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Document 52009PC0580

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell’Ucraina (SEC(2009)1428)

    /* COM/2009/0580 def. - CNS 2009/0162 */

    52009PC0580

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell’Ucraina (SEC(2009)1428) /* COM/2009/0580 def. - CNS 2009/0162 */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 29.10.2009

    COM(2009)580 definitivo

    2009/0162 (CNS)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell’Ucraina

    (SEC(2009)1428)

    RELAZIONE

    CONTESTO DELLA PROPOSTA |

    11 | Motivazione e obiettivi della proposta La Commissione propone di fornire assistenza macrofinanziaria (AMF) all’Ucraina in forma di un prestito per un importo massimo di 500 milioni di EUR. L’assistenza proposta dovrebbe contribuire a coprire il fabbisogno di finanziamenti per la bilancia dei pagamenti e il fabbisogno di finanziamenti esterni per il bilancio dello Stato in base ai dati forniti dal Fondo monetario internazionale (FMI). Essa sosterrà il programma di stabilizzazione delle autorità al fine di garantire conti pubblici e conti esterni sostenibili ed aiutare pertanto l’Ucraina ad affrontare le conseguenze della crisi finanziaria mondiale. L’assistenza macrofinanziaria comunitaria proposta completerà il sostegno deciso dal consiglio di amministrazione dell’FMI nel quadro dell’accordo di stand-by (SBA) nel novembre 2008. Essa si aggiungerà inoltre all’assistenza macrofinanziaria per un importo massimo di 110 milioni di EUR concessa all’Ucraina dal Consiglio nel 2002[1] e non ancora attuata. La Commissione intende attuare questa assistenza come prima fase del sostegno finanziario globale dell’UE all’Ucraina, che ammonterà pertanto a 610 milioni di EUR. L’assistenza macrofinanziaria comunitaria avrà carattere eccezionale, sarà limitata nel tempo e verrà subordinata in particolare al conseguimento di progressi nella realizzazione dell’attuale programma dell’FMI e al rispetto delle condizioni di politica economica cui sarà subordinata la concessione dell’assistenza in oggetto. |

    120 | Contesto generale La transizione dell’Ucraina da un’economia a pianificazione statale ad un’economia di mercato è stata relativamente difficile: nel 2008 il PIL reale dell’Ucraina è stato nettamente inferiore a quello del 1990. Nel 2000, dopo una lunga contrazione, la crescita è ripresa; il tasso di crescita medio nel periodo 2000-2008 è stato del 6,9%. Tuttavia, dall’inizio della crisi mondiale la situazione economica del paese è peggiorata in modo drammatico. Nel 2008 la crescita reale del PIL dell’Ucraina non ha superato il 2,5% e nel primo trimestre del 2009 la contrazione del PIL è stata stimata pari a circa il 20% su base annua. Le ultime proiezioni dell’FMI per l’anno in corso indicano un calo del PIL reale di ben il 14%. Dopo aver concordato un pacchetto di aggiustamenti relativi alla crisi, tra cui la svalutazione, le partite correnti dell’Ucraina sono notevolmente migliorate, passando da un disavanzo del 7,2% del PIL nel 2008 ad un avanzo che dovrebbe ammontare allo 0,5% del PIL nel 2009. Questo miglioramento riflette soprattutto la riduzione del disavanzo commerciale. Anche se la bilancia delle partite correnti dovrebbe conseguire un avanzo modesto nel 2009, il conto capitali dell’Ucraina presenta un disavanzo: la perdita di fiducia ha determinato la fuga di capitali, l’inversione dei flussi di capitali e la riduzione degli investimenti diretti esteri. Le forti pressioni sul conto capitali hanno determinato a loro volta forti pressioni sulle riserve internazionali che hanno potuto essere mantenute ad un livello appropriato solo grazie ai finanziamenti forniti dall’FMI nel quadro dello SBA. Inoltre il calo dell’attività economica sta determinando una riduzione significativa delle entrate di bilancio e di conseguenza l’aggravio del disavanzo pubblico. Dalle ultime proiezioni effettuate nel contesto della seconda revisione del programma SBA risulta un obiettivo di disavanzo pubblico pari all’8,6% nel 2009. Le decisioni di politica economica adottate dalle autorità ucraine nell’autunno del 2008 hanno consentito di raggiungere un accordo di finanziamento con l’FMI. Nel novembre del 2008 il consiglio di amministrazione dell’FMI ha approvato uno SBA di 24 mesi per un importo pari a 16,5 miliardi di USD corrispondenti all’802% dei diritti di prelievo dell’Ucraina. L’accesso eccezionale è stato giustificato dalla grave crisi delle partite correnti e del conto capitali che l’Ucraina aveva affrontato alla fine del 2008. Il grave deterioramento delle ragioni di scambio dovuto alla riduzione della domanda di prodotti quali l’acciaio ucraino ha coinciso con la penuria di finanziamenti causata dalla crisi bancaria e dal calo della fiducia dei depositanti. Questo accesso eccezionale ai finanziamenti dell’FMI è stato reso possibile da altri fattori quali i) la sostenibilità del debito esterno e del debito pubblico, ii) le buone possibilità che l’Ucraina possa nuovamente accedere in futuro ai mercati privati dei capitali e iii) l’impegno interno in materia di riforme politiche. Il programma biennale dell’FMI è concentrato chiaramente nella prima parte del periodo coperto. La prima quota di un prestito di 4,5 miliardi di USD è stata versata direttamente dopo la decisione del consiglio di amministrazione dell’FMI. Il secondo pagamento di 2,8 miliardi di USD, ritardato inizialmente a causa di disaccordi tra il governo dell’Ucraina e l’FMI su diversi aspetti fondamentali del programma, è avvenuto infine nel maggio del 2009. Gran parte della seconda tranche del prestito (1,9 miliardi di USD) è stata convogliata direttamente al bilancio per aiutare l’Ucraina a far fronte ai propri obblighi di servizio del debito esterno. L’erogazione della terza tranche del prestito di 3,3 miliardi di USD è stata approvata dal consiglio di amministrazione dell’FMI alla fine del luglio 2009. La tranche è stata completamente allocata al bilancio, sempre per far fronte agli obblighi di pagamento esterno dell’amministrazione pubblica. |

    130 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Nel 2002 il Consiglio ha adottato una decisione relativa ad un’assistenza macrofinanziaria a medio termine all’Ucraina per un importo massimo di 110 milioni di EUR. Nel quadro di questo programma non sono stati effettuati pagamenti in quanto le condizioni non erano riunite. La decisione del Consiglio è tuttora in vigore e la Commissione intende attuarla prima di passare alla nuova assistenza proposta. |

    140 | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione Il programma AMF è complementare ad altri finanziamenti comunitari, in particolare al sostegno di bilancio ENPI a medio termine attuato nel quadro della strategia per paese riguardante la cooperazione UE con l’Ucraina. Esso può così contribuire ad accrescere l’influenza dell’UE sulle politiche dell’Ucraina e aiutare l’Ucraina a superare l’attuale grave crisi economica. Il programma di AMF è inoltre complementare ai finanziamenti esterni provenienti dall’FMI e dalla Banca mondiale e dai donatori bilaterali. La concessione dell’AMF ha luogo in un momento in cui l’UE partecipa anche alla mobilitazione di finanziamenti per riformare il settore ucraino dell’energia. La Commissione e le istituzioni coinvolte (FMI, Banca mondiale, BERS e BEI), in funzione delle loro regole, capacità e condizioni, stanno collaborando ad un pacchetto di sostegno alle autorità ucraine che dovrebbe aiutare a trovare una soluzione sostenibile alla questione degli obblighi dell’Ucraina in materia di transito del gas e di pagamento del gas a medio termine. L’AMF proposta non dovrebbe essere collegata direttamente a tale pacchetto. Essa dovrebbe tuttavia sostenere, in particolare tramite la fissazione di condizioni appropriate, la stabilizzazione e le riforme economiche dell’Ucraina, comprese le riforme del settore del gas e le riforme di accompagnamento della rete di sicurezza sociale. |

    CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO |

    Consultazione delle parti interessate |

    219 | Durante la preparazione della presente proposta della Commissione, i servizi della Commissione hanno avuto contatti con le autorità ucraine, l’FMI, la Banca mondiale, la BERS ed i potenziali donatori bilaterali e creditori, per discutere le necessità di assistenza. Il comitato economico e finanziario (CEF) è stato consultato e non sono state sollevate obiezioni. Una volta che la decisione sarà stata adottata dal Consiglio, i servizi della Commissione negozieranno con le autorità ucraine un protocollo di intesa e un accordo sul prestito per definire in dettaglio le modalità di attuazione dell’assistenza. |

    Ricorso al parere di esperti |

    229 | Una valutazione operativa per misurare la qualità e l’affidabilità dei circuiti finanziari pubblici e dei controlli amministrativi dell’Ucraina sarà svolta dalla Commissione con l’aiuto di consulenti esterni. |

    230 | Valutazione dell’impatto L’assistenza macrofinanziaria avrà un’incidenza immediata sulla bilancia dei pagamenti e sul bilancio dell’Ucraina e contribuirà ad alleviare i vincoli finanziari che gravano sull’attuazione del suo programma economico. L’assistenza macrofinanziaria sosterrà inoltre gli obiettivi generali del programma di stabilizzazione convenuto con l’FMI. Il finanziamento di progetti o l’assistenza tecnica non sarebbero strumenti adeguati per conseguire questi obiettivi macroeconomici. L’assistenza assumerà la forma di sostegno alla bilancia dei pagamenti e al bilancio, in modo tale che le erogazioni contribuiscano al rafforzamento delle riserve della Banca centrale e a far fronte al fabbisogno di finanziamenti esterni del bilancio dello Stato, come previsto nel quadro del programma di stabilizzazione macroeconomica. |

    ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

    305 | Sintesi delle misure proposte La Comunità fornirà assistenza macrofinanziaria (AMF) all’Ucraina in forma di un prestito per un importo massimo di 500 milioni di EUR. A tale scopo, la Commissione sarà autorizzata a prendere in prestito l’importo corrispondente sui mercati dei capitali o presso istituiti finanziari. Questa assistenza si aggiungerà ai 110 milioni di EUR concessi con decisione 2002/639/CE del Consiglio, che sarà attuata nel quadro della prima fase del sostegno finanziario globale dell’UE all’Ucraina. L’assistenza verrà messa a disposizione in due rate. La durata massima media del prestito non supererà 15 anni. L’assistenza verrà gestita dalla Commissione, che concorderà con le autorità le specifiche condizioni finanziarie e di politica economica legate al pagamento delle rate del prestito. Conformemente al regolamento finanziario si terrà debitamente conto delle disposizioni specifiche in materia di prevenzione delle frodi e delle irregolarità. L’assistenza sarà pienamente coerente con gli obiettivi macroeconomici già fissati nei piani di politica economica dell’Ucraina concordati con l’FMI. Essa sarà inoltre coerente con gli obiettivi a lungo termine contemplati nell’accordo di partenariato e di cooperazione UE-Ucraina e più recentemente nel Piano d’azione UE-Ucraina adottato nel 2005 nel quadro della politica europea di vicinato e dell’accordo di associazione attualmente in fase di negoziato. Per quanto riguarda le condizioni economiche specifiche alle quali sarà subordinato il versamento del prestito, la Commissione intende concentrarsi su un numero limitato di criteri, riguardanti in particolare la gestione delle finanze pubbliche e le riforme della rete di previdenza sociale collegate alle riforme del settore dell’energia. Inoltre, la Commissione potrebbe concentrarsi su politiche specifiche di particolare importanza, quali le priorità individuate nella relazione sull’attuazione della politica europea di vicinato (ENP) dell’aprile 2009 o anche misure giudicate adeguate a seguito della valutazione operativa menzionata in precedenza. |

    310 | Base giuridica Articolo 308 del trattato. |

    329 | Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. |

    Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni esposte di seguito. |

    331 | L’importo della nuova assistenza proposta – fino a 500 milioni di EUR – corrisponde a circa il 25% del fabbisogno residuo di finanziamenti esterni dell’Ucraina per il 2009 e si aggiunge al sostegno macroeconomico fornito dall’FMI e dalla Banca mondiale. Tale fabbisogno è stato stimato dall’FMI pari a 2,8 miliardi di USD, ovvero 2 miliardi di EUR. Questo contributo della Comunità tiene conto del carattere eccezionale dell’attuale situazione, dato che la crisi mondiale sta colpendo duramente l’economia ucraina. |

    Scelta dello strumento |

    341 | Strumento proposto: altro. |

    342 | In mancanza di una regolamentazione quadro che disciplini lo strumento dell’assistenza macroeconomica, l’unico strumento giuridico a disposizione in materia di assistenza è una decisione ad hoc del Consiglio ai sensi dell’articolo 308 del trattato. |

    INCIDENZA SUL BILANCIO |

    401 | A norma del regolamento che istituisce il fondo di garanzia[2] la dotazione del fondo di garanzia dovrebbe avere luogo nel 2012 ed ammontare al massimo a 45 milioni di EUR, pari al 9% del prestito di 500 milioni di EUR che dovrebbe essere erogato nel 2010. |

    INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

    Riesame/revisione/clausola di caducità |

    533 | La proposta prevede un periodo di disponibilità limitato. |

    1. 2009/0162 (CNS)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell’Ucraina

    IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,

    vista la proposta della Commissione[3],

    visto il parere del Parlamento europeo[4],

    sentito il comitato economico e finanziario,

    considerando quanto segue:

    2. Le relazioni tra l’Ucraina e l’Unione europea si sviluppano nel quadro della politica europea di vicinato. Nel 2005 la Comunità e l’Ucraina hanno convenuto un piano d’azione per la politica europea di vicinato che stabilisce le priorità a medio termine nelle relazioni UE-Ucraina. Dal 2007 la Comunità e l’Ucraina hanno negoziato un accordo di associazione che dovrebbe sostituire l’accordo esistente di partenariato e di cooperazione. Il quadro delle relazioni UE-Ucraina è ulteriormente rafforzato dal partenariato orientale varato di recente.

    3. L’economia ucraina è sempre più colpita dalla crisi finanziaria internazionale che ha determinato un calo drammatico della produzione, il deterioramento della posizione di bilancio e l’aumento del fabbisogno di finanziamenti esterni.

    4. La stabilizzazione e la ripresa dell’economia ucraina sono sostenute dall’assistenza finanziaria del Fondo monetario internazionale (FMI). L’accordo di Stand-By dell’FMI (SBA) per l’Ucraina è stato approvato nel novembre 2008.

    5. A seguito di un ulteriore deterioramento della situazione di bilancio, gran parte della seconda quota dello SBA dell’FMI e l’importo completo della terza quota sono stati allocati al bilancio.

    6. L’Ucraina ha chiesto un’assistenza macrofinanziaria comunitaria a causa dell’aggravarsi della situazione e delle prospettive economiche.

    7. Dato che nella bilancia dei pagamenti permane un fabbisogno residuo di finanziamento nel 2009-2010, l’assistenza macrofinanziaria è considerata una risposta adeguata alla richiesta dell’Ucraina di sostenere la stabilizzazione economica in collaborazione con il programma in corso dell’FMI. L’assistenza finanziaria attuale dovrebbe anche contribuire ad alleggerire il fabbisogno di finanziamento esterno del bilancio dello Stato.

    8. L’assistenza macrofinanziaria all’Ucraina si aggiunge al prestito basato sulla decisione 2002/639/CE del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell’Ucraina[5].

    9. Per assicurare la tutela efficace degli interessi finanziari della Comunità in relazione all’assistenza finanziaria in oggetto, occorre che l’Ucraina adotti misure appropriate di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità in relazione con l’assistenza in oggetto, che la Commissione preveda l’effettuazione di tutti i controlli del caso e che la Corte dei conti provveda alle verifiche contabili.

    10. La concessione dell’assistenza finanziaria comunitaria lascia impregiudicati i poteri dell’Autorità di bilancio.

    11. È opportuno che l’assistenza in oggetto sia gestita dalla Commissione in consultazione con il comitato economico e finanziario.

    12. I soli poteri di azione previsti dal trattato ai fini dell’adozione della presente decisione sono quelli di cui all’articolo 308,

    DECIDE:

    Articolo 1

    1. La Comunità concede all’Ucraina un’assistenza macrofinanziaria in forma di prestito per un importo massimo di 500 milioni di euro in conto capitale, per una durata massima di 15 anni, al fine di sostenere la stabilizzazione economica dell’Ucraina e di alleggerire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti e del bilancio individuati nel programma in corso dell’FMI.

    2. A tale scopo, la Commissione è autorizzata a prendere in prestito le risorse necessarie a nome della Comunità europea.

    3. L’erogazione dell’assistenza finanziaria comunitaria è gestita dalla Commissione conformemente agli accordi o alle intese concluse tra l’FMI e l’Ucraina.

    4. L’assistenza finanziaria comunitaria viene messa a disposizione per due anni a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore del protocollo di intesa di cui all’articolo 2, paragrafo 1. Tuttavia, se le circostanze lo richiedono, la Commissione, previa consultazione del comitato economico e finanziario, può decidere di prorogare il periodo di disponibilità fino ad un massimo di un anno.

    Articolo 2

    1. Previa consultazione del comitato economico e finanziario, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità ucraine le condizioni di politica economica cui è subordinata l’assistenza macrofinanziaria in oggetto, che verranno fissate in un protocollo di intesa. Le condizioni devono essere in linea con le intese o gli accordi conclusi tra l’Ucraina e l’FMI. Le condizioni finanziarie dell’assistenza sono specificate in dettaglio in un accordo sul prestito che verrà concluso tra la Commissione e le autorità ucraine.

    2. Nel corso dell’attuazione dell’assistenza finanziaria comunitaria, la Commissione sorveglia la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni dell’Ucraina, pertinenti per l’assistenza in oggetto.

    3. La Commissione verifica a intervalli regolari che le politiche economiche dell’Ucraina siano in linea con gli obiettivi dell’assistenza comunitaria in oggetto, e che siano rispettate le condizioni di politica economica concordate. La Commissione esercita questo compito in stretto coordinamento con l’FMI e la Banca mondiale e, laddove necessario, il comitato economico e finanziario.

    Articolo 3

    1. La Commissione mette a disposizione dell’Ucraina l’assistenza finanziaria comunitaria sotto forma di prestito in due rate, conformemente alle condizioni enunciate al paragrafo 2. L’importo di ciascuna rata sarà fissato nel protocollo di intesa.

    2. La Commissione versa le rate a condizione che siano soddisfatte in modo soddisfacente le condizioni economiche stabilite nel protocollo di intesa. Il pagamento della seconda rata non può essere effettuato prima che siano trascorsi tre mesi dal pagamento della prima rata.

    3. I fondi comunitari sono versati alla Banca nazionale di Ucraina. In funzione delle disposizioni che verranno fissate nel protocollo di intesa, fra cui una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi possono essere trasferiti al Tesoro ucraino come beneficiario finale.

    Articolo 4

    1. Le operazioni comunitarie di assunzione ed erogazione del prestito di cui alla presente decisione sono effettuate in euro utilizzando una valuta identica e gli eventuali cambiamenti di scadenza, rischi di cambio o di tasso d’interesse o altri rischi commerciali non sono a carico della Comunità.

    2. La Commissione prende le disposizioni necessarie, qualora l’Ucraina lo richieda, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e affinché una clausola analoga venga inclusa nelle condizioni delle operazioni di prestito.

    3. Su richiesta dell’Ucraina, e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso di interesse sul prestito, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti e ad una revisione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non possono comportare un prolungamento della durata media del prestito assunto, né un aumento dell’ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

    4. Le spese sostenute dalla Comunità per le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico dell’Ucraina.

    5. Il comitato economico e finanziario è informato dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

    Articolo 5

    L’assistenza finanziaria comunitaria viene fornita conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[6], e relative modalità di esecuzione[7]. In particolare, il protocollo di intesa e l’accordo sul prestito da concordare con le autorità ucraine prevedono l’adozione da parte dell’Ucraina di misure idonee per la prevenzione e la lotta contro la frode, la corruzione e altre irregolarità in relazione con l’assistenza. Essi prevedono inoltre controlli della Commissione, tra l’altro dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che avrà il diritto di eseguire verifiche e accertamenti in loco, nonché verifiche contabili da parte della Corte dei conti, da realizzarsi in loco, se necessario.

    Articolo 6

    Entro il 31 agosto di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull’attuazione della presente decisione nel corso dell’anno precedente. La relazione indica il legame tra le condizioni di politica definite nel protocollo di intesa ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, i risultati economici e di bilancio dell’Ucraina e la decisione della Commissione di versare le rate dell’assistenza.

    Articolo 7

    La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

    Fatto a Bruxelles, il […]

    Per il Consiglio

    Joaquin ALMUNIA Membro della Commissione

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

    Assistenza macrofinanziaria a favore dell’Ucraina.

    2. QUADRO ABM/ABB

    Indicare la politica dell’UE e le relative attività oggetto dell’iniziativa:

    Titolo 01 – affari economici e finanziari, 03 – affari economici e finanziari internazionali.

    3. LINEE DI BILANCIO

    3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa (ex linee B e A)) e loro denominazione:

    01 04 0114 dotazione del fondo di garanzia

    3.2. Durata dell ’azione e dell’incidenza finanziaria:

    I pagamenti avranno luogo nel corso del 2010 in due quote. Tuttavia, non si possono escludere ritardi che potrebbero prolungare l’operazione.

    3.3. Caratteristiche di bilancio:

    Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione dei paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie |

    01.04.01.14 | Spese obblig. | Stanz. dissoc. | NO | NO | NO | No 4 |

    Assistenza in forma di prestito

    01 04 01 14 – dotazione del fondo di garanzia

    La dotazione del fondo di garanzia per le azioni esterne avviene conformemente al regolamento istitutivo del fondo e successive modificazioni. In linea con il regolamento, la dotazione non riguarda l’intero ammontare dei prestiti al momento della decisione, ma si basa sull’esposizione alla fine dell’esercizio. L’importo della dotazione viene calcolato all’inizio dell’esercizio "n" come la differenza tra l’importo obiettivo e le attività nette del fondo alla fine dell’esercizio "n-1". L’importo della dotazione è introdotto nell’esercizio "n" nel bilancio preliminare "n+1" e di fatto versato in un’unica operazione all’inizio dell’esercizio "n+1" a partire dalla "dotazione del fondo di garanzia" (linea di bilancio 01 04 01 14).

    Di conseguenza, il 9% (massimo 45 milioni di euro) dell’importo effettivamente versato verrà considerato nell’importo obiettivo alla fine dell’esercizio "n-1" ai fini del calcolo della dotazione del fondo.

    01 04 01 04 – garanzia della Comunità europea per prestiti comunitari raccolti per l’assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi.

    La linea di bilancio ("p.m.") che corrisponde alla garanzia del bilancio per il prestito (500 milioni di euro) sarà attivata soltanto in caso di effettivo ricorso alla garanzia. Di norma non si prevede un ricorso alla garanzia di bilancio.

    4. SINTESI DELLE RISORSE

    4.1. Risorse finanziarie

    4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Tipo di spesa | Sezione n. | 2009 | 2010 | Totale |

    Spese operative[8] |

    Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1. | a | 0 | 0 |

    Stanziamenti di pagamento (SP) | b | 0 | 0 |

    Spese amministrative incluse nell’importo di riferimento[9] |

    Assistenza tecnica e amministrativa (SND) | 8.2.4. | c | 0 | 0 |

    IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO |

    Stanziamenti di impegno | a+c | 0 | 0 |

    Stanziamenti di pagamento | b+c | 0 | 0 |

    Spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento[10] |

    Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5. | d | 0 | 0 |

    Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell’importo di riferimento (SND) | 8.2.6. | e | 0 | 0 |

    Costo totale indicativo dell’intervento |

    TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c+d+e | 0 | 0 |

    TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e | 0 | 0 |

    4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

    X La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

    ( La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.

    ( La proposta può comportare l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo interistituzionale[11] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie)

    4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

    X Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

    ( La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

    4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP) (compresi funzionari e personale temporaneo ed esterno) – Cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

    Fabbisogno annuo | 2009 | 2010 |

    Totale risorse umane | 1/3 | 1/3 |

    5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

    5.1. Necessità dell ’azione a breve e lungo termine

    L’economia ucraina è stata duramente colpita dalla crisi economica e finanziaria mondiale. La crescita economica ha subito un rallentamento fin dal secondo semestre del 2008, e la produzione dovrebbe registrare una contrazione del 14% nel 2009. Benché il disavanzo dei conti correnti diminuisca, il fabbisogno complessivo di finanziamenti esterni resta elevato a causa dell’aumento delle obbligazioni di rimborso di debiti a breve termine. Già solo per il 2009 il Fondo monetario internazionale ha individuato un fabbisogno di finanziamenti esterni residuo pari a 2,8 miliardi di USD. Un fabbisogno leggermente inferiore ma comunque rilevante è previsto per il 2010. La Comunità europea dovrebbe coprire una parte di questo fabbisogno residuo di finanziamenti esterni.

    5.2. Valore aggiunto dell ’intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

    Il sostegno finanziario della Comunità riflette l’importanza strategica dell’Ucraina nella politica europea di vicinato. L’assistenza macrofinanziaria costituisce uno strumento adeguato per completare l’assistenza comunitaria esistente, e contribuisce a finanziare pienamente il programma di stabilizzazione economica sostenuto dall’FMI. Di conseguenza, sinergie importanti possono essere create per quanto riguarda la sua incidenza sulla riforma e la stabilizzazione economiche.

    5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

    Nel quadro dell’attività "Affari economici e finanziari internazionali" della direzione generale degli Affari economici e finanziari, l’obiettivo di fornire assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi per risolvere le crisi della loro bilancia dei pagamenti e ristabilire la sostenibilità del debito estero è legato all’obiettivo generale di promuovere la prosperità al di là delle frontiere dell’UE.

    I relativi indicatori sono “il saldo delle partite correnti in percentuale del PIL” (risultato previsto: miglioramento), “il debito estero in percentuale del PIL” (risultato previsto: riduzione) e “le riserve ufficiali in mesi di importazioni di beni e di servizi” (risultato previsto: stabilizzazione o incremento).

    5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

    X Gestione centralizzata

    X diretta da parte della Commissione

    ( indiretta, con delega a:

    ( agenzie esecutive

    ( organismi istituiti dalle Comunità a norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario

    ( organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

    ( Gestione concorrente o decentrata

    ( con Stati membri

    ( con paesi terzi

    ( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

    Osservazioni:

    6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

    6.1. Sistema di controllo

    I servizi della Commissione effettueranno il controllo dell’azione sulla base di misure di politica macroeconomica e strutturale da concordare con le autorità ucraine in un protocollo di intesa. Le autorità dovranno riferire alla Commissione in merito a dette misure a scadenze regolari. La delegazione della Commissione europea a Kiev riferirà inoltre regolarmente sulle questioni legate al controllo dell’assistenza. I servizi della Commissione resteranno in stretto contatto con l’FMI e con la Banca mondiale e si varranno della competenza delle due istituzioni.

    6.2. Valutazione

    6.2.1. Valutazione ex-ante

    Una valutazione ex-ante è stata effettuata dai servizi della Commissione (Unità D3 della direzione generale per gli Affari economici e finanziari).

    6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell ’esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

    Dal 2004 sono state effettuate in tutto nove valutazioni ex-post in merito all’assistenza macrofinanziaria, di cui due nei nuovi stati indipendenti dell’ex Unione sovietica (Armenia, Tagikistan). Secondo le valutazioni finora effettuate, le operazioni di assistenza macrofinanziaria contribuiscono, sebbene a volte indirettamente e in maniera modesta, al miglioramento della sostenibilità esterna, della stabilità macroeconomica e all’attuazione delle riforme strutturali nel paese beneficiario. Nella maggior parte dei casi l’assistenza macrofinanziaria ha avuto un effetto positivo sulla bilancia dei pagamenti del paese beneficiario e ha contribuito a mitigare le ristrettezze di bilancio. Ha anche favorito una crescita economica leggermente maggiore.

    6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

    Una valutazione ex-post indipendente dell’assistenza all’Ucraina dovrebbe essere effettuata nel quadro di un programma pluriennale di valutazione della direzione generale degli Affari economici e finanziari.

    7. Misure antifrode

    I servizi della Commissione hanno messo in atto un programma permanente di valutazioni operative dei circuiti finanziari e delle procedure amministrative in tutti i paesi terzi che beneficino di assistenza macrofinanziaria da parte della Commissione, in conformità dei requisiti fissati dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

    In Ucraina non ha ancora avuto luogo una valutazione operativa ma uno studio della Banca mondiale sulla gestione delle finanze pubbliche è stato pubblicato nel marzo 2007. La prima valutazione operativa sarà commissionata tra breve dalla Commissione europea. I relativi risultati contribuiranno a definire le misure politiche specifiche a cui verrà subordinato il pagamento dell’assistenza al fine di rafforzare l’efficacia, la trasparenza e l’affidabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Ucraina.

    La base giuridica proposta per l’assistenza macro-finanziaria a favore dell’Ucraina comprende una disposizione relativa alle misure di prevenzione delle frodi. che saranno specificate in dettaglio in un protocollo di intesa e nell’accordo sul prestito. Si prevede di subordinare la concessione dell’assistenza a specifiche condizioni di politica, riguardanti soprattutto la gestione delle finanze pubbliche, per rafforzare l’efficacia, la trasparenza e la responsabilità dell’assistenza. Infine, l’assistenza macrofinanziaria sarà oggetto di procedure di verifica, di controllo e di audit effettuate sotto la responsabilità della Commissione, compreso l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e della Corte dei conti.

    8. DETTAGLI SULLE RISORSE

    8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

    Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

    Anno 2009 | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 |

    Funzionari o agenti temporanei[12] (XX 01 01) | A*/AD | 1/3 | 1/3 |

    B *, C*/AST |

    Personale finanziato[13] con l’art. XX 01 02 |

    Altro personale[14] finanziato con l’art. XX 01 04/05 |

    TOTALE | 1/3 | 1/3 |

    8.2.2. Descrizione delle funzioni derivanti dall’azione

    Tra l’altro preparazione dei protocolli di intesa e dell’accordo sul prestito e relativi negoziati, contatti con le autorità e le istituzioni finanziarie internazionali, controllo delle politiche economiche e strutturali del paese beneficiario, effettuazione di missioni di verifica, preparazione di relazioni dei servizi della Commissione, preparazione delle procedure della Commissione relative alla gestione dell’assistenza.

    8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

    X Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare

    ( Posti pre-assegnati nell’ambito dell’esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l’anno n

    ( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB

    ( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

    ( Posti necessari per l’anno n ma non previsti nell’esercizio SPA/PPB dell’anno considerato

    8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell ’importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Linea di bilancio 01 03 02 Assistenza macroeconomica | Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 e segg. | TOTALE |

    Altra assistenza tecnica e amministrativa |

    - intra muros |

    - extra muros 1) Valutazione operativa 2) Valutazione a posteriori | 0,050 | 0,250 |

    Totale assistenza tecnica e amministrativa | 0,050 | 0,250 |

    8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell’importo di riferimento

    Mio EUR (al terzo decimale)

    Tipo di risorse umane | Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 e segg. |

    Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) | 0,030 | 0,030 |

    Personale finanziato con l’art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) |

    Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell’importo di riferimento) | 0,030 | 0,030 |

    Calcolo – Funzionari e agenti temporanei |

    Richiamarsi all’occorrenza al punto 8.2.1 |

    NON APPLICABILE |

    Calcolo – Personale finanziato con l’art. XX 01 02 |

    Richiamarsi all’occorrenza al punto 8.2.1 |

    NON APPLICABILE |

    8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento Mio EUR (al terzo decimale) |

    Anno 2009 | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 e segg. | TOTALE |

    XX 01 02 11 01 – Missioni | 0,020 | 0,010 | 0,030 |

    XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze |

    XX 01 02 11 03 – Comitati[16] |

    XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze |

    XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione |

    2 Totale altre spese di gestione (XX 01.02 11) |

    3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) |

    Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell’importo di riferimento) | 0,020 | 0,010 | 0,030 |

    Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento |

    Tre missioni per uno/due membri del personale |

    [1] Decisione 2002/639/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, GU L 209 del 6.8.2002, pag. 22.

    [2] Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (versione codificata). La dotazione proviene dalla "dotazione del fondo di garanzia" (linea di bilancio 01 04 01 14).

    [3] GU C […] del […], pag. […].

    [4] GU C […] del […], pag. […].

    [5] GU L 209 del 6.8.2002, pag. 22.

    [6] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

    [7] Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).

    [8] Spese che non rientrano nell’ambito di applicazione del capo xx 01 del titolo xx.

    [9] Spese ai sensi dell’articolo xx 01.04 del titolo xx.

    [10] Spese ai sensi dell’articolo xx 01 diverse dalle spese di cui all’articolo xx 01.04 o all’articolo xx 01 05.

    [11] Cfr. punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale.

    [12] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento.

    [13] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento.

    [14] Il cui costo è incluso nell’importo di riferimento.

    [15] Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

    [16] Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.

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