d'imprese stabilita in un paese terzo alla fine dell'incarico;

    (c)

    presenta una lettera di incarico del datore di lavoro da cui risulti:

    (i)

    la durata del trasferimento e l’ubicazione dell'entità ospitante o delle entità ospitanti dello Stato membro interessato;

    (ii)

    la prova che ricoprirà un posto di manager, specialista o laureato in tirocinio nell'entità ospitante o nelle entità ospitanti dello Stato membro interessato;

    (iii)

    la retribuzione durante il trasferimento;

    (d)

    dimostra di possedere le qualifiche professionali richieste nello Stato membro in cui è ammesso per il posto di manager o specialista ovvero, nel caso di un laureato in tirocinio, dei titoli di istruzione superiore richiesti;

    (e)

    presenta la documentazione attestante il rispetto dei requisiti prescritti dalla legge nazionale ai cittadini dell’Unione per l’esercizio della professione regolamentata che andrà a svolgere;

    (f)

    esibisce un documento di viaggio valido secondo quanto previsto dalla legge nazionale e la domanda di visto o il visto, se richiesto;

    (g)

    fatti salvi gli accordi bilaterali vigenti, dimostra di disporre o, se previsto dalla legge nazionale, di avere fatto richiesta di un’assicurazione sanitaria a copertura di tutti i rischi contro i quali sono normalmente coperti i cittadini dello Stato membro interessato, durante i periodi in cui non dispone di una copertura assicurativa di questo tipo né di prestazioni corrispondenti connesse al contratto di lavoro o in virtù di esso;

    2.   Gli Stati membri esigono che siano soddisfatte tutte le condizioni fissate per i lavoratori distaccati in una situazione simile dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e/o dai contratti collettivi di applicazione generale nei pertinenti settori occupazionali, per quanto riguarda la retribuzione pagata durante il trasferimento.

    In mancanza di un sistema di dichiarazione di applicazione generale di contratti collettivi, gli Stati membri possono, se così decidono, avvalersi dei contratti collettivi che sono in genere applicabili a tutte le imprese simili nell’ambito di applicazione territoriale e nella categoria professionale o industriale interessate e/o dei contratti collettivi conclusi dalle organizzazioni delle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale e che sono applicati in tutto il territorio nazionale.

    3.   Oltre a quanto disposto dai paragrafi 1 e 2, il cittadino di un paese terzo che chiede di essere ammesso in qualità di laureato in tirocinio presenta una convenzione di tirocinio contenente una descrizione del programma di tirocinio, la sua durata e le condizioni di supervisione del programma.

    4.   Qualora il trasferimento riguardi entità ospitanti situate in più Stati membri, il cittadino di un paese terzo che chiede di essere ammesso a norma della presente direttiva dà prova della notifica richiesta ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b).

    5.   Qualunque modifica che incide sulle condizioni di ammissione di cui all'articolo 5 è notificata alle autorità competenti dello Stato membro interessato.

       

    Motivazione

    Il progetto di direttiva - nella sua versione attuale - non prevede la possibilità per gli Stati membri di rifiutare una domanda per motivi di salute pubblica, ordine pubblico o pubblica sicurezza. Di conseguenza il Comitato propone che nella direttiva venga inserito questo motivo di rifiuto.

    Trasferimenti intrasocietari - Proposta di emendamento 2

    Articolo 6

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    Articolo 6

    Motivi di rifiuto

    1.   Gli Stati membri rifiutano la domanda di ammissione se non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 5 o se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode, ovvero sono stati falsificati o manomessi.

    2.   Gli Stati membri rifiutano la domanda se il datore di lavoro oppure l'entità ospitante sono stati oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale, a causa di lavoro non dichiarato e/o occupazione illegale.

    3.   Gli Stati membri possono rifiutare una domanda in base al volume di ingresso di cittadini di paesi terzi.

    4.   Qualora il trasferimento riguardi entità ospitanti situate in più Stati membri, lo Stato membro in cui è stata presentata la domanda limita l'ambito geografico di validità del permesso agli Stati membri in cui ricorrono le condizioni di cui all'articolo 5.

    Articolo 6

    Motivi di rifiuto

    1.   Gli Stati membri rifiutano la domanda di ammissione se non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 5 o se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode, ovvero sono stati falsificati o manomessi.

    2.   Gli Stati membri rifiutano la domanda se il datore di lavoro oppure l'entità ospitante sono stati oggetto di sanzioni in virtù della legge nazionale lavoro non dichiarato e/o l'occupazione illegale.

    3.   Gli Stati membri possono rifiutare una domanda in base al volume di ingresso di cittadini di paesi terzi.

    4.   Qualora il trasferimento riguardi entità ospitanti situate in più Stati membri, lo Stato membro in cui è stata presentata la domanda limita l'ambito geografico di validità del permesso agli Stati membri in cui ricorrono le condizioni di cui all'articolo 5.

    Motivazione

    Il CdR condivide la necessità di sanzionare i datori di lavoro che violano la legislazione. Le sanzioni dovrebbero essere proporzionate e dissuasive, ma non automatiche. Le sanzioni automatiche pregiudicano non tanto i datori di lavoro quanto i potenziali lavoratori cittadini di paesi terzi.

    Trasferimenti intrasocietari - Proposta di emendamento 3

    Articolo 14, paragrafo 1

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    Articolo 14

    Diritti

    Qualunque sia la legislazione applicabile al rapporto di lavoro, i lavoratori trasferiti all'interno della società hanno diritto:

    1.

    alle condizioni di lavoro e di occupazione fissate per i lavoratori distaccati in una situazione simile da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e/o da contratti collettivi di applicazione generale nello Stato membro in cui sono stati ammessi in virtù della presente direttiva.

    In mancanza di un sistema di dichiarazione di applicazione generale di contratti collettivi, gli Stati membri possono, se così decidono, avvalersi dei contratti collettivi che sono in genere applicabili a tutte le imprese simili nell'ambito di applicazione territoriale e nella categoria professionale o industriale interessate e/o dei contratti collettivi conclusi dalle organizzazioni delle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale e che sono applicati in tutto il territorio nazionale;

    2.

    a un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante, per quanto concerne:

    a)

    la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;

    b)

    il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili;

    c)

    fatti salvi gli accordi bilaterali esistenti, le disposizioni della legge nazionale relative ai settori di sicurezza sociale elencati all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004. In caso di mobilità tra Stati membri e fatti salvi gli accordi bilaterali esistenti, si applica il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio;

    d)

    fatti salvi il regolamento (CE) n. 859/2003 e gli accordi bilaterali esistenti, il pagamento delle pensioni legali basate sull'impiego precedente del lavoratore che si sposta in un paese terzo;

    e)

    l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e l'erogazione degli stessi, a esclusione dell'edilizia sociale e dei servizi d'informazione e consulenza forniti dai centri per l'impiego.

    Il diritto alla parità di trattamento di cui al paragrafo 2 fa salvo il diritto dello Stato membro di revocare o rifiutare di rinnovare il permesso a norma dell'articolo 7.

    Articolo 14

    Diritti

    Qualunque sia la legislazione applicabile al rapporto di lavoro, i lavoratori trasferiti all'interno della società hanno diritto:

    1.

    .

    2.

    a un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante, per quanto concerne:

    a)

    la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;

    b)

    il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili;

    c)

    fatti salvi gli accordi bilaterali esistenti, le disposizioni della legge nazionale relative ai settori di sicurezza sociale elencati all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004. In caso di mobilità tra Stati membri e fatti salvi gli accordi bilaterali esistenti, si applica il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio;

    d)

    fatti salvi il regolamento (CE) n. 859/2003 e gli accordi bilaterali esistenti, il pagamento delle pensioni legali basate sull'impiego precedente del lavoratore che si sposta in un paese terzo;

    e)

    l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e l'erogazione degli stessi, a esclusione dell'edilizia sociale e dei servizi d'informazione e consulenza forniti dai centri per l'impiego.

    Il diritto alla parità di trattamento di cui al paragrafo 2 fa salvo il diritto dello Stato membro di revocare o rifiutare di rinnovare il permesso a norma dell'articolo 7.

    Motivazione

    Il CdR ritiene necessario garantire parità di trattamento ai lavoratori trasferiti all'interno delle società, e il presente emendamento va in questa direzione. Inoltre, la cosiddetta direttiva «Carta Blu» (6) e la direttiva sui soggiornanti di lungo periodo (7) garantiscono una parità di trattamento equivalente ai lavoratori altamente qualificati.

    Trasferimenti intrasocietari - Proposta di emendamento 4

    Articolo 16

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    Articolo 16

    Mobilità tra Stati membri

    1.   I cittadini di paesi terzi cui è stato rilasciato un permesso di trasferimento intrasocietario in un primo Stato membro, che soddisfano i criteri di ammissione di cui all'articolo 5 e che presentano domanda di permesso di trasferimento intrasocietario in un altro Stato membro, sono autorizzati a lavorare in un’altra entità appartenente allo stesso gruppo d'imprese stabilita in quest'ultimo Stato membro e nei siti dei clienti di tale entità se sussistono le condizioni fissate dall'articolo 13, paragrafo 4, in forza del permesso rilasciato dal primo Stato membro e del documento aggiuntivo di cui all'articolo 11, paragrafo 4, purché:

    (a)

    la durata del trasferimento nell'altro o negli altri Stato membri non sia superiore a 12 mesi;

    (b)

    il richiedente abbia presentato all'autorità competente dell'altro Stato membro, prima di trasferirsi in quest’ultimo, i documenti di cui all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, relativi al trasferimento in detto Stato membro, e abbia dimostrato al primo Stato membro di avervi provveduto.

    2.   Se la durata del trasferimento nell'altro Stato membro è superiore a 12 mesi, l'altro Stato membro può richiedere una nuova domanda di permesso di soggiorno in qualità di lavoratore trasferito all’interno della società in quello Stato membro.

    Se la normativa applicabile subordina la mobilità al rilascio di un visto o di un permesso di soggiorno, questo è rilasciato prontamente entro un termine che non ostacoli la prosecuzione dell'incarico pur lasciando alle autorità competenti il tempo sufficiente per trattare la domanda.

    Lo Stato membro non obbliga il lavoratore trasferito all’interno della società ad uscire dal territorio per presentare domanda di visto o permesso di soggiorno.

    3.   La durata massima del trasferimento nell'Unione europea non è superiore a tre anni per i manager e gli specialisti e a un anno per i laureati in tirocinio.

    Articolo 16

    Mobilità tra Stati membri

    1.   I cittadini di paesi terzi cui è stato rilasciato un permesso di trasferimento intrasocietario in un primo Stato membro, che soddisfano i criteri di ammissione di cui all'articolo 5 e che presentano domanda di permesso di trasferimento intrasocietario in un altro Stato membro, sono autorizzati a lavorare in un’altra entità appartenente allo stesso gruppo d'imprese stabilita in quest'ultimo Stato membro e nei siti dei clienti di tale entità se sussistono le condizioni fissate dall'articolo 13, paragrafo 4, in forza del permesso rilasciato dal primo Stato membro e del documento aggiuntivo di cui all'articolo 11, paragrafo 4, purché:

    (a)

    la durata del trasferimento nell'altro o negli altri Stato membri non sia superiore a 12 mesi;

    (b)

    il richiedente abbia presentato all'autorità competente dell'altro Stato membro, prima di trasferirsi in quest’ultimo, i documenti di cui all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, relativi al trasferimento in detto Stato membro, e abbia dimostrato al primo Stato membro di avervi provveduto.

       

       Se la durata del trasferimento nell'altro Stato membro è superiore a 12 mesi, l'altro Stato membro può richiedere una nuova domanda di permesso di soggiorno in qualità di lavoratore trasferito all’interno della società in quello Stato membro.

    Se la normativa applicabile subordina la mobilità al rilascio di un visto o di un permesso di soggiorno, questo è rilasciato prontamente entro un termine che non ostacoli la prosecuzione dell'incarico pur lasciando alle autorità competenti il tempo sufficiente per trattare la domanda.

    Lo Stato membro non obbliga il lavoratore trasferito all’interno della società ad uscire dal territorio per presentare domanda di visto o permesso di soggiorno.

       La durata massima del trasferimento nell'Unione europea non è superiore a tre anni per i manager e gli specialisti e a un anno per i laureati in tirocinio.

    Motivazione

    Il CdR ritiene che la proposta - nell'attuale versione dell'articolo 16 - non consenta espressamente agli Stati membri successivi al paese di prima ammissione di rifiutare una domanda di ammissione e rileva che ciò darebbe luogo in effetti a un'elusione del diritto di questi ultimi di stabilire i volumi di ammissione dei cittadini di paesi terzi nel proprio territorio. Suggerisce quindi di modificare la proposta di conseguenza.

    Bruxelles, 31 marzo 2011

    La presidente del Comitato delle regioni

    Mercedes BRESSO


    (1)  Cfr. pareri del CdR 296/2007 e 210/2008.

    (2)  Cfr. pareri del CdR 296/2007 e 201/2009.

    (3)  Il settore della pastorizia e del latte soffre in molti Stati UE della forte volatilità dei prezzi e richiede urgenti meccanismi di controllo del mercato, di stabilizzazione dei prezzi e di rafforzamento del potere contrattuale degli allevatori e dei pastori, che costituiscono l'anello debole della catena.

    (4)  COM(2007) 638 definitivo, Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro.

    (5)  Cfr. il parere CdR 296/2007.

    (6)  Cfr. articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/50/CE del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, GU L 155 del 18.6.2009 pag. 17.

    (7)  Cfr. articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, GU L 16 del 23.1.2004 pag. 44.


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