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Document 52009PC0671

    Proposta di regolamento del Consiglio che revoca temporaneamente il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo previsti dal regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio nei confronti della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka

    /* COM/2009/0671 def. - NLE 2009/0179 */

    52009PC0671

    Proposta di regolamento del Consiglio che revoca temporaneamente il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo previsti dal regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio nei confronti della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka /* COM/2009/0671 def. - NLE 2009/0179 */


    [pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

    Bruxelles, 15.12.2009

    COM(2009)671 definitivo

    2009/0179 (NLE)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che revoca temporaneamente il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo previsti dal regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio nei confronti della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka

    RELAZIONE

    1. Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo ("SPG+"), concesso nel quadro del sistema delle preferenze generalizzate della Comunità, prevede che i paesi in via di sviluppo vulnerabili che ratificano e pongono effettivamente in applicazione le convenzioni internazionali di base sui diritti dell'uomo e del lavoro, sulla tutela dell'ambiente e sul buon governo beneficino di preferenze tariffarie supplementari.

    2. La Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka ("Sri Lanka") è uno dei paesi beneficiari del SPG+.

    3. La concessione e la salvaguardia dei benefici del SPG+ sono subordinate al rispetto da parte dei paesi beneficiari delle condizioni previste per l'ammissibilità di cui all'articolo 8 del regolamento SPG (regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, applicabile per il periodo 1º gennaio 2009 - 31 dicembre 2011). A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento SPG, i benefici SPG+ possono essere revocati temporaneamente per tutti o per alcuni prodotti originari di un paese beneficiario, "in particolare se la legislazione nazionale non ingloba più le convenzioni di cui all'allegato III [del regolamento SPG] che sono state ratificate in ottemperanza delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, o se tale legislazione non è effettivamente applicata". In conformità dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio (il regolamento SPG per il periodo 2005-2008), se la Commissione riceve informazioni tali da giustificare una revoca temporanea e se ritiene che vi siano motivi sufficienti per aprire un'inchiesta, essa può decidere in tal senso.

    4. Il 14 ottobre 2008, la Commissione ha adottato una decisione che stabilisce l'apertura di un'inchiesta, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, sull'effettiva applicazione di talune convenzioni relative ai diritti dell'uomo in Sri Lanka.

    5. La Commissione ha condotto l'inchiesta e in data 19 ottobre 2009 ha adottato una relazione che ne contiene le conclusioni. Nella relazione la Commissione ha esaminato diversi aspetti relativi all'effettiva applicazione delle tre convenzioni, mettendo l'accento in particolare sugli obblighi che figurano tra quelli più importanti e fondamentali in materia di diritti dell'uomo stabiliti in tali convenzioni e che, alla luce delle informazioni di cui dispone la Commissione, concentrano la maggior parte dei problemi legati all'effettiva applicazione. In base ai fatti e agli elementi disponibili, compresi i documenti e le informazioni forniti dallo Sri Lanka (anche se al di fuori del contesto formale dell'inchiesta), tale relazione ha concluso che la legislazione nazionale dello Sri Lanka che ingloba la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e la Convenzione sui diritti dell'infanzia non è effettivamente applicata. È necessaria pertanto la revoca temporanea delle preferenze tariffarie supplementari concesse nel quadro del SPG+ nei confronti di tutti i prodotti originari dello Sri Lanka.

    6. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento SPG, ove ritenga che sia necessaria una revoca temporanea, la Commissione presenta una proposta in tal senso al Consiglio, il quale delibera entro due mesi a maggioranza qualificata in merito alla stessa proposta. Nel caso in cui il Consiglio decida la revoca temporanea, il regolamento entra in vigore sei mesi dopo l'adozione della decisione. Qualora nel frattempo intervengano cambiamenti tali da rendere non più giustificata la revoca temporanea, il Consiglio, che agisce su proposta della Commissione, può decidere di rivedere la decisione.

    7. Occorre pertanto riesaminare periodicamente la situazione, per permettere il ripristino dei benefici del SPG+ per i prodotti originari dello Sri Lanka qualora si sia rimediato in maniera soddisfacente alle lacune nell'effettiva applicazione constatate nel corso dell'inchiesta. Nel periodo contemplato dal regolamento SPG in vigore (vale a dire, fino al 31 dicembre 2011), sarà possibile ripristinare i benefici del SPG+ con una successiva decisione del Consiglio, basata su una proposta della Commissione.

    8. Al termine dell'inchiesta il governo dello Sri Lanka ha trasmesso alla Commissione una serie di osservazioni relative alla relazione della Commissione. I servizi della Commissione hanno esaminato gli elementi concreti e gli argomenti presentati e sono giunti alla conclusione che essi non contestano la validità delle conclusioni dell'inchiesta, ossia che le tre convenzioni non sono tuttora effettivamente applicate. Tale conclusione, accompagnata da una valutazione delle questioni sollevate dallo Sri Lanka, sarà inoltre comunicata al paese interessato entro la data in cui il Consiglio deciderà in merito alla presente proposta. Inoltre, la documentazione fornita può essere considerata una base utile per approfondire il dialogo bilaterale con lo Sri Lanka sulle azioni e sulle misure richieste al fine di risolvere i problemi legati all'effettiva applicazione constatati nel corso dell'inchiesta.

    2009/0179 (NLE)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che revoca temporaneamente il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo previsti dal regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio nei confronti della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visti il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007[1], in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) A norma del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, in particolare l'articolo 9 e l'articolo 10, paragrafo 6, la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka (in appresso "Sri Lanka") è un paese beneficiario del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo concesso nel quadro del sistema delle preferenze generalizzate della Comunità.

    (2) La decisione 2008/938/CE della Commissione, del 9 dicembre 2008[2], nel cui elenco dei paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 figura lo Sri Lanka, indicava che il rispetto da parte dello Sri Lanka dei criteri di ammissibilità a tale regime per quanto riguarda le tre convenzioni sui diritti dell'uomo era oggetto di inchiesta avviata in applicazione del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio[3].

    (3) Le relazioni, dichiarazioni e informazioni delle Nazioni Unite, nonché altre relazioni e informazioni rese accessibili al pubblico da altre fonti pertinenti, tra cui organizzazioni non governative, a disposizione della Commissione hanno dimostrato che la legislazione nazionale dello Sri Lanka che ingloba la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e la Convenzione sui diritti dell'infanzia non era effettivamente applicata. Le tre precitate convenzioni figurano nell'elenco delle convenzioni fondamentali sui diritti dell'uomo rispettivamente ai punti 1, 5 e 6 dell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 732/2008.

    (4) L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.732/2008 prevede la revoca temporanea del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo concesso in applicazione dello stesso regolamento, in particolare se la legislazione nazionale che ingloba le convenzioni di cui all'allegato III del regolamento, che sono state ratificate in ottemperanza delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, non è effettivamente applicata.

    (5) Con la decisione 2008/803/CE della Commissione[4] è stata aperta un'inchiesta al fine di stabilire "se è effettivamente applicata la legislazione nazionale della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka, che ingloba la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e la Convenzione sui diritti dell'infanzia."

    (6) Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha offerto allo Sri Lanka la possibilità di collaborare all'inchiesta, consentendogli tra l'altro di formulare osservazioni riguardo alle conclusioni cui sono giunti gli esperti incaricati dalla Commissione di effettuare una valutazione giuridica indipendente degli aspetti su cui verteva l'inchiesta. Benché lo Sri Lanka avesse deciso di non collaborare o partecipare all'inchiesta, la Commissione ha mantenuto contatti regolari con il paese al di fuori del quadro dell'inchiesta in modo da permettere allo Sri Lanka di segnalare alla Commissione eventuali informazioni utili al suo svolgimento. La Commissione ha tenuto pienamente conto delle informazioni comunicatele in questo contesto dallo Sri Lanka nell'elaborare la valutazione che figura nella sua relazione.

    (7) Il 19 ottobre 2009 la Commissione ha approvato una relazione contenente le sue conclusioni. In tale relazione essa giunge alla conclusione che la legislazione nazionale dello Sri Lanka che ingloba la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e la Convenzione sui diritti dell'infanzia non è effettivamente applicata.

    (8) La relazione contenente le conclusioni dell'inchiesta è stata trasmessa allo Sri Lanka con la precisazione che su tali conclusioni la Commissione avrebbe basato la sua decisione se raccomandare o meno la revoca temporanea del regime speciale d'incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo. Essa ha inoltre concesso allo Sri Lanka un certo periodo tempo per consentirgli di presentare le osservazioni in merito o, più in particolare, riguardo alla relazione della Commissione.

    (9) Lo Sri Lanka ha trasmesso alla Commissione una serie di osservazioni relativamente all'oggetto della relazione e allo svolgimento dell'inchiesta. Tali osservazioni hanno riguardato anche fatti e conclusioni in merito ai quali lo Sri Lanka aveva avuto la possibilità di formulare commenti nel corso dell'inchiesta, possibilità di cui non ha fatto uso. La Commissione ha tuttavia considerato attentamente le osservazioni dello Sri Lanka, in particolare quelle pertinenti nel contesto di una decisione sulla revoca temporanea. La valutazione della Commissione, di cui lo Sri Lanka era a conoscenza, ha portato alla conclusione che nessuna delle argomentazioni formulate da tale paese era tale da poter modificare sostanzialmente le conclusioni dell'inchiesta.

    (10) Il 17 novembre 2009 la Commissione ha presentato la relazione contenente le conclusioni dell'inchiesta al comitato delle preferenze generalizzate, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio.

    (11) Stante quanto precede, il regime speciale d'incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo deve essere revocato temporaneamente per tutti i prodotti originari dello Sri Lanka, fino a quando non sia stabilito tramite apposita decisione che le ragioni che giustificano tale revoca temporanea non sussistono più.

    (12) Il regolamento entra in vigore sei mesi dopo la sua adozione, a meno che nel frattempo non sia deciso, su proposta della Commissione, che le ragioni che lo giustificano non sussistono più,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regime speciale d'incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo per i prodotti originari dello Sri Lanka di cui al regolamento (CE) n. 732/2008 è revocato a titolo temporaneo.

    Articolo 2

    Per quanto riguarda il periodo d'applicazione del regolamento (CE) n. 732/2008, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, ripristina il regime speciale d'incentivazione per i prodotti originari dello Sri Lanka, se le ragioni che giustificano la revoca temporanea non sussistono più.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore sei mesi dopo la data della sua adozione, a meno che il Consiglio nel frattempo, su proposta della Commissione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 732/2008, non decida altrimenti.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    SCHEDA FINANZIARIA PER PROPOSTE AVENTI UN'INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE

    1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che revoca temporaneamente il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo previsti a norma del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio nei confronti della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka

    2. LINEE DI BILANCIO:

    Capitolo e articolo: Capitolo 12, articolo 120

    Importo iscritto a bilancio per l'esercizio considerato: 14 079 700 000 Є

    3. INCIDENZA FINANZIARIA

    ( Nessuna

    ( La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

    (Mio EUR al primo decimale)

    Linea di bilancio | Entrate[5] | 2010 |

    Capitolo 12 | Incidenza sulle risorse proprie | +24,3 |

    Situazione a seguito dell'azione |

    2011 |

    Capitolo 12 | +58,2 |

    4. MISURE ANTIFRODE

    5. ALTRE OSSERVAZIONI

    La presente stima dell'incidenza di bilancio è basata sui dati degli scambi commerciali per il 2008 e parte dall'ipotesi che a decorrere dall'agosto 2010 alle importazioni dallo Sri Lanka si applicheranno le preferenze standard del SPG anziché che quelle del SPG+ e che non vi saranno variazioni significative in termini di volume e di valore delle importazioni interessate. Se ciò si fosse verificato nel 2008, sarebbero stati corrisposti dazi per un importo supplementare di 77,6 Mio EUR.

    [1] GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.

    [2] GU L 334 del 12.12.2008, pag. 90.

    [3] GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.

    [4] Decisione (2008/803/EC) del 14 ottobre 2008 che stabilisce l'apertura di un'inchiesta, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, per quanto riguarda l'effettiva applicazione di talune convenzioni sui diritti dell'uomo in Sri Lanka (GU L 277 del 18.10.2008, pag. 34).

    [5] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

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