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Document 52009XC0320(02)

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

GU C 66 del 20.3.2009, p. 26–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 66/26


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

(2009/C 66/10)

Numero dell'aiuto: XA 406/08

Stato membro: Austria

Regione: Bundesland Wien

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Richtlinie für die Gewährung eines Zuschusses zu den Versicherungsprämien für versicherbare Risiken in der Landwirtschaft

Base giuridica: Gesetz über die Förderung der Landwirtschaft in Wien (Wiener Landwirtschaftsgesetz), LGBl. für Wien Nr. 15/2000, in der geltenden Fassung

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 0,13 Mio EUR

Intensità massima dell'aiuto: È concessa una sovvenzione pari al massimo al 50 % dei costi dei premi

Data di applicazione: Dal 1o gennaio 2009

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Nel Bundesland di Vienna sono presenti circa 700 aziende agricole che si dedicano essenzialmente all'orticoltura e alla coltura in pieno campo. Le aziende sono esclusivamente piccole e medie imprese (PMI). Oltre all'approvvigionamento della popolazione cittadina con prodotti agricoli freschi e di alta qualità, queste imprese familiari contribuiscono in modo sostanziale alla formazione e alla conservazione dei terreni agricoli nell'agglomerato urbano della città di Vienna mediante la gestione e la manutenzione delle zone di produzione. A tal fine la loro sicurezza a lungo termine rappresenta un obiettivo importante della politica della città di Vienna.

Uno strumento importante per la sicurezza economica di queste imprese è la realizzazione di politiche di assicurazione contro i danni alla produzione agricola causati da avversità atmosferiche assimilabili a catastrofi naturali. Considerando le fluttuazioni climatiche in aumento negli ultimi anni, è sempre più importante che le imprese agricole sappiano porre in essere una buona gestione del rischio.

Ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1857/2006 gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi sono compatibili con il mercato comune.

Dal 2001 il Bundesland di Vienna concede una sovvenzione annua fino al 50 % del costo dei premi assicurativi alle aziende agricole viennesi per la sottoscrizione di un'assicurazione contro i danni causati dalle intemperie alle serre.

Questa misura di sostegno autorizzata dalla Commissione europea (aiuto di Stato N 845/2000/Austria/Vienna) si è dimostrata fondata e ha condotto alla copertura assicurativa di oltre il 90 % delle serre di Vienna contro i danni causati dalle intemperie. Per garantire la continuazione dell'aiuto, è necessario continuare ad offrirlo alle aziende nel quadro della nuova direttiva.

Considerando l'elevata efficacia del regime e sulla base dei rischi elevati di fenomeni atmosferici avversi dovuti al cambiamento climatico, che possono causare rilevanti danni alla produzione agricola e in particolare alle colture in pieno campo, la misura in parola deve essere estesa anche alle aziende agricole viennesi di colture a pieno campo a partire dal 2009. Una politica di assicurazioni multirischio per le colture in pieno campo permetterà alle aziende di essere coperte contro la grandine e le gelate e anche contro altri fenomeni climatici avversi come la siccità, le inondazioni, i materiali trasportati dall'aria, le tempeste ecc. Per incoraggiare gli agricoltori viennesi a sottoscrivere un'assicurazione di questo tipo le aziende devono ricevere una sovvenzione annuale fino al 50 % del costo dei premi. Questa misura deve accelerare la massima protezione possibile dei terreni arabili contro i rischi summenzionati e contribuire in tal modo alla protezione contro i rischi e alla stabilità economica delle aziende agricole del Bundesland di Vienna

Settore economico: Aziende agricole (orticoltura e coltivazione in pieno campo) a Vienna

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Amt der Wiener Landesregierung

Magistratsabteilung 58

Volksgartenstraße 3

1082 Wien

ÖSTERREICH

Sito web: http://www.wien.gv.at/umwelt/wasserrecht/foerderrichtlinie.html

Altre informazioni: L'entrata in vigore della presente direttiva revoca il regime di aiuto autorizzato «Richtlinie für die Gewährung eines Zuschusses zu den Versicherungsprämien zum Schutz vor Sturmschäden an Gewächshäusern in der Landwirtschaf» (aiuto di Stato N 845/2000/Austria/Vienna).

Il regime è relativo all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1857/2006 ed è ad esso assolutamente conforme. In particolare l'aiuto in oggetto non ostacola il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi. Le autorità responsabili garantiscono che l'aiuto non è limitato a un'unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo comprendente diverse compagnie né è subordinato alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita in Austria

Numero dell'aiuto: XA 409/08

Stato membro: Francia

Regione: Champagne-Ardenne

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aide à la reconstitution du cheptel ovin de la région Champagne-Ardenne à la suite de la crise de la fièvre catarrhale ovine (F.C.O.)

Base giuridica:

Article L 1511-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Règlement «Aide à la reconstitution des troupes ovines» adopté par la Commission permanente du Conseil Régional de Champagne-Ardenne du 7 juillet 2008

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 800 000 EUR per il programma che termina nel gennaio 2010

Intensità massima dell'aiuto: La regione offrirà un sostegno pari ad un massimo dell'80 % della perdita non indennizzata (nel limite di 200 EUR per pecora reintrodotta, di 20 EUR per agnello o di 320 EUR per montone registrato reintrodotto).

L'aiuto sarà limitato al numero di decessi dichiarati al Gruppo di Difesa Sanitaria (GDS) tra la data di dichiarazione del focolaio FCO e la data di richiesta dell'aiuto

Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 gennaio 2010

Obiettivo dell'aiuto: Il sostegno è inteso a risarcire gli allevatori della perdita economica subita per la morte degli animali a causa della crisi sanitaria dovuta alla febbre catarrale degli ovini.

Secondo le stime, nella regione Champagne-Ardenne è stato dichiarato il decesso per FCO di 6 639 ovini (di cui 1 660 adulti) appartenenti a 237 allevamenti, nell'ambito delle pratiche di aiuti alla mortalità indennizzati dallo Stato. Inoltre, nel 2008, gli allevatori hanno dichiarato 2 882 premi per pecora o per capra in meno rispetto al 2007 (ogni premio corrisponde a una pecora che ha partorito almeno una volta o di età superiore a 12 mesi dichiarata presente nell'allevamento tra il 1o febbraio e il 10 maggio dello stesso anno). La crisi è sopraggiunta in un periodo di espansione — ininterrotta dal 2003 — del gregge ovino nella regione (+ 10 000 pecore negli ultimi quattro anni). Il dinamismo regionale della filiera è quindi messo seriamente a repentaglio.

Per questo motivo, la regione Champagne-Ardenne intende sostenere finanziariamente gli allevatori di ovini vittime della crisi della FCO, che sono alle prese con gravissime difficoltà economiche e sanitarie dal settembre 2006.

L'aiuto regionale è destinato a sostenere gli allevamenti professionali con un gregge equivalente ad almeno 100 premi.

L'allevatore beneficiario dell'aiuto regionale si impegna a mantenere per cinque anni lo stesso livello di produzione; verrà effettuato un controllo della dichiarazione annuale del numero di premi

Settore economico: Qualsiasi allevatore di ovini la cui azienda è situata nella regione Champagne-Ardenne per almeno l'80 % della superficie agricola utilizzata, il quale eserciti l'attività agricola a titolo principale e non superi i 60 anni di età (o le società aventi statuto di impresa agricola, il cui capitale sociale è detenuto per almeno il 50 % da persone fisiche di non più di 60 anni affiliate all'AMEXA in qualità di agricoltori a titolo principale)

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Région Champagne-Ardenne

Hôtel de Région

5, rue de Jéricho

51037 Chalons en Champagne cedex

FRANCE

Sito web: http://www.cr-champagne-ardenne.fr/?SID=731

http://www.cr-champagne-ardenne.fr/getFile.aspx?FILEID=2808

Numero dell'aiuto: XA 414/08

Stato membro: Repubblica federale di Germania

Regione: Land Baden-Württemberg

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Landwirtschaft — Wachstum

Base giuridica: Rechtsgrundlage ist das Gesetz über die Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank vom 11.11.1998 (Gesetzblatt für Baden-Württemberg (GBl.) vom 18.11.1998, S. 581), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2007 (GBl. vom 14.12.2007, S. 581) in Verbindung mit dem Programmmerkblatt Landwirtschaft — Wachstum

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Sono concessi prestiti a tasso ridotto. L'importo dell'aiuto è stimato fra 500 e 600 EUR. Questo contributo finanziario è messo a disposizione dalla Landwirtschaftliche Rentenbank; non si dispone di alcun finanziamento da parte della L-Bank

Intensità massima dell'aiuto: Fino ad un massimo del 20 % dei costi ammissibili. L'importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare 400 000 EUR erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi. In caso di cumulo con altri aiuti pubblici relativi agli stessi costi ammissibili, le soglie previste dal regolamento (CE) n. 1857/2006 sono rispettate. Possono essere concessi aiuti per l'acquisto di terreni diversi da quelli destinati all'edilizia con un costo non superiore al 10 % delle spese ammissibili dell'investimento

Data di applicazione: Conformemente alla scadenza prevista all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006 ma al più tardi il 2 gennaio 2009

Durata del regime o dell'aiuto individuale:

Obiettivo dell'aiuto: Sostegno alle PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli a norma dell'allegato I del trattato CE (tranne la pesca e l'acquacoltura) mediante la concessione di aiuti agli investimenti nella produzione primaria di prodotti agricoli [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006]. I costi ammissibili sono i seguenti: a) la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili; b) l'acquisto o il leasing con patto di acquisto di macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato; c) le spese generali, collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, nonché studi di fattibilità. Nel far ciò, si garantisce che gli aiuti non sono concessi in violazione di un qualsivoglia divieto o restrizione previsti dai regolamenti del Consiglio che istituiscono organizzazioni comuni di mercato, anche se tali divieti e restrizioni non riguardano il sostegno comunitario

Settore economico: Agricoltura, viticoltura, orticoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank

Postfach 10 29 43

70025 Stuttgart

DEUTSCHLAND

Sito web: www.l-bank.de/landwirtschaft-wachstum

Altre informazioni: —

Numero dell'aiuto: XA 417/08

Stato membro: Repubblica federale di Germania

Regione: Freistaat Bayern

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Bezuschussung der aufgrund gesetzlicher Testpflicht durchgeführten BSE/TSE-Schnelltests bei Schlachtrindern über 30 Monaten entstandenen Kosten, durch Verrechnung der Finanzhilfe der Gemeinschaft für diese BSE-Pflichttests

Base giuridica:

articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l'allegato III, capitolo A II, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001,

Gesetz zum Vollzug des Tierseuchenrechts und der Verordnung über die Benutzungsgebühren der Gesundheitsverwaltung

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Circa 2,3 Mio EUR per sovvenzionare la realizzazione di test rapidi per l'individuazione della BSE nei bovini da macello di età superiore ai 30 mesi; il livello delle sovvenzioni dipende dall'aiuto finanziario comunitario stabilito annualmente nonché dal numero di test necessari

Intensità massima dell'aiuto: Fino al 100 %

Data di applicazione: Autorizzazioni annue

Durata del regime o dell'aiuto individuale:

Obiettivo dell'aiuto: Sovvenzione statale delle spese che derivano dall'obbligo giuridico di eseguire test per l'individuazione delle TSE e della BSE.

Base giuridica dell'aiuto: articolo 16, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1857/2006.

È confermato che l'aiuto concesso ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006 non comporta pagamenti diretti al produttore

Settore economico: I macelli e gli stabilimenti di eliminazione delle carcasse della Baviera nonché le piccole e medie imprese agricole. Per quanto riguarda i macelli e gli stabilimenti di eliminazione delle carcasse della Baviera, i requisiti dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006 sono soddisfatti

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit

Rosenkavalierplatz 2

Postfach 810140

81901 München

DEUTSCHLAND

Per ulteriori quesiti rivolgersi a:

Bayerisches Staatsministerium für

Landwirtschaft und Forsten

Referat C/6

Ludwigstr. 2

80539 München

DEUTSCHLAND

Tel. +49 892182-2222

Sito web: http://www.stmugv.bayern.de/tiergesundheit/krankheiten/bsediagnostik.htm

Altre informazioni: —

Numero dell'aiuto: XA 429/08

Stato membro: Irlanda

Regione: Stato membro

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Cattle Breeding Infrastructure Program

Base giuridica: National Development Plan 2007-2013

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Un massimo di 1,5 Mio EUR annui

Intensità massima dell'aiuto: Fino al 70 % dei costi ammissibili

Data di applicazione:

o

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 1o gennaio 2009-31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Il Cattle Breeding Infrastructure Program 2008 sarà gestito dalla Irish Cattle Breeding Federation (ICBF). Obiettivo del programma è incoraggiare gli allevatori di bovini da carne e da latte ad applicare principi scientifici moderni per l'allevamento del bestiame, il che permetterà loro di migliorare la redditività a lungo termine. Il suddetto programma comprende una serie di moduli relativi alla sperimentazione, alla valutazione genetica, alla raccolta di dati e alla diffusione delle informazioni.

Il modulo relativo alla valutazione genetica prevede ricerche, analisi e perfezionamento dei sistemi di valutazione genetica dei bovini da carne e da latte attualmente utilizzati in Irlanda, includendo, se del caso, dati sui genomi, la diffusione di nuove valutazioni delle carni bovine, anche tramite la pubblicità, la pubblicazione di materiale informativo, la spedizione capillare di comunicazioni per posta agli allevatori e attraverso incontri con gli operatori del settore e gli allevatori per aiutarli a familiarizzarsi con i nuovi indici.

La parte del programma relativa alla raccolta di dati e alla diffusione delle informazioni è finalizzata a sviluppare sistemi informatici, organizzare attività di formazione e sostenere la diffusione degli indici relativi ai bovini da carne e da latte.

L'aiuto viene erogato in conformità con le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 2, lettere d) ed e), e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1857/2006 — prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo e sostegno al settore zootecnico

Settore economico: Bovino

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

IRELAND

Sito web: http://www.agriculture.gov.ie/schemes/NDP_State_Aid/CattleBreedingInfrastructure2009_13.doc


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