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Document 52009PC0427

    Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (Rifusione)

    /* COM/2009/0427 def. - CNS 2009/0118 */

    52009PC0427

    Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (Rifusione) /* COM/2009/0427 def. - CNS 2009/0118 */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 18.8.2009

    COM(2009) 427 definitivo

    2009/0118 (CNS)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto

    (Rifusione)

    RELAZIONE

    CONTESTO DELLA PROPOSTA |

    110 | Motivazione e obiettivi della proposta Il Consiglio ha ribadito più volte la necessità di un approccio comune in materia di lotta contro la frode fiscale, in particolare di frode a danno dell'IVA, inteso a integrare e a sostenere gli sforzi nazionali. La frode all'IVA è spesso organizzata a livello transfrontaliero: per tale ragione, al fine di contrastarla in maniera efficace, è necessario che gli Stati membri cooperino tra di loro. Nelle sue conclusioni del 4 dicembre 2007 il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte volte a rafforzare la gestione del sistema di IVA dell'Unione europea da parte degli Stati membri. In seguito, nelle sue conclusioni del 7 ottobre 2008, il Consiglio ha invitato la Commissione ad integrare in tali proposte, seguendo determinate linee direttrici, le disposizioni che permetteranno tra breve l'attuazione di Eurofisc. La presente proposta di rifusione del regolamento del Consiglio (CE) n. 1798/2003 è quindi volta ad offrire agli Stati membri i mezzi per lottare più efficacemente contro la frode all'IVA transfrontaliera. |

    120 | Contesto generale Nel maggio 2006 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa alla necessità di sviluppare una strategia coordinata al fine di migliorare la lotta contro la frode fiscale. Per quanto riguarda la frode all'IVA, in particolare la frode intracomunitaria cosiddetta "carosello", la comunicazione distingueva tra misure convenzionali, volte a rafforzare il sistema dell'IVA senza modificarne i principi, e misure più ambiziose che mettevano in causa i principi stessi della riscossione dell'IVA. I dibattiti che ne sono seguiti presso il Consiglio hanno fatto emergere che le misure definite come più ambiziose non avrebbero potuto essere realizzate a breve termine. Per tale motivo la Commissione ha deciso di concentrare i suoi sforzi sull'attuazione di una serie di misure convenzionali, complementari tra loro. Nella comunicazione del 1° dicembre 2008 su una strategia coordinata per migliorare la lotta contro le frodi a danno dell'IVA nell'Unione europea (COM(2008) 807 del 1.12.2008), la Commissione ha presentato a tal fine un programma d'azione a breve termine. Un elemento essenziale del programma è precisamente rafforzare l'efficacia della cooperazione tra le amministrazioni tributarie. Nella presente proposta sono contenute varie delle misure annunciate in tale programma d'azione. D'altro canto, va osservato che la Corte dei conti europea, nella relazione speciale n. 8/2007 sulla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto, formula precise raccomandazioni in merito alla necessità di rafforzare lo scambio di informazioni relative alle operazioni intracomunitarie. Nella risoluzione adottata il 2 settembre 2008 su una strategia coordinata volta a migliorare la lotta contro la frode fiscale (2008/2033(INI)) il Parlamento europeo sottolinea che gli Stati membri non possono combattere la frode fiscale transfrontaliera separatamente ed invita la Commissione a proporre meccanismi intesi a favorire la cooperazione tra gli Stati membri. In particolare invita la Commissione a presentare proposte in materia di accesso reciproco e automatizzato da parte di tutti gli Stati membri a determinati dati non sensibili in possesso di altri Stati membri concernenti i loro contribuenti (settore di attività, dati riguardanti il fatturato ecc.), nonché in materia di armonizzazione delle procedure di registrazione e di cancellazione dei soggetti passivi IVA, al fine di garantire la rapida individuazione e cancellazione dei falsi soggetti passivi. Il Parlamento sottolinea anche che gli Stati membri devono assumere la responsabilità di aggiornare i rispettivi dati, in particolare per quanto riguarda l'individuazione e la cancellazione delle registrazioni fraudolente. La presente proposta tiene conto di tutti gli elementi succitati. |

    130 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Il regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio costituisce l'atto normativo di riferimento per quanto attiene alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto. La presente proposta lo completa integrandovi una serie di disposizioni che mirano a lottare più efficacemente contro la frode transfrontaliera e a garantire meglio la riscossione dell'imposta nei casi in cui il luogo dell'imposizione sia diverso dal luogo di stabilimento del prestatore o del fornitore. Mira anche ad accrescere la coerenza del regolamento basandosi sulla relazione relativa al funzionamento della cooperazione amministrativa adottata il XXXX dalla Commissione[1]. |

    140 | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione La lotta contro la frode fiscale rientra nella strategia di Lisbona. Nella comunicazione del 25 ottobre 2005 sul contributo delle politiche fiscali e doganali alla strategia di Lisbona, la Commissione sottolinea che la frode fiscale provoca gravi distorsioni nel funzionamento del mercato interno, impedisce la libera concorrenza e erode le entrate che dovrebbero essere utilizzate per l’attuazione di servizi pubblici a livello nazionale. Dal momento che le autorità pubbliche sono costrette a compensare le perdite di entrate che ne derivano, l’aumento delle frodi comporta una maggiore pressione fiscale per le imprese che operano nella legalità. |

    CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |

    Consultazione delle parti interessate |

    211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti Poiché il presente regolamento riguarda le relazioni tra amministrazioni tributarie degli Stati membri, gli interessati sono in primo luogo le suddette amministrazioni. Tali amministrazioni sono state consultate tramite il gruppo di esperti della Commissione sulla strategia contro la frode fiscale, il "gruppo ATSF", e tramite il comitato permanente per la cooperazione amministrativa di cui all'articolo 44 del regolamento del Consiglio (CE) n. 1798/2003. Il gruppo ATSF, che è stato istituito dalla Commissione in seguito alla comunicazione del maggio 2006, riunisce esperti degli Stati membri al fine di analizzare soluzioni e strategie volte a lottare contro la frode fiscale a livello comunitario. Per quanto riguarda gli aspetti che potrebbero influire sugli operatori economici, in particolare l'attuazione di norme comuni in materia di informazioni da raccogliere e di verifiche da effettuare per la registrazione di un numero d'identificazione IVA nella banca dati VIES, si fa osservare che le organizzazioni rappresentative dell'industria e del commercio hanno informato la Commissione che accolgono con favore tale impostazione. Infatti, tale misura è intesa a garantire la qualità delle informazioni contenute nelle banche di dati consultate dagli operatori attivi nel commercio intracomunitario. |

    212 | Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione Le risposte ricevute sia da parte degli operatori economici che delle amministrazioni nazionali sono stata esaminate nel gruppo ATFS e sono peraltro state oggetto di relazioni e comunicazioni al Consiglio. |

    Ricorso al parere di esperti |

    229 | Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

    230 | Valutazione dell'impatto La presente proposta riguarda gli scambi tra amministrazioni tributarie e non avrà incidenza sugli operatori economici; per tale motivo non è stata sottoposta a una valutazione d'impatto formale. Le conseguenze della presente proposta avranno influenza sulle amministrazioni tributarie degli Stati membri. Pertanto, gli Stati membri, più della Commissione, sono in grado di valutarne con maggior precisione l'incidenza. |

    ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

    305 | Sintesi delle misure proposte La presente proposta integra e modifica il regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio. Le modifiche più rilevanti riguardano i seguenti aspetti: - sarà ampliata la responsabilità degli Stati membri in materia di cooperazione amministrativa ai fini della protezione del gettito IVA di tutti gli Stati membri; - saranno chiaramente specificate le informazioni che gli Stati membri devono ottenere e mettere a disposizione degli altri Stati membri tramite un sistema di banche dati elettronico. Il regolamento determina inoltre i diritti d'accesso a tali informazioni a seconda delle persone e delle situazioni; - sarà istituito un quadro normativo che consenta di garantire la qualità delle informazioni contenute nelle banche dati prevedendo norme comuni sulle informazioni da raccogliere, e le verifiche da effettuare, per la registrazione di un numero d'identificazione IVA nella banca dati. Il regolamento specifica anche i casi in cui è opportuno eliminare alcuni elementi dalle banche dati. Il regolamento prevede altresì un regime di responsabilità tra Stati membri nei casi in cui le informazioni contenute nelle banche dati siano erronee o non siano aggiornate per tempo; - gli Stati membri saranno obbligati a confermare per via elettronica il nome e l'indirizzo corrispondenti ad un determinato numero IVA. Vengono peraltro date garanzie ai soggetti passivi IVA relative all'affidabilità e all'uso che si farà di tali informazioni; - sarà creata una base giuridica per istituire una struttura che consenta una cooperazione mirata, incaricata di combattere la frode. Tale struttura permetterà uno scambio multilaterale di informazioni, rapido e mirato, volto a consentire agli Stati membri di reagire per tempo e in modo coordinato, al fine di lottare contro l'emergere di nuovi tipi di frode, e potrà basarsi su un'analisi dei rischi frutto di una valutazione comune. Inoltre la proposta è intesa, più in generale, a migliorare lo scambio di informazioni tra Stati membri definendo i casi in cui questi ultimi non possono rifiutare di rispondere ad una richiesta di informazioni o ad un'indagine amministrativa, specificando i casi in cui devono scambiarsi talune informazioni spontaneamente, nonché i casi in cui deve essere previsto un feedback a tali informazioni e le modalità di tale feedback. La proposta è anche volta a precisare in quali casi gli Stati membri possono e devono procedere a controlli multilaterali. La proposta prevede infine che si fissino obiettivi chiari, relativi alla disponibilità del sistema di banche dati che consentono lo scambio di informazioni e alle procedure per il loro funzionamento. La proposta lascia invariati i seguenti elementi del regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio. - l'organizzazione dei servizi incaricati della cooperazione amministrativa negli Stati membri; - il meccanismo previsto per le richieste di informazioni e di indagini specifiche; - la richiesta di notifica amministrativa; - il principio della presenza di funzionari nei servizi amministrativi di un altro Stato membro e dei controlli simultanei; - le disposizioni relative ai servizi forniti con mezzi elettronici ed ai servizi di teleradiodiffusione; - le disposizioni sul rimborso dell'IVA ai soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro; - il principio alla base delle norme in materia di relazioni con i paesi terzi; - la limitazione di taluni diritti e obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Tale limitazione è necessaria e proporzionata tenendo conto delle perdite di gettito potenziali per gli Stati membri e dell'importanza cruciale di queste informazioni per lottare efficacemente contro la frode. |

    anti | Base giuridica Articolo 93 del trattato CE. |

    320 | Principio di sussidiarietà Si applica il principio di sussidiarietà in quanto la proposta non rientra tra le materie di competenza esclusiva della Comunità. |

    Gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati in misura sufficiente mediante l’azione degli Stati membri per i motivi seguenti. |

    321 | La proposta è volta in particolare a migliorare la qualità e la completezza degli scambi di informazioni tra Stati membri in materia di operazioni transfrontaliere, soprattutto quelle in cui il paese d'imposizione è diverso dal paese di stabilimento del prestatore di servizi o del fornitore. Ai fini di un controllo efficace di tali operazioni, è necessaria una cooperazione tanto stretta quanto rapida tra Stati membri, in particolare utilizzando le banche dati elettroniche. Per disciplinare tale cooperazione è molto più efficace un quadro normativo comunitario di quanto non lo siano accordi bilaterali tra i vari Stati membri, poiché alcuni di essi potrebbero in tal caso essere privati di un accesso completo e veloce a determinate informazioni. Inoltre, tenendo conto dell'incremento delle frodi a danno dell'IVA transfrontaliera, un'azione coordinata per combattere la frode al livello dell'Unione è preferibile ad un approccio nazionale, o anche multilaterale, che potrebbe realizzarsi a scapito di taluni Stati membri favorendo frodi nel loro territorio. |

    327 | La proposta definisce unicamente un quadro normativo per la cooperazione tra Stati membri; le misure operative di controllo e d'applicazione sono di competenza degli Stati membri. Peraltro la proposta si prefigge di integrare e di rendere più affidabili le informazioni fornite agli operatori della Comunità e relative ai loro partner commerciali. Ai fini della corretta applicazione delle norme IVA sono necessarie informazioni complete e di qualità, in particolare quelle relative alla territorialità ed al debitore dell'imposta. Tutti gli operatori dovrebbero poter ottenere facilmente tali informazioni a prescindere dal paese in cui hanno la sede principale o si sono stabiliti. |

    La presente proposta è pertanto conforme al principio di sussidiarietà. |

    Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi illustrati qui di seguito. |

    331 | La proposta si fonda in grande misura sul quadro normativo esistente e lo integra soltanto nei punti che richiedono di essere rafforzati, così come è stato evidenziato dai lavori del gruppo ATFS e dimostrato dalla relazione sul funzionamento della cooperazione amministrativa. La proposta mantiene la limitazione di taluni diritti e obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, limitazione che era prevista dal regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio. Tale limitazione è indispensabile per lottare contro la frode ai danni dell'IVA intracomunitaria, e proporzionata, tenendo conto dell'importo potenziale delle perdite di gettito per gli Stati membri nel caso in cui questa limitazione fosse eliminata. |

    332 | Di conseguenza, queste nuove disposizioni non vanno oltre quanto necessario per rafforzare la cooperazione amministrativa ai fini della lotta contro la frode a danno dell'IVA transfrontaliera. |

    Scelta dello strumento |

    341 | Strumento proposto: regolamento. |

    342 | Altri strumenti non sarebbero idonei per i motivi seguenti: poiché il quadro normativo vigente è un regolamento può essere modificato soltanto da un altro regolamento. |

    INCIDENZA SUL BILANCIO |

    409 | La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio della Comunità. |

    INFORMAZIONE SUPPLEMENTARE |

    520 | Abrogazione di disposizioni vigenti L’adozione della proposta comporterà l’abrogazione di alcune disposizioni legislative. |

    540 | Rifusione La proposta comporta una rifusione della normativa vigente. |

    570 | Illustrazione dettagliata della proposta, per capo o per articolo Il capo I del regolamento rifuso stabilisce il campo d'applicazione del regolamento, le definizioni e le disposizioni relative all'organizzazione delle autorità competenti ai sensi del regolamento. Questo capo è stato modificato soprattutto con l'ampliamento del campo di applicazione e fissando procedure comuni, nei casi in cui è necessario un approccio unitario per garantire la corretta applicazione del sistema comune di IVA, nonché con l'introduzione di un obbligo di cooperazione per gli Stati membri ai fini della tutela del gettito fiscale degli altri Stati membri. Il capo II riguarda gli scambi di informazioni su richiesta: la principale modifica apportata a questo capo è la limitazione dei casi in cui uno Stato membro può rifiutare di fornire informazioni o di svolgere indagini. La nuova norma riprende la formulazione introdotta dal regolamento del Consiglio (CE) n. 143/2008 che entrerà in vigore nel 2015. Il capo III disciplina gli scambi di informazioni senza preventiva richiesta. Questo capo è stato modificato al fine di chiarire che tale scambio deve avvenire comunque, qualora siano soddisfatti determinati criteri. Per talune informazioni specifiche che soddisfanno i criteri, sono previste modalità pratiche di scambio. Il capo IV impone l'obbligo di un sistema di feedback al ricevimento delle informazioni, le cui modalità saranno definite dalla comitatologia. Gli Stati membri avevano individuato nella mancanza di feedback una lacuna dei loro scambi di informazioni. Il capo V concerne l'archiviazione e lo scambio di informazioni relative ai soggetti passivi ed alle operazioni. È stato modificato allo scopo di aumentare la quantità di informazioni scambiate, nonché la loro qualità. In particolare, si prevede di consentire alle autorità competenti l'accesso a determinate informazioni di cui dispongono gli Stati membri. Inoltre, la proposta prevede di istituire procedure comuni in materia di raccolta di informazioni per la registrazione di un soggetto passivo nella banca dati e di aggiornamento del sistema di dette banche. Il capo VI riguarda le richieste di notifica amministrativa e non è stato modificato. Il capo VII del regolamento disciplina la presenza negli uffici amministrativi e la partecipazione alle indagini amministrative. Sono stati apportati chiarimenti relativi al carattere non limitativo delle disposizioni del capo. Il capo VIII tratta dei controlli multilaterali. Le modifiche introdotte sono volte a precisare i casi in cui gli Stati membri devono avvalersi di questo tipo di controlli. Il capo IX riguarda l'informazione a disposizione dei soggetti passivi, in particolare la possibilità di ottenere conferma della validità del numero d'identificazione di una determinata persona, nonché del nome e indirizzo corrispondenti. Inoltre, saranno consultabili nel sito Internet della Commissione le disposizioni vigenti negli Stati membri in materia di fatturazione, applicabili ai soggetti passivi non stabiliti sul loro territorio. Il capo X prevede l'istituzione di una struttura comune (Eurofisc): si tratta di un meccanismo di cooperazione più veloce, inteso a fronteggiare frodi molto estese o di tipo nuovo. Il capo XI e il capo XII non sono stati modificati. Il capo XIII, relativo alle relazioni con la Commissione, è stato modificato allo scopo di precisare che gli Stati membri devono regolarmente verificare tramite audit il buon funzionamento della cooperazione amministrativa. Il capo XIV, relativo alle relazioni con i paesi terzi, è stato leggermente modificato per ampliarne il campo d'applicazione. Il capo XV, che definisce le condizioni relative allo scambio di informazioni, è stato modificato per fissare obiettivi precisi che disciplinano il livello di servizio degli scambi di informazioni elettroniche. Il capo XVI contiene le disposizioni generali e finali; vi sono state integrate le disposizioni del regolamento del Consiglio (CE) n. 143/2008 che entrano in vigore il 1° gennaio 2015. È stato aggiunto un allegato contenente l'elenco dei beni e dei servizi ai quali si applica l'articolo 7, paragrafo 3, sulla base di quello adottato dal Consiglio nel regolamento (CE) n. 143/2008. |

    ⎢ 1798/2003 (adattato)

    ? nuovo

    2009/0118 (CNS)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    relativo alla cooperazione amministrativa ? e alla lotta contro la frode ⎪ in materia d'imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CE) n. 1798/2003

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo[2],

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[3],

    considerando quanto segue:

    ò nuovo

    (1) Il regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92[4], ha subito diverse e sostanziali modificazioni. Esso deve ora essere nuovamente modificato ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione. Per ragioni di chiarezza e di leggibilità le disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2014 e le disposizioni applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2015 devono essere presentate separatamente.

    ⎢ 1798/2003 considerando 1

    (2) La pratica della frode e dell'evasione fiscale al di là dei confini degli Stati membri non solo conduce a perdite di bilancio ma lede anche il principio della giustizia fiscale e può provocare distorsioni dei movimenti di capitali e delle condizioni di concorrenza. Pertanto essa pregiudica il funzionamento del mercato interno.

    ⎢ 1798/2003 considerando 3 (adattato)

    (3)(4) Le misure di armonizzazione delle disposizioni fiscali adottate per completare il mercato interno dovrebbero pertanto comprendere l'istituzione di un sistema comune di scambio d'informazioni tra gli Stati membri nell'ambito del quale le autorità amministrative degli Stati membri sono tenute a prestarsi mutua assistenza e a collaborare con la Commissione al fine di assicurare la corretta applicazione dell' Ö imposta sul valore aggiunto Õ (IVA) alla fornitura di beni e alla prestazione di servizi, all'acquisizione intracomunitaria di beni e all'importazione di beni.

    ∫ nuovo

    (4) Nella Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo: Una strategia coordinata per migliorare la lotta contro le frodi a danno dell'IVA nell'Unione europea, del 1° dicembre 2008[5], la Commissione ha illustrato le misure convenzionali da attuare rapidamente per lottare contro le frodi fiscali.

    (5) Nelle conclusioni del 4 dicembre 2007 e successivamente del 7 ottobre 2008 il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte intese a rafforzare la gestione del sistema dell'IVA della Comunità europea da parte degli Stati membri e ad integrarvi disposizioni che consentano la prossima attuazione di Eurofisc nel rispetto degli strumenti di cooperazione amministrativa previsti da tale regolamento.

    (6) Tenuto conto della relazione sul funzionamento della cooperazione amministrativa in materia di IVA[6], redatta conformemente all'articolo 45 del presente regolamento e adottata dalla Commissione europea il XXXX 2009, è necessario apportare alcuni chiarimenti redazionali o pratici al testo del presente regolamento.

    ⎢ 143/2008 considerando 4

    ? nuovo

    (7)(4) La direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro[7], semplifica la procedura di rimborso dell’IVA in uno Stato membro in cui il soggetto passivo interessato non è identificato ai fini dell’IVA ? richiede norme in materia di scambio di informazioni fra gli Stati membri e di conservazione di tali informazioni. ⎪

    ê 143/2008 considerando 5 (adattato)

    ð nuovo

    (8)(5) L’estensione dell’ambito di applicazione del regime speciale e le modifiche ? L'attuazione del regime dello sportello unico introdotto dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto[8], modificata dalla direttiva 2008/8/CE[9], e ï della procedura di rimborso ai soggetti passivi non stabiliti nell'altro Ö nello Õ Stato membro di rimborso, √ previstao dalla direttiva 2008/9/CE ∏ implicano la necessità dellodi uno scambio di un considerevole volume di informazioni aggiuntive tra i vari Stati membri interessati. Lo scambio di informazioni richiesto non dovrebbe comportare un onere amministrativo eccessivo per gli Stati membri interessati. Tale scambio di informazioni dovrebbe pertanto essere effettuato con mezzi elettronici sulla base dei sistemi di scambio di informazioni esistenti.

    ∫ nuovo

    (9) Per consentire il controllo effettivo delle operazioni imponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti il prestatore o il fornitore, lo Stato membro di stabilimento deve raccogliere o essere in grado di raccogliere determinate informazioni relative a determinate operazioni transfrontaliere.

    (10) Per motivi di efficacia, rapidità e costo è indispensabile che le informazioni comunicate a norma del presente regolamento siano trasmesse nella misura del possibile per via elettronica.

    (11) Ai fini della riscossione dell'imposta dovuta gli Stati membri devono garantire collettivamente l'accertamento corretto dell'IVA in ciascuno Stato membro. Gli Stati membri devono pertanto controllare l'applicazione corretta dell'imposta dovuta sul loro territorio, ma anche dell'imposta connessa a un'attività che si svolge sul loro territorio e dovuta in un altro Stato membro.

    ⎢ 1798/2003 considerando 2

    ? nuovo

    (12)(3) La lotta contro le frodi relative all'imposta sul valore aggiunto (IVA) esige una stretta cooperazione tra le autorità amministrative che, in ciascuno degli Stati membri, sono incaricate dell'applicazione delle disposizioni in materia. ?Tali autorità devono anche cooperare con la struttura incaricata di lottare in modo mirato e rapido contro frodi specifiche. ⎪

    ∫ nuovo

    (13) In numerosi casi di operazioni transfrontaliere il controllo dell'applicazione corretta dell'imposta da parte dello Stato membro d'imposizione dipende da informazioni detenute dallo Stato membro di stabilimento del soggetto passivo o che possono essere ottenute molto più facilmente da quest'ultimo.

    (14) Per consentire un trattamento più rapido delle richieste di informazioni, tenuto conto del carattere ripetitivo di talune richieste e della diversità linguistica all'interno della Comunità, è importante generalizzare l'uso di formulari tipo nell'ambito dello scambio di informazioni.

    (15) Quando gli Stati membri si accordano su termini di risposta diversi da quelli previsti dal presente regolamento, tali termini devono necessariamente essere più brevi di quelli previsti dal presente regolamento.

    ⎢ 1798/2003 considerando 4

    ? nuovo

    (16)(4) La memorizzazione e la trasmissione elettronica di taluni dati ai fini del controllo dell'IVA è indispensabile per il corretto funzionamento del regime dell'IVA ? nonché per facilitare la lotta alla frode ⎪, ? soprattutto per quanto riguarda talune operazioni transfrontaliere per le quali un'imposta è dovuta nello Stato membro dell'acquirente dei beni o del destinatario dei servizi. ⎪

    ∫ nuovo

    (17) In tali casi è importante precisare gli obblighi di ciascuno Stato membro per permettere un controllo effettivo dell'imposta nello Stato membro in cui essa è dovuta.

    (18) In particolare, oltre al principio in base al quale l'informazione deve essere comunicata, occorre precisare i casi in cui tale comunicazione è obbligatoria e le categorie di informazioni per le quali deve essere attuata una procedura sistematica allo scopo di facilitare detta comunicazione.

    (19) In conformità alle conclusioni della relazione sul funzionamento della cooperazione amministrativa adottata dalla Commissione europea il XXXXX 2009[10] e al fine di continuare a migliorare la qualità delle informazioni scambiate si deve prevedere l'applicazione sistematica del principio del feedback.

    ⎢ 1798/2003 considerando 5

    ? nuovo

    (20)(5) Le condizioni per lo scambio e l'accesso diretto ? automatizzato ⎪ degli Stati membri ai dati memorizzati elettronicamente in ciascuno Stato membro dovrebbero essere definite in maniera chiara. Gli operatori dovrebbero avere accesso a tali dati, se necessario, ai fini del rispetto dei loro obblighi.

    ∫ nuovo

    (21) Per lottare contro le frodi fiscali è necessario che gli Stati membri possano scambiarsi con grande rapidità determinate informazioni affidabili che essi detengono sui soggetti passivi stabiliti nel loro territorio. Tale scambio sarà reso possibile dal rafforzamento delle banche dati sui soggetti passivi e sulle loro operazioni intracomunitarie inserendo nelle stesse una serie di informazioni sui soggetti passivi IVA e sulle loro operazioni e istituendo procedure che consentano di migliorare l'affidabilità delle informazioni contenute in tali banche dati.

    (22) Un accesso più esteso alle informazioni relative alle cessioni intracomunitarie di beni e alle prestazioni di servizi per le quali il destinatario è debitore dell'imposta contenute in tale sistema di banche dati costituirà un vantaggio nella lotta alla frode fiscale.

    (23) Le banche dati contenenti le informazioni sui soggetti passivi e sulle loro operazioni intracomunitarie sono un fattore essenziale del dispositivo di lotta alla frode fiscale nel settore dell'IVA. Per questo motivo le informazioni contenute in tali banche dati devono essere aggiornate e affidabili. Affinché le informazioni contenute nelle banche dati possano essere facilmente utilizzate dagli Stati membri occorre istituire procedure comuni volte ad assicurare la comparabilità e la qualità di tali informazioni.

    (24) La predisposizione di meccanismi di analisi dei rischi riguardanti le informazioni che vengono inserite nelle banche dati e quelle che vi si trovano già apporterà agli Stati membri un'ulteriore garanzia dell'affidabilità delle informazioni.

    (25) Alla luce della relazione sul funzionamento della cooperazione amministrativa adottata dalla Commissione europea il XXXXX 2009[11], è necessario chiarire che le possibilità di presenza negli uffici amministrativi previste dal presente regolamento non sono limitative.

    (26) Tenendo conto dell'intensificarsi degli scambi transfrontalieri nell'ambito del mercato interno sia per attività lecite che per attività fraudolente è necessario chiarire ed ampliare il campo d'applicazione dei controlli multilaterali nonché facilitarne l'attuazione e lo svolgimento.

    (27) La conferma della validità dei numeri di identificazione IVA su internet costituisce uno strumento sempre più utilizzato dagli operatori. Tuttavia, considerando le differenze di procedura inerenti all'inserimento e all'aggiornamento dei dati relativi ai soggetti passivi nelle banche dati nazionali, nonché alla conferma delle informazioni, l'informazione fornita potrebbe indurre in errore gli operatori richiedenti e dare origine a controversie. L'identificazione degli operatori che chiedono la conferma della validità di un numero di identificazione IVA è peraltro un'informazione molto utile per i sistemi di analisi dei rischi degli Stati membri. Il sistema di conferma della validità dei numeri di identificazione IVA deve pertanto essere modificato al fine di consentire la conferma automatizzata di un maggior numero di informazioni agli operatori. Inoltre, rendendo queste informazioni opponibili in tutti gli Stati membri, la sicurezza giuridica degli operatori risulta notevolmente accresciuta.

    (28) Alcuni soggetti passivi possono essere sottoposti a obblighi specifici, diversi da quelli in vigore nello Stato membro in cui sono stabiliti, in particolare in materia di fatturazione, semplicemente per il fatto di fornire beni o servizi a clienti stabiliti sul territorio di un altro Stato membro. Occorre porre in essere un meccanismo che consenta a detti soggetti passivi di essere informati degli obblighi in parola.

    (29) L'esperienza pratica di recente acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1798/2003 nell'ambito della lotta contro la frode "carosello" ha dimostrato che in alcuni casi l'attuazione di un meccanismo di scambio di informazioni molto più rapido e riguardante informazioni più estese e mirate è indispensabile per lottare efficacemente contro la frode; questo meccanismo deve essere inserito nell'ambito del presente regolamento mantenendo tuttavia una flessibilità sufficiente per adattarlo ai nuovi tipi di frode. La rete EUROCANET ("European Carrousel Network"), realizzata su iniziativa del Belgio e sostenuta dalla Commissione, è un esempio di questo tipo di cooperazione.

    ⎢ 1798/2003 considerando 6

    (30)(6) Lo Stato membro di consumo ha la responsabilità primaria di garantire che i fornitori non stabiliti ottemperino ai loro obblighi. A tal fine, l'applicazione del regime particolare temporaneo per la prestazione di servizi elettronici di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE l'articolo 26 quater della Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme[12] — esige la definizione di norme relative alla fornitura di informazioni e al trasferimento di denaro tra lo Stato membro di identificazione e lo Stato membro di consumo.

    ∫ nuovo

    (31) Le informazioni ricevute da paesi terzi possono essere molto utili ad altri Stati membri nell'ambito della lotta alla frode IVA. È opportuno estendere il più possibile la condivisione di tali informazioni.

    (32) Le norme nazionali applicabili al segreto bancario non devono opporsi all'applicazione del presente regolamento.

    (33) Considerata l'estensione del campo di applicazione della cooperazione amministrativa in materia di IVA, occorre rafforzare le norme di protezione delle informazioni scambiate o raccolte.

    ⎢ 1798/2003 considerando 7

    Il regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA)[13], ha istituito al riguardo un sistema di stretta collaborazione tra le autorità amministrative degli Stati membri e tra queste e la Commissione.

    ⎢ 1798/2003 considerando 8

    Il regolamento (CEE) n. 218/92 completa le disposizioni della direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette[14].

    ⎢ 1798/2003 considerando 9

    I due strumenti giuridici si sono rivelati efficaci ma sono ormai insufficienti per far fronte alle nuove esigenze in materia di cooperazione amministrativa derivanti dall'integrazione sempre più stretta delle economie nel mercato interno.

    ⎢ 1798/2003 considerando 10

    L'esistenza di due strumenti distinti per la cooperazione in materia di IVA si è inoltre rivelata un freno a una cooperazione efficace tra le amministrazioni tributarie.

    ⎢ 1798/2003 considerando 11

    I diritti e gli obblighi di tutte le parti interessate non sono sufficientemente definiti. Si è rivelato pertanto necessario stabilire regole più chiare e cogenti in materia di cooperazione tra Stati membri.

    ⎢ 1798/2003 considerando 12

    Non vi sono inoltre sufficienti contatti diretti tra gli uffici locali o nazionali antifrode, in quanto di norma la comunicazione ha luogo tra gli uffici centrali di collegamento. Ciò riduce l'efficacia della cooperazione, limita l'uso del dispositivo di cooperazione amministrativa e implica termini di comunicazione troppo lunghi. Occorrerebbe pertanto prevedere misure atte a consentire contatti più diretti tra i servizi per rendere la cooperazione più efficace e più rapida.

    ⎢ 1798/2003 considerando 13

    La cooperazione infine non è abbastanza intensiva in quanto, oltre al sistema di scambi di informazioni (VIES), vi sono pochi scambi automatici o spontanei di informazioni tra gli Stati membri. Occorrerebbe rendere gli scambi di informazioni tra le amministrazioni, e tra queste e la Commissione, più intensivi e più rapidi per combattere più efficacemente la frode.

    ⎢ 1798/2003 considerando 14

    È pertanto opportuno fondere e rafforzare le disposizioni sulla cooperazione amministrativa in materia di IVA del regolamento (CEE) n. 218/92 e della direttiva 77/799/CEE. Si dovrebbe far ricorso a tal fine, per chiarezza, ad un unico, nuovo strumento che sostituisca il regolamento (CEE) n. 218/92.

    ⎢ 1798/2003 considerando 15

    (34)(16) Il presente regolamento dovrebbe far salve le altre misure comunitarie che contribuiscono alla lotta contro le frodi relative all'IVA.

    ⎢ 1798/2003 considerando 16

    ? nuovo

    (35)(17) Ai fini del presente regolamento è opportuno considerare l'ipotesi di limitare taluni diritti ed obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[15], per salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della medesima. ? Tale limitazione è necessaria e proporzionata tenuto conto delle perdite di gettito potenziali per gli Stati membri e dell'importanza cruciale di queste informazioni per lottare efficacemente contro la frode. ⎪

    ∫ nuovo

    (36) Dato che le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[16], esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della suddetta decisione,

    ⎢ 1798/2003 considerando 17

    Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[17].

    ⎢ 1798/2003 considerando 18 (adattato)

    (37) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

    ⎢ 1798/2003

    ? nuovo

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    ARTICOLO 1

    1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni secondo le quali le autorità amministrative degli Stati membri preposte all'applicazione della legislazione relativa all'IVA alla fornitura di beni e alla prestazione di servizi, all'acquisizione intracomunitaria di beni e all'importazione di beni devono collaborare tra loro e con la Commissione allo scopo di assicurare l'osservanza di tale legislazione.

    A tal fine esso definisce norme e procedure che consentono alle autorità competenti degli Stati membri di collaborare e di scambiare tra loro ogni informazione che possa consentire loro di accertare correttamente tale imposta ? , di verificare l'applicazione corretta dell'IVA, in particolare sulle transazioni intracomunitarie e di lottare contro la frode all'IVA. Esso definisce in special modo le norme e le procedure che consentono agli Stati membri di raccogliere e scambiare per via elettronica le suddette informazioni⎪.

    Il presente regolamento inoltre definisce norme e procedure per lo scambio di alcune informazioni con mezzi elettronici, in particolare per quanto riguarda l'IVA sulle operazioni intracomunitarie.

    ∫ nuovo

    2. Il presente regolamento determina le condizioni alle quali le autorità di cui al paragrafo 1 agiscono per assicurare la protezione del gettito IVA in tutti gli Stati membri.

    ⎢ 1798/2003

    3.2. Il presente regolamento fa salva l'applicazione negli Stati membri delle norme di mutua assistenza giudiziaria in materia penale.

    ⎢ 143/2008 articolo 1, punto 1 (adattato)

    4. Per il periodo di cui all’articolo 357 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto[18], esso √ Il presente regolamento ∏ prevede altresì norme e procedure per lo scambio con mezzi elettronici di informazioni relative all’IVA su servizi forniti per via elettronica conformemente al regime speciale di cui al titolo XII, capo 6 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, di detta direttiva, ed anche per eventuali altri scambi di informazioni e, per quanto riguarda i servizi coperti dal regime speciale, per i trasferimenti di denaro tra le autorità competenti degli Stati membri.

    ⎢ 143/2008 articolo 2, punto 1 (adattato)

    Il presente regolamento prevede altresì norme e procedure per lo scambio con mezzi elettronici di informazioni relative all’IVA su servizi prestati conformemente ai regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE ed anche per eventuali altri scambi di informazioni e, per quanto riguarda i servizi coperti da detti regimi speciali, per i trasferimenti di denaro tra le autorità competenti degli Stati membri.

    ⎢ 1798/2003 (adattato)

    ⎝1 143/2008 articolo 2, punto 2

    Articolo 2

    ⎝1 1. ⎜ Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1) autorità competente di uno Stato membro

    - in Belgio:

    Le Ministre des Finances

    De Minister van financiën

    ⎢ 1791/2006 articolo 1, punto 1 e allegato, punto 7

    - in Bulgaria

    Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите

    ⎢ 885/2004 articolo 1 e allegato, punto 5

    - nella Repubblica ceca:

    Ministerstvo financí,

    ⎢ 1798/2003

    - in Danimarca:

    Skatteministeren

    - in Germania:

    Bundesministerium der Finanzen

    ⎢ 885/2004 articolo 1 e allegato, punto 6

    - in Estonia:

    Maksuamet,

    ⎢ 1798/2003

    - in Grecia:

    Yπουργειο Oικονομίας και Οικονομικων

    - in Spagna:

    El Secretario de Estado de Hacienda

    - in Francia:

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

    - in Irlanda:

    The Revenue Commissioners

    - in Italia:

    Il Capo del Dipartimento delle Politiche Fiscali

    ⎢ 885/2004 articolo 1 e allegato, punto 6

    - a Cipro:

    Υπουργός Οικονομικών ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του,

    - in Lettonia:

    Valsts ieņēmumu dienests,

    - in Lituania:

    Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos,

    ⎢ 1798/2003

    - in Lussemburgo:

    L'Administration de l'Enregistrement et des Domaines

    ⎢ 885/2004 articolo 1 e allegato, punto 6

    - in Ungheria:

    Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Központi Kapcsolattartó Irodája,

    - a Malta:

    Dipartiment tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud fil-Ministeru tal-Finanzi u Affarijiet Ekonomiċi,

    ⎢ 1798/2003

    - nei Paesi Bassi:

    De minister van Financiën

    - in Austria:

    Bundesminister für Finanzen

    ⎢ 885/2004 articolo 1 e allegato, punto 6

    - in Polonia:

    Minister Finansów,

    ⎢ 1798/2003

    - in Portogallo:

    O Ministro das Finanças

    ⎢ 1791/2006 articolo 1, punto 1, e allegato, punto 7

    - in Romania

    Agenția Națională de Administrare Fiscală

    ⎢ 885/2004 articolo 1 e allegato, punto 6

    - in Slovenia:

    Ministrstvo za finance,

    - in Slovacchia:

    Ministerstvo financií,

    ⎢ 1798/2003

    - in Finlandia:

    Valtiovarainministeriö

    Finansministeriet

    - in Svezia:

    Chefen för Finansdepartementet

    - nel Regno Unito:

    The Commissioners of Customs and Excise

    21)"«ufficio centrale di collegamento"»: l'ufficio che è stato designato, a norma dell'articolo 43, paragrafo 12, quale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa;

    32)"«servizio di collegamento"»: qualsiasi ufficio diverso dall'ufficio centrale di collegamento con competenza territoriale specifica o responsabilità funzionale specializzata che è stato designato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 23, per procedere a scambi diretti di informazioni sulla base del presente regolamento;

    43)"«funzionario competente"»: qualsiasi funzionario che può scambiare direttamente informazioni in base al presente regolamento ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 34;

    54)"«autorità richiedente"»: l'ufficio centrale di collegamento, un servizio di collegamento o qualsiasi funzionario competente di uno Stato membro che formula una richiesta di assistenza a nome dell'autorità competente;

    65)"«autorità interpellata"»: l'ufficio centrale di collegamento, un servizio di collegamento o qualsiasi funzionario competente di uno Stato membro che riceve una richiesta di assistenza a nome dell'autorità competente;

    76)"«operazioni intracomunitarie"»: la fornitura intracomunitaria di beni o la prestazione intracomunitaria di servizi;

    ⎢ 143/2008 articolo 1, punto 2

    87)"«fornitura intracomunitaria di beni"»: una fornitura di beni che deve essere dichiarata nell’elenco riepilogativo di cui all’articolo 262 della direttiva 2006/112/CE;

    98)"«prestazione intracomunitaria di servizi"»: una prestazione di servizi che deve essere dichiarata nell’elenco riepilogativo di cui all’articolo 262 della direttiva 2006/112/CE;

    109)"«acquisizione intracomunitaria di beni"»: l’acquisizione del potere di disporre come proprietario di un bene mobile materiale, secondo l’articolo 20 della direttiva 2006/112/CE;

    1110)"«numero d’identificazione IVA"»: il numero previsto dagli articoli 214, 215 e 216 della direttiva 2006/112/CE;

    ⎢ 1798/2003

    1211)"«indagine amministrativa"»: tutti i controlli, le verifiche e gli interventi eseguiti da Stati membri nell'esercizio delle loro funzioni allo scopo di assicurare la corretta applicazione della legislazione sull'IVA;

    1312)"«scambio automatico"»: la comunicazione sistematica e senza preventiva richiesta di informazioni predeterminate ad un altro Stato membro a intervalli regolari prestabiliti;

    14)«scambio automatico organizzato»: la comunicazione sistematica e senza preventiva richiesta di informazioni predeterminate ad un altro Stato membro nel momento in cui sono disponibili;

    15)«scambio spontaneo»: la comunicazione occasionale e senza preventiva richiesta di informazioni ad un altro Stato membro;

    1316) "«persona"»:

    a) una persona fisica;

    b) una persona giuridica; o

    c) dove la normativa vigente lo preveda, un'associazione di persone alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici, ma che è priva di personalità giuridica;

    17)«permettere l'accesso»: autorizzare l'accesso alla banca dati elettronica in questione e fornire dati con mezzi elettronici;

    ∫ nuovo

    14) "accesso automatizzato": possibilità di accesso in qualsiasi momento a una banca dati per consultare alcune informazioni con mezzi elettronici;

    ⎢ 1798/2003

    1518)"«con mezzi elettronici"»: mediante attrezzature elettroniche di trattamento, (compresa la compressione digitale,) e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

    1619)"«Rete CCN/CSI"»: la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) e sull'interfaccia comune di sistema (CSI), sviluppata dalla Comunità per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra le autorità competenti nel settore delle dogane e della fiscalità.;

    ∫ nuovo

    17) "controllo multilaterale": il controllo coordinato della situazione tributaria di uno o più soggetti passivi collegati fra loro organizzato da almeno due Stati membri partecipanti che presentano interessi comuni o complementari;

    18) "analisi strategica": la ricerca e la messa in evidenza delle tendenze generali delle operazioni contrarie alle normative in materia di imposta sul valore aggiunto mediante una valutazione del rischio, della portata e dell'impatto di tali operazioni al fine di determinare in seguito delle priorità, di formulare ipotesi o raccomandazioni, di meglio comprendere il fenomeno o il rischio e di riorientare le azioni di prevenzione o di rilevazione della frode.

    ⎢ 143/2008 articolo 2, punto 2 (adattato)

    2. √ A decorrere dal 1° gennaio 2015 ∏ Lle definizioni di cui agli articoli 358, 358 bis e 369 bis della direttiva 2006/112/CE si applicano anche ai fini del presente regolamento.

    ⎢ 1798/2003 (adattato)

    Articolo 3

    1. Le autorità competenti di cui all'articolo 2, punto 1, sono le autorità a nome delle quali va applicato il presente regolamento, direttamente o mediante delega.:

    - in Belgio:

    Le Ministre des Finances

    De Minister van financiën

    - in Bulgaria:

    Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите

    - nella Repubblica ceca:

    Ministerstvo financí

    - in Danimarca:

    Skatteministeren

    - in Germania:

    Bundesministerium der Finanzen

    - in Estonia:

    Maksuamet

    - in Grecia:

    Yπουργείο Oικονομίας και Οικονομικών,

    - in Spagna:

    El Secretario de Estado de Hacienda

    - in Francia:

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

    - in Irlanda:

    The Revenue Commissioners

    - in Italia:

    Il Capo del Dipartimento delle Politiche Fiscali

    - a Cipro:

    Υπουργός Οικονομικών ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του

    - in Lettonia:

    Valsts ieņēmumu dienests

    - in Lituania:

    Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

    - in Lussemburgo:

    L'Administration de l'Enregistrement et des Domaines

    - in Ungheria:

    Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Központi Kapcsolattartó Irodája,

    - a Malta:

    Dipartiment tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud fil-Ministeru tal-Finanzi u Affarijiet Ekonomiċi

    - nei Paesi Bassi:

    De minister van Financiën

    - in Austria:

    Bundesminister für Finanzen

    - in Polonia:

    Minister Finansów

    - in Portogallo:

    O Ministro das Finanças

    - in Romania:

    Agenția Națională de Administrare Fiscală

    - in Slovenia:

    Ministrstvo za finance,

    - in Slovacchia:

    Ministerstvo financií

    - in Finlandia:

    Valtiovarainministeriö

    Finansministeriet

    - in Svezia:

    Chefen för Finansdepartementet

    - nel Regno Unito:

    The Commissioners of Customs and Excise.

    ê 1798/2003 (adattato)

    ð nuovo

    Articolo 4

    1.2. Ciascuno Stato membro designa un unico ufficio centrale di collegamento quale responsabile principale, in virtù di delega, dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa. Esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

    2.3. L'autorità competente di ciascuno Stato membro può designare i servizi di collegamento. Spetta all'ufficio centrale di collegamento tenere aggiornato l'elenco di tali servizi e renderlo accessibile agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri interessati.

    3.4. L'autorità competente di ciascuno Stato membro può inoltre designare, alle condizioni da essa fissate, funzionari competenti che possono scambiare direttamente informazioni in base al presente regolamento. In tal caso può limitare la portata di siffatta designazione. Spetta all'ufficio centrale di collegamento tenere aggiornato l'elenco di tali funzionari e renderlo accessibile agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri interessati.

    4.5. I funzionari che scambiano informazioni ai sensi degli articoli 11 e 13 29, 30 e 31 sono comunque considerati funzionari all'uopo competenti, alle condizioni stabilite dalle autorità competenti.

    Articolo 5

    6. Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente trasmette o riceve una richiesta o una risposta ad una richiesta di assistenza, ne informa l'ufficio centrale di collegamento del proprio Stato membro alle condizioni da questo stabilite.

    Articolo 6

    7. Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente riceve una richiesta di assistenza che rende necessaria un'azione all'esterno della sua circoscrizione territoriale o della sua sfera funzionale, trasmette senza indugio la richiesta all'ufficio centrale di collegamento del proprio Stato membro e ne informa l'autorità richiedente. In tal caso il termine di cui all'articolo 108 inizia a decorrere il giorno successivo a quello in cui la richiesta di assistenza è stata trasmessa all'ufficio centrale di collegamento.

    Articolo 4

    1. L'obbligo di assistenza previsto dal presente regolamento non riguarda la trasmissione di informazioni o documenti che le autorità amministrative di cui all'articolo 1 hanno raccolto con l'autorizzazione o su richiesta dell'autorità giudiziaria.

    2. Tuttavia, quando ai sensi della legislazione nazionale l'autorità competente ha la facoltà di comunicare l'informazione di cui al paragrafo 1, tale comunicazione può aver luogo nel quadro della cooperazione amministrativa prevista dal presente regolamento. La comunicazione deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità giudiziaria, se tale autorizzazione risulta necessaria in base alla legislazione nazionale.

    CAPO II

    SCAMBIO DI INFORMAZIONI SU RICHIESTA

    SEZIONE 1

    RICHIESTA DI INFORMAZIONI E RICHIESTA DI INDAGINI AMMINISTRATIVE

    ARTICOLO 75

    1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica le informazioni di cui all'articolo 1, anche in relazione a uno o più casi specifici.

    2. Ai fini della comunicazione di informazioni di cui al paragrafo 1, l'autorità interpellata fa eseguire le indagini amministrative necessarie per ottenere le informazioni in oggetto.

    3. La richiesta di cui al paragrafo 1 può contenere una richiesta motivata relativa ad un'indagine amministrativa specifica. Se lo Stato membro ritiene che non siano necessarie indagini amministrative, ne comunica immediatamente all’autorità richiedente le ragioni.

    ∫ nuovo

    In deroga al primo comma del presente paragrafo e fatte salve le disposizioni dell'articolo 56, quando la richiesta riguarda informazioni relative alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi di cui all'allegato, effettuate da un soggetto passivo stabilito nello Stato membro dell'autorità interpellata, imponibili nello Stato membro sul cui territorio si trova la sede dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata può rifiutare di condurre un'indagine amministrativa solo se ha già fornito all'autorità richiedente informazioni sul soggetto interessato ottenute nell'ambito di un'indagine amministrativa effettuata meno di due anni prima.

    Tuttavia per quanto concerne le richieste di cui al secondo comma del presente paragrafo, presentate dall’autorità richiedente e valutate dall’autorità interpellata in conformità di una dichiarazione di migliori prassi concernente l’interazione del presente paragrafo e dell’articolo 56, paragrafo 1, da adottare secondo la procedura di cui all’articolo 60, paragrafo 2, lo Stato membro che rifiuti di effettuare un’indagine amministrativa in base all’articolo 56 fornisce all’autorità richiedente le date e i valori di tutte le pertinenti cessioni e prestazioni effettuate negli ultimi due anni dal soggetto passivo nello Stato membro dell’autorità richiedente.

    ⎢ 143/2008 articolo 2, punto 3 (adattato)

    3. La richiesta di cui al paragrafo 1 può contenere una richiesta motivata relativa ad un'indagine amministrativa specifica. Se lo Stato membro ritiene che non siano necessarie indagini amministrative, ne comunica immediatamente all’autorità richiedente le ragioni.

    Nonostante il primo comma e fatto salvo il disposto dell’articolo 40 del presente regolamento, un’indagine sugli importi dichiarati da un soggetto passivo relativamente alla prestazione di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi per via elettronica che siano imponibili nello Stato membro in cui l’autorità richiedente ha la sua sede e per i quali il soggetto passivo si avvale o sceglie di non avvalersi del regime speciale previsto dal titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE, può essere rifiutata dall’autorità richiesta soltanto se sono già state fornite all’autorità richiedente informazioni sullo stesso soggetto passivo ottenute in un’indagine amministrativa effettuata meno di due anni prima.

    Tuttavia, per quanto concerne le richieste di cui al secondo comma presentate dall’autorità richiedente e valutate dall’autorità interpellata in conformità di una dichiarazione di migliori prassi concernente l’interazione del presente paragrafo e dell’articolo 40, paragrafo 1, da adottare secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 2, lo Stato membro che rifiuti di effettuare un’indagine amministrativa in base all’articolo 40 fornisce all’autorità richiedente le date e i valori delle pertinenti prestazioni rese negli ultimi due anni dal soggetto passivo nello Stato membro dell’autorità richiedente.

    ⎢ 1798/2003 (adattato)

    ? nuovo

    4. Per procurarsi le informazioni richieste o condurre l'indagine amministrativa richiesta l'autorità interpellata, o l'autorità amministrativa cui essa si rivolge, procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità del proprio Stato membro.

    Articolo 86

    Le richieste di informazioni e di indagini amministrative a norma dell'articolo 75 sono trasmesse, per quanto possibile ? salvo nei casi di cui all'articolo 52 o nelle eccezioni debitamente motivate ⎪, mediante un formulario tipo adottato secondo la procedura di cui all'articolo 6044, paragrafo 2.

    Articolo 97

    1. Su richiesta dell'autorità richiedente l'autorità interpellata le trasmette, sotto forma di relazioni, di attestati e di qualsiasi altro documento, o di copie conformi o estratti degli stessi, tutte le informazioni pertinenti che si è procurata o di cui dispone, nonché i risultati delle indagini amministrative.

    2. I documenti originali sono trasmessi soltanto ove ciò non sia vietato da disposizioni vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità interpellata.

    Sezione 2

    TERMINE PER LA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI

    ARTICOLO 108

    L'autorità interpellata esegue le comunicazioni di informazioni di cui agli articoli 5 e 7 7 e 9 al più presto e comunque entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta.

    Tuttavia, se le informazioni di cui trattasi sono già in possesso dell'autorità interpellata, il termine è ridotto ad un periodo massimo di un mese.

    Articolo 119

    Per alcune categorie di casi specifici tTra l'autorità interpellata e l'autorità richiedente possono essere convenuti termini diversi da ? più brevi di ⎪ quelli contemplati all'articolo 108.

    ∫ nuovo

    Articolo 12

    L’autorità interpellata accusa ricevuta della richiesta quanto prima, e comunque entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, con mezzi elettronici.

    ⎢ 1798/2003 (adattato)

    Articolo 1310

    L'autorità interpellata, qualora non possa rispondere alla richiesta entro il termine previsto, informa immediatamente per iscritto l'autorità richiedente delle circostanze che ostano al rispetto di tale termine indicando quando ritiene che gli sarà possibile dar seguito alla richiesta.

    CAPO IIIIV

    SCAMBIO DI INFORMAZIONI SENZA PREVENTIVA RICHIESTA

    ARTICOLO 1417

    1. Salvo il disposto dei capi V e VI, lL'autorità competente di ogni Stato membro procede ad uno scambio automatico o a uno scambio automatico organizzato delle informazioni di cui all'articolo 1 con l'autorità competente di ogni altro Stato membro interessato nelle seguenti situazioni:

    1) se la tassazione deve aver luogo nello Stato membro di destinazione e √ se le informazioni fornite dallo Stato membro di origine sono necessarie al ∏ l'efficacia del sistema di controllo √ dello Stato membro di destinazione ∏ dipende necessariamente dalle informazioni fornite dallo Stato membro di origine;

    2) se uno Stato membro ha motivo di credere che nell'altro Stato membro è stata o potrebbe essere stata violata la legislazione sull'IVA;

    3) se esiste un rischio di perdita di gettito fiscale nell'altro Stato membro.

    ⎢ 143/2008 articolo 2, punto 4 (adattato)

    ? nuovo

    2. Ai fini di quanto disposto dal primo comma, ciascuno Stato membro di stabilimento coopera con ciascuno Stato membro di consumo in modo da permettere √ A decorrere dal 1° gennaio 2015 ∏ ? l'autorità competente di ogni Stato membro procede in particolare a uno scambio automatico di dati che consente a ogni Stato membro di consumo ⎪ di accertare se i soggetti passivi stabiliti nel suo territorio dichiarano e pagano correttamente l’IVA dovuta per i servizi di telecomunicazione, i servizi di teleradiodiffusione e i servizi per via elettronica per i quali il soggetto passivo si avvale o sceglie di non avvalersi del regime speciale previsto dal titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE. Lo Stato membro di stabilimento informa lo Stato membro di consumo di eventuali discrepanze di cui venga a conoscenza.

    ∫ nuovo

    Articolo 15

    Le autorità competenti degli Stati membri comunicano spontaneamente alle autorità competenti degli altri Stati membri le informazioni di cui all'articolo 1 di cui sono a conoscenza e che possono essere utili a queste ultime.

    ⎢ 1798/2003

    Articolo 1618

    ∫ nuovo

    1. Le informazioni scambiate a titolo del presente capo sono trasmesse mediante formulari o file tipo adottati secondo la procedura di cui all'articolo 60, paragrafo 2.

    2. Per alcune categorie di informazioni rispondenti ai criteri dell'articolo 14 la periodicità e le modalità pratiche di tali scambi sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 60, paragrafo 2.

    ⎢ 1798/2003

    Sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2:

    1) le categorie esatte di informazioni oggetto di scambio;

    2) la periodicità degli scambi;

    3) le modalità pratiche di scambio delle informazioni in questione.

    Ciascuno Stato membro decide se partecipare allo scambio di una particolare categoria d'informazioni e se procedervi in modo automatico o automatico organizzato.

    ⎢ 143/2008 articolo 2, punto 5

    Ciascuno Stato membro decide se partecipare allo scambio di una particolare categoria di informazioni e se procedervi in modo automatico o automatico organizzato. Tuttavia, ciascuno Stato membro partecipa agli scambi di informazioni di cui disponga relativamente ai servizi di telecomunicazione, ai servizi di teleradiodiffusione e ai servizi per via elettronica per i quali il soggetto passivo si avvale o sceglie di non avvalersi del regime speciale previsto dal titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE.

    ⎢ 1798/2003

    Articolo 19

    Le autorità competenti degli Stati membri possono, in qualsiasi situazione, trasmettersi reciprocamente, attraverso uno scambio spontaneo, tutte le informazioni di cui all'articolo 1 in loro possesso.

    Articolo 20

    Gli Stati membri adottano le misure amministrative e organizzative necessarie per agevolare gli scambi previsti dal presente capo.

    Articolo 21

    L'attuazione delle disposizioni del presente capo non può obbligare uno Stato membro a imporre nuovi obblighi ai debitori dell'IVA ai fini della raccolta di informazioni, né comportare oneri amministrativi sproporzionati.

    ∫ nuovo

    CAPO IV

    FEED BACK

    Articolo 17

    Le informazioni scambiate a norma dei capi II e III formano oggetto di feedback alle autorità interpellate o competenti che le hanno fornite secondo le modalità e con la periodicità determinate conformemente alla procedura di cui all'articolo 60, paragrafo 2.

    ⎢ 1798/2003 (adattato)

    CAPO V

    √ BANCHE DATI ∏ ARCHIVIAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI CONCERNENTI OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

    Articolo 1822

    ⎢ 143/2008 articolo 1, punto 3 (adattato)

    ? nuovo

    1. Ciascuno Stato membro tiene una ? sistema di ⎪ banca √ banche ∏ dati elettronica √ elettronico ∏ nella √ nel ∏ quale archivia ed elabora le informazioni ? seguenti: ⎪

    √a) le informazioni ∏ che raccoglie a norma del titolo XI, capo 6, della direttiva 2006/112/CE.;

    ∫ nuovo

    b) i dati riguardanti l'identità, l'attività o l'organizzazione delle persone a cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA in tale Stato membro, raccolti in applicazione dell'articolo 213 della direttiva 2006/112/CE;

    c) i dati riguardanti il fatturato delle persone di cui alla lettera b), in particolare quelli raccolti in applicazione dell'articolo 250 della direttiva 2006/112/CE;

    d) i dati riguardanti i precedenti scambi di informazione di cui ai capi II e III relativi alle persone di cui alla lettera b) del presente paragrafo;

    e) le informazioni raccolte conformemente agli articoli 360, 361, 364 e 365 della direttiva 2006/112/CE.

    2. A decorrere dal 1° gennaio 2015 ciascuno Stato membro aggiunge ai dati di cui al paragrafo 1, lettera e), le informazioni che raccoglie conformemente agli articoli 369 quater , 369 septies e 369 octies della direttiva 2006/112/CE.

    3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, o prima se ne dispone in modo organizzato, ciascuno Stato membro aggiunge i dati seguenti al sistema di banche dati di cui al paragrafo 1:

    a) dati complementari riguardanti l'identità, l'attività o l'organizzazione delle persone a cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA in tale Stato membro;

    b) dati più particolareggiati riguardanti il fatturato delle persone di cui al paragrafo 1, lettera b), raccolti in applicazione dell'articolo 250 della direttiva 2006/112/CE;

    c) dati concernenti il rispetto degli obblighi tributari da parte delle persone di cui al paragrafo 1), lettera b), quali la presentazione tardiva della dichiarazione o l'esistenza di debiti fiscali;

    d) dati specifici a operazioni riguardanti beni particolari che consentono di identificare i beni in questione.

    3. L'elenco e i dettagli dei dati di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), e al paragrafo 2 del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 60, paragrafo 2.

    ⎢ 1798/2003 (adattato)

    Articolo 19

    Per consentire l'uso di tali √ delle ∏ informazioni √ di cui all'articolo 18 ∏ nell'ambito delle procedure previste dal presente regolamento si procede alla loro archiviazione per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla fine del √ primo ∏ l'anno civile in cui si deve consentire l'accesso alle medesime.

    Articolo 20

    2. Gli Stati membri provvedono a che la banca √ le banche ∏ dati √ siano ∏ sia aggiornata, completa ed esatta √ aggiornate, complete ed esatte ∏.

    Criteri per determinare le modificazioni che possono non essere apportate, in quanto non pertinenti, essenziali od utili, sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 6044, paragrafo 2.

    ∫ nuovo

    Articolo 21

    1. Le informazioni di cui all'articolo 18 sono inserite immediatamente nel sistema di banche dati.

    2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), sono inserite nel sistema di banche dati ivi indicato entro un mese a decorrere dalla fine del periodo a cui le informazioni si riferiscono.

    3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, qualora delle informazioni siano corrette o aggiunte nel sistema di banche dati in applicazione dell'articolo 20, il loro inserimento deve aver luogo entro il mese successivo al periodo nel quale le informazioni sono state raccolte.

    ⎢ 1798/2003 (adattato)

    ? nuovo

    Articolo 2223

    Sulla base delle informazioni archiviate a norma dell'articolo 2322 l'autorità competente di uno Stato membro ottiene da ogni altro Strato membro ? Ciascuno Stato membro accorda alle autorità competenti di ogni altro Stato membro un accesso automatizzato alle ⎪ comunicazione automatica e immediata delle seguenti informazioni ? contenute nelle banche dati di cui all'articolo 18. Per quanto riguarda le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), del suddetto articolo, sono accessibili almeno i seguenti dati ⎪:

    1) i numeri di identificazione IVA attribuiti dallo Stato membro che riceve le informazioni;

    ⎢ 143/2008 articolo 1, punto 4

    ⎝1 Corrigendum

    2) il valore totale di tutte le forniture intracomunitarie di beni e il valore totale di tutte le prestazioni intracomunitarie di servizi a persone titolari di un numero d’identificazione IVA ⎝1 di cui al punto 1) ⎜effettuate da tutti gli operatori identificati ai fini dell’IVA nello Stato membro che fornisce le informazioni;.

    ∫ nuovo

    3) i numeri d’identificazione IVA delle persone che hanno effettuato le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui al punto 2;

    4) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui al punto 2) effettuate da ognuna delle persone di cui al punto 3) per ciascuna persona a cui è stato attribuito un numero d’identificazione IVA di cui al punto 1;

    5) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui al punto 2) effettuate da ognuna delle persone di cui al punto 3) per ciascuna persona a cui è stato attribuito un numero d’identificazione IVA da un altro Stato membro.

    ⎢ 37/2009 articolo 1, punto 1 (adattato)

    ? nuovo

    I valori di cui al punto Ö ai punti Õ 2) ? , 4 e 5 ⎪ , primo comma, sono espressi nella moneta dello Stato membro che fornisce le informazioni e si riferiscono ai periodi di presentazione degli elenchi riepilogativi di ciascun soggetto passivo stabiliti conformemente all’articolo 263 della direttiva 2006/112/CE.

    Articolo 24

    ⎢ 143/2008 articolo 1, punto 5

    Sulla base delle informazioni archiviate a norma dell’articolo 22 e unicamente per prevenire violazioni della legislazione in materia di IVA, l’autorità competente di uno Stato membro ottiene, quando lo ritenga necessario per controllare le acquisizioni intracomunitarie di beni o le prestazioni intracomunitarie di servizi imponibili nel suo territorio, comunicazione automatica e immediata di tutte le informazioni seguenti, alle quali può anche accedere direttamente con mezzi elettronici:

    1) i numeri d’identificazione IVA delle persone che hanno effettuato le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui all’articolo 23, primo comma, punto 2;

    2) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi suddette effettuate da ognuna di tali persone per ciascuna persona titolare di un numero d’identificazione IVA di cui all’articolo 23, primo comma, punto 1.

    ⎢ 37/2009 articolo 1, punto 2

    I valori di cui al punto 2), primo comma, sono espressi nella moneta dello Stato membro che fornisce le informazioni e si riferiscono ai periodi di presentazione degli elenchi riepilogativi di ciascun soggetto passivo stabiliti conformemente all’articolo 263 della direttiva 2006/112/CE.

    ⎢ 1798/2003

    Articolo 25

    ⎢ 37/2009 articolo 1, punto 3

    1. Qualora l’autorità competente di uno Stato membro sia tenuta a consentire l’accesso ad alcune informazioni a norma degli articoli 23 e 24, essa adempie a tale obbligo al più presto e, comunque, entro un mese dalla fine del periodo al quale le informazioni si riferiscono.

    2. In deroga al paragrafo 1, qualora siano aggiunte informazioni alla banca dati nelle circostanze previste dall’articolo 22, l’accesso a tali ulteriori informazioni viene autorizzato al più presto e comunque entro il mese successivo al periodo durante il quale esse sono state raccolte.

    ⎢ 1798/2003

    3. Le condizioni alle quali le informazioni corrette sono accessibili sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

    ∫ nuovo

    Articolo 23

    1. Per garantire la qualità e l'affidabilità delle informazioni contenute nel sistema di banche dati di cui all'articolo 18, gli Stati membri procedono a verifiche delle informazioni fornite all'atto dell'identificazione ai fini IVA dei soggetti passivi e delle persone giuridiche che non sono soggetti passivi di cui all'articolo 214 della direttiva 2006/112/CE. Essi si accertano che le informazioni riguardanti un soggetto passivo o una persona giuridica che non è un soggetto passivo figurino nel sistema di banche dati di cui all'articolo 18 solo quando sono complete e corrette.

    2. Le informazioni da raccogliere e le verifiche da effettuare ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 60, paragrafo 2. Tali informazioni e verifiche vertono sull'attività del soggetto passivo e sull'identità dello stesso o dei suoi dirigenti.

    3. Sulla base delle informazioni e delle verifiche indicate nel paragrafo 2 del presente articolo nonché delle informazioni contenute nel sistema di banche dati di cui all'articolo 18, gli Stati membri, entro l'anno successivo all'identificazione ai fini IVA dei soggetti passivi e delle persone giuridiche che non sono soggetti passivi, procedono a un'analisi dei rischi riguardante tali persone.

    4. Gli Stati membri informano il comitato di cui all'articolo 60 delle misure attuate a livello nazionale per procedere all'analisi dei rischi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

    Articolo 24

    1. Gli Stati membri segnalano immediatamente nel sistema di banche dati di cui all'articolo 18 le situazioni seguenti:

    a) le persone identificate nella banca dati che non esercitano più un'attività economica e che pertanto non devono più essere identificate ai fini IVA;

    b) le persone che dichiarano che non eserciteranno un'attività economica per un periodo determinato;

    c) l'esistenza di rischi specifici identificati nell'analisi dei rischi di cui all'articolo 23, paragrafo 3.

    2. In caso di assenza di elementi che provino l'esercizio di una qualsiasi attività economica per un anno, gli Stati membri verificano che le informazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, siano sempre corrette e, se del caso, procedono alle segnalazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo.

    3. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 60, paragrafo 2.

    ⎢ 1798/2003 (adattato)

    ? nuovo

    Articolo 2526

    Le autorità competenti degli Stati membri, qualora, ai fini degli articoli da 22 a 25 18 a 22, registrino informazioni in banche dati elettroniche e si scambino tali informazioni con mezzi elettronici, adottano tutte le misure necessarie ad assicurare l'osservanza dell'articolo 5741.

    CAPO VIIII

    RICHIESTA DI NOTIFICA AMMINISTRATIVA

    ARTICOLO 2614

    Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata notifica al destinatario, secondo le norme sulla notifica dei corrispondenti atti, vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede, tutti gli atti e le decisioni delle autorità amministrative relativi all'applicazione della legislazione sull'IVA nel territorio dello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente.

    Articolo 2715

    La richiesta di notifica, che precisa il contenuto dell'atto o della decisione da notificare, indica il nome, l'indirizzo e ogni altro elemento utile per l'identificazione del destinatario.

    Articolo 2816

    L'autorità interpellata informa immediatamente l'autorità richiedente del seguito dato alla richiesta di notifica e, in particolare, della data in cui la decisione o l'atto sono stati notificati al destinatario.

    SEZIONE 3CAPO VII

    PRESENZA NEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI E PARTECIPAZIONE ALLE INDAGINI AMMINISTRATIVE

    ARTICOLO 2911

    1. Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata e secondo le modalità fissate da quest'ultima, agenti ? competenti della ⎪ debitamente autorizzati dalla prima possono essere presenti negli uffici ? , o in qualsiasi altro luogo, ⎪ in cui esercitano le loro funzioni le autorità amministrative dello Stato membro nel quale ha sede l'autorità interpellata per scambiare le informazioni di cui all'articolo 1. Qualora le informazioni richieste siano contenute in una documentazione cui possono accedere gli agenti dell'autorità interpellata, agli agenti dell'autorità richiedente è data copia della documentazione che riporta le informazioni richieste.

    2. Previo accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata e in base alle modalità stabilite da quest'ultima, agenti ? competenti dell' ⎪ designati dall'autorità richiedente possono essere presenti durante le indagini amministrative al fine di scambiare le informazioni di cui all'articolo 1. Le indagini amministrative sono svolte esclusivamente dagli agenti dell'autorità interpellata. Gli agenti dell'autorità richiedente non esercitano i poteri di controllo di cui sono titolari gli agenti dell'autorità interpellata. Tuttavia possono avere accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso questi ultimi, per loro tramite ed esclusivamente ai fini dell'indagine amministrativa in corso.

    3. Gli agenti dell'autorità richiedente che sono presenti in un altro Stato membro a norma dei paragrafi 1 e 2 devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.

    SEZIONE 4CAPO VIII

    CONTROLLI SIMULTANEI √ MULTILATERALI ∏

    ARTICOLO 3012

    Ai fini dello scambio di informazioni di cui all'articolo 1, due o più Stati membri possono consentire, ognuno nel proprio territorio, che si ricorra a controlli simultanei riguardo alla situazione tributaria di uno o più soggetti passivi che presentino un interesse comune o complementare, ? Gli Stati membri procedono a controlli multilaterali ⎪ nel caso in cui tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.

    ⎢ 1798/2003 (adattato)

    ? nuovo

    Articolo 3113

    1. Uno Stato membro individua autonomamente i soggetti passivi sui quali intende proporre un controllo simultaneo √ multilaterale ∏. L'autorità competente di detto Stato membro informa l'autorità competente degli altri Stati membri interessati circa le pratiche proposte per il controllo simultaneo √ multilaterale ∏. Per quanto possibile, motiva la sua scelta fornendo le informazioni che l'hanno determinata. Indica il periodo di tempo durante il quale occorre eseguire detti controlli.

    2. Gli Stati membri interessati decidono in seguito se intendono partecipare ai controlli simultanei. L'autorità competente dello Stato membro, alla quale è stato proposto ? entro due settimane dal ricevimento di una proposta di ⎪ controllo simultaneo ? multilaterale ⎪, conferma all'autorità omologa l'assenso o comunica il suo rifiuto motivato quanto all'esecuzione di tale controllo.

    3. Le autorità competenti degli Stati membri interessati designano un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare il controllo.

    ∫ nuovo

    4. Gli Stati membri interessati si scambiano spontaneamente le informazioni raccolte.

    ⎢ 1798/2003 (adattato)

    CAPO IX

    √ INFORMAZIONE DEI SOGGETTI PASSIVI ∏

    ARTICOLO 3227

    1. Ciascuno Stato membro detiene una banca dati elettronica in cui è contenuto un registro delle persone alle quali è stato rilasciato un numero d'identificazione IVA in tale Stato membro.

    2. In qualsiasi momento l'autorità competente di uno Stato membro può ottenere direttamente o farsi trasmettere, sulla base dei dati archiviati a norma dell'articolo 22, conferma della validità del numero di identificazione IVA sotto il quale una persona ha effettuato o ricevuto una fornitura intracomunitaria di beni o una prestazione intracomunitaria di servizi.

    Su specifica richiesta, l'autorità interpellata comunica altresì la data del rilascio e, se del caso, la data di scadenza della validità del numero di identificazione IVA.

    3. Su apposita richiesta, l'autorità competente comunica anche, senza indugio, il nome e l'indirizzo della persona cui è stato rilasciato il numero, purché tali informazioni non vengano archiviate dall'autorità richiedente per essere eventualmente utilizzate in seguito.

    ⎢ 143/2008 articolo 1, punto 6 (adattato)

    4. L’autorità competente di ciascuno Stato membro provvede affinché le persone aventi interesse a cessioni intracomunitarie di beni o a prestazioni intracomunitarie di servizi e, per il periodo di cui all’articolo 357 della direttiva 2006/112/CE, i soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi per via elettronica, in particolare i servizi di cui all’allegato II di detta direttiva, siano autorizzate a ottenere conferma della validità del numero d’identificazione IVA di una data persona.

    Nel periodo di cui all’articolo 357 della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri forniscono tale conferma con mezzi elettronici secondo la procedura di cui all’articolo 50, paragrafo 2, del presente regolamento.

    ⎢ 143/2008 articolo 2, punto 6 (adattato)

    ? nuovo

    41. L’autorità competente di ciascuno Stato membro provvede affinché le persone aventi interesse a cessioni intracomunitarie di beni o a prestazioni intracomunitarie di servizi e i soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e per via elettronica, in particolare i servizi di cui all’allegato II della direttiva 2006/112/CE, siano autorizzati ? , per le esigenze di questo tipo di operazione, ⎪ a ottenere conferma √ per via elettronica ∏ della validità del numero d’identificazione IVA di una data persona ð nonché del nome e dell'indirizzo corrispondenti. Tali informazioni devono corrispondere ai dati indicati all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e devono tener conto delle situazioni che gli Stati membri sono tenuti a segnalare immediatamente nei sistemi di banche dati conformemente all'articolo 24 del presente regolamento. ï

    √ Nel periodo previsto all'articolo 357 della direttiva 2006/112/CE il primo comma non si applica ai soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione. ∏

    Gli Stati membri forniscono tale conferma con mezzi elettronici secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del presente regolamento.

    ∫ nuovo

    2. Il soggetto passivo può avvalersi nei confronti delle amministrazioni e dei tribunali di tutti gli Stati membri della conferma ottenuta in conformità del paragrafo 1 a condizione che abbia precisato nella richiesta il proprio numero IVA.

    ⎢ 1798/2003

    5. Le autorità competenti degli Stati membri, qualora, ai fini dei paragrafi da 1 a 4, registrino informazioni in banche dati elettroniche e si scambino tali informazioni con mezzi elettronici, adottano tutte le misure necessarie a garantire l'osservanza dell'articolo 41.

    ∫ nuovo

    Articolo 33

    1. Ai fini della loro pubblicazione sul sito internet della Commissione, ciascuno Stato membro informa la Commissione in merito alle disposizioni dettagliate di attuazione del titolo XI, capo 3, della direttiva 2006/112/CE applicabili ai soggetti passivi non stabiliti sul suo territorio. Tali informazioni sono trasmesse alla Commissione entro il 1° marzo di ogni anno o alla data in cui le suddette disposizioni sono applicate.

    2. L'elenco particolareggiato delle informazioni da comunicare e il formato della comunicazione sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 60, paragrafo 2.

    CAPO X

    COOPERAZIONE MULTILATERALE

    ARTICOLO 34

    1. Il presente regolamento istituisce una struttura comune per la lotta alla frode e all'evasione dell'IVA. Tale struttura svolge in particolare le seguenti funzioni:

    a) organizzazione di scambi rapidi e multilaterali di informazione, con o senza preventiva richiesta;

    b) promozione di scambi di informazione basati su procedimenti di analisi dei rischi;

    c) promozione di scambi di informazione basati su procedimenti di analisi strategica.

    2. Le autorità competenti degli Stati membri stabiliscono i settori di indagine della struttura istituita al paragrafo 1.

    3. Per ciascun settore di indagine le autorità competenti degli Stati membri designano, all'interno della struttura, uno o più Stati membri incaricati di controllare e guidare l'esecuzione delle funzioni di cui al paragrafo 1.

    Articolo 35

    La struttura istituita dall'articolo 34 è costituita da funzionari competenti designati dalle autorità competenti degli Stati membri. Tale struttura beneficia del sostegno tecnico, amministrativo e operativo della Commissione.

    Articolo 36

    1. La struttura istituita dall'articolo 34 è autorizzata a utilizzare tutti gli strumenti di cooperazione amministrativa previsti dal presente regolamento.

    2. Le modalità di scambio di informazione specifiche della struttura istituita dall'articolo 34 sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 60, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Articolo 37

    Le autorità competenti degli Stati membri possono incaricare la struttura istituita dall'articolo 34 di effettuare un'analisi dei rischi o un'analisi strategica comune.

    Articolo 38

    3. La struttura istituita dall'articolo 34 elabora le informazioni che riceve e trasmette i risultati di questa elaborazione a tutti gli Stati membri ai quali tali risultati possono essere utili.

    4. Ove ciò sia necessario, i destinatari dell'informazione elaborano a loro volta le informazioni ricevute e trasmettono i risultati di tale elaborazione alla struttura istituita dall'articolo 34.

    Articolo 39

    La struttura istituita dall'articolo 34 presenta ogni anno un bilancio delle attività svolte al comitato di cui all'articolo 60.

    ⎢ 1798/2003

    CAPO XIVI

    ⎢ 143/2008 articolo 1, punto 7 (adattato)

    DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL REGIME SPECIALE DI CUI AL TITOLO XII, CAPO 6, DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE

    ⎢ 143/2008 articolo 2, punto 7 (adattato)

    DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I REGIMI SPECIALI DI CUI AL TITOLO XII, CAPO 6, DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE

    √ SEZIONE 1I ∏

    √ D ISPOSIZIONI APPLICABILI FINO AL 31 DICEMBRE 2014 DISPOSIZIONI APPLICABILI FINO AL 31 DICEMBRE 2014 ∏

    ⎢ 143/2008 articolo 1, punto 8

    Articolo 4028

    Le seguenti disposizioni si applicano in riferimento al regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE. Le definizioni di cui all’articolo 358 di detta direttiva si applicano anche ai fini del presente capo.

    ⎢ 1798/2003

    Articolo 4129

    ⎢ 143/2008 articolo 1, punto 9

    1. Le informazioni di cui all’articolo 361 della direttiva 2006/112/CE, fornite da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità allo Stato membro di identificazione all’inizio delle sue attività, sono presentate in forma elettronica. Le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 6044, paragrafo 2, del presente regolamento.

    ⎢ 1798/2003

    2. Lo Stato membro di identificazione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 per via elettronica alle autorità competenti degli altri Stati membri entro dieci giorni dalla fine del mese in cui le informazioni sono pervenute da parte del soggetto passivo non stabilito. Allo stesso modo le autorità competenti degli altri Stati membri ricevono la comunicazione del numero di identificazione attribuito. Le modalità tecniche per la trasmissione di tali informazioni, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 6044, paragrafo 2.

    3. Lo Stato membro di identificazione informa senza indugio per via elettronica le competenti autorità degli altri Stati membri dell'esclusione di un soggetto passivo non stabilito dal registro di identificazione.

    Articolo 4230

    ⎢ 143/2008 articolo 1, punto 10

    La dichiarazione con le informazioni particolareggiate di cui all’articolo 365 della direttiva 2006/112/CE deve essere trasmessa in modo elettronico. Le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 6044, paragrafo 2, del presente regolamento.

    ⎢ 1798/2003

    Lo Stato membro di identificazione trasmette tali informazioni per via elettronica alla competente autorità dello Stato membro interessato entro i dieci giorni successivi alla fine del mese in cui è pervenuta la dichiarazione. Gli Stati membri che esigono che la dichiarazione dell'imposta sia effettuata in una valuta nazionale diversa dall'euro convertono gli importi in euro al tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione. Il cambio è effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione. Le modalità tecniche per la trasmissione di tali informazioni sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 6044, paragrafo 2.

    Lo Stato membro di identificazione trasmette per via elettronica allo Stato membro di consumo le informazioni necessarie per collegare ogni pagamento con una determinata dichiarazione trimestrale.

    ⎢ 143/2008 articolo 1, punto 11 (adattato)

    Articolo 31

    Le disposizioni dell’articolo 22 del presente regolamento si applicano anche alle informazioni attinte dallo Stato membro di identificazione conformemente agli articoli 360, 361, 364 e 365 della direttiva 2006/112/CE.

    ⎢ 143/2008 articolo 2, punto 11 (adattato)

    Articolo 31

    Le disposizioni dell’articolo 22 del presente regolamento si applicano anche alle informazioni attinte dallo Stato membro di identificazione conformemente agli articoli 360, 361, 364, 365, 369 quater , 369 septies e 369 octies della direttiva 2006/112/CE.

    ⎢ 1798/2003

    Articolo 4332

    Lo Stato membro di identificazione assicura che l'importo che il soggetto passivo non stabilito ha pagato sia trasferito al conto bancario denominato in euro indicato dallo Stato membro di consumo al quale è dovuto il pagamento. Gli Stati membri che esigono che i pagamenti siano effettuati in una valuta nazionale diversa dall'euro convertono gli importi in euro al tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione. Il cambio è effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione. Il trasferimento avviene entro i dieci giorni successivi alla fine del mese in cui è pervenuto il pagamento.

    Se il soggetto passivo non stabilito non paga il totale dell'imposta dovuta, lo Stato membro d'identificazione provvede affinché il pagamento sia trasferito agli Stati membri di consumo in proporzione all'imposta dovuta in ciascuno di essi. Lo Stato membro di identificazione informa per via elettronica le autorità competenti degli Stati membri di consumo interessati.

    Articolo 4433

    Gli Stati membri notificano per via elettronica alle competenti autorità degli altri Stati membri i pertinenti numeri di conto bancario per l'accredito dei pagamenti effettuati a norma dell'articolo 4332.

    Gli Stati membri notificano senza indugio per via elettronica alle competenti autorità degli altri Stati membri e alla Commissione qualsiasi modifica dell'aliquota normale dell'imposta.

    ⎢ 143/2008 articolo 1, punto 12 (adattato)

    Articolo 34

    Gli articoli da 28 a 33 del presente regolamento si applicano per il periodo di cui all’articolo 357 della direttiva 2006/112/CE.

    ⎢ 143/2008 articolo 2, punto 8 (adattato)

    √ SEZIONE 2 ∏

    √ DISPOSIZIONI APPLICABILI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2015 ∏

    ARTICOLO 4528

    Le seguenti disposizioni si applicano in riferimento ai regimi speciali previsti dal titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE.

    ⎢ 143/2008 articolo 2, punto 9

    Articolo 4629

    1. Le informazioni di cui all’articolo 361 della direttiva 2006/112/CE, fornite da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità allo Stato membro di identificazione all’inizio delle sue attività, sono presentate in forma elettronica. Le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 4460, paragrafo 2, del presente regolamento.

    2. Lo Stato membro di identificazione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 per via elettronica alle autorità competenti degli altri Stati membri entro dieci giorni dalla fine del mese in cui le informazioni sono pervenute da parte del soggetto passivo non stabilito nella Comunità. I pertinenti dettagli per l’identificazione del soggetto passivo che si avvale del regime speciale ai sensi dell’articolo 369 ter della direttiva 2006/112/CE sono trasmessi alle autorità competenti degli altri Stati membri entro dieci giorni dalla fine del mese durante il quale il soggetto passivo ha dichiarato che le sue attività imponibili ai sensi del regime speciale hanno avuto inizio. Allo stesso modo le autorità competenti degli altri Stati membri ricevono la comunicazione del numero di identificazione attribuito.

    Le modalità tecniche per la trasmissione di tali informazioni, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 6044, paragrafo 2, del presente regolamento.

    3. Lo Stato membro di identificazione comunica senza indugio per via elettronica alle autorità competenti degli altri Stati membri se un soggetto passivo non stabilito nella Comunità o un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo è escluso dal regime speciale.

    ⎢ 1798/2003

    Articolo 47

    ⎢ 143/2008 articolo 2, punto 10

    La dichiarazione con le informazioni di cui agli articoli 365 e 369 octies della direttiva 2006/112/CE deve essere trasmessa in modo elettronico. Le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 4460, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Lo Stato membro di identificazione trasmette tali informazioni per via elettronica alla competente autorità dello Stato membro di consumo interessato, entro i dieci giorni successivi alla fine del mese in cui è pervenuta la dichiarazione. Le informazioni previste all’articolo 369 octies , secondo comma, della direttiva 2006/112/CE sono trasmesse anche all’autorità competente dello Stato membro di stabilimento interessato. Gli Stati membri che esigono che la dichiarazione dell’imposta sia effettuata in una valuta nazionale diversa dall’euro convertono gli importi in euro al tasso di cambio dell’ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione. Il cambio è effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione. Le modalità tecniche per la trasmissione di tali informazioni sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 4460, paragrafo 2, del presente regolamento.

    ⎢ 1798/2003

    Lo Stato membro di identificazione trasmette per via elettronica allo Stato membro di consumo le informazioni necessarie per collegare ogni pagamento con una determinata dichiarazione trimestrale.

    Articolo 48

    Lo Stato membro di identificazione assicura che l'importo che il soggetto passivo non stabilito ha pagato sia trasferito al conto bancario denominato in euro indicato dallo Stato membro di consumo al quale è dovuto il pagamento. Gli Stati membri che esigono che i pagamenti siano effettuati in una valuta nazionale diversa dall'euro convertono gli importi in euro al tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione. Il cambio è effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione. Il trasferimento avviene entro i dieci giorni successivi alla fine del mese in cui è pervenuto il pagamento.

    Se il soggetto passivo non stabilito non paga il totale dell'imposta dovuta, lo Stato membro d'identificazione provvede affinché il pagamento sia trasferito agli Stati membri di consumo in proporzione all'imposta dovuta in ciascuno di essi. Lo Stato membro di identificazione informa per via elettronica le autorità competenti degli Stati membri di consumo interessati.

    ⎢ 143/2008 articolo 2, punto 12

    Per quanto riguarda i pagamenti da trasferire allo Stato membro di consumo conformemente al regime speciale previsto nella direttiva 2006/112/CE, titolo XII, capo 6, sezione 3, lo Stato membro di identificazione è autorizzato a trattenere dagli importi di cui al primo e secondo comma:

    a) dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2016: — il 30%;

    b) dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018: — il 15%;

    c) dal 1° gennaio 2019: — lo 0%.

    ⎢ 1798/2003

    Articolo 49

    Gli Stati membri notificano per via elettronica alle competenti autorità degli altri Stati membri i pertinenti numeri di conto bancario per l'accredito dei pagamenti effettuati a norma dell'articolo 48.

    Gli Stati membri notificano senza indugio per via elettronica alle competenti autorità degli altri Stati membri e alla Commissione qualsiasi modifica dell'aliquota normale dell'imposta.

    ⎢ 143/2008 articolo 1, punto 13 (adattato)

    CAPO XIIVI BIS

    DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SCAMBIO E ALLA CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI NEL CONTESTO DELLA PROCEDURA DI RIMBORSO DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTOIVA AI SOGGETTI PASSIVI NON STABILITI NELLO STATO MEMBRO DI RIMBORSO, MA IN UN ALTRO STATO MEMBRO PREVISTA DALLA DIRETTIVA 2008/9/CE

    ARTICOLO 5034 bis

    1. L’autorità competente dello Stato membro di stabilimento che riceve una richiesta di rimborso dell’IVA a norma dell’articolo 5 della direttiva 2008/9/CE, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, la trasmette, qualora non sia applicabile l’articolo 18 di tale direttiva, entro quindici giorni di calendario dalla ricezione e con mezzi elettronici, alle competenti autorità di ciascuno Stato membro di rimborso interessato, confermando che il richiedente ai sensi dell’articolo 2, punto 5, della direttiva 2008/9/CE è un soggetto passivo ai fini dell’imposta sul valore aggiuntoIVA e che il numero d’identificazione o il numero di registrazione dato da tale persona è valido per il periodo di riferimento.

    2. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro di rimborso notificano, con mezzi elettronici, alle autorità competenti degli altri Stati membri tutte le informazioni da essi richieste ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE. Le modalità tecniche per la trasmissione di tali informazioni, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 6044, paragrafo 2, del presente regolamento.

    3. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro di rimborso notificano, con mezzi elettronici, alle autorità competenti degli altri Stati membri se intendono avvalersi della possibilità, prevista dall’articolo 11 della direttiva 2008/9/CE, di esigere dal richiedente di presentare una descrizione della sua attività economica in base a codici armonizzati.

    I codici armonizzati di cui al primo comma sono determinati in conformità della procedura di cui all’articolo 6044, paragrafo 2, del presente regolamento in base alla classificazione NACE stabilita dal regolamento (CEE) n. 3037/90 [19] 1893/2006 del Consiglio[20].

    ⎢ 1798/2003

    ? nuovo

    CAPO XIIIVII

    RELAZIONI CON LA COMMISSIONE

    ARTICOLO 5135

    1. Gli Stati membri e la Commissione esaminano e valutano il funzionamento del dispositivo di cooperazione amministrativa previsto dal presente regolamento ? . In particolare gli Stati membri effettuano audit di tale funzionamento ⎪. La Commissione centralizza l'esperienza degli Stati membri per migliorare il funzionamento di tale dispositivo.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni informazione disponibile pertinente all'applicazione che essi danno al presente regolamento.

    ∫ nuovo

    3. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a qualsiasi accordo di scambio di informazioni bilaterale o multilaterale concluso fra di loro che preveda disposizioni più rigorose di quelle del presente regolamento.

    ⎢ 1798/2003

    43. L'elenco degli elementi statistici necessari per valutare il presente regolamento è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 6044, paragrafo 2. Gli Stati membri comunicano tali elementi statistici alla Commissione nella misura in cui sono disponibili e tale comunicazione non comporta oneri amministrativi ingiustificati.

    54. Ai fini della valutazione dell'efficacia del presente dispositivo di cooperazione amministrativa nella lotta contro la frode e l'evasione fiscale gli Stati membri possono comunicare alla Commissione ogni altra informazione di cui all'articolo 1.

    65. La Commissione comunica le informazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 da 2 a 5 agli altri Stati membri interessati.

    ∫ nuovo

    7. Ove ciò sia necessario, a complemento delle disposizioni del presente regolamento la Commissione comunica alle autorità competenti di ciascuno Stato membro, non appena ne dispone, le informazioni che consentono loro di lottare contro la frode ai danni dell'IVA.

    8. Gli Stati membri e la Commissione possono scambiarsi i risultati dell'analisi strategica condotta a norma del presente regolamento.

    9. Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente regolamento la Commissione può mettere a disposizione degli Stati membri perizie di esperti, assistenza tecnica o logistica, azioni di comunicazione o qualsiasi altro tipo di sostegno operativo.

    ⎢ 1798/2003

    ? nuovo

    CAPO XIVVIII

    RELAZIONI CON I PAESI TERZI

    ARTICOLO 5236

    1. Quando un paese terzo comunica informazioni all'autorità competente di uno Stato membro, questa può trasmetterle alle autorità competenti degli Stati membri che possono avere interesse a dette informazioni e in ogni caso a quelli che le richiedano, nella misura in cui lo consentono ? non lo escludono ⎪ gli accordi presi con quel particolare paese terzo in materia di assistenza.

    2. Se il paese terzo interessato ha assunto l'obbligo di fornire l'assistenza necessaria per raccogliere tutti gli elementi comprovanti l'irregolarità di operazioni che sembrano contrarie alla legislazione sull'IVA, le informazioni ottenute a norma del presente regolamento possono essergli comunicate, con il consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e nel rispetto delle loro disposizioni interne relative al trasferimento di dati personali a paesi terzi.

    CAPO XVIX

    CONDIZIONI RELATIVE ALLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

    ARTICOLO 5337

    1. Le comunicazioni trasmesse in forza del presente regolamento sono fornite per quanto possibile con mezzi elettronici, secondo modalità adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6044, paragrafo 2.

    ∫ nuovo

    2. Il livello di servizio dello scambio di informazioni per via elettronica è deciso secondo la procedura di cui all'articolo 60, paragrafo 2.

    ⎢ 1798/2003

    Articolo 5438

    Le richieste di assistenza, comprese le richieste di notifica, e la documentazione acclusa possono essere formulate in qualsiasi lingua convenuta tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata. Dette richieste sono corredate di una traduzione, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l'autorità interpellata, soltanto in casi eccezionali se l'autorità interpellata presenta una richiesta motivata in tal senso.

    Articolo 5539

    ⎢ 143/2008 articolo 1, punto 14

    Per il periodo di cui all’articolo 357 della direttiva 2006/112/CE, lLa Commissione e gli Stati membri assicurano che sistemi, esistenti o nuovi, per la comunicazione e lo scambio di informazioni, necessari per gli scambi di informazioni di cui agli articoli 2941 e 3042 del presente regolamento, siano operativi. La Commissione è responsabile di tutti gli sviluppi della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) necessari per consentire lo scambio di dette informazioni fra Stati membri. Gli Stati membri sono responsabili di tutti gli sviluppi dei loro sistemi necessari per consentire che tali informazioni siano scambiate utilizzando le CCN/CSI.

    ⎢ 143/2008 articolo 2, punto 14 (adattato)

    La Commissione e gli Stati membri assicurano che sistemi, esistenti o nuovi, per la comunicazione e lo scambio di informazioni, necessari per gli scambi di informazioni di cui agli articoli 29 e 30, siano operativi. La Commissione è responsabile di tutti gli sviluppi della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) necessari per consentire lo scambio di dette informazioni fra Stati membri. Gli Stati membri sono responsabili di tutti gli sviluppi dei loro sistemi necessari per consentire che tali informazioni siano scambiate utilizzando le CCN/CSI.

    ⎢ 1798/2003 (adattato)

    ? nuovo

    Gli Stati membri rinunciano a chiedere il rimborso delle spese sostenute per l'applicazione del presente regolamento ad eccezione, se del caso, delle indennità versate a periti.

    Articolo 5640

    1. L'autorità interpellata di uno Stato membro fornisce all'autorità richiedente di un altro Stato membro le informazioni di cui all'articolo 1 alle seguenti condizioni:

    a) che il numero e il tipo delle richieste di informazioni presentate in un determinato periodo di tempo dall'autorità richiedente non impongano all'autorità interpellata un onere amministrativo eccessivo;

    b) che l'autorità richiedente abbia esaurito le fonti di informazione consuete, che avrebbe potuto utilizzare, a seconda delle circostanze, per ottenere le informazioni richieste senza rischiare di compromettere il raggiungimento del risultato perseguito.

    2. Il presente regolamento non impone di far effettuare indagini o di trasmettere informazioni ? su un caso determinato ⎪ quando la legislazione o la prassi amministrativa dello Stato membro che dovrebbe fornire le informazioni non consentano allo Stato membro di effettuare tali indagini né di raccogliere o utilizzare tali informazioni per le esigenze proprie di detto Stato membro.

    3. L'autorità competente di uno Stato membro √ interpellato ∏ può rifiutare di fornire informazioni allorché, per motivi di diritto, lo Stato membro √ richiedente ∏ interessato non è in grado di fornire informazioni equipollenti. Tale rifiuto motivato è comunicato alla Commissione dallo Stato membro interpellatorichiesto.

    4. La trasmissione di informazioni può essere rifiutata qualora comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un procedimento commerciale o di un'informazione la cui divulgazione sia contraria all'ordine pubblico.

    ∫ nuovo

    5. I paragrafi da 2 a 4 non possono in nessun caso essere interpretati nel senso di autorizzare l’autorità interpellata di uno Stato membro a rifiutare di fornire informazioni concernenti un soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA nello Stato membro dell’autorità richiedente solamente perché tali informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona.

    ⎢ 1798/2003 (adattato)

    ? nuovo

    56. L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta di assistenza.

    67. Un importo minimo che possa dar luogo a una richiesta di assistenza può essere adottato secondo la procedura di cui all'articolo 6044, paragrafo 2.

    Articolo 5741

    1. Le informazioni comunicate ? o raccolte ⎪ in qualsiasi forma ai sensi del presente regolamento ? , compresa qualsiasi informazione che sia stata accessibile a un funzionario nelle circostanze di cui ai capi VII, VIII e IX nonché nei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ⎪ sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve o dalle norme omologhe cui sono soggette le autorità comunitarie ? . Esse possono essere utilizzate unicamente nelle circostanze previste dal presente regolamento. ⎪

    Dette informazioni possono essere usate per accertare la base imponibile, la riscossione o il controllo amministrativo dell'imposta, ai fini di un corretto accertamento fiscale.

    Le informazioni possono inoltre essere usate per accertare altri contributi, dazi e imposte contemplati dall'articolo 2 della direttiva 76/308/CEE 2008/55/CE del Consiglio, del 15 marzo 1976, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure[21].

    Inoltre, esse possono essere utilizzate in occasione di procedimenti giudiziari che implicano l'eventuale irrogazione di sanzioni, avviati per violazioni della normativa fiscale, fatte salve le norme generali e le disposizioni giuridiche che disciplinano i diritti dei convenuti e dei testimoni in siffatti procedimenti.

    2. Le persone debitamente accreditate dall'autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione europea possono accedere a tali informazioni soltanto nella misura in cui ciò è necessario per l'assistenza, la manutenzione e lo sviluppo della rete CCN/CSI.

    3. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato che fornisce le informazioni ne consente l'uso ad altro scopo nello Stato membro dell'autorità richiedente quando l'uso per scopi analoghi sia consentito dalla legislazione dello Stato membro dell'autorità interpellata.

    4. Quando l'autorità richiedente ritiene che le informazioni fornitele dall'autorità interpellata possano essere utili all'autorità competente di un terzo Stato membro, può trasmetterle a quest'ultima. Ne informa preventivamente l'autorità interpellata. Quest'ultima può subordinare la trasmissione dell'informazione ad un terzo Stato membro al suo consenso preventivo.

    5. ?Le archiviazioni o gli scambi di informazioni di cui al presente regolamento sono soggetti alle disposizioni di attuazione della direttiva 95/46/CE. Tuttavia, ⎪ Aai fini della corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri limitano la portata degli obblighi e dei diritti previsti dall'articolo 10, dall'articolo 11, paragrafo 1, dall'articolo 12 e dall'articolo 21 della direttiva 95/46/CE nella misura in cui ciò sia necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, lettera e), della medesima.

    Articolo 5842

    Relazioni, attestati e altri documenti, o relative copie conformi o estratti ottenuti da agenti dell'autorità interpellata e trasmessi all'autorità richiedente nei casi di assistenza previsti dal presente regolamento possono essere addotti come elementi di prova dagli organi competenti dello Stato membro dell'autorità richiedente allo stesso titolo dei documenti equivalenti trasmessi da un'altra autorità del suo paese.

    Articolo 5943

    1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a quanto segue:

    a) garantire, sul piano interno, un efficace coordinamento fra le autorità competenti di cui all'articolo 3;

    b) istituire una cooperazione diretta fra le autorità specialmente abilitate ai fini di tale coordinamento;

    c) garantire il buon funzionamento del sistema di scambio di informazioni previsto dal presente regolamento.

    2. La Commissione comunica al più presto a ciascuno Stato membro tutte le informazioni che riceve e che è in grado di trasmettere.

    CAPO XVIXDISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

    ARTICOLO 6044

    1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la cooperazione amministrativa (in seguito denominato «il comitato»).

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

    3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 6145

    1. A decorrere dal ? Tre anni dopo ⎪ la data di entrata in vigore del presente regolamento, ? e successivamente ogni cinque anni, ⎪ la Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dal presente regolamento.

    Articolo 6246

    1. Le disposizioni del presente regolamento non ostano all'esecuzione di obblighi più ampi in materia di assistenza reciproca risultanti da altri atti giuridici, compresi eventuali accordi bilaterali o multilaterali.

    2. Quando gli Stati membri hanno raggiunto un accordo bilaterale nei settori oggetto del presente regolamento, ? in particolare in applicazione dell'articolo 11, ⎪ salvo per la soluzione di casi particolari, essi ne informano la Commissione il più rapidamente possibile. La Commissione, a sua volta, ne informa gli altri Stati membri.

    ⎢ 1798/2003 (adattato)

    Articolo 6347

    Il regolamento (CE E) n. 218/92 √ n. 1798/2003 ∏ è abrogato.

    ⎢ 1798/2003 (adattato)

    ? nuovo

    I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

    Articolo 6448

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2004 √ ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ∏.

    √ Gli articoli da 40 a 44 si applicano fino al 31 dicembre 2014. ∏√ Gli articoli da 45 a 49 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015. ∏

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il [...]

    Per il Consiglio

    Il Presidente […]

    ∫ nuovo

    ALLEGATO I

    Elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi a cui si applica l'articolo 7, paragrafo 3:

    1) vendite a distanza (articoli 33 e 34 della direttiva 2006/112/CE);

    2) cessione con installazione o montaggio (articolo 36 della direttiva 2006/112/CE);

    3) servizi relativi a un bene immobile (articolo 45 della direttiva 2006/112/CE);

    4) servizi aventi per oggetto attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini e i servizi accessori a tali attività (articolo 52 della direttiva 2006/112/CE);

    5) attività accessorie al trasporto (articolo 52 della direttiva 2006/112/CE);

    6) perizie o lavori relativi a beni mobili materiali (articolo 52 della direttiva 2006/112/CE);

    7) servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione e servizi forniti per via elettronica prestati dopo il 1° gennaio 2015.

    ALLEGATO II

    Regolamento abrogato e sue modificazioni successive

    Regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio | GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1 |

    Regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio | GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1 |

    Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio | GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1 |

    Regolamento (CE) n. 143/2008 del Consiglio | GU L 44 del 20.2.2008, pag. 1 |

    Regolamento (CE) n. 37/2009 del Consiglio | GU L 14 del 20.1.2009, pag. 1 |

    _____________

    ALLEGATO III

    Tavola di concordanza

    Regolamento (CE) n.1798/2003 | Presente regolamento |

    Articolo 1, paragrafo 1, primo e secondo comma | Articolo 1, paragrafo 1, primo e secondo comma |

    Articolo 1, paragrafo 1, terzo comma | - |

    Articolo 1, paragrafo 1, quarto comma | Articolo 1, paragrafo 4 |

    Articolo 1, paragrafo 2 | Articolo 1, paragrafo 3 |

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 1) | Articolo 3 |

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 2) | Articolo 2, paragrafo 1, punto 1) |

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 3) | Articolo 2, paragrafo 1, punto 2) |

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 4) | Articolo 2, paragrafo 1, punto 3) |

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 5) | Articolo 2, paragrafo 1, punto 4) |

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 6) | Articolo 2, paragrafo 1, punto 5) |

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 7) | Articolo 2, paragrafo 1, punto 6) |

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 8) | Articolo 2, paragrafo 1, punto 7) |

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 9) | Articolo 2, paragrafo 1, punto 8) |

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 10) | Articolo 2, paragrafo 1, punto 9) |

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 11) | Articolo 2, paragrafo 1, punto 10) |

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 12) | Articolo 2, paragrafo 1, punto 11) |

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 13) | Articolo 2, paragrafo 1, punto 12) |

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 14) | - |

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 15) | - |

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 16) | Articolo 2, paragrafo 1, punto 13) |

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 17) | - |

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 18) | Articolo 2, paragrafo 1, punto 15) |

    Articolo 2, paragrafo 1, punto 19) | Articolo 2, paragrafo 1, punto 16) |

    Articolo 3, paragrafo 1 | Articolo 3 |

    Articolo 3, paragrafo 2 | Articolo 4, paragrafo 1 |

    Articolo 3, paragrafo 3 | Articolo 4, paragrafo 2 |

    Articolo 3, paragrafo 4 | Articolo 4, paragrafo 3 |

    Articolo 3, paragrafo 5 | Articolo 4, paragrafo 4 |

    Articolo 3, paragrafo 6 | Articolo 5 |

    Articolo 3, paragrafo 7 | Articolo 6 |

    Articolo 5, paragrafo 1 | Articolo 7, paragrafo 1 |

    Articolo 5, paragrafo 2 | Articolo 7, paragrafo 2 |

    Articolo 5, paragrafo 3 | Articolo 7, paragrafo 3, primo comma |

    Articolo 5, paragrafo 4 | Articolo 7, paragrafo 4 |

    Articolo 6 | Articolo 8 |

    Articolo 7 | Articolo 9 |

    Articolo 8 | Articolo 10 |

    Articolo 9 | Articolo 11 |

    Articolo 10 | Articolo 13 |

    Articolo 11 | Articolo 29 |

    Articolo 12 | Articolo 30 |

    Articolo 13, paragrafo 1 | Articolo 31, paragrafo 1 |

    Articolo 13, paragrafo 2 | Articolo 31, paragrafo 2 |

    Articolo 13, paragrafo 3 | Articolo 31, paragrafo 3 |

    Articolo 14 | Articolo 26 |

    Articolo 15 | Articolo 27 |

    Articolo 16 | Articolo 28 |

    Articolo 17 | Articolo 14 |

    Articolo 18 | Articolo 16 |

    Articolo 19 | - |

    Articolo 20 | - |

    Articolo 21 | - |

    Articolo 22, paragrafo 1, primo comma | Articolo 18, paragrafo 1, lettera a) |

    Articolo 22, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 19 |

    Articolo 22, paragrafo 2 | Articolo 20 |

    Articolo 23, primo comma | Articolo 22, primo comma, punti 1) e 2) |

    Articolo 23, secondo comma | Articolo 22, secondo comma |

    Articolo 24, primo comma, punto 1) | Articolo 22, primo comma, punto 3) |

    Articolo 24, primo comma, punto 1) | Articolo 22, primo comma, punto 4) |

    Articolo 24, secondo comma | Articolo 22, secondo comma |

    Articolo 25, paragrafo 1 | Articolo 21, paragrafo 2 |

    Articolo 25, paragrafo 2 | Articolo 21, paragrafo 3 |

    Articolo 25, paragrafo 3 | - |

    Articolo 26 | Articolo 25 |

    Articolo 27, paragrafo 1 | Articolo 18, paragrafo 1, lettera b) |

    Articolo 27, paragrafo 2 | Articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e articolo 22, primo comma |

    Articolo 27, paragrafo 3 | Articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e articolo 22, primo comma |

    Articolo 27, paragrafo 4 | Articolo 32, paragrafo 1, primo comma |

    Articolo 28 | Fino al 31 dicembre 2014 articolo 40 A decorrere dal 1º gennaio 2015 articolo 45 |

    Articolo 29 | Fino al 31 dicembre 2014 articolo 41 A decorrere dal 1º gennaio 2015 articolo 46 |

    Articolo 30 | Fino al 31 dicembre 2014 articolo 42 A decorrere dal 1º gennaio 2015 articolo 47 |

    Articolo 31 | Articolo 18, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 2 |

    Articolo 32 | Fino al 31 dicembre 2014 articolo 43 A decorrere dal 1º gennaio 2015 articolo 48 |

    Articolo 33 | Fino al 31 dicembre 2014 articolo 44 A decorrere dal 1º gennaio 2015 articolo 49 |

    Articolo 34 | - |

    Articolo 34 bis | Articolo 50 |

    Articolo 35, paragrafo 1 | Articolo 51, paragrafo 1 |

    Articolo 35, paragrafo 2 | Articolo 51, paragrafo 2 |

    Articolo 35, paragrafo 3 | Articolo 51, paragrafo 4 |

    Articolo 35, paragrafo 4 | Articolo 51, paragrafo 5 |

    Articolo 35, paragrafo 5 | Articolo 51, paragrafo 6 |

    Articolo 36 | Articolo 52 |

    Articolo 37 | Articolo 53, paragrafo 1 |

    Articolo 38 | Articolo 54 |

    Articolo 39 | Articolo 55 |

    Articolo 40, paragrafo 1 | Articolo 56, paragrafo 1 |

    Articolo 40, paragrafo 2 | Articolo 56, paragrafo 2 |

    Articolo 40, paragrafo 3 | Articolo 56, paragrafo 3 |

    Articolo 40, paragrafo 4 | Articolo 56, paragrafo 4 |

    Articolo 40, paragrafo 5 | Articolo 56, paragrafo 6 |

    Articolo 40, paragrafo 6 | Articolo 56, paragrafo 7 |

    Articolo 41 | Articolo 57 |

    Articolo 42 | Articolo 58 |

    Articolo 43 | Articolo 59 |

    Articolo 44 | Articolo 60 |

    Articolo 45 | Articolo 61 |

    Articolo 46 | Articolo 62 |

    Articolo 47 | Articolo 63 |

    Articolo 48 | Articolo 64 |

    - | Allegato I |

    - | Allegato II |

    - | Allegato III |

    [1] xxxxx

    [2] GU C […].

    [3] GU C […].

    [4] GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1.

    [5] COM (2008) 807 definitivo.

    [6] GU C XXXXXXXXX.

    [7] GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23.

    [8] GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

    [9] GU L 44 del 20.2.2008, pag. 11.

    [10]

    [11]

    [12] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/92/CE del Consiglio (GU L 331 del 7.12.2002, pag. 27).

    [13] GU L 24 dell'1.2.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 792/2002 (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 1).

    [14] GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

    [15] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

    [16] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    [17] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    [18] GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

    [19] GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1.

    [20] GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1

    [21] GU L 150 del 10.6.2008, pag. 28.

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