Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009PC0701

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) originari dell'Unione europea da parte dei vettori aerei all'amministrazione doganale australiana

    /* COM/2009/0701 def. - NLE 2009/0186 */

    52009PC0701

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) originari dell'Unione europea da parte dei vettori aerei all'amministrazione doganale australiana /* COM/2009/0701 def. - NLE 2009/0186 */


    [pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

    Bruxelles, 17.12.2009

    COM(2009)701 definitivo

    2009/0186 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla conclusione dell’accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) originari dell'Unione europea da parte dei vettori aerei all'amministrazione doganale australiana

    RELAZIONE

    - Il Consiglio Giustizia e affari interni del 30 giugno 2008 ha autorizzato la presidenza del Consiglio dell’Unione europea a firmare un accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) originari dell'Unione europea da parte dei vettori aerei all'amministrazione doganale australiana. L’accordo è stato firmato dalle Parti il 30 giugno 2008 e si applica in via provvisoria da quella data.

    - La legislazione australiana di protezione delle frontiere autorizza le dogane australiane a procedere ad una valutazione dei rischi in base ai PNR in possesso delle compagnie aeree internazionali prima dell'arrivo dei passeggeri in Australia. Tale legislazione mira a rafforzare la sicurezza del territorio e delle frontiere australiane e in particolare ad attuare il programma elettorale del governo del 2001, che si prefiggeva di rafforzare la sicurezza nazionale.

    - La finalità principale dell'accordo è assicurare lo scambio di informazioni sui passeggeri europei, cioè i dati PNR, con l’amministrazione doganale australiana affinché questa valuti il rischio che un passeggero può rappresentare per la sicurezza dell’Australia.

    - In questo contesto, l’accordo fornisce una base giuridica per lo scambio di informazioni utili alle autorità di contrasto tra UE e Australia per combattere il terrorismo e i reati connessi di carattere transnazionale, inclusa la criminalità organizzata – in questo caso i dati PNR –, offrendo certezza giuridica alle compagnie aeree, ai passeggeri e alle autorità di protezione dei dati e assicurando nel contempo la tutela della vita privata dei cittadini e la loro incolumità fisica. Inoltre, un accordo a livello UE permette di applicare questa soluzione in maniera uniforme in tutta l’Unione per garantire il diritto di ciascuno al rispetto della vita privata e evitare distorsioni di concorrenza tra le compagnie aeree.

    ****

    - L’accordo mira a prevenire e combattere il terrorismo nel rispetto dei diritti fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. L'accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) originari dell'Unione europea da parte dei vettori aerei all'amministrazione doganale australiana intende garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali di cui all’articolo 6 del trattato sull’Unione europea, e dei principi di proporzionalità e necessità in riferimento al diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati di carattere personale di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

    - Ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel caso di accordi che riguardano settori ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria il Consiglio adotta la decisione di conclusione dell'accordo previa approvazione del Parlamento europeo.

    ****

    - La Commissione raccomanda pertanto al Consiglio di adottare, previa approvazione del Parlamento europeo, una decisione relativa alla conclusione dell’accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) originari dell'Unione europea da parte dei vettori aerei all'amministrazione doganale australiana.

    2009/0186 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del [xx.xx.2010]

    relativa alla conclusione dell’accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) originari dell'Unione europea da parte dei vettori aerei all'amministrazione doganale australiana

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

    vista la proposta della Commissione,

    vista l’approvazione del Parlamento europeo[1],

    considerando quanto segue:

    1. Il 28 febbraio 2008 il Consiglio ha autorizzato la presidenza del Consiglio, assistita dalla Commissione, ad avviare negoziati per un accordo a lungo termine tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) originari dell'Unione europea da parte dei vettori aerei all'amministrazione doganale australiana.

    2. In conformità della decisione 2008/651/PESC/GAI del Consiglio del 30 giugno 2008[2], l’accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) originari dell'Unione europea da parte dei vettori aerei all'amministrazione doganale australiana è stato firmato il…, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

    3. Conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, dell’accordo, questo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.

    4. L'accordo non è ancora stato concluso. Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione europea deve, in quest'ambito, seguire le procedure previste dall'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

    5. È opportuno concludere l’accordo.

    6. [A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tali Stati membri partecipano all'adozione della presente decisione. ]

    7. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è vincolata dall'accordo, né è soggetta alla sua applicazione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    È concluso l’accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) originari dell'Unione europea da parte dei vettori aerei all'amministrazione doganale australiana[3].

    Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell’Unione europea, allo scambio degli strumenti di approvazione a norma dell’articolo 15 dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dall'accordo.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    La data di entrata in vigore dell'accordo è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Consiglio

    Il presidente […]

    ALLEGATO

    .

    [1] GU C […] del […], pag. […].

    [2] GU L 213 dell’8.8.2007, pag. 47.

    [3] GU L 213 dell’8.8.2007, pag. 49.

    Top