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Documento 52009XC0407(03)

Decisione adottata dalla Serbia di attuare unilateralmente l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia

GU C 83 del 7.4.2009, p. 28/28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 83/28


Decisione adottata dalla Serbia di attuare unilateralmente l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia

2009/C 83/11

Con il presente avviso si informano gli operatori commerciali della Comunità europea in merito al regime commerciale in vigore con la Repubblica di Serbia.

A decorrere dal 30 gennaio 2009 le autorità serbe hanno deciso di attuare unilateralmente le concessioni commerciali previste dall'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia firmato il 29 aprile 2008, ma temporaneamente non attuato dalla Comunità europea. Le esportazioni di merci di origine comunitaria in Serbia possono beneficiare di tariffe doganali liberalizzate su presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o di una dichiarazione su fattura attestante l'origine comunitaria delle merci in questione. Le condizioni relative all'attuazione unilaterale dell'accordo interinale in Serbia sono specificate nella legge del 21 gennaio 2009 recante modifica della legge sulla tariffa doganale (1).

Si informano gli esportatori che, in virtù del decreto del 5 febbraio 2009 recante modifica del decreto sulla destinazione doganale delle merci, sulla loro immissione in libera pratica e sulla riscossione delle obbligazioni doganali (2), tale trattamento preferenziale è concesso sulla base di norme di origine identiche a quelle previste dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3). Si consiglia tuttavia agli esportatori di consultare la pertinente normativa doganale serba.

Le importazioni di prodotti originari della Serbia nella Comunità rimangono soggette alle disposizioni del regime commerciale autonomo della Comunità europea previsto dal regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000 (4). Detto regolamento è attuato sulla base delle norme di origine di cui alla parte I, titolo IV, capitolo 2, sezione 2, del citato regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (in particolare gli articoli 98-123), comprese le disposizioni in materia di rilascio delle prove di origine per le merci comunitarie quando tali merci sono esportate verso paesi beneficiari quali la Serbia (articolo 110, paragrafo 5, e articolo 116).


(1)  Gazzetta ufficiale della Repubblica di Serbia n. 5/9 del 22.1.2009.

(2)  Gazzetta ufficiale della Repubblica di Serbia n. 9/9 del 6.2.2009.

(3)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(4)  GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1.


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