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Document 52009XX0721(01)
Opinion of the Advisory Committee on restrictive agreements and dominant positions given at its meeting of 20 January 2009 regarding a draft decision relating to Case COMP/39.406 — Marine Hoses (1) — Rapporteur: Luxembourg
Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 20 gennaio 2009 , in relazione ad un progetto di decisione sul caso COMP/39.406 — Tubi marini (1) — Relatore: Lussemburgo
Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 20 gennaio 2009 , in relazione ad un progetto di decisione sul caso COMP/39.406 — Tubi marini (1) — Relatore: Lussemburgo
GU C 168 del 21.7.2009, p. 2–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 168/2 |
Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione del 20 gennaio 2009 in relazione ad un progetto di decisione sul caso COMP/39.406 — Tubi marini (1)
Relatore: Lussemburgo
2009/C 168/02
1. |
Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione europea secondo cui i fatti costituiscono un accordo e/o una pratica concordata ai sensi dell'articolo 81 del trattato e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. |
2. |
Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione europea secondo cui le misure concordate e adottate a norma della nota del 1o aprile 1986 e degli accordi successivi vanno considerate come un pacchetto coerente di misure nell'ambito dei provvedimenti concordati a livello sia mondiale che europeo. |
3. |
Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione europea secondo cui l'accordo e/o le pratiche concordate tra i produttori di tubi marini potevano produrre un effetto rilevante sugli scambi tra Stati membri dell'UE e tra parti contraenti del SEE. |
4. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione europea che, nonostante la limitata attività del cartello fra il 1997 e il 1999, si tratta di un’unica infrazione sostanzialmente invariata. |
5. |
Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione europea secondo cui l'infrazione va considerata come unica e continuata alla luce dell'evoluzione del cartello nel periodo 1986-2007 (con un periodo di limitata attività fra il 1997 e il 1999). |
6. |
Il comitato consultivo concorda che, nell'ambito del gruppo di fornitori, Bridgestone (DOM non può essere ritenuta responsabile per il suo ruolo) e Parker/ITR svolgevano un ruolo guida e che ciò giustifica un aumento dell’importo di base dell’ammenda da infliggere a queste imprese. |
7. |
Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione europea delle richieste presentate nel quadro della comunicazione del 2006 sul trattamento favorevole. |
8. |
Il comitato consultivo concorda con il progetto di decisione della Commissione europea per quanto riguarda i destinatari della decisione, soprattutto in relazione all'attribuzione della responsabilità alle imprese madri dei gruppi interessati. |
9. |
Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |