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Document 52009PC0508

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

/* COM/2009/0508 def. - CNS 2009/0136 */

52009PC0508

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) /* COM/2009/0508 def. - CNS 2009/0136 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 29.9.2009

COM(2009) 508 definitivo

2009/0136 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

RELAZIONE

1. Contesto della proposta

• Motivazione e obiettivi

La Commissione contribuisce a garantire la disponibilità delle nuove funzioni del SIS II – e a mantenere quindi un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia – e cerca di dare nuovo slancio allo sviluppo del SIS II dopo il periodo di riparazione e di analisi del SIS II durante il quale è stato individuato un numero notevole di questioni e di bug noti e sono state progettate o attuate soluzioni per porvi rimedio.

L’obiettivo della presente proposta, e di una proposta di decisione del Consiglio avente lo stesso oggetto, è evitare che il regolamento (CE) n. 1104/2008 che regola la migrazione dal sistema d’informazione Schengen, nella versione attuale del SIS 1+, al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) scada prima che la migrazione sia tecnicamente possibile. La presente proposta intende inoltre garantire la flessibilità giuridica necessaria per sviluppare il SIS II mediante lo scenario tecnico alternativo SIS 1+ RE, nell’eventualità che si opti per quest’ultimo.

Nel contempo, per garantire la gestione efficiente dello sviluppo e della migrazione del SIS II è stato istituito il Consiglio di gestione globale del programma (GPMB), un gruppo di esperti che assicuri una gestione e un coordinamento migliori dell'insieme del progetto SIS II e delle attività connesse, nonché coerenza tra lo sviluppo del sistema centrale e dei sistemi nazionali. La presente proposta è coerente con le conclusioni del Consiglio del 4-5 giugno 2009 che invitano la Commissione a presentare una struttura e un approccio per una migliore gestione del progetto SIS II, alla luce dell'esperienza acquisita e degli insegnamenti tratti nell'ambito dell'approccio di gestione globale del programma SIS II definito nelle conclusioni del Consiglio del 26 e 27 febbraio 2009 e in conformità del quadro giuridico.

Onorando l’obbligo di informazione viene garantita la trasparenza del processo di sviluppo del SIS II rispetto al Parlamento europeo.

• Contesto generale

Il sistema d’informazione Schengen (SIS), istituito a norma delle disposizioni del titolo IV della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata il 19 giugno 1990 (“convenzione Schengen”), e il suo sviluppo SIS 1+ rappresentano uno strumento fondamentale per l’applicazione delle disposizioni dell’ acquis di Schengen integrate nell’ambito dell’Unione europea.

L’incarico di sviluppare il SIS di seconda generazione (SIS II) è stato affidato alla Commissione con regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio e decisione 2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). Il SIS II subentrerà al SIS 1+. Lo sviluppo del SIS II tiene conto delle più recenti evoluzioni nel campo della tecnologia dell’informazione e rende possibile l’introduzione di ulteriori funzionalità.

Le disposizioni sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del SIS II figurano nel regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[1], e nella decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[2]. Come stabilito in questi stessi strumenti, le loro disposizioni si applicheranno agli Stati membri partecipanti al SIS 1+ soltanto a partire dalle date che stabilirà il Consiglio, deliberando all'unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri partecipanti al SIS 1+, e andranno allora a sostituire le disposizioni dell’ acquis di Schengen che disciplinano il SIS 1+, in particolare le pertinenti disposizioni della convenzione Schengen.

Prima che ciò avvenga, gli utenti del SIS 1+ dovranno migrare verso l’ambiente del SIS II, ragion per cui è stato concepito un apposito quadro giuridico. Onde ridurre i rischi di interruzione del servizio durante la migrazione, un’architettura tecnica provvisoria per le operazioni del SIS 1+ consentirà a questo e a certe parti tecniche dell’architettura del SIS II di operare parallelamente durante il periodo transitorio.

Il periodo di applicazione degli attuali strumenti della migrazione, in particolare la data di scadenza attualmente fissata al 30 giugno 2010, risulta ormai irrealistico. L’obiettivo della presente proposta è quindi evitare che il regolamento (CE) n. 1104/2008 scada prima ancora che si proceda alla migrazione. Il ruolo del GPMB sarebbe fungere da punto focale tra gli attori dello sviluppo globale del SIS II e le parti interessate, in particolare permettere alla Commissione e agli Stati membri di coordinare il programma globale mantenendo le rispettive competenze e attività con riguardo ai progetti del SIS II centrale e dei SIS II nazionali.

Pur attenendosi all’attuale ripartizione delle competenze fra la Commissione, la Francia e gli Stati membri partecipanti prevista dagli strumenti da modificare, la presente proposta procurerà di razionalizzare il processo di gestione.

• Disposizioni vigenti nel settore della proposta

- Convenzione, del 19 giugno 1990, di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni[3] (convenzione Schengen).

- Regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[4], modificato dal regolamento (CE) n. 1988/2006 del Consiglio[5], del 21 dicembre 2006.

- Decisione 2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[6], modificata dalla decisione 2006/1007/GAI del Consiglio[7], del 21 dicembre 2006.

- Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

- Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

- Regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione[8].

- Decisioni 2007/170/CE e 2007/171/ CE della Commissione, del 16 marzo 2007, che stabiliscono i requisiti di rete per il sistema d’informazione Schengen II[9].

- Regolamento (CE) n. 189/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, sulle prove tecniche del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[10].

- Decisione 2008/173/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008, sulle prove tecniche del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[11].

- Regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[12].

- Decisione 2008/839/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[13].

• Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione

Non pertinente.

2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

• Consultazione delle parti interessate

Gli esperti degli Stati membri partecipano direttamente allo sviluppo continuo del SIS II, in particolare nell’ambito del comitato SISVIS. Lo sviluppo del SIS II è stato inoltre discusso in sede di organi preparatori del Consiglio e nella sessione del Consiglio del 4 giugno 2009. Le conclusioni del Consiglio del 4-5 giugno 2009 invitano la Commissione a presentare quanto prima ma entro ottobre 2009 le opportune proposte legislative per modificare gli strumenti della migrazione.

• Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

La presente proposta tiene conto degli esiti dell’ampio dibattito con gli Stati membri, in particolare nell’ambito del comitato di cui all’articolo 36 e nella sessione del Consiglio del 4 giugno 2009.

• Ricorso al parere di esperti

Non si è fatto ricorso a esperti esterni per preparare la presente proposta.

• Valutazione dell'impatto

Non è richiesta una valutazione dell’impatto per la presente proposta di regolamento del Consiglio, che non rientra nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione ed è invece la continuazione di un progetto tecnico privo di impatto economico, sociale e ambientale chiaramente identificabile.

3. Elementi giuridici della proposta

• Sintesi delle misure proposte

Gli obiettivi della presente proposta sono evitare che il regolamento (CE) n. 1104/2008 scada prima della migrazione, garantire la flessibilità giuridica necessaria affinché lo scenario tecnico alternativo assicuri le funzioni del SIS II basate sul SIS 1+, nell’eventualità che si opti per quest’ultimo, e rendere quanto più efficiente la gestione dello sviluppo e della migrazione del SIS II, specie per quanto riguarda il coordinamento fra i progetti della Commissione e degli Stati membri. Per il raggiungimento di quest’ultimo obiettivo è istituito il GPMB, un gruppo di esperti a livello del programma globale.

• Base giuridica

Il presente regolamento si fonda sull’articolo 66 del trattato CE in quanto è atto a garantire la cooperazione tra i pertinenti servizi delle amministrazioni degli Stati membri, nonché tra tali servizi e la Commissione per le politiche connesse con la libera circolazione delle persone.

• Principio di sussidiarietà

Conformemente al principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5 del trattato CE, l’obiettivo principale dell’azione prevista, cioè la migrazione dal SIS 1+ al SIS II, non può essere realizzato dagli Stati membri singolarmente.

• Principio di proporzionalità

La presente proposta non va al di là di quanto necessario per il conseguimento del suo obiettivo. Essa rispetta il principio di proporzionalità in quanto le attività della Commissione continuano a limitarsi al SIS II centrale, alle attività di coordinamento e a fornire uno strumento tecnico per lo scambio dei dati del SIS 1+ fra questo e il SIS II (“convertitore”). Il GPMB esiste per giunta già come organo informale di consultazione ai fini del coordinamento richiesto dagli strumenti in vigore. Il coordinamento fra la Commissione e gli Stati membri è in effetti necessario per il successo globale del SIS II.

• Scelta dello strumento

Il regolamento del Consiglio è l’unico atto giuridico possibile per prorogare la data di scadenza del regolamento (CE) n. 1104/2008 inizialmente prevista, nonché lo strumento più appropriato per realizzare gli altri obiettivi della presente proposta, vista la necessità di applicare norme e processi uniformi alla gestione dello sviluppo e della migrazione del SIS II. Le disposizioni stabilite con il presente regolamento sono precise, incondizionate e direttamente applicabili, non richiedono cioè l’intervento degli Stati membri per il loro recepimento nell’ordinamento nazionale.

Essendo il SIS II fondato sul primo e sul terzo pilastro, una decisione del Consiglio basata sull’articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), e sull’articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull’Unione europea completerà il regolamento del Consiglio qui proposto.

4. Incidenza sul bilancio

A norma del regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio e della decisione 2001/886/GAI del Consiglio sullo sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione, le spese occasionate dallo sviluppo del SIS II vanno imputate al bilancio generale dell’Unione europea.

Analogamente, a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, e dell’articolo 5 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sono a carico del bilancio generale dell’Unione europea anche i costi relativi all’istituzione, all’esercizio e alla manutenzione del SIS II centrale e dell’infrastruttura di comunicazione. I costi per l’istituzione, l’esercizio e la manutenzione di ciascun N.SIS II sono a carico dello Stato membro interessato.

A norma dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1104/2008 e della decisione 2008/839/GAI del Consiglio, nell’attuale formulazione, i costi inerenti alla migrazione, ai test, alla manutenzione e allo sviluppo a livello centrale (SIS II centrale e infrastruttura di comunicazione) sono anch’essi a carico del bilancio generale dell’Unione europea. Continuano invece a essere sostenuti dallo Stato membro interessato i costi afferenti alle prove, alla migrazione, alla manutenzione e allo sviluppo dei sistemi nazionali, compresi gli N.SIS II.

La presente proposta non intende modificare la struttura di base, bensì estendere la base giuridica già introdotta dal regolamento (CE) n. 1104/2008 e dalla decisione 2008/839/GAI del Consiglio in modo da ricomprendere il periodo che va dal 30 giugno 2010 alla migrazione. Inoltre, i costi occasionati dalle riunioni del GPMB, istituito con la presente proposta, e comprendenti le spese per membri ed esperti, saranno imputati al bilancio generale dell’Unione europea. Gli stanziamenti necessari a coprire questi costi rientrano fra gli stanziamenti previsti nella programmazione finanziaria 2010-2013 per il sistema d'informazione Schengen (SIS II).

I costi risultanti dalle attività a livello del SIS 1+, fra cui le attività supplementari svolte dalla Francia per conto degli Stati membri (del SIS 1+), continueranno a essere sostenuti conformemente all’articolo 119 della convenzione Schengen. Questo articolo prevede che gli Stati membri sostengano in comune i costi d'installazione e di utilizzazione dell'unità di supporto tecnico del SIS 1+, di cui all'articolo 92, paragrafo 3, della convenzione, compresi i costi di cablaggio per il collegamento delle sezioni nazionali del sistema d'informazione Schengen con l'unità di supporto tecnico, e che invece siano sostenuti individualmente da ciascuno Stato membro i costi di installazione e di utilizzazione della sezione nazionale del sistema d’informazione Schengen.

La Commissione ha stabilito una scheda finanziaria allegata alla presente proposta.

5. Informazioni aggiuntive

• Modifica della normativa vigente

L’adozione della proposta comporterà la modifica del regolamento (CE) n. 1104/2008.

• Riesame/revisione/clausola di caducità

La presente proposta contiene una clausola di caducità modificata in quanto la nuova scadenza sarà fissata dal Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006.

• Calendario

Il presente regolamento deve essere adottato al massimo entro giugno 2010, per poter garantire la continuità dei preparativi e l’esecuzione tempestiva delle attività interessate.

2009/0136 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 66,

vista la proposta della Commissione[14],

visto il parere del Parlamento europeo[15],

considerando quanto segue:

(1) Il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) è stato istituito con regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[16] e con decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[17].

(2) Le condizioni in cui deve svolgersi la migrazione dal SIS 1+ al SIS II, le relative procedure e le competenze sono dettate dal regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[18] e dalla decisione 2008/839/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[19]. Entrambi gli strumenti hanno scadenza il 30 giugno 2010.

(3) Entro il 30 giugno 2010 le condizioni indispensabili per la migrazione non saranno raggiunte. Perché il SIS II diventi operativo come impongono il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI, occorre pertanto continuare ad applicare, fino a migrazione avvenuta, il regolamento (CE) n. 1104/2008 e la decisione 2008/839/GAI.

(4) È opportuno che la Commissione e gli Stati membri continuino a cooperare strettamente in tutte le fasi della migrazione, al buon svolgimento del processo. Andrebbe istituito un gruppo di esperti che integri l'attuale struttura organizzativa.

(5) La Commissione dovrebbe mantenere la responsabilità del SIS II centrale e dell’infrastruttura di comunicazione. È necessario provvedere alla manutenzione e, se del caso, all’ulteriore sviluppo di entrambe le strutture. Ogni nuovo sviluppo del SIS II centrale deve comportare la correzione degli errori. È opportuno che la Commissione assicuri il coordinamento delle attività comuni e di assistenza.

(6) Occorre prevedere un piano d’emergenza tecnico per assicurare le funzioni del SIS II e adattare di conseguenza la descrizione delle componenti tecniche dell’architettura per la migrazione, in modo da permettere un’altra soluzione tecnica per lo sviluppo del SIS II centrale.

(7) Gli Stati membri dovrebbero mantenere la responsabilità dei rispettivi sistemi nazionali (N.SIS II). È necessario provvedere alla manutenzione e, se del caso, all'ulteriore sviluppo di queste strutture.

(8) La Francia dovrebbe mantenere la responsabilità del C.SIS.

(9) Poiché gli obiettivi dell’azione prevista, vale a dire la messa in opera di un’architettura provvisoria per la migrazione e la migrazione dei dati dal SIS 1+ al SIS II, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire secondo il principio della sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

(10) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’ acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall’adozione del presente regolamento, se intende recepirlo nel suo diritto interno.

(11) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’ acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, in conformità della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’ acquis di Schengen[20]. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(12) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’ acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’ acquis di Schengen[21]. l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(13) Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni concernenti la partecipazione parziale del Regno Unito e dell’Irlanda all’ acquis di Schengen definite, rispettivamente, nelle decisioni 2000/365/CE e 2002/192/CE del Consiglio.

(14) Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’ acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’ acquis di Schengen[22], che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio[23], del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

(15) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’ acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’ acquis di Schengen[24], che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio[25] relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo.

(16) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’ acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’ acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2008, sulla firma, a nome della Comunità europea, e sull’applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’ acquis di Schengen[26],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1104/2008 è così modificato:

1) All'articolo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

“Per assicurare la migrazione dal SIS 1+ al SIS II, sono fornite le seguenti componenti nella misura necessaria:”

2) All'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Nella misura necessaria, il convertitore converte i dati in due direzioni tra il C.SIS e il SIS II centrale e mantiene sincronizzati il C.SIS e il SIS II centrale.”

3) All'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ migrano dall’N.SIS all’N.SIS II mediante l’architettura provvisoria per la migrazione, con il supporto della Francia e della Commissione.”

4) È inserito il seguente articolo 17 bis:

“Articolo 17 bis

Consiglio di gestione globale del programma

1. Fatte salve le rispettive competenze e attività della Commissione, della Francia e degli Stati membri partecipanti al SIS 1+, è istituito un gruppo di esperti tecnici denominato “Consiglio di gestione globale del programma” (di seguito “GPMB”). Il GPMB costituisce la sede per il coordinamento dei progetti del SIS II centrale e dei SIS II nazionali.

2. Il GPMB si compone di massimo dieci esperti. Gli Stati membri, in sede di Consiglio, designano un massimo di otto esperti e un numero equivalente di sostituti. Il direttore generale della direzione generale competente della Commissione designa, fra i funzionari della Commissione, due esperti e due sostituti. Possono partecipare alle riunioni del GPMB anche altri funzionari della Commissione interessati al processo.

3. Il GPMB può invitare altri funzionari a partecipare alle riunioni, se necessario per il raggiungimento del suo obiettivo di cui al paragrafo 1.

4. Il GPMB si riunisce nei locali della Commissione. La Commissione provvede ai servizi di segreteria.

5. Il GPMB redige il proprio mandato che prende effetto previo parere favorevole del direttore generale della direzione generale competente della Commissione.

6. Fatto salvo l’articolo 15, paragrafo 2, sono a carico del bilancio generale dell’Unione europea i costi amministrativi e le spese di viaggio occasionati dalle attività del GPMB che non sono rimborsati da altra fonte. Le spese di viaggio sostenute in relazione ai lavori del GPMB dagli esperti del GPMB designati dagli Stati membri in sede di Consiglio e dagli esperti invitati a norma del paragrafo 3 sono disciplinate dalla “Regolamentazione dell'indennità corrisposte alle persone estranee alla Commissione convocate in viste di esperti”.

5) All'articolo 19, l’ultima frase è sostituita dalla seguente:

“Esso si applica fino alla data che stabilirà il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006.”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

La presente scheda accompagna due proposte legislative:

proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1104/2008 sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II);

proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2008/839/GAI sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

2. QUADRO ABM/ABB (Gestione per attività/Suddivisione per attività)

Indicare la politica dell'UE e le relative attività oggetto dell'iniziativa:

Titolo 18: Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Capitolo 18 02: Solidarietà — Frontiere esterne, visti e libera circolazione delle persone

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

18.02.04 01 – Sistema d’informazione Schengen (SIS II)

3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

Poiché i due atti di modifica prolungano la data di scadenza degli strumenti modificati, si terrà conto unicamente dei costi dovuti alla proroga della fase di sviluppo e migrazione oltre il 30 giugno 2010. Sono quindi esclusi i costi da coprire fino a quella data.

Sono altresì esclusi i costi operativi finanziati in forza di un'altra base giuridica, in particolare il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del 20 dicembre 2006 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del SIS II.

Gli stanziamenti d’impegno che discendono dagli atti di modifica sono previsti per il periodo dal 30 giugno 2010 fino alla migrazione e, quindi, fino alla scadenza degli strumenti nell'ambito della dotazione programmata per coprire il finanziamento dei sistemi IT su larga scala.

3.3. Caratteristiche di bilancio (aggiungere le righe necessarie):

Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie |

18 02 04 01 | Spese non obblig. | Stanz. dissoc.[27] | No | No | No | 3a |

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa | Sezione n. | 2010 | 2011 | 2012 | Totale |

Spese operative[28] |

Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1. | a | 6,566 | 6,284 | 0 | 12,850 |

Stanziamenti di pagamento (SP) | b | 4,924 | 6,355 | 1,571 | 12,850 |

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento[29] |

Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND) | 8.2.4. | c |

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO |

Stanziamenti di impegno | a+c | 6,566 | 6,284 | 12,850 |

Stanziamenti di pagamento | b+c | 4,924 | 6,355 | 1,571 | 12,850 |

Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento[30] |

Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5. | d | 2,593 | 3,890 | 6,483 |

Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND) | 8.2.6. | e | 0,177 | 0,241 | 0,418 |

Costo totale indicativo dell'intervento |

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c+d+e | 9,336 | 10,415 | 19,751 |

TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e | 7,694 | 10,486 | 1,571 | 19,751 |

Cofinanziamento

Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre righe se è prevista la partecipazione di diversi organismi): n.a.

- Contributo della Norvegia e dell’Islanda ai costi operativi: 2,200081% e 0,113386% rispettivamente (cifre 2007), in base all’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, dell’accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell' acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36).

- Contributo della Svizzera ai costi operativi: 2,402999% (cifre 2007), in base all’articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’ acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52).

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, le due proposte si basano sull’ acquis di Schengen ai sensi dell’allegato A dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’ acquis di Schengen. L’articolo 12, paragrafo 1, ultimo comma dell'accordo recita: “L'Islanda e la Norvegia, qualora i costi operativi siano imputati al bilancio generale delle Comunità europee, contribuiscono versando al predetto bilancio un importo annuo calcolato in proporzione della percentuale che il rispettivo prodotto interno lordo rappresenta rispetto al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti.”

Per quanto riguarda la Svizzera, le due proposte si basano sull’ acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’ acquis di Schengen. L’articolo 11, paragrafo 2, dell'accordo recita: “Per quanto concerne i costi di sviluppo del Sistema d’informazione Schengen II, la Svizzera versa al bilancio generale delle Comunità europee un contributo annuo calcolato in proporzione al suo prodotto interno lordo rispetto al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti per i relativi esercizi finanziari, e ciò a partire dall’esercizio finanziario 2002.”

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

( La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore Gli stanziamenti necessari a coprire questi costi rientrano fra gli stanziamenti previsti nella programmazione finanziaria 2010-2013 per il sistema d'informazione Schengen (SIS II).

( La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.

( La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale[31] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie).

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

( Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

( La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

Prima dell'azione [Anno n-1] | Situazione a seguito dell'azione |

Totale risorse umane | 50 | 50 |

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

Obiettivo dell’azione proposta è prorogare la base giuridica della migrazione fino alla data in cui questa sarà tecnicamente fattibile, e creare una struttura di gestione conforme alle migliori pratiche riconosciute a livello internazionale. L’azione proposta permette inoltre la flessibilità giuridica necessaria per assicurare le funzioni del SIS II mediante uno scenario tecnico alternativo basato sul SIS 1+, nell’eventualità che si opti per quest’ultimo. Essa non modifica la struttura di base delle competenze, né quella del finanziamento.

5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

Data l’integrazione dell’ acquis di Schengen nell’ambito istituzionale dell’Unione europea e poiché il SIS II è di competenza sia della Comunità che dell'Unione, il progetto di creare un sistema IT comune su larga scala esige l’intervento comunitario.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

Obiettivo principale dell’azione proposta è garantire l’avvio delle operazioni del SIS II. Il risultato atteso è una migrazione agevole dei dati dal SIS 1+ al SIS II e il passaggio completo al SIS II. L’indicatore è l’avvenuta migrazione dei dati e sistemi di tutti gli Stati membri partecipanti.

5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

( Gestione centralizzata

( diretta da parte della Commissione

( indiretta, con delega a:

( agenzie esecutive

( organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario

( organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

( Gestione concorrente o decentrata

( con Stati membri

( con paesi terzi

( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Osservazioni: n.a.

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

I progressi saranno valutati periodicamente e i risultati misurati sulla base degli standard richiesti e di criteri prestabiliti. Tale compito sarà affidato in particolare a un contraente esterno per la garanzia della qualità

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex-ante

La relazione di valutazione e confronto sull’ulteriore orientamento del SIS II presentata dalla presidenza e dalla Commissione al Consiglio costituisce una valutazione ex ante . Su questa base, il Consiglio del 4-5 giugno 2009 prende atto del completamento del periodo di riparazione e di analisi del SIS II durante il quale è stato individuato un numero notevole di questioni e di bug noti e sono state progettate o attuate soluzioni per porvi rimedio e giunge alla conclusione che lo sviluppo del SIS II deve continuare sulla base dell'attuale progetto SIS II e che il SIS 1+RE sarà mantenuto come piano di emergenza.

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

Le due proposte istituiscono il Consiglio di gestione globale del programma e in questo modo fanno tesoro dell’esperienza acquisita gestendo lo sviluppo del SIS II sulla base della struttura operativa introdotta dagli strumenti oggetto di modifica.

6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

In futuro la valutazione avrà la scadenza delle “tappe” semestrali previste dalle conclusioni del Consiglio del 4-5 giugno 2009.

7. Misure antifrode

Se sarà necessario concludere nuovi contratti, saranno d'applicazione le procedure della Commissione in materia di contratti, conformemente alla legislazione comunitaria in materia di pubblici appalti.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati) | Tipo di risultato | Costo medio | Anno 2010 | Anno 2011 | TOTALE |

Anno 2010 | Anno 2011 |

Funzionari o agenti temporanei[32] (XX 01 01) | A*/AD | 24 | 24 |

B*, C*/AST | 9 | 9 |

Personale finanziato[33] con l'art. XX 01 02 | 17 | 17 |

Altro personale[34] finanziato con l'art. XX 01 04/05 |

TOTALE | 50 | 50 |

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

- Coordinamento del programma

- Gestione del progetto

- Gestione tecnica

- Valutazione e reporting

- Gestione della gara di appalto, del contratto e gestione finanziaria

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)( Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare

( Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n

( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB

( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

( Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

n.a.

8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane | Anno 2010 (in proporzione dal 1° luglio) | Anno 2011 (in proporzione fino al momento previsto della migrazione) |

Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) | 2,013 | 3,020 |

Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) | 0,580 | 0,870 |

Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) | 2,593 | 3,890 |

Calcolo – Funzionari e agenti temporanei |

AD/AST – 122 000 EUR l’anno x 33 persone = 4,026 milioni di EUR |

Calcolo – Personale finanziato con l'art. XX 01 02 |

Personale esterno (art. 18 01 02 01 01): 64 000 EUR l'anno x 9 persone = 0,576 milioni di EUR |

Esperti nazionali (art. 18 01 02 01 03): 73 000 EUR l'anno x 8 persone = 0,584 milioni di EUR |

8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento Mio EUR (al terzo decimale) |

Anno 2010 | Anno 2011 | TOTALE |

XX 01 02 11 01 – Missioni | 0,082 | 0,099 | 0,181 |

XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze | 0,095 | 0,142 | 0,237 |

2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) | 0,177 | 0,241 | 0,418 |

3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) |

Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento) | 0,177 | 0,241 | 0,418 |

Le missioni comprendono visite nei 27 Stati partecipanti per 1 persona all’anno e viaggi settimanali a Strasburgo per 2 persone fino alla data prevista per la migrazione.

Il fabbisogno di risorse umane e amministrative sarà coperto dallo stanziamento concesso alla DG preposta alla gestione nell'ambito della procedura di assegnazione annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio. [pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic]

[1] GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

[2] GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.

[3] GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19, modificata da ultimo con decisione 2008/839/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008 (GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 43).

[4] GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4.

[5] GU L 411 del 30.12.2006, pag. 1.

[6] GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1.

[7] GU L 411 del 30.12.2006, pag. 78.

[8] GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1.

[9] GU L 79 del 20.3.2007, pag. 20 e GU L 79 del 20.3.2007, pag. 29.

[10] GU L 57 dell’1.3.2008, pag. 1.

[11] GU L 57 dell’1.3.2008, pag. 14.

[12] GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 1.

[13] GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 43.

[14] GU C , del , pag. .

[15] GU C , del , pag. .

[16] GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

[17] GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.

[18] GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 1.

[19] GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 43.

[20] GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

[21] GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

[22] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

[23] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

[24] GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

[25] GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

[26] GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.

[27] Stanziamenti dissociati (SD)

[28] Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato.

[29] Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del Titolo xx.

[30] Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

[31] Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

[32] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

[33] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

[34] Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

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