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Document 52009PC0122

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un piano a lungo termine per lo stock di nasello settentrionale e per le attività di pesca che sfruttano tale stock {SEC(2009)300 {SEC(2009)301}

/* COM/2009/0122 def. - CNS 2009/0039 */

52009PC0122

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un piano a lungo termine per lo stock di nasello settentrionale e per le attività di pesca che sfruttano tale stock {SEC(2009)300 {SEC(2009)301} /* COM/2009/0122 def. - CNS 2009/0039 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 17.3.2009

COM(2009) 122 definitivo

2009/0039 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un piano a lungo termine per lo stock di nasello settentrionale e per le attività di pesca che sfruttano tale stock {SEC(2009)300{SEC(2009)301}

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

110 | Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta di regolamento istituisce un piano a lungo termine per la gestione dello stock di nasello settentrionale e per le attività di pesca che sfruttano tale stock. L’obiettivo del piano è di mantenere la biomassa dello stock di nasello settentrionale a un livello che ne consenta lo sfruttamento sostenibile sulla base di un rendimento massimo sostenibile fondato su pareri scientifici, garantendo nel contempo la stabilità e la redditività del settore della pesca. Questi obiettivi sono in linea con gli obiettivi della politica comune della pesca quali definiti all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca[1], e al paragrafo 30 del piano di attuazione del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (Johannesburg, 2002). Il presente piano annulla e sostituisce il regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale. Nel prosieguo sono elencati i principali elementi da introdurre nel nuovo piano. La necessità di riesaminare gli obiettivi I pareri scientifici indicano la necessità di giungere al tasso di sfruttamento ottimale che garantisca il rendimento massimo sostenibile che le condizioni oceanografiche possono consentire. Anziché fissare livelli di biomassa specifici, appare necessario giungere a una situazione in cui gli stock possano fluttuare in modo imprevedibile attorno al livello di ricostituzione ed evitare di elaborare piani distinti di ricostituzione o a lungo termine. Si propone pertanto di fissare come obiettivo lo sfruttamento dello stock a un tasso di mortalità per pesca di 0,17 all’anno. Secondo i pareri scientifici, il rispetto di questo tasso consentirà di ottenere il miglior rendimento corrispondente a questo stock. L’adeguamento del piano alle condizioni socioeconomiche attuali Il settore della pesca sta attraversando un periodo di rapida ristrutturazione dovuta ai prezzi elevati del carburante nel 2008 e a una bassa redditività. Il nuovo piano dovrebbe tener conto di questi cambiamenti e concentrare i propri sforzi al fine di ricondurre il settore al suo livello di massima redditività possibile entro il più breve termine ragionevole. La definizione di norme di cattura in situazioni caratterizzate da una scarsa disponibilità di dati Le recenti esperienze relative ad altri stock hanno mostrato che non sempre sono disponibili dati per permettere di fissare i parametri di applicazione del piano. È necessario stabilire norme chiare da applicare nei casi in cui gli esperti non sono in grado di fornire stime precise dello stato degli stock. La necessità di ridurre i rigetti di nasello Una riduzione del tasso di mortalità per pesca utilizzato per ottenere il miglior rendimento dello stock di nasello condurrà a una diminuzione dei tassi di rigetti in mare sia per il nasello che per le altre specie catturate insieme ad esso. La riduzione del tasso di mortalità per pesca consente la concentrazione di individui di taglia ed età maggiore nello stock e diminuisce pertanto la cattura di novellame non commercializzabile nell’ambito delle inevitabili catture accessorie. Disposizioni in materia di controllo Anche le misure di controllo devono essere adeguate alla nuova struttura e alle nuove disposizioni. Tenuto conto delle modifiche proposte per la gestione dello stock di nasello, è necessario rafforzare talune misure di controllo stabilite nel regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca, al fine di garantire l’osservanza delle nuove misure. |

120 | Contesto generale Nel 2002 gli Stati membri hanno sottoscritto il piano di attuazione del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (Johannesburg). Tale piano comprende l’impegno di instaurare, entro il 2015, una gestione della pesca basata sul principio del rendimento massimo sostenibile (MSY). In occasione della riforma della politica comune della pesca del 2002, la Commissione e il Consiglio hanno inoltre concordato di attuare progressivamente piani pluriennali e piani di ricostituzione delle risorse ittiche che presentano un interesse per la Comunità. Sono stati elaborati piani concernenti la maggior parte degli stock di merluzzo bianco delle acque comunitarie, due stock di nasello, due stock di scampi, due stock di sogliola e gli stock di passera di mare e di sogliola del Mare del Nord. Dopo quello di merluzzo bianco, lo stock di nasello settentrionale è il secondo a beneficiare di un piano di ricostituzione. Il piano di ricostituzione esistente per il nasello prevede che, quando per due anni consecutivi le dimensioni dello stock di nasello superano la soglia di ricostituzione, il piano di ricostituzione sia sostituito da un piano di gestione. Nel 2007, i pareri scientifici indicavano che questa soglia era stata raggiunta ed è allora che ha avuto inizio la preparazione della presente proposta. Pareri scientifici più recenti mostrano che lo stato dello stock è cambiato e che non si può più considerare che esso si sia mantenuto al di sopra della soglia di ricostituzione per due anni consecutivi. Risulta ora necessario giungere a una situazione in cui gli stock possano fluttuare in modo imprevedibile attorno al livello di ricostituzione ed evitare di elaborare piani distinti di ricostituzione o a lungo termine. È dunque opportuno sostituire il piano di ricostituzione con un piano applicabile sia quando lo stock si trova al di sopra che quando si trova al di sotto del livello bersaglio. Tale piano deve essere conforme agli obiettivi in materia di rendimento massimo sostenibile e includere una serie di norme che fissino TAC per le situazioni in cui lo stock si trovi al di sopra o al di sotto del livello di biomassa di precauzione dei pesci adulti di 140 000 t, nonché per le situazioni in cui la biomassa dovesse scendere al di sotto del livello minimo di 100 000 t. |

130 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca, definisce il quadro generale per uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche. Il regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale, stabilisce norme per la fissazione dei TAC per lo stock di nasello settentrionale che consentano di riportare tale stock al di sopra del livello di precauzione. |

140 | Coerenza con gli altri obiettivi e le altre politiche dell’Unione L’obiettivo di uno sviluppo sostenibile contenuto nella proposta è coerente con la politica ambientale della Comunità, in particolare con gli elementi di tale politica che riguardano la protezione degli habitat e la salvaguardia delle risorse naturali. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale delle persone che hanno risposto La proposta è basata su una serie di consultazioni con gli Stati membri e con i rappresentanti delle parti interessate nell’ambito dei consigli consultivi regionali (CCR). La Commissione ha presentato ai CCR e agli Stati membri un documento tecnico informale nel febbraio 2008. Il documento esaminava diversi metodi nonché le conseguenze di un calo progressivo dello sfruttamento dello stock per giungere a una gestione sostenibile conforme agli impegni assunti a Johannesburg nel 2002. La riduzione della mortalità per pesca condurrebbe (al termine di un periodo di transizione) a una maggiore stabilità delle catture e a un minor numero di rigetti in mare e contribuirebbe a ridurre la pesca eccedentaria delle altre specie catturate nella stessa zona nell’ambito delle stesse attività di pesca. Esso faceva inoltre riferimento ai pareri scientifici del momento, che fissavano a 0,17 il tasso di mortalità per pesca compatibile con il rendimento massimo sostenibile. Occorre ridurre almeno del 10% il tasso di mortalità per pesca per consentire che i benefici si manifestino in un tempo ragionevole. Nel documento venivano descritti gli attrezzi da pesca recensiti dagli Stati membri, nonché i tipi di navi da essi più frequentemente utilizzati per la cattura del nasello. Il settore era stato consultato in merito a varie opzioni relative ai metodi per ridurre la mortalità per pesca, fra cui: come migliorare il controllo e l’esecuzione; il ritmo di riduzione della mortalità per pesca; il cambiamento dei metodi di pesca al fine di evitare la cattura di pesci di piccola taglia, anche grazie all’aumento delle dimensioni di maglia per diversi tipi di pesca; la gestione delle attività di pesca tramite limiti applicabili ai giorni in mare o ai kilowatt-giorni, in aggiunta ai TAC; il disarmo delle navi. Il documento di consultazione era rivolto ai consigli consultivi regionali per le acque nord-occidentali e sud-occidentali. Tali organi sono stati creati dalla Comunità europea per permettere ai rappresentanti del settore della pesca e dell’industria di trasformazione, alle organizzazioni non governative, a quanti praticano la pesca ricreativa e a vari altri gruppi di fornire una consulenza alla Commissione europea. |

212 | Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione |

Ricorso al parere di esperti |

221 | Settori scientifici/di competenza interessati È stato chiesto al CIEM e allo CSTEP di fornire, per quanto possibile, pareri scientifici sulla gestione a lungo termine del nasello. Lo CSTEP ha presentato la propria relazione nell’ambito di una riunione tenutasi dal 4 all’8 giugno 2007[2]. Una relazione sull’impatto economico è stata preparata nell’ambito di una riunione nel dicembre 2007[3]. |

2249 | Sintesi dei pareri pervenuti e utilizzati I punti principali sono illustrati di seguito. Lo CSTEP indica che i benefici a lungo termine saranno considerevoli se si passa dal tasso di mortalità per pesca di precauzione di 0,25 previsto dal piano di ricostituzione al tasso di mortalità per pesca di 0,17 associato al rendimento massimo sostenibile. Tale riduzione del tasso implica tuttavia una riduzione transitoria delle catture. Benché lo CSTEP consigli anche di migliorare i rendimenti modificando gli attrezzi da pesca al fine di ridurre le catture di pesci di piccola taglia, i membri dei CCR rifiutano di aumentare le dimensioni delle maglie delle reti utilizzate per la pesca del nasello. I membri dei CCR comprendono la necessità di ridurre la mortalità per pesca e lo sforzo di pesca, ma ritengono che ciò vada fatto nell’ambito di adeguamenti strutturali della capacità di pesca e non attraverso la limitazione dei kilowatt-giorni o dei giorni in mare. I membri dei CCR non si sono dichiarati favorevoli all’introduzione di nuove zone in cui è vietata la pesca. La proposta si basa sui pareri ricevuti. |

225 |

226 | Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti I pareri del CIEM e dello CSTEP sono pubblicati sui rispettivi siti internet (www.ices.dk e fishnet.jrc.it/web/stecf). |

230 | Valutazione dell’impatto La valutazione dell’impatto si basa sostanzialmente su tre tipi di contributi: l’analisi biologica effettuata in particolare dal comitato scientifico, tecnico ed economico della pesca (CSTEP), che ha analizzato le conseguenze biologiche della scelta di diversi tassi di mortalità per pesca e i metodi per giungere a tali tassi; un’analisi economica, anch’essa realizzata dallo CSTEP, che tiene conto delle conseguenze delle diverse opzioni su costi e proventi delle flotte interessate; le consultazioni con le parti interessate, in particolare il parere congiunto dei consigli consultivi regionali per le acque nord-occidentali e sud-occidentali. La valutazione d’impatto è disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/governance/impact/practice_en.htm |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

310 | Base giuridica La base giuridica per l’istituzione di piani a lungo termine è l’articolo 37 del trattato che istituisce la Comunità europea. |

329 | Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. |

Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di proporzionalità. |

331 | Rispetto al piano di ricostituzione esistente, il regolamento proposto applica solo modifiche sufficienti a garantire che lo stock verrà sfruttato in conformità del rendimento massimo sostenibile e in linea con i pareri scientifici più recenti. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

409 | Nessuna. |

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

Riesame / revisione / clausola di caducità |

531 | La proposta comprende una disposizione in base alla quale le misure di gestione devono essere sottoposte a valutazione ogni tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento. |

532 | I tassi di mortalità per pesca proposti si basano sui pareri scientifici dello CSTEP e del CIEM e rispecchiano l’attuale situazione biologica. La proposta comprende una clausola di valutazione volta a garantire la possibilità di modificare i tassi suddetti alla luce di nuove informazioni e nuovi pareri scientifici. |

2009/0039 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un piano a lungo termine per lo stock di nasello settentrionale e per le attività di pesca che sfruttano tale stock

IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione[4],

visto il parere del Parlamento europeo[5],

considerando quanto segue:

(1) Nel quadro del piano di attuazione adottato in occasione del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg nel 2002, la Comunità europea si è impegnata fra l’altro a mantenere o a riportare gli stock ittici a livelli che consentano di garantire un rendimento massimo sostenibile, con l’obiettivo di riuscirvi con la massima urgenza per gli stock in via di esaurimento e, ove possibile, non oltre il 2015.

(2) Il regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale[6], è stato adottato al fine di migliorare lo stato di questo stock, che risultava prossimo all’esaurimento. Benché questo piano abbia consentito un certo miglioramento dello stato dello stock in questione, i suoi obiettivi sono insufficienti per giungere alla situazione di cui al primo considerando.

(3) Al fine di riportare lo stock di nasello settentrionale al livello che consenta di assicurare il rendimento massimo sostenibile, è necessario adottare per questo stock un piano di gestione a lungo termine che sostituisca il regolamento (CE) n. 811/2004 e fissi gli obiettivi e le procedure da prendere in considerazione per definire i limiti di cattura e la ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri.

(4) In base alle informazioni disponibili, i livelli auspicabili di biomassa a lungo termine non possono essere fissati con precisione. È dunque opportuno che l’obiettivo da conseguire per qualsiasi piano a lungo termine venga espresso in tasso di mortalità per pesca piuttosto che in livello di biomassa.

(5) Il parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) indica che il rendimento massimo a lungo termine può essere raggiunto limitando lo sfruttamento dello stock a un tasso di mortalità per pesca di 0,17.

(6) Lo CSTEP può non essere sempre in grado di fornire pareri sui limiti di cattura a causa della mancanza di informazioni sufficientemente precise e rappresentative. Occorre pertanto prevedere disposizioni che consentano di far sì che i limiti di cattura possano essere fissati in maniera coerente, anche sulla base di dati insufficienti.

(7) La fissazione e l’attribuzione delle possibilità di pesca e la determinazione dei livelli minimi e di precauzione degli stock, nonché del tasso di mortalità per pesca, sono misure d’importanza primordiale nel quadro della politica comune della pesca e hanno un impatto diretto sulla situazione socioeconomica delle flotte pescherecce degli Stati membri. È opportuno che il Consiglio si riservi il diritto di esercitare direttamente le competenze di esecuzione con riguardo a queste questioni specifiche.

(8) Per garantire il rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento è opportuno adottare misure di controllo specifiche ad integrazione di quelle previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca[7].

(9) È opportuno prevedere una valutazione periodica del piano. Qualora tale valutazione mostri che i livelli minimi e di precauzione o i tassi di mortalità per pesca fissati dal piano non sono più adeguati occorrerà procedere a un adeguamento del piano.

(10) Per conformarsi alle disposizioni dell’articolo 21, lettera a), punti i) e iv), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca[8], il piano deve essere un piano di ricostituzione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca[9], nel caso in cui la consistenza dello stock risulti inferiore al livello di precauzione della biomassa riproduttiva, e un piano di gestione ai sensi dell’articolo 6 dello stesso regolamento in tutti gli altri casi.

(11) Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 811/2004 e sostituirlo con un nuovo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un piano a lungo termine per la conservazione e la gestione dello stock settentrionale di nasello (in appresso: “il piano”).

Articolo 2

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica allo stock di nasello presente nelle zone seguenti:

a) sottodivisione CIEM IIIa e acque comunitarie delle sottodivisioni CIEM IIIb, IIIc e IIId;

b) acque comunitarie della sottodivisione CIEM IIa e della divisione CIEM IV;

c) divisioni CIEM VI e VII, acque comunitarie della sottodivisione CIEM Vb e acque internazionali delle divisioni CIEM XII e XIV;

d) sottodivisioni CIEM VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) “TAC”: il quantitativo dello stock di nasello che può essere pescato e sbarcato ogni anno nelle zone definite all’articolo 2;

b) “livello minimo di biomassa”: un livello di biomassa riproduttiva di 100 000 tonnellate;

c) “livello di biomassa di precauzione”: un livello di biomassa riproduttiva di 140 000 tonnellate;

d) “biomassa attuale”: la dimensione dello stock di nasello al 1° gennaio dell’anno di applicazione dei TAC.

CAPO IIOBIETTIVO DI GESTIONE A LUNGO TERMINE

Articolo 4

Obiettivo del piano

Il piano ha i seguenti obiettivi:

a) mantenere la biomassa dello stock di nasello a un livello che ne consenta lo sfruttamento sostenibile sulla base di un tasso di mortalità per pesca che permetta allo stock di fornire il rendimento massimo sostenibile, e

b) provvedere alla gestione dello stock al fine di mantenerlo al di sopra del livello di biomassa di precauzione.

CAPO III

NORME DI SFRUTTAMENTO

Articolo 5

Procedimento per la fissazione dei TAC

1. Al fine di conseguire l’obiettivo di cui all’articolo 4, il Consiglio fissa ogni anno a maggioranza qualificata, sulla base di una proposta della Commissione e previa consultazione dello CSTEP, i TAC per lo stock di nasello nelle zone di cui all’articolo 2 per l’anno successivo.

2 I TAC sono fissati a norma del presente capo.

Articolo 6

Prelievi totali previsti

1. Lo CSTEP prevede per l’anno successivo i prelievi totali di nasello corrispondenti ai tassi di mortalità per pesca determinati in conformità ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. Qualora lo CSTEP preveda che al 1° gennaio dell’anno di applicazione del TAC la dimensione dello stock di nasello sarà pari o superiore al livello di biomassa di precauzione, il tasso di mortalità per pesca applicabile sarà in media di 0,17 per le classi di età da 2 a 6.

3. Qualora lo CSTEP preveda che al 1° gennaio dell’anno di applicazione del TAC la dimensione dello stock di nasello sarà inferiore al livello minimo di biomassa, il tasso di mortalità per pesca applicabile sarà in media di 0,085 per le classi di età da 2 a 6.

4. Qualora lo CSTEP preveda che al 1° gennaio dell’anno di applicazione del TAC la dimensione dello stock di nasello sarà pari o superiore al livello minimo di biomassa e inferiore al livello di biomassa di precauzione, il tasso medio di mortalità per pesca applicabile per le classi di età da 2 a 6 sarà calcolato applicando la seguente formula:

0,085 + (biomassa attuale – livello minimo di biomassa)*(0,17-0,085)/(livello di biomassa di precauzione – livello minimo di biomassa).

Articolo 7

Calcolo dei TAC

1. I TAC vengono calcolati detraendo dai prelievi totali previsti di nasello, di cui all’articolo 6, i quantitativi seguenti:

a) un quantitativo di pesce pari ai rigetti previsti di nasello per lo stock considerato, e

b) se del caso, un quantitativo corrispondente ad altre fonti di mortalità del nasello.

2. In deroga al paragrafo 1, la variazione annuale dei TAC per ciascuna delle zone interessate deve essere limitata al 10% per i TAC applicabili agli anni 2010, 2011 e 2012 e al 20% per i TAC applicabili successivamente.

Articolo 8

Procedimento per la fissazione dei TAC in mancanza di dati esaustivi

Qualora lo CSTEP, non disponendo di informazioni sufficientemente accurate e rappresentative, non sia in grado di formulare un parere che consenta al Consiglio di fissare i TAC in conformità all’articolo 6, tali TAC sono determinati secondo le seguenti modalità:

a) se lo CSTEP raccomanda di ridurre le catture di nasello al livello più basso possibile, il TAC è fissato applicando una riduzione di almeno il 25% rispetto al TAC dell’anno precedente;

b) in tutti gli altri casi il TAC è fissato applicando una riduzione di almeno il 15% rispetto al TAC dell’anno precedente.

Articolo 9

Adeguamento delle misure

Se da un parere dello CSTEP risulta che i livelli di biomassa minimi e di precauzione o il tasso di mortalità per pesca di cui all’articolo 6, paragrafi 2, 3 o 4, non sono più atti a garantire un rischio contenuto di depauperamento dello stock e un rendimento massimo sostenibile, il Consiglio procede alla fissazione di nuovi valori.

CAPO IV

CONTROLLO, ISPEZIONE E SORVEGLIANZA

Articolo 10

Relazione con il regolamento (CEE) n. 2847/93

Le misure di controllo di cui al presente capitolo si applicano in aggiunta a quelle prescritte dal regolamento (CEE) n. 2847/93 e dal capo V del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio e dalle relative modalità di applicazione.

Articolo 11

Controllo dei giornali di bordo

1. Per i pescherecci equipaggiati di sistemi di controllo satellitare (VMS), gli Stati membri verificano per mezzo dei dati VMS che le informazioni pervenute ai centri di controllo della pesca (CCP) corrispondano alle attività registrate nel giornale di bordo. I risultati di tali controlli incrociati sono registrati su supporto informatico e conservati per un periodo di tre anni.

2. Ciascuno Stato membro pubblica sul proprio sito internet ufficiale le coordinate aggiornate degli organismi cui devono essere trasmessi i giornali di bordo e le dichiarazioni di sbarco.

Articolo 12

Pesatura del nasello sbarcato per la prima volta

1. I comandanti dei pescherecci provvedono affinché ogni quantitativo di nasello pescato nelle zone di cui all’articolo 2 e sbarcato in un porto comunitario sia pesato a bordo o nel porto di sbarco prima della vendita o prima di essere trasportato altrove. Le bilance usate per la pesatura devono essere omologate dalle competenti autorità nazionali. La cifra risultante dalla pesatura va utilizzata per la dichiarazione di cui all’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire che la pesatura del nasello venga effettuata nel corso di un’asta sul territorio dello Stato membro in questione, a condizione che lo sbarco sia stato oggetto di un’ispezione fisica e che il pesce sia stato sigillato prima di essere trasportato direttamente al luogo dell’asta e rimanga sigillato fino al momento di essere pesato. Il documento di trasporto deve indicare i dettagli dell’ispezione condotta al momento dello sbarco.

Articolo 13

Divieto di trasbordo

Nelle zone geografiche indicate all’articolo 2 è vietato il trasbordo in mare di nasello.

Articolo 14

Notifica preventiva

1. Il comandante di un peschereccio comunitario o il suo rappresentante, prima di entrare in un porto o luogo di sbarco di uno Stato membro con oltre una tonnellata di nasello a bordo, comunica alle autorità competenti dello Stato membro in questione, almeno quattro ore prima di entrare:

a) il nome del porto o del luogo di sbarco;

b) l’ora prevista di arrivo in tale porto o luogo di sbarco;

c) i quantitativi di tutte le specie delle quali più di 50 kg sono detenuti a bordo, in kg di peso vivo.

2. Le autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere sbarcato un quantitativo superiore a una tonnellata di nasello possono chiedere che le operazioni di sbarco delle catture detenute a bordo non inizino prima che esse abbiano dato la loro autorizzazione.

3. Il comandante di un peschereccio comunitario o il suo rappresentante che desideri trasbordare o rigettare in mare un quantitativo detenuto a bordo o sbarcarlo in un porto o luogo di sbarco di un paese terzo notifica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera le informazioni di cui al paragrafo 1 almeno 24 ore prima del trasbordo, del rigetto in mare o dello sbarco nel paese terzo.

Articolo 15

Porti designati

1. Qualora un peschereccio comunitario debba sbarcare oltre due tonnellate di nasello nella Comunità, il comandante del peschereccio provvede affinché gli sbarchi avvengano esclusivamente in porti designati.

2. Ogni Stato membro designa i porti in cui possono essere sbarcati quantitativi di nasello superiori a due tonnellate.

3. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento l’elenco dei porti designati e comunica nei 30 giorni successivi le procedure di ispezione e di sorveglianza relative a tali porti, compresi i termini e le condizioni per la registrazione e la notifica dei quantitativi di naselli di ciascuno sbarco. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri.

Articolo 16

Margine di tolleranza nella stima dei quantitativi registrati nel giornale di bordo

In deroga all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri[10], la tolleranza nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo ed espresso in kg è pari a un margine massimo del 5% del dato registrato nel giornale di bordo.

Articolo 17

Stivaggio separato del nasello

È vietato detenere a bordo di un peschereccio comunitario, quale che sia il contenitore, quantitativi di nasello mescolati con altre specie di organismi marini. Le casse contenenti nasello devono essere conservate nella stiva separate da altri contenitori.

Articolo 18

Trasporto del nasello

1. Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di nasello pescati in una delle zone di cui all’articolo 2 e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati alla presenza di ispettori prima di essere trasportati fuori dal porto di primo sbarco. Per il nasello sbarcato per la prima volta in un porto designato a norma dell’articolo 15, vengono pesati, alla presenza di ispettori autorizzati dagli Stati membri, campioni rappresentativi pari nel numero ad almeno il 20% degli sbarchi, prima di essere messi in vendita per la prima volta e venduti. A tal fine gli Stati membri presentano alla Commissione, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, informazioni dettagliate sul regime di campionatura da impiegare.

2. In deroga all’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, tutti i quantitativi di nasello superiori a 50 kg trasportati in un luogo diverso da quello di primo sbarco o di importazione sono accompagnati da una copia di una delle dichiarazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento citato, indicante i quantitativi trasportati di nasello. Non si applica l’esenzione prevista all’articolo 13, paragrafo 4, lettera b), di detto regolamento.

Articolo 19

Programmi nazionali di controllo

1. Gli Stati membri le cui navi rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento elaborano un programma nazionale di controllo in conformità all’allegato I.

2. Anteriormente al 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri le cui navi rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri interessati dal presente regolamento, sul proprio sito internet ufficiale, i rispettivi programmi nazionali di controllo unitamente al calendario di attuazione.

3. La Commissione convoca almeno una volta all’anno una riunione del comitato del settore della pesca e dell’acquacoltura, al fine di valutare l’applicazione dei programmi di controllo nazionali e i risultati conseguiti.

Articolo 20

Parametri in materia di ispezione

I programmi di controllo nazionali di cui all’articolo 19 fissano parametri specifici in materia di ispezione. Tali parametri sono soggetti a revisione periodica previa analisi dei risultati conseguiti. I parametri per l’ispezione sono progressivamente adeguati fino al raggiungimento dei parametri di riferimento definiti nell’allegato II.

Articolo 21

Programmi specifici di controllo e di ispezione

In deroga all’articolo 34 quater , paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, i programmi di controllo e di ispezione specifici per gli stock di nasello possono avere una durata superiore a tre anni dalla loro entrata in vigore.

CAPO VSEGUITO

Articolo 22

Valutazione del piano

Al massimo nel terzo anno di applicazione del presente regolamento, e in seguito ogni tre anni per tutto il periodo della sua applicazione, la Commissione, sulla base del parere dello CSTEP e previa consultazione del consiglio consultivo regionale competente, valuta l’impatto del piano sullo stock di nasello e sulle attività di pesca ad esso correlate e propone, ove del caso, adeguate misure di modifica.

CAPO VIDISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

Assistenza nell’ambito del Fondo europeo per la pesca

1. Per gli anni in cui lo stock risulta inferiore al livello di biomassa di precauzione, il piano è considerato un piano di ricostituzione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell’articolo 21, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1198/2006.

2. Per gli anni in cui lo stock risulta pari o superiore al livello di biomassa di precauzione, il piano è considerato un piano di gestione ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell’articolo 21, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 24

Abrogazione

1. Il regolamento (CE) n. 811/2004 è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III.

Articolo 25

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

Contenuto dei programmi nazionali di controllo

I programmi nazionali di controllo devono fornire, in particolare, le informazioni di seguito indicate.

1. MEZZI DI CONTROLLO

Risorse umane

1.1. Il numero di ispettori operanti a terra e in mare, con indicazione dei periodi e delle zone cui sono assegnati.

Risorse tecniche

1.2. Il numero di navi e di aeromobili di sorveglianza, con indicazione dei periodi e delle zone cui sono assegnati.

Risorse finanziarie

1.3. La dotazione di bilancio per la messa a disposizione di risorse umane, navi e aeromobili di sorveglianza.

2. REGISTRAZIONE ELETTRONICA E COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONNESSE ALLE ATTIVITÀ DI PESCA

Descrizione dei sistemi applicati per garantire l’osservanza di quanto disposto agli articoli 11, 12, 15 e 16.

3. PORTI DESIGNATI

Se necessario, un elenco dei porti designati per gli sbarchi di nasello in conformità del disposto dell’articolo 15.

4. NOTIFICA PRIMA DELLO SBARCO

Descrizione dei sistemi applicati per garantire l’osservanza dell’articolo 14.

5. CONTROLLO DEGLI SBARCHI

Descrizione delle strutture e dei sistemi impiegati per garantire l’osservanza di quanto disposto agli articoli 12, 14, 15, 16 e 18.

6. PROCEDURE DI ISPEZIONE

I programmi nazionali di controllo precisano le procedure da seguire:

a) per le ispezioni in mare e a terra;

b) per la comunicazione con le autorità responsabili del programma di controllo specifico per il nasello designate da altri Stati membri;

c) per la sorveglianza congiunta e lo scambio di ispettori, con indicazione dei poteri e dell’autorità conferiti agli ispettori operanti nelle acque di altri Stati membri.

ALLEGATO II

PARAMETRI SPECIFICI IN MATERIA DI ISPEZIONE

Obiettivo

1. Ogni Stato membro stabilisce parametri specifici in materia di ispezione a norma del presente allegato.

Strategia

2. L’attività di ispezione e sorveglianza è incentrata sui pescherecci presumibilmente dediti alla pesca del nasello. Per verificare l’efficacia delle attività di ispezione e sorveglianza vengono inoltre effettuate, a titolo di controllo incrociato, ispezioni casuali delle operazioni di trasporto e commercializzazione del nasello.

Priorità

3. Ai vari tipi di attrezzi è attribuito un diverso grado di priorità, in funzione dell’incidenza su ciascuna flotta delle limitazioni relative alle possibilità di pesca. Spetta pertanto a ogni Stato membro stabilire priorità specifiche.

Obiettivi di riferimento

4. Entro un mese dall’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri applicano i rispettivi programmi di ispezione tenendo conto degli obiettivi sotto indicati.

Gli Stati membri precisano e descrivono la strategia di campionamento che intendono utilizzare.

La Commissione può accedere su richiesta al piano di campionamento applicato dallo Stato membro.

a) Livello di ispezione nei porti

In linea generale, occorre conseguire un livello di precisione pari almeno a quello ottenibile con un semplice metodo di campionamento casuale, nell’ambito del quale le ispezioni vertono sul 20% in numero degli sbarchi totali di nasello in uno Stato membro.

b) Livello di ispezione nella fase di commercializzazione

Ispezione del 5% dei quantitativi di nasello messi in vendita nelle aste.

c) Livello di ispezione in mare

Parametro flessibile: da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata dell’attività di pesca in ciascuna zona. I parametri per le attività di ispezione in mare sono riferiti al numero di giorni di pattugliamento in mare nelle zone di gestione del nasello; un parametro distinto può essere stabilito per i giorni di pattugliamento di zone specifiche.

d) Livello di sorveglianza aerea

Parametro flessibile: da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata dell’attività di pesca praticata in ciascuna zona, tenendo conto delle risorse di cui dispone lo Stato membro.

ALLEGATO IIITavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 811/2004 | Presente regolamento |

Articolo 1 | Articolo 1 |

Articolo 2 | Articolo 4 |

Articolo 3 | - |

Articolo 4 | Articolo 5 |

Articolo 5 | Articoli 6 e 7 |

Articolo 6 | Articolo 8 |

Articolo 7 | - |

Articolo 8 | Articolo 14 |

Articolo 9 | Articolo 15 |

Articolo 10 | Articolo 16 |

Articolo 11 | Articolo 17 |

Articolo 12 | Articolo 18 |

Articolo 13 | Articolo 21 |

[1] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

[2] Piani di gestione a lungo termine per il nasello settentrionale, Lisbona, 4-8 giugno 2007. Relazione della riunione del sottogruppo responsabile dell’equilibrio fra le risorse e il loro sfruttamento nell’ambito del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca.

[3] Piani di gestione a lungo termine per il nasello settentrionale. Relazione del sottogruppo responsabile dell’equilibrio fra le risorse e il loro sfruttamento nell’ambito del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca.

[4] GU C […] del […], pag. […].

[5] GU ...

[6] GU L 150 del 30.4.2004, pag. 1.

[7] GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

[8] GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

[9] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

[10] GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1.

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