Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XX1016(02)

    Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 3 luglio 2009 , in relazione ad un progetto di decisione concernente il caso COMP/39.401 — E.ON/GDF (2) — Relatore: Danimarca

    GU C 248 del 16.10.2009, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.10.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 248/3


    Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione del 3 luglio 2009 in relazione ad un progetto di decisione concernente il caso COMP/39.401 — E.ON/GDF (2)

    Relatore: Danimarca

    2009/C 248/03

    1.

    Il Comitato consultivo condivide la logica seguita dalla Commissione europea per il calcolo delle vendite e l'importo di base delle ammende.

    2.

    Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che i periodi da prendere in considerazione per comminare le ammende siano i seguenti:

    a)

    E.ON Ruhrgas: in solido con E.ON: il periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e il 30 settembre 2005, ossia 2 anni e 9 mesi,

    b)

    E.ON Ruhrgas: il periodo compreso tra la fine di aprile 1998 e il 30 settembre 2005, per quanto riguarda la Germania, e il periodo compreso tra il 10 agosto 2000 e il 30 settembre 2005, per quanto riguarda la Francia, ossia 7 anni e 5 mesi in Germania e 5 anni, 1 mese e 20 giorni in Francia,

    c)

    GDF Suez: il periodo compreso tra la fine di aprile 1998 e il 30 settembre 2005, per quanto riguarda la Germania, e il periodo compreso tra il 10 agosto 2000 e il 30 settembre 2005, per quanto riguarda la Francia, ossia 7 anni e 5 mesi in Germania e 5 anni, 1 mese e 20 giorni in Francia.

    3.

    Il Comitato consultivo condivide la valutazione della Commissione relativa alle circostanze attenuanti e aggravanti.

    4.

    Il Comitato consultivo concorda con il massimale applicato dalla Commissione e con gli importi definitivi delle ammende.

    5.

    Il Comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


    Top