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Document 52009XC0807(03)

    Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

    GU C 185 del 7.8.2009, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.8.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 185/13


    Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

    2009/C 185/08

    La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

    SCHEDA RIEPILOGATIVA

    REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

    «SEDANO BIANCO DI SPERLONGA»

    CE N.: IT-PGI-0005-0481-06.07.2005

    DOP ( ) IGP ( X )

    La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

    1.   Servizio competente dello stato membro:

    Nome: Ministero Delle Politiche Agricole e Forestali

    Indirizzo:

    Via XX Settembre n. 20

    00187 Roma RM

    ITALIA

    Tel. +39 0646655106

    Fax +39 0646655306

    e-mail: saco7@politicheagricole.gov.it

    2.   Associazione:

    Nome: Associazione produttori Sedano Bianco di Sperlonga

    Indirizzo:

    Viale Europa

    LT-04029 Sperlonga

    LIETUVA/LITHUANIA

    Tel. +370 771556388

    Fax +370 771556388

    e-mail: —

    Composizione: Produttori/trasformatori ( X ) altro ( )

    3.   Tipo di prodotto:

    Classe 1.6:

    Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati.

    4.   Disciplinare:

    (sintesi dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006)

    4.1.   Nome:

    «Sedano Bianco di Sperlonga»

    4.2.   Descrizione:

    L’I.G.P. «Sedano bianco di Sperlonga» è riservata esclusivamente al sedano ecotipo di Sperlonga appartenente alla specie Apium graveolens L. var dulce Mill., ecotipo «Bianco di Sperlonga», con coste bianche o biancastre. Il caratteristico colore chiaro è un elemento intrinseco dell'ecotipo, che comunque può essere enfatizzato con densità di semina più fitta. All’atto dell’immissione al consumo il «Sedano bianco di Sperlonga» a IGP deve rispondere alle seguenti caratteristiche specifiche dell’ecotipo locale «Bianco di Sperlonga»: la pianta di taglia media, forma compatta, recante 10-15 foglie di colore verde chiaro; i piccioli fogliari sono di colore bianco con leggera sfumatura verde chiaro, poco fibrosi, caratterizzati da costolature poco evidenti. Il peso varia in relazione al calibro: calibro medio, da 500 a 800 grammi; il calibro grosso oltre 800 grammi. Il gusto è dolce e solo moderatamente aromatico che lo rende particolarmente indicato ad essere consumato fresco. Inoltre il «Sedano bianco di Sperlonga» presenta un contenuto in acidi organici totali non inferiore a 135,00 mg/100 g; resistenza alla frattura non inferiore a 20 N ed un contenuto in zuccheri totali non inferiore a 13,00 mg/g.

    4.3.   Zona geografica:

    Il «Sedano Bianco di Sperlonga» Indicazione Geografica Protetta (IGP) deve essere coltivato nel territorio del Comune di Fondi e del Comune di Sperlonga.

    4.4.   Prova dell’origine:

    Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall’organismo di controllo, delle particelle catastali su cui avviene la coltivazione, dei produttori, dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva, alla struttura di controllo, delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell’organismo di controllo, secondo quanto disposto dal relativo piano di controllo.

    4.5.   Metodo di ottenimento:

    La semina deve essere praticata a partire dal mese di luglio. Il seme può essere disposto tal quale o confettato in cassette (a spaglio) oppure in contenitori alveolati. Per la germinazione del seme è indispensabile la presenza di luce. La produzione del seme, operata attraverso la selezione fenotipica (ossia ottenimento del seme dalle piante migliori), avviene presso le aziende e/o i vivai ricadenti nell'areale di produzione. Il seme prodotto da tali aziende e/o dai vivai, può essere messo a disposizione degli altri produttori o dei vivai ricadenti nell'areale di produzione, i quali provvedono alla produzione delle piantine. Le piantine prodotte presso i vivai devono essere restituite o messe a disposizione delle aziende ricadenti nell'areale di produzione.

    Il seme prodotto dalle singole aziende locali, ricadenti nell’areale di cui all’art.4.3, deve essere quello iscritto al Registro volontario Regionale che tutela la biodiversità in agricoltura. Tale registro è detenuto dall’Arsial (Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura del Lazio). Il trapianto delle piantine deve avvenire quando le stesse hanno raggiunto un’altezza di 10-15 cm circa. Il sesto di impianto è di 25-35 cm tra le file e 25-35 cm sulla fila, con un investimento ottimale di 10-12 piante/m2. È ammesso un investimento massimo di 14 piante/m2. Il fabbisogno idrico della coltura del «Sedano Bianco di Sperlonga» è assicurato mediante irrigazione. Sono consentiti sistemi irrigui a pioggia o di microirrigazione. La concimazione della coltura del sedano deve essere impostata con riferimento alle successioni di cicli colturali dell’intera annata agraria. In particolare gli apporti di azoto devono essere nell’anno complessivamente inferiori a 155 Kg/ha. La difesa dai parassiti deve essere effettuata secondo le tecniche di lotta integrata al fine di ridurre al minimo o di eliminare i residui di antiparassitari sul sedano.

    La raccolta del «Sedano Bianco di Sperlonga», va effettuata a mano, recidendo la pianta al di sotto del colletto. Le piante devono essere adagiate nel contenitore, evitando che durante tale operazione si verifichino sfregamenti con conseguente rottura dei tessuti e fuoriuscita di succhi cellulari. Inoltre l'esposizione al sole del prodotto dopo la raccolta va ridotta al minimo.

    La coltivazione ed il confezionamento del «Sedano Bianco di Sperlonga» devono avvenire nella zona indicata al punto 4.3 per non alterare la qualità del prodotto e al fine di garantire la tracciabilità ed il controllo.

    4.6.   Legame:

    Il «Sedano Bianco di Sperlonga» è stato introdotto nella zona di Fondi e Sperlonga intorno agli anni ′60. La presenza della coltura nell’areale di cui all’art.4.3 è comprovata da una ricca documentazione fiscale risalente ai primi anni ′60, fino ai giorni nostri, allorquando il «Sedano Bianco di Sperlonga», dopo una prima fase di introduzione, trova rapida valorizzazione commerciale e consumo sui mercati di Roma.

    La zona di produzione del «Sedano Bianco di Sperlonga» è caratterizzata da una situazione pedoclimatica molto favorevole per la coltivazione del sedano. Il suolo è costituito in parte da terreni calcarei mesozoici e in parte da terreni alluvionali limoso-calcarei. Tipica della zona di produzione è la presenza di terreni con falda pressoché affiorante, compresi tra l’area di bonifica ed il mare. È su questi terreni, denominati «pantano», ovvero zone paludose, che si è sviluppata la coltura del sedano, prima in piena area e poi in coltura protetta. Infatti i terreni sono caratterizzati da una soluzione circolante con un elevato grado di salinità che, insieme alle particolari condizioni climatiche, conferiscono al «Sedano bianco di Sperlonga» le qualità organolettiche distintive, cioè la sapidità, il gusto dolce e moderatamente aromatico, il contenuto in acidi organici, la minore resistenza alla rottura delle coste e il loro caratteristico colore chiaro, elemento intrinseco dell’ecotipo.

    Il clima della zona interessata alla IGP, è di tipo marittimo temperato caratterizzato da: temperatura media compresa fra 17 e 18 °C; temperatura media mensile < a 10 °C, per 1-3 mesi; e media delle minime del mese più freddo di 6,9 °C; precipitazioni annuali medie di 727 e 1 133 mm, con precipitazioni estive da 61 a 83 mm. In particolare nella zona costiera si verifica uno stato di aridità intensa e prolungata da maggio ad agosto.

    I terreni e le caratteristiche climatiche costituiscono quindi l’habitat elettivo per la coltivazione del «Sedano Bianco di Sperlonga».

    Alle caratteristiche pedoclimatiche si lega poi la storica specializzazione degli agricoltori locali che oltre ad adattare tecniche a basso impatto ambientale, hanno saputo sfruttare i tipici terreni paludosi, permettendo così, grazie all’autoriproduzione del seme mediante selezione fenotipica, la conservazione dell’ecotipo «Bianco di Sperlonga» e garantendo la salvaguardia della tecnica produttiva e delle attitudini della cultivar.

    4.7.   Organismo di controllo:

    Nome: Agroqualità

    Indirizzo:

    Via Montebello 8

    00185 Roma RM

    ITALIA

    Tel. +39 0647822463

    Fax +39 0647822439

    e-mail: —

    4.8.   Etichettatura:

    La confezione del sedano può essere fatta in recipienti contenenti una fila di 4-5 sedani, per un peso massimo di 5 Kg, oppure in recipienti contenenti due file di 8-10 sedani, per un peso massimo di 10 Kg. Per le confezioni da 1 a 3 sedani è obbligatoria la bollatura del singolo cespo. La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relative menzioni le seguenti ulteriori indicazioni:

    «Sedano Bianco di Sperlonga» seguita dall’acronimo IGP (Indicazione Geografica Protetta), di dimensioni superiori rispetto a tutte le altre indicazioni che compongono l’etichetta;

    Il nome, la ragione sociale, l’indirizzo dell’azienda produttrice e confezionatrice.

    È vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia ammesso l’utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, dell’indicazione del nome dell’azienda dai cui appezzamenti di terra il prodotto deriva, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa vigente e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti della presente scheda.

    La designazione «Sedano Bianco di Sperlonga» è intraducibile.

    Il logo denominato «Sedano Bianco di Sperlonga», è costituito da un rettangolo all’interno del quale è posizionato un quadrato sul quale vengono raffigurati due sedani che a loro volta sovrastano quattro onde.

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