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Document 52009XC0625(05)

Comunicazione della Commissione relativo alle misure antidumping in vigore nei confronti delle importazioni nella Comunità di alcuni frigoriferi a due porte originari della Repubblica di Corea: Cambiamento d'indirizzo di un'impresa soggetta ad un dazio antidumping individuale

GU C 145 del 25.6.2009, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 145/18


Comunicazione della Commissione relativo alle misure antidumping in vigore nei confronti delle importazioni nella Comunità di alcuni frigoriferi a due porte originari della Repubblica di Corea: Cambiamento d'indirizzo di un'impresa soggetta ad un dazio antidumping individuale

2009/C 145/12

Le importazioni di alcuni frigoriferi a due porte originari della Repubblica di Corea sono soggette a un dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CE) n. 1289/2006 del Consiglio, del 25 agosto 2006 (1) [«regolamento (CE) n. 1289/2006»].

La Samsung Electronics Co., Ltd. [per convenienza denominata nel regolamento (CE) n. 1289/2006 «Samsung Electronics Corporation»], un'impresa situata nella Repubblica di Corea, le cui esportazioni nella Comunità di alcuni frigoriferi a due porte sono soggette a un dazio antidumping dello 0 % imposto dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1289/2006, ha informato la Commissione del fatto che l'11 gennaio 2009 ha cambiato indirizzo.

L'impresa ha dichiarato che il cambiamento d'indirizzo non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell’aliquota di dazio individuale applicata all'impresa ubicata al precedente indirizzo:

Samsung Main Bldg, 250, 2-ga

Taepyeong-ro

Jung-gu

Seoul

L'impresa ha sufficientemente comprovato che il cambiamento d'indirizzo è stato, tra l'altro, motivato da una sua riorganizzazione interna, con la conseguente delocalizzazione dell'unità aziendale interessata.

La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica d'indirizzo non pregiudica in alcun modo le conclusioni del regolamento (CE) n. 1289/2006. Inoltre, il riferimento all'impresa dovrà rispecchiare la sua denominazione ufficialmente registrata. Pertanto il riferimento nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1289/2006 a:

Samsung Electronics Corporation

Samsung Main Bldg, 250, 2-ga

Taepyeong-ro

Jung-gu

Seoul

va inteso come riferimento a:

Samsung Electronics Co., Ltd

443-742, 416 Meatan-3 Dong

Yeongtong-Gu

Suwon

Kyonggi-Do

COREA DEL SUD

Il codice addizionale TARIC A735 sarà applicabile a:

Samsung Electronics Co., Ltd

443-742, 416 Meatan-3 Dong

Yeongtong-Gu

Suwon

Kyonggi-Do

COREA DEL SUD


(1)  GU L 236 del 31.8.2006, pag. 11.


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