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Document 52010AR0020
Opinion of the Committee of the Regions on ‘The interconnection of business registers’
Parere del Comitato delle regioni «L'interconnessione dei registri delle imprese»
Parere del Comitato delle regioni «L'interconnessione dei registri delle imprese»
GU C 267 del 1.10.2010, p. 22–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 267/22 |
Parere del Comitato delle regioni «L'interconnessione dei registri delle imprese»
(2010/C 267/06)
I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE
IL COMITATO DELLE REGIONI
Contesto
1. accoglie con favore l'iniziativa della Commissione europea di presentare il Libro verde L'interconnessione dei registri delle imprese;
2. si compiace del fatto che la Commissione invita tutte le parti interessate al Libro verde a formulare le proprie osservazioni in merito alla questione;
3. rammenta il ruolo decisivo da esso svolto, in qualità di rappresentante degli interessi degli enti locali e regionali, presentando nei suoi precedenti pareri opzioni e alternative rivolte a rendere più efficace il funzionamento del mercato interno e a semplificare lo scambio di informazioni e le procedure amministrative a livello locale e regionale;
4. condivide il giudizio della Commissione europea, secondo cui i registri delle imprese (1) svolgono un ruolo essenziale, in quanto registrano, esaminano e archiviano informazioni sulle imprese, quali la forma giuridica, la sede, il capitale e i rappresentanti legali, e le mettono a disposizione del pubblico;
5. si compiace del fatto che la cooperazione transfrontaliera dei registri delle imprese è prevista esplicitamente dalla direttiva sulle fusioni transfrontaliere (2) e dagli statuti della Società europea (SE) (3) e della Società cooperativa europea (SCE) (4);
6. ritiene che i registri delle imprese, anche se le norme minime che li disciplinano sono stabilite nel quadro della legislazione europea, possano offrire servizi aggiuntivi differenti da uno Stato all'altro. Al tempo stesso le imprese diventano sempre più attive al di là delle frontiere nazionali e hanno la possibilità di avere sede in uno Stato membro ed esercitare, in tutto o in parte, le loro attività in un altro. Tutto questo ha contribuito ad accrescere la domanda di un accesso transfrontaliero aperto alle informazioni riguardanti le imprese;
7. sottolinea che se da un lato le informazioni su una determinata società sono accessibili nel paese di registrazione, l'accesso alle stesse informazioni da un altro Stato membro può essere ostacolato da barriere di tipo tecnico, giuridico, linguistico o di altro genere;
8. ritiene tuttavia che l'attuale collaborazione, su base volontaria, tra i registri delle imprese non sia sufficiente e debba essere rafforzata e che occorra pertanto garantire una più efficace cooperazione transfrontaliera tra tali registri. Nel quadro di questa cooperazione è particolarmente importante adoperarsi per garantire un accesso transnazionale alle informazioni contenute nei registri delle imprese, come pure la trasparenza, la certezza giuridica e l'affidabilità di tali informazioni;
9. sottolinea che l'attuale crisi finanziaria mette ancora una volta in evidenza quanto sia importante disporre di mercati finanziari trasparenti. Nel contesto delle misure di risanamento finanziario, migliorare l'accesso ad informazioni aggiornate, ufficiali ed affidabili sulle imprese può essere considerato come un modo per ristabilire in tutta Europa la fiducia nei mercati.
Principali osservazioni
10. riconosce la vitale importanza dei registri delle imprese per garantire il funzionamento transfrontaliero ed efficiente del mercato interno grazie alla disponibilità di informazioni affidabili e aggiornate a fini commerciali, nonché per agevolare l'accesso alla giustizia di tutte le parti in tutti gli Stati membri;
11. constata che la mobilità delle imprese è di vitale importanza per la crescita economica, e raccomanda pertanto l'attuazione di un sistema pienamente integrato, che garantisca parità di accesso alle informazioni in tutta l'Unione europea;
12. osserva che l'accesso alle informazioni relative alle fusioni transfrontaliere, ai trasferimenti di sede o alla costituzione di succursali in altri Stati membri è una necessità di ogni giorno per il buon funzionamento del mercato interno;
13. esprime apprezzamento per gli sforzi compiuti dai partecipanti al sistema volontario per creare una piattaforma efficiente per lo scambio di informazioni; nondimeno, invita la Commissione europea a proporre un quadro giuridico per la cooperazione tra i registri delle imprese europei al fine di sostituire l'attuale sistema volontario con un registro pienamente integrato basato sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
14. rammenta l'importanza del ruolo svolto dalle PMI nell'economia europea ed esorta gli Stati membri ad adottare lo statuto della Società privata europea (SPE), che, combinato con un sistema efficiente per l'interconnessione dei registri dell'imprese, agevolerebbe l'espansione delle piccole e medie imprese nel mercato unico;
15. invita a creare un registro europeo digitale delle imprese mediante un'interconnessione basata su ambiziose soluzioni informatiche;
16. chiede che vengano rivedute le pertinenti direttive sul diritto societario, al fine di adeguare le loro disposizioni ai mezzi tecnici attualmente disponibili, e in particolare all'uso di sistemi informatici;
17. condivide il giudizio della Commissione, secondo cui sarebbe in ogni caso utile, ai fini dell'interconnessione dei registri delle imprese, rifarsi ampiamente al lavoro già svolto, anzitutto in relazione al registro europeo delle imprese e al progetto BRITE. Quanto alla parte in cui viene disciplinata la cooperazione tecnica tra i registri imprese della rete (fusioni, trasferimento di sede sociale, creazione di succursali), si deve concordare con l'affermazione della Commissione europea secondo cui la maniera più semplice di realizzare il nuovo sistema potrebbe essere quella di costruirlo sulla base dell'attuale progetto BRITE.
Proposte
18. ricorda che in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia di quest'ultimo decennio (e soprattutto alle sue sentenze nelle cause Centros (C-212/97), Überseering (C-208/00) e Inspire Art (C-167/01)), alle imprese è concesso di svolgere attività e trasferire la sede sociale nel territorio di altri Stati membri;
19. sottolinea che spesso non risulta praticamente possibile avvalersi di tale diritto, non tanto per la mancanza di interconnessione dei registri delle imprese, quanto perché le disposizioni degli Stati membri in materia di diritto societario e di registri delle imprese non favoriscono il trasferimento della sede sociale all'estero né lo svolgimento di altre attività transfrontaliere e che anche il diritto dell'UE non promuove espressamente disposizioni in tal senso;
20. ritiene che tale problema non sarà risolto grazie alla sola interconnessione dei registri delle imprese, e che per porvi rimedio occorrerà creare disposizioni di diritto sostanziale e procedurale in materia di trasferimento della sede sociale, in base alle quali si dovrà disciplinare anche l'interazione tra registri delle imprese;
21. è convinto che un importante ostacolo all'affermarsi di un'autentica concorrenza tra gli Stati e le regioni consista nel fatto che in sostanza è quasi impossibile nell'UE trasferire la sede dell'impresa. La concorrenza farebbe sì che gli imprenditori siano attratti dal contesto più adeguato, tuttavia trasferire la sede dell'impresa, al giorno d'oggi, è complicato;
22. riconosce che l'interconnessione dei registri delle imprese aiuterebbe queste ultime a ottenere, nel quadro della loro attività, informazioni circa i loro partner, e questo è comunque un fatto positivo. Un sistema di registri delle imprese interconnessi produrrebbe dunque una banca dati comune, con voci standardizzate, con il cui ausilio si potrebbe raggiungere tale obiettivo qualora fosse garantita l'accuratezza delle informazioni fornite dai singoli registri. Inoltre, bisognerebbe sforzarsi di uniformare il contenuto dei diversi registri;
23. non ritiene che l'«accordo di governance» proposto nel Libro verde sia uno strumento adeguato per il collegamento in rete. Per poter consentire l'accesso in forma standardizzata a dati standardizzati provenienti dai registri delle imprese dei singoli Stati membri, un futuro sistema deve essere disciplinato per esempio da una versione riveduta delle direttive in materia di obbligo di pubblicità nel diritto societario o in altro modo;
24. aggiunge che gli sforzi dovrebbero essere rivolti piuttosto a rendere disponibile a chiunque su Internet, a titolo gratuito o a una tariffa moderata, sia le informazioni transfrontaliere che saranno rese disponibili grazie al nuovo sistema, che le informazioni concernenti i registri nazionali delle imprese. I contributi percepiti dallo Stato in relazione alla raccolta delle informazioni pertinenti sono comunque già sufficienti a coprire i relativi costi, le amministrazioni pubbliche non dovrebbero esercitare un commercio di dati pubblici. In caso contrario, tali servizi farebbero concorrenza, sotto la copertura della futura direttiva, alle imprese che prestano servizi di consulenza;
25. condivide il giudizio secondo cui appare opportuno interconnettere i dati ottenuti nel quadro dell'attuazione della direttiva sulla trasparenza con la futura rete dei registri delle imprese. Si dovrebbe pertanto considerare la possibilità di adottare la regolamentazione appropriata sotto forma di direttiva, o eventualmente di regolamento;
26. bisogna poi sottolineare che la mancanza di un'interconnessione dei registri delle imprese non rappresenta in realtà un ostacolo di rilievo alle operazioni societarie transfrontaliere. Soluzioni elettroniche intelligenti (come quelle introdotte, ad esempio, tra Estonia, Portogallo e Finlandia) permettono già adesso una cooperazione molto ampia, tanto che già oggi si può accedere per via elettronica ai registri delle imprese di altri paesi senza doversi recare all'estero;
27. sottolinea che gli ostacoli alle operazioni societarie transfrontaliere sono dovuti principalmente alla mancanza di un sistema di identificazione elettronica valido in tutta Europa, come per esempio una carta d'identità elettronica, che consentirebbe la legalizzazione e il riconoscimento reciproco della firma digitale. Nell'ottica dell'interconnessione dei registri delle imprese questo sarebbe uno dei principali punti di partenza, e bisognerebbe occuparsene tempestivamente;
28. fa infine presente che tutte le iniziative devono rispettare i principi della sussidiarietà, della proporzionalità e del legiferare meglio.
Bruxelles, 9 giugno 2010
La Presidente del Comitato delle regioni
Mercedes BRESSO
(1) Il termine «registro delle imprese» utilizzato nel Libro verde include tutti i registri (centrali, di commercio o delle imprese) di cui all'articolo 3 della prima direttiva sul diritto societario (68/151/CEE).
(2) Direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) (GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1).