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Document 52009XC0908(03)
Notice of initiation of an anti-dumping proceeding concerning imports of high tenacity yarn of polyesters originating in the People's Republic of China, the Republic of Korea and Taiwan
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di filati di poliesteri ad alta tenacità originarie della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e di Taiwan
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di filati di poliesteri ad alta tenacità originarie della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e di Taiwan
GU C 213 del 8.9.2009, p. 16–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.9.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 213/16 |
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di filati di poliesteri ad alta tenacità originarie della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e di Taiwan
2009/C 213/08
La Commissione ha ricevuto una denuncia, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di filati di poliesteri ad alta tenacità originarie della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e di Taiwan («paesi interessati»), sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero quindi un grave pregiudizio all'industria comunitaria.
1. Denuncia
La denuncia è stata presentata il 27 luglio 2009 dal Comitato internazionale del rayon e delle fibre sintetiche (CIRFS) («denunziante») per conto di produttori che rappresentano una parte considerevole, in questo caso più del 60 %, della produzione comunitaria complessiva di filati di poliesteri ad alta tenacità.
2. Prodotto
Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping è costituito da filati di poliesteri ad alta tenacità (diversi dal filo per cucire), non in vendita al dettaglio, comprendenti monofilamenti di meno di 67 decitex originari della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e di Taiwan («prodotto in esame»), attualmente classificato nel codice NC 5402 20 00. Tale codice è indicato a titolo puramente informativo.
3. Denuncia di dumping
La denuncia di dumping relativa alla Repubblica di Corea e a Taiwan si basa sul confronto tra il valore normale costruito e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame venduto nella Comunità.
Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il denunziante ha determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base al valore normale costruito nel paese a economia di mercato indicato al punto 5.1, lettera d). La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, così calcolato, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame venduto nella Comunità.
I margini di dumping così calcolati sono significativi per i paesi interessati.
4. Denuncia di pregiudizio
Il denunziante ha presentato elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese, dalla Repubblica di Corea e da Taiwan sono complessivamente aumentate in termini assoluti e in termini di quota di mercato.
Secondo quanto affermato nella denuncia, i volumi e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero avuto, tra l'altro, ripercussioni negative sulla quota di mercato detenuta, sui quantitativi venduti e sul livello dei prezzi praticati dall'industria comunitaria, compromettendo gravemente i risultati complessivi e in particolare la redditività e la situazione occupazionale di quest'ultima.
5. Procedura
Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.
5.1. Procedura per la determinazione del dumping e del pregiudizio
L'inchiesta dovrà stabilire se il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e di Taiwan sia oggetto di dumping e se tale dumping abbia arrecato un pregiudizio.
a) Campionamento
Dato il numero elevato di parti interessate al presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.
i)
Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a contattare la Commissione e a fornire le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine indicato al punto 6, lettera b), parte i) e nella forma indicata al punto 7:
— |
ragione sociale, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare, |
— |
fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle esportazioni del prodotto in esame verso la Comunità nel periodo tra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009, indicati per ciascuno dei 27 Stati membri separatamente e in totale, |
— |
fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno tra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009, |
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descrizione dettagliata delle attività della società a livello internazionale in relazione alla produzione del prodotto in esame, |
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ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (2) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (all'esportazione e/o sul mercato interno) del prodotto in esame, |
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qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione. |
Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società indica che non è disposta a essere eventualmente inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.
Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di produttori/esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea e tutte le associazioni note di produttori/esportatori.
Poiché una società non può essere certa di essere inserita nel campione, si raccomanda ai produttori/esportatori che intendono chiedere l'applicazione di un margine individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, di chiedere un questionario e un modulo di richiesta dello status di impresa operante in economia di mercato e/o del trattamento individuale (TEM/TI) entro il termine indicato al punto 6, lettera a), parte i) del presente avviso, e di presentarli rispettivamente entro il termine di cui al punto 6, lettera a), parte ii), primo comma e il termine di cui al punto 6, lettera d). Si richiama comunque l'attenzione sull'ultima frase del punto 5.1, lettera b), del presente avviso.
ii)
Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a contattare la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine indicato al punto 6, lettera b), parte i), e nella forma indicata al punto 7:
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ragione sociale, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare, |
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fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009, |
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numero totale di dipendenti, |
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descrizione dettagliata delle attività della società in relazione al prodotto in esame, |
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volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario nel periodo tra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009 del prodotto in esame importato originario della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e di Taiwan, |
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ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (3) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame, |
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qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione. |
Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società indica che non è disposta a essere eventualmente inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.
Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di importatori, la Commissione contatterà anche tutte le associazioni note di importatori.
iii)
Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine indicato al punto 6, lettera b), parte ii).
La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili ad essere incluse nel campione.
Le società incluse nel campione devono rispondere ad un questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera b), parte iii), e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.
In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base. Come indicato al punto 8, le conclusioni basate sui dati disponibili possono risultare meno vantaggiose per la parte interessata.
b) Questionari
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni note di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea inclusi nel campione, ai produttori/esportatori di Taiwan, a tutte le associazioni note di produttori/esportatori, agli importatori inclusi nel campione, a tutte le associazioni note di importatori e alle autorità dei paesi esportatori interessati.
i)
I produttori/esportatori di Taiwan sono invitati a contattare la Commissione via fax al più presto e comunque entro il termine indicato al punto 6, lettera a), parte i), del presente avviso, per verificare se figurano nella denuncia e, se necessario, per chiedere un questionario, poiché il termine indicato al punto 6, lettera a), parte ii),è valido per tutte le parti interessate.
ii)
I produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea che chiedono un margine individuale ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, devono far pervenire il questionario compilato entro il termine di cui al punto 6, lettera a), parte ii), del presente avviso. Essi devono perciò chiedere un questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera a), parte i). Si informano tuttavia le parti interessate che, nel caso di un campionamento dei produttori/esportatori, la Commissione può decidere di non calcolare un margine individuale se il numero di produttori/esportatori è così elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.
c) Raccolta di informazioni e audizioni
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 6, lettera a), parte ii).
La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che esse ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine di cui al punto 6, lettera a), parte iii).
d) Selezione del paese a economia di mercato
In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, si intende scegliere gli Stati Uniti d'America come paese a economia di mercato appropriato per determinare il valore normale nei confronti della Repubblica popolare cinese. Si invitano pertanto le parti interessate a presentare le loro osservazioni sull'opportunità di questa scelta entro il termine specifico di cui al punto 6, lettera c).
e) Richieste di trattamento riservato a imprese operanti in condizioni di economia di mercato o di trattamento individuale
Per i produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese che dichiarano, presentando elementi di prova sufficienti, di operare in condizioni di economia di mercato, ossia di soddisfare i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), di tale regolamento. I produttori/esportatori che intendano presentare richieste debitamente motivate devono farlo entro il termine specifico di cui al punto 6, lettera d). La Commissione invierà moduli di richiesta a tutti i produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese che siano stati inclusi nel campione o citati nella denuncia, a tutte le associazioni di produttori/esportatori citate nella denuncia e alle autorità della Repubblica popolare cinese. Il richiedente può utilizzare il modulo di domanda anche per chiedere il trattamento individuale e per dimostrare di soddisfare i criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.
5.2. Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità
Qualora fosse constatata l'esistenza del dumping menzionato nella denuncia e del conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base, si deciderà se l'adozione di misure antidumping non sia contraria all'interesse della Comunità. Per questo motivo la Commissione potrà inviare questionari agli esponenti noti dell'industria comunitaria, agli importatori, alle loro associazioni di rappresentanza e alle organizzazioni di rappresentanza dei consumatori e degli utilizzatori. Queste parti e quelle non note alla Commissione che comprovino tuttavia l'esistenza di legami obiettivi tra la loro attività e il prodotto in esame, possono contattare la Commissione e fornirle informazioni entro il termine di cui al punto 6, lettera a), parte ii). Le parti che abbiano proceduto in tal modo possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine di cui al punto 6, lettera a), parte iii). Si noti che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 del regolamento di base sono prese in considerazione unicamente se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.
6. Termini
a) Termini generali
i)
Tutte le parti interessate devono richiedere il questionario o altri tipi di moduli al più presto e comunque entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ii)
Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Tutti i produttori/esportatori interessati dal presente procedimento che intendano chiedere un esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, devono presentare le risposte al questionario entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto. Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali elencati nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.
Le società incluse nel campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine di cui al punto 6, lettera b), parte iii).
iii)
Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.
b) Termine specifico per il campionamento
i) |
Le informazioni di cui al punto 5.1, lettera a), parti i) e ii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disposte a essere incluse nel campione, in merito alla composizione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
ii) |
Tutte le altre informazioni pertinenti per la selezione del campione, di cui al punto 5.1, lettera a), parte ii), devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
iii) |
Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di notifica del loro inserimento nel campione. |
c) Termine specifico per la selezione del paese a economia di mercato
Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni sull'adeguatezza della scelta degli Stati Uniti d'America, di cui al punto 5.1, lettera d), come paese a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale rispetto alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
d) Termine specifico per chiedere il riconoscimento come società operante in condizioni di economia di mercato e/o un trattamento individuale
Le richieste, debitamente motivate, per ottenere lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato, di cui al punto 5.1, lettera e), e/o il trattamento individuale, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto.
7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza
Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo indicazioni contrarie, e complete di nome, indirizzo, e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata). Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (4) e, in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
European Commission |
Directorate-General for Trade |
Directorate B |
Office: N-105 04/092 |
1049 Brussels |
BELGIUM |
Fax +32 22956505 |
8. Omessa collaborazione
Se una parte interessata rifiuta l'accesso a informazioni necessarie, non le comunica entro i termini stabiliti oppure ostacola gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere tratte conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e potranno essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.
9. Calendario dell'inchiesta
A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere adottate misure provvisorie entro e non oltre 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
10. Trattamento dei dati personali
Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).
11. Consigliere-auditore
Si ricorda inoltre che se le parti interessate ritengono di incontrare difficoltà nell'esercizio dei propri diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione offrendo, se necessario, una mediazione su questioni procedurali relative alla tutela dei loro interessi in questo procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla pratica, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle comunicazioni scritte e/o orali. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine Internet dedicate al consigliere-auditore sul sito della direzione generale del Commercio (http://ec.europa.eu/trade).
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.
(2) Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
(3) Cfr. nota 2.
(4) La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).
(5) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.