EUR-Lex Acces la dreptul Uniunii Europene

Înapoi la prima pagină EUR-Lex

Acest document este un extras de pe site-ul EUR-Lex

Document 52009PC0226

Proposta di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, la Comunità europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato; e inoltre concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo addizionale fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, riguardante l’applicazione dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, la Comunità europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato

/* COM/2009/0226 def. */

52009PC0226

Proposta di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, la Comunità europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato; e inoltre concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo addizionale fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, riguardante l’applicazione dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, la Comunità europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato /* COM/2009/0226 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 15.5.2009

COM(2009) 226 definitivo

Proposta di

Decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio

concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, la Comunità europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato; e inoltre concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo addizionale fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, riguardante l’applicazione dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, la Comunità europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato

RELAZIONE

1. Contesto della proposta |

Motivazione e obiettivi della proposta L’accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d’America (USA), dall’altro, firmato il 25 e 30 aprile 2007 (“l’accordo UE-USA sui trasporti aerei”), è entrato in vigore il 30 marzo 2008. L’articolo 18, paragrafo 5, dell’accordo UE-USA sui trasporti aerei conferma che “le parti condividono l’obiettivo di massimizzare i vantaggi per i consumatori, le compagnie aeree, i lavoratori e le comunità sulle due sponde dell’Atlantico estendendo il presente accordo ai paesi terzi”. L’articolo 18, paragrafo 5, dell’accordo chiede inoltre al comitato misto istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, “l’elaborazione di una proposta riguardante le condizioni e le procedure necessarie per permettere l’adesione dei paesi terzi al presente accordo”. Nel 2007 la Norvegia e l’Islanda hanno domandato formalmente di aderire all’accordo UE-USA sui trasporti aerei. In conformità dell’articolo 18, paragrafo 5, dell’accordo summenzionato, nella riunione del 26 febbraio 2009 il comitato misto ha elaborato una proposta per l’adesione dell’Islanda e della Norvegia all’accordo UE-USA sui trasporti aerei, costituita da un “accordo di copertura” (cover letter agreement) fra le quattro parti e un accordo addizionale per le disposizioni interne fra la Comunità, la Norvegia e l’Islanda. Visto che la Norvegia e l’Islanda sono parti integranti dello Spazio aereo comune europeo, gli accordi in questione assicureranno un quadro normativo coerente per i voli fra gli USA e il mercato unico dell’aviazione nell’UE, comprese l’Islanda e la Norvegia. Creerà vantaggi commerciali per le compagnie aeree e i consumatori nell’UE e, in particolare, assicurerà la coerenza dell’accordo UE-USA sui trasporti aerei con la politica comune dei Paesi scandinavi in materia di trasporto aereo. Allo stesso tempo, la proposta mantiene inalterato il carattere bilaterale dell’accordo UE-USA sui trasporti aerei. L’Islanda e la Norvegia saranno associate ai negoziati di seconda fase dell’accordo sui trasporti aerei con gli USA. |

Contesto generale L’accordo UE-USA sui trasporti aerei ha eliminato tutte le barriere commerciali per i voli fra un punto qualsiasi nell’UE e un punto qualsiasi negli USA. Inoltre, gli USA hanno concesso i cosiddetti diritti di settima libertà ai vettori aerei dell’UE affinché operino fra gli USA e i paesi dello spazio aereo comune europeo (ECAA) non appartenenti all’UE, quali la Norvegia e l’Islanda. Tuttavia, l’ECAA non ha una dimensione esterna, per cui, attualmente, i vettori aerei dell’UE non hanno il diritto di effettuare voli fra la Norvegia e l’Islanda e paesi terzi. Allo stesso modo, attualmente i vettori aerei della Norvegia e dell’Islanda non hanno il diritto di effettuare voli fra l’UE e gli USA. L’accordo UE-USA sui trasporti aerei ha creato, per tutte le compagnie aeree comunitarie, condizioni uniformi per l’accesso al mercato e ha fissato nuove regole per la cooperazione dei regolatori della Comunità europea e degli USA in settori di fondamentale importanza per il funzionamento sicuro ed efficiente dei servizi aerei transatlantici. La Norvegia e l’Islanda hanno adottato l’integralità dell’acquis comunitario in materia di politica dell’aviazione. Pertanto, includere entrambi i paesi nell’ambito di applicazione dell’accordo UE-USA sui trasporti aerei assicurerà a tutti i vettori aerei europei che applicano l’acquis comunitario la possibilità di effettuare servizi aerei transatlantici in un quadro armonizzato. L’adesione dell’Islanda e della Norvegia all’accordo UE-USA sui trasporti aerei potrebbe costituire un precedente per l’adesione dell’Islanda e della Norvegia ad altri accordi della Comunità in materia di aviazione (per es. all’accordo aereo euro-mediterraneo con il Marocco). |

Disposizioni vigenti nel settore della proposta Le disposizioni dell’accordo di copertura estendono mutatis mutandis il campo di applicazione dell’accordo UE-USA sui trasporti aerei alla Norvegia e all’Islanda. Le disposizioni dell’accordo addizionale sono basate sulla decisione del Consiglio, del 25 aprile 2007, concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d’America, dall’altro (2007/339/CE). |

Coerenza con gli altri obiettivi e le altre politiche dell’Unione L’obiettivo che persegue l’estensione dell’accordo UE-USA sui trasporti aerei a paesi terzi è esplicitamente previsto nell’accordo stesso. L’accordo di copertura istituirà il collegamento necessario fra l’accordo UE-USA sui trasporti aerei e l’accordo sullo Spazio aereo comune europeo. Non istituirà una dimensione esterna per l’accordo sullo Spazio economico europeo. È coerente con la politica globale dell’UE nei confronti dell’Islanda e della Norvegia. |

2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell’impatto |

Consultazione delle parti interessate |

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale delle persone che hanno risposto L’adesione dell’Islanda e della Norvegia all’accordo UE-USA sui trasporti aerei è stata discussa in diverse riunioni del comitato misto istituito dall’accordo stesso e in riunioni tecniche informali con gli Stati membri. Tutte le riunioni sono state preparate durante una serie di incontri con i rappresentanti dei vettori aerei, degli aeroporti e delle organizzazioni sindacali nell’ambito del Forum consultivo del settore. |

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione La questione dell’adesione dell’Islanda e della Norvegia all’accordo UE-USA sui trasporti aerei è stata discussa in quattro riunioni del Forum consultivo nelle quali sono stati discussi nei dettagli tutti gli elementi della strategia. I commenti degli Stati membri e delle parti interessate sono stati presi debitamente in considerazione ai fini dell’elaborazione della posizione della Comunità per il comitato misto, che si è tenuto il 26 febbraio 2009. |

Ricorso al parere di esperti |

Non vi è stata necessità di ricorrere al contributo di esperti esterni. |

Valutazione dell’impatto L’accordo estende il campo di applicazione dell’accordo UE-USA sui trasporti aerei all’Islanda e alla Norvegia. In questo modo i vettori aerei dell’UE avranno la possibilità di usufruire dei diritti concessi dagli USA dal 30 marzo 2008 per effettuare voli passeggeri fra gli USA e l’Islanda o la Norvegia. |

3. Elementi giuridici della proposta |

Sintesi dell’azione proposta La proposta contiene due elementi: - l’accordo di copertura fra le quattro parti estende il campo di applicazione dell’accordo UE-USA sui trasporti aerei mutatis mutandis a tutte le quattro parti; - l’accordo addizionale assicura il mantenimento della natura bilaterale dell’accordo UE-USA sui trasporti aerei. La Norvegia e l’Islanda saranno rappresentate nel comitato misto dalla Commissione per tutte le questioni che non sono di competenza esclusiva degli Stati membri. L’accordo addizionale stabilisce una serie di norme per lo scambio di informazioni, la partecipazione ai negoziati di seconda fase e la rappresentanza nei procedimenti arbitrali. |

Base giuridica L’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma. |

Principio di sussidiarietà Il principio di sussidiarietà si applica in quanto la proposta non ricade nella competenza esclusiva della Comunità. |

Gli Stati membri non possono realizzare in maniera sufficiente gli obiettivi della proposta per i seguenti motivi. |

L’accordo in questione ha stabilito, a livello comunitario, nuove disposizioni che disciplinano la fornitura di servizi aerei transatlantici in sostituzione degli accordi precedenti conclusi dai singoli Stati membri. L’adesione dei paesi terzi all’accordo UE-USA sui trasporti aerei può avvenire esclusivamente a livello comunitario. |

La presente proposta è pertanto conforme al principio di sussidiarietà. |

Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni esposte di seguito. |

La proposta non incide sul quadro normativo nello Spazio aereo comune europeo. La proposta non modifica l’accordo UE-USA sui trasporti aerei. La proposta si limita ad assicurare la coerenza fra il mercato comune dell’aviazione in Europa e il quadro normativo per i voli transatlantici istituito dall’accordo UE-USA sui trasporti aerei. La proposta non impone nuovi obblighi alle autorità UE dell’aviazione o all’industria dell’UE. Istituisce nuovi diritti per i vettori aerei dell’UE e assicura la piena coerenza dell’accordo UE-USA sui trasporti aerei con la politica comune dei Paesi scandinavi in materia di trasporti aerei. Scelta dello strumento |

Altri strumenti non sarebbero adeguati per i motivi che seguono. L’accordo di copertura per le quattro parti e l’accordo addizionale sono gli strumenti più efficaci per assicurare sia la piena estensione dell’accordo UE-USA sui trasporti aerei all’Islanda e alla Norvegia sia il carattere bilaterale dell’accordo UE-USA sui trasporti aerei. Un accordo multilaterale in sostituzione dell’accordo UE-USA sui trasporti aerei limiterebbe il ruolo dell’UE, che sarebbe solo una delle parti di un accordo fra quattro parti, mentre gli accordi proposti mantengono la relazione bilaterale fra gli USA, da un lato, e l’Europa, dall’altro. L’istituzione di accordi bilaterali paralleli fra 1) l’Islanda e gli USA, 2) la Norvegia e gli USA, 3) l’Islanda e la Comunità europea e 4) la Norvegia e la Comunità europea renderebbe la situazione inutilmente complessa e non garantirebbe la piena coerenza del quadro normativo per i voli transatlantici. |

4. Implicazioni di bilancio |

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio della Comunità. |

Proposta di

Decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio

concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, la Comunità europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato; e inoltre concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo addizionale fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, riguardante l’applicazione dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, la Comunità europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato

IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

considerando quanto segue:

1. L’accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d’America e la Comunità europea e i suoi Stati membri (in appresso “l’accordo UE-USA sui trasporti aerei”), firmato il 25 e 30 aprile 2007, prevede esplicitamente l’adesione di paesi terzi.

2. Il comitato misto istituito dall’accordo UE-USA sui trasporti aerei ha elaborato una proposta per l’adesione dell’Islanda e del Regno di Norvegia all’accordo in questione, in conformità dell’articolo 18, paragrafo 5, dell’accordo summenzionato.

3. Il 26 febbraio 2009 il comitato misto ha proposto un accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, la Comunità europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato (in appresso “l’accordo”).

4. La Commissione ha negoziato un accordo addizionale fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, riguardante l’applicazione dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, la Comunità europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato (in appresso “l’accordo addizionale”).

5. L’accordo e l’accordo addizionale devono essere firmati e applicati in via provvisoria dalla Comunità e dagli Stati membri, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva,

DECIDONO:

Articolo 1 (Firma)

1. La firma dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, la Comunità europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato (in appresso “l’accordo) è approvata a nome della Comunità, fatta salva una decisione del Consiglio, concernente la conclusione dell’accordo. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

2. La firma dell’accordo addizionale fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, riguardante l’applicazione dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, la Comunità europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato (in appresso “l’accordo addizionale”) è approvata a nome della Comunità, fatta salva una decisione del Consiglio concernente la conclusione dell’accordo. Il testo dell’accordo addizionale è accluso alla presente decisione.

3. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo e l’accordo addizionale a nome della Comunità europea, fatta salva la sua conclusione.

Articolo 2 (Applicazione in via provvisoria)

In attesa della loro entrata in vigore, l’accordo e l’accordo addizionale sono applicati in via provvisoria dalla Comunità e dagli Stati membri, conformemente all’applicazione del diritto nazionale, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data nella quale le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine. Il presidente del Consiglio è autorizzato a effettuare le notifiche di cui all’articolo 5 dell’accordo e all’articolo 8 dell’accordo addizionale.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il presidente […]

Appendice 1

ACCORDO SUI TRASPORTI AEREI

Gli Stati Uniti d’America (in appresso “gli Stati Uniti”), da un lato, e

la Comunità europea e i suoi Stati membri, d’altro lato,

l’Islanda, d’altro lato, e

il Regno di Norvegia (in appresso “la Norvegia), d’altro lato,

DESIDERANDO promuovere un sistema dell’aviazione internazionale basato sulla concorrenza tra compagnie aeree nel mercato, con un minimo di regolamentazioni e interventi governativi;

DESIDERANDO ampliare le opportunità del trasporto aereo internazionale, in particolare tramite lo sviluppo di reti di trasporto aereo capaci di soddisfare l’esigenza dei passeggeri e dei trasportatori di disporre di servizi di trasporto aereo adeguati;

DESIDERANDO permettere alle compagnie aeree di offrire ai passeggeri e ai trasportatori prezzi competitivi in mercati aperti;

DESIDERANDO provvedere affinché tutti i settori dell’industria del trasporto aereo, compresi i dipendenti delle compagnie aeree, beneficino di un Accordo liberalizzato;

DESIDERANDO assicurare il più elevato livello di sicurezza nei trasporti aerei internazionali e riaffermando la loro profonda preoccupazione per atti o minacce diretti contro la sicurezza degli aeromobili, che mettono in pericolo la sicurezza delle persone e dei beni, incidono negativamente sul funzionamento del trasporto aereo e minano la fiducia del pubblico nella sicurezza dell’aviazione civile;

PRENDENDO NOTA della Convenzione sull’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;

RICONOSCENDO che le sovvenzioni pubbliche possono falsare la concorrenza tra compagnie aeree e compromettere il conseguimento degli obiettivi fondamentali del presente Accordo;

Affermando l’importanza della protezione dell’ambiente nello sviluppo e nell’attuazione della politica dell’aviazione internazionale.

PRESO ATTO dell’importanza della tutela dei consumatori, comprese le tutele sancite dalla Convenzione per l’unificazione di alcune regole del trasporto aereo internazionale, fatta a Montreal il 28 maggio 1999;

INTENZIONATI a dare ulteriore sviluppo al quadro normativo costituito dagli accordi esistenti allo scopo di aprire l’accesso ai mercati e di massimizzare i vantaggi per i consumatori, le compagnie aeree, i lavoratori e le comunità sulle due sponde dell’Atlantico;

RICONOSCENDO che, al fine di potenziare la concorrenza e promuovere gli obiettivi del presente accordo, è importante assicurare alle proprie compagnie aeree maggiore accesso ai mercati mondiali dei capitali;

INTENZIONATI a stabilire un precedente di valore mondiale destinato a promuovere i benefici della liberalizzazione in questo settore economico cruciale;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Definizione

Per “parte” si intendono gli Stati Uniti, la Comunità europea e i suoi Stati membri, l’Islanda o la Norvegia.

Articolo 2

Applicazione degli allegati I e II

Le disposizioni dell’accordo sui trasporti aerei firmato dalla Comunità europea e dal suoi Stati membri e dagli Stati Uniti d’America il 25 e 30 aprile 2007 (in appresso “l’accordo sui trasporti aerei), di cui all’allegato I, si applicano a tutte le parti del presente accordo, con riserva delle disposizioni dell’allegato II. Le disposizioni dell’accordo sui trasporti aerei si applicano all’Islanda e alla Norvegia come se fossero Stati membri della Comunità europea, in modo che l’Islanda e la Norvegia abbiano tutti i diritti e gli obblighi degli Stati membri previsti dall’accordo in questione. Gli allegati I e II costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 3

Denuncia

1. Gli Stati Uniti o la Comunità europea e i suoi Stati membri possono in qualsiasi momento dare preavviso scritto, attraverso i canali diplomatici, alle altre tre parti di avere deciso di denunciare il presente accordo o di mettere fine all’applicazione provvisoria del presente accordo di cui all’articolo 5. Detto preavviso è trasmesso simultaneamente all’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile. Il presente accordo o l’applicazione provvisoria del presente accordo cessa alla mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico dell’Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA) in vigore un anno dopo la data del preavviso scritto, a meno che questo non sia ritirato di comune accordo prima dello scadere del periodo in questione.

2. L’Islanda o la Norvegia possono in qualsiasi momento dare preavviso scritto, attraverso i canali diplomatici, alle altre tre parti di avere deciso di denunciare il presente accordo o di mettere fine all’applicazione provvisoria del presente accordo di cui all’articolo 5. Detto preavviso è trasmesso simultaneamente all’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile. Il ritiro o la cessazione dell’applicazione provvisoria entra in vigore alla mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico della IATA in vigore un anno dopo la data del preavviso scritto, a meno che questo non sia ritirato con l’accordo della parte che ha trasmesso il preavviso scritto, gli Stati Uniti e la Comunità europea e i suoi Stati membri, prima dello scadere del periodo in questione.

3. Gli Stati Uniti o la Comunità europea e i suoi Stati membri possono in qualsiasi momento dare preavviso scritto, attraverso i canali diplomatici, all’Islanda o alla Norvegia di avere deciso di denunciare il presente accordo o di mettere fine all’applicazione provvisoria del presente accordo nei confronti dell’Islanda o della Norvegia. Detto preavviso è trasmesso simultaneamente alle altre due parti del presente accordo nonché all’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile. La denuncia o la cessazione dell’applicazione provvisoria nei confronti dell’Islanda o della Norvegia entra in vigore alla mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico della IATA in vigore un anno dopo la data del preavviso scritto, a meno che questo non sia ritirato con l’accordo degli Stati Uniti, della Comunità europea e dei suoi Stati membri e della parte che riceve il preavviso, prima dello scadere del periodo in questione.

4. Ai fini delle note diplomatiche di cui del presente articolo, le note diplomatiche dirette alla Comunità europea e ai suoi Stati membri o provenienti da essi sono consegnate alla Comunità europea o ricevute da essa, a seconda dei casi.

5. Nonostante eventuali altre disposizioni del presente articolo, la denuncia dell’accordo sui trasporti aerei comporta la simultanea denuncia del presente accordo.

Articolo 4

Registrazione presso l’ICAO

Il presente Accordo e tutti i suoi emendamenti devono essere registrati presso l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile.

Articolo 5

Applicazione provvisoria

In attesa dell’entrata in vigore di cui all’articolo 6, il presente accordo è applicato in via provvisoria dal primo giorno del mese successivo alla data dell’ultima nota con cui ciascuna parte notifica alle altre parti il completamento delle procedure necessarie per applicare il presente accordo in via provvisoria. La denuncia dell’accordo sui trasporti aerei in conformità dell’articolo 23 dello stesso o l’interruzione della sua applicazione provvisoria in conformità dell’articolo 25 dell’accordo in questione, comporta la cessazione simultanea dell’applicazione del presente accordo.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore alla data posteriore fra le due riportate di seguito: 1) l’entrata in vigore dell’accordo sui trasporti aerei o 2) un mese dopo la data dell’ultima nota, contenuta in uno scambio di note diplomatiche fra le parti, che conferma l’avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per la sua entrata in vigore. Ai fini dello scambio delle note diplomatiche in oggetto, le note diplomatiche dirette alla Comunità europea e ai suoi Stati membri o provenienti da essi sono consegnate alla Comunità europea o ricevute da essa, a seconda dei casi. La nota o le note diplomatiche della Comunità europea e dei suoi Stati membri contengono la comunicazione di ciascuno Stato membro che conferma l’avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l’entrata in vigore del presente accordo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a … addì … del …, in quadruplice esemplare.

Per gli Stati Uniti d’America:

[Per ciascuno Stato membro dell’UE:]

Per la Comunità europea:

Per l’Islanda:

Per il Regno di Norvegia:

Allegato I

ACCORDO SUI TRASPORTI AEREI

[ GU L 134 del 25.5.2007, pag. 4. ]

Allegato II

Disposizioni specifiche in relazione all’Islanda e alla Norvegia

Le disposizioni dell’accordo sui trasporti aerei, modificate come segue, si applicano a tutte le parti del presente accordo. Le disposizioni dell’accordo sui trasporti aerei si applicano all’Islanda e alla Norvegia come se fossero Stati membri della Comunità europea, in modo che l’Islanda e la Norvegia abbiano tutti i diritti e gli obblighi degli Stati membri ai sensi dell’accordo in questione:

1. Il paragrafo 9 dell’articolo 1 dell’accordo sui trasporti aerei è sostituito dal seguente:

“territorio”, nel caso degli Stati Uniti, le aree territoriali (continentali e insulari), le acque interne ed il mare territoriale sotto la loro sovranità o giurisdizione e, nel caso della Comunità europea e dei suoi Stati membri, le aree territoriali (continentali e insulari), le acque interne e il mare territoriale ai quali si applica l’accordo sullo Spazio economico europeo e alle condizioni sancite da tale accordo e da ogni strumento che dovesse succedergli, ad eccezione delle aree territoriali e delle acque interne sotto la sovranità o la giurisdizione del principato del Liechtenstein; resta inteso che l’applicazione del presente accordo all’aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche assunte dal Regno di Spagna e dal Regno Unito nella controversia relativa alla sovranità sul territorio nel quale si trova l’aeroporto detto aeroporto; per l’aeroporto di Gibilterra resta inoltre sospesa l’applicazione delle misure UE in materia di liberalizzazione del trasporto aereo in essere al 18 settembre 2006 tra gli Stati membri, conformemente alla dichiarazione ministeriale sull’aeroporto di Gibilterra concordata a Cordoba il 18 settembre 2006; e

2. gli articoli dal 23 al 26 non si applicano all’Islanda e alla Norvegia.

3. All’allegato I, sezione 1, sono aggiunte le lettere seguenti:

w. Islanda: accordo sui trasporti aerei, fatto a Washington il 14 giugno 1995; modificato il 1° marzo 2002 mediante scambio di note; modificato il 14 agosto 2006 e il 9 marzo 2007, mediante scambio di note;

x. Regno di Norvegia: accordo relativo ai servizi di trasporto aereo effettuato mediante scambio di note a Washington il 6 ottobre 1945; modificato il 6 agosto 1954 mediante scambio di note; modificato il 16 giugno 1995 mediante scambio di note;

4. Il testo dell’allegato I, sezione 2, è modificato come segue:

In deroga alla sezione 1 del presente allegato, per le zone che non rientrano nella definizione di “territorio” di cui all’articolo 1 del presente accordo, gli accordi di cui alle lettere e) (Danimarca-Stati Uniti), g) (Francia-Stati Uniti), v) (Regno Unito-Stati Uniti) e x) (Norvegia-Stati Uniti) della suddetta sezione continuano ad applicarsi in conformità delle rispettive disposizioni.

5. Il testo dell’allegato I, sezione 3, è modificato come segue:

In deroga all’articolo 3 del presente Accordo, le compagnie aeree statunitensi non sono autorizzate a prestare servizi di trasporto tutto merci che non facciano parte di un servizio che serve gli Stati Uniti, con partenza o destinazione da punti situati negli Stati membri, ad eccezione delle destinazioni o delle partenze da punti situati nella Repubblica ceca, nella Repubblica francese, nella Repubblica federale di Germania, nel Granducato di Lussemburgo, nella Repubblica di Malta, nella Repubblica di Polonia, nella Repubblica del Portogallo, nella Repubblica slovacca, in Islanda e nel Regno di Norvegia.

6. All’allegato 2, articolo 3, è aggiunto alla fine il comma seguente:

Per l’Islanda e la Norvegia il termine comprende, tra l’altro, gli articoli 53, 54 e 57 dell’accordo sullo Spazio economico europeo e i loro regolamenti attuativi a norma dell’accordo medesimo, nonché ogni loro successiva modifica.

Appendice 2

ACCORDO ADDIZIONALE

fra

il Regno di Norvegia, da un lato,

l ’Islanda, d’altro lato,

e

la Comunità europea e i suoi Stati membri, d ’altro lato,

riguardante

l ’applicazione dell’accordo sui trasporti aerei fra

gli Stati Uniti d ’America, da un lato,

la Comunità europea e i suoi Stati membri, d ’altro lato, il Regno di Norvegia, d’altro lato,

e l ’Islanda, d’altro lato

Considerando quanto segue:

(1) La Commissione europea ha negoziato, a nome della Comunità e degli Stati membri, un accordo sui trasporti aerei con gli Stati Uniti d’America conformemente alla decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati.

(2) L’accordo sui trasporti aerei fra la Comunità e i suoi Stati membri e gli Stati Uniti d’America (in appresso “l’accordo sui trasporti aerei”) è stato siglato il 2 marzo 2007, è stato firmato da parte europea a Bruxelles il 25 aprile 2007 e da parte statunitense a Washington il 30 aprile 2007 ed è stato applicato in via provvisoria dal 30 marzo 2008.

(3) L’Islanda e il Regno di Norvegia (in appresso “la Norvegia”), membri a pieno titolo del mercato unico europeo dell’aviazione mediante l’accordo sullo Spazio economico europeo, hanno aderito all’accordo sui trasporti europei mediante un accordo alla stessa data (in appresso “l’accordo”) che incorpora l’accordo sui trasporti aerei di cui all’allegato I.

(4) È necessario fissare le opportune procedure per decidere, se necessario, le modalità per sospendere i diritti ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, dell’accordo sui trasporti aerei.

(5) È inoltre necessario stabilire le procedure per la partecipazione dell’Islanda e della Norvegia al comitato misto istituito a norma dell’articolo 18 dell’accordo sui trasporti aerei e ai procedimenti arbitrali di cui all’articolo 19 dello stesso accordo, assicurando la cooperazione, il flusso di informazioni e la consultazione necessari prima delle riunioni del comitato misto, nonché per l’attuazione di determinate disposizioni dell’accordo, comprese quelle relative alla sicurezza, alla concessione e alla revoca dei diritti di traffico e agli aiuti pubblici.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Notifica

Se la Comunità e i suoi Stati membri decidono di denunciare l’accordo ai sensi dell’articolo 3 dello stesso o di interromperne l’applicazione provvisoria, o di ritirare le notifiche a tal fine, prima di dare preavviso scritto agli Stati Uniti d’America mediante i canali diplomatici, la Commissione ne informa immediatamente l’Islanda e la Norvegia. Allo stesso modo, la Norvegia e/o l’Islanda informano immediatamente la Commissione in merito a una decisione analoga.

Articolo 2

Negoziati di seconda fase e sospensione dei diritti di traffico

1. La Commissione svolge i negoziati di seconda fase di cui all’articolo 21, paragrafo 1, dell’accordo sui trasporti aerei a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri. Per continuare a essere associate all’accordo sui trasporti aerei modificato anche dopo i negoziati di seconda fase, la Norvegia e l’Islanda partecipano ai negoziati in qualità di osservatori e a tal fine partecipano ai lavori preparatori della Comunità europea, come qualsiasi altro Stato membro della Comunità.

2. Se entro dodici mesi a decorrere dall’avvio della valutazione di cui all’articolo 21, paragrafo 3, dell’accordo sui trasporti aerei, non è raggiunto un accordo di seconda fase, nei 15 giorni che seguono la Norvegia e l’Islanda, come qualsiasi Stato membro della Comunità, possono notificare alla Commissione, se del caso, i diritti di traffico relativi al proprio territorio che desiderano sospendere. Tali diritti di traffico non possono includere i diritti specificati negli accordi menzionati nell’ allegato 1 dell’accordo sui trasporti aerei.

3. Sulla base delle notifiche ricevute dagli Stati membri, dalla Norvegia e dall’Islanda, la Commissione elabora un elenco dei diritti di traffico da sospendere e lo trasmette al Consiglio. Il presidente del Consiglio, che delibera a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, della Norvegia e dell’Islanda, comunica agli Stati Uniti d’America la sospensione dei diritti di traffico inclusi nell’elenco a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, dell’accordo sui diritti di traffico. Gli Stati membri interessati, la Norvegia e/o l’Islanda adottano i provvedimenti necessari per sospendere tali diritti dal primo giorno della stagione di traffico dell’Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA) che comincia non prima di 12 mesi a decorrere dalla data in cui è emesso il preavviso di sospensione.

4. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, il Consiglio, che delibera all’unanimità su proposta della Commissione, può decidere di non comunicare la sospensione o in seguito di revocarla.

Articolo 3

Comitato misto

1. In seno al comitato misto istituito dall’articolo 18 dell’accordo sui trasporti aerei la Comunità, i suoi Stati membri, la Norvegia e l’Islanda sono rappresentati da rappresentanti della Commissione, degli Stati membri, della Norvegia e dell’Islanda.

2. La posizione della Comunità, degli Stati membri, della Norvegia e dell’Islanda in seno al comitato misto è presentata dalla Commissione, tranne per i settori di esclusiva competenza degli Stati membri, nel qual caso è presentata dagli Stati membri, dall’Islanda e/o dalla Norvegia, ove opportuno.

3. La posizione che la Norvegia e l’Islanda devono adottare in seno al comitato misto sulle questioni relative agli articoli 14 o 20 dell’accordo sui trasporti aerei o su questioni che non richiedono l’adozione di una decisione avente effetti giuridici è adottata dalla Norvegia e dall’Islanda in accordo con la Commissione.

4. Per le altre decisioni in seno al comitato misto riguardanti questioni che rientrano nell’ambito di regolamenti e direttive recepiti dall’accordo sullo Spazio economico europeo, la posizione che la Comunità, i suoi Stati membri, la Norvegia e l’Islanda devono adottare è adottata dalla Commissione d’intesa con la Norvegia e l’Islanda.

5. Per le altre decisioni in seno al comitato misto riguardanti questioni che non rientrano nell’ambito di regolamenti e direttive recepiti dall’accordo sullo Spazio economico europeo, la posizione che la Norvegia e l’Islanda devono adottare è adottata dalla Norvegia e dall’Islanda d’intesa con la Commissione.

6. La Commissione adotta le misure adeguate per assicurare la piena partecipazione della Norvegia e dell’Islanda in riunioni di coordinamento, consultazione ed elaborazione di decisioni con i suoi Stati membri e l’accesso alle formazioni pertinenti in preparazione delle riunioni del comitato misto.

Articolo 4

Arbitrato

1. La Commissione rappresenta la Comunità, i suoi Stati membri, la Norvegia e l’Islanda nelle procedure d’arbitrato di cui all’articolo 19 dell’accordo sui trasporti aerei.

2. Qualora opportuno, la Commissione adotta le misure necessarie per assicurare la partecipazione della Norvegia e dell’Islanda alla preparazione e al coordinamento delle procedure di arbitrato.

3. Se il Consiglio decide di sospendere i vantaggi in conformità dell’articolo 19, paragrafo 7, dell’accordo sui trasporti aerei, la decisione è notificata alla Norvegia e all’Islanda. Allo stesso modo, la Norvegia e/o l’Islanda informano immediatamente la Commissione in merito a una simile decisione.

4. Ogni altra misura appropriata da adottare a norma dell’articolo 19 dell’accordo sui trasporti aerei su materie che all’interno dell’UE sono di competenza comunitaria è decisa dalla Commissione, assistita da un comitato speciale di rappresentanti degli Stati membri nominati dal Consiglio, dalla Norvegia e dall’Islanda.

Articolo 5

Scambio di informazioni

1. La Norvegia e l’Islanda informano immediatamente la Commissione di ogni eventuale decisione di rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni di una compagnia aerea degli Stati Uniti d’America che hanno adottato a norma degli articoli 4 o 5 dell’accordo sui trasporti aerei. Allo stesso modo, la Commissione informa immediatamente la Norvegia e l’Islanda di ogni eventuale simile decisione adottata dagli Stati membri.

2. La Norvegia e l’Islanda informano immediatamente la Commissione di ogni eventuale domanda o notifica presentata o ricevuta a norma dell’articolo 8 dell’accordo sui trasporti aerei. Allo stesso modo, la Commissione informa immediatamente la Norvegia e l’Islanda di ogni eventuale domanda o notifica presentata o ricevuta dagli Stati membri.

3. La Norvegia e l’Islanda informano immediatamente la Commissione di ogni eventuale domanda o notifica presentata o ricevuta a norma dell’articolo 9 dell’accordo sui trasporti aerei. Allo stesso modo, la Commissione informa immediatamente la Norvegia e l’Islanda di ogni eventuale domanda o notifica presentata o ricevuta dagli Stati membri.

Articolo 6

Sovvenzioni e aiuti pubblici

1. Se la Norvegia o l’Islanda ritiene che una sovvenzione o un aiuto pubblico in preparazione o già erogato da un soggetto statale nel territorio degli Stati Uniti d’America possa avere gli effetti negativi sulla concorrenza di cui all’articolo 14, paragrafo 2, dell’accordo sui trasporti aerei, sottopone la questione all’attenzione della Commissione. Se uno Stato membro ha sottoposto una questione simile all’attenzione della Commissione, quest’ultima può analogamente sottoporre la questione all’attenzione della Norvegia e dell’Islanda.

2. La Commissione, la Norvegia e l’Islanda possono contattare il soggetto interessato o chiedere una riunione del comitato misto istituito a norma dell’articolo 18 dell’accordo sui trasporti aerei.

3. La Commissione, la Norvegia e l’Islanda si informano immediatamente a vicenda quando sono contattati dagli Stati Uniti d’America a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, dell’accordo sui trasporti aerei.

Articolo 7

Denuncia

1. Ciascuna parte può in qualsiasi momento dare preavviso scritto, attraverso i canali diplomatici, alle altre parti di aver deciso di denunciare il presente accordo addizionale o la relativa applicazione provvisoria. Il presente accordo addizionale termina o cessa di essere applicato in via provvisoria alla mezzanotte GMT sei mesi dopo il giorno della notifica scritta del recesso o della interruzione dell’applicazione provvisoria, a meno che la notifica non sia ritirata con l’accordo delle parti prima dello scadere del periodo in questione.

2. Nonostante eventuali altre disposizioni di cui al presente articolo, qualora l’accordo sia denunciato o la relativa applicazione provvisoria sia interrotta, il presente accordo addizionale è denunciato simultaneamente o cessa di essere applicato in via provvisoria.

Articolo 8

Applicazione provvisoria

In attesa dell’entrata in vigore ai sensi dell’articolo 9, le parti convengono, conformemente alle legislazioni nazionali della parti, di applicare il presente accordo addizionale in via provvisoria o dalla data della firma del presente accordo addizionale o dalla data dell’applicazione provvisoria di cui all’articolo 5 dell’accordo, se quest’ultima è successiva.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente accordo addizionale entra in vigore alla data posteriore fra le due date seguenti: a) un mese dopo la data dell’ultima nota, contenuta in uno scambio di note diplomatiche fra le parti, che conferma l’avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, oppure b) alla data dell’entrata in vigore dell’accordo o della relativa applicazione provvisoria.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo addizionale.

FATTO a … addì … del …, in triplice esemplare, in lingua inglese.

Per il Regno di Norvegia:

Per l’Islanda:

Per la Comunità europea:

Sus