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Document 52010AR0054

    Parere del Comitato delle regioni «La cooperazione locale e regionale per tutelare i diritti dei minori nell'Unione europea»

    GU C 267 del 1.10.2010, p. 46–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.10.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 267/46


    Parere del Comitato delle regioni «La cooperazione locale e regionale per tutelare i diritti dei minori nell'Unione europea»

    (2010/C 267/10)

    I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

    IL COMITATO DELLE REGIONI

    1.   considerando che un quinto della popolazione dell'Unione europea è costituito da minori, ritiene che la creazione di condizioni favorevoli alla crescita e allo sviluppo di questi ultimi, comprese la tutela e la promozione dei loro diritti, debba figurare tra le priorità fondamentali dell'UE, delle sue istituzioni e degli Stati membri;

    2.   ricorda che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione riconosce espressamente, nell'art. 24, i diritti dei minori; inoltre la questione dei diritti fondamentali dei minori ha carattere orizzontale e trasversale, interessa molteplici dimensioni e deve pertanto essere integrata, come priorità orizzontale trasversale, in tutte le pertinenti politiche europee e nazionali. Ritiene che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo offra un quadro che, oltre a essere utilizzabile in caso di violazione dei diritti, può essere ampiamente applicato per favorire lo sviluppo e le opportunità di tutti i minori;

    3.   rileva l'esistenza all'interno dell'Unione europea di un quadro istituzionale e giuridico sufficientemente sviluppato per quanto riguarda il rispetto dei diritti dei minori: ad esempio, tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione ONU sui diritti del fanciullo, la convenzione europea sui diritti dell'uomo e altri importanti accordi internazionali in materia. Ciò non impedisce tuttavia il manifestarsi di nuove sfide e minacce in questo settore, che deve quindi formare oggetto di nuove misure politiche, di interventi ben coordinati e di un monitoraggio costante dei risultati ottenuti;

    4.   constata che l'obiettivo di garantire il rispetto dei diritti dei minori non può essere raggiunto senza un partenariato globale di cui facciano parte tutti gli attori interessati, e in particolare le istituzioni dell'UE, gli Stati membri, le ONG e altri soggetti attivi in questo campo, compresi i minori stessi, ma soprattutto gli enti regionali e locali. Questi ultimi, infatti, sono in prima linea nella lotta quotidiana per la tutela dei diritti dei minori ed esercitano competenze nodali in materia;

    5.   osserva che l'attuazione dei diritti dei minori rientra principalmente nei settori di intervento per i quali sono competenti sia l'UE che gli Stati membri (ad es.: politica sociale, istruzione e gioventù, salute, libertà, sicurezza e giustizia, ecc.). Sottolinea pertanto l'importanza che le azioni intraprese a livello dell'UE rispettino i principi di sussidiarietà e di proporzionalità e vengano realizzate secondo la logica della governance multilivello; tali azioni dovrebbero assumere forme idonee a stimolare il dibattito, lo scambio di buone pratiche, nonché la ricerca comparativa, il controllo e la valutazione;

    6.   appoggia l'intenzione della Commissione europea di concentrarsi in via prioritaria sulla lotta contro la violenza e sulla protezione dei minori particolarmente vulnerabili, come quelli non accompagnati, vittime della tratta di esseri umani e/o a rischio di povertà e di esclusione sociale; ma fa notare che, in tutti questi campi, gli obiettivi fissati possono essere raggiunti soltanto agendo in partenariato con la totalità degli attori interessati, e specialmente con gli enti regionali e locali;

    7.   ritiene inoltre necessarie misure precoci di promozione della salute, onde prevenire l'insorgere di una parte dei problemi che possono presentarsi per i bambini e i giovani che vivono in un ambiente a rischio;

    8.   valuta positivamente l'intenzione della Commissione di redigere una comunicazione sui diritti dei minori, nonché la metodologia scelta per tale scopo, ossia l'organizzazione di una consultazione pubblica sull'argomento. Inoltre, si rallegra della prospettiva di collaborare con la Commissione nel quadro del Forum europeo per i diritti del bambino e del suo gruppo direttivo;

    9.   esprime apprezzamento per le disposizioni del programma di Stoccolma (programma pluriennale per uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini), adottato dal Consiglio europeo nel 2010, che prevedono l'inclusione della tutela e della promozione dei diritti fondamentali dei minori tra le priorità di tale programma;

    10.   deplora il fatto che nel programma di Stoccolma non si faccia espressa menzione né degli enti regionali e locali né del ruolo che essi svolgono in questo campo e, nel contempo, pone l'accento sull'importanza di tener conto delle loro esigenze e conoscenze specifiche nell'elaborazione del piano d'azione sull'attuazione di tale programma;

    11.   sostiene attivamente il Dialogo annuale sulla tutela e la promozione a più livelli dei diritti fondamentali, coorganizzato dalla Commissione europea, dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) e dal Comitato delle regioni, in quanto si tratta di uno strumento inteso ad ovviare alle carenze della strategia europea sui diritti dei minori e ad assicurare un più effettivo coinvolgimento degli enti regionali e locali nella cooperazione europea nel campo dei diritti dei minori;

    12.   accoglie con favore lo sviluppo degli indicatori relativi ai diritti dei minori da parte dell'Agenzia dell’UE per i diritti fondamentali, poiché si tratta di un importante passo avanti verso l'attuazione di politiche basate su maggiori informazioni e su dati concreti. Tuttavia pone l'accento sulle persistenti carenze di questi indicatori: essi, infatti, prendono in considerazione soltanto marginalmente l'ambito di competenza degli enti regionali e locali e sono quindi per loro di utilità limitata;

    13.   si rammarica che, sebbene tutti gli Stati membri dell'UE siano parti della convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), non vi siano dati certi sul numero di bambini vittime della tratta e dello sfruttamento del lavoro minorile. Pertanto, nel quadro dell'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale 2010, invoca un miglior coordinamento tra gli organismi pertinenti e le agenzie specializzate a tutti i livelli per affrontare con maggiore efficacia il fenomeno dello sfruttamento minorile;

    14.   reputa necessario porre ulteriormente l'accento sul ruolo chiave svolto dagli enti regionali e locali riguardo alla tutela dei diritti dei minori, in particolare per quanto concerne l'accesso dei giovani all'istruzione, ai servizi sanitari, alla protezione sociale e al mercato del lavoro;

    15.   osserva inoltre che gli enti regionali e locali dovrebbero essere considerati partner essenziali nelle procedure di consultazione a livello dell'UE, soprattutto in quanto essi si trovano in posizione particolarmente favorevole per informare la pubblica opinione e incoraggiare il dialogo con le comunità locali: l'obiettivo dovrebbe essere quello di rafforzare il grado di tutela dei diritti dei minori nonché di sensibilizzarli riguardo ai loro diritti grazie a campagne di informazione promosse a livello regionale e locale con il sostegno finanziario dell'UE;

    16.   prende atto del ruolo prezioso che svolgono le ONG a livello europeo e nazionale in materia di diritti dei minori;

    17.   plaude alle iniziative basate sull'assegnazione di un marchio, come quello della città a misura di bambino, un concetto sviluppato dall'Unicef che rende possibile l'applicazione concreta della convenzione ONU sui diritti del fanciullo a livello locale e prevede misure volte ad assicurare non solo il rispetto dei diritti dei minori ma anche la loro integrazione nei processi decisionali pertinenti;

    18.   raccomanda agli enti regionali e locali europei di sfruttare appieno le strutture esistenti di cooperazione e condivisione di pratiche, quali le organizzazioni della società civile, le istituzioni universitarie e i decisori politici attivi nel campo dei diritti dei minori. In proposito, occorrerebbe sostenere a livello europeo misure innovative che favoriscano la cooperazione e un partenariato più efficace tra gli enti regionali e locali in diversi Stati membri dell'UE e promuovere a livello europeo lo scambio di buone pratiche;

    19.   invita la Commissione a includere esempi delle migliori prassi adottate dagli Stati membri dell'UE nei suoi documenti relativi alla tutela dei diritti dei minori. A questo proposito è opportuno che nella strategia dell'UE in materia trovino riscontro le disposizioni della Carta europea delle città a misura di bambino e degli Orientamenti del Consiglio d'Europa sulle strategie nazionali integrate per la tutela dei minori contro la violenza. Al contempo va sottolineata la necessità di prestare una maggiore attenzione alle modalità più idonee per tradurre nella pratica gli impegni politici;

    20.   riconosce l'importanza del ruolo svolto dal Consiglio d'Europa nel campo dei diritti dei minori e sollecita le istituzioni dell'UE a rafforzare la cooperazione con questo organismo.

    Quadro giuridico e amministrativo

    21.   Considerato che la tutela dei diritti dei minori è un concetto complesso e a più dimensioni, il CdR pone l'accento sulla necessità di considerarlo soprattutto un mezzo per garantire un ambiente sano che offra tutte le risorse necessarie per lo sviluppo dei minori, che consenta loro di diventare membri a pieno titolo, consapevoli e socialmente responsabili, della comunità locale e dello Stato membro in cui vivono come pure della società multiculturale europea nel suo insieme;

    22.   invita gli Stati membri a prestare maggiore attenzione alla tutela dei diritti dei minori, compreso il rispetto delle condizioni di base necessarie per il loro sviluppo. A questo proposito gli enti regionali e locali hanno un'opportunità unica di sviluppare delle politiche proprie, fungendo da esempio sia per i loro paesi che per la stessa UE;

    23.   osserva che proprio alcuni dei gruppi più vulnerabili sono esclusi dalle misure intese a garantire il rispetto dei diritti dei minori. Questo problema riveste particolare importanza nel caso dei cosiddetti bambini invisibili, come i bambini di strada e quelli che, pur vivendo in famiglia, sono a carico di persone prive di permesso di soggiorno;

    24.   sottolinea la cruciale importanza di assicurare una cooperazione efficace tra le autorità di polizia degli Stati membri, ma anche di sfruttare appieno le possibilità offerte da misure più «morbide» basate sulla società civile, come il numero «116000» della hotline da utilizzare per denunciare casi di minori scomparsi. Il CdR esorta gli Stati membri a rendere i «numeri 116» gratuitamente disponibili al pubblico e a farli conoscere ai cittadini;

    25.   esorta tutti i soggetti interessati a individuare fonti di informazione più complete e a migliorare ulteriormente le tecniche di raccolta e analisi dei dati degli indicatori in materia di diritti dei minori. Gli enti regionali e locali andrebbero consultati in ogni fase di questo processo, sia in quanto fornitori di input quantitativi e qualitativi che in quanto utilizzatori finali di detto strumento;

    26.   tenuto conto della mancanza di informazioni organiche sul rispetto dei diritti dei minori negli Stati membri, invita la Commissione a sviluppare, pubblicare e aggiornare regolarmente un quadro di valutazione dei diritti dei minori, che tenga conto degli indicatori perfezionati relativi ai diritti dei minori e funga quindi da strumento in grado di fornire informazioni affidabili, comparabili e aggiornate sul livello di applicazione di tali diritti negli Stati membri. Tale quadro di valutazione potrebbe basarsi sulla stessa metodologia di un altro quadro già esistente: quello relativo al mercato interno, utilizzato per indicare il recepimento delle direttive in materia. Questo strumento, oltre che servire da punto di riferimento per la ricerca, potrebbe anche, evidenziando le migliori prassi, imprimere uno slancio importante al cambiamento politico negli Stati membri, colmando la lacuna dovuta all'assenza di un corpus normativo vincolante attraverso il metodo aperto di coordinamento, come raccomandato dal Libro bianco sulla governance europea;

    27.   invita la Commissione a diffondere il concetto di «diritti dei minori» e a promuovere la cooperazione in materia tra enti locali UE e non UE, nel quadro delle politiche esterne dell'Unione. A tal fine dovrebbe essere incentivata la cooperazione con il Consiglio d'Europa e con altre strutture di cooperazione esterna dell'UE, che comprendono, tra l'altro, la politica europea di vicinato, l'Unione per il Mediterraneo, il dialogo UE-Africa e la cooperazione con i paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico), contribuendo in tal modo a migliorare la qualità di vita nei paesi partner dell'UE, con particolare attenzione ai paesi situati lungo le sue frontiere esterne.

    Garantire i diritti fondamentali e far fronte alle sfide principali

    28.   Riconosce il ruolo positivo svolto dai mediatori nazionali per l'infanzia e da altri organismi analoghi in materia di tutela dei diritti dei minori, nonché gli eventuali benefici che gli enti regionali e locali e le altre parti interessate possono trarre da una comunicazione reciproca e da una stretta collaborazione con tali soggetti. Invita inoltre gli Stati membri a potenziare l'istituto del mediatore per l'infanzia, in linea con le raccomandazioni del Parlamento europeo e delle organizzazioni internazionali;

    29.   segnala che, nel quadro dell'accesso di tutti a pari opportunità, la povertà può rappresentare un ostacolo determinante, che va affrontato se si vuole garantire un'efficace tutela dei diritti dei minori. La povertà infantile può infatti privare i bambini e le rispettive famiglie dei loro diritti e limitare le loro opportunità future. Occorre quindi intervenire in primo luogo a favore dei bambini appartenenti alle categorie sociali più vulnerabili e garantire il diritto ad un'istruzione di qualità per tutti, affinché ogni bambino abbia l'opportunità di svilupparsi pienamente;

    30.   è convinto che gli enti regionali e locali possano contribuire ad affrontare con successo questa sfida promuovendo sistemi di protezione sociale attenti alle esigenze dei minori e multidimensionali, dato che i minori possono essere meglio protetti se anche i loro genitori hanno accesso a condizioni di vita dignitose e a servizi sanitari di qualità. L'approccio più vantaggioso dal punto di vista costi-benefici consiste nell'intervenire sia a livello di prevenzione che di protezione sociale. In particolare, alcune misure come l'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie per gli orfani e i bambini vulnerabili hanno permesso di migliorare l'accesso ai servizi educativi e sanitari. Il CdR raccomanda quindi di incoraggiare fortemente le istituzioni europee, le organizzazioni internazionali, le associazioni specializzate e le autorità pubbliche nazionali a rafforzare la capacità degli enti regionali e locali di svolgere queste attività fondamentali;

    31.   esorta la Commissione a elaborare e adottare raccomandazioni su come combattere la povertà infantile. Tali raccomandazioni potrebbero essere precedute da un'ampia serie di consultazioni pubbliche intese a garantire la più vasta copertura possibile e il massimo coinvolgimento delle parti interessate, oltre che a riflettere i molteplici approcci possibili;

    32.   di fronte alla crescente mobilità della manodopera dell'UE e alla migrazione intra-UE per motivi di lavoro, il CdR rileva la necessità di assicurare i diritti dei figli dei lavoratori migranti, specialmente dal punto di vista delle competenze degli enti regionali e locali. Ciò comprende, tra l'altro, l'assistenza durante il processo di ricongiungimento delle famiglie migranti e la disponibilità di servizi di consultazione familiare e di servizi sociali, di istruzione e di assistenza sanitaria per i bambini migranti, i quali devono essere aiutati durante il processo di adattamento alla vita del paese di destinazione e di integrazione nelle comunità locali e scolastiche;

    33.   segnala i potenziali vantaggi derivanti da una buona integrazione dei figli dei lavoratori migranti intra-UE nei tessuti sociali pertinenti dei paesi di destinazione. Il successo delle azioni intraprese in questo ambito può produrre i seguenti effetti positivi: miglioramento della conoscenza di altri Stati membri dell'UE, sia da parte dei bambini migranti che di quelli autoctoni; incremento del capitale sociale; aumento della tolleranza sia nei paesi di origine dei flussi migratori che in quelli di destinazione. Il CdR invita quindi gli enti regionali e locali e gli Stati membri a prestare maggiore attenzione a questo tema e a trasformare in opportunità le sfide derivanti dalla migrazione intra-UE;

    34.   fa rilevare i pericoli causati dal fenomeno, purtroppo ancora esistente, della tratta di esseri umani, in particolare per quanto riguarda i minori. Invita la Commissione e gli Stati membri a compiere tutti gli sforzi possibili - tra cui l'applicazione delle normative UE in materia - per combattere questo tipo di reati e garantire la massima protezione per le vittime, in stretta cooperazione con gli enti regionali e locali che sono i principali fornitori di importanti servizi di assistenza, ad esempio in materia di istruzione, servizi sociali e terapie psicologiche, nonché rafforzando la cooperazione con le forze dell'ordine e le istituzioni di giustizia;

    35.   ribadisce la necessità di garantire una protezione efficace per i minori non accompagnati;

    36.   sottolinea la necessità di migliorare la giustizia minorile e di sviluppare conformemente, in funzione dell'età, misure appropriate di prevenzione dei reati minorili, di intervento e reinserimento e di assicurare che i minorenni autori di reati siano detenuti separatamente dagli adulti sia dal punto di vista fisico che da quello organizzativo.

    Misure di informazione ed educazione

    37.   Sottolinea l'importanza di fornire un'istruzione completa a tutti, adulti e bambini, sulle questioni relative ai diritti dei minori, contribuendo così ad una migliore comprensione della vera natura di tali diritti e rendendo i giovani meglio informati e più consapevoli al riguardo;

    38.   tenendo conto dell'indivisibilità dei diritti e delle responsabilità sociali, il CdR raccomanda di prestare maggiore attenzione al contesto più ampio in cui si inquadrano i diritti dei minori, ossia il concetto di diritti umani e responsabilità sociali; raccomanda inoltre di promuovere anche il concetto delle responsabilità che i minori hanno nei confronti della famiglia, comunità, paese, genitori, anziani, bambini più piccoli, persone meno favorite, ambiente nonché altre strutture portanti della società contemporanea;

    39.   evidenzia che, nel quadro delle politiche relative ai diritti dei minori, questi ultimi vanno trattati come interlocutori capaci di fornire validi riscontri, che dovrebbero essere utilizzati per aggiornare le politiche nazionali ed europee. Gli enti regionali e locali possono svolgere un ruolo chiave in questo senso, come intermediari e soggetti attivi nel campo, utilizzando buone prassi già esistenti come ad esempio i consigli comunali per i bambini, affinché questi ultimi possano disporre di un'istituzione adeguata per comunicare le proprie esigenze;

    40.   accoglie con favore l'iniziativa della Commissione intesa a mettere a punto sei piattaforme di comunicazione che consentiranno ai bambini e ai giovani di esprimere i loro punti di vista, e sottolinea l'esigenza di sviluppare tale iniziativa associandovi gli enti regionali e locali in quanto soggetti che hanno maturato un livello massimo di esperienza a livello locale e hanno la capacità di mantenere questa comunicazione strutturata;

    41.   segnala la necessità di garantire al minore il diritto di accedere ad un'istruzione di qualità, di vivere in un ambiente sicuro e accogliente e di essere protetto da ogni forma di violenza fisica e psicologica, e rileva il ruolo chiave degli enti regionali e locali nell'assicurare il rispetto di questi diritti;

    42.   rileva la necessità di garantire il diritto ad un'istruzione di qualità anche per i minori che hanno delle disabilità sul piano fisico o mentale e ribadisce l'importanza di promuovere iniziative volte a favorirne l'indipendenza e ad assicurarne la piena integrazione nell'ambiente sociale, come previsto dall'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nel contesto educativo esistono due approcci divergenti: il primo propone di creare programmi speciali di insegnamento e formazione, mentre il secondo raccomanda di integrare al massimo i bambini disabili nell'istruzione scolastica generale. Il CdR invita gli enti regionali e locali, le autorità nazionali, le accademie pedagogiche, le ONG nonché tutti i soggetti interessati a lanciare un dibattito su scala europea in merito alle possibili soluzioni e alle migliori pratiche in questo campo, e a mettere i risultati a disposizione di tutti coloro che intendono approfondire le loro conoscenze in materia. A questo proposito si ricordano, e si ritiene che vadano incentivate, le esperienze di integrazione dei bambini disabili che mettono a disposizione di tutti reali opportunità e che non producono nessun tipo di emarginazione o discriminazione;

    43.   osserva l'importanza di garantire un'istruzione e di una formazione continua e di qualità agli operatori sociali e agli altri operatori specializzati che lavorano con i bambini;

    44.   prende atto delle preoccupazioni relative alle violazioni dei diritti dei minori che si manifestano attraverso diverse forme: dal bullismo, che tende a generare forme di emulazione attraverso l'imitazione di comportamenti sbagliati, ad altre forme di violenza psicologica e fisica esercitata dai bambini verso altri bambini e a tutti i tipi di abuso che si verificano in particolare nelle scuole;

    45.   osserva la minaccia crescente allo sviluppo dei bambini dovuta ad un livello eccessivo di coinvolgimento nelle reti sociali virtuali e di concentrazione su giochi elettronici e altre attività che si svolgono nel mondo virtuale. A causa della loro attività nel mondo virtuale, non di rado i minori perdono la possibilità di formare capacità relazionali e di acquisire conoscenze necessarie. Per tale ragione sarebbe opportuno che tutti gli organismi interessati prestassero la dovuta attenzione allo sviluppo nei minori di una concezione delle tecnologie informatiche e del mondo virtuale che li veda in primo luogo come degli strumenti per realizzare degli obiettivi nel mondo reale;

    46.   richiama l'attenzione sui benefici che possono derivare dalla cosiddetta «vita di strada» per lo sviluppo generale dei bambini, in quanto tale esperienza consente loro, ad esempio, di imparare ad utilizzare gli spazi pubblici come pure di crescere, socializzare e interagire con altri bambini e con la propria comunità; al tempo stesso, però, segnala i pericoli della vita di strada che, in alcune regioni e città europee, può degenerare nella formazione di bande giovanili;

    47.   nel quadro dei due punti summenzionati, il CdR invita gli enti regionali e locali degli Stati membri ad impegnarsi maggiormente nello scambio delle migliori pratiche relative all'organizzazione di attività extrascolastiche per i bambini allo scopo di sviluppare le loro capacità sociali e professionali. A livello nazionale ed europeo si dovranno promuovere ulteriormente gli esempi di buone pratiche, rafforzando gli orientamenti in tal senso degli strumenti nazionali ed europei;

    48.   invita la Commissione a coinvolgere il maggior numero possibile di parti interessate nel processo teso ad elaborare il quadro di valutazione dei diritti dei minori, comprese le agenzie dell'Unione europea attive nel campo, le organizzazioni non governative, gli enti locali e regionali e lo stesso Comitato delle regioni;

    49.   ritiene che, in considerazione del rapido sviluppo delle tecnologie dell'informazione (TI) e del fatto che tali tecnologie consentono di perpetrare diversi tipi di abuso sui minori, la promozione di un uso sicuro di Internet debba essere annoverata tra i compiti fondamentali dell'Unione europea;

    50.   sottolinea che il concetto di Internet sicuro dovrebbe contemplare anche la lotta contro l'abuso dei minori e la pedopornografia in rete, come pure contro altre forme diffuse di violenza caratteristiche del mondo virtuale, quali ad esempio il cyber bullying (bullismo on line);

    51.   ritiene che l'educazione dei minori e degli adulti che interagiscono con i minori e li influenzano possa dare un contributo significativo alla prevenzione e alla lotta contro l'abuso dei minori su Internet. Occorre quindi prestare la massima attenzione alla formazione dei minori e degli adulti, specialmente di quelli che lavorano con i bambini - come ad esempio gli operatori nel settore della sanità, dell'istruzione e dell'assistenza sociale - riguardo all'uso sicuro di Internet, all'individuazione dei reati informatici e di altre attività criminali su Internet, nonché alle modalità per denunciare tali abusi alle autorità competenti;

    52.   richiama l'attenzione sulla necessità di proteggere i minori da un ambiente sociale negativo, specialmente da quello in cui si promuove il consumo di sostanze psicoattive (alcool, tabacco, stupefacenti e altre sostanze nocive per la salute psichica e fisica). In questo contesto gli enti locali e regionali rivestono una estrema importanza, in quanto primi anelli del sistema di protezione sociale che operano per garantire lo sviluppo armonioso e sicuro dei minori. Agli enti locali e regionali spetta il compito di osservare, individuare e valutare le minacce emergenti e di adottare tutte le misure necessarie per scongiurarle. Si incitano a loro volta le autorità nazionali ed europee, compresi, ma non solo, i mediatori per l'infanzia, le organizzazioni non governative e gli altri partner economici e sociali a contribuire sia offrendo assistenza di ogni tipo agli enti locali e regionali sia aiutando a formare nella collettività una visione negativa del consumo di sostanze psicoattive.

    Misure finanziarie e di sostegno

    53.   Sottolinea che gli enti regionali e locali dovrebbero essere considerati partner essenziali nella definizione e nell'attuazione della strategia europea sui diritti dei minori nonché di altre iniziative dell'UE in questo campo;

    54.   reputa che tutti i programmi e gli strumenti sviluppati nell'ambito di tale strategia debbano essere disponibili per le amministrazioni regionali e locali;

    55.   si compiace degli effetti positivi prodotti dagli strumenti europei di finanziamento e sostegno, come ad esempio il programma Daphne sulla protezione dei diritti dei minori. Deplora tuttavia la scarsità delle risorse e l'inadeguatezza delle informazioni fornite ai soggetti interessati in merito a tali possibilità di finanziamento e sostegno. È necessario mettere in relazione i risultati di questo programma con l'attuazione della strategia dell'UE sui diritti dei minori ed impiegarli per definire le politiche future;

    56.   richiama l'attenzione sul fatto che gli enti locali e regionali di tutta Europa hanno già maturato una notevole esperienza nel ricorso all'assistenza dell'UE per la tutela dei diritti dei minori, in partenariato con altri soggetti. I risultati di queste attività vanno collegati all'attuazione della strategia dell'UE sui diritti dei minori, pubblicati a cadenza regolare, discussi ed utilizzati come un prezioso contributo per l'aggiornamento delle politiche in materia;

    57.   invita la Commissione a migliorare le attività di comunicazione e informazione sui programmi di sostegno e finanziamento già esistenti e disponibili per gli enti regionali e locali, individuando le possibilità di sostegno per iniziative collegate ai diritti dei minori, sia quelle esplicitamente orientate a tale problema, come ad esempio il programma Daphne III, sia quelle in cui questo aspetto figura accanto ad altre priorità, come i programmi di cooperazione transfrontaliera, i programmi di sviluppo urbano (ad esempio Urbact II), ecc. Occorre spiegare meglio quali sono le risorse finanziarie previste a titolo delle diverse voci di bilancio dell'UE e per i diversi settori di intervento, assicurando una comunicazione più chiara al riguardo onde evitare duplicazioni e rendere più efficaci le attività intraprese.

    Bruxelles, 10 giugno 2010

    La Presidente del Comitato delle regioni

    Mercedes BRESSO


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