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Document 52009PC0553

    Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

    /* COM/2009/0553 def. */

    52009PC0553

    Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura /* COM/2009/0553 def. */


    IT

    Bruxelles, 16.10.2009

    COM(2009)553 definitivo

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

    RELAZIONE

    1. Contesto della proposta |

    | Motivazione e obiettivi della propostaIl regolamento relativo alle possibilità di pesca annuali è il principale strumento della politica di conservazione nell'ambito della politica comune della pesca. Esso comprende limiti di cattura e dello sforzo di pesca nel quadro dei piani di ricostituzione e dei piani a lungo termine e include inoltre (cfr. sezione 5) misure temporanee e deroghe ad altre regolamentazioni (quali il regolamento sulle misure tecniche, quello relativo alle limitazioni applicabili allo sforzo di pesca sulle specie di acque profonde, ecc.). La Comunicazione della Commissione (COM(2009) 224 definitivo) espone il contesto della proposta. Per numerosi stock ittici si raccomanda la cessazione delle catture o la loro riduzione al livello più basso possibile. Numerosi stock hanno superato i limiti biologici di sicurezza. Nonostante le misure di conservazione imposte nell'ambito della politica comune della pesca (PCP), il numero di stock che rientra in queste categorie vulnerabili non tende a diminuire. Tale analisi conferma l'assoluta necessità di rafforzare le misure di conservazione concernenti gli stock ittici sfruttati.Per il 2010 il parere del CIEM e dello CSTEP sottolinea ancora una volta lo stato preoccupante di un gran numero di risorse alieutiche presenti nelle acque comunitarie. La maggior parte degli stock è sfruttata a livelli che superano quelli corrispondenti al rendimento massimo sostenibile. Per molti stock il prelievo è superiore ai limiti di precauzione e per un certo numero di stock essenziali, in particolare la maggior parte degli stock di merluzzo bianco, il livello di sfruttamento è tale da mettere a repentaglio il processo riproduttivo.Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio prevede che la Commissione proponga ogni anno limiti di cattura e dello sforzo di pesca volti a garantire una pesca comunitaria sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale. |

    | Contesto generaleIn molti casi le risorse di pesca sono sovrasfruttate. Il Consiglio fissa ogni anno limiti di cattura, ma spesso le catture effettive continuano a superare il livello compatibile con un rendimento sostenibile. Ciò dipende dal fatto che i limiti dai cattura vengono talvolta fissati a livelli troppo elevati per garantire la sostenibilità e che, in alcuni casi, tali limiti non vengono sufficientemente rispettati. Negli ultimi anni, per alcuni tipi di pesca, ai limiti di cattura sono stati affiancati limiti dello sforzo e per alcuni stock sono stati elaborati piani di ricostituzione pluriennali, in modo da fissare limiti di cattura annuali nell'ottica di garantire la sostenibilità attraverso una progressiva riduzione della mortalità per pesca. L'assenza di un controllo efficace delle catture e dello sforzo di pesca comporterà un ulteriore depauperamento delle risorse alieutiche. Tale depauperamento è incompatibile con l'obiettivo della politica comune della pesca volto ad assicurare una pesca sostenibile nella Comunità. |

    | Disposizioni vigenti nel settore della propostaLe disposizioni vigenti nel settore della proposta sono d'applicazione fino al 31 dicembre 2009, ad eccezione di taluni limiti dello sforzo di pesca che sono applicabili fino al 31 gennaio 2010. |

    | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'UnioneLe misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca e sono conformi alla politica della Comunità in materia di sviluppo sostenibile. |

    2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto |

    | Consultazione delle parti interessate |

    | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno rispostoLa proposta tiene conto delle consultazioni effettuate con il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura ("CCPA", composto da membri delle organizzazioni professionali del settore produttivo, dell'industria della trasformazione, del settore commerciale – pesca e acquacoltura - e da rappresentanti delle organizzazioni non professionali che tutelano gli interessi dei consumatori, l'ambiente e lo sviluppo) e con i consigli consultivi regionali (CCR) competenti per le attività di pesca contemplate dalla proposta. Le consultazioni sono state effettuate sulla base della Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Migliorare il processo di consultazione sulla gestione comunitaria della pesca (COM(2006) 246 definitivo), che stabilisce i principi del cosiddetto processo di "front-loading" (anticipazione), e sulla base della Comunicazione della Commissione al Consiglio sulle possibilità di pesca per il 2010 (COM(2009) 224 definitivo), che illustra la posizione e le intenzioni della Commissione in materia di proposte per le possibilità di pesca prima di disporre dei pareri scientifici sullo stato degli stock per il 2010. |

    | Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazioneI consigli consultivi regionali insistono sulla necessità di provvedere affinché i cambiamenti introdotti nei TAC e nei contingenti annuali siano graduali, allo scopo di ridurre al minimo le perturbazioni a breve termine dell'attività economica. Come emerge chiaramente dalla spiegazione dettagliata acclusa qui di seguito, il principio dell'adeguamento progressivo e della limitazione delle modifiche annuali delle possibilità di pesca è stato integrato nella proposta ove ciò è stato possibile senza produrre un deterioramento dello stato delle risorse vulnerabili. |

    | Ricorso al parere di esperti |

    | Settori scientifici/di competenza interessatiBiologia e economia della pesca. |

    | Metodologia applicataConsultazione di un organismo scientifico internazionale indipendente (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare - CIEM) e organizzazione della riunione plenaria del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). |

    | Principali organizzazioni/esperti consultati- Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM);- Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). |

    | Sintesi dei pareri pervenuti e utilizzatiÈ stata espressa unanimità di vedute sull'esistenza di rischi potenzialmente gravi, con conseguenze irreversibili. |

    | Lo CSTEP conferma, e in alcuni casi ha ulteriormente sviluppato, il parere formulato dal CIEM. |

    | Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli espertiTutte le relazioni dello CSTEP sono disponibili, previa adozione formale da parte della Commissione, sul sito web della DG MARE. |

    | Valutazione dell'impattoLe misure di limitazione delle catture e dello sforzo di pesca devono essere adottate dalle autorità pubbliche, secondo quanto previsto all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio. Le misure proposte, se messe in atto, comporteranno una riduzione globale delle possibilità di pesca delle navi comunitarie. La proposta non è limitata al breve termine, ma si inserisce in una strategia di lungo periodo volta a ricondurre gradualmente lo sforzo di pesca a livelli durevolmente sostenibili.La strategia adottata nella proposta comporterà a breve termine una riduzione dei TAC ma, una volta ricostituiti gli stock sovrasfruttati, le possibilità di cattura aumenteranno. Gli effetti previsti a medio e lungo termine sono una riduzione dell'impatto ambientale in conseguenza della diminuzione dello sforzo di pesca, una riduzione, nel settore delle catture, del numero di navi e/o dello sforzo di pesca medio per nave, nonché una stabilizzazione o un aumento degli sbarchi. |

    3. Elementi giuridici della proposta |

    | Sintesi delle misure proposteLa proposta fissa i limiti di cattura e di sforzo applicabili alla pesca comunitaria e alle attività di pesca internazionali a cui partecipano le navi comunitarie, al fine di conseguire l'obiettivo della politica comune della pesca volto a garantire attività di pesca sostenibili sotto il profilo biologico, economico e sociale. |

    | Base giuridicaArticolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002. |

    | Principio di sussidiarietàLa proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. |

    | Principio di proporzionalitàLa proposta è in linea con il principio di proporzionalità per la ragione seguente. |

    | La politica della pesca è una politica comune e deve essere pertanto attuata tramite regolamenti del Consiglio. Il regolamento del Consiglio in questione attribuisce possibilità di pesca agli Stati membri, che sono totalmente liberi di ripartirle come credono fra le regioni o gli operatori e hanno in tal modo un ampio margine di manovra quanto alle decisioni connesse al modello socioeconomico di loro scelta per sfruttare le possibilità di pesca di cui dispongono. |

    | La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri. Il regolamento è adottato ogni anno dal Consiglio e i mezzi pubblici e privati per garantirne l'applicazione sono già stati predisposti. |

    | Scelta dello strumento |

    | Strumento proposto: regolamento. |

    | Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo.Si tratta di una proposta di gestione della pesca che, ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, deve essere attuata ogni anno tramite un regolamento del Consiglio adottato a maggioranza qualificata. |

    4. Incidenza sul bilancio |

    | Nessuna. |

    5. Informazioni supplementari |

    | Semplificazione |

    | La proposta prevede la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (europee o nazionali), in particolare per quanto riguarda i requisiti per la trasmissione dei dati in materia di applicazione della gestione dello sforzo. |

    | Riesame/revisione/caducità |

    | La proposta riguarda un regolamento annuale per il 2010 e non comprende pertanto una clausola di revisione. |

    | Illustrazione dettagliata della propostaRispetto agli anni precedenti, la proposta ha una portata più limitata e non comprende più le cosiddette "condizioni associate", che sono pertinenti per l'utilizzo delle possibilità di pesca, ma non sono ad esse connesse sotto il profilo funzionale. Questo è necessario a fronte della possibilità che il trattato di Lisbona entri in vigore prima dell'adozione della proposta da parte del Consiglio nel mese di dicembre.In base al trattato di Lisbona la codecisione costituisce la procedura decisionale ordinaria per le questioni che rientrano nel campo di applicazione della PCP. Una deroga è prevista all'articolo 43, paragrafo 3, del trattato per le misure relative alla "fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca", che sono adottate dal Consiglio su proposta della Commissione, senza la partecipazione del Parlamento. Per questa ragione è importante operare una chiara distinzione tra misure che possono considerarsi funzionalmente connesse alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca e quelle che, al contrario, devono essere adottate in codecisione.Per quanto riguarda i limiti di cattura e la gestione dello sforzo, la proposta è conforme ai principi del cosiddetto "front-loading" (anticipazione) illustrati nella Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Migliorare il processo di consultazione sulla gestione comunitaria della pesca (COM(2006) 246 definitivo), nella Comunicazione della Commissione al Consiglio sulle possibilità di pesca per il 2009 (COM(2009) 224 definitivo), che illustra la posizione e le intenzioni della Commissione in materia di proposte per le possibilità di pesca prima di disporre dei pareri scientifici sullo stato degli stock per il 2010. Conformemente a tale comunicazione, per un numero crescente di stock, quali ad esempio il merluzzo bianco, il nasello, la sogliola, la passera di mare e lo scampo, le possibilità di pesca sono state determinate sulla base delle norme stabilite nei pertinenti piani a lungo termine. Per gli stock per i quali sono stati proposti nuovi piani a lungo termine (stock occidentale di sugarello, nasello settentrionale), nonché per gli stock per i quali il Consiglio e la Commissione si sono impegnati con una dichiarazione adottata nel Consiglio di dicembre 2008 (aringa del Mar Celtico ed eglefino nelle zone Vb e VIa), la proposta seguirà le regole ivi stabilite.Conformemente al processo di anticipazione, le consultazioni con gli operatori del settore e gli Stati membri sono avvenute nel corso dell'anno, segnatamente nell'ambito di una riunione congiunta degli operatori (CCR e CCPA) e degli Stati membri in data 23 luglio e di una riunione con i soli operatori (CCR e CCPA) in data 29 settembre 2009.La proposta è altresì conforme alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Conseguire la sostenibilità della pesca nell'UE tramite l'applicazione del rendimento massimo sostenibile (COM(2006) 360 definitivo), in quanto non comporta un aumento della mortalità per pesca. Tale aumento sarebbe in contrasto con l'impegno assunto dalla Comunità e dagli Stati membri al vertice mondiale di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile di mantenere o ricondurre gli stock a un livello che consenta di ottenere il rendimento massimo sostenibile, al fine di raggiungere urgentemente questo obiettivo per gli stock depauperati e, se possibile, non più tardi del 2015.Riguardo alla gestione dello sforzo nella pesca del merluzzo bianco, nel 2008 è stato istituito un regime basato sui kilowatt-giorni (regolamento (CE) n. 1342/2008), che è stato applicato nel 2009 e proseguirà nel 2010. Per la gestione dello sforzo per gli stock di sogliola nella Manica occidentale, nasello meridionale e scampo, il sistema dei giorni in mare per tipo di nave avente un'attività comprovata di pesca continuerà ad applicarsi nel 2010; tuttavia il regolamento proposto consentirà agli Stati membri di applicare un regime basato sui chilowatt-giorni, al fine di utilizzare in modo più efficiente le possibilità di pesca e di incoraggiare le pratiche di conservazione in accordo con il settore della pesca. La proposta include le limitazioni di cattura convenute nell'ambito di alcune organizzazioni regionali di gestione della pesca. I limiti di cattura e le altre raccomandazioni dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale (SEAFO), dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPFO), della Commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT), della Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC), della Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR), della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) e della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) sono adottati nelle riunioni annuali di queste organizzazioni, che si svolgeranno nei mesi di novembre e dicembre 2009. I TAC per gli stock delle acque della Groenlandia e quelli condivisi con la Norvegia non saranno disponibili fino al termine delle consultazioni di novembre e dicembre 2009. I valori relativi a questi TAC sono pertanto presentati con l'indicazione pro memoria (pm). Va inoltre segnalato che nell'allegato II, relativo alle limitazioni dello sforzo di pesca per i pescherecci nell'ambito dei piani di ricostituzione di taluni stock, compresi quelli di merluzzo bianco, anche lo sforzo di pesca massimo consentito, sia esso misurato in giorni in mare per nave o in chilowatt-giorni per gruppo di sforzo, è attualmente indicato come pm, in quanto la Commissione sta ancora analizzando le informazioni e il parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) per quanto riguarda l'evoluzione dello sforzo e delle catture fino al 2007 compreso. La relazione finale dello CSTEP sarà disponibile sul sito web del comitato dopo la sua riunione plenaria, che si terrà nel novembre 2009. In corso di esame è pure la metodologia per fissare lo sforzo definitivo per la pesca del cicerello nelle acque comunitarie delle zone IIa, IIIa e IV.Per quanto concerne la gestione dello sforzo per gli stock di acque profonde, nel dicembre 2006 il Consiglio ha deciso una riduzione del 10% dello sforzo per tali specie rispetto ai livelli del 2005. Questa riduzione è tuttavia inferiore al 35% chiesto dalla Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC). Un'ulteriore riduzione del 10% rispetto allo stesso livello di riferimento è stata decisa per il 2008 e il 2009. Per il 2010 non sarà applicata un'ulteriore riduzione dello sforzo. Tuttavia lo sforzo massimo rimarrà al livello applicabile nel 2009, pari al 65% dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle navi dello Stato membro interessato nel 2003. È necessario continuare ad applicare tale limitazione dello sforzo sia per onorare gli obblighi internazionali della Comunità che per proteggere gli stock che, come il CIEM sottolinea da vari anni, sono molto fragili e richiedono urgenti misure di protezione, dato il loro tasso di riproduzione estremamente ridotto.Vengono mantenuti sistemi di gestione sull'arco dell'anno per le specie a ciclo di vita breve quali il cicerello, la busbana norvegese e lo spratto nel Mare del Nord. In tali casi le possibilità di pesca proposte per l'inizio del 2010 potranno essere rivedute nell'arco dell'anno in conformità dei pareri scientifici più recenti mediante regolamenti della Commissione, che consentono una rapida attuazione delle misure di gestione proposte. È attualmente in corso d'esame il metodo per calcolare il valore appropriato per la revisione nel corso dell'anno del TAC applicabile al cicerello. Tale metodo sarà probabilmente concordato con la Norvegia durante l'autunno, per cui l'allegato IID potrebbe subire modifiche di rilievo. Dal regolamento è stato escluso il sistema di gestione sull'arco dell'anno per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia; per tale stock e per le attività di pesca ad esso correlate è stato infatti proposto un piano di gestione a lungo termine (COM(2009) 339 definitivo), che istituisce un sistema alternativo in base al quale i TAC e i contingenti per lo stock considerato sono direttamente fissati nel piano a lungo termine e successivamente confermati ogni anno nel mese di giugno dalla Commissione sulla base dei più recenti pareri scientifici. |

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca [1], in particolare l'articolo 20,

    visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti [2], in particolare l'articolo 2,

    visto il regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica [3], in particolare gli articoli 4 e 8,

    visto il regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio, del 23 febbraio 2006, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia [4], in particolare l'articolo 4,

    visto il regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale [5], in particolare gli articoli 3 e 5,

    visto il regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord [6], in particolare gli articoli 6 e 9,

    visto il regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock [7], in particolare l'articolo 4,

    visto il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock [8], in particolare gli articoli 7, 8, 9, 11 e 12,

    visto il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 [9], in particolare l'articolo 9, paragrafi 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10,

    [visto il regolamento (CE) n. [..]/2009 del Consiglio che istituisce un piano a lungo termine per lo stock di merluzzo bianco del Mare Celtico e le attività di pesca che sfruttano tale stock [10], in particolare l'articolo 4,]

    [visto il regolamento (CE) n. [..]/2009 del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per lo stock occidentale di sugarello e per le attività di pesca che sfruttano tale stock [11], in particolare l'articolo 5,]

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002, il Consiglio adotta le misure necessarie per assicurare l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e in particolare della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

    (2) A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca. Le possibilità di pesca devono essere assegnate agli Stati membri e ai paesi terzi secondo i criteri di cui all'articolo 20 di detto regolamento e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002. Inoltre, ai fini di una definizione ottimale e di un'applicazione efficace delle possibilità di pesca, è opportuno stabilire talune condizioni ad esse funzionalmente collegate.

    (3) I TAC devono essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento alle industrie della pesca. A questo proposito è necessario tener conto delle opinioni espresse in sede di consultazione del settore, in particolare nella riunione del 23 luglio 2009 con il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura (CCPA), i consigli consultivi regionali (CCR) competenti e gli Stati membri e in quella del 29 settembre 2009 con il CCPA e i CCR competenti.

    (4) I TAC applicabili a stock soggetti a specifici piani pluriennali devono essere fissati in conformità delle norme stabilite nei piani stessi. Pertanto, i TAC per gli stock di nasello, scampo, sogliola nel Golfo di Biscaglia, nella Manica occidentale e nel Mare del Nord, passera di mare nel Mare del Nord, aringa nelle acque ad ovest della Scozia, merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak, nella Manica orientale, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d'Irlanda e Mar Celtico, nonché per lo stock occidentale di sugarello, devono essere stabiliti in conformità delle norme fissate rispettivamente nei regolamenti (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008, (CE) n. 302/2009, (CE) n. [..]/2009 (merluzzo bianco del Mare Celtico) e (CE) n. [..]/2009 (sugarello).

    (5) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, occorre individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

    (6) È necessario stabilire i livelli massimi di sforzo consentiti per il 2010 in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005, dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 509/2007, dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007, degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e degli articoli 5 e 9 del regolamento (CE) n. 302/2009, tenendo conto del regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 [12].

    (7) Sulla base del parere del CIEM è necessario mantenere e rivedere un sistema di gestione dello sforzo nella pesca del cicerello nelle acque comunitarie delle zone IIa, IIIa e IV.

    (8) Alla luce del più recente parere scientifico del CIEM e in conformità degli impegni internazionali contratti nell'ambito della convenzione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC), è necessario limitare lo sforzo di pesca su determinate specie di acque profonde.

    (9) Le possibilità di pesca devono essere utilizzate in conformità della pertinente legislazione comunitaria, e segnatamente del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri [13], del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci [14], del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca [15], del regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale [16], del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali [17], del regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto [18], del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde [19], del regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie [20], del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite [21], del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico [22], del regolamento (CE) n. 2115/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce un piano di ricostituzione per l'ippoglosso nero nell'ambito dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale [23], del regolamento (CE) n. 2166/2005, del regolamento (CE) n. 388/2006, del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento [24], del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo [25], del regolamento (CE) n. 509/2007, del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori [26], del regolamento (CE) n. 676/2007, del regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale [27], del regolamento (CE) n. 1077/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento e che abroga il regolamento (CE) n. 1566/2007 [28], del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 [29], del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie [30], del regolamento (CE) n. 1300/2008, del regolamento (CE) n. 1342/2008, del regolamento (CE) n. 302/2009, del regolamento (CE) n. [..]/2009 del Consiglio che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale [31], del regolamento (CE) n. [..]/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca [32], del regolamento (CE) n. [..]/2009 (merluzzo bianco del Mare Celtico), del regolamento (CE) n. [..]/2009 (sugarello) e del regolamento (CE) n. [..]/2009 del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche [33].

    (10) Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli in materia di pesca, la Comunità ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con la Norvegia [34], le Isole Færøer [35] e la Groenlandia [36].

    (11) La Comunità è parte contraente di numerose organizzazioni per la pesca e partecipa ad altre organizzazioni in qualità di parte non contraente cooperante. Inoltre, in virtù dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Polonia all'Unione europea, a decorrere dalla data di adesione gli accordi precedentemente conclusi da tale paese, quale la Convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering, sono gestiti dalla Comunità. Dette organizzazioni per la pesca hanno raccomandato l'introduzione di una serie di misure per il 2010, tra cui le possibilità di pesca per le navi comunitarie. È quindi opportuno che la Comunità applichi tali possibilità di pesca.

    (12) [Nella sua riunione annuale del 2009 la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) non ha adottato limiti di cattura per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato; nonostante la Comunità non sia membro della IATTC, è necessario regolamentare le possibilità di pesca per tali risorse soggette alla giurisdizione della IATTC, al fine di garantirne la gestione sostenibile.]

    (13) [Nella sua riunione annuale del 2009 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale (SEAFO) ha adottato limiti di cattura per altri due stock ittici nella zona della convenzione SEAFO. È necessario recepire tali limiti di cattura nel diritto comunitario.]

    (14) [I partecipanti alla terza riunione internazionale per la creazione di una nuova organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPFO), svoltasi nel maggio 2007, hanno adottato misure provvisorie, comprese possibilità di pesca, volte a disciplinare la pesca pelagica e la pesca di fondo nel Pacifico meridionale. È necessario recepire tali possibilità di pesca nel diritto comunitario.]

    (15) Per garantire il sostentamento dei pescatori della Comunità ed evitare di mettere in pericolo le risorse e di occasionare eventuali difficoltà dovute alla scadenza del regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura [37], è essenziale che queste attività di pesca siano aperte il 1° gennaio 2010. Data l'urgenza della questione, è necessario concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al titolo I, articolo 3, del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    TITOLO I

    Campo di applicazione e definizioni

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce le seguenti possibilità di pesca e le condizioni funzionalmente collegate al loro utilizzo:

    – per il 2010, possibilità di pesca per taluni stock ittici e gruppi di stock ittici, e

    – per il 2011, taluni limiti di sforzo e, per i periodi definiti nel titolo II, capo III, sezione 2, e negli allegati IE e V, possibilità di pesca per taluni stock antartici.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    Salvo diversa disposizione, il presente regolamento si applica:

    a) alle navi da pesca comunitarie ("navi comunitarie"); e

    b) alle navi da pesca battenti bandiera dei paesi terzi e registrate in tali paesi ("navi dei paesi terzi") in acque comunitarie ("acque CE").

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, si intende per:

    a) "totale ammissibile di catture" (TAC), la quantità di ciascuno stock che può essere pescata e sbarcata ogni anno;

    b) "contingente", la quota del TAC assegnata alla Comunità, agli Stati membri o ai paesi terzi;

    c) "acque internazionali", le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

    d) "apertura di maglia", l'apertura di maglia determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca [38].

    Articolo 4

    Zone di pesca

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

    a) "zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare)", le zone definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91;

    b) "Skagerrak", la zona delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

    c) "Kattegat", la zona delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg a Kullen;

    d) "Golfo di Cadice", la parte della zona CIEM IXa a est della longitudine 7°23′48″O;

    f) "zone COPACE (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34)", le zone definite nel regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dell'Atlantico settentrionale [39];

    g) "zone NAFO (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale)", le zone definite nel regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale [40];

    h) "zone SEAFO (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale)", le zone definite nella decisione 2002/738/CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale [41];

    i) "zona ICCAT (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico)", la zona definita nella decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 [42];

    j) "zone CCAMLR (Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico)", le zone definite nel regolamento (CE) n. 601/2004;

    k) "zona IATTC (Commissione interamericana per il tonno tropicale)", la zona definita nella decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica [43];

    l) "zona IOTC (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano)", la zona definita nella decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano [44];

    m) "zona SPFO (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale)", la zona d'alto mare situata a sud dell'equatore, a nord della zona della convenzione CCAMLR, a est della zona della convenzione SIOFA, quale definita nella decisione 2006/496/CE del Consiglio, del 6 luglio 2006, relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale [45], e ad ovest delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati dell'America del Sud in materia di pesca;

    n) "zona WCPFC (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale)", la zona definita nella decisione 2005/75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale [46];

    o) "acque d'altura del Mare di Bering", le acque d'altura del Mare di Bering che si estendono oltre le 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati che si affacciano sul Mare di Bering.

    TITOLO II

    Possibilità di pesca

    per le navi comunitarie

    Capo I

    Disposizioni generali

    Articolo 5

    Limiti di cattura e assegnazioni

    1. I limiti di cattura per le navi comunitarie nelle acque comunitarie o in alcune acque non comunitarie e la ripartizione di tali limiti tra gli Stati membri, nonché le condizioni ad essi associate ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, sono fissati nell'allegato I.

    2. Le navi comunitarie sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei contingenti fissati all'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda, della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 12 e nell'allegato III del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1006/2008 nonché nelle relative disposizioni di applicazione.

    3. La Commissione fissa i limiti di cattura per la pesca del cicerello nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa, IIIa e IV in conformità delle norme di cui al punto 6 dell'allegato IID.

    4. La Commissione fissa i limiti di cattura per il capelin nelle acque groenlandesi delle zone CIEM V e XIV, a disposizione della Comunità, nella misura del 7,7% del TAC di capelin, non appena quest'ultimo sia stato adottato.

    5. I limiti di cattura per lo stock di busbana norvegese nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa, IIIa e IV e per lo stock di spratto nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV possono essere riveduti dalla Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, alla luce delle informazioni scientifiche raccolte durante il primo semestre del 2010.

    6. In conseguenza di una revisione dello stock di busbana norvegese conformemente al paragrafo 5, i limiti di cattura per gli stock di merlano nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa, IIIa e IV e per gli stock di eglefino nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa, III e IV possono essere riveduti dalla Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, per tener conto delle catture accessorie industriali nella pesca della busbana norvegese.

    Articolo 6

    Specie vietate

    [Alle navi comunitarie sono vietati la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:

    a) squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) in tutte le acque comunitarie e non comunitarie;

    b) squadro (Squatina squatina) in tutte le acque comunitarie;

    c) razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque comunitarie delle zone IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX e X, e

    d) razza ondulata (Raja undulata) e razza bianca (Rostroraja alba) nelle acque comunitarie delle zone VI, VII, VIII, IX e X.]

    Articolo 7

    Disposizioni speciali in materia di assegnazioni

    1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all'allegato I non pregiudica:

    a) gli scambi a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

    b) le riassegnazioni effettuate a norma degli articoli [..] del regolamento (CE) n. [..]/2009 (regolamento sul controllo), o a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008;

    c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

    d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

    e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli [..] del regolamento (CE) n. [..]/2009 (regolamento sul controllo)].

    2. L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 si applica a tutti gli stock soggetti a TAC precauzionali o a TAC analitici.

    3. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano a tutti gli stock soggetti a TAC analitici, salvo se diversamente specificato nell'allegato I.

    4. I paragrafi 2 e 3 si applicano fatto salvo l'articolo [..] del regolamento (CE) n. [..]/2009 (regolamento sul controllo).

    Articolo 8

    Limitazioni dello sforzo di pesca

    Dal 1º febbraio 2010 al 31 gennaio 2011, le misure concernenti lo sforzo di pesca di cui:

    a) all'allegato IIA si applicano per la gestione di taluni stock nel Kattegat, nello Skagerrak, nella parte della zona CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat, nelle zone CIEM IV, VIa, VIIa, VIId e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e Vb;

    b) all'allegato IIB si applicano per la ricostituzione del nasello e dello scampo nelle zone CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice;

    c) all'allegato IIC si applicano per la gestione dello stock di sogliola nella zona CIEM VIIe;

    d) all'allegato IID si applicano per la gestione degli stock di cicerello nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa, IIIa e IV.

    Articolo 9

    Limiti di cattura e di sforzo nella pesca in acque profonde

    1. Oltre ai limiti di cattura fissati nel regolamento (CE) n. 1359/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde [47], è vietato catturare e tenere a bordo, trasbordare o sbarcare quantitativi di specie di acque profonde e di ippoglosso nero che superino complessivamente 100 kg per ogni uscita in mare, tranne qualora la nave in questione sia in possesso di un permesso di pesca per acque profonde rilasciato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2347/2002.

    2. Gli Stati membri provvedono affinché le attività di pesca nel cui ambito vengono catturate e conservate a bordo, per ogni anno civile, oltre 10 tonnellate di specie di acque profonde e di ippoglosso nero da navi battenti la loro bandiera o immatricolate nel loro territorio siano soggette a un permesso di pesca per acque profonde.

    3. Gli Stati membri garantiscono che i livelli dello sforzo di pesca esercitato da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde, misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, non superino nel 2010 il 65% dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle navi dello Stato membro interessato nel 2003 nel corso di bordate per le quali dette navi detenevano permessi di pesca per acque profonde e/o nelle quali erano state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2347/2002. Il presente paragrafo si applica unicamente alle bordate di pesca in cui sono stati catturati più di 100 kg di specie di acque profonde diverse dalla grande argentina.

    Articolo 10

    Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

    1. La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti limiti di cattura sono consentiti unicamente:

    a) se le catture sono state effettuate da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure

    b) se le catture rientrano in una quota a disposizione della Comunità che non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti e se detta quota comunitaria non è ancora esaurita.

    2. In deroga al paragrafo 1, i seguenti pesci possono essere conservati a bordo e sbarcati anche se uno Stato membro non dispone di contingenti o se i contingenti o le quote sono esauriti:

    a) tutte le specie, aringhe e sgombri esclusi, se

    i) le catture sono mischiate ad altre specie e sono state effettuate con reti aventi un'apertura di maglia inferiore a 32 mm, a norma dell'articolo [..] del regolamento (CE) [..]/2009 (regolamento sulle misure tecniche), e

    ii) le catture non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco;

    oppure

    b) gli sgombri, se

    i) le catture sono mischiate a catture di sugarelli o sardine,

    ii) gli sgombri non superano il 10% del peso totale di sgombri, sugarelli e sardine a bordo, e

    iii) le catture non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco.

    3. Tutti gli sbarchi sono dedotti dal contingente oppure dalla quota della Comunità, ove questa non sia stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti, salvo il caso di catture effettuate in virtù delle disposizioni del paragrafo 2.

    4. Per determinare la percentuale delle catture accessorie e per procedere alla loro assegnazione si applica l'articolo [..] del regolamento (CE) [..]/2009 (regolamento sulle misure tecniche).

    Articolo 11

    Sbarchi non sottoposti a cernita nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId

    e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa

    1. Quando uno Stato membro ha raggiunto i limiti di cattura per le aringhe nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa, alle navi battenti bandiera di tale Stato membro registrate nella Comunità e operanti in zone di pesca cui si applicano i pertinenti limiti di cattura è fatto divieto di sbarcare catture non sottoposte a cernita e contenenti aringhe.

    2. Gli Stati membri provvedono a istituire un adeguato programma di campionamento atto a consentire un controllo efficace degli sbarchi non sottoposti a cernita di specie catturate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa.

    3. Le catture non sottoposte a cernita effettuate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa sono sbarcate solo nei porti e nei luoghi di sbarco in cui sia in atto un programma di campionamento quale indicato al paragrafo 2.

    Articolo 12

    Trasmissione dei dati

    Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli [..] del regolamento (CE) n. [..]/2009 (regolamento sul controllo), gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

    Capo II

    Autorizzazione di pesca nelle acque di paesi terzi

    Articolo 13

    Autorizzazioni di pesca

    1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci comunitari operanti nelle acque di un paese terzo è fissato nell'allegato III.

    2. Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro (swap) nelle zone di pesca definite nell'allegato III, sulla base dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, tale operazione deve prevedere anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca e deve essere notificata alla Commissione. Tuttavia non potrà essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nell'allegato III.

    Capo III

    Possibilità di pesca nelle acque regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca

    Sezione 1

    ZONA ICCAT

    Articolo 14

    Limitazioni al numero di navi autorizzate a pescare il tonno rosso

    Ai seguenti tipi di navi si applicano le limitazioni in termini di numero massimo previste nell'allegato IV:

    – tonniere comunitarie con lenze a canna e imbarcazioni comunitarie con lenze trainate autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso (Thunnus thynnus) di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale;

    – navi comunitarie per la pesca costiera artigianale autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo;

    – imbarcazioni comunitarie dedite alla pesca attiva del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm.

    Sezione 2

    ZONA CCAMLR

    Articolo 15

    Divieti e limiti di cattura

    1. La pesca diretta alle specie elencate nell'allegato V, Parte A, è vietata nelle zone e durante i periodi ivi indicati.

    2. Per le attività di pesca nuove e sperimentali si applicano i limiti delle catture e delle catture accessorie di cui all'allegato V, Parte B, nelle sottozone ivi indicate.

    Articolo 16

    Pesca sperimentale

    1. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro e registrate in uno Stato membro, notificate alla CCAMLR ai sensi degli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004, possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di Dissostichus spp. nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3b) al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale.

    2. Nella divisione 58.4.3b) è autorizzata a svolgere attività di pesca una sola nave alla volta.

    3. Per quanto riguarda le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3b), i limiti totali delle catture e delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units — SSRU) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato V, Parte B. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU è interrotta quando le catture dichiarate raggiungono il limite fissato e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.

    4. Le operazioni di pesca devono svolgersi in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2, nonché nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3b), la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.

    Articolo 17

    Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2010/2011

    1. Durante la campagna di pesca 2010/2011 possono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR soltanto gli Stati membri che sono membri della commissione della CCAMLR. Tali Stati membri, se intendono partecipare alla pesca del krill antartico (Euphausia superba) nella zona della convenzione CCAMLR, notificano al segretariato della CCAMLR e alla Commissione, in conformità dell'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 e comunque entro il 1º giugno 2010:

    a) l'intenzione di praticare la pesca del krill antartico, mediante il modulo che figura nell'allegato V, Parte C;

    b) la configurazione della rete, mediante il modulo che figura nell'allegato V, Parte D.

    2. La notifica di cui al paragrafo 1 include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.

    3. Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano unicamente le navi autorizzate battenti la loro bandiera al momento della notifica.

    4. Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico una nave diversa da quella notificata alla CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:

    a) dati esaustivi relativi alla nave/alle navi sostitutive di cui al paragrafo 2, comprese le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004;

    b) un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.

    5. Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi di navi INN della CCAMLR.

    Sezione 3

    ZONA IOTC

    Articolo 18

    Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti

    nella zona IOTC

    1. Il numero massimo di navi comunitarie dedite alla cattura del tonno tropicale nella zona IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda (GT) sono fissati nell'allegato VI, punto 1.

    2. Il numero massimo di navi comunitarie dedite alla cattura del pesce spada (Xiphias gladius) e del tonno bianco (Thunnus alalunga) nella zona IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda (GT) sono fissati nell'allegato VI, punto 2.

    3. Gli Stati membri possono modificare il numero di navi di cui ai paragrafi 1 e 2, per tipo di attrezzo, sempreché siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici considerati.

    4. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora venga proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Le navi che figurano nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale di gestione della pesca non possono essere trasferite.

    5. Al fine di tener conto dell'attuazione dei piani di sviluppo presentati all'IOTC, gli Stati membri possono aumentare le limitazioni della capacità di pesca di cui al presente articolo soltanto entro i limiti stabiliti in tali piani di sviluppo.

    Sezione 4

    ZONA SFPO

    Articolo 19

    Pesca di fondo

    Gli Stati membri limitano i livelli di sforzo e di cattura nella pesca di fondo nella zona SPFO alla media annua registrata nel periodo 1º gennaio 2002 - 31 dicembre 2006, espressa dal numero di navi da pesca e da altri parametri che rispecchino il livello delle catture, lo sforzo e la capacità di pesca, e unicamente alle parti della zona SFPO in cui la pesca di fondo è stata esercitata nella precedente campagna di pesca.

    Sezione 5

    ZONA IATTC

    Articolo 20

    Pesca con reti da circuizione

    1. La pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) praticata da navi con reti da circuizione è vietata:

    a) dal 29 luglio al 28 settembre 2010, o dal 10 novembre 2010 al 18 gennaio 2011, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

    – le coste americane del Pacifico,

    – longitudine 150° O,

    – latitudine 40° N,

    – latitudine 40° S.

    b) dal 29 settembre al 29 ottobre 2010 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

    – longitudine 94° O,

    – longitudine 110° O,

    – latitudine 3° N,

    – latitudine 5° S.

    2. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro il 1° aprile 2010, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1, lettera a). Nel periodo in cui vige il divieto, tutte le navi degli Stati membri munite di reti da circuizione devono sospendere la pesca praticata con tali reti nella zona in questione.

    3. Le navi con reti da circuizione dedite alla pesca del tonno nella zona di regolamentazione della IATTC tengono a bordo e quindi sbarcano tutti gli esemplari di tonno obeso, tonnetto striato e tonno albacora catturati, ad eccezione di quelli ritenuti inadatti al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia. Sarà fatta eccezione unicamente per l'ultima retata di una bordata, quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il tonno catturato in quella retata.

    Sezione 6

    ZONA SEAFO

    Articolo 21

    Misure per la protezione degli squali di acque profonde

    È vietata la pesca diretta degli squali di acque profonde nella zona della convenzione SEAFO.

    Sezione 7

    ZONA WCPFC

    Articolo 22

    Limiti di sforzo applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno albacora del Pacifico meridionale

    Gli Stati membri garantiscono che lo sforzo totale di pesca per il tonno obeso (Thunnus obesus), il tonno albacora (Thunnus albacares), il tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) e il tonno albacora del Pacifico meridionale (Thunnus alalunga) nella zona WCPFC sia limitato allo sforzo previsto dagli accordi di partenariato nel settore della pesca conclusi tra la Comunità e gli Stati costieri della regione.

    Articolo 23

    Zona di divieto per la pesca con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD)

    1. Nella parte della zona WCPFC situata tra 20°N e 20°S sono vietate le attività di pesca praticate da navi con reti da circuizione che usano FAD tra le ore 00.00 del 1º agosto 2010 e le ore 24.00 del 30 settembre 2010. Durante tale periodo una nave dotata di reti da circuizione può svolgere operazioni di pesca nella summenzionata parte della zona WCPFC solo se a bordo è presente un osservatore incaricato di controllare che in nessun caso essa:

    – utilizzi o predisponga un FAD o dispositivi elettronici correlati;

    – peschi su banchi avvalendosi di FAD.

    2. Tutte le navi con reti da circuizione che praticano la pesca nella parte della zona WCPFC di cui al paragrafo 1, prima frase, tengono a bordo e sbarcano o trasbordano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.

    3. Il paragrafo 2 non si applica nei seguenti casi:

    a) nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il pesce,

    b) il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse da quelle legate alla taglia, o

    c) in caso di seri problemi di funzionamento dell'attrezzatura per la refrigerazione.

    Articolo 24

    Limitazioni al numero di navi autorizzate a praticare la pesca del pesce spada

    Il numero massimo di navi della Comunità autorizzate a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle acque a sud di 20° S della zona WCPFC è indicato nell'allegato VII.

    Sezione 8

    MARE DI BERING

    Articolo 25

    Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering

    È fatto divieto di praticare la pesca del merluzzo giallo (Theragra chalcogramma) nelle acque d'altura del Mare di Bering.

    TITOLO III

    Possibilità di pesca per le navi di paesi terzi nelle acque comunitarie

    Articolo 26

    Limiti di cattura

    I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e quelli registrati nelle Isole Færøer sono autorizzati ad effettuare catture nelle acque comunitarie entro i limiti di cattura fissati nell'allegato I e nel rispetto delle condizioni previste nel capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008 e nel presente titolo.

    Articolo 27

    Autorizzazioni di pesca

    1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque comunitarie è fissato nell'allegato VIII.

    2. È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano stati stabiliti limiti di cattura, a meno che le catture siano state effettuate da navi di paesi terzi che dispongono di un contingente non ancora esaurito.

    Articolo 28

    Specie vietate

    [Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:

    a) squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) in tutte le acque comunitarie;

    b) squadro (Squatina squatina) in tutte le acque comunitarie;

    c) razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque comunitarie delle zone IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX e X, e

    d) razza ondulata (Raja undulata) e razza bianca (Rostroraja alba) nelle acque comunitarie delle zone VI, VII, VIII, IX e X.]

    TITOLO IV

    Disposizioni finali

    Articolo 29

    Modifica del regolamento (CE) n. 1359/2008

    Nella parte 2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1359/2008, la voce relativa al granatiere nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona III è sostituita dalla seguente:

    "Specie: | GranatiereCoryphaernoides rupestris | Zona: | Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi della zona III (1)(RNG/03-) |

    Anno | 2009 | 2010 | |

    Danimarca | 804 | 804 | |

    Germania | 5 | 5 | |

    Svezia | 41 | 41 | |

    CE | 850 | 850 | |

    (1) Non è autorizzata la pesca diretta del granatiere nella zona CIEM IIIa in attesa che si svolgano le consultazioni tra la Comunità europea e la Norvegia. " |

    Articolo 30

    Disposizione finale

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2010.

    Qualora le possibilità di pesca per la zona CCAMLR siano fissate per periodi che hanno inizio anteriormente al 1º gennaio 2010, il titolo II, capo III, sezione 2, e gli allegati IE e V si applicano a decorrere dall'inizio di ciascuno dei rispettivi periodi di applicazione delle possibilità di pesca.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    [1] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

    [2] GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

    [3] GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5.

    [4] GU L 65 del 7.3.2006, pag. 1.

    [5] GU L 122 dell’11.5.2007, pag. 7.

    [6] GU L 157 del 19.6.2007, pag. 1.

    [7] GU L 344 del 20.12.2008, pag. 6.

    [8] GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.

    [9] GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1.

    [10] GU L [...] del [...], pag. [...].

    [11] GU L [...] del [...], pag. [...].

    [12] GU L 214 del 19.08.2009, pag. 16.

    [13] GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1.

    [14] GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1.

    [15] GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9.

    [16] GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1.

    [17] GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

    [18] GU L 191 del 7.7.1998, pag. 10.

    [19] GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6.

    [20] GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1.

    [21] GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.

    [22] GU L 97 dell’1.4.2004, pag. 16.

    [23] GU L 340 del 23.12.2005, pag. 3.

    [24] GU L 409 del 30.12.2006, pag. 1.

    [25] GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6.

    [26] GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3.

    [27] GU L 318 del 5.12.2007, pag. 1.

    [28] GU L 295 del 4.11.2008, pag. 3.

    [29] GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

    [30] GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

    [31] GU L [...] del [...], pag. [...].

    [32] GU L [...] del [...], pag. [...].

    [33] GU L [...] del [...], pag. [...].

    [34] GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48.

    [35] GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12.

    [36] GU L 172 del 30.6.2007, pag. 1.

    [37] GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.

    [38] GU L 151 dell’11.6.2008, pag. 5.

    [39] GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1.

    [40] GU L 186 del 28.7.1993, pag. 1.

    [41] GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39.

    [42] GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33.

    [43] GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22.

    [44] GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24.

    [45] GU L 196 del 18.7.2006, pag. 14.

    [46] GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1.

    [47] GU L 352 del 31.12.2008, pag. 1.

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