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Document 52009XX0721(01)

Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 20 gennaio 2009 , in relazione ad un progetto di decisione sul caso COMP/39.406 — Tubi marini (1) — Relatore: Lussemburgo

GU C 168 del 21.7.2009, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 168/2


Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione del 20 gennaio 2009 in relazione ad un progetto di decisione sul caso COMP/39.406 — Tubi marini (1)

Relatore: Lussemburgo

2009/C 168/02

1.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione europea secondo cui i fatti costituiscono un accordo e/o una pratica concordata ai sensi dell'articolo 81 del trattato e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.

2.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione europea secondo cui le misure concordate e adottate a norma della nota del 1o aprile 1986 e degli accordi successivi vanno considerate come un pacchetto coerente di misure nell'ambito dei provvedimenti concordati a livello sia mondiale che europeo.

3.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione europea secondo cui l'accordo e/o le pratiche concordate tra i produttori di tubi marini potevano produrre un effetto rilevante sugli scambi tra Stati membri dell'UE e tra parti contraenti del SEE.

4.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione europea che, nonostante la limitata attività del cartello fra il 1997 e il 1999, si tratta di un’unica infrazione sostanzialmente invariata.

5.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione europea secondo cui l'infrazione va considerata come unica e continuata alla luce dell'evoluzione del cartello nel periodo 1986-2007 (con un periodo di limitata attività fra il 1997 e il 1999).

6.

Il comitato consultivo concorda che, nell'ambito del gruppo di fornitori, Bridgestone (DOM non può essere ritenuta responsabile per il suo ruolo) e Parker/ITR svolgevano un ruolo guida e che ciò giustifica un aumento dell’importo di base dell’ammenda da infliggere a queste imprese.

7.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione europea delle richieste presentate nel quadro della comunicazione del 2006 sul trattamento favorevole.

8.

Il comitato consultivo concorda con il progetto di decisione della Commissione europea per quanto riguarda i destinatari della decisione, soprattutto in relazione all'attribuzione della responsabilità alle imprese madri dei gruppi interessati.

9.

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


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