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Document 52009XC0312(01)

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

GU C 58 del 12.3.2009, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 58/6


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

(2009/C 58/04)

Numero dell'aiuto: XA 359/08

Stato membro: Finlandia/Åland

Regione: Åland

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Landskapsregeringens principer för ersättande av skördeskador som uppstått under odlingsåret 2007

Base giuridica: Ålands landskapsregerings beslut från den 24.6.2008 (Dnr N26/08/1/11), Landskapslag om ersättande av skördeskador (ÅFS 72:1979); Article 11 of Commission Regulation (EC) No 1857/2006.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: L'importo totale stanziato per i danni subiti dalle coltivazioni nel 2007 è di 400 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: L'intensità massima dell'aiuto lordo è pari al 35 % dell'importo ammissibile

Data di applicazione: L'aiuto è concesso per i danni subiti dalle coltivazioni nel 2007. Le decisioni di concedere aiuti non devono essere adottate prima del 12 agosto 2008

Durata del regime o dell'aiuto individuale: L'aiuto deve essere concesso soltanto per i danni subiti dalle coltivazioni nel 2007. Il pagamento finale deve essere effettuato entro il 30 settembre 2008

Obiettivo dell'aiuto: Obiettivo dell'aiuto è alleviare i problemi di liquidità dei coltivatori che hanno subito delle perdite a seguito di danni alle coltivazioni causati da avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1857/2006

Settore economico: Produzione di colture

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Ålands landskapsregering

PB 1060

FI-AX 22111 MARIEHAMN

SUOMI/FINLAND

Sito web: http://www.regeringen.ax/.composer/ls-prot/NARING/2008/N2608E04_220908.html

Numero dell'aiuto: XA 362/08

Stato membro: Francia

Regione: Département de l'Hérault

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aides aux investissements pour le traitement des effluents issus de l'activité agricole de l'Hérault

Base giuridica:

articolo 4, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1857/2006,

Articles L 1511-2 et L 1511-5 du Code général des collectivités territoriales

convention cadre en cours d'élaboration entre le département et la région Languedoc-Roussillon

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 100 000 EUR

Obiettivo dell'aiuto: Il dipartimento dell'Hérault contribuirà per il 30 % dei costi

Data di applicazione: 2008, a condizione che venga pubblicato il numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Il regime giungerà a scadenza il 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Aiutare le aziende agricole, indipendentemente dal loro settore di produzione, a effettuare investimenti per tutelare e migliorare l'ambiente naturale conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, lettera d), del precitato regolamento. L'investimento previsto dovrà consentire di isolare e trattare, secondo metodi riconosciuti, i residui da lavaggio e risciacquo (effluenti) derivanti dall'attività agricola, a eccezione degli investimenti necessari ai sensi di normative comunitarie di non recente introduzione, quali la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991. Sono esclusi gli effluenti contenenti prodotti fitosanitari.

Le spese ammissibili copriranno innanzitutto:

la costruzione di vasche di evaporazione a tenuta stagna per le quali sia possibile la manutenzione (diserbo e gestione delle vie d'accesso, installazione in zone non soggette a inondazioni, ecc.) in cui far confluire gli effluenti delle aziende agricole i quali, sotto l'effetto dei venti e della temperatura, subiranno un processo di evaporazione. Si eviterà in questo modo che rifiuti liquidi raggiungano il terreno,

l'installazione di strutture di deposito su terreni per i quali siano state condotte analisi geo-pedologiche da cui risulti l'idoneità di detti terreni ad accogliere gli effluenti interessati. Le analisi dovranno essere inviate alle autorità statali competenti per la convalida prima che le strutture di deposito entrino in funzione. Si farà attenzione a non confondere queste ultime con gli impianti di irrigazione per incompatibilità tecnica,

l'acquisto di cisterne mobili per il trasporto in tutta sicurezza delle acque inquinate verso gli impianti di gestione. Poiché le soluzioni proposte potrebbero rivelarsi costose per le aziende di piccole dimensioni (in media, l'area delle aziende dell'Hérault non raggiunge i 15 ha), da un punto di vista economico potrebbe risultare conveniente subappaltare il trattamento degli effluenti.

Sarà compito del consiglio generale considerare sistematicamente come non ammissibili le domande relative a operazioni di sostituzione.

Nessun aiuto sarà concesso alle aziende in difficoltà.

Per ogni operazione, l'importo delle sovvenzioni previste sarà inizialmente determinato sulla base delle previsioni dei costi fornite al momento della presentazione delle domande. L'aiuto effettivo sarà stabilito in seguito alla presentazione delle fatture. I servizi del dipartimento potranno effettuare verifiche sia documentali, sia sul posto.

Se il costo reale dell'investimento è inferiore a quello previsto al momento della presentazione delle domande alla commissione giudicante, l'aiuto sarà ridotto in proporzione alle spese realmente sostenute. In caso contrario, la sovvenzione non sarà oggetto di una rivalutazione

Beneficiari degli aiuti e settori economici interessati: Sono ammissibili agli aiuti dipartimentali tutte le aziende agricole del dipartimento dell'Hérault, indipendentemente dal loro settore di produzione.

I candidati devono rientrare nella definizione comunitaria di piccole e medie imprese esposta nell'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Conseil général de l'Hérault

Direction agriculture et développement rural

Hôtel de Département

1000, rue d'Alco

34087 Montpellier cedex 4

FRANCE

Sito web: http://herault.fr/Economie/agriculture/fiche_synthetique.pdf

http://herault.fr/Economie/agriculture/Regime_departemental_concernant_les_effluents.pdf

Numero dell'aiuto: XA 390/08

Stato membro: Italia

Regione: Commissariato di Governo per l'Emergenza brucellosi negli allevamenti bufalini in provincia di Caserta e zone limitrofe

Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto individuale: Indennizzi connessi con l'attuazione del Piano Operativo per fronteggiare il rischio sanitario connesso alla diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe

Base giuridica: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2007 e successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2008,

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Dicembre 2007 n. 3634 modificata con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2008 n. 3675,

Decreto Commissariale n. 4 del 6 maggio 2008 e Decreto Commissariale n. 10 del 31 luglio 2008,

Decreto Commissariale n. 21 del 22 ottobre 2008,

Decreto Commissariale n. 49 del 28 novembre 2008,

Decreto ministeriale del 27 dicembre 2007

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso alla società:

indennizzi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), dell'OPCM n. 3634/2007 per complessivi 37 000 000 EUR — è un aiuto una tantum,

indennizzi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dell'OPCM n. 3634/2007 4 600 000 EUR — è un aiuto una tantum

Intensità massima dell'aiuto: 100 % del danno subito

Data di applicazione: L'erogazione dell'aiuto decorre dalla pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito Internet della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea

Durata del regime o dell'aiuto: Fino al termine dello stato di emergenza di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri, del 3 agosto 2007, e successive modifiche, fissato alla data del 31 dicembre 2008; l'erogazione degli indennizzi potrà comunque avvenire anche successivamente a tale data in quanto subordinata all'abbattimento dei capi infetti o alla effettiva ricostituzione del patrimonio zootecnico aziendale. In ogni caso non saranno concessi aiuti dopo quattro anni dal verificarsi dell'evento

Obiettivo dell'aiuto: Articolo 10, comma 2:

indennizzi di cui alla legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modifiche ed integrazioni, riconosciuti agli aventi diritto per gli abbattimenti disposti ed effettuati in attuazione dell'ordinanza del ministro della Salute, del 14 novembre 2006, ed al netto dei proventi derivanti dalla vendita della carne,

ulteriore indennizzo considerando il valore di mercato alla data di emanazione dell'ordinanza (21 dicembre 2007), desunto dal bollettino ISMEA, al netto di indennizzi percepiti ai sensi della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei proventi derivanti dalla vendita della carne,

perdite di reddito dovute al rispetto di obblighi di quarantena e alle difficoltà di ripopolamento.

Il regime di aiuto prevede la presentazione di una domanda da parte del beneficiario ed a seguito del favorevole esito delle verifiche svolte sulla stessa da parte dell'Autorità Commissariale viene formalmente accordato l'aiuto; a ciascun beneficiario viene indicato chiaramente l'importo dell'indennizzo da erogare e le relative modalità di calcolo; l'erogazione dell'aiuto è disposta fino alla concorrenza delle risorse finanziarie recate dall'OPCM n. 3634/07

Settore o settori interessati: Settore zootecnico

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto: Commissariato di Governo per l'Emergenza brucellosi negli allevamenti bufalini in provincia di Caserta e zone limitrofe

Sito web: Il testo integrale dell'aiuto e la relativa documentazione sono consultabili al seguente indirizzo:

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/brucellosi/brucellosi.html

Altre informazioni: Una eventuale ulteriore proroga dello stato di emergenza socio economica nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe, per fronteggiare il rischio sanitario connesso alla elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini potrà, qualora ne ricorrano le condizioni, essere disposta con ulteriore decreto del presidente del Consiglio dei ministri

Numero dell'aiuto: XA 411/08

Stato membro: Regno Unito

Regione: Great Britain and Northern Ireland

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: The Compulsory Scrapie Flocks Scheme 2008

Base giuridica: The Transmissible Spongiform Encephalopathies (England) Regulations 2008

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Nell'ambito del regime è attualmente prevista la seguente spesa annua:

Intensità massima dell'aiuto: L'aliquota massima dell'aiuto è del 50 % per controlli sanitari, indagini di massa (screening), acquisto e somministrazione di vaccini, costi per l'abbattimento e la distruzione di animali, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Tuttavia l'aiuto a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, inteso a compensare la perdita di animali a seguito delle epizoozie, può raggiungere il 100 % in conformità del regolamento (CE) n. 1857/2006.

L'aliquota massima dell'aiuto è del 50 % per le spese relative ai test TSE e alla rimozione dei capi morti a causa di tale malattia, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006

Data di applicazione: Il regime si applica a decorrere dal 16 dicembre o dalla data di pubblicazione sul sito Internet della Commissione, se questa è successiva

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Il regime si applica a decorrere dal 16 dicembre o dalla data di pubblicazione sul sito internet della Commissione, se questa è successiva. L'aiuto nell'ambito del regime è concesso fino al 31 marzo 2015. I pagamenti finali devono essere effettuati entro 90 giorni dalla chiusura del regime

Obiettivo dell'aiuto: Il regime è applicato in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006 e permette di fornire un servizio di screening per gli ovicaprini in Inghilterra e Irlanda del Nord per la classica malattia del trotto e per i casi atipici di tale epizoozia. La malattia del trotto rientra nell'elenco stabilito dell'Ufficio internazionale delle epizoozie in conformità dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Le spese ammissibili sono i costi di abbattimento, trasporto delle carcasse, distruzione, analisi di campioni di sangue, trasporto dei campioni e spese di laboratorio. L'aiuto per l'attuazione di screening nell'ambito del presente regime è erogato in natura e sotto forma di prestazioni sovvenzionate, pertanto non comporta pagamenti diretti in denaro ai produttori.

Per i casi confermati di malattia del trotto, la compensazione prevista dal presente regime è accordata in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006. Tale compensazione è versata in base al valore di mercato dei capi di ovicaprini distrutti a seguito di iniziative di prevenzione o eradicazione rese necessarie dalla normativa

Settore economico: Il regime si applica alle PMI attive nel settore dell'allevamento di ovicaprini

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Defra

Area 5D, 9 Milbank

c/o Nobel House

17 Smith Square

London

SW1P 3JR

UNITED KINGDOM

Sito web: Per ulteriori informazioni sul presente regime consultare il seguente sito Internet:

http://www.defra.gov.uk/animalhealth/managing-disease/NSPAC/

Link diretto:

http://www.defra.gov.uk/animalhealth/publications/NSPAC/CSFS%20stateaid%20re-notification%20(v0%203)%2031%20Jul%2008%20(3)%20(3).pdf

Altre informazioni: —

Numero dell'aiuto: XA 420/08

Stato membro: Spagna

Regione: Cataluña

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Adaptación del plan piloto del contrato global de explotación

Base giuridica: Orden AAR/308/2007, de 9 de agosto, por la cual se adapta el plan piloto del contrato global de explotación al Decreto no 50/2007, se aprueban las bases reguladoras de determinadas ayudas del plan piloto, se convocan las correspondientes al 2007, y se amplía el plazo de presentación de solicitudes de las ayudas convocadas por la Orden AAR/247/2007, de 4 de julio. (DOGC núm. 4959 de 31.8.2007) y proyecto de Orden por la que se modifica la Orden AAR/308/2007, de 9 de agosto

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Importo globale: 420 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: Assicurazioni sui prodotti agricoli. Sussidio del 5 %.

Miglioramento della qualità alimentare. Intensità dell'80-100 %.

Investimenti nella conservazione del paesaggio. Intensità del 30-90 % con un limite massimo di 20 000 EUR.

Investimenti nel miglioramento degli alloggi. Intensità del 10-20 % con limite massimo di 6 000 o 9 000 EUR.

Servizi di sostituzione della manodopera. Intensità del 70 %

Data di applicazione: Il 21 dicembre 2008, a condizione che sia stato pubblicato nella web della DG AGRI e sia possibile disporre del numero di registro della richiesta di esenzione di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1857/2006

Durata del regime o dell'aiuto individuale:

Obiettivo dell'aiuto: Assicurazioni sui prodotti agricoli (articolo 12): si incentiva l'uso delle assicurazioni agricole da parte dei titolari delle aziende agricole.

Miglioramento della qualità alimentare [articolo 14, paragrafo 2, lettera d)]: si incentiva lo sviluppo dei prodotti agricoli di qualità che sono caratterizzati dall'origine o dal modo in cui vengono elaborati. Si sovvenzionano i costi derivanti dall'iscrizione o dalle quote annuali nei primi 5 anni, e in modo decrescente previsti dal relativo consiglio di regolamentazione o i costi di certificazione nel caso del «Q Mark».

Investimenti per la conservazione del paesaggio (articolo 5, paragrafo 2 e paragrafo 3): si incentivano gli investimenti che presuppongono la conservazione del patrimonio, come elementi archeologici o storici. I costi sovvenzionabili sono quelli legati alla realizzazione delle attività seguenti:

applicazione di criteri paesaggistici per il miglioramento o la costruzione di edifici e strutture agricole,

conservazione e mantenimento degli edifici agricoli tradizionali,

rinnovazione integrale di muri a secco in cattivo stato di conservazione,

conservazione dei dintorni dell'azienda mediante il mantenimento della vegetazione ai margini, valli e piccole zone boschive,

impianto di alberi per integrare e/o dissimulare le costruzioni che hanno un impatto sul paesaggio,

modifica o armonizzazione dei sistemi di recinzione,

pulizia delle discariche clandestine,

rilocalizzazione o miglioramento dei container o di altri elementi che hanno impatto,

rinnovazione, sostituzione o demolizione progressive delle strutture in stato precario o in disuso,

altri investimenti non previsti nelle attività sopra specificate a condizione che siano destinati alla finalità di questa misura, secondo il criterio dell'organo collegiale, incaricato di valutare le domande presentate.

Investimenti per migliorare gli alloggi [articolo 4, paragrafo 4, lettere a) e c)]: si incentivano gli investimenti effettuati nella residenza abituale degli agricoltori, purché quest'ultima sia legata a dipendenze destinate alle necessità delle attività agricole o complementari, e sia situata in un nucleo rurale di meno di 3 000 abitanti o si tratti di un alloggio situato in una zona non urbanizzabile.

Servizi di sostituzione della manodopera [articolo 15, paragrafo 2, lettera b)]: si incentivano il miglioramento della qualità del lavoro e della vita degli agricoltori, la cui attività principale sia l'attività agricola, sostenendo la prestazione di servizi di sostituzione al titolare e ai lavoratori dell'azienda in caso di malattia, maternità, vacanze o riposo settimanale

Settore economico: Tutti i settori, gli aiuti sono a livello di azienda agricola

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

Generalitat de Catalunya

C/ Gran Via de les Corts Catalanes nos 612-614

08007 Barcelona

ESPAÑA

Sito web: https://www.gencat.net/eadop/imagenes/4959/07220095.pdf

http://www20.gencat.cat/docs/DAR/TR_Tramits/TR01_Ajuts_subvencions/TR01_05_Ajus_pendents_publicacio/Documents/Fitxers_estatics/2008_ordre_modificacio_ordre_aar3082007.pdf

Altre informazioni: —


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