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Document 52009XC0214(04)

Procedura nazionale della Danimarca per l'attribuzione di diritti di traffico aereo soggetti a limitazioni

GU C 37 del 14.2.2009, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 37/24


Procedura nazionale della Danimarca per l'attribuzione di diritti di traffico aereo soggetti a limitazioni

(2009/C 37/07)

A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi, la Commissione europea pubblica la procedura nazionale di seguito riportata affinché sia diffusa presso tutti i titolari comunitari di diritti di traffico aereo, qualora questi siano soggetti a limitazioni in forza di accordi in materia di servizi aerei stipulati con paesi terzi.

Danimarca — Ministero dei Trasporti

Febbraio 2008

Direttive per l'attribuzione ristretta di diritti di traffico aereo

1.

Le presenti direttive sono elaborate sulla base del regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi. Esse si applicano nei casi in cui più di un vettore aereo desideri fruire di diritti di traffico danesi che, in forza di un accordo bilaterale in materia di servizi aerei stipulato dalla Danimarca con un paese terzo, sono soggetti a limitazioni, qualora l'ambito di operatività di tali diritti non sia sufficiente a soddisfare la volontà di tutte le parti interessate di fornire servizi di traffico aereo ai sensi dell'accordo. Le presenti direttive si applicano altresì nei casi in cui l'accordo in vigore consenta di designare un solo vettore aereo, anche quando più candidati abbiano espresso interesse ad essere designati.

2.

Qualora i diritti di traffico aereo soggetti a limitazioni appartengano ai tre paesi scandinavi della Comunità e allorché la relativa rotta aerea sia operata in partenza o a destinazione della Danimarca, il caso sarà trattato in conformità con le presenti direttive. In tal caso, le competenti autorità norvegesi e svedesi saranno consultate.

3.

Ai sensi delle presenti direttive, si intende per «vettore aereo» qualsiasi vettore aereo stabilito in Danimarca al quale sia stata rilasciata una licenza di esercizio a norma del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio.

4.

Informazioni circa i diritti di traffico nell'ambito degli accordi bilaterali stipulati dalla Danimarca in materia di servizi aerei, sulla ripartizione di tali diritti in conformità con le presenti direttive e sui negoziati in materia di servizi aerei saranno pubblicate sul sito Internet del ministero dei Trasporti (www.trm.dk).

5.

Le domande per l'attribuzione di diritti di traffico ai sensi delle presenti direttive saranno trattate dal ministero dei Trasporti e le decisioni di assegnazione dei suddetti diritti saranno rese pubbliche.

6.

Un vettore aereo che desideri fruire di diritti di traffico soggetti a limitazioni dovrà farne richiesta per iscritto al ministero dei Trasporti. La domanda dovrà essere redatta in danese o in inglese e dovrà contenere le seguenti informazioni:

a)

una copia della licenza di esercizio del vettore aereo, qualora questa non sia stata rilasciata dalle autorità danesi;

b)

una descrizione dei servizi aerei previsti quali, per esempio, il tipo di aeromobile, il numero e la nazionalità di immatricolazione, gli orari di partenza e d'arrivo, la rotta aerea e i voli effettuati in settimana;

c)

informazioni circa l'eventuale uso in wet o dry leasing dell'aeromobile previsto;

d)

informazioni circa un'eventuale cooperazione con altri vettori aerei e descrizione della natura e dell'ambito della stessa;

e)

data prevista di inizio della prestazione dei servizi aerei;

f)

tipo di voli (per es., trasporto passeggeri o trasporto merci);

g)

coincidenze aeree;

h)

politiche dei prezzi del servizio aereo.

Il ministero potrà chiedere ai candidati di fornire ulteriori informazioni a corredo della loro domanda.

Il ministero informerà le competenti autorità norvegesi e svedesi di tutte le domande pervenutegli.

7.

Le domande sono trattate mediante una procedura trasparente e non discriminatoria, durante la quale particolari meriti potranno essere attribuiti ai servizi aerei che:

sono di estrema utilità per l'utenza,

promuovono la migliore concorrenza possibile tra i vettori aerei comunitari,

forniscono servizi di trasporto aereo in tutte le categorie di servizi alle tariffe più ragionevolmente convenienti,

promuovono uno sviluppo sano del settore aeronautico, del commercio e del turismo comunitari, e/o

rispondono agli obiettivi della politica dei trasporti pubblici, per es. rispetto allo sviluppo regionale.

8.

Nell'esaminare le domande, si dovrà in particolare tener conto dei seguenti aspetti:

tipo di servizi offerti,

frequenze dei voli,

tipo di aeromobile e dei posti a sedere,

voli diretti o indiretti,

data di inizio della prestazione dei servizi,

ripartizione dei voli nell'arco dell'anno,

tipo di servizi (per es., trasporto passeggeri o trasporto merci),

accesso dell'utenza ai servizi aerei (prenotazione e acquisto dei biglietti),

disponibilità delle coincidenze,

determinazione dei prezzi,

impatto ambientale,

Altri elementi potranno essere considerati se inviati dal candidato prima che una decisione venga presa.

9.

Nell'esaminare le domande, si dovrà tenere conto della necessità della continuità dei servizi di trasporto aereo.

10.

La decisione relativa alla ripartizione di diritti di traffico in conformità con le presenti direttive deve essere motivata.

11.

I diritti di traffico attribuiti sono trasferibili soltanto previa autorizzazione speciale.

12.

Un vettore aereo autorizzato a fruire di diritti di traffico ai sensi delle presenti direttive dovrà cominciare a prestare i servizi di trasporto aereo entro il successivo periodo programmato. In caso contrario, l'autorizzazione diviene inefficace.

13.

L'autorizzazione decade anche nei casi in cui:

a)

i servizi aerei sono interrotti e non sono ripresi entro sei mesi, sempreché l'interruzione esuli dalle responsabilità del vettore;

b)

il vettore aereo autorizzato informa il ministero dei Trasporti della sua volontà di non usufruire più dell'autorizzazione concessa.

14.

Il ministero dei Trasporti può revocare l'autorizzazione, in parte o in toto, qualora:

a)

i servizi aerei non siano forniti conformemente alle condizioni dell'autorizzazione o alle disposizioni previste dall'accordo bilaterale che regola i servizi stessi;

b)

il vettore aereo autorizzato non rispetti altre disposizioni che regolamentano i servizi aerei; oppure

c)

esistano particolari motivi per la revoca.

15.

Qualora un'autorizzazione concessa in conformità con le presenti direttive decada o venga revocata, il ministero può riconsiderare la domanda di concessione.

16.

Le presenti direttive non pregiudicano altri diritti di traffico in vigore, sempreché questi siano effettivamente esercitati in conformità con il diritto comunitario e con la legislazione nazionale in materia di concorrenza.


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