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Document 52009PC0386
Proposal for a Council Decision on the establishment of the Community position to be adopted in the Northwest Atlantic Fisheries Organisation
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità nell’ambito dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità nell’ambito dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale
/* COM/2009/0386 def. */
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità nell’ambito dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale /* COM/2009/0386 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 20.7.2009 COM(2009) 386 definitivo Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione della Comunità nell’ambito dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale RELAZIONE A norma dell’articolo 300, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE, le posizioni da adottare a nome della Comunità nell’ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca quando queste devono prendere decisioni che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per le decisioni che integrano o modificano il loro quadro istituzionale, devono essere decise dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Tenuto conto di quest’obbligo e facendo seguito a decisioni analoghe del Consiglio, nonché alle proprie proposte relative ad altre organizzazioni regionali di gestione della pesca, la Commissione europea propone l’adozione della presente decisione relativa alla posizione della Comunità nell’ambito dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale. Per motivi di coerenza, la presente proposta segue la stessa impostazione adottata per le altre organizzazioni regionali di gestione della pesca. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione della Comunità nell’ambito dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, secondo comma, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) L’articolo 33 del trattato CE, in combinato disposto con l’articolo 32, stabilisce che fra gli obiettivi della politica comune della pesca vi è quello di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Il regolamento (CE) n. 2371/2002[1] prevede che la Comunità applichi l’approccio precauzionale nell’adottare misure intese a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive, a garantirne uno sfruttamento sostenibile e a ridurre al minimo l’impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini. Esso dispone inoltre che la Comunità debba mirare alla progressiva attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi e sforzarsi di contribuire a rendere le attività di pesca efficienti nell’ambito di un’industria della pesca e dell’acquacoltura competitiva ed economicamente redditizia, garantendo eque condizioni di vita a chi da essa dipende e tenendo conto degli interessi dei consumatori. (2) Con regolamento (CEE) n. 3179/78[2], la Comunità europea ha approvato la convenzione del 1979 sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale che istituisce l’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO) e che è stata successivamente modificata nel 2007. Nell’ambito della NAFO, la Commissione per la pesca ha il compito di adottare proposte di regolamentazione finalizzate a garantire la conservazione a lungo termine e l’uso sostenibile delle risorse della pesca nella zona di regolamentazione e a ridurre al minimo l’impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini. Tali proposte possono diventare misure vincolanti per la Comunità. (3) A norma dell’articolo 300, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE, la posizione della Comunità nell’ambito di organismi istituiti da accordi regionali di pesca che devono adottare decisioni che hanno effetti giuridici (ma che non modificano il quadro istituzionale degli accordi in questione) deve essere adottata a maggioranza qualificata con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione, DECIDE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome della Comunità nell’ambito dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale quando quest’ultima deve prendere decisioni che hanno effetti giuridici figura nell’allegato della presente decisione. Articolo 2 La posizione della Comunità definita nell’allegato della presente decisione viene valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della Commissione per la pesca dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale del 2014. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO Posizione della Comunità nell’ambito della Commissione per la pesca dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale 1. PRINCIPI Nell’ambito della NAFO, la Comunità europea: a) agisce conformemente agli obiettivi perseguiti dalla Comunità nel quadro della politica comune della pesca, in particolare tramite l’approccio precauzionale, per consentire lo sfruttamento sostenibile delle specie regolamentate dalla NAFO, per favorire l’attuazione progressiva di un approccio alla gestione della pesca fondato sugli ecosistemi e per ridurre al minimo l’impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini, nonché tramite la promozione di un settore della pesca comunitario economicamente sostenibile e competitivo, garantendo condizioni di vita eque a chi dipende dalle attività di pesca e tenendo conto degli interessi dei consumatori; b) garantisce che le misure della NAFO siano conformi agli obiettivi della convezione NAFO; c) provvede affinché le misure della NAFO siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dell’accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori e dell’accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare; d) favorisce la coerenza tra le posizioni delle organizzazioni regionali per la gestione della pesca; e) cerca una sinergia con le politiche condotte dalla Comunità nell’ambito delle sue relazioni bilaterali con i paesi terzi in materia di pesca e garantisce la coerenza con la sua politica esterna; f) garantisce il rispetto degli impegni assunti dalla Comunità a livello internazionale. 2. ORIENTAMENTI La Comunità europea si sforza, ove del caso, di sostenere l’adozione delle azioni seguenti da parte della NAFO: a) misure di conservazione e gestione delle risorse alieutiche nella zona di regolamentazione NAFO e, se opportuno, nella zona della convenzione NAFO, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, in particolare i TAC e i contingenti per le specie regolamentate dalla NAFO. Ove necessario, vengono prese in considerazione misure specifiche per gli stock oggetto di sovrasfruttamento al fine di evitare ogni aumento delle attività di pesca; b) riesame delle misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona di regolamentazione NAFO per rendere più efficienti le misure di controllo e migliorare la conformità alle misure della NAFO; c) misure rafforzate per combattere le attività di pesca INN; d) misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona di regolamentazione NAFO, in linea con le risoluzioni dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite; e) sviluppo di approcci comuni con altre organizzazioni regionali per la gestione della pesca, ad esempio la Commissione per la pesca nell’Atlantico nordorientale, l’Organizzazione per la conservazione del salmone nell’Atlantico settentrionale e la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico; e) ulteriori misure tecniche basate sul parere del Consiglio scientifico della NAFO. [1] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. [2] GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1.