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Document 52009XC0214(04)
The Danish national procedure for the allocation of limited air traffic rights
Procedura nazionale della Danimarca per l'attribuzione di diritti di traffico aereo soggetti a limitazioni
Procedura nazionale della Danimarca per l'attribuzione di diritti di traffico aereo soggetti a limitazioni
GU C 37 del 14.2.2009, p. 24–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 37/24 |
Procedura nazionale della Danimarca per l'attribuzione di diritti di traffico aereo soggetti a limitazioni
(2009/C 37/07)
A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi, la Commissione europea pubblica la procedura nazionale di seguito riportata affinché sia diffusa presso tutti i titolari comunitari di diritti di traffico aereo, qualora questi siano soggetti a limitazioni in forza di accordi in materia di servizi aerei stipulati con paesi terzi.
Danimarca — Ministero dei Trasporti
Febbraio 2008
Direttive per l'attribuzione ristretta di diritti di traffico aereo
1. |
Le presenti direttive sono elaborate sulla base del regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi. Esse si applicano nei casi in cui più di un vettore aereo desideri fruire di diritti di traffico danesi che, in forza di un accordo bilaterale in materia di servizi aerei stipulato dalla Danimarca con un paese terzo, sono soggetti a limitazioni, qualora l'ambito di operatività di tali diritti non sia sufficiente a soddisfare la volontà di tutte le parti interessate di fornire servizi di traffico aereo ai sensi dell'accordo. Le presenti direttive si applicano altresì nei casi in cui l'accordo in vigore consenta di designare un solo vettore aereo, anche quando più candidati abbiano espresso interesse ad essere designati. |
2. |
Qualora i diritti di traffico aereo soggetti a limitazioni appartengano ai tre paesi scandinavi della Comunità e allorché la relativa rotta aerea sia operata in partenza o a destinazione della Danimarca, il caso sarà trattato in conformità con le presenti direttive. In tal caso, le competenti autorità norvegesi e svedesi saranno consultate. |
3. |
Ai sensi delle presenti direttive, si intende per «vettore aereo» qualsiasi vettore aereo stabilito in Danimarca al quale sia stata rilasciata una licenza di esercizio a norma del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio. |
4. |
Informazioni circa i diritti di traffico nell'ambito degli accordi bilaterali stipulati dalla Danimarca in materia di servizi aerei, sulla ripartizione di tali diritti in conformità con le presenti direttive e sui negoziati in materia di servizi aerei saranno pubblicate sul sito Internet del ministero dei Trasporti (www.trm.dk). |
5. |
Le domande per l'attribuzione di diritti di traffico ai sensi delle presenti direttive saranno trattate dal ministero dei Trasporti e le decisioni di assegnazione dei suddetti diritti saranno rese pubbliche. |
6. |
Un vettore aereo che desideri fruire di diritti di traffico soggetti a limitazioni dovrà farne richiesta per iscritto al ministero dei Trasporti. La domanda dovrà essere redatta in danese o in inglese e dovrà contenere le seguenti informazioni:
Il ministero potrà chiedere ai candidati di fornire ulteriori informazioni a corredo della loro domanda. Il ministero informerà le competenti autorità norvegesi e svedesi di tutte le domande pervenutegli. |
7. |
Le domande sono trattate mediante una procedura trasparente e non discriminatoria, durante la quale particolari meriti potranno essere attribuiti ai servizi aerei che:
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8. |
Nell'esaminare le domande, si dovrà in particolare tener conto dei seguenti aspetti:
Altri elementi potranno essere considerati se inviati dal candidato prima che una decisione venga presa. |
9. |
Nell'esaminare le domande, si dovrà tenere conto della necessità della continuità dei servizi di trasporto aereo. |
10. |
La decisione relativa alla ripartizione di diritti di traffico in conformità con le presenti direttive deve essere motivata. |
11. |
I diritti di traffico attribuiti sono trasferibili soltanto previa autorizzazione speciale. |
12. |
Un vettore aereo autorizzato a fruire di diritti di traffico ai sensi delle presenti direttive dovrà cominciare a prestare i servizi di trasporto aereo entro il successivo periodo programmato. In caso contrario, l'autorizzazione diviene inefficace. |
13. |
L'autorizzazione decade anche nei casi in cui:
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14. |
Il ministero dei Trasporti può revocare l'autorizzazione, in parte o in toto, qualora:
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15. |
Qualora un'autorizzazione concessa in conformità con le presenti direttive decada o venga revocata, il ministero può riconsiderare la domanda di concessione. |
16. |
Le presenti direttive non pregiudicano altri diritti di traffico in vigore, sempreché questi siano effettivamente esercitati in conformità con il diritto comunitario e con la legislazione nazionale in materia di concorrenza. |