EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XC0911(02)

Informazioni sintetiche comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

GU C 217 del 11.9.2009, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/3


Informazioni sintetiche comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

2009/C 217/03

Aiuto n.: XA 61/09

Stato membro: Estonia

Regione: Estonia

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Turuarendustoetus.

Base giuridica:

1)

Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus § 11 lõige 1 ja § 18 lõige 1 (RTI, 18.7.2008, 33, 202);

2)

Põllumajandusministri 26.3.2008. a määrus nr 26 „Turuarendustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, nende kulude loetelu, mille hüvitamiseks turuarendustoetust antakse, ning toetuse määr”.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Importo complessivo fino a 6 000 000 EUR (93,9 milioni di EEK), circa 2 000 000 EUR (31 milioni di EEK) l'anno.

Intensità massima dell'aiuto: Fino al 100 %.

Data di applicazione: 1o marzo 2009.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2010.

Obiettivo dell'aiuto: Aumentare gli sbocchi di mercato per i prodotti agricoli o applicare i risultati delle azioni di R&S alla produzione agricola.

L'aiuto destinato ad incoraggiare la produzione di prodotti agricoli di qualità è accordato conformemente all'articolo 14. Le spese ammissibili sono compatibili con l'articolo 14, paragrafo 2, lettere b), c) e d) [costi di introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme della serie ISO 9000 o 14000, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale; costi connessi alla compilazione e alla pubblicazione di guide alle buone pratiche; costi dei contributi richiesti dagli organismi di certificazione riconosciuti per la certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di sistemi analoghi].

Le prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo sono accordate conformemente al disposto dell'articolo 15. Le spese ammissibili sono compatibili con l'articolo 15, paragrafo 2, lettere a), c), d) e f), (aiuti alla ricerca di mercato, aiuti alla promozione dei prodotti agricoli; aiuti all'organizzazione e alla partecipazione a concorsi, mostre e fiere; aiuti alla formazione).

L'aiuto è concesso sotto forma di servizi sovvenzionati e non comporta pagamenti diretti ai produttori.

Settore economico: Produttori agricoli (codice A1 della NACE).

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Põllumajandusministeerium

Lai 39/41

Tallinn

EESTI/ESTONIA

Indirizzo web: http://www.agri.ee/toetused-2

Altre informazioni: Queste informazioni modificano le informazioni XA 160/08.

Aiuto n.: XA 105/09

Stato membro: Spagna

Regione: Cantabria

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Compra de material vegetal de reproducción de categoría certificada en aplicación de las medidas fitosanitarias adoptadas para la erradicación y control de los organismos nocivos en Cantabria.

Base giuridica: Orden DES/53/2008, de 18 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para 2008 de las ayudas a la compra de material vegetal de reproducción de categoría certificada en aplicación de las medidas fitosanitarias adoptadas para la erradicación y control de los organismos nocivos en Cantabria.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Da 6 000 EUR a 50 000 EUR.

Intensità massima dell'aiuto:

1)

sarà sovvenzionabile il 50 % del costo di acquisto del materiale vegetale di riproduzione purché tale importo non superi la differenza di prezzo del mercato fra il materiale vegetale certificato e non certificato;

2)

saranno detratti dall'importo massimo:

a)

gli importi eventualmente percepiti a titolo dei regimi assicurativi per le spese oggetto di tale sovvenzione;

b)

i costi non sostenuti a causa del parassita o della fitopatia e che, in altre circostanze, sarebbero stati invece sostenuti.

Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito web della DG Agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Periodo 2008-2013.

Obiettivo dell'aiuto: Obiettivo: l'acquisto di materiale vegetale di riproduzione di categoria certificata, effettuato in applicazione di misure fitosanitarie adottate a livello territoriale da parte della Comunidad Autónoma de Cantabria per l'eradicazione e il controllo della diffusione degli organismi nocivi di cui agli allegati I e II del Decreto reale 58/2005, del 21 gennaio 2005, che non sono ancora presenti sul territorio nazionale, nonché di quelli figuranti nei suddetti allegati, la cui presenza sul territorio spagnolo non sia stata finora accertata e che sono considerati un pericolo imminente per l'Unione europea, conformemente all'articolo 14, punto 1, della legge 43/2002 ed all'articolo 16, punto 2, del Decreto reale 58/2005.

L'obiettivo di questo aiuto rientra nel punto 2 dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006: «Aiuti relativi alle fitopatie ed epizoozie e alle infestazioni parassitarie».

I costi sovvenzionabili includono i sovracosti derivanti dall'obbligo di acquistare, eventualmente, materiale vegetale di riproduzione di categoria certificata, in applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie adottate in virtù di ordinanze emanate dall'autorità competente in materia di tutela fitosanitaria, per la eradicazione e il controllo della diffusione degli organismi nocivi di cui al precedente paragrafo.

Settore economico: Settore agricolo (produzione vegetale).

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Gobierno de Cantabria

Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad

C/ Gutiérrez Solana s/n

39011 Santander

ESPAÑA

Indirizzo web: http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-09/OR%202008-09-01%20169/PDF/11876-11879.pdf

Altre informazioni:

Dirección General de Desarrollo Rural

C/ Gutiérrez Solana s/n

39011 Santander

ESPAÑA

Tel. +34 942207864

E-mail: fernandez_b@gobcantabria.es

Santander, 2 settembre 2008

El jefe de servicio de agricultura y diversificación rural

Fdo. Benito FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ-ARANGO

Aiuto n.: XA 166/09

Stato membro: Germania

Regione: Hessen

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Gewährung von Beihilfen zur Bekämpfung von Tierseuchen nach den „Richtlinien der Hessischen Tierseuchenkasse über die Gewährung von Beihilfen“ (Beihilferichtlinien).

Base giuridica:

§ 71 Tierseuchengesetz der Bundesrepublik Deutschland,

§§ 7 bis 11 Hessisches Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Aiuti di importo annuo pari a circa 2,25 milioni di EUR (finanziati mediante i contributi dei proprietari di animali alla Hessische Tierseuchenkasse nonché, in parte, mediante risorse del Land).

Intensità massima dell'aiuto: 100 %.

Data di applicazione: L'aiuto è concesso a decorrere dal primo giorno successivo al ricevimento della ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione da parte della Commissione dell'UE a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006, la parte A riguarda gli aiuti destinati a compensare gli agricoltori dei costi per controlli sanitari, test e altre indagini, per l'acquisto e la somministrazione di vaccini, sostenuti nell'ambito della prevenzione e della eradicazione delle epizoozie. Gli aiuti non sono concessi alle aziende agricole sotto forma di pagamenti diretti bensì sotto forma di servizi sovvenzionati. La Hessische Tierseuchenkasse assume l'onere dei costi relativi ai servizi e li versa direttamente ai prestatori di servizi. L'intensità lorda dell'aiuto non può superare il 100 %.

I servizi consistono essenzialmente in attività veterinarie e riguardano i costi degli esami attinenti ai controlli veterinari, ai test e ad altre indagini nonché la realizzazione di vaccinazioni ed il finanziamento dell'acquisto di vaccini.

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006, la parte B riguarda gli aiuti destinati a compensare gli agricoltori delle perdite causate dalle epizoozie. La compensazione è calcolata in relazione al valore di mercato degli animali morti in seguito all'epidemia ovvero degli animali abbattuti in seguito ad ordine delle autorità amministrative nell'ambito di un programma pubblico obbligatorio di prevenzione o di eradicazione della malattia. Gli aiuti si limitano a compensare le perdite arrecate dalle epizoozie per le quali sia stato ufficialmente riconosciuto un focolaio da parte delle autorità pubbliche. L'intensità lorda dell'aiuto non può superare il 100 %.

I beneficiari sono le PMI ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008.

Gli aiuti non riguardano le misure i cui costi, in virtù della normativa comunitaria, debbono essere sostenuti dalle imprese agricole stesse. L'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1857/2006 è stato rispettato.

Settore economico: Tutti gli allevamenti bovini, suini, ovini, caprini ed avicoli della regione Hessen.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Hessische Tierseuchenkasse

Alte Schmelze 11

65201 Wiesbaden

DEUTSCHLAND

Indirizzo web: Tierseuchengesetz, Hessisches Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz

http://www.hessischetierseuchenkasse.de/ (Base giuridica)

Beihilferichtlinien

http://www.hessischetierseuchenkasse.de/PDF/0904%20Entwurf%20Richtlinie%20Hessen.pdf

Altre informazioni: —

Aiuto n.: XA 170/09

Stato membro: Francia

Regione: Département du Puy-de-Dôme

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aides en faveur de la maîtrise de la fièvre catarrhale ovine dans le Puy-de-Dôme.

Base giuridica:

articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione delle Comunità europee

articles L 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,

arrêté du 15 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 1er avril 2008 définissant les zones réglementées relatives à la fièvre catarrhale du mouton (JORF no 0292 du 16 décembre 2008),

délibération du 27 mars 2009 du Conseil général du Puy-de-Dôme.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 150 000 EUR.

Intensità massima dell'aiuto: 80 %.

Data di applicazione: A partire dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 2009.

Obiettivo dell'aiuto: Dal 2007 il virus della febbre catarrale degli ovini (FCO) sierotipo 8 ha colpito il dipartimento del Puy-de-Dôme. Questa malattia ha conseguenze dirette (malattia, mortalità, aborti, perdita di produzione) ma anche conseguenze indirette (sterilità temporanea o definitiva dei maschi, sregolamento del ciclo estrale).

La sterilità dei maschi può durare più di tre mesi prima di una ricostituzione completa delle funzioni genitali. I maschi che hanno presentato dei segni clinici sono pertanto inadatti per la stagione della monta che è iniziata nel settembre 2008, in particolare per l'allevamento ovino.

I rischi sono molteplici:

i maschi possono aver presentato dei segni impercettibili che gli allevatori non hanno rilevato. Ci sono buone probabilità che siano sterili,

l'utilizzo di maschi con funzioni genitali degradate può comportare una percentuale elevata di pecore non gravide. In assenza di misure tempestive la produzione di agnelli di una campagna può essere definitivamente compromessa.

Oltre all'aspetto «vaccinazione» (vaccini finanziati dall'Unione europea), il Consiglio generale di Puy-de-Dôme desidera attuare due misure:

controllo dello sperma dei maschi (tori e arieti): un esame al microscopio consente una diagnosi rapida e pertanto l'allontanamento dei maschi che possono essere entrati in contatto con la febbre catarrale degli ovini,

ecografia delle femmine (vacche, manze e pecore): può consentire un'individuazione precoce delle pecore non gravide e agevolare la ripetizione della monta, escludendo le pecore che possono essere state in contatto con la FCO.

L'obiettivo è:

limitare l'impatto negativo derivante da una produzione 2009 compromessa da livelli di fertilità troppo bassi,

farsi carico in parte del ricorso a queste analisi ricorrenti per gli allevamenti colpiti dalla FCO.

Nessun aiuto diretto verrà versato agli allevatori: gli aiuti saranno accordati alle organizzazioni che saranno incaricate di realizzare le operazioni sovvenzionate summenzionate. Si farà attenzione a che nessun allevatore la cui azienda non risponda ai criteri comunitari della piccola e media impresa (P.M.I.) benefici di queste sovvenzioni. A questa condizione gli aiuti saranno accordati sotto forma di servizi sovvenzionati, accessibili a tutti gli allevatori, a prescindere dall'appartenenza alle organizzazioni di produttori o ad altre strutture.

Settore economico: I settori dell'allevamento bovino, ovino e caprino.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Conseil général du Puy-de-Dôme

24 rue Saint Esprit

63033 Clermont-ferrand Cedex 1

FRANCE

Indirizzo web: http://deliberations.cg63.fr/NetelibInternetDocs/ConseilGeneral/2009/03/26/Deliberation/T0231.pdf

Altre informazioni: —

Aiuto n.: XA 183/09

Stato membro: Spagna

Regione: Comunitat Valenciana

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Asociación criadores caballos de pura raza española de la Comunidad Valenciana.

Base giuridica: Resolución de la Consellera de Agricultura Pesca y Alimentación, que concede la subvención basada en una línea nominativa descrita en la ley 17/2008 de presupuestos de la Generalitat.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 120 000 EUR durante il 2009.

Intensità massima dell'aiuto: 100 % della spesa sovvenzionabile.

Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di protocollo della domanda di esenzione nella pagina web della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: per tutto il 2009.

Obiettivo dell'aiuto: Attuazione del piano di diffusione del cavallo purosangue allevato nella Comunità Valenciana [articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006].

Copre le spese sovvenzionabili relative al materiale necessario per la gestione del libro genealogico, ai servizi richiesti da terzi (rilascio di certificati genealogici e consulenza tecnica agli allevatori — articolo 16), nonché le spese inerenti all'avvio del programma di divulgazione dell'uso del cavallo purosangue e all'organizzazione di raduni equini a questo scopo (articolo 15).

Settore economico: Allevatori e proprietari di cavalli di pura razza spagnola.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto: Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Indirizzo web: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/precval09.pdf

Altre informazioni: —


Top