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Document 52009PC0389
Proposal for a Council Decision revoking the agreements between the European Coal and Steel Community and the Swiss Confederation
Proposta di decisione del Consiglio relativa all’abrogazione degli accordi tra la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Confederazione svizzera
Proposta di decisione del Consiglio relativa all’abrogazione degli accordi tra la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Confederazione svizzera
/* COM/2009/0389 def. - COD 2009/0109 */
Proposta di decisione del Consiglio relativa all’abrogazione degli accordi tra la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Confederazione svizzera /* COM/2009/0389 def. - COD 2009/0109 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 28.7.2009 COM(2009) 389 definitivo 2009/0109 (COD) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all’abrogazione degli accordi tra la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Confederazione svizzera RELAZIONE La Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) ha cessato di esistere il 23 luglio 2002, quando è scaduto il suo trattato istitutivo. La CECA aveva concluso un certo numero di accordi internazionali con paesi terzi, tra cui la Svizzera. Questi accordi non prevedevano la possibilità della scadenza del trattato CECA. A norma dell’articolo 71, paragrafo 1, del trattato che istituisce la CECA, gli accordi commerciali fra la CECA e i paesi terzi erano conclusi dagli Stati membri. Allo scadere del trattato CECA, i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno pertanto deciso di trasferire alla Comunità europea (CE) i diritti e gli obblighi sorti a seguito degli accordi internazionali conclusi dalla CECA con paesi terzi a decorrere dal 24 luglio 2002; il Consiglio ha deciso che la Comunità europea sarebbe subentrata nei diritti e negli obblighi suddetti[1]. Da allora, questi accordi internazionali sono disciplinati dal trattato CE. Poco prima di queste decisioni, i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, avevano già deciso di estinguere l'accordo del 21 marzo 1955 relativo all'istituzione di tariffe ferroviarie dirette internazionali per i trasporti di carbone e di acciaio[2] e la Commissione aveva denunciato l’accordo del 28 luglio 1956 relativo all'istituzione di tariffe dirette internazionali ferroviarie per il trasporto di carbone e di acciaio in transito per il territorio svizzero[3]. In una relazione del 30 aprile 2003, esperti comunitari e svizzeri concludevano che anche gli altri accordi tra la CECA e la Svizzera (in particolare l'accordo di libero scambio concluso tra la CECA e la Svizzera il 22 luglio 1972[4]) non avevano più motivo di esistere poiché la struttura parallela di accordi per i settori del carbone e dell’acciaio esistente nelle relazioni tra le Comunità europee e la Svizzera era stata creata unicamente per motivi di competenza. Le differenze marginali fra l'accordo CECA-Svizzera e l'accordo di libero scambio concluso parallelamente tra la CE e la Svizzera, che riguardano in particolare le misure di salvaguardia, non giustificano il mantenimento in vigore dell'accordo CECA. Peraltro, le disposizioni in questione non vengono più applicate da tempo. Il mantenimento di un regime specifico per i prodotti del carbone e dell’acciaio non conferirebbe alcun valore aggiunto. Una volta abrogato l'accordo tra la CECA e la Svizzera, le disposizioni dell'accordo di libero scambio tra la CE e la Svizzera, in particolare le concessioni tariffarie e le misure di vigilanza, si applicheranno automaticamente ai prodotti in questione. La Svizzera ha pertanto proposto, con nota verbale della Missione svizzera presso le Comunità europee del 10 novembre 2004, l'abrogazione per consenso reciproco di tutti gli accordi ancora in vigore tra la CECA e la Svizzera, vale a dire l’accordo di consultazione tra la Confederazione svizzera e l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio del 7 maggio 1956[5], l’accordo di libero scambio per i prodotti CECA del 22 luglio 1972, l’accordo addizionale sulla validità di questo accordo per il Liechtenstein[6] e tutte le modifiche apportate in seguito agli allargamenti dell’Unione europea. È opportuno abrogare simultaneamente questi accordi mediante la procedura di cui alla nota verbale. L’abrogazione degli accordi tra la CECA e la Svizzera fa parte delle misure volte a migliorare la normativa. I processi e gli strumenti predisposti nell’ambito del piano d’azione “Legiferare meglio” comprendono la semplificazione della normativa vigente che richiede, fra l’altro, una valutazione dell’intero acquis comunitario per garantire che la normativa comunitaria sia chiara e attuale. Il trattato che istituisce la CE non prevede esplicitamente procedure interne per l’abrogazione di un accordo internazionale. L’abrogazione di un accordo internazionale per consenso reciproco è tuttavia paragonabile alla modifica di un accordo. 2009/0109 (COD) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all’abrogazione degli accordi tra la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Confederazione svizzera IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 3, prima frase, vista la proposta della Commissione[7], considerando quanto segue: 1. In virtù del suo articolo 97, il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio è scaduto il 23 luglio 2002. 2. In virtù della decisione 2002/595/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee, riuniti in sede di Consiglio, del 19 luglio 2002[8], i diritti e gli obblighi sorti a seguito degli accordi internazionali conclusi dalla CECA con paesi terzi sono stati trasferiti alla Comunità europea. Con decisione 2002/596/CE del Consiglio del 19 luglio 2002[9] la Comunità è subentrata nei diritti e negli obblighi che scaturiscono da questi accordi. 3. Essendo scaduto il trattato CECA, il mantenimento di un regime particolare per i prodotti di carbone e di acciaio non è più giustificato. 4. L’abrogazione degli accordi tra la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Confederazione svizzera fa parte delle misure volte a migliorare la normativa, DECIDE: Articolo 1 Sono abrogati per consenso reciproco i seguenti accordi tra la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Confederazione svizzera: 1. accordo di consultazione tra la Confederazione svizzera e l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio del 7 maggio 1956[10], 2. accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972[11], 3. accordo addizionale sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972[12], nonché tutti i relativi accordi e protocolli complementari e addizionali. Articolo 2 La Commissione è autorizzata a rispondere alla nota verbale della Missione svizzera presso le Comunità europee del 10 novembre 2004 mediante la nota verbale in allegato. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO Nota verbale La Commissione delle Comunità europee presenta i suoi omaggi alla Missione svizzera presso le Comunità europee e si pregia di comunicarle di aver ricevuto la sua nota del 10 novembre 2004 relativa all’abrogazione di diversi accordi conclusi tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, così redatta: “La Missione svizzera presso le Comunità europee presenta i suoi omaggi alla Commissione delle Comunità europee e, facendo riferimento all’accordo di consultazione tra la Confederazione svizzera e l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio del 7 maggio 1956, all’accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 e a tutti i relativi accordi complementari, si pregia di informarla di quanto segue: il 19 luglio 2002 il Consiglio dell’Unione europea ha deciso di trasferire alla Comunità europea i diritti e gli obblighi che scaturiscono dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA). Poiché la CECA ha cessato di esistere il 23 luglio 2002, le disposizioni degli accordi che la legavano alla Confederazione svizzera non hanno più alcuna applicazione pratica. La Missione si pregia di proporre alla Commissione l’abrogazione per consenso reciproco, a norma dell'articolo 54, lettera b), della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, degli accordi seguenti: - accordo di consultazione tra la Confederazione svizzera e l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio del 7 maggio 1956 - accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 - protocollo addizionale del 17 luglio 1980 all'accordo tra la Confederazione svizzera e gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità - accordo addizionale del 22 luglio 1972 sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell'accordo tra la Confederazione svizzera e gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (con atto finale e dichiarazioni) - protocollo complementare del 17 luglio 1980 all'accordo addizionale sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell'accordo tra la Confederazione svizzera e gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità - protocollo addizionale all’accordo tra la Confederazione svizzera e gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio a seguito dell’entrata in vigore del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci - protocollo complementare all'accordo addizionale sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera a seguito dell’entrata in vigore del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci - protocollo addizionale all'accordo tra la Confederazione svizzera e gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità - secondo protocollo addizionale all'accordo tra la Confederazione svizzera e gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità - protocollo complementare all'accordo addizionale sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell'accordo tra la Confederazione svizzera e gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità nonché tutti i relativi accordi complementari e addizionali. Se la Commissione è d’accordo con la presente proposta, la Missione si pregia di proporre che la presente nota e la risposta della Commissione costituiscano un accordo recante abrogazione degli accordi suddetti, che prenderà effetto il giorno successivo alla notifica della risposta della parte comunitaria.” La Commissione si pregia di comunicare alla Missione che, in virtù della decisione del Consiglio del [...], accoglie, a nome della Comunità europea, la proposta di abrogare gli accordi suddetti. La proposta della Missione e la presente nota costituiscono pertanto un accordo sull'abrogazione degli accordi suddetti, che prenderà effetto il giorno successivo alla notifica di questa risposta. Il Principato di Liechtenstein sarà informato dell’abrogazione di questi accordi. La Commissione coglie l’occasione per rinnovare alla Missione l'espressione della sua profonda stima. Bruxelles, [data] [1] Decisioni 2002/595/CE e 2002/596/CE del 19 luglio 2002 (GU L 194 del 23.7.2002, pagg. 35 e 36). [2] Decisione 2001/764/CECA del 23 ottobre 2001 (GU L 288 dell’1.11.2001, pag. 38). [3] Decisione 2002/275/CECA del 12 aprile 2002 (GU L 96 del 13.4.2002, pag. 27). [4] GU L 350 del 19.12.1973, pag. 13. [5] GU L 7 del 21.2.1957, pag. 85. [6] GU L 350 del 19.12.1973, pag. 29. [7] GU C […] del […], pag. […]. [8] GU L 194 del 23.7.2002, pag. 35. [9] GU L 194 del 23.7.2002, pag. 36. [10] GU L 7 del 21.2.1957, pag. 85. [11] GU L 350 del 19.12.1973, pag. 13. [12] GU L 350 del 19.12.1973, pag. 29.