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Document 52009PC0265

    Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento Europeo alla posizione comune del Consiglio in merito alla proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei suoi allegati recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

    /* COM/2009/0265 def. - COD 2006/0008 */

    52009PC0265




    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 5.6.2009

    COM(2009) 265 definitivo

    2006/0008 (COD)

    PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio in merito alla proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei suoi allegati

    RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

    2006/0008 (COD)

    PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio in merito alla proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei suoi allegati

    1. INTRODUZIONE

    L'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE stabilisce che la Commissione formula un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. Il parere della Commissione sui quattro emendamenti proposti dal Parlamento è contenuto nel presente documento.

    2. Antecedenti

    Data di trasmissione delle proposte al Parlamento europeo e al Consiglio - proposta COM(2006) 7 def. (documento 2006/0008 COD) - proposta (COM(2007) 376 def. (documento 2007/0129 COD) | 24 gennaio 2006 3 luglio 2007 |

    Data del parere del Comitato economico e sociale europeo | 26 ottobre 2006 |

    Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura | 9 luglio 2008 |

    Data di trasmissione della proposta modificata (COM(2008) 648 def. - 2006/0008 COD) | 15 ottobre 2008 |

    Data di adozione della posizione comune | 17 dicembre 2008 |

    Data di adozione della comunicazione della Commissione | 7 gennaio 2009 |

    Data del parere del Parlamento europeo in seconda lettura | 22 aprile 2009 |

    3. Obiettivo della proposta

    Il 29 aprile 2004 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 883/2004[1] relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale volto a sostituire il regolamento (CEE) n. 1408/71[2].

    Il regolamento (CE) n. 883/2004 include allegati contenenti disposizioni relative ai singoli Stati membri. Il contenuto di alcuni di questi allegati non era ancora stato determinato all'atto dell'adozione del regolamento (CE) n. 883/2004. Quindi il regolamento (CE) n. 883/2004 dispone che il contenuto dei suoi allegati II (disposizioni di convenzioni mantenute in vigore), X (prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo) e XI (modalità particolari di applicazione delle legislazioni degli Stati membri) sia stabilito prima della data di entrata in vigore del regolamento. Inoltre è stato necessario adattare alcuni degli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004 per tenere conto delle esigenze degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea successivamente all'adozione del regolamento nonché dei recenti sviluppi negli altri Stati membri.

    In questo contesto la Commissione ha adottato due proposte di regolamento, rispettivamente il 24 gennaio 2006 e il 3 luglio 2007:

    - proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dell'allegato XI;

    - proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

    La Commissione ha presentato la sua proposta modificata il 15 ottobre 2008, accogliendo l'emendamento del Parlamento europeo di unire le due proposte originali in un unico testo. La procedura concernente la proposta (2007/0129/COD) è stata abbandonata in seguito all'integrazione del suo contenuto nella procedura relativa alla prima proposta (2006/0008/COD).

    La proposta di regolamento che determina il contenuto dell'allegato XI prevede disposizioni supplementari concernenti aspetti specifici della legislazione dei singoli Stati membri in modo da garantire un'agevole applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 negli Stati membri interessati. In linea con l'obiettivo generale della semplificazione, la proposta contiene meno voci del corrispondente allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71.

    Gli allegati II e X del regolamento (CE) n. 883/2004 corrispondono agli allegati III e II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71. Gli altri allegati devono essere completati per tenere conto degli Stati membri che sono aderiti all'UE successivamente all'adozione del regolamento (CE) n. 883/2004. Alcuni di questi allegati contengono a loro volta disposizioni equivalenti a quelle del regolamento (CEE) n. 1408/71. Tuttavia, l'allegato I, parte 1 (anticipi sugli assegni alimentari) e gli allegati III e IV (norme particolari applicabili alle prestazioni sanitarie) sono nuovi.

    4. Parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo

    4.1. Emendamenti accolti dalla Commissione

    La Commissione accoglie i quattro emendamenti adottati dal Parlamento europeo.

    I quattro emendamenti riguardano l'allegato III che contiene un elenco degli Stati membri che applicano "restrizioni del diritto dei familiari di lavoratori frontalieri a prestazioni in natura" nello Stato membro competente. Il testo prevede una revisione dell'allegato III entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del regolamento. I quattro emendamenti (sono nuovi il considerando 7 bis , l'articolo 1, paragrafi 7 e 8 e l'articolo 1, paragrafo 9, lettera b)) mirano a chiarire che l'obiettivo della revisione è l'abrogazione dell'allegato III, a condizione che non esistano motivi gravi per non farlo.

    5. CONCLUSIONE

    In applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE la Commissione modifica la propria proposta secondo quanto sopra indicato.

    [1] GU L 166 del 30.4.2004, versione rettificata in GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1.

    [2] Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

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