Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XC0218(04)

    Estratto della sentenza relativa a Kaupthing Bank Luxembourg S.A., in applicazione della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

    GU C 39 del 18.2.2009, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.2.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 39/30


    Estratto della sentenza relativa a Kaupthing Bank Luxembourg S.A., in applicazione della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

    (2009/C 39/08)

    COMPLEMENTO ALLA MISSIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A. AMMESSA AL BENEFICIO DELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA

    Con la sentenza emessa il 28 gennaio 2009, la Corte d'appello di Lussemburgo, quarta sezione, deliberando in materia commerciale e pronunciandosi in udienza pubblica, dopo aver sentito in camera di consiglio gli amministratori e il mandatario di Kaupthing Bank Luxembourg S.A., i rappresentanti della Commissione di vigilanza del settore finanziario e il rappresentante del Pubblico ministero, riformando la sentenza del 24 dicembre 2008, pronunciata dal Tribunal d'Arrondissement di Lussemburgo che deliberava in materia commerciale, come complemento alla missione degli amministratori definita nella sentenza del 9 ottobre 2008 — che ha ammesso Kaupthing Bank Luxembourg S.A. al beneficio della procedura di amministrazione controllata prevista dalla legislazione lussemburghese — e definita altresì nella sentenza del 31 ottobre 2008, entrambe emesse dal Tribunal d'Arrondissement di Lussemburgo che deliberava in materia commerciale, ha deciso quanto segue:

    «gli amministratori dovranno sollecitare l'adesione al piano di risanamento dei creditori per i quali tale piano non prevede un risarcimento completo e immediato (i creditori titolari di “crediti ristrutturati”) e che sarà ritenuto approvato e si imporrà a detti creditori qualora più della metà dei titolari di “crediti ristrutturati” che rappresentino insieme più della metà del passivo costituito da tali crediti abbia espresso il proprio accordo, nel qual caso i creditori che non si siano espressi sono considerati a favore del piano di risanamento; l'adesione o il rigetto del piano di risanamento sottoposto ai titolari di “crediti ristrutturati” potranno esprimersi con ogni mezzo, ivi compresa la posta elettronica;

    il piano di risanamento formulato in modo definitivo e previamente approvato secondo le modalità di cui sopra dovrà essere oggetto di omologazione da parte del tribunale;».

    La Commissione di vigilanza del settore finanziario

    Lussemburgo, il 28 gennaio 2009.


    Top