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Document 52009PC0610
Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the participation by the Community in a Joint Baltic Sea Research and Development Programme (BONUS-169) undertaken by several Member States (Text with EEA relevance) SEC(2009)1476 SEC(2009)1475
Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la partecipazione della Comunità a un programma comune di ricerca e sviluppo nel Mar Baltico (BONUS-169) realizzato da alcuni Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE) SEC(2009)1476 SEC(2009)1475
Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la partecipazione della Comunità a un programma comune di ricerca e sviluppo nel Mar Baltico (BONUS-169) realizzato da alcuni Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE) SEC(2009)1476 SEC(2009)1475
/* COM/2009/0610 def. - COD 2009/0169 */
Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la partecipazione della Comunità a un programma comune di ricerca e sviluppo nel Mar Baltico (BONUS-169) realizzato da alcuni Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE) SEC(2009)1476 SEC(2009)1475 /* COM/2009/0610 def. - COD 2009/0169 */
IT Bruxelles, 29.10.2009 COM(2009)610 definitivo 2009/0169 (COD) Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la partecipazione della Comunità a un programma comune di ricerca e sviluppo nel Mar Baltico (BONUS-169) realizzato da alcuni Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE) SEC(2009)1476 SEC(2009)1475 RELAZIONE 1. Contesto della proposta 1.1. Obiettivi Lo scopo della presente proposta, ai fini dell'articolo 169 del trattato CE, è stabilire la partecipazione della Comunità a un programma comune di ricerca nel Mar Baltico (BONUS-169) realizzato da tutti gli otto Stati membri baltici dell'UE (Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia, in appresso gli "Stati partecipanti") in favore dello sviluppo sostenibile della regione del Mar Baltico. Il programma BONUS-169 intende fornire risultati scientifici per favorire l'attuazione di una gestione basata sull'ecosistema nella regione del Mar Baltico e contribuire allo sviluppo e all'attuazione di appositi regolamenti, prassi di gestione e politiche che si basano sull'ecosistema, in grado di tutelare l'uso sostenibile dei beni e dei servizi dell'ecosistema. Tale iniziativa favorirà inoltre la costituzione e la strutturazione del SER nella regione del Mar Baltico. BONUS ERA-NET ed ERA-NET PLUS, i programmi finanziati in passato, hanno già contribuito significativamente a migliorare il coordinamento della ricerca marina nel Mar Baltico. BONUS-169 conferirà un ulteriore impulso per conseguire la massa critica o il livello di integrazione necessari per gestire adeguatamente i sistemi di ricerca nazionali altamente complessi. Raggruppando tutti gli otto Stati membri dell'UE della regione del Mar Baltico, questa iniziativa intende conseguire un coordinamento e una cooperazione durevoli fra le rispettive politiche di ricerca e le comunità scientifiche nel far fronte alle sfide europee comuni, contribuendo di conseguenza in modo significativo a strutturare lo spazio europeo della ricerca nella regione del Mar Baltico e ad eliminare le barriere tra i programmi di ricerca finanziati a livello nazionale. Ci sarà spazio per la partecipazione della Federazione russa al programma di ricerca comune, purché siano soddisfatti i requisiti giuridici del caso. Inoltre, BONUS-169 dovrebbe apportare un contributo significativo all'attuazione della strategia del Mar Baltico e alla promozione attiva della strategia marina e della politica marittima. Gli Stati partecipanti hanno concordato che la Baltic Organisations Network for Funding Science (rete delle organizzazioni baltiche per il finanziamento scientifico), in appresso "EEIG BONUS", costituitasi a Helsinki, Finlandia, rappresenterà la struttura specifica di esecuzione di BONUS-169. 1.2. Contesto della proposta L'ecosistema del Mar Baltico è gravemente afflitto dalla pressione esercitata da numerosi elementi di origine naturale e antropica. Il mare e le coste sono particolarmente colpite dagli impatti congiunti e sempre più negativi di fattori quali inquinamento, eutrofizzazione, cambiamento climatico, acidificazione, specie esotiche invasive, eccessivo sfruttamento delle risorse viventi e perdita della biodiversità. Tali minacce stanno riducendo la capacità del Mar Baltico di fornire in modo sostenibile i beni e i servizi da cui dipendono gli esseri umani. Questa situazione presenta implicazioni cruciali per l'intera regione baltica e per la Comunità europea in senso più ampio. Secondo le previsioni, nei decenni a venire, un maggiore cambiamento globale (compreso il cambiamento climatico) e le maggiori influenze a lungo termine e a lungo raggio faranno aumentare le pressioni esercitate sul sistema del Mar Baltico. Le soluzioni sostenibili ai problemi ambientali, nonché lo sviluppo e l'attuazione di un approccio all'ecosistema nel Mar Baltico necessitano di nuove conoscenze scientifiche per capire il comportamento, le interazioni e le risposte del sistema del Mar Baltico che è estremamente complesso e caratterizzato da molteplici motori naturali e antropogenici. Tuttavia, anche se molte attività di ricerca stanno avendo luogo nella regione del Mar Baltico, questi impegni rimangono per gran parte non coordinati e senza un piano d'azione regionale concordato congiuntamente. Di conseguenza, gli impegni, tanto urgentemente richiesti per rispondere alle sfide complesse riscontrate, sono notevolmente frammentati. È necessario proporre con urgenza un'azione a livello comunitario nella regione del Mar Baltico dal momento che le possibilità di ricerca disponibili al livello nazionale, regionale e locale sono limitate e non possono rispondere singolarmente alle sfide ambientali complesse in tutta la regione del Mar Baltico. Un'azione integrata e coordinata tra gli Stati baltici è necessaria senza indugio per rispondere in maniera efficace alle sfide ambientali impellenti di notevole importanza che caratterizzano la regione. Il programma BONUS-169 rappresenta un'opportunità per conseguire la massa critica e il livello di integrazione necessari per gestire adeguatamente i sistemi di ricerca nazionali altamente complessi. Questo programma mira a migliorare l'efficienza e l'efficacia della programmazione e dell'approccio di ricerca ambientale attualmente frammentati della regione del Mar Baltico, integrando le attività di ricerca nel sistema del Mar Baltico in un programma multinazionale e interdisciplinare ben mirato, durevole e cooperativo, in favore dello sviluppo sostenibile della regione. Il programma è in linea con il supporto politico duraturo degli ultimi quindici anni offerto dal Consiglio e dal Parlamento europeo nel tentativo di ottenere un migliore coordinamento delle attività di ricerca in Europa e un coordinamento delle politiche e dei programmi di ricerca nazionali e regionali grazie al Settimo programma quadro per evitare la frammentazione e la sovrapposizione delle competenze. A tal fine, la Commissione presenta l'attuale proposta concernente la partecipazione della Comunità ad un programma comune di ricerca e sviluppo nel Mar Baltico (BONUS-169), realizzato da alcuni Stati membri. 1.3. Iniziative esistenti nel settore della proposta Anche se la comunità di ricerca ambientale del Mar Baltico ha accesso ad alcuni programmi nell'ambito del programma quadro dell'UE per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, attualmente non esiste alcun regime comune pensato espressamente per rispondere alle sfide della regione del Mar Baltico. Come primo passo teso a migliorare il coordinamento nella regione, è stato finanziato il programma BONUS ERA-Net (2004-2006) nell'ambito del Sesto programma quadro. Grazie a questo programma, si sono compiuti buoni progressi per quanto riguarda l'avvio della comunicazione tra gli istituti che finanziano la ricerca nella regione, l'analisi del paesaggio e lo sviluppo delle condizioni preliminari di un'ulteriore integrazione mediante l'elaborazione di una serie di documenti analitici, di un piano scientifico e di una base giuridica per una struttura esecutiva dedicata (DIS). Nel 2006, il Parlamento europeo, riferendo sulla proposta della Commissione per il Settimo programma quadro, ha riconosciuto l'esigenza di risolvere la situazione di frammentazione sottolineando che "...risulta necessario che il Settimo programma quadro sostenga il coordinamento delle politiche e dei programmi nazionali e regionali di ricerca" e che per "evitare la frammentazione e la sovrapposizione delle competenze, è opportuno rafforzare — nell'agenda di ricerca a lungo termine — la cooperazione tra i programmi di ricerca nazionali ed europei e gli operatori economici". BONUS-169 era una delle quattro potenziali iniziative dell'articolo 169 inserite nel programma specifico "Cooperazione" e nel programma specifico "Capacità" del Settimo programma quadro [1] intese a promuovere tale coordinamento. Non essendo all'epoca abbastanza "maturo" e pronto per l'attuazione, BONUS-169 non è stato inserito nella prima serie delle iniziative dell'articolo 169. Di contro, e prima dell'adozione di un'iniziativa BONUS-169 interamente valida, è stato finanziato ERA-Net Plus (2007-2011) nell'ambito del Settimo programma quadro come misura di transizione per sviluppare e testare ulteriormente nella pratica i meccanismi individuati attraverso un invito comune. 1.4. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione BONUS-169 risponde pienamente agli obiettivi e allo spirito della strategia europea per la ricerca marina e marittima e alla strategia dell'Unione europea per la regione del Mar Baltico. Peraltro, favorirà il conseguimento degli obiettivi enumerati nella strategia di Lisbona rivista investendo maggiormente e meglio in termini di conoscenze a favore della crescita e dei posti di lavoro, contribuendo alla realizzazione del SER nella regione baltica e aiutando l'Europa a rispondere più efficacemente alle importanti sfide sociali nella regione per quanto riguarda la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile, il turismo, l'acquacoltura, la sicurezza alimentare e il trasporto marittimo. 2. Sintesi delle misure proposte BONUS-169 integrerà i programmi e le attività di ricerca nazionali degli otto Stati baltici in un unico programma comune di ricerca e sosterrà, in particolare, la ricerca e gli obiettivi ambientali della strategia del Mar Baltico, della strategia marina e marittima e della direttiva quadro in materia di acque. In aggiunta, la combinazione dei fondi UE e nazionali creerà una massa critica in termini di capacità, competenze e risorse che favorirà i cambiamenti strutturali nei sistemi di ricerca del Mar Baltico e nella zona del bacino fluviale e costiera, e promuoverà lo sviluppo e l'attuazione di un programma multinazionale e interdisciplinare ben mirato, durevole e cooperativo, messo in atto congiuntamente da tutti gli Stati membri partecipanti. Per raggiungere i propri obiettivi, BONUS-169 verrà attuato in due fasi distinte: una fase strategica iniziale, della durata di due anni, durante la quale verranno poste in essere piattaforme di consultazione appropriate per la partecipazione attiva di interlocutori, si procederà alla preparazione di un'agenda di ricerca strategica, e verranno ampliate e sviluppate ulteriormente modalità di esecuzione specifiche; una fase di attuazione, di almeno cinque anni, durante la quale almeno tre inviti comuni saranno lanciati allo scopo di finanziare i progetti BONUS-169 strategicamente mirati a perseguire nello specifico gli obiettivi dell'iniziativa. L'approccio in due fasi consentirebbe di impegnare molti più istituti di finanziamento e pertanto di mobilitare fondi aggiuntivi, nonché di elaborare un'agenda di ricerca coerente, programmatica e a lungo termine in favore dello sviluppo sostenibile della regione. Dal momento che il successo futuro di BONUS-169 dipenderà largamente dal conseguimento degli obiettivi fissati per la fase strategica, la Commissione valuterà la maturità e la messa a punto dell'iniziativa e, fermo restando i risultati positivi della valutazione, la Commissione e l'EEIG BONUS stipuleranno il contratto di attuazione. La Comunità europea integrerà i contributi degli Stati partecipanti ammissibili con una somma massima di 50 milioni di euro, portando la dotazione complessiva prevista per l'iniziativa a 100 milioni di euro. I contributi in denaro degli Stati partecipanti e il contributo comunitario verranno amministrati come un vero e proprio salvadanaio comune. La fase strategica sarà attuata mediante una sovvenzione conformemente alle norme stabilite nella presente decisione e al regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) [2]. La fase di attuazione verrà gestita in modo centralizzato indiretto, secondo le disposizioni dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario. Ai fini dell'articolo 56 del regolamento finanziario, la Commissione otterrà in primo luogo le prove dell'esistenza e del funzionamento adeguato, fra l'altro, delle procedure di aggiudicazione delle sovvenzioni, di un sistema di controllo interno, di un sistema contabile appropriato in seno al soggetto a cui affida l'attuazione, nonché di un audit esterno indipendente. 3. Elementi giuridici della proposta 3.1. Base giuridica La proposta riguardante BONUS-169 si basa sull'articolo 169 del trattato CE che prevede la partecipazione della Comunità ai programmi di ricerca realizzati congiuntamente da alcuni Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture create per l'esecuzione di detti programmi. Inoltre, la decisione 971/2006/CE del Consiglio del 19 dicembre 2006 concernente il programma specifico "Cooperazione", che attua il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), menziona esplicitamente BONUS-169 come uno dei possibili candidati nell'ambito del coordinamento di programmi di ricerca non comunitari. 3.2. Principio di sussidiarietà Nonostante gli impegni profusi per risolvere la frammentazione e la sovrapposizione della ricerca nel Mar Baltico, vi è ancora l'esigenza di un'integrazione rafforzata fra gli impegni di ricerca finanziati a livello nazionale per rispondere completamente alle sfide ambientali riscontrate nella regione del Mar Baltico che sono, per gran parte, di natura transnazionale. Gli obiettivi strategici di questa azione, segnatamente l'integrazione dei programmi nazionali di ricerca ambientale del Mar Baltico per risolvere i problemi ambientali urgenti nella regione del Mar Baltico e le lacune che causano la frammentazione, non possono essere affrontati dagli Stati membri che agiscono individualmente e nell'ambito del loro sistema costituzionale nazionale, dato che le azioni puramente intergovernative tese a coordinare il finanziamento ambientale pubblico nel Mar Baltico non sono avanzate negli ultimi anni e non sono state in grado, finora, di rispondere alle sfide ambientali con esito positivo. Il finanziamento aggiuntivo, ai fini dell'articolo 169, (1) promuoverà il finanziamento intersettoriale altamente pertinente alle esigenze di ricerca reali ma che esulano dagli schemi di finanziamento tradizionali, come i progetti che associano scienze naturali/sociali/umanistiche, ecc., (2) favorirà il bilanciamento dello squilibrio del territorio orientale-occidentale in termini di finanziamento per la ricerca e lo sviluppo, (3) incoraggerà gli organismi internazionali di finanziamento della ricerca a rinunciare in parte alla loro indipendenza per attuare un regime di gestione congiunta efficace che controlli il sistema di ricerca del Mar Baltico. Ciò è stato riconosciuto anche dal fortissimo sostegno politico e dall'appoggio dei governi nazionali degli Stati baltici, dei vari Consigli europei e del Parlamento europeo. Peraltro, oltre al valore aggiunto regionale atteso, l'iniziativa favorirà altresì lo sviluppo di modelli di governance di ricerca analoghi per altri mari europei. 3.3. Principio di proporzionalità L'articolo 169 invita la Comunità a "prevedere, d'intesa con gli Stati membri interessati, la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi". In tale contesto, gli Stati membri assumono il comando e dispongono di una notevole libertà d'azione per le decisioni nazionali. Si prevede che l'iniziativa abbia un fortissimo effetto leva mediante la mobilitazione di 100 milioni di euro per la ricerca del Mar Baltico, un importo che non sarebbe stato impegnato senza l'articolo 169 e ritenuto assolutamente fondamentale vista la natura e l'urgenza delle sfide da affrontare. Tale finanziamento consentirà a BONUS-169 di spostare in maniera drastica l'attuale riferimento dal sistema d'investimento per la ricerca e lo sviluppo tecnologico notevolmente frammentato nell'ambito della ricerca ambientale nella regione del Mar Baltico verso un investimento strutturato ed equilibrato in grado di gestire gli aspetti complessi e transfrontalieri dell'intero sistema del Mar Baltico e di favorire lo sviluppo e l'attuazione di sane politiche sostenibili nella regione. 3.4. Scelta degli strumenti Sono state prese in considerazione le seguenti tre opzioni politiche per conseguire gli obiettivi generali e specifici dell'iniziativa. · Opzione politica 1: la continuazione delle politiche sviluppate finora nell'ambito del Settimo programma quadro ("status quo"). · Opzione politica 2: il ricorso a inviti trans-settoriali orientati da un punto di vista regionale nell'ambito del programma quadro. · Opzione politica 3: il ricorso all'articolo 169 con tre approcci alternativi (A, B e C) che variano nella portata e nella profondità dell'orientamento strategico e nella partecipazione delle parti interessate per quanto riguarda il perfezionamento e l'attuazione degli inviti a presentare proposte. – Opzione politica 3 attraverso l'approccio A — Ricorso all'articolo 169 con un obiettivo limitato alla ricerca marina e al lancio immediato degli inviti a presentare proposte in ambito scientifico. – Opzione politica 3 attraverso l'approccio B — Ricorso all'articolo 169 con un obiettivo ampliato per includere il bacino di drenaggio del Mar Baltico e con una visione strategica e un calendario da sviluppare prima dell'avvio dell'iniziativa e della proposta della Commissione. – Opzione politica 3 attraverso l'approccio C — Ricorso all'articolo 169 con un obiettivo ampliato per includere il bacino di drenaggio del Mar Baltico e con una visione strategica e un calendario sviluppati durante la prima fase dell'iniziativa. L'opzione politica 3 attraverso l'approccio C è l'opzione favorita, dal momento che può colmare in modo efficace le lacune summenzionate conseguendo l'integrazione duratura e durevole a livello degli Stati membri, delle istituzioni e della comunità di ricerca. Il contributo comunitario garantirebbe che il programma di lavoro dell'iniziativa rispecchi il vero interesse europeo, sviluppando, tra l'altro, attività proposte a livello strettamente nazionale. 4. Incidenza sul bilancio Le incidenze sul bilancio della proposta orizzontale in questione sono già menzionate nella base giuridica del Settimo programma quadro [3] e nel programma specifico "Cooperazione" del Settimo programma quadro [4]. L'accordo da concludersi tra la Commissione e la struttura specifica di esecuzione garantirà la tutela degli interessi finanziari della Comunità. 5. Informazioni supplementari 5.1. Semplificazione La proposta prevede la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (UE o nazionali) e le parti private. L'UE tratterà direttamente con la struttura specifica di esecuzione di BONUS-169 (l'EEIG BONUS costituito a Helsinki) che si occuperà di assegnare, amministrare, monitorare e comunicare l'uso del contributo comunitario e dei contributi in denaro degli Stati membri. Il contributo comunitario unitamente ai contributi in denaro degli Stati membri saranno amministrati come un vero e proprio salvadanaio comune. 5.2. Analisi Prima del lancio della fase di attuazione, la Commissione procederà alla valutazione della maturità e della messa a punto dell'iniziativa. Un'analisi intermedia verrà eseguita durante la fase intermedia dell'attuazione, mentre un'analisi finale si svolgerà al termine del programma comune di ricerca. 5.3. Spazio economico europeo L'azione proposta è una questione pertinente al SEE e deve pertanto essere estesa allo Spazio economico europeo. 6. Consultazione delle parti interessate 6.1. Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di coloro che hanno risposto Si è fatto ricorso al parere di cinque esperti indipendenti che formano il gruppo di esperti per la valutazione d'impatto di BONUS (IAEG) per assistere il processo della valutazione d'impatto. Il gruppo era in possesso di ampie competenze di alto livello e si è riunito regolarmente a Bruxelles [5] durante il 2008 e la prima metà del 2009. Le relative raccomandazioni hanno costituito la base di una revisione del programma BONUS-169 da parte del consorzio BONUS, coadiuvato da due esperti indipendenti incaricati a tal fine dalla Commissione. Entrambi i gruppi di esperti hanno analizzato una vasta quantità di documenti di riferimento sulla situazione generale dell'ambiente e della ricerca ambientale nell'area baltica, nonché tutta la documentazione fornita dal consorzio BONUS-169, e hanno assistito quest'ultimo nella redazione di "Outline of BONUS-169 Joint Baltic Sea System Research Programme" (Descrizione del programma comune di ricerca relativo al sistema del Mar Baltico BONUS-169). 6.2. Consultazione delle parti interessate svolta dalla Commissione Consultazione in materia di elaborazione, adozione e attuazione del Settimo programma quadro dell'UE per la ricerca e lo sviluppo tecnologico BONUS-169 ha formato parte integrante del programma specifico "Cooperazione" e ha costituito l'oggetto, a suo beneficio, dell'esteso processo di consultazione organizzato nell'ambito del Settimo programma quadro. Inoltre, trattandosi di una questione che rientra nell'area tematica dell'ambiente (compreso il cambiamento climatico), il programma è stato sottoposto a consultazioni regolari con il comitato del programma e il gruppo consultivo del programma corrispondenti. Consultazione su una strategia europea per la ricerca marina e marittima BONUS-169 ha formato parte integrante della strategia europea per la ricerca marina e marittima beneficiando pertanto del processo di consultazione svoltosi nell'ambito della strategia. Consultazione con i ministri degli Stati membri baltici dell'UE riguardo all'impegno politico in un futuro BONUS-169 In risposta a una lettera del commissario della direzione generale della Ricerca Potočnik del novembre 2008, i ministri della Ricerca dei paesi che partecipano al programma BONUS hanno rinnovato il loro impegno politico e finanziario all'iniziativa e preso atto dell'esigenza di rivedere la versione iniziale di BONUS-169 in linea con le raccomandazioni dello IAEG. Consultazione delle parti interessate nell'ambito della strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico [6] La strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico, alla luce della portata e della copertura più ampia, fa esplicito riferimento all'iniziativa BONUS-169 per quanto attiene sia all'azione di orientamento politico sia al piano d'azione dettagliato. In tale contesto, ha beneficiato notevolmente della consultazione pubblica e delle parti interessate svoltasi in tale ambito nel 2008-2009 [7]. Parere del comitato per la valutazione d'impatto Il 9 settembre 2009, il progetto di relazione riguardante la valutazione d'impatto è stato presentato al comitato per la valutazione d'impatto, composto da funzionari di alto livello della Commissione, ai quali è stato affidato il controllo della qualità delle relazioni sulla valutazione d'impatto delle iniziative più importanti della Commissione. A seguito del parere del comitato espresso l'11 settembre 2009, la relazione sulla valutazione d'impatto è stata rivista per tenere conto, nella misura del possibile, delle raccomandazioni del comitato. Tali raccomandazioni hanno portato principalmente a spiegare meglio il valore aggiunto dell'azione dell'UE e a chiarire gli obiettivi dell'iniziativa BONUS. La relazione sulla valutazione d'impatto rivista è stata nuovamente presentata al comitato il 21 settembre 2009. Pur dando un parere positivo sull'ultima versione, il comitato ha formulato altre raccomandazioni da prendere ulteriormente in considerazione. La relazione sulla valutazione d'impatto nella sua versione finale cerca di attuare, nel migliore dei modi, alcune delle ultime raccomandazioni del comitato e spiega i motivi, principalmente a causa della mancanza di dati disponibili, per cui non si è tenuto conto del resto delle raccomandazioni. 6.3. Consultazione delle parti interessate svolta dal consorzio BONUS Nello sviluppare il piano scientifico iniziale e la strategia di attuazione, il consorzio BONUS si è impegnato con molti gruppi di parti interessate nel periodo compreso tra il giugno 2005 e il novembre 2006. Il processo ha previsto una varietà di meccanismi di consultazione e procedure per ottenere riscontri in tutti i nove paesi del Mar Baltico (ovvero gli 8 paesi dell'UE e la Federazione russa). Numerosi scienziati accademici e governativi di tutte le discipline e sfere pertinenti della scienza marina sono stati consultati, oltre alle agenzie di finanziamento del consorzio BONUS, ai ministeri pertinenti e ai loro istituti specializzati associati, alle organizzazioni intergovernative e internazionali, nonché ai responsabili delle decisioni in materia di gestione e di regolamentazione. In aggiunta, il comitato consultivo BONUS, formato da un ampio spettro di parti interessate come HELCOM, ICES, DG MARE, WWF e l'associazione degli agricoltori finlandesi, ha svolto un ruolo altrettanto fondamentale nella preparazione del piano scientifico di BONUS-169 e della strategia di attuazione. Il progetto di agenda della ricerca BONUS-169 presentato alla direzione generale della Ricerca e dello Sviluppo tecnologico nel giugno 2009 si basa prevalentemente sul lavoro e sulle consultazioni eseguite per l'iniziativa BONUS-169 iniziale. Un programma ampio e strategico delle consultazioni delle parti interessate si svolgerà durante la fase strategica del programma rivolgendosi alle parti interessate di altri settori pertinenti come agricoltura, pesca, acquacoltura, trasporti e gestione idrica. 2009/0169 (COD) Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la partecipazione della Comunità a un programma comune di ricerca e sviluppo nel Mar Baltico (BONUS-169) realizzato da alcuni Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 169 e 172, secondo paragrafo, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [8], deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [9], considerando quanto segue: (1) La decisione 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) [10] (in appresso il "Settimo programma quadro") prevede la partecipazione della Comunità ai programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi, ai fini dell'articolo 169 del trattato. (2) La decisione 971/2006/CE del Consiglio del 19 dicembre 2006 concernente il programma specifico "Cooperazione" che attua il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) [11] favorisce un approccio intersettoriale agli argomenti di ricerca attinenti a uno o più temi del Settimo programma quadro e in tale contesto ha individuato un'iniziativa dell'articolo 169 nel campo della ricerca comune del Mar Baltico che prevede la partecipazione della Comunità ai programmi di ricerca nazionali attuati congiuntamente. (3) L'ecosistema del Mar Baltico, un mare interno europeo semichiuso, è uno dei corpi idrici salmastri più grandi al mondo ed è oggi gravemente colpito dalla presssione esercitata da numerosi elementi di origine naturale e antropica, come inquinamento dei metalli pesanti, agenti inquinanti organici persistenti, materiale radioattivo, perdite di olio e altre sostanze nocive e pericolose, immissione eccessiva di nutrienti e materiale organico che porta a un'eutrofizzazione avanzata, introduzione di organismi esotici nocivi, sfruttamento insostenibile delle riserve ittiche, impatti negativi sul cambiamento climatico, perdita della biodiversità, nonché aumento dell'invasione delle attività umane sulle aree costiere e interne, compreso il turismo ecologicamente insostenibile. Tali pressioni hanno gravemente ridotto la capacità del Mar Baltico di fornire in modo sostenibile i beni e i servizi da cui gli essere umani dipendono direttamente e indirettamente per ottenere benefici sociali, culturali ed economici. (4) Il Consiglio europeo del 14 dicembre 2007 ha messo in evidenza la preoccupazione per la situazione ambientale in cui versa il Mar Baltico, come indicato nella comunicazione della Commissione relativa alla strategia dell'Unione europea per la regione del Mar Baltico [12]. Inoltre, il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare una proposta di iniziativa ai fini dell'articolo 169 nella regione del Mar Baltico. (5) La scienza può contribuire ad affrontare tali sfide e a trovare soluzioni ai problemi ambientali nel Mar Baltico. Tuttavia, la gravità della situazione attuale fa appello a una intensificazione qualitativa e quantitativa della ricerca corrente nella regione baltica attraverso lo sviluppo e l'attuazione di un approccio pienamente integrato in cui i programmi di ricerca pertinenti di tutti gli Stati confinanti possono essere perfezionati e mirati per risolvere le questioni complesse e urgenti in modo coordinato, efficiente ed efficace. (6) Attualmente, alcuni programmi o alcune attività di ricerca e sviluppo su iniziativa dei singoli Stati membri a livello nazionale per sostenere la ricerca e lo sviluppo nella regione del Mar Baltico non sono sufficientemente coordinati a livello europeo per conseguire la massa critica necessaria nelle aree strategiche della ricerca e dello sviluppo. (7) Peraltro, le strutture specifiche esistenti per settore, evolutesi nel corso di una lunga storia di politiche nazionali, sono profondamente radicate nei sistemi di governance nazionali e ostacolano lo sviluppo e il finanziamento della ricerca ambientale multidisciplinare, interdisciplinare e transdisciplinare necessaria ad affrontare le sfide del Mar Baltico. (8) Pur esistendo una lunga tradizione di cooperazione nel campo della ricerca nel Mar Baltico con i paesi interni o esterni all'area del Mar Baltico, i tentativi di collaborazione non hanno finora goduto di risorse finanziarie adeguate per lo sfruttamento ottimale del potenziale della ricerca, a causa della situazione diversa in termini economici e di sviluppo nei paesi, nonché della forte varietà delle agende di ricerca, dei temi e delle priorità della ricerca a livello nazionale. Questa situazione ha diminuito il potenziale a disposizione per ottenere risultati nell'ambito della ricerca destinati a un uso importante nella definizione delle politiche. (9) Nel suo programma di lavoro 2007-2008 dell'11 giugno 2007 per l'attuazione del programma specifico "Cooperazione" [13], la Commissione ha fornito un aiuto finanziario a BONUS ERA-NET ed ERA-NET PLUS nel campo della ricerca ambientale del Mar Baltico per intensificare la cooperazione tra le agenzie che finanziano la ricerca ambientale nella regione baltica e favorire il passaggio ad un programma comune di ricerca e sviluppo nel Mar Baltico da attuarsi sulla base dell'articolo 169 del trattato. (10) In linea con l'approccio del Settimo programma quadro e come riconosciuto in occasione delle consultazioni con le parti interessate svoltesi durante BONUS ERA-NET, sono necessari programmi di ricerca politici nella regione baltica. (11) Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia (in appresso gli "Stati partecipanti") hanno deciso di avviare congiuntamente il programma comune di ricerca e sviluppo del Mar Baltico BONUS-169 (in prosieguo "BONUS-169"). BONUS-169 intende sostenere lo sviluppo e l'innovazione scientifici fornendo il quadro giuridico e organizzativo necessario per la cooperazione transnazionale tra gli Stati del Mar Baltico per quanto riguarda la ricerca ambientale nella regione del Mar Baltico. (12) Anche se ampiamente incentrata sulla ricerca ambientale, l'iniziativa BONUS-169 si occupa trasversalmente di alcuni programmi di ricerca comunitari riguardanti una serie di attività umane che hanno aumentato gli impatti negativi sull'ecosistema come pesca, acquacoltura, agricoltura, infrastrutture, trasporti, formazione e mobilità di ricercatori, nonché questioni di carattere socioeconomico. L'iniziativa è di notevole importanza per alcune politiche e direttive comunitarie, fra cui la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) [14], la strategia UE per la regione del Mar Baltico, la politica comune della pesca, la politica agricola comune, la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque [15] e gli impegni dell'UE in ambito internazionale come il piano d'azione della Commissione di Helsinki (HELCOM) per il Mar Baltico. Di conseguenza, molte altre aree della politica comunitaria beneficeranno dell'iniziativa BONUS-169. (13) Per ottenere un maggiore impatto dell'iniziativa di BONUS-169, gli Stati partecipanti hanno deciso di farvi partecipare la Comunità. (14) BONUS-169 prevede una fase strategica, seguita da una fase di attuazione, dando la possibilità di svolgere un'ampia consultazione con le parti interessate su un'agenda di ricerca strategicamente fondata, capace altresì di far fronte alle esigenze emergenti della ricerca. Durante la fase strategica dell'iniziativa, è opportuno far ricorso alla partecipazione aggiuntiva e settorialmente orientata delle agenzie di finanziamento per migliorare ulteriormente l'integrazione della ricerca indirizzata alle necessità degli utenti finali in tutti i settori, e garantire l'uso e l'assimilazione efficace dei risultati per le disposizioni in materia di gestione delle politiche e delle risorse in un ampio gruppo di settori economici. (15) Al termine della fase strategica, la Commissione, coadiuvata da un esperto indipendente, dovrebbe valutare la maturità e la messa a punto dell'iniziativa per passare alla fase di attuazione. (16) Gli Stati partecipanti hanno deciso di offrire un contributo pari a 50 milioni di euro all'iniziativa BONUS-169. I contributi non monetari sotto forma di accesso e uso delle infrastrutture devono essere autorizzati, a condizione che non rappresentino una parte significativa dell'intero contributo. Essi devono essere sottoposti a una valutazione del loro valore e della loro utilità ai fini dei progetti BONUS-169. (17) La partecipazione comunitaria a BONUS-169 non supera i 50 milioni di euro per tutta la durata dell'iniziativa BONUS-169 e corrisponde, entro tale limite, al contributo degli Stati partecipanti allo scopo di accrescere il loro interesse nello svolgere il programma congiuntamente. La maggior parte del contributo comunitario viene assegnata alla fase di attuazione. Per ogni fase deve essere definito un tetto che per la fase di attuazione deve essere incrementato per l'importo rimanente dopo l'attuazione della fase strategica. (18) L'attuazione congiunta di BONUS-169 richiede una struttura specifica di esecuzione, come stabilito nella decisione 971/2006/CE. Gli Stati partecipanti hanno convenuto di istituire una struttura specifica di esecuzione denominata Baltic Organisations Network for Funding Science (rete di organizzazioni baltiche per il finanziamento scientifico, in appresso "EEIG BONUS") per attuare BONUS-169. EEIG BONUS rappresenta il destinatario del contributo comunitario e dei contributi degli Stati partecipanti. Tali contributi sono amministrati da EEIG BONUS conformemente alle norme e alle procedure di finanziamento comuni al programma. EEIG BONUS garantisce che l'esecuzione di BONUS-169 rispetti la sana gestione finanziaria. (19) La concessione del contributo comunitario è subordinata agli impegni di risorse da parte degli Stati partecipanti e all'erogazione dei rispettivi contributi finanziari. (20) Il pagamento del contributo comunitario per la fase strategica è subordinato alla conclusione di una convenzione di sovvenzione tra la Commissione, per conto della Comunità, ed EEIG BONUS, disciplinata dal regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) [16] per agevolare e semplificare la relativa gestione. (21) Il pagamento del contributo comunitario per la fase di attuazione è subordinato alla conclusione di un contratto di attuazione tra la Commissione, per conto della Comunità, ed EEIG BONUS, contenente le disposizioni dettagliate relative all'uso del contributo comunitario. Questa parte del contributo comunitario viene gestita in modo centralizzato indiretto ai fini dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 56 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [17] (di seguito il "regolamento finanziario"), e dell'articolo 35, dell'articolo 38, paragrafo 2), e dell'articolo 41 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione del 23 dicembre 2002 recante modalità di esecuzione del regolamento finanziario [18]. (22) Gli eventuali interessi maturati dai contributi versati a EEIG BONUS devono essere considerati introiti propri e assegnati all'attuazione di BONUS-169. (23) Ai fini della tutela dei propri interessi finanziari, la Comunità ha la facoltà di ridurre, ritirare o porre fine al proprio contributo finanziario nel caso in cui BONUS-169 sia attuato in maniera inadeguata, parzialmente o in ritardo, o nel caso in cui gli Stati partecipanti non contribuiscano, contribuiscano parzialmente o in ritardo al finanziamento di BONUS-169, alle condizioni stabilite negli accordi conclusi tra la Comunità ed EEIG BONUS. (24) Al fine di realizzare in maniera efficiente BONUS-169, durante la fase di attuazione occorre concedere il contributo finanziario ai partecipanti ai progetti BONUS-169, selezionati a livello centrale sotto la responsabilità di EEIG BONUS, a seguito di inviti a presentare proposte. (25) Anche se il Centro comune di ricerca è un dipartimento della Commissione, i suoi istituti possiedono tuttavia strutture di ricerca attinenti a BONUS-169 in grado di contribuire alla sua attuazione. È pertanto appropriato definire il ruolo del Centro comune di ricerca in termini di ammissibilità al finanziamento. (26) Per garantire un pari trattamento, la valutazione segue gli stessi principi applicabili alle proposte trasmesse nell'ambito del Settimo programma quadro. Di conseguenza, la valutazione delle proposte dovrebbe essere eseguita centralmente da esperti indipendenti sotto la responsabilità di EEIG BONUS. La graduatoria e le priorità sono approvate da EEIG BONUS immediatamente dopo l'esito della valutazione indipendente, la quale è vincolante. (27) Qualsiasi Stato membro e paese associato al Settimo programma quadro ha diritto a partecipare all'iniziativa BONUS-169. (28) In linea con gli obiettivi del Settimo programma quadro, la partecipazione di qualsiasi altro paese a BONUS-169 è possibile nel momento in cui tale partecipazione è ammessa da uno specifico accordo internazionale e se sia la Commissione che gli Stati membri partecipanti sono concordi. A titolo del Settimo programma quadro, la Comunità ha la facoltà di concordare le condizioni riguardanti il proprio contributo finanziario a BONUS-169 con la partecipazione di altri paesi conformemente alle norme e procedure stabilite nella presente decisione. (29) Occorre adottare misure adeguate per prevenire irregolarità e frodi e compiere i passi necessari per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o scorrettamente utilizzati conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità [19], al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità [20] e al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) [21]. (30) È indispensabile che le attività di ricerca eseguite nell'ambito dell'iniziativa BONUS-169 siano conformi ai principi etici fondamentali, come i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e rispettino i principi dell'integrazione delle questioni di genere e della parità di genere. (31) La Commissione deve effettuare una valutazione intermedia per analizzare la qualità e l'efficienza dell'attuazione di BONUS-169 ed i progressi compiuti rispetto agli obiettivi stabiliti, nonché una valutazione finale. (32) EEIG BONUS dovrebbe incoraggiare i partecipanti ai progetti BONUS-169 selezionati a comunicare e divulgare ampiamente i loro risultati e a rendere tali informazioni disponibili pubblicamente, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Contributo finanziario della Comunità 1. La Comunità versa un contributo finanziario al programma comune di ricerca e sviluppo del Mar Baltico BONUS-169 (in appresso "BONUS-169) avviato congiuntamente da Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia (gli "Stati partecipanti"), alle condizioni di cui alla presente decisione. 2. La Comunità, per tutta la durata di BONUS-169, versa un contributo finanziario non superiore a 50 milioni di euro in conformità del regolamento (CE) n. 1906/2006 durante la fase strategica e dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario durante la fase di attuazione. Entro tali limiti, il contributo comunitario corrisponde al contributo degli Stati partecipanti. 3. Il contributo finanziario della Comunità è erogato congiuntamente a partire dagli stanziamenti di bilancio assegnati a tutti i temi pertinenti del programma specifico "Cooperazione". Articolo 2 Attuazione di BONUS-169 1. BONUS-169 è attuato dalla Baltic Organisations' Network for Funding Science (rete delle organizzazioni baltiche per il finanziamento scientifico, in appresso "EEIG BONUS"). 2. BONUS-169 è attuato in due fasi conformemente all'allegato I: una fase strategica seguita da una fase di attuazione. 3. La fase strategica del programma ha una durata non superiore a due anni. L'obiettivo è la preparazione della fase di attuazione. Durante la fase strategica, EEIG BONUS svolge le seguenti attività: (a) preparazione dell'agenda di ricerca strategica che definisce il contenuto scientifico del programma e si incentra sugli inviti a presentare proposte, in conformità degli obiettivi fissati nel Settimo programma quadro; (b) creazione delle piattaforme per la consultazione delle parti interessate allo scopo di potenziare e istituzionalizzare il coinvolgimento delle parti interessate di tutti i settori pertinenti; (c) preparazione delle modalità di attuazione, comprese le norme e le procedure giuridiche e finanziarie, le disposizioni che disciplinano i diritti di proprietà intellettuale scaturenti dalle attività di BONUS-169, le risorse umane e gli aspetti relativi alla comunicazione. 4. Durante la fase di attuazione, che dura almeno cinque anni, devono essere pubblicati almeno tre inviti a presentare proposte di progetti da finanziare che perseguano gli obiettivi di BONUS-169. Tali inviti riguardano progetti transnazionali, coinvolgono più partner e comprendono attività quali ricerca, sviluppo tecnologico, formazione e divulgazione. I progetti sono selezionati in base ai principi di parità di trattamento, trasparenza, valutazione indipendente, cofinanziamento, non lucrosità, finanziamento non cumulabile con altre fonti comunitarie, nonché in base al principio di non retroattività. Articolo 3 Condizioni del contributo finanziario della Comunità 1. Il contributo finanziario della Comunità per la fase strategica ammonta fino a 1,25 milioni di euro e corrisponde, entro tale limite, al contributo degli Stati partecipanti. L'impegno della Comunità a contribuire alla fase strategica dipende dall'impegno equivalente degli Stati partecipanti. 2. Il contributo finanziario della Comunità per la fase di attuazione ammonta fino a 48,75 milioni di euro e corrisponde, entro tale limite, al contributo degli Stati partecipanti. Questo tetto può essere incrementato in base all'importo rimanente dopo l'attuazione della fase strategica. Durante la fase di attuazione, fino al 25% del contributo degli Stati partecipanti può consistere nell'accesso alle infrastrutture di ricerca (in appresso "contributo di natura infrastrutturale"). 3. L'erogazione del contributo finanziario della Comunità per la fase di attuazione è subordinata alle seguenti condizioni: (a) una valutazione positiva della fase strategica svolta dalla Commissione assistita da esperti indipendenti; tale valutazione riguarda i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi e degli elementi da fornire di cui all'articolo 2, paragrafo 3, e all'allegato I; (b) dimostrazione da parte di EEIG BONUS della sua capacità di attuare BONUS-169 nonché di ricevere, assegnare e monitorare il contributo finanziario della Comunità nell'ambito della gestione centralizzata indiretta secondo quanto disposto dall'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e dall'articolo 56 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (in appresso "regolamento finanziario") e dall'articolo 35, dall'articolo 38, paragrafo 2, e dall'articolo 41 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, e nel rispetto di una sana gestione finanziaria; (c) il mantenimento e l'applicazione di un modello di governance appropriato ed efficiente per BONUS-169 conformemente all'allegato II; (d) svolgimento efficiente da parte di EEIG BONUS delle attività relative alla fase di attuazione di BONUS-169 contenute nell'allegato I, per le quali è previsto il lancio di inviti a presentare proposte per l'assegnazione delle sovvenzioni; (e) un impegno da parte di ciascun Stato partecipante a contribuire con la propria quota al finanziamento di BONUS-169, al pagamento in denaro e alla fornitura efficace di contributi di natura infrastrutturale secondo le richieste; tali impegni sono inseriti nel piano di finanziamento concordato dalle autorità nazionali competenti per favorire l'esecuzione congiunta della fase di attuazione di BONUS-169; (f) conformità alle norme degli aiuti di Stato della Comunità e, in particolare, agli orientamenti comunitari riguardanti gli aiuti di Stato per ricerca, sviluppo e innovazione [22]; (g) garanzia di un alto livello di eccellenza scientifica, osservanza dei principi etici in conformità dei principi generali della decisione 1982/2006/CE (in appresso il "Settimo programma quadro"), nonché conformità ai principi dell'integrazione delle questioni di genere e della parità di genere e del principio di sviluppo sostenibile. Articolo 4 Ruolo del Centro comune di ricerca 1. Il Centro comune di ricerca è ammesso a beneficiare dei finanziamenti da BONUS-169, in base a condizioni simili a quelle vigenti per gli Stati partecipanti. 2. Le risorse proprie del Centro comune di ricerca, che non rientrano nei finanziamenti da parte di BONUS-169, non sono calcolate come contributo finanziario della Comunità ai fini dell'articolo 1. Articolo 5 Accordi tra la Comunità ed EEIG BONUS 1. Le disposizioni dettagliate per la gestione e il controllo dei fondi e la tutela degli interessi finanziari delle Comunità durante la fase strategica sono stabilite mediante una convenzione di sovvenzione conclusa tra la Commissione, a nome della Comunità, ed EEIG BONUS, secondo le norme stabilite nella presente decisione e nel regolamento (CE) n. 1906/2006. 2. Le disposizioni dettagliate per la gestione e il controllo dei fondi e la tutela degli interessi finanziari delle Comunità durante la fase di attuazione sono stabilite mediante una convenzione di attuazione e convenzioni finanziarie annuali concluse tra la Commissione, a nome della Comunità, ed EEIG BONUS. La convenzione di attuazione include in particolare le seguenti disposizioni: (a) definizione delle attività delegate; (b) disposizione per la tutela dei fondi comunitari; (c) condizioni e accordi dettagliati per lo svolgimento delle attività, comprese le norme di finanziamento e i limiti di finanziamento massimi per i progetti BONUS-169, le disposizioni adeguate per la delimitazione delle responsabilità e i controlli da effettuare; (d) regole in materia di rendicontazione alla Commissione sull'esecuzione delle attività; (e) condizioni alle quali è posta fine all'esecuzione delle attività; (f) disposizioni dettagliate per l'esame accurato della Commissione; (g) disposizioni che regolano l'uso di conti bancari separati e il trattamento degli interessi maturati; (h) disposizioni che garantiscono la visibilità dell'azione comunitaria rispetto alle altre attività di EEIG BONUS; (i) un impegno ad astenersi da qualsiasi atto che possa provocare un conflitto di interessi ai fini dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento finanziario; (j) disposizioni che regolano i diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività svolte nell'ambito di BONUS-169 riportate all'articolo 2; (k) un elenco dei criteri da applicare nelle relazioni intermedie e finali, compresi quelli di cui all'articolo 13. 3. La Commissione procede a una valutazione ex ante di EEIG BONUS per ottenere una prova dell'esistenza e del funzionamento adeguato delle procedure e dei sistemi di cui all'articolo 56 del regolamento finanziario. Articolo 6 Interessi derivanti dai contributi L'interesse generato dai contributi finanziari assegnati a BONUS-169 è considerato come un'entrata di EEIG BONUS con destinazione specifica a BONUS-169. Articolo 7 Riduzione, trattenuta o cessazione del contributo finanziario della Comunità Se BONUS-169 non è attuato o è attuato in maniera inadeguata, parzialmente o in ritardo, la Comunità può ridurre, trattenere o porre fine al proprio contributo finanziario, tenendo in considerazione l'avanzamento dell'attuazione di BONUS-169. Se gli Stati partecipanti non contribuiscono o contribuiscono solo parzialmente o in ritardo al finanziamento di BONUS-169, la Comunità può ridurre il proprio contributo finanziario in funzione dell'effettivo importo del finanziamento pubblico assegnato dagli Stati partecipanti in base alle condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Articolo 8 Tutela degli interessi finanziari della Comunità da parte degli Stati partecipanti Per l'attuazione di BONUS-169, gli Stati partecipanti adottano le misure legislative, regolamentari, amministrative o di altro genere necessarie a tutelare gli interessi finanziari della Comunità. In particolare, gli Stati partecipanti adottano le disposizioni necessarie a garantire il recupero integrale di qualunque importo di cui la Comunità sia creditrice, in osservanza del regolamento finanziario e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002. Articolo 9 Controllo da parte della Commissione e della Corte dei conti La Commissione e la Corte dei conti hanno la facoltà di procedere a tutti i controlli e le ispezioni del caso per garantire la corretta gestione dei fondi comunitari e tutelare gli interessi finanziari della Comunità da frodi o irregolarità. A tal fine gli Stati partecipanti ed EEIG BONUS mettono a disposizione della Commissione e della Corte dei conti tutti i documenti pertinenti. Articolo 10 Informazione reciproca La Commissione comunica le informazioni pertinenti al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti. Gli Stati partecipanti sono invitati a presentare alla Commissione, per il tramite di EEIG BONUS, ogni informazione complementare eventualmente richiesta dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Corte dei conti in merito alla gestione finanziaria di EEIG BONUS. Articolo 11 Partecipazione di altri Stati membri e di paesi associati Tutti gli Stati membri e tutti i paesi associati al Settimo programma quadro sono legittimati a prendere parte a BONUS-169, conformemente ai criteri stabiliti dall'articolo 3, paragrafo 1, e dall'articolo 3, paragrafo 3, lettere e) ed f). Gli Stati membri e i paesi che prendono parte a BONUS-169 sono considerati Stati partecipanti ai fini della presente decisione. Articolo 12 Partecipazione di altri paesi Gli Stati partecipanti e la Commissione possono approvare la partecipazione di qualsiasi altro paese in base ai criteri stabiliti dall'articolo 3, paragrafo 1, e dall'articolo 3, paragrafo 4, lettere e) ed f), a condizione che tale partecipazione sia prevista dall'accordo internazionale pertinente. Inoltre, essi definiscono le condizioni in base alle quali i soggetti giuridici istituiti e i singoli residenti in tali paesi sono ammessi al finanziamento di BONUS-169. Articolo 13 Relazioni annuali e valutazione La relazione annuale relativa al Settimo programma quadro presentata dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 173 del trattato comprende una descrizione delle attività di BONUS-169. La Commissione effettua una valutazione intermedia di BONUS-169 entro il 31 dicembre 2014. La valutazione analizza i progressi compiuti rispetto agli obiettivi stabiliti dall'articolo 2 dell'allegato I e contiene le raccomandazioni di BONUS-169 sui modi migliori di rafforzare ulteriormente l'integrazione, la qualità e l'efficacia dell'attuazione, compresa l'integrazione scientifica, amministrativa e finanziaria ed esamina l'adeguatezza del livello dei contributi finanziari degli Stati partecipanti, considerata la domanda potenziale delle diverse comunità di ricerca nazionali. La Commissione comunica le conclusioni della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredate delle sue osservazioni. Al termine della partecipazione della Comunità a BONUS-169, ma non oltre il 31 dicembre 2017, la Commissione effettua una valutazione di BONUS-169. La Commissione trasmette i risultati della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Articolo 14 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 15 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente ALLEGATO I Obiettivi e attuazione di BONUS-169 1. Obiettivi di BONUS-169 BONUS-169 intende migliorare la capacità di ricerca della regione del Mar Baltico sostenendo lo sviluppo e l'attuazione di appositi regolamenti, politiche e prassi di gestione, allo scopo di rispondere efficacemente alle principali sfide ambientali e societarie che la regione affronta e affronterà negli anni a venire e di migliorare l'efficienza e l'efficacia della programmazione e dell'approccio per quanto riguarda la ricerca ambientale frammentata della regione baltica, integrando le attività di ricerca nel sistema baltico in un programma multinazionale e interdisciplinare ben mirato, durevole e cooperativo. Tale iniziativa favorirà inoltre la costituzione e la strutturazione dell'ERA nella regione del Mar Baltico. Per conseguire detti obiettivi, è necessario migliorare l'efficienza e l'efficacia della programmazione di ricerca ambientale frammentata della regione del Mar Baltico integrando le attività di ricerca in un programma multinazionale e interdisciplinare ben mirato, durevole e cooperativo, in favore dello sviluppo sostenibile della regione. A tal fine, l'iniziativa BONUS-169 intende: a) elaborare agende di ricerca strategiche politiche; b) intensificare il coordinamento e l'integrazione sostenibili di programmi di ricerca pubblici transfrontalieri in tutti i settori; c) innalzare il livello della capacità di ricerca dei nuovi Stati baltici dell'UE; d) creare adeguate piattaforme per la consultazione delle parti interessate, compresa la rappresentanza di tutti i settori pertinenti; e) mobilitare risorse finanziarie supplementari mediante una maggiore collaborazione di ricerca tra tutti i settori nell'ambito del sistema del Mar Baltico; f) stabilire adeguate modalità di attuazione che consentano di eseguire in modo efficace il programma attraverso un soggetto giuridico di gestione e una struttura di governance comuni; g) lanciare almeno tre inviti comuni a presentare proposte intersettoriali e strategici che coinvolgano più partner. 2. Fase strategica 2.1 Obiettivo La fase strategica prepara la fase di attuazione. Questa prevede lo sviluppo strategico del programma allo scopo di garantire un'integrazione ottimale della ricerca nel Mar Baltico. Mira a rafforzare la partecipazione delle parti interessate e dei gruppi di utenti per garantire che la ricerca sia pertinente alla politica e alla gestione, che l'assegnazione delle priorità dei temi di ricerca avvenga in funzione delle esigenze politiche e che si faccia attivamente appello al pieno coinvolgimento di scienziati e dei loro istituti di ricerca e alle comunità in senso ampio delle parti interessate. 2.2 Elementi da fornire EEIG BONUS invia alla Commissione gli elementi da fornire stabiliti nei paragrafi che seguono entro 18 mesi dall'inizio della fase strategica. La Commissione fornisce consulenza e assistenza su richiesta di EEIG BONUS durante la preparazione degli elementi da fornire. EEIG BONUS riferisce in merito ai progressi compiuti su richiesta della Commissione. 2.2.1 L'agenda di ricerca strategica L'agenda di ricerca strategica viene sviluppata e concordata previa consultazione fra gli Stati partecipanti, numerose parti interessate e la Commissione. Questa costituisce la base di un programma politico. Mira ad ampliare lo spettro della ricerca per accorpare, oltre all'ecosistema marino, un approccio verso il bacino che affronti le questioni chiave che minano la qualità e la produttività degli ecosistemi della regione del Mar Baltico. Essa comprende una descrizione della base di riferimento e dello stato dell'arte della ricerca nel Mar Baltico, offre una visione strategica e un calendario chiari sulla modalità di conseguimento degli obiettivi fissati e stabilisce i temi indicativi politici per gli inviti a presentare proposte, le relative dotazioni, i tempi di pubblicazione e la durata prevista dei progetti. In aggiunta, prevede misure per venire incontro alle esigenze emergenti della ricerca, sviluppa l'integrazione panbaltica della ricerca, nonché contiene un calendario comune per l'uso condiviso e la pianificazione possibile per gli investimenti futuri nelle capacità infrastrutturali regionali. 2.2.2 Le piattaforme per la consultazione delle parti interessate Sulla base di un'analisi esaustiva delle parti interessate pertinenti di BONUS-169 in contesti locali, nazionali, regionali ed europei, si procede all'istituzione di piattaforme e meccanismi per la consultazione delle parti interessate intesi a rafforzare e istituzionalizzare il coinvolgimento delle parti interessate di tutti i settori pertinenti allo scopo di individuare le lacune importanti, la priorità dei temi di ricerca e il miglioramento dell'acquisizione dei risultati di ricerca. Si prevede a tal fine la partecipazione di scienziati che si occupano anche di scienze naturali non marine e di altre discipline scientifiche sociali ed economiche, per garantire la multidisciplinarità nello sviluppare l'agenda di ricerca strategica, la visione strategica e le priorità di ricerca associate. Un forum di ricerca settoriale (un organismo costituito dai rappresentanti dei ministeri e altri attori che si occupano della ricerca e della governance del sistema del Mar Baltico) viene creato come organismo permanente a sostegno del programma, responsabile di discutere della pianificazione e degli esiti del programma e delle esigenze emergenti della ricerca dal punto di vista decisionale. Il forum favorisce e sviluppa l'integrazione della ricerca panbaltica, fra cui l'uso e la pianificazione comuni delle capacità infrastrutturali, aiuta a mettere in luce le esigenze della ricerca, a sviluppare l'impiego dei risultati di ricerca, nonché a favorire l'integrazione del finanziamento della ricerca. 2.2.3 Le modalità di attuazione Le modalità di attuazione comprendono tutti gli aspetti che garantiscono l'attuazione positiva dell'agenda di ricerca strategica. Seguono, laddove necessario, le norme del Settimo programma quadro. Esse consistono, fra l'altro, degli elementi seguenti: a) adottare misure (redazione di documenti, instaurazione di procedure, assunzione e formazione di personale) richieste dal regolamento finanziario per la gestione centralizzata indiretta; b) conseguire impegni ufficiali degli Stati partecipanti che ammontano almeno a 48,75 milioni di euro fra cui fino al 25% sotto forma di contributo di natura infrastrutturale; c) formulare una stima realistica basata su prove del valore del contributo di natura infrastrutturale degli Stati partecipanti che consiste nell'uso delle loro infrastrutture da parte dei beneficiari di BONUS-169; d) compilare un elenco esaustivo di tutte le infrastrutture, compresi i recapiti dei relativi proprietari, operatori e altre autorità responsabili, provvedendo alla pubblicazione e all'aggiornamento, se del caso; e) garantire che vengano concordate e poste in essere le modalità comuni di attuazione per le convenzioni di sovvenzione con i beneficiari di BONUS-169 stipulate centralmente da EEIG BONUS, comprese le norme comuni e concordate per la partecipazione, il modello della convenzione di sovvenzione, le linee guida per i candidati, i partecipanti e i valutatori indipendenti, nonché le modalità per l'audit dei beneficiari, compresa la possibilità per la Commissione e la Corte dei conti di espletare detti audit; f) sviluppare una struttura di governance appropriata per la gestione del programma in tutte le fasi della durata del progetto; g) garantire che venga fornito un finanziamento adeguato per potenziare EEIG BONUS in termini di risorse umane e competenze multidisciplinari al fine di sostenere gli aspetti strategici e l'attuazione efficiente del programma; h) sviluppare una struttura di finanziamento per il progetto BONUS-169 sulla base di un gruppo di fondi composto di contributi in denaro degli Stati partecipanti e della Comunità; i) sviluppare una strategia di comunicazione e divulgazione che, nella misura del possibile, garantisca che i risultati e i dati seguano gli standard della rete europea per l'osservazione e la raccolta di dati sull'ambiente marino. In merito ai contributi di natura infrastrutturale, è necessario sviluppare norme e approcci specifici durante la fase strategica in cui gli Stati partecipanti si impegnano a fornire gratuitamente ai beneficiari di BONUS-169 l'accesso e l'uso delle infrastrutture (in particolare le navi di ricerca). I costi derivanti dall'uso di tali infrastrutture non sono ammissibili ai costi dei progetti. Al riguardo, EEIG BONUS stipula gli accordi pertinenti con gli Stati partecipanti o i proprietari delle infrastrutture, i quali: a) definiscono la metodologia di valutazione dei contributi di natura infrastrutturale; b) garantiscono che EEIG BONUS, la Commissione e la Corte dei conti possano espletare l'audit per quanto concerne l'accesso e l'uso delle infrastrutture e dei costi che ne derivano; c) stabiliscono che le parti contraenti sono tenute a riferire su base annuale sui costi sostenuti per l'accesso o l'uso da parte dei beneficiari di BONUS-169 delle infrastrutture. 2.2.4 Finanziamento comunitario della fase strategica I costi ammissibili vengono rimborsati fino al 50% e si tratta di quei costi effettivi sostenuti da EEIG BONUS e iscritti in bilancio necessari per conseguire l'obiettivo individuato al punto 1. I costi possono essere ammissibili al 1° gennaio 2010 e vengono definiti ulteriormente nella convenzione di sovvenzione per la fase strategica. 3. Fase di attuazione Fermo restando che i risultati della valutazione e dell'audit ex ante di BONUS-EEIG diano esiti positivi, la Commissione ed EEIG BONUS stipulano la convenzione di attuazione. 3.1 Obiettivi Durante la fase di attuazione, vengono pubblicati e attuati almeno tre inviti congiunti a presentare proposte per finanziare i progetti di BONUS-169 orientati strategicamente e indirizzati agli obiettivi dell'iniziativa. I temi scaturiscono dall'agenda di ricerca strategica di BONUS-169, rispettano il più possibile il calendario stabilito e riguardano la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività formative e/o divulgative. 3.2 Attuazione dei progetti di BONUS-169 Gli inviti a presentare proposte di BONUS-169 vengono attuati mediante progetti transnazionali che coinvolgono più partner (almeno tre soggetti giuridici ammissibili indipendenti di tre Stati membri o paesi associati, di cui almeno due appartenenti agli Stati partecipanti di BONUS-169). I soggetti giuridici degli Stati membri e dei paesi associati possono ricevere il finanziamento di BONUS-169. I consorzi che presentano una proposta per un progetto BONUS-169 possono inserire partecipanti di uno Stato non membro a condizione che possa garantire realisticamente di disporre delle risorse necessarie a coprire interamente i costi della sua partecipazione. Il finanziamento BONUS in favore del partecipante in questione potrebbe essere giustificato caso per caso se il suo contributo al progetto è assolutamente essenziale per l'esito positivo del progetto. Ogni invito a presentare proposte indica chiaramente gli argomenti scientifici. Gli argomenti vengono individuati da EEIG BONUS in consultazione con la Commissione. Individuando gli argomenti, è opportuno tenere conto delle esigenze emergenti, dei risultati e degli esiti degli inviti attuati in passato e delle ampie consultazioni delle parti interessate avviate durante la fase strategica e per tutta la durata del programma. EEIG BONUS pubblica il più diffusamente possibile l'invito a presentare proposte usando il più possibile un supporto informativo specifico, in particolare i siti Internet sul Settimo programma quadro che si rivolgono a tutte le parti interessate pertinenti, la stampa specialistica e le brochure. L'invito rimane aperto per almeno tre mesi. I progetti proposti vengono trasmessi centralmente a EEIG BONUS da parte dei candidati in risposta agli inviti e nell'ambito di una procedura di valutazione monofase. I progetti proposti sono valutati e selezionati centralmente sulla base di un'analisi indipendente a fronte di criteri definiti di ammissibilità e di selezione e aggiudicazione. I criteri di valutazione fondamentali sono l'eccellenza scientifica, la qualità dell'attuazione e l'impatto atteso dal progetto. L'invito a presentare proposte concretizza i criteri di valutazione fondamentali. Altri criteri possono essere introdotti a condizione che questi vengano pubblicati nell'invito a presentare proposte, non abbiano carattere discriminatorio e non prevalgano sui criteri di valutazione fondamentali. EEIG BONUS garantisce che ogni proposta ricevuta venga valutata di concerto con almeno tre esperti indipendenti nominati dalla stessa sulla base dei criteri di cui al regolamento (CE) n. 1906/2006. Ogni proposta di progetto riceve un punteggio. Gli esperti indipendenti esaminano i progetti a fronte dei criteri di valutazione e assegnano un punteggio su una scala da 0 a 5 per criterio secondo le norme di presentazione delle proposte, nonché le relative procedure di valutazione, selezione e aggiudicazione del Settimo programma quadro. EEIG BONUS stabilisce una lista di finanziamenti strettamente conforme ai risultati della valutazione indipendente. La graduatoria stilata dagli esperti indipendenti è ritenuta vincolante per l'assegnazione dei fondi di BONUS-169. La gestione amministrativa delle sovvenzioni assegnate ai progetti BONUS-169 selezionati viene svolta a livello centrale sotto la responsabilità di EEIG BONUS. 3.3 Altre attività Oltre alla gestione di BONUS-169 di cui ai punti 3.1 e 3.2, EEIG BONUS espleta le seguenti attività: a) aggiornamento regolare dell'agenda di ricerca strategica e assegnazione delle priorità dei temi di ricerca per tenere conto delle esigenze emergenti, dei risultati e degli esiti degli inviti precedentemente attuati e sulla base delle procedure di consultazione allargata di cui al punto 2.2.2; b) favorire l'accesso per i gruppi di ricerca transnazionali e multidisciplinari dai progetti finanziati di BONUS-169 alle infrastrutture e agli strumenti di ricerca unici; c) promuovere un'interfaccia scienza-politica efficace che garantisca un'acquisizione ottimale dei risultati di ricerca; d) fare in modo che il finanziamento degli Stati partecipanti garantisca la sostenibilità dell'iniziativa senza il finanziamento comunitario nel periodo successivo a BONUS-169; e) intensificare la collaborazione tra i programmi di ricerca ambientali regionali e le comunità scientifiche pertinenti in altri bacini marini europei; f) svolgere attività di comunicazione e divulgazione; g) EEIG BONUS si impegna proattivamente a condividere le migliori prassi con altri bacini marini regionali europei, nonché comunicare adeguatamente a livello paneuropeo per garantire l'armonizzazione e il perfezionamento. 3.4 Contributi durante la fase di attuazione La fase di attuazione di BONUS-169 è cofinanziata dagli Stati partecipanti e dalla Comunità durante un periodo di almeno cinque anni fino alla chiusura dell'intero ciclo di tutti i progetti finanziati da BONUS-169, purché gli impegni comunitari siano presi fino al 2013 e tutti gli obblighi di relazione alla Commissione siano adempiuti. Il contributo comunitario durante la fase di attuazione corrisponde ai contributi in denaro e di natura infrastrutturale degli Stati partecipanti in favore dei progetti BONUS-169 versati attraverso EEIG BONUS nonché i costi correnti sostenuti da EEIG BONUS nella fase di attuazione. Detti costi correnti non possono superare l'importo di 5 milioni di euro. Il contributo finanziario della Comunità e il contributo in denaro degli Stati partecipanti in favore di BONUS-169 vengono raccolti e amministrati a livello centrale da EEIG BONUS. Fermo restando le condizioni convenute nelle convenzioni finanziarie annuali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, il contributo finanziario della Comunità viene versato sulla base di prove di pagamento del contributo in denaro degli Stati partecipanti in favore di EEIG BONUS e dell'erogazione dei contributi di natura infrastrutturale per i progetti di BONUS-169. L'utilizzo appropriato del finanziamento di BONUS-169 da parte dei beneficiari rientra fra le responsabilità di EEIG BONUS e viene stabilito mediante un audit finanziario indipendente dei progetti svolto da EEIG BONUS o da chi per essa. 3.5 Finanziamento dei progetti di BONUS-169 Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), il finanziamento dei progetti BONUS-169 copre fino al 100% dei costi ammissibili calcolati secondo le norme comuni di finanziamento e i tassi comuni di finanziamento, come stabilito da EEIG BONUS nelle modalità di attuazione e concordato dalla Commissione nella convenzione di attuazione. ALLEGATO II Gestione di BONUS-169 1. L'iniziativa BONUS-169 è gestita da EEIG BONUS attraverso il segretariato. EEIG BONUS istituisce le seguenti strutture ai fini di BONUS-169: comitato direttivo, segretariato, comitato consultivo, forum di ricerca settoriale e forum dei coordinatori di progetto. 2. Il comitato direttivo è la più alta autorità in seno a EEIG BONUS, che forma il relativo organo decisionale e il consiglio a capo del segretariato. Il comitato direttivo è composto di funzionari di alto livello degli enti di gestione e finanziamento della ricerca nominati dai membri di EEIG BONUS. È presieduto dal presidente, una posizione che ruota annualmente tra i membri di EEIG BONUS. I presidenti precedenti, correnti e futuri formano la task force strategica a sostegno del segretariato riguardo a questioni di importanza strategica. Sulla base delle proposte del segretariato, il comitato direttivo decide sull'orientamento strategico di BONUS-169, comprese le decisioni concernenti la definizione e l'aggiornamento di BONUS-169, la pianificazione dell'invito a presentare proposte, il profilo di bilancio, i criteri di ammissibilità e di selezione, il gruppo di valutatori, l'approvazione della graduatoria dei progetti di BONUS-169 da finanziare, il monitoraggio dell'avanzamento dei progetti BONUS-169 finanziati e la supervisione del lavoro adeguato e ordinato del segretariato per quanto riguarda BONUS-169. 3. Il segretariato è guidato dal direttore esecutivo che esegue le decisioni del comitato direttivo e funge da rappresentante principale di BONUS-169 presso la Commissione e le varie agenzie di finanziamento nazionali. Il segretariato è responsabile del coordinamento e monitoraggio generale delle attività di BONUS-169, della pubblicazione, valutazione e attuazione degli inviti e del monitoraggio dei progetti finanziati, dal punto di vista sia contrattuale che scientifico, nonché delle relazioni di avanzamento destinate al comitato direttivo. Si occupa altresì della pianificazione e organizzazione delle consultazioni con le parti interessate e il comitato consultivo, del loro successivo perfezionamento e dell'integrazone nell'agenda di ricerca strategica e della promozione delle interfacce scienza-politica efficaci. 4. Il comitato consultivo assiste il comitato direttivo e il segretariato. Si compone di scienziati di alta reputazione internazionale, rappresentanti di parti interessate pertinenti, fra cui, per esempio, turismo, energie rinnovabili, pesca, acquacoltura, trasporto marittimo, fornitori di biotecnologia e tecnologia, comprese le organizzazioni industriali e della società civile con un interesse in questi settori, altri programmi di ricerca baltici integrati e altri mari regionali europei. Fornisce consigli, orientamenti e raccomandazioni indipendenti riguardanti questioni scientifiche e politiche attinenti a BONUS-169, fra cui consigli su obiettivi, priorità e orientamenti di BONUS-169, metodi per rafforzare il rendimento di BONUS-169 e la realizzazione e la qualità dei risultati di ricerca, sviluppo delle capacità, capacità di stabilire contatti e la pertinenza del lavoro per conseguire gli obiettivi di BONUS-169. Offre inoltre assistenza relativa all'uso e alla divulgazione dei risultati relativi a BONUS-169. 5. Il forum di ricerca settoriale è composto di rappresentanti dei ministeri e di altri attori che si occupano di ricerca e governance del sistema del Mar Baltico. Si riunisce una volta l'anno in una riunione consultiva che discute gli esiti di BONUS-169 e le esigenze emergenti della ricerca da una prospettiva decisionale. Costituisce un dibattito per sviluppare l'integrazione panbaltica della ricerca, compresa la ricerca pertinente finanziata per settore e l'uso e la pianificazione delle infrastrutture comuni. 6. Il forum dei coordinatori di progetto si compone di coordinatori di progetti finanziati attraverso BONUS-169. Assiste il segretariato nelle questioni relative al coordinamento scientifico di BONUS-169 e l'integrazione e la sintesi dei risultati di ricerca. SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. NOME DELLA PROPOSTA Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la partecipazione della Comunità a un programma comune di ricerca e sviluppo nel Mar Baltico (BONUS-169) realizzato da alcuni Stati membri. 2. QUADRO ABM/ABB (Gestione per attività/Suddivisione per attività) Area/e politica/che interessata/e e attività associata/e: Ricerca e sviluppo tecnologico: Settimo programma quadro, articolo 169 del trattato che istituisce la Comunità europea. 3. LINEE DI BILANCIO 3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa (ex linee B e A) e loro rubrica: Per il 2010, il contributo della DG RTD destinato alla fase strategica è il seguente: | Denominazione | Linea | 2010 (%) | 2010 (€) | RTD | Cooperazione — Ambiente (compreso il cambiamento climatico) | 08 06 01 | 100% | 1 250 000,00 € | RTD | Cooperazione — Alimentari, agricoltura e pesca, e biotecnologia | 08 03 01 | 0% | 0,00 € | RTD | Cooperazione — Energia | 08 05 01 | 0% | 0,00 € | RTD | Cooperazione — Trasporti (compreso il settore aeronautico) | 08 07 01 | 0% | 0,00 € | RTD | Cooperazione — Scienze socioeconomiche e scienze umanistiche | 08 08 01 | 0% | 0,00 € | TOTALE | | | 100% | 1 250 000,00 € | Al 2012, il contributo della DG RTD destinato alla fase strategica è il seguente: | Denominazione | Linea | 2012-2013% | RTD | Cooperazione — Ambiente (compreso il cambiamento climatico) | 08 06 01 | 35% | RTD | Cooperazione — Alimentari, agricoltura e pesca, e biotecnologia | 08 03 01 | 20% | RTD | Cooperazione - Energia | 08 05 01 | 15% | RTD | Cooperazione — Trasporti (compreso il settore aeronautico) | 08 07 01 | 15% | RTD | Cooperazione — Scienze socioeconomiche e scienze umanistiche | 08 08 01 | 15% | TOTALE | | | 100% | | Linea | 2012-2013% | 2012(€) | 2013(€) | Totali2012-2013(€) | RTD | 08 06 01 | 35% | 5 862 500,00 | 11 200 000,00 | 17 062 500,00 | RTD | 08 03 01 | 20% | 3 350 000,00 | 6 400 000,00 | 9 750 000,00 | RTD | 08 05 01 | 15% | 2 512 500,00 | 4 800 000,00 | 7 312 500,00 | RTD | 08 07 01 | 15% | 2 512 500,00 | 4 800 000,00 | 7 312.500,00 | RTD | 08 08 01 | 15% | 2 512 500,00 | 4 800 000,00 | 7 312 500,00 | TOTALE | | 100% | 16 750 000,00 | 32 000 000,00 | 48 750 000,00 | 3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria: Il contributo comunitario destinato al programma comune BONUS-169 dovrebbe essere stabilito attraverso una codecisione del Consiglio e del Parlamento europeo nel 2010 per un periodo iniziale fino al 31 dicembre 2016. 3.3. Caratteristiche di bilancio: Impegni riguardanti più di una linea al 2010: Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie | 08 06 01 | Spese non obblig. | Stanz. dissoc. | NO | SÌ | SÌ | N. [1A] | 08 03 01 | Spese non obblig. | Stanz. dissoc. | NO | SÌ | SÌ | N. [1A] | 08 05 01 | Spese non obblig. | Stanz. dissoc. | NO | SÌ | SÌ | N. [1A] | 08 07 01 | Spese non obblig. | Stanz. dissoc. | NO | SÌ | SÌ | N. [1A] | 08 08 01 | Spese non obblig. | Stanz. dissoc. | NO | SÌ | SÌ | N. [1A] | 4. SINTESI DELLE RISORSE 4.1. Risorse finanziarie Tutte le cifre ivi contenute sono indicative e presentate in valori costanti. 4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP) Mio EUR (al terzo decimale) Tipo di spesa | Sezione n. | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e oltre | Totale | Spese operative | | | | | | | | Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1. | a | 1,250 | 0,000 | 16,750 | 32,000 | 0,000 | 50,000 | Stanziamenti di pagamento (SP) | | b | 1,000 | 0,250 | 5,584 | 12,874 | 30,292 | 50,000 | Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento | | | | Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND) | 8.2.4. | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO | | | | | | | Stanziamenti di impegno | | a+c | 1,250 | 0,000 | 16,750 | 32,000 | 0,000 | 50,000 | Stanziamenti di pagamento | | b+c | 1,000 | 0,250 | 5,584 | 12,874 | 30,292 | 50,000 | Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento [23] | | Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5. | d | 0,122 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,000 | 0,671 | Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND) | 8.2.6. | e | 0,008 | 0,040 | 0,015 | 0,045 | 0,000 | 0,108 | Costo totale indicativo dell'intervento | TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | | a+c+d+e | 1,380 | 0,223 | 16,948 | 32,228 | 0,000 | 50,779 | TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | | b+c+d+e | 1,130 | 0,473 | 5,782 | 13,102 | 30,292 | 50,779 | Dettagli riguardanti il cofinanziamento (i) Livello di programma Conformemente alla presente decisione, BONUS-169 verrà attuato in due fasi distinte: una fase strategica iniziale, della durata di due anni, e una fase di attuazione, di almeno cinque anni. Il lancio della fase di attuazione dipende dalla decisione della Commissione a seguito di un audit ex ante dall'esito positivo e della valutazione della fase strategica quanto alla maturità e alla messa a punto dell'iniziativa dopo la fase strategica. La Comunità europea aggiungerà ai contributi degli Stati partecipanti ammissibili fino a 50 milioni di euro portando a 100 milioni di euro la dotazione complessiva prevista per l'iniziativa. I contributi in denaro degli Stati partecipanti e il contributo comunitario verranno amministrati come un vero e proprio salvadanaio comune. La fase strategica sarà attuata mediante una sovvenzione conformemente alle norme stabilite nella presente decisione. Il contributo comunitario per la fase strategica ammonta fino a 1,25 milioni di euro e corrisponde al contributo degli Stati partecipanti. La fase di attuazione si svolgerà mediante una gestione centralizzata indiretta, secondo le disposizioni dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario e le norme stabilite nella presente decisione. Il contributo comunitario per la fase di attuazione corrisponde a quello degli Stati partecipanti fino a 48,75 milioni di euro. Questo tetto può essere incrementato in base all'importo rimanente del contributo destinato alla fase strategica. Per la fase di attuazione, fino al 25% del contributo degli Stati partecipanti può consistere nel dare accesso alle infrastrutture di ricerca ("contributo di natura infrastrutturale"). Il contributo comunitario sarà impegnato dal 2010 al 2013 compreso. La Commissione non prenderà alcun altro impegno dopo il 2013. I costi correnti della struttura esecutiva decentrata (DIS), durante la fase di attuazione e fintanto che il suo funzionamento è necessario per il monitoraggio e l'attuazione adeguati di tutti i progetti finanziati nell'ambito di BONUS-169 e l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali di riferire alla Commissione, sono ritenuti costi ammissibili per un massimo di 5 milioni di euro. (ii) Livello di progetto Il finanziamento in denaro di BONUS-169 comprende "un vero e proprio salvadanaio comune" quale impegno di tutti gli Stati partecipanti a contribuire al finanziamento dei partecipanti ai progetti BONUS-169 selezionati. Il contributo finanziario destinato ai partecipanti ai progetti BONUS-169 coprirà fino al 100% dei costi ammissibili complessivi calcolati secondo le norme degli aiuti di Stato della Comunità, le norme comuni di finanziamento e i tassi comuni di finanziamento, come stabilito dalla DIS nelle modalità di attuazione sviluppate e valutate da un audit ex ante durante la fase strategica e secondo modalità fisse stabilite nella convenzione di attuazione seguendo i principi basati su quelli del Settimo programma quadro. L'assegnazione del finanziamento dal salvadanaio comune gestito a livello centrale ai progetti BONUS-169 selezionati segue l'ordine della graduatoria. Mio EUR (al terzo decimale) Organismo di cofinanziamento | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e oltre | Totale | Stati membri partecipanti [24] | f | 1,250 | 0,000 | 16,750 | 32,000 | 0,000 | 50,000 | Contributo comunitario | a+c | 1,250 | 0,000 | 16,750 | 32,000 | 0,000 | 50,000 | Spese amministrative | d+e | 0,130 | 0,223 | 0,198 | 0,228 | 0,000 | 0,779 | TOTALE SI comprensivo del cofinanziamento | a+c+d+e+f | 2,630 | 0,223 | 33,698 | 64,228 | 0,000 | 100,779 | Si prevede che la Commissione contribuisca con un importo complessivo pari a 50 milioni di euro in denaro. Gli Stati membri partecipanti impegnano un totale di 50 milioni di euro, un importo che comprende fino al 25% di contributi di natura infrastrutturale. 4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore. La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie. La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale [25] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie). 4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate. La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate: Mio EUR (al primo decimale) | | Prima dell'azione [Anno n−1] | | Situazione a seguito dell'azione | Linea di bilancio | Entrate | | | [Anno n] | [n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] [26] | | a) Entrate in termini assoluti | | | | | | | | | | b) Variazioni nelle entrate | | | | | | | | | 4.2. Risorse umane FTE (compresi funzionari e personale temporaneo ed esterno) Requisiti annuali | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e oltre | Numero totale delle risorse umane | | | | | | | 5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI 5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine Il contributo comunitario è necessario per l'ulteriore sviluppo, istituzione e funzionamento di BONUS-169 al fine di consentire il cofinanziamento delle attività con gli Stati partecipanti. 5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza della proposta ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari L'attuale sistema di ricerca nella regione del Mar Baltico è ancora troppo frammentato per far fronte alle sfide ambientali complesse e urgenti attualmente riscontrate. La situazione attuale richiede lo sviluppo e l'attuazione di un approccio pienamente integrato in cui i programmi di ricerca pertinenti di tutti gli Stati confinanti possano essere perfezionati e mirati per risolvere le questioni complesse e urgenti in modo coordinato, efficiente ed efficace. 5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori BONUS-169 integrerà i programmi nazionali di otto Stati partecipanti in un unico programma comune di ricerca nel Mar Baltico e sosterrà, in particolare, gli obiettivi dell'area di ricerca europea, la strategia del Mar Baltico, la direttiva quadro in materia di acque e la strategia marina e marittima. 5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi) Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione indiretta con delega a: agenzie esecutive organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario organismi pubblici nazionali o internazionali/organismi regolati dal diritto privato con funzioni di servizio pubblico e garantiti dagli Stati membri, Islanda, Israele, Norvegia, Svizzera e Turchia. 6. CONTROLLO E VALUTAZIONE 6.1. Sistema di controllo Dopo la sua istituzione, BONUS-169 sarà monitorato attraverso relazioni periodiche a cura del DIS. 6.2. Valutazione 6.2.1. Valutazione ex ante I servizi della Commissione svolgono un audit ex ante per valutare la messa a punto per l'attuazione del programma in conformità del regolamento finanziario e più specificamente delle sue disposizioni sulla gestione centralizzata indiretta. La DIS formula successivamente un piano d'azione che attua adeguatamente le raccomandazioni derivanti dall'audit ex ante. 6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi) Il modello di governance proposto è stato elaborato sulla base dell'esperienza acquisita dall'iniziativa prevista dall'articolo 169 avviata durante il Sesto programma quadro, ovvero l'EDCTP, e sotto il Settimo programma quadro, AAL, Eurostars ed EMRP. 6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive Secondo la presente decisione, la Commissione, assistita da esperti indipendenti, svolge una valutazione basata su prove della fase strategica. La Commissione europea svolgerà un'analisi intermedia della fase di attuazione a seguito dell'attuazione del secondo invito e prima della pubblicazione del terzo invito e una valutazione ex post. 7. Misure antifrode L'articolo 8 della decisione che istituisce BONUS-169 stabilisce che nell'attuazione del programma comune, gli Stati partecipanti adottano le misure legislative, regolamentari, amministrative o di altro genere necessarie a tutelare gli interessi finanziari della Comunità. In particolare, gli Stati partecipanti forniscono garanzie adeguate riguardo al recupero completo della DIS di eventuali importi dovuti alla Comunità. L'articolo 9 della decisione che istituisce BONUS-169 stabilisce che la Commissione e la Corte dei conti hanno la facoltà, attraverso i propri funzionari e agenti, di procedere a tutti i controlli e le ispezioni necessari a garantire la corretta gestione dei fondi comunitari e tutelare gli interessi finanziari della Comunità da frodi o irregolarità. A tal fine, gli Stati partecipanti e/o la DIS mettono senza indugio a disposizione della Commissione e della Corte dei conti tutti i documenti pertinenti. Ulteriori misure antifrode saranno attuate nell'ambito della convenzione dettagliata tra la Commissione e la DIS. 8. DETTAGLI SULLE RISORSE 8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) (Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati) | Tipo di risultato | Costo medio | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e oltre | TOTALE | | | | Nessun risultato | Totale costo | Nessun risultato | Totale costo | Nessun risultato | Totale costo | Nessun risultato | Totale costo | Nessun risultato | Totale costo | Nessun risultato | Totale costo | OBIETTIVO OPERATIVO N. 1 [27]Istituzione e funzionamento del programma comune BONUS-169. | | | | | | | | | | | | | | | Azione 1 | | | | | | | | | | | | | | | | — Agenda di ricerca strategica — Piattaforma per le parti interessate— Modalità di attuazione | | 3 | 1,250 | 0 | 0,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,250 | | Invito per i progetti nell'ambito di ricerca e sviluppo | | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 1 | 16,750 | 2 | 32,000 | 0 | 0 | | | Sub-totale Obiettivo 1 | | | 0 | 1,250 | | 0,000 | | 16,750 | | 32,000 | 0 | 0 | | 50,000 | TOTALE COSTO | | | 0 | 1,250 | | 0,000 | | 16,750 | | 32,000 | 0 | 0 | | 50,000 | · 8.2. Spese amministrative 8.2.1. Numero e tipo di risorse umane [28] Tipo di posto | | Personale assegnato alla gestione dell'azione impiegando risorse esistenti e/o aggiuntive (numero di posti/FTE) | | | Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 | Funzionari o agenti temporanei [29] (XX 01 01) | A*/AD | | | | | | | | B*, C*/AST | | | | | | | Personale finanziato [30] con l'articolo XX 01 02 | | | | | | | Altro personale finanziato [31] con l'articolo XX 01 04/05 | | | | | | | TOTALE | | | | | | | 8.2.2. Descrizione delle attività derivanti dall'azione 8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria) Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna) Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato 8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 — Spese di gestione amministrativa) Mio EUR (al terzo decimale) | Anno2010 | Anno2011 | Anno2012 | Anno2013 | Anno2014e oltre | TOTALE | 1 Assistenza tecnica e amministrativa (compresi i costi relativi al personale) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Agenzie esecutive [32] | | | | | | | Altra assistenza tecnica e amministrativa | | | | | | | — intra muros | | | | | | | — extra muros | | | | | | | Totale assistenza tecnica e amministrativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Calcolo — Stima dei costi della struttura specifica di esecuzione | La stima dei costi si basa sulle stime fornite da EEIG BONUS a seguito delle esperienze maturate in BONUS ERA-NET e BONUS Plus. Il costo complessivo per il periodo 2010-2016 comprende:— gestione di BONUS: responsabile del programma e assistenza di segreteria/ufficio;— costo di divulgazione e comunicazione: eventi, materiale, stampa e materiale stampato, sito Web;— assistenza, manutenzione e licenze IT;— viaggi;— valutazione della proposta con esperti indipendenti: onorari e viaggi di esperti. | 8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento Le informazioni relative alle spese per le risorse umane e amministrative non incluse nell'importo di riferimento devono essere ritenute una riassegnazione interna nelle buste degli stanziamenti amministrativi del Settimo programma quadro. Mio EUR (al terzo decimale) Tipo di risorse umane [33] | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Totale | Funzionari e agenti temporaneiLinea di bilancio 08 01 05 | 0,122 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,671 | Personale finanziato con l'articolo XXXXX (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.)(specificare la linea di bilancio) | | | | | | Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) | 0,122 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,671 | Calcolo — Funzionari e agenti temporanei | Costo medio di 122 000 euro per posto FTE. Nell'anno 2010, 1 FTE e nel 2011 1,5 FTE vengono presi in considerazione per la fase di negoziazione contrattuale. Dal 2012 al 2013, viene preso in considerazione 1,5 FTE. | Calcolo — Personale finanziato con l'articolo 08 01 02 | | 1,5 FTE/anno sono previsti per il follow-up di questa iniziativa da parte dei servizi della Commissione dal 2012 in poi. Le principali attività saranno le seguenti: – partecipazione a riunioni del comitato di BONUS-169 e a riunioni del comitato consultivo di BONUS-169 in qualità di membro, ± 3-4 volte l'anno, riunioni di due giornate (livello direttore/capo unità); – osservatore nelle valutazioni delle proposte di BONUS-169, 2-3 giorni l'anno (livello responsabile di progetto); – partecipazione a seminari ed eventi divulgativi, 2-3 giorni l'anno (livello responsabile di progetto); – negoziazioni e preparativi contrattuali con la DIS (livello responsabile di progetto + livello assistente); – monitoraggio dell'attuazione sulla base di relazioni annuali e coordinamento delle valutazioni intermedie e finali (livello responsabile di progetto); – audit finanziario e giuridico dell'attuazione di BONUS-169 (livello di auditor amministratore). | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | | 08 01 02 11 01 — Missioni | 0,008 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,053 | | 08 01 02 11 02 — Riunioni e conferenze | | | | | | | 08 01 02 11 03 — Comitati [34] | | | | | | | 08 01 02 11 04 — Studi e consultazioni | | | | | | | 08 01 02 11 05 — Sistemi informativi | | | | | | | 2 Totale altre spese di gestione (08 01 02 11) | 0,008 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,053 | | 3 Altre spese di natura amministrativaEsperti indipendenti per la valutazione della fase strategica, analisi intermedie e finali. | | 0,025 | | 0,030 | 0,055 | | Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento) [35] | 0,008 | 0,040 | 0,015 | 0,045 | 0,108 | | Le informazioni relative alle spese per risorse umane e amministrative non incluse nell'importo di riferimento devono essere ritenute una riassegnazione interna nelle buste degli stanziamenti amministrativi del Settimo programma quadro. Calcolo — Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento | Missioni: considerando che, oltre a Bruxelles, la maggior parte delle riunioni che prevedono la partecipazione del personale della Commissione europea si tengono in Finlandia, le stime dei costi si basano su costi medi dei viaggi di 700 euro per missione più 104 euro di diarie e un massimo di 140 euro per l'alloggio (come indicato nelle linee guida delle missioni della Commissione europea); la durata media di una missione è di 1,5 giorni; numero e natura delle missioni: 4 missioni l'anno per 2 funzionari che prendono parte alle riunioni di BONUS-169. 3 missioni l'anno per 1 funzionario che prende parte a seminari e altri eventi. 4 missioni l'anno per 1 funzionario che prende parte alla riunione del comitato di BONUS-169 (se non a Bruxelles). Per il 2010, si presume la metà dei costi annuali.Assistenza esterna: stime dei costi per assistenza esterna nell'ambito della fase strategica e valutazioni interinali con 3 esperti esterni. Valutazione della fase strategica stimata a 25 000 euro e analisi intermedia a 30 000 euro (compresi i costi di esperti, le diarie e le spese di viaggio). | [1] Decisione 2006/971/CE del Consiglio del 19 dicembre 2006 concernente il programma specifico "Cooperazione" che attua il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013); - Decisione 2006/974/CE del Consiglio del 19 dicembre 2006 concernente il programma specifico "Capacità" che attua il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013). [2] GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1. [3] Decisione 1982/2006/CE, GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1. [4] Decisione 971/2006/CE, GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86. [5] 17 luglio, 8-10 settembre, 6-7 e 20-21 novembre 2008, 26-27 febbraio 2009, 15 aprile, 3-4 giugno e 11-12 giugno 2009. [6] COM(2009) 248/3. [7] http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/baltic/consultation_en.htm. [8] GU C […] del […], pag. […]. [9] GU C […] del […], pag. […]. [10] GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1. [11] GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86. [12] COM(2009) 248 definitivo del 10 giugno 2009. [13] C(2007) 2460 dell'11 giugno 2007. [14] GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19. [15] GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. [16] GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1. [17] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. [18] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. [19] GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. [20] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2. [21] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1. [22] GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1. [23] L’importo di riferimento è il contributo comunitario destinato a BONUS-169. [24] Il contributo annuale indicativo atteso dagli Stati partecipanti deve essere confermato da EEIG BONUS. [25] Cfr. i punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale. [26] È necessario aggiungere colonne qualora la durata dell’azione superi i 6 anni. [27] Cfr. la descrizione del paragrafo 5.3. [28] Non vi sono funzionari della Commissione che lavoreranno per BONUS-169 nella DIS. [29] Il cui costo NON è coperto dall’importo di riferimento. [30] Il cui costo NON è coperto dall’importo di riferimento. [31] Il cui costo è inserito nell’importo di riferimento. [32] Occorre fare riferimento alla dichiarazione finanziaria legislativa specifica per le agenzie esecutive interessate. [33] Si prevedono costi supplementari pari a 0,528 milioni di euro per le risorse umane per il follow-up dell’iniziativa durante il periodo 2014-2016 ma non coperti dal Settimo programma quadro. [34] Specificare il tipo di comitato e il gruppo a cui appartiene. [35] Si prevedono per il 2013 costi supplementari pari a 0,045 milioni di euro per missioni e 0,050 milioni di euro per assistenza esterna nell’ambito dell'analisi finale (ossia un totale di 0,095 milioni di euro), ma non saranno coperti dal Settimo programma quadro. --------------------------------------------------